Oggetto del Consiglio n. 149 del 10 dicembre 1956 - Verbale
OGGETTO N. 149/56 - RICONOSCIMENTO A FAVORE DEGLI UTENTI DEL CANALE RU DES CHUQUES, O RIO GETTAZ, DEL DIRITTO DI DERIVAZIONE DI ACQUA DALLA SPONDA DESTRA DEL TORRENTE RIO VALLEY DE PANA O RIO SETZE, IN COMUNE DI CHAMPDEPRAZ, PER USI IRRIGUI E DOMESTICI.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta concernente il riconoscimento a favore degli utenti del Canale Rû des Chuques o rio Gettaz, del diritto di derivazione di acqua dalla sponda destra del torrente rio Valley de Pana o rio Setze, in Comune di Champdepraz, per usi irrigui e domestici, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con domanda in data 2 novembre 1953, a firma del Dr. Bruno Binel e di altri firmatari, è stato chiesto all'Amministrazione regionale di derivare acqua dal Rio Valley de Pana, a mezzo del canale Rû des Chuques o di Gettaz, per irrigare durante il periodo annuale aprile-ottobre ettari 12,83.68 di terreni in frazione Getta, del Comune di Champdepraz, nonché per provvedere durante tutto l'anno agli usi civici e domestici, all'abbeveraggio bestiame e allo spegnimento di eventuali incendi nella zona.
Trattandosi di antica utenza, per la quale non fu richiesto in tempo utile l'antico diritto di derivazione, con la domanda venne chiesto di poter ottenere il relativo riconoscimento ai sensi della legge 18-12-1951 n. 1550, istitutiva del nuovo modo di acquisto del diritto di derivare acqua pubblica ad uso irriguo, ovvero di poter avere la subconcessione di derivazione in via di sanatoria.
Poiché il Ministero dei LL. PP., con circolare 15 maggio 1952 n. 2066, aveva escluso che potesse avere applicazione nella Regione della Valle d'Aosta la legge n. 1550, in quanto ritenuta incompatibile con la concessione novantanovennale data alla Regione, la domanda di cui si tratta venne istruita come domanda di subconcessione in via di sanatoria.
Si fa presente, peraltro, che alla tesi della non applicabilità della menzionata legge in Valle d'Aosta, l'Amministrazione regionale aveva fatto eccezione, con motivate argomentazioni, sostenendo, invece, la tesi dell'applicabilità della legge stessa.
La domanda venne, comunque, regolarmente istruita come domanda di subconcessione, secondo la procedura prescritta dal T. U. di Leggi 17-12-1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici e secondo le relative norme regolamentari.
È stato, infatti, dapprima pubblicato sul Foglio Annunzi legali della Valle n. 31 in data 3 marzo 1954 nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 86 in data 14 aprile 1954 l'avviso relativo alla presentazione della domanda; in seguito con ordinanza n. 25 in data 19-5-1954, del Presidente della Giunta regionale, è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Acque dell'Amministrazione regionale, per il periodo 15-29 giugno 1954, a disposizione di chiunque avesse interesse a prenderne visione.
L'ordinanza venne anche regolarmente pubblicata, durante il detto periodo, all'albo pretorio del Comune di Champdepraz ed una copia dell'ordinanza medesima venne pure comunicata al Ministero dei LL. PP. ed agli Enti interessati precisati nell'ordinanza stessa.
La pubblicazione dell'ordinanza non ha dato luogo ad eccezioni o rilievi, come pure nessun rilievo è stato eccepito in seguito durante la visita locale di istruttoria che ha avuto luogo il giorno 22 luglio 1954, quale era stata fissata con l'ordinanza.
In seguito alle risultanze dell'istruttoria, l'Ufficio regionale Acque ha espresso parere favorevole al rilascio, in via di sanatoria, della richiesta subconcessione e di eguale parere è stato anche il Ministero dei LL. PP., al quale, come prescritto, erano stati trasmessi gli atti di istruttoria, poi restituiti con la ministeriale 12-11-1955 n. 5999.
Con tale lettera, il predetto Ministero, richiamandosi ad un voto in data 16 marzo 1955 numero 1022/54 del Consiglio di Stato, comunicato all'Amministrazione regionale in data 12-11-1955, ha fatto presente che il detto Consesso, ripresa in esame la legge 18-12-1951 n. 1550 in seguito alle eccezioni che l'Amministrazione regionale aveva formulato, ha ritenuto applicabile anche in Valle d'Aosta la detta legge; il Ministero ha, inoltre, suggerito di provvedere per la pratica di cui si tratta con Decreto di riconoscimento anziché con Decreto di subconcessione.
E' evidente il vantaggio che presenta il provvedimento di riconoscimento per l'utenza in argomento, anche perché determina una minore spesa per gli interessati.
