Oggetto del Consiglio n. 151 del 10 dicembre 1956 - Verbale

OGGETTO N. 151/56 - SUBCONCESSIONE AL COMUNE DI VALTOURNANCHE DI DERIVARE ACQUA DI SORGENTI IN LOCALITÀ LES CORS, DEL COMUNE DI VALTOURNANCHE, PER USI POTABILI DEL CENTRO TURISTICO DEL BREUIL.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta concernente la subconcessione al Comune di Valtournanche di derivare acqua di sorgenti in località Les Cors, del Comune di Valtournanche, per usi potabili del centro turistico del Breuil, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con domanda in data 14 ottobre 1954 il Sindaco del Comune di Valtournanche ha chiesto alla Amministrazione regionale la subconcessione di captare le acque di sorgenti, in località Les Cors, in Comune di Valtournanche, nella misura di mod. 0,11, onde utilizzarle per i bisogni potabili del centro turistico del Breuil.

La domanda è corredata dal progetto in data 19-8-1953, a firma Ing. Augusto Saltarelli, di Aosta.

Le sorgenti in questione non sono ancora iscritte nell'elenco delle acque pubbliche della Regione, ma è in corso, da parte del locale Ufficio del Genio Civile, la relativa pratica di iscrizione.

Infatti la Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 1 agosto 1955 n. 175 ed il Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta del 27-8-1955 n. 6 hanno pubblicato uno schema di elenco supplettivo delle acque pubbliche della Regione autonoma della Valla d'Aosta recante al n. 12 la sorgente Cors in Comune di Valtournanche.

Non essendovi alcun dubbio sul carattere pubblico delle sorgenti, che concorrono ad alimentare il corso d'acqua torrente Marmore, - iscritto al n. 223 dell'elenco delle acque pubbliche della Regione e dichiarato pubblico dallo sbocco in Dora al Monte Cervino, - l'Amministrazione regionale, in pendenza della conclusione della pratica della iscrizione delle sorgenti stesse nell'elenco delle acque pubbliche, ha ammesso ad istruttoria la domanda del Comune, giudicando del tutto legale il procedimento di istruttoria, dato che l'iscrizione nell'elenco delle sorgenti costituisce un semplice atto formale dichiarativo e non costitutivo della loro pubblicità.

Si è, perciò, provveduto a pubblicare l'avviso relativo alla presentazione della domanda sul foglio Annunzi Legali della Valle di Aosta n. 33, in data 12 febbraio 1955, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, in data 2 marzo 1955, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti; successivamente, con ordinanza 4-4-1955 n. 34 del Presidente della Giunta regionale, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Valtournanche dal 18 aprile al 4 maggio 1955, è stata disposta l'ammissione ad istruttoria della domanda stessa nonché il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio regionale Acque per lo stesso periodo dal 18 aprile al 4 maggio 1955, a disposizione di chiunque avesse interesse a prenderne visione.

La pubblicazione dell'ordinanza è avvenuta regolarmente all'Albo Pretorio del Comune di Valtournanche senza dar luogo a rilievi. Una copia dell'ordinanza venne trasmessa al Ministero dei Lavori Pubblici, al Servizio di Ispettorato forestale regionale e all'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Tuttavia la Società per Azioni Cervino, con esposto in data 5 maggio 1955, dopo aver fatto richiamo ad una lettera del Comune con la quale venivano modificati gli accordi di massima intervenuti fra il Sindaco e la Società in merito alle sorgenti in questione, ha fatto presente:

a) che solamente a seguito degli accordi la Società Cervino si è astenuta dal presentare domanda incompatibile e concorrente a quella attuale del Comune;

b) che le acque delle sorgenti di cui si tratta non hanno le caratteristiche idonee per essere considerate acque pubbliche in quanto usate da privati per la irrigazione di pascoli sottostanti.

L'esposto conclude instando affinché sia respinta la domanda del Comune.

Dopo la lettura dell'esposto, fatta in sede di visita di istruttoria, il Sindaco di Valtournanche, Sig. Maquignaz Camillo, ha dichiarato che non corrisponde al vero l'affermazione che le acque delle sorgenti servono all'irrigazione, poiché i terreni che si irrigano sono ubicati in fondo valle ed alla loro irrigazione si provvede con il torrente Cors, la cui alimentazione è assicurata dal superiore ghiacciaio omonimo.

