Oggetto del Consiglio n. 287 del 15 maggio 1979 - Verbale

OGGETTO N. 287/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Intervento a favore dei Comuni della Valle d'Aosta per il finanziamento dei servizi di refezione e di trasporto per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo dipendenti dalla Regione".

In attesa che la Regione disciplini in maniera organica l'intera materia del diritto allo studio, l'allegato disegno di legge, che si affianca ai precedenti atti legislativi regionali aventi ad oggetto l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie, propone un intervento finanziario con carattere permanente negli specifici settori delle refezioni scolastiche e dei trasporti degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo dipendenti dalla Regione, mediante l'erogazione di contributi annui ai comuni che provvedono direttamente alla gestione di tali servizi.

La procedura individuata dalla legge regionale è della massima semplicità, in quanto ai comuni è richiesta la sola presentazione, entro il mese di febbraio, di un annuo rendiconto delle spese sostenute con i contributi erogati nell'esercizio finanziario precedente. Sulla base di tali rendiconti la Giunta regionale approva, entro il successivo 31 marzo, il piano annuale di riparto proposto dall'Assessore alla pubblica istruzione.

Per l'esercizio in corso, si è preferito determinare con la stessa legge, il piano suddetto, assumendo come base del riparto le risultanze del triennio precedente, nel quale analoghi contributi sono stati erogati con le stesse finalità attraverso ricorrenti deliberazioni consiliari.

La spesa annua a carico del bilancio regionale viene fissata in L. 600 milioni. Per l'esercizio 1979 la relativa copertura è assicurata dal prelievo di pari importo dal fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al n. 12 dell'allegato E alla legge di bilancio (spese correnti - cap. 2175), sul quale è tuttora disponibile l'intero ammontare dello stanziamento. Alla copertura dell'onere per i successivi esercizi si provvederà con legge di bilancio.

Resta escluso dal finanziamento il settore della scuola privata, per il quale la Regione provvede nell'ambito dei più generali interventi a favore del settore medesimo.

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Disegno di legge regionale n. 70

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............................. n. ...... : "INTERVENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE E DI TRASPORTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO DIPENDENTI DALLA REGIONE".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai Comuni della Valle d'Aosta per il finanziamento dei servizi di refezione e di trasporto per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo dipendenti dalla Regione.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa annua di lire 600 milioni.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione, approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il piano annuale di riparto dei fondi disponibili sulla base dei rendiconti resi dai Comuni ai sensi del successivo comma.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, i Comuni della Regione sono tenuti a presentare all'Assessorato alla pubblica istruzione un rendiconto delle spese sostenute con i contributi erogati nell'esercizio finanziario precedente.

Per l'esercizio finanziario 1979, il piano di riparto dei fondi disponibili risulta dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979 graverà sul capitolo 7100 che viene istituito nella Parte Spesa del bilancio e denominato: "Contributi ai Comuni della Regione per il finanziamento dei servizi di refezione scolastica e di trasporto per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo dipendenti dalla Regione".

Alla copertura dell'onere di L. 600.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 dello stato di previsione della spesa dello stesso esercizio finanziario 1979.

Alla copertura dell'onere di L. 600.000.000 per i successivi esercizi finanziari, si provvede con legge di bilancio.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in aumento:

Cap. 7100:

- di nuova istituzione

"Contributi ai Comuni della Regione per il finanziamento dei servizi di refezione scolastica e di trasporto per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo dipendenti dalla Regione

L. 600.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175

- "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento" (Spese correnti - Allegato E)