Si rileva, infine, che i Decreti di riconoscimento escludono, come è noto, la compilazione di un particolare disciplinare di condizioni, poiché queste vengono direttamente inserite nei Decreti stessi.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale
DELIBERI
1°) di riconoscere al Dott. Bruno Binel ed agli utenti del canale Rû des Chuques o di Gettaz, ai sensi dell'articolo unico della Legge 18-12-1951 n. 1550, il diritto di derivare acqua, mediante il detto canale, dalla sponda destra del Rio Valley de Pana o Rio Setze, in Comune di Champdepraz, nelle seguenti portate:
a) durante il periodo annuale irriguo (15 aprile - 15 settembre): moduli 0,40 (litri al secondo 40), dei quali mod. 0,36 per irrigare ettari 12,83.68 di terreni in frazione Gettaz, del Comune di Champdepraz, e mod. 0,04 per usi civici domestici, di abbeveraggio del bestiame e per il servizio antincendi della stessa frazione e della frazione Boden;
b) durante il restante periodo non irriguo (dal 16 settembre al 14 aprile): mod. 0,10 per le sole necessità civiche, domestiche ecc. come sopra, delle frazioni suddette.
2°) di approvare le seguenti clausole e condizioni da inserire nel decreto di riconoscimento, da emanarsi dal Presidente della Giunta regionale:
1) Entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvo i diritti dei terzi, sia da riconoscere in solido al Dott. Bruno Binel e agli utenti del Canale Rû des Chuques o di Gettaz, ai sensi dell'articolo unico della Legge 18-12-1951 n. 1550, il diritto di derivare acqua, mediante il detto Canale, dalla sponda destra del Rio Valley de Pana o Rio Setze, in Comune di Champdepraz, nella seguente misura:
a) durante il periodo annuale irriguo (15 aprile - 15 settembre): lit./ sec. 40 (quaranta) pari a moduli 0,40, dei quali lit./ sec. 36 (trentasei) per irrigare ettari 12,83.68 di terreni in frazione Gettaz, del Comune di Champdepraz, di cui all'elenco particellare in data 2-11-1953 a firma Ing. Franco Binel, e lit./sec. 4 (quattro) per usi civici domestici, cli abbeveraggio del bestiame e per servizio antincendi della stessa frazione e della frazione Boden;
b) durante il restante periodo non irriguo (dal 16 settembre al 14 aprile): la portata di lit./ sec. 10 (dieci) per le sole necessità civiche, domestiche etc. come sopra, delle frazioni suddette.
2) L'acqua dovrà continuare ad essere derivata come per il passato, senza apportare alcuna modifica alle opere di presa, utilizzazione e restituzione, quali risultano dal progetto a firma Ing. Franco Binel, costituito da una relazione tecnica, da una corografia e da una planimetria.
3) L'Amministrazione della Regione autonoma della Valle d'Aosta si riserva la facoltà di prescrivere apposite opere modulatrici atte ad assicurare che non sia derivato un volume d'acqua superiore a quello che si riconosce.
Tali opere, se prescritte, dovranno essere eseguite nel perentorio termine che verrà assegnato dall'Ufficio Acque della Regione.
4) L'utenza come sopra riconosciuta è gratuita fino al 30 giugno 1924 e dal 1 luglio 1924 e fino al 31 dicembre 1945 è gravata, ai sensi dell'art. 38 del T. U. di Leggi 11-12-1933 n. 1775, dell'annuo canone di L. 80, in ragione di L. 200 per modulo, da corrispondere alle Finanze dello Stato, salve le riduzioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 10 maggio 1934 n. 26490 che detta norme per la concessione di riduzione del canone per alcune categorie di utenze di acqua pubblica già gratuite.
A decorrere dal 1 gennaio 1946 in avanti l'utenza resta esclusa dal pagamento di canone, ai sensi del D. L. L. 7-9-1945 n. 546, che ha stabilito agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d'Aosta.
5) L'utenza come sopra riconosciuta, avrà la durata di anni trenta decorrente dal 27 gennaio 1952, data di entrata in vigore della legge 18-12-1951 n. 1550 e avrà, quindi, la sua scadenza al 26 gennaio 1982, ma potrà essere rinnovata qualora persistano i fini della derivazione o non ostino ragioni di pubblico interesse.
In mancanza di rinnovazione, come pure nei casi di decadenza o revoca o rinuncia, l'Amministrazione regionale ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo e sulle sponde ovvero di obbligare la Ditta utente a rimuovere e ad eseguire a proprie spese, i lavori necessari per il ripristino dell'alveo e delle sponde del corso di acqua.
6) All'utenza predetta si applicano le disposizioni del T. U. di Legge 11-12-1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti idroelettrici e le relative norme regolamentari.
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Il Consigliere NICCO Giulio, dopo avere premesso che, nella relazione soprariportata, si propone di riconoscere al Dott. Bruno Binel e agli utenti del canale Rû des Chuques o di Gettaz, il diritto di derivare acqua dalla sponda destra del Rio Valley de Pana o rio Setze, in Comune di Champdepraz, osserva che i proprietari dei terreni possono cambiare in futuro, in seguito ad eventuali trapassi dei beni stessi per vendite o per altre cause. Propone, quindi, che il riconoscimento sia fatto impersonalmente a favore di tutti gli utenti del canale Rû des Chuques o di Gettaz.
L'Assessore VESAN dichiara di concordare sulla proposta del Consigliere Nicco Giulio.
