Oggetto del Consiglio n. 150 del 10 dicembre 1956 - Verbale

OGGETTO N. 150/56 - SUBCONCESSIONE AL COMUNE DI ST. VINCENT DI DERIVARE ACQUA DI SORGENTI IN LOCALITÀ CERIAN, DEL COMUNE DI ANTEY ST. ANDRÉ, PER ALIMENTAZIONE DELL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE E DELLE FRAZIONI, NONCHÉ DELL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI CHATILLON.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta concernente la subconcessione al Comune di St. Vincent di derivare acqua di sorgenti in località Cerian, del Comune di Antey St. André, per alimentazione dell'acquedotto del Comune di Châtillon, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con domanda in data 7-6-1952 il Sindaco del Comune di St. Vincent ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare le acque di una sorgente in località "Cerian", del Comune di Antey St. André, nella quantità di mod. max 0,50 e medi moduli 0,30, per provvedere alla alimentazione dell'acquedotto del Comune e per le necessità future.

La domanda è corredata dal progetto a firma Ing. Aldo Borgna in data 3 novembre 1951.

La II Sezione del Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 31-7-1951 (2692), ha ravvisato il carattere pubblico delle acque della sorgente in questione per il fatto stesso che debbono servire ad un pubblico acquedotto, esprimendo anche l'avviso che qualora la sorgente non fosse già inscritta nel relativo elenco delle acque pubbliche si dovrebbe provvedere ad iscriverla, con invito al Comune a presentare regolare domanda di derivazione anche nelle more dell'iscrizione stessa.

In relazione a ciò il Comune presentò all'Ufficio del Genio Civile una domanda in data 14-11-1951 diretta al Ministero dei Lavori Pubblici che lo Ufficio predetto inviò al Ministero con gli atti di progetto chiedendo istruzioni. Le istruzioni vennero date con lettera 18-3-1952 n. 6174, disponendosi che gli atti stessi venissero trasmessi, come in effetto vennero trasmessi, all'Amministrazione regionale - Ufficio Acque - per i provvedimenti di competenza di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4 e che l'Ufficio del Genio Civile provvedesse all'iscrizione della sorgente nell'elenco delle acque pubbliche.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 1 agosto 1955 n. 175 e nel Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta del 27-8-1955 n. 6 è stato pubblicato uno schema di elenco supplettivo delle acque pubbliche della Regione Autonoma della Valle d'Aosta recante al n. 10 la sorgente Cerian in Comune di Antey Saint André.

Poiché la menzionata domanda in data 14-11-1951 non risultava regolarmente redatta, l'Ufficio regionale Acque invitò il Comune a presentarne una nuova, che è precisamente quella in data 7-6-1952, oggetto della presente relazione.

Si è, quindi, provveduto alla pubblicazione dell'avviso relativo alla presentazione della domanda sul foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 9 del 10-9-1952 nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 in data 20-9-1952. La pubblicazione non ha dato luogo a presentazione di domande incompatibili e concorrenti. Successivamente, con ordinanza 5-2-1955 n. 16 del Presidente della Giunta regionale pubblicata all'Albo Pretorio dei Comuni di Antey St. André, St. Vincent e Châtillon, dal 28 febbraio 1955 al 14 marzo 1955, è stata disposta l'ammissione ad istruttoria della domanda stessa, nonché il deposito di essa e del relativo progetto presso l'Ufficio regionale Acque per lo stesso periodo (28 febbraio - 14 marzo 1955), a disposizione di chiunque avesse interesse a prenderne visione.

La pubblicazione dell'ordinanza è avvenuta regolarmente all'Albo Pretorio dei Comuni suindicati senza dare luogo a rilievi. Una copia dell'ordinanza venne trasmessa al Ministero dei Lavori Pubblici, all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, all'Ufficio Idrografico del Po di Torino, alla Divisione Agricoltura e Foreste della Regione, al Servizio di Ispettorato Forestale regionale ed alla Società Idroelettrica Piemonte.