Il Geom. Ottone Camillo, dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta, ha confermato in tale occasione che la pratica di istruttoria per la iscrizione delle sorgenti nell'elenco delle acque pubbliche è già stata esperita dall'Ufficio e che gli atti relativi si trovano al Ministero LL. PP. per l'ulteriore corso.

Dopo quanto esposto dal Sindaco dì Valtournanche - di cui si poté constatare la veridicità - e dopo quanto esposto dal funzionario dell'Ufficio del Genio Civile, l'Ufficio regionale Acque ha espresso il parere che l'opposizione della Società Cervino, basata sugli usi irrigui delle sorgenti e sulla non sussistenza del loro carattere pubblico, sia da respingere.

Per quanto riguarda l'altra parte dell'esposto, - in cui la Società Cervino dichiara di non aver presentato domanda in proprio per l'uso delle sorgenti, in concorrenza normale con la domanda del Comune, a causa di accordi intercorsi con il Comune stesso circa le sorgenti -, l'Ufficio regionale Acque ha rilevato che gli accordi erano stati fatti nella presunzione che le sorgenti fossero private e di proprietà della Società Cervino. Questa Società, per consentire l'uso delle sorgenti da parte del Comune, si era accordata in via di massima con il Sindaco di Valtournanche per avere una quota d'acqua in via gratuita e perpetua per il fabbisogno di alcuni alberghi ed immobili di sua proprietà,

D'altra parte, il Consiglio comunale espresse il parere di non dare sanzione agli accordi in merito alle sorgenti, avendo ritenuto:

a) che si dovesse limitare a 5 anni la fornitura gratuita d'acqua, in quanto il valore economico di questa fornitura bilanciava il valore commerciale delle sorgenti;

b) che, essendo in corso la pratica per l'iscrizione delle sorgenti nell'elenco delle acque pubbliche, l'Amministrazione comunale non sarebbe stata tenuta, ad iscrizione avvenuta, a corrispondere alcun indennizzo.

L'ufficio regionale Acque ha ritenuto, quindi, ammissibile il parere espresso dal Consiglio comunale in quanto rivolto a tutelare gli interessi del Comune, tanto più che dopo la nuova situazione determinatasi in seguito alla pratica di iscrizione delle sorgenti nell'elenco delle acque pubbliche e della domanda per la loro utilizzazione da parte del Comune stesso.

L'Ufficio regionale Acque non ha ritenuto invocabili gli accordi di massima intercorsi con il Sindaco per giustificare la non presentazione di domanda concorrente.

Infatti, il Comune aveva presentato all'Amministrazione regionale domanda di subconcessione per utilizzare le sorgenti e la domanda fu resa di pubblica ragione attraverso le pubblicazioni nei fogli ufficiali per cui si doveva trarre la conclusione che si trattava di acque pubbliche e non private e che, quindi, potevano considerarsi superate le trattative originarie che avevano per base lo stato di privata proprietà delle sorgenti.

L'Ufficio regionale Acque, concludendo l'istruttoria, ha espresso parere favorevole al rilascio della richiesta subconcessione e dello stesso parere sono stati il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Direzione Generale Acque del Ministero dei LL. PP., che si sono espressi rispettivamente con il voto 19 gennaio 1956 numero 62/2739 e con nota n. 919 in data 25 febbraio 1956.

Ritenuto che la derivazione richiesta possa attuarsi senza restrizione, si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

1°) di subconcedere al Comune di Valtournanche di derivare dalle sorgenti site in località Les Cors, in Comune di Valtournanche, la quantità di acqua costante e continua di moduli 0,11 (lit./sec. 11) da destinare agli usi potabili ed igienici del centro turistico del Breuil.

Tale quantitativo d'acqua dovrà derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste nel sottoriportato schema di disciplinare, approvato dalla Regione e dal Ministero dei Lavori pubblici;

2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare di subconcessione da parte del Sindaco del Comune di Valtournanche;

3°) di ordinare e di accertare l'introito o il deposito delle seguenti somme:

a) Lire 1.000 (mille), pari al minimo, quale deposito a' sensi dell'art. 7 del T. U. 11-12-1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici, del II comma dell'articolo 11 del registro sulle Acque pubbliche approvato con R. D. 14 agosto 1920 n. 1285 e della legge 21 gennaio 1949 n. 8, somma da versarsi alla Tesoreria della Regione (Succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) e da introitarsi all'art. 9 del bilancio 1956 "Canoni per nuove concessioni e subconcessioni di derivazioni di acque";

b) Lire 2.000 (due mila), da depositarsi presso la Tesoreria della Regione, a titolo di cauzione, pari al minimo prescritto dall'articolo 4 della legge 21-1-1949 n. 8 e a termini del capo terzo lettera K dell'articolo 16 del regolamento 14 agosto 1920 n. 1285 sulle acque, a garanzia degli obblighi che il Comune subconcessionario viene ad assumere per effetto della subconcessione;

c) Lire 15.000 (quindicimila) per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre spese analoghe, dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la. predetta Tesoreria regionale e da introitarsi all'articolo 69 del bilancio 1956 "Gestione fondi per spese di istruttoria di domande di concessione e sub-concessione di acque".

