Oggetto del Consiglio n. 284 del 15 maggio 1979 - Verbale
OGGETTO N. 284/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Integrazione e modificazione alla legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43, recante norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili".
La concessione degli assegni mensili di assistenza integrativa regionale e dell'indennità di assistenza domiciliare, previsti a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili dalle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40, e 12 dicembre 1975, n. 43, è subordinata ad un limite di reddito annuo "personale" del richiedente ad un limite di reddito, se trattasi di persona coniugata, cumulato con quello del coniuge.
Il limite di reddito annuo "personale" è pari all'importo mensile del trattamento assistenziale moltiplicato per tredici mensilità.
Ai trattamenti assistenziali, a loro volta, si applica annualmente un aumento percentuale pari a quello della pensione sociale dell'INPS.
I limiti di reddito, per il caso di cumulo di redditi fra coniugi, subiscono, a loro volta, aumenti annui pari all'aumento annuo degli importi dei trattamenti assistenziali medesimi.
Per meglio illustrare i risultati di tali automatismi si indicano di seguito gli importi fissati per l'anno 1979, in applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 12.12.1975, n. 43:
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CATEGORIE (1) |
IMPORTO (2) MENSILE |
LIMITE DI REDDITO PERSONALE (3) |
LIMITE DI REDDI-TO CUMULATO COL CONIUGE |
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a) Assegni di cui agli artt. 1 e 2 |
£. 89.270 |
£. 1.160.510 |
£. 3.036.510 |
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b) Assegno mensile di cui all'art. 3 |
£. 74.390 |
£. 967.070 |
£. 2.946.076 |
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c) Indennità di assistenza domiciliare |
£. 92.990 |
£. 2.369.380 |
£. 4.895.380 |
La normativa regionale vigente prevede che, qualora il reddito personale del richiedente sia inferiore al limite fissato (colonna 3), il trattamento assistenziale viene erogato in misura ridotta e sino alla concorrenza del limite stesso.
Tale meccanismo non è invece ammesso nella valutazione del limite di reddito cumulato con il coniuge e cioè se tale limite è superato anche di poche lire non viene riconosciuto il diritto al beneficio assistenziale; al contrario se esso è anche di poco inferiore, l'assegno mensile o l'indennità di assistenza domiciliare vengono corrisposti nella misura intera.
È evidente la mancanza di equità insita in tale procedura che impone un correttivo, già apportato dalla legislazione statale nei riguardi della pensione sociale attraverso il disposto del II comma dell'articolo 28 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria). (Art. 1 del disegno di legge regionale proposto).
Contestualmente appare necessario adeguare la normativa regionale a quella dello Stato per ciò che concerne le modalità di rivalutazione annuale dei limiti di reddito, per il caso di cumulo fra i coniugi. (Art. 2 del disegno di legge regionale).
Tale rivalutazione, attualmente pari all'aumento annuo degli importi dei trattamenti assistenziali e quindi assai modesta, sarà calcolata dal 1° gennaio 1980, in cifra fissa ed in percentuale di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
La Giunta propone, pertanto, l'approvazione da parte del Consiglio regionale, dell'allegato disegno di legge regionale concernente: Integrazione e modificazione alla legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43, recante norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili.
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Disegno di legge regionale n. 74
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ......................... n. ...... : INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1975, N. 43, RECANTE NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEGLI INABILI, MUTILATI ED INVALIDI CIVILI".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
Quando i limiti di reddito nel caso di cumulo fra coniugi, previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43, nelle misure che sono state fissate per l'anno 1979 in applicazione del II° comma dell'articolo 7 della legge regionale medesima, eccedono i limiti stessi, ma in misura inferiore all'importo annuo dei corrispondenti assegni ed indennità di assistenza domiciliare, è riconosciuto il diritto ai benefici assistenziali ridotti in misura corrispondente a tale eccedenza.
ART. 2
La predetta nuova normativa si applica dal 1° gennaio 1979.
ART. 3
I limiti di reddito, di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43, previsti per i casi di cumulo di redditi fra coniugi, ai fini del diritto ai corrispondenti assegni mensili e indennità di assistenza domiciliare, sono annualmente rivalutati, a partire dal 1° gennaio 1980, applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
ART. 4
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire ventimilioni, graverà sul capitolo 3420 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.