Tuttavia il Servizio di Ispettorato regionale Forestale, con foglio 19-2-1955 n. 1136, ebbe a chiedere che si adottassero determinate previdenze nell'esecuzione dei lavori di scavo e di reinterro e che si provvedesse al consolidamento dei terreni interessati dalla conduttura con piantamento di essenze arboree fittonate, assegnando all'uopo un termine di anni due dalla data della subconcessione.

In sede di visita di istruttoria il Dott. Doveri, Ispettore Superiore forestale avendo constatato che l'acquedotto era già stato eseguito e che erano state attuate le previdenze ed il consolidamento dei terreni, dichiarò superate le richieste del Servizio Forestale.

In sede di visita di istruttoria il Dott. Cattaneo, della Società S.I.P. presentò una memoria in data 4-4-1955 con la quale fece presente che la SIP, pure rilevando che le acque della sorgente Cerina concorrono all'alimentazione del torrente Marmore e che, quindi, in quanto captate dall'acquedotto non possono essere utilizzate nell'impianto idroelettrico Covalou-Breuil, di cui la SIP ha la concessione in base ai RR. DD. 16-9-1926 n. 9919 e 10-3-1932 n. 195, desisteva da ogni opposizione in considerazione della utilità pubblica dell'acquedotto.

Nella domanda del Comune, la portata è stata indicata di mod. max 0,50 e medi mod. 0,30 e tali valori risulterebbero da misure periodicamente effettuate in vari tempi e in stagioni diverse, in cui si sono riscontrate punte di massima portata di mod. 0,50 nel mese di agosto e portate minime sui mod. 0,27 nei mesi invernali. Considerate assai più sensibili, in questi mesi, le oscillazioni di portata, è da ritenersi che si possa assegnare alla sorgente una portata media di mod. 0,20.

Tale portata è più che sufficiente per le necessità dei due Comuni di St. Vincent e di Châtillon.

"Infatti, il Comune di St. Vincent ha una popolazione di circa 3.000 persone ed una popolazione fluttuante di circa 1.700; il Comune di Châtillon ha una popolazione di circa 4.000 abitanti.

Complessivamente, dunque, sono circa 8.700 abitanti.

Valutando un fabbisogno d'acqua di 150 litri giornalieri pro-capite, il consumo giornaliero sarebbe di litri 1.305.000.

Con la portata media di lit./sec 20, il gettito giornaliero della sorgente è di litri 1.728.000, quindi più che sufficiente al fabbisogno e forse anche eccessivo. Tuttavia, dovendosi tener conto dell'incremento demografico dei due Comuni, specie di quello di St. Vincent, è da ritenersi ammissibile.

L'Ufficio regionale Acque, concludendo l'istruttoria, ha espresso parere favorevole al rilascio della richiesta subconcessione e dello stesso parere è stato l'Ispettore Generale del Genio Civile addetto al Provveditorato regionale alle 00. PP. per il Piemonte e la Direzione Generale Acque del Ministero dei Lavori Pubblici, i quali si sono espressi rispettivamente con rapporto in data 14 dicembre 1955 e con nota in data 29 marzo 1956 n. 82.

Oltre a quanto già esposto si deve considerare che:

- l'utilizzazione delle acque della sorgente Cerian corrisponde ad una reale necessità per i bisogni potabili attuali e futuri dei Comuni che deve servire;

- le modalità di captazione, di conduzione dell'acqua e di distribuzione previste dal progetto sono tecnicamente ed igienicamente ammissibili, come del resto lo comprova l'esercizio dell'acquedotto che, entrato in funzione nel 1953 non ha dato sino ad ora luogo ad inconvenienti;

- la derivazione richiesta può, quindi, attuarsi con rilascio della subconcessione, naturalmente in via di sanatoria, essendo già stata attuata la derivazione e la utilizzazione delle acque.