DISCIPLINARE DI SUBCONCESSIONE

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata la subconcessione di captare acque di sorgenti in località Les Cors, in Comune di Valtournanche, per usi potabili del Breuil. (Domanda 14-10-1954, del Comune di Valtournanche).

Articolo 1

QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dal Comune di Valtournanche in località Les Cors del Breuil, in Comune di Valtournanche, ad ovest del Breuil resta fissata in misura costante e continua di mod. 0,11 (litri secondo undici).

L'acqua derivanda dovrà servire per gli usi potabili ed igienici delle zone alta e bassa del centro turistico del Breuil.

Articolo 2

MODALITÀ DI PRESA DELL'ACQUA

L'impianto potabile, del tipo a gravità, avrà la presa a quota 2250 circa, costituita da una camera in muratura, provvista di scaricatore di troppo pieno e di fondo, entro la quale, staccata dal fondo. verrà a pescare la condotta di derivazione dell'acqua.

Per la manovra delle valvole di presa dell'acqua e degli scaricatori di fondo verrà costruita, adiacente alla suddetta camera, una seconda camera anche essa in muratura.

Le opere suddette dovranno essere di massima eseguite in conformità del progetto a firma ing. A. Saltarelli, in data 19-8-1953, facente parte del presente disciplinare, costituito da una relazione tecnica e da n. 12 tavole di disegni.

Articolo 3

CONDOTTE DI ADDUZIONE DELL'ACQUA

Dalla camera di presa, di cui al precedente articolo 2, una condotta metallica del diametro di mm. 125 addurrà dapprima le acque ad un pozzetto in muratura in funzione di riduttore della pressione.

Da questo pozzetto, una condotta metallica, del diametro di mm. 70 condurrà le acque del serbatoio alto dell'acquedotto seminterrato, della capacità di mc. 140, che dovrà servire con rete di diramazione, alla alimentazione della zona alta del Breuil.

Questo serbatoio alimenterà, con una condotta metallica del diametro di mm. 70 il serbatoio basso dell'acquedotto, che servirà ad alimentare con rete ad anello la zona bassa del Breuil. Tanto il serbatoio alto, quanto quello basso saranno provvisti di scarichi di fondo e di superficie.

Le opere suddette dovranno essere di massima costruite in conformità del progetto richiamato al precedente articolo 2.

Articolo 4

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Non si ritiene necessario prescrivere opere di modulazione della portata, trattandosi di acque di sorgenti che dovrebbero essere captate nella loro entità.

Il Comune subconcessionario dovrà per altro inserire alla presa organi di misura totale della portata nonché un venturimetro sulla condotta di presa per la misura della portata della condotta.

L'Amministrazione subconcedente si riserva tuttavia la facoltà di prescrivere opere di modulazione qualora dalle misure di portata di cui sopra risultasse un gettito delle sorgenti più elevate di quello subconcesso.

Articolo 5

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno eseguite e mantenute a carico del Comune subconcessionario tutte le opere necessarie per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili nonché per la difesa delle proprietà interessate dall'impianto e ciò tanto se il bisogno di dette opere si riconosca durante i lavori, quanto se verrà accertato in seguito.

In tutti i tratti rettilinei della condotta, anche se interrati, dove la pendenza sia dell'ordine del 0,30 il Comune subconcessionario resta obbligato a costituire opportuni blocchi di ancoraggio intermedi. Analoghi blocchi di ancoraggio dovranno essere costituiti nei punti in cui le livellette delle condotte presentino cambiamenti sia planimetrici che altimetrici.

Per i sotto attraversamenti, con le condotte, di torrenti interessati dal progetto, il Comune sub-concessionario dovrà provvedere alle necessarie opere di sicurezza e di igiene.