Alla copertura dell'onere di lire ventimilioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto 20 dell'allegato E al bilancio).
Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci nel limite massimo di L. 20.000.000=.
ART. 5
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in aumento
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Capitolo 8420 |
Spese per assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili (leggi regionali 9.11.1974, n. 40; 12.12.1975, n. 43 e 16.5.1977, n. 31) |
£. 20.000.000 |
Variazione in diminuzione
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Capitolo 2175 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, |
£ 20.000.000 |
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Si tratta di un provvedimento che cerca di ovviare ad alcune incongruenze che si verificavano fino al momento attuale, come spiegato nell'allegato. Cosa succedeva? che per il reddito individuale c'era un minimo stabilito, che si mantiene, e che per il cumulo del reddito col coniuge c'era un massimo, superato il quale veniva escluso senza integrazione, così succedeva che per poche migliaia di lire, con il cumulo del coniuge, magari si superava il minimo con l'esclusione automatica, mentre per altre provvidenze naturalmente questo non succedeva. Con la modificazione è previsto adesso un conguaglio con la cifra che non è corrisposta, il che è ripreso anche dalle norme statali. Questo è un primo provvedimento. L'altra parte è l'aggancio che viene fatto con le norme previste dalla "160", cioè la cassa automatica. Nell'articolo 10 della 160 è previsto un parametro, un aggancio ogni anno, cioè un'aggiunta sulle quote che vengono stabilite per l'aumento di anno in anno, quindi c'è un aggancio a questo e si passa all'articolo 28 della finanziaria, della legge 143, cioè della legge finanziaria che prevede anche qui degli aumenti automatici, vale a dire non più con questi 100, fissi, come avveniva fino adesso, ma moltiplicato per 13, che dava l'importo annuo, quindi con questo ci sarebbe l'aggancio automatico di tutti gli altri sistemi, per cui non ci sarebbe più bisogno di rivalutare, ma sarebbe l'aggancio che viene fatto con quella che è la parte statale, e questo perché la pensione è al netto del reddito del marito e non nel conteggio - secondo il mio punto di vista, e potrei anche sbagliare - degli assegni familiari. Questo ha messo a disagio effettivamente molta gente.
Chi aveva superato i massimali di 3.300.000 e poche migliaia di lire, incluse le 100.000 di assegni familiari e si è presentato in questi giorni agli sportelli, si è visto rifiutare la pensione. Dunque vi sarebbe da parte dell'I.N.P.S. in questo senso una mancanza di esame delle pratiche e anche una tempistica lunga nel definire le pratiche stesse. Mi spiego meglio: non possiamo secondo me togliere, così senza giustificazione, senza una verifica, la pensione a una donna anziana oltre i 65 anni solo per il fatto che, da parte del marito, nel compilare il modulo inviato dalla Previdenza Sociale, diceva che il totale era di L. 3.300.000 sapendo che la cifra comprende anche gli assegni familiari. Dunque mi sembra che sia stata un po' incauta questa presa di posizione che riguarda...non decine, ma centinaia se non migliaia di pensionati in Valle d'Aosta. Non so se l'Assessorato potrà fare qualcosa in questo senso, ma è chiaro che un chiarimento tempestivo va fatto, e che una comunicazione ufficiale da parte dell'Istituto va fatta per tranquillizzare effettivamente quei cittadini che hanno dei diritti che non sono riconosciuti per una normativa che viene così portata avanti un po' alla bersagliera. Mi rendo conto che vi è anche un secondo aspetto del problema, cioè chi indebitamente ha percepito la pensione di sicurezza sociale oltre 65 anni non avendone il diritto. Se è vero che ci sono queste sanatorie da fare al fine di non andare incontro a delle denunce e dunque a dei rimborsi, è altrettanto da fare per ovviare nel caso in cui in Regione ci fossero questi aggravi, o comunque questi scompensi, nella corresponsione di queste indennità per i soggetti invalidi civili e mutilati. Penso che non ci sia altro.