Si propone, quindi, che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di subconcedere, in via di sanatoria, al Comune di St. Vincent, di derivare dalla sorgente sgorgante in sponda destra del torrente Marmore, in località Cerian del Comune di Antey St. André, la quantità di mod. max 0,50 e moduli medi 0,20 di acqua da destinare agli usi potabili ed igienici dell'abitato di St. Vincent e frazioni nonché del Comune di Châtillon.

Tale quantitativo d'acqua deve derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste nello schema di disciplinare di subconcessione approvato dalla Regione e dal Ministero dei Lavori Pubblici;

2) di autorizzare l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di subconcessione previa sottoscrizione del disciplinare di subconcessione da parte del Sindaco del Comune di St. Vincent;

3) di ordinare e di accertare l'introito o il deposito delle seguenti somme:

a) lire 1.000 (mille), pari al minimo quale deposito a' sensi dell'articolo 7 del Testo Unico 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti e lettrici, del 2 comma dell'articolo 11 del registro sulle Acque pubbliche approvato con R. D. 14 agosto 1920 n. 1285 e della legge 21 gennaio 1949 n. 8, somma da versarsi alla Tesoreria della Regione (Succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) e da introitarsi all'art. 9 del bilancio 1956 "Canoni per nuove concessioni e subconcessioni di derivazione di acque";

b) Lire 2.000 (duemila) da depositarsi presso la Tesoreria della Regione, a titolo di cauzione, pari al minimo prescritto dall'articolo 4 della legge 21-1-1949 n. 8 e a termini del capo terzo lettera k dell'articolo 16 del regolamento 14 agosto 1920 n. 1285 sulle acque, a garanzia degli obblighi che il Comune subconcessionario viene ad assumere per effetto della subconcessione;

c) Lire 15.000 (quindici mila) per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre spese analoghe, dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la predetta Tesoreria regionale e da introitarsi all'art. 69 del bilancio 1956 "Gestioni fondi per spese di istruttoria di domande di concessione e subconcessione di acque".

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DISCIPLINARE DI SUBCONCESSIONE

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata la subconcessione in via di sanatoria di captare l'acqua di una sorgente in località Cerian, del Comune di Antey St. André, per usi potabili e igienici dei Comuni di St. Vincent e di Châtillon. (Domanda 7-6-1952 del Sindaco di St. Vincent).

Articolo 1

QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dal Comune di St. Vincent dalla sorgente sgorgante in sponda destra del torrente Marmore, in località Cerian, del Comune di Antey St. André, potrà variare sino ad un massimo di lit./sec. 50, risultando la quantità media pari a lit./sec. 20.

L'acqua derivata è destinata a servire per gli usi potabili ed igienici dell'abitato di St. Vincent e frazioni nonché del vicino Comune di Châtillon.

Articolo 2

MODALITA' DI PRESA DELL'ACQUA.

L'impianto potabile, del tipo a gravità, avente la presa a quota 872 circa, è costituito da una galleria filtrante rivestita, di circa metri 44,60 di sviluppo, alla testata della quale una apposita condotta adduce le acque all'edificio di presa, provvisto di sedimentatone, di vasca di misurazione e di pozzetto di carico.

Le opere suddette dovranno essere mantenute in conformità dell'attuale progetto in data 3 novembre 1951, a firma ing. Aldo Borgna, facente parte del presente disciplinare, costituito da una relazione tecnica e da tre tavole di disegni.

Articolo 3

CONDOTTE DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.

Dal pozzetto di carico dell'edificio di presa, di cui al precedente articolo, una condotta metallica di acciaio del diametro di m/m 200 adduce le acque all'edificio distributore in località Issorie, con una percorrenza di circa ml. 4450. Quindi da questo edificio, dal quale si innesta la derivazione per Châtillon, la condotta metallica, ridotta al diametro di 150 m/m, adduce le acque a due pozzi di compenso, in regione Encrivin proseguendo poi fino al pozzo piezometrico a quota 710 circa con diametro ridotto a m/m 70/80. Seguono le due reti di distribuzione: una per il concentrico e zona bassa di St. Vincent e l'altra per la zona alta.