Articolo 6

CONDIZIONI PARTICOLARI

Poiché la zona interessata dai lavori dell'acquedotto è soggetta al vincolo idrogeologico, è fatto obbligo al Comune subconcessionario, nell'interesse ed a tutela del patrimonio silvano, di chiedere ed ottenere dal Servizio Forestale regionale, prima di procedere a qualsiasi opera di scavo, la prescritta autorizzazione ai lavori stessi.

Nella esecuzione dei lavori e nell'esercizio dell'acquedotto il Comune subconcessionario è tenuto ad attenersi a tutte le norme tecnico-igieniche che potranno essere prescritte dalla competente autorità sanitaria.

Articolo 7

TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sotto pena delle sanzioni previste dalla Legge ed in quanto si tratta di lavori che si svolgono ad alta quota, il Comune subconcessionario dovrà iniziare i lavori entro mesi dodici dalla data del Decreto di subconcessione e portarli a termine entro mesi trenta dalla data del Decreto stesso.

Articolo 8

COLLAUDO LAVORI

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio regionale Acque, qualora non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'esercizio dell'acquedotto, dandone atto nel relativo certificato. Qualora l'Ufficio riconosca la necessità di ulteriori lavori e di modifiche, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi l'esercizio dell'acquedotto.

Entro mesi due dalla data del provvedimento di approvazione del collaudo da parte degli organi competenti della Regione, il Comune subconcessionario, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, dovrà attuare l'esercizio dell'acquedotto.

Articolo 9

DURATA DELLA SUBCONCESSIONE

Salvo i casi di rinunzia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per il periodo di anni trenta, successivi e continui, decorrente dalla data del Decreto di subconcessione.

Articolo 10

CANONE

Trattandosi di derivazione d'acqua per usi potabili e di igiene, nessun canone è dovuto, a termini dell'articolo 9 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4.

Articolo 11

DEPOSITI

Il Comune subconcessionario, all'atto della firma del presente disciplinare, ha dimostrato con la produzione delle relative quietanze di avere effettuato alla Tesoreria della Regione della Valle d'Aosta, presso la Succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino:

a) il versamento di Lire 2.000 (due mila), pari al minimo prescritto dall'articolo 4 della Legge 21-1-1949 n. 8, a titolo cauzionale, a garanzia degli obblighi che la Ditta concessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della sub-concessione;

b) il pagamento di Lire 1.000 (mille) quale deposito come da quietanza n. ... in data ... , pari al minimo ammesso dall'articolo 3 della legge 21-1-1949 n. 8.

Articolo 12

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, il Comune subconcessionario è tenuto alla piena osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di leggi sulle Acque ed impianti elettrici, approvato con R. D. 11-12-1933 n. 1775, e relative norme regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Articolo 13

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge, il Comune subconcessionario elegge il proprio domicilio nel Comune stesso.

Aosta, lì

Il Sindaco del Comune di Valtournanche

(Subconcessionario)

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Il Consigliere MANGANONI, premesso che il secondo comma dell'articolo 5 dello Statuto regionale stabilisce che sono trasferite al demanio della Regione le acque pubbliche ad uso potabile e irriguo, rileva che dalla relazione risulta che sono attualmente in corso, da parte del locale Ufficio del Genio Civile, gli accertamenti necessari per l'iscrizione delle sorgenti in questione nell'elenco delle acque pubbliche della Regione.

Esprime parere che, essendo le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile di proprietà del demanio regionale, l'Ufficio del Genio Civile non dovrebbe essere competente ad istruire le pratiche per l'iscrizione delle predette sorgive nell'elenco delle acque pubbliche della Regione.

Risponde in merito l'Assessore VESAN fornendo i chiarimenti richiesti e precisando che l'istruttoria degli atti di cui si tratta rientra nelle competenze dell'Ufficio del Genio Civile.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta che il Consiglio ha approvato, nella seduta del 4-10 u.s., una legge regionale recante norme di attuazione nella Valle d'Aosta della legge dello Stato 8-1-1952, n. 42, che proroga la durata delle utenze di piccole derivazioni d'acqua.

Fa presente che proprio in forza di questa legge (emanata dal Presidente della Giunta regionale in data 8-11-1956) è oggi possibile istituire il demanio regionale delle acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 dello Statuto regionale.

Aggiunge che detta legge regionale dà la possibilità di prorogare per altri 15 anni, a decorrere dal 1952, tutte le utenze di acque pubbliche aventi per oggetto piccole derivazioni.

L'Assessore VESAN propone che l'articolo 12 del disciplinare di subconcessione sia completato con l'aggiunta delle seguenti parole in calce all'articolo: "...nonché delle leggi regionali in materia di acque pubbliche...".

Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti per alzata di mano le proposte della Giunta di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 della relazione surriportata con le modifiche proposte dall'Assessore Vesan all'articolo 12 del disciplinare.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN;

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trenta);

Delibera

1°) di subconcedere al Comune di Valtournanche di derivare dalle sorgenti site in località Les Cors, in Comune di Valtournanche, la quantità di acqua costante e continua di moduli 0,11 (lit./sec. 11) da destinare agli usi potabili ed igienici del centro turistico del Breuil.

Tale quantitativo d'acqua dovrà derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste nel sotto-riportato schema di disciplinare, approvato dalla Regione e dal Ministero dei Lavori Pubblici;

2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare di subconcessione da parte del Sindaco del Comune di Valtournanche;

3°) di ordinare di accertare l'introito o il deposito delle seguenti somme:

a) Lire 1.000 (mille), pari al minimo, quale deposito a' sensi dell'articolo 7 del T. U. 11-12-1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici, del 2° comma dell'articolo 11 del registro sulle Acque pubbliche approvato con R. D. 14 agosto 1920 n. 1285 e della legge 21 gennaio 1949, n. 8, somma da versarsi alla Tesoreria della Regione (Succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) e da introitarsi all'art. 9 del bilancio 1956 "Canoni per nuove concessioni e subconcessioni di derivazioni di acque";

b) Lire 2.000 (due mila), da depositarsi presso la Tesoreria della Regione, a titolo di cauzione, pari al minimo prescritto dall'articolo 4 della legge 21-1-1949 n. 8 e a termini del capo terzo lettera K dell'articolo 16 del regolamento 14 agosto 1920 n. 1285 sulle acque, a garanzia degli obblighi che il Comune subconcessionario viene ad assumere per effetto della subconcessione;

c) Lire 15.000 (quindici mila) per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre spese analoghe, dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la predetta Tesoreria regionale e da introitarsi all'articolo 69 del bilancio 1956 "Gestione fondi per spese di istruttoria di domande di concessione e subconcessione di acque".

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DISCIPLINARE DI SUBCONCESSIONE

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata la subconcessione di captare acque di sorgenti in località Les Cors, in Comune di Valtournanche, per usi potabili del Breuil. (Domanda 14-10-1954, del Comune di Valtournanche).

Articolo 1

QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dal Comune di Valtournanche in località Le Cors del Breuil, in Comune di Valtournanche, ad ovest del Breuil, resta fissata in misura costante e continua di mod. 0,11 (litri secondo undici).

L'acqua derivanda dovrà servire per gli usi potabili ed igienici delle zone alta e bassa del centro turistico del Breuil.

Articolo 2

MODALITÀ DI PRESA DELL'ACQUA

L'impianto potabile, del tipo a gravità, avrà la presa a quota 2250 circa, costituita da una camera in muratura, provvista di scaricatore di troppo pieno e di fondo, entro la quale, staccata dal fondo, verrà a pescare la condotta di derivazione dell'acqua.

Per la manovra delle valvole di presa dell'acqua e degli scaricatori di fondo verrà costruita, adiacente alla suddetta camera, una seconda camera anche essa in muratura.

Le opere suddette dovranno essere di massima eseguite in conformità del progetto a firma Ing. A. Saltarelli, in data 19-8-1953, facente parte del presente disciplinare, costituito da una relazione tecnica e da n. 12 tavole di disegni.

Articolo 3

CONDOTTE DI ADDUZIONE DELL'ACQUA

Dalla camera di presa, di cui al precedente articolo 2, una condotta metallica del diametro di mm. 125 addurrà dapprima le acque ad un pozzetto in muratura in funzione di riduttore della pressione.

In questo pozzetto, una condotta metallica del diametro di mm. 70 condurrà le acque del serbatoio alto dell'acquedotto seminterrato, della capacità di mc. 140, che dovrà servire con rete di diramazione, alla alimentazione della zona alta del Breuil.

Questo serbatoio alimenterà, con una condotta metallica del diametro di mm. 70, il serbatoio basso dell'acquedotto, che servirà ad alimentare con rete ad anello la zona bassa del Breuil. Tanto il serbatoio alto, quanto quello basso saranno provvisti di scarichi di fondo e di superficie.

Le opere suddette dovranno essere di massima costruite in conformità del progetto richiamato al precedente articolo 2.