Su richiesta del Consigliere MANGANONI, fornisce quindi chiarimenti sul comprensorio dei terreni da irrigare con l'acqua che sarà derivata dal Rio Valley de Pana a mezzo del Canale Rû des Chuques o Gettaz.
Riferisce, infine, sull'opportunità che le disposizioni di cui al capoverso n. 6 siano completate con l'aggiunta, in calce alle disposizioni stesse, delle parole "nonché le leggi regionali in materia di acque pubbliche".
Si fa menzione che prendono, altresì, parte alla discussione il Consigliere BARMASSE, al quale risponde l'Assessore VESAN, fornendo i chiarimenti richiestigli.
Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta, con le modifiche proposte dal Consigliere Nicco Giulio.
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trenta);
Delibera
1) di riconoscere agli utenti del canale Rû des Chuques o di Gettaz, ai sensi dell'articolo unico della Legge 18-12-1951 n. 1550, il diritto di derivare acqua, mediante il detto canale, dalla sponda destra del Rio Valley de Pana o Rio Setze, in Comune di Champdepraz, nelle seguenti portate:
a) durante il periodo annuale irriguo (15 aprile - 15 settembre): moduli 0,40 (litri al secondo 40), dei quali mod. 0,36 per irrigare ettari 12, 83.68 di terreni in frazione Gettaz, del Comune di Champdepraz, e mod 0,04 per usi civici, domestici, di abbeveraggio del bestiame e per il servizio antincendi della stessa frazione e della frazione Boden;
b) durante il restante periodo non irriguo (dal 16 settembre al 14 aprile): mod. 0,10 per le sole necessità civiche, domestiche ecc. come sopra, delle frazioni suddette;
2) di approvare le seguenti clausole e condizioni da inserire nel decreto di riconoscimento, da emanarsi dal Presidente della Giunta regionale:
1) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvo i diritti dei terzi, sia da riconoscere in solido agli utenti del Canale Rû des Chuques o di Gettaz, ai sensi dell'articolo unico della legge 18-12-1951 n. 1550, il diritto di derivare acqua, mediante il detto Canale, dalla sponda destra del Rio Valley de Pana o Rio Setze, in Comune di Champdepraz, nella seguente misura:
a) durante il periodo annuale irriguo (15 aprile - 15 settembre); lit./sec 40 (quaranta) pari a moduli 0,40 dei quali lit/sec 36 (trentasei) per irrigare ettari 12,83.68 di terreni in frazione Gettaz, del Comune di Champdepraz, di cui all'elenco particellare in data 2-11-1953 a firma ing. Franco Binel, e lit./sec. 4 (quattro) per usi civici, domestici, di abbeveraggio del bestiame e per servizio antincendi della stessa frazione e della frazione Boden;
b) durante il restante periodo non irriguo (dal 16 settembre al 14 aprile): la portata di lit./ sec. 10 (dieci) per le sole necessità civiche, domestiche, ecc., come sopra, delle frazioni suddette.
2) L'acqua dovrà continuare ad essere derivata, come per il passato, senza apportare alcuna modifica alle opere di presa, utilizzazione e restituzione, quali risultano dal progetto a firma Ing. Franco Binel, costituito da una relazione tecnica, da una corografia e da una planimetria.
3) L'Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta si riserva la facoltà di prescrivere apposite opere modulatrici atte ad assicurare che non sia derivato un volume d'acqua superiore a quello che si riconosce.
Tali opere, se prescritte, dovranno essere eseguite nel perentorio termine che verrà assegnato dall'Ufficio Acque della Regione.
4) L'utenza come sopra riconosciuta è gratuita fino al 30 giugno 1924 e dal 1 luglio 1924 e fino al 31 dicembre 1945 è gravata, ai sensi dell'art 38 del T. U. di Leggi 11-12-1933 n. 1775, dell'annuo canone di L. 80, in ragione di L. 200 per modulo, da corrispondere alle Finanze dello Stato, salve le riduzioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 10-5-1934 n. 26490 che detta norme per la riduzione del canone per alcune categorie di utenze di acqua pubblica già gratuite.
A decorrere dal 1 gennaio 1946 in avanti l'utenza resta esclusa dal pagamento di canone, ai sensi del D. L. L. 7-9-1945 n. 546, che ha stabilito, agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d'Aosta.
5) L'utenza come sopra riconosciuta avrà la durata di anni trenta decorrente dal 27 gennaio 1952, data di entrata in vigore della legge 18-12 - 1951 n. 1550 e avrà, quindi, la sua scadenza al 26 gennaio 1982, ma potrà essere rinnovata qualora persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse.
In mancanza di rinnovazione, come pure nei casi di decadenza o revoca o rinuncia, l'Amministrazione regionale ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo e sulle sponde ovvero di obbligare la Ditta Utente a rimuovere e ad eseguire a proprie spese, i lavori necessari per il ripristino dell'alveo e delle sponde del corso di acqua.
6) All'utenza predetta si applicano le disposizioni del T. U. di Legge 11-12-1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti idroelettrici e le relative norme regolamentari nonché le leggi regionali in materia di acque pubbliche.
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