Le opere descritte dovranno essere mantenute in conformità del progetto di cui al precedente articolo 2.

Articolo 4

REGOLAZIONE DELLA PORTATA.

Non si ritiene necessario prescrivere opere di modulazione della portata, trattandosi di acqua di sorgiva da captare nella sua entità.

L'Amministrazione regionale si riserva, tuttavia, la facoltà di prescriverle qualora risultasse che la sorgente può dare un gettito superiore a quelle massimo di subconcessione.

Articolo 5

GARANZIE DA OSSERVARSI

Dovranno eseguirsi a mantenersi dal Comune sub concessionario tutte le opere necessarie per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, nonché quelle occorrenti per la tutela della privata proprietà, e ciò in qualsiasi momento si accerti la necessità del loro bisogno.

Per l'attraversamento in ponte-canale del torrente Marmore effettuato dalla condotta, il Comune subconcessionario dovrà adottare tutte le previdenze del caso, ai fini della sicurezza della condotta stessa e dell'igiene.

Nell'esercizio dell'acquedotto il Comune subconcessionario è tenuto all'osservanza delle norme tecnico-igieniche che potranno essere prescritte dalla competente autorità sanitaria.

Articolo 6

TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Trattandosi di impianto già eseguito non occorre prescrivere alcun termine.

Articolo 7

COLLAUDO DEI LAVORI

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio regionale Acque qualora non vi siano eccezioni contrarie potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio dell'acquedotto, dandone atto nel relativo certificato.

Qualora l'Ufficio Acque riconosca la necessità di ulteriori lavori o di modifiche, prescriverà nel verbale di visita il termine per la loro esecuzione, stabilendo altresì se, in pendenza della loro esecuzione, ed a causa della loro natura, possa o meno consentirsi la continuità dell'esercizio dello acquedotto.

Articolo 8

DURATA DELLA SUBCONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per la durata di anni trenta, successivi e continui, decorrente dal 1 gennaio 1953, data in cui hanno avuto inizio i lavori dell'acquedotto.

Articolo 9

CANONE

Nessun canone è dovuto dal subconcessionario a termini dell'articolo 9 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4.

Articolo 10

DEPOSITI

Il Comune subconcessionario, all'atto della firma del presente disciplinare, ha dimostrato di avere versato alla Tesoreria della Regione della Valle d'Aosta, presso la Succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino, le seguenti somme:

- Lire 2.000 (due mila), pari al minimo prescritto dall'articolo 4 della legge 21-1-1949 n. 8 a titolo cauzionale, a termini del Capo 3 lettera k dell'articolo 16 del Regolamento 14-8-1920 n. 1285 sulle acque, a garanzia degli obblighi che il Comune subconcessionario viene ad assumere per effetto della subconcessione.

Tale somma sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione.

- Lire 1.000 (mille) quale deposito a' sensi del 2 comma dell'articolo 7 del Testo Unico di leggi 11 dicembre 1933 n. 1775 modificato con la legge 21 gennaio 1949 n. 8.

Articolo 11

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Comune subconcessionario è tenuto alla precisa osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D 11-12-1933, n. 1775 e relative norme regolamentari, di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica nonché delle Leggi che l'Amministrazione regionale potrà emettere in materia di acque pubbliche.

Articolo 12

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il Comune subconcessionario elegge il proprio domicilio in Comune di St. Vincent.

Aosta, lì

Il Sindaco del Comune di St. Vincent

(Subconcessionario)

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L'Assessore VESAN rileva l'opportunità che la ultima parte delle disposizioni dell'articolo 11 del disciplinare (richiamo a leggi e regolamenti.. "nonché delle leggi che l'Amministrazione regionale potrà emettere in materia di acque pubbliche...") sia così rettificata "...nonché delle leggi regionali in materia di acque pubbliche...". Comunica che l'articolo 11 dovrebbe, quindi, essere approvato dal Consiglio nel seguente testo definitivo: "Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il Comune subconcessionario è tenuto alla precisa osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di Leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D. 11-12-1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica nonché delle leggi regionali in materia di acque pubbliche".

Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni in merito all'argomento in discussione, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione delle proposte della Giunta, con le modifiche proposte dall'Assessore Vesan all'articolo 11 del disciplinare di subconcessione.

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trenta);

Delibera

1) di subconcedere, in via di sanatoria, al Comune di St. Vincent, di derivare dalla sorgente sgorgante in sponda destra del torrente Marmore, località Cerian del Comune di Antey St. André, la quantità di mod. max 0,50 e moduli medi 0,20 di acqua da destinare agli usi potabili ed igienici dell'abitato di St. Vincent e frazioni nonché del Comune di Châtillon.

Tale quantitativo d'acqua deve derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste nello schema di disciplinare di subconcessione approvato dalla Regione e dal Ministero dei Lavori Pubblici;

2) di autorizzare l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di subconcessione previa sottoscrizione del disciplinare di subconcessione da parte del Sindaco del Comune di St. Vincent;

3) di ordinare e di accertare l'introito o il deposito delle seguenti somme:

a) Lire 1.000 (mille), pari al minimo, quale deposito a' sensi dell'articolo 7 del Testo Unico 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti elettrici, del II comma dell'articolo 11 del registro sulle acque pubbliche approvato con R. D. 14 agosto 1920 n. 1285 e della legge 21 gennaio 1949 n. 8, somma da versarsi alla Tesoreria della Regione (Succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) e da introitarsi all'articolo 9 del bilancio 1956 "Canoni per nuove concessioni e subconcessioni di derivazione di acque";

b) Lire 2.000 (due mila) da depositarsi presso la Tesoreria della Regione, a titolo di cauzione, pari al minimo prescritto dall'articolo 4 della legge 21-1-1949 n. 8 e a termini del capo terzo lettera K dell'articolo 16 del regolamento 14 agosto 1920 n. 1285 sulle acque, a garanzia degli obblighi che il Comune subconcessionario viene ad assumere per effetto della subconcessione;

c) Lire 15.000 (quindicimila) per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre spese analoghe, dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la predetta Tesoreria regionale, e da introitarsi all'articolo 69 del bilancio 1956: "Gestioni fondi per spese di istruttoria di domande di concessione e sub-concessione di acque".

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DISCIPLINARE DI SUBCONCESSIONE

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata la subconcessione in via di sanatoria di captare l'acqua di una sorgente in località Cerian, del Comune di Antey St. André, per usi potabili e igienici dei Comuni di St. Vincent e di Chatillon. (Domanda 7-6-1952 del Sindaco di St. Vincent).

Articolo 1

QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dal Comune di St. Vincent dalla sorgente sgorgante in sponda destra del torrente Marmore, in località Cerian, del Comune di Antey St. André, potrà variare sino ad un massimo di lit./sec. 50, risultando la quantità media pari a lit./sec. 20.

L'acqua derivata è destinata a servire per gli usi potabili ed igienici dell'abitato di St. Vincent e frazioni, nonché del vicino Comune di Châtillon.

Articolo 2

MODALITÀ DI PRESA DELL'ACQUA

L'impianto potabile, del tipo a gravità, avente la presa a quota 872 circa, è costituito da una galleria filtrante rivestita, di circa metri 44,60 di sviluppo, alla testata della quale una apposita condotta adduce le acque all'edificio di presa, provvisto di sedimentatore, di vasca di misurazione e di pozzetto di carico.

Le opere suddette dovranno essere mantenute in conformità dell'attuale progetto in data 3 novembre 1951, a firma Ing. Aldo Borgna, facente parte del presente disciplinare, costituito da una relazione tecnica e da tre tavole di disegni.