L. 600.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

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ALLEGATO A

N. ord.

Denominazione

del Comune

Importo

N. ord.

Denominazione

del Comune

Importo

1

ALLEIN

3.500.000

36

ISSOGNE

6.800.000

2

ANTEY-ST-ANDRE

9.500.000

37

JOVENÇAN

3.650.000

3

AOSTA

79.000.000

38

LA MAGDELEINE

1.750.000

4

ARNAD

9.500.000

39

LA SALLE

16.000.000

5

ARVIER

3.600.000

40

LA THUILE

4.500.000

6

AVISE

4.500.000

41

LILLIANES

4.850.000

7

AYAS

13.100.000

42

MONTJOVET

17.500.000

8

AYMAVILLES

6.100.000

43

MORGEX

4.700.000

9

BARD

100.000

44

NUS

25.000.000

10

BIONAZ

5.700.000

45

OYACE

5.000.000

11

BRISSOGNE

3.400.000

46

PERLOZ

4.300.000

12

BRUSSON

5.850.000

47

POLLEIN

10.100.000

13

CHALLAND-ST-ANSELME

7.800.000

48

PONTBOSET

1.900.000

14

CHALLAND-ST-VICTOR

2.600.000

49

PONTEY

3.200.000

15

CHAMBAVE

13.300.000

50

PONT-ST-MARTIN

12.400.000

16

CHAMPDEPRAZ

7.800.000

51

PRE-ST-DIDIER

4.700.000

17

CHAMPORCHER

5.900.000

52

QUART

13.500.000

18

CHARVENSOD

8.600.000

53

RHEMES-ST-GEORGES

4.700.000

19

CHATILLON

23.000.000

54

ROISAN

5.100.000

20

COGNE

4.800.000

55

ST-CHRISTOPHE

13.600.000

21

COURMAYEUR

3.000.000

56

ST-DENIS

6.550.000

22

DONNAS

13.900.000

57

ST-MARCEL

7.600.000

23

DOUES

13.000.000

58

ST-NICOLAS

3.500.000

24

EMARESE

350.000

59

ST-PIERRE

2.150.000

25

ETROUBLES

5.400.000

60

ST-RHEMY

3.550.000

26

FENIS

10.200.000

61

ST-VINCENT

6.700.000

27

FONTAINEMORE

5.900.000

62

SARRE

8.800.000

28

GABY

3.800.000

63

TORGNON

4.650.000

29

GIGNOD

16.300.000

64

VALGRISENCHE

7.000.000

30

GRESSAN

5.100.000

65

VALPELLINE

8.250.000

31

GRESSONEY-LA-TRINITE

1.400.000

66

VALSAVARENCHE

12.400.000

32

GRESSONEY-ST-JEAN

6.800.000

67

VALTOURNENCHE

16.500.000

33

HONE

1.750.000

68

VERRAYES

18.000.000

34

INTROD

5.300.000

69

VERRES

6.700.000

35

ISSIME

2.850.000

70

VILLENEUVE

11.700.000

TOTALE L. 600.000.000

Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Ida Viglino.

M. Ida Viglino (U.V.) - La relazione ha individuato la motivazione di questa legge. Devo dire che è una legge che, in attesa di disciplinare l'intera materia del diritto allo studio, intende venire incontro ai Comuni in questo senso, perché spesse volte i Comuni si trovano in difficoltà poiché non sanno di preciso la somma sulla quale possono contare per poter svolgere queste mansioni, queste competenze.

Evidentemente questa legge avrebbe dovuto essere presentata alquanto prima ed è nostra intenzione, per gli anni a venire, di presentarla entro il mese di gennaio, perché così almeno raggiunge lo scopo per la quale è stata stabilita. D'altra parte abbiamo preferito con una legge stabilire l'importo totale delle erogazioni e per poter stabilire gli importi ci siamo basati su diversi parametri. Siamo partiti dai contributi erogati nell'anno 1977/1978 e ci siamo fatti dare dall'Ufficio Programmazione alcuni parametri, quali ad esempio le entrate tributarie dei Comuni, il rapporto fra gli abitanti e la superficie abitata, dato che a un certo momento si tratta di trasporto, e così abbiamo potuto determinare delle fasce di Comuni in modo da individuare quelli che si trovano in zone più depresse e altri Comuni che, invece, hanno un bilancio nettamente superiore ad altri. In un secondo tempo ho promosso una riunione col Direttivo dell'Associazione dei Sindaci, i quali si sono dichiarati concordi sulla strada seguita per stabilire questi importi e d'altra parte, com'è detto nella legge, questa prima suddivisione è valida per l'anno 1979. In un secondo tempo, sulla base dei rendiconti di cui all'articolo 1, penultimo comma, noi potremo rivedere qualche importo in base a quanto il Comune ci trasmetterà. E d'altra parte se alcuni Comuni intendessero per esempio incominciare qualche iniziativa come refezione scolastica che in questo anno non hanno portato avanti, noi intendiamo predisporre nell'allegato E) la possibilità di un lieve rifinanziamento della legge.

Devo anche aggiungere che questa legge ha tenuto conto della lievitazione dei costi. L'anno scorso noi abbiamo distribuito come totale dei contributi 480 milioni circa; com'è dimostrato nella legge, quest'anno raggiungiamo il tetto di 600 milioni, proprio per tener conto di questa indubbia lievitazione dei costi e anche del fatto che i trasporti hanno inciso piuttosto pesantemente sulle finanze dei singoli Comuni, specialmente dei Comuni che hanno delle entrate piuttosto ridotte.

Sono rimasta d'accordo col Direttivo dell'Associazione dei Sindaci di ritrovarci quando analizzeremo nell'anno 1980 i rendiconti che ci devono giungere entro il mese di febbraio.

Dolchi (P.C.I.) - Prima di dare inizio alla discussione generale, faccio presente che al testo sono allegati pareri di massima favorevoli della Commissione Pubblica Istruzione riunita in data 12 aprile e della Commissione Affari Generali in data 4 maggio.

È aperta la discussione generale. La parola al Consigliere Cout.

Cout (P.C.I.) - Solamente per dire che noi siamo d'accordo su questa legge. Avevamo già esaminato in Commissione questa legge e ci eravamo appunto riservati di conoscere in modo più approfondito quali erano i parametri di cui si era tenuto conto, cosa che la Viglino ci ha di fatto già chiarito la volta scorsa.

Noi siamo evidentemente in attesa di una legge più generale che inquadri, com'è detto anche nella relazione, in modo più organico tutta quanta la materia di diritto allo studio; comunque riconosciamo che questo è già un buon passo in avanti, soprattutto perché vediamo anche che, a differenza degli anni scorsi, si è tenuto conto già di tutta una serie di parametri. Comunque è un buon inizio, ed è bene quindi in questo momento far questa legge.

Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola in sede di discussione generale? Nessuno chiede la parola? Non credo che l'Assessore alla Pubblica Istruzione abbia da replicare; quindi, chiusa la discussione generale, passiamo all'esame articolo per articolo.

Articolo 1. C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 1? Allora metto in approvazione per alzata di mano l'articolo 1 del disegno di legge regionale n. 70. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Stesso risultato.

Articolo 3. Stesso risultato.

Articolo 4. Stesso risultato.

Allegato A). Stesso risultato.

Ci sono dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione segreta.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione concernente l'approvazione del disegno di legge n. 70 iscritto al punto n. 16:

Presenti: 29

Votanti: 29

Maggioranza: 15

Favorevoli: 27

Contrari: 2

Il Consiglio approva.

Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 70.

Dolchi (P.C.I.) - Si passa alla trattazione del punto n. 20.