Articolo 4

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Non si ritiene necessario prescrivere opere di modulazione della portata, trattandosi di acque di sorgenti che dovrebbero essere captate nella loro entità.

Il Comune subconcessionario dovrà per altro inserire alla presa organi di misura totale della portata nonché un venturimetro sulla condotta di presa per la misura della portata della condotta.

L'Amministrazione subconcedente si riserva tuttavia la facoltà di prescrivere opere di modulazione qualora dalle misure di portata di cui sopra risultasse un gettito delle sorgenti più elevato di quello subconcesso.

Articolo 5

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno eseguite e mantenute a carico del Comune subconcessionario tutte le opere necessarie per attraversamento di strade, canali, scoli e simili nonché per la difesa delle proprietà interessate dall'impianto e ciò tanto se il bisogno di dette opere si riconosca durante i lavori, quanto se verrà accertato in seguito.

In tutti i tratti rettilinei della condotta, anche se interrati, dove la pendenza sia dell'ordine del 0,30 il Comune subconcessionario resta obbligato a costituire opportuni blocchi di ancoraggio intermedi. Analoghi blocchi di ancoraggio dovranno essere costituiti nei punti in cui le livellette delle condotte presentino cambiamenti sia planimetrici che altimetrici.

Per i sotto attraversamenti, con le condotte, di torrenti interessati dal progetto, il Comune sub-concessionario dovrà provvedere alle necessarie opere di sicurezza e di igiene.

Articolo 6

CONDIZIONI PARTICOLARI

Poiché la zona interessata dai lavori dell'acquedotto è soggetta al vincolo idrogeologico, è fatto obbligo al Comune subconcessionario, nell'interesse ed a tutela del patrimonio silvano, di chiedere ed ottenere dal Servizio Forestale regionale, prima di procedere a qualsiasi opera di scavo, la prescritta autorizzazione ai lavori stessi.

Nella esecuzione dei lavori e nell'esercizio dell'acquedotto il Comune subconcessionario è tenuto ad attenersi a tutte le norme tecnico-igieniche che potranno essere prescritte dalla competente autorità sanitaria.

Articolo 7

TERMINE PER L'INIZIO E L'UTILIZZAZIONE DEI LAVORI

Sotto pena delle sanzioni previste dalla Legge ed in quanto si tratta di lavori che si svolgono ad alta quota, il Comune subconcessionario dovrà iniziare i lavori entro mesi dodici dalla data del Decreto di subconcessione e portarli a termine entro mesi trenta dalla data del Decreto stesso.

Articolo 8

COLLAUDO DEI LAVORI

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio regionale Acque qualora non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'esercizio dell'acquedotto, dandone atto nel relativo certificato. Qualora l'Ufficio riconosca la necessità di ulteriori lavori e di modifiche, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi l'esercizio dell'acquedotto.

Entro mesi due dalla data del provvedimento di approvazione del collaudo da parte degli organi competenti della Regione, il Comune subconcessionario, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, dovrà attuare l'esercizio dell'acquedotto.

Articolo 9

DURATA DELLA SUBCONCESSIONE

Salvo i casi di rinunzia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per il periodo di anni trenta, successivi e continui, decorrente dalla data del Decreto di subconcessione.

Articolo 10

CANONE

Trattandosi di derivazione d'acqua per usi potabili e di igiene, nessun canone è dovuto, a termini dell'articolo 9 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4.

Articolo 11

DEPOSITI

Il Comune subconcessionario, all'atto della firma del presente disciplinare, ha dimostrato con la produzione delle relative quietanze di avere effettuato alla Tesoreria della Regione della Valle di Aosta, presso la Succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino:

a) il versamento di Lire 2.000 (duemila), pari al minimo prescritto dall'articolo 4 della legge 21-1-1949 n. 8, a titolo cauzionale, a garanzia degli obblighi che la Ditta concessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;

b) il pagamento di Lire 1.000 (mille) quale deposito come da quietanza n. ... in data ... , pari al minimo ammesso dall'articolo 3 della legge 21-1-1949 n. 8.

Articolo 12

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, il Comune subconcessionario è tenuto alla piena osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di leggi sulle Acque ed impianti elettrici, approvato con R. D. 11-12-1933 n. 1775, e relative norme regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica, nonché delle leggi regionali in materia di acque pubbliche.

Articolo 13

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge, il Comune subconcessionario elegge il proprio domicilio nel Comune stesso.

Aosta, lì

IL SINDACO DEL COMUNE DI VALTOURNANCHE

(Subconcessionario)

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