Articolo 3

CONDOTTE DI ADDUZIONE DELL'ACQUA

Dal pozzetto di carico dell'edificio di presa, di cui al precedente articolo, una condotta metallica in acciaio del diametro di mm. 200 adduce le acque all'edificio distributore in località Issorie, con una percorrenza di circa ml. 4450. Quindi da questo edificio, dal quale si innesta la derivazione per Châtillon, la condotta metallica, ridotta al diametro di 150 mm., adduce le acque a due pozzi di compenso, in regione Encrivin proseguendo poi fino al pozzo piezometrico a quota 710 circa con diametro ridotto a mm. 70/80. Seguono le due reti di distribuzione: una per il concentrico e zona bassa di St. Vincent e l'altra per la zona alta.

Le opere descritte dovranno essere mantenute in conformità del progetto di cui al precedente articolo 2.

Articolo 4

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Non si ritiene necessario prescrivere opere di modulazione della portata, trattandosi di acqua di sorgiva da captare nella sua entità.

L'Amministrazione regionale si riserva, tuttavia, la facoltà di prescriverle qualora risultasse che la sorgente può dare un gettito superiore a quello massimo di subconcessione.

Articolo 5

GARANZIE DA OSSERVARSI

Dovranno eseguirsi e mantenersi dal Comune subconcessionario tutte le opere necessarie per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, nonché quelle occorrenti per la tutela della privata proprietà, e ciò in qualsiasi momento si accerti la necessità del loro bisogno.

Per l'attraversamento in ponte canale del torrente Marmore effettuato dalla condotta, il Comune subconcessionario dovrà adottare tutte le previdenze del caso, ai fini della sicurezza della condotta stessa e dell'igiene.

Nell'esercizio dell'acquedotto il Comune subconcessionario è tenuto all'osservanza delle norme tecnico-igieniche che potranno essere prescritte dalla competente autorità sanitaria.

Articolo 6

TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Trattandosi di impianto già eseguito non occorre prescrivere alcun termine.

Articolo 7

COLLAUDO DEI LAVORI

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio regionale Acque qualora non vi siano eccezioni contrarie, potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio dell'acquedotto, dandone atto nel relativo certificato.

Qualora l'Ufficio Acque riconosca la necessità di ulteriori lavori o di modifiche. prescriverà nel verbale di visita il termine per la loro esecuzione, stabilendo altresì se, in pendenza della loro esecuzione ed a causa della loro natura, possa o meno consentirsi la continuità dell'esercizio dell'acquedotto.

Articolo 8

DURATA DELLA SUBCONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per la durata di anni trenta, successivi e continui, decorrente dal 1 gennaio 1953, data in cui hanno avuto inizio i lavori dell'acquedotto.

Articolo 9

CANONE

Nessun canone è dovuto dal subconcessionario, a termini dell'articolo 9 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4.

Articolo 10

DEPOSITI

Il Comune subconcessionario, all'atto della firma del presente disciplinare, ha dimostrato di avere versato alla Tesoreria della Regione della Valle d'Aosta, presso la Succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino, le seguenti somme:

Lire 2.000 (due mila), pari al minimo prescritto dall'articolo 4 della legge 21-1-1949 n. 8, a titolo cauzionale, a termini del Capo III lettera K dell'articolo 16 del Regolamento 14-8-1920 n. 1285 sulle acque, a garanzia degli obblighi che il Comune sub-concessionario viene ad assumere per effetto della subconcessione.

Tale somma sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione.

Lire 1.000 (mille) quale deposito a' sensi del II comma dell'articolo 7 del Testo Unico di leggi 11 dicembre 1933 n. 1775 modificato con la legge 21 gennaio 1949 n. 8.

Articolo 11

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Comune subconcessionario è tenuto alla precisa osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di Leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D. 11-12-1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica nonché delle Leggi regionali in materia di acque pubbliche.

Articolo 12

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il Comune subconcessionario elegge il proprio domicilio in Comune di St. Vincent.

Aosta, lì

Il Sindaco del Comune di St. Vincent

(Subconcessionario)

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