Dolchi (P.C.I.) - Prima di aprire la discussione generale, ricordo ai colleghi che è allegato al testo il parere favorevole della Commissione Affari Generali, parere unanime all'approvazione del testo predisposto dalla Giunta, così come è allegato il parere favorevole unanime della Commissione Sanità sul testo predisposto dalla Giunta.
È aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Vice Presidente Mappelli.
Mappelli (D.C.) - Per quanto riguarda questo provvedimento siamo più che favorevoli, nel senso che l'aggancio ai nuovi massimali ci toglie di mezzo un sacco di perdite di tempo e di modifiche che bisogna pur portare.
Vorrei chiedere all'Assessore se è a conoscenza che, in seguito ai massimali dei pensionati, cioè del cumulo delle pensioni dei pensionati tra marito e moglie, ai 3.300.000 annui, tutte le pensioni oltre il 65° anno di età (cioè le pensioni sociali) automaticamente da parte dell'I.N.P.S. sono state sospese? Mi risulta che a un certo numero di persone che superava di poco, di 50.000, 40.000, 80.000 o di 90.000 lire, con questo cumulo di 3.300.000 è stata sospesa comunque la pensione della moglie, però vi è la questione degli assegni nel conglobamento della pensione del marito, cioè vi sono le 9.800 per l'assegno familiare della moglie. Ora, nel modulo che la Previdenza Sociale ha inviato a tutti i pensionati vi è automaticamente la sottoscrizione da parte dell'interessato della pensione mensile compresi gli assegni.
Vorrei che gentilmente l'Assessore intervenisse affinché a tutti coloro che superano i 3.300.000 di poco, dunque nelle 100.000 lire, compresi gli assegni familiari della moglie, venga erogata la pensione alla moglie, o in totale o in parte, perché bisogna avere delle cautele prima di togliere la pensione a chi effettivamente ne ha bisogno. Dunque, io chiedo molto caldamente all'Assessore un chiarimento ufficiale con l'I.N.P.S. e un comunicato ufficiale affinché si tranquillizzino queste persone anziane su questi problemi, questi provvedimenti che purtroppo potrebbero verificarsi nel caso per cui, secondo la mia interpretazione della legge, la "questione assegni familiari" non ha nulla a che vedere con il reddito e la pensione stessa del capofamiglia.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Nessuno altro in sede di discussione generale? La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Quanto contestato dal Consigliere Mappelli trova risposta in questo senso. Il problema è stato sollevato effettivamente, ma non riguarda questo provvedimento a livello regionale. Però questo quesito è stato posto, in quanto in sede nazionale la stessa dizione era stata sollevata da altri. L'applicazione è stata sollecitata da parte del Ministero del Tesoro in quanto l'applicazione rigorosa dei massimali e del cumulo dell'assegno familiare non passa tramite le Regioni quando viene vista. Quindi, per quanto riguarda adesso, l'intervento, se si prenderà...e questa è una questione ancora da vedere, perché naturalmente con l'assoluta divisione dei fondi tra la parte sanitaria e la parte attualmente del Tesoro, che sembrano due braccia attualmente distanti una dall'altra...quando ci saranno i chiarimenti penso che verrà dato. Ripeto, non passa tramite la Regione in questo senso, comunque appena ci sarà un chiarimento provvederò a darlo.
Dolchi (P.C.I.) - Nessun altro chiede la parola? Allora possiamo passare all'esame della legge articolo per articolo.
Articolo 1. Chiedo al Consiglio di pronunciarsi per alzata di mano sull'articolo 1. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 18
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 2. Stesso risultato.
Articolo 3. Stesso risultato.
Articolo 4. Stesso risultato.
Articolo 5. Qui c'era un errore materiale: a pagina 2, all'articolo 4 segue nuovamente l'articolo 4, quindi un attimo che chiariamo, allora... Articolo 5: stesso risultato. Gli articoli sono 5.
Ci sono dichiarazioni di voto? Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Proclamo l'esito della votazione concernente il disegno di legge n. 74 iscritto al punto n. 18:
Presenti: 21
Votanti: 21
Maggioranza: 11
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 74.
Dolchi (P.C.I.) - Si passa alla trattazione del punto n. 19, l'ultimo argomento di questa mattinata.
