Oggetto del Consiglio n. 283 del 15 maggio 1979 - Verbale
OGGETTO N. 283/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale".
I problemi che colpiscono i nefropatici cronici che debbono sottoporsi alla dialisi continuativa sono gravi e molteplici: di natura sanitaria, psicologica, sociale ed economica.
L'aspetto economico è forse l'ultimo nella scala delle priorità ma è tuttavia indubbio che la specificità della malattia e il trattamento dialitico comportano riflessi negativi rilevanti sul piano del bilancio familiare.
Sia che la dialisi venga effettuata in sede ospedaliera o a domicilio, il paziente, quando non deve addirittura abbandonare l'attività lavorativa, è perlomeno costretto ad interromperla nei giorni dei trattamenti. Anzi, quando la dialisi è svolta a domicilio anche il familiare partner è costretto a sospendere il lavoro.
A ciò si aggiungano le spese dirette o indirette che il paziente sostiene per l'acquisto di alimenti dietetici, di specialità medicinali spesso non corrisposte dagli enti mutualistici, per il maggior consumo di energia elettrica per il funzionamento del rene a domicilio, per il telefono obbligatorio, eccetera.
La situazione non è molto diversa per il soggetto che ha subito il trapianto del rene, il quale deve condurre una vita con molte precauzioni e sottoporsi a continui controlli clinico-sanitari.
Per ovviare in parte alle difficoltà finanziarie che colpiscono i nefropatici cronici e senza assolutamente aver la pretesa di risolvere i loro problemi con un provvedimento di natura assistenziale, la Giunta propone, attraverso l'allegato disegno di legge regionale, la corresponsione ai dializzati ed ai trapiantati renali, di un assegno mensile di assistenza integrativa a carattere continuativo, senza alcun vincolo di limiti di reddito.
L'importo di tale assegno, in modo che non debba essere aggiornato di volta in volta in relazione alla lievitazione del costo della vita, viene determinato nella misura pari a quella che annualmente è stabilita per la pensione minima erogata dall'I.N.P.S. ai lavoratori subordinati (nell'anno 1979 pari a lire 122.300 mensili).
Rimangono ovviamente in vigore le provvidenze in atto concernenti i rimborsi delle spese per i trasferimenti dei dializzati e gli specifici interventi assistenziali previsti dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 43.
Per quanto sopra premesso la Giunta regionale propone che il Consiglio regionale approvi l'allegato disegno di legge regionale recante: "Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale".
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Disegno di legge regionale n. 73
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ......................... n. ...... : "PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI CRONICI IN DIALISI ITERATIVA O SOTTOPOSTI A TRAPIANTO RENALE".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 ai nefropatici cronici, residenti in Valle d'Aosta da almeno cinque anni, che debbano sottoporsi alla dialisi iterativa, ospedaliera o domiciliare, ovvero che siano stati sottoposti a trapianto renale, è corrisposto un assegno mensile di assistenza integrativa regionale di importo pari a quello che annualmente viene fissato per la pensione minima erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a favore dei lavoratori subordinati.
ART. 2
L'assegno mensile di assistenza integrativa regionale è corrisposto, su istanza del paziente, dal primo giorno del mese in cui hanno avuto inizio i trattamenti di emodialisi ovvero sia stato effettuato il trapianto renale.
Il beneficio assistenziale è concesso con deliberazione della Giunta regionale ed è liquidato in ratei bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.
È irripetibile il rateo non maturato della mensilità percepita anticipatamente.
In caso di decesso dell'assistibile i ratei non possono essere corrisposti agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data del decesso.
ART. 3
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire quarantamilioni, graverà sul nuovo capitolo 7900 che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.
Alla copertura dell'onere di quarantamilioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto 20 dell'allegato E al bilancio).
Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci nel limite massimo di £. 40.000.000.
ART. 4
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in aumento
Titolo I - Sezione III - Categoria V
|
Capitolo 7900 |
di nuova istituzione Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale |
£. 40.000.000 |
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Variazione in diminuzione |
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Capitolo 2175 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento |
£. 40.000.000 |
Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo indicato al n. 20 dell'allegato E alla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3, è ridotto di lire 40.000.000.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Rollandin.
Rollandin (U.V.) - La proposta di queste provvidenze ai nefropatici cronici naturalmente non va a interferire nel discorso della dialisi che stiamo portando avanti e di cui cerchiamo naturalmente di accelerare i tempi, ma è piuttosto mirata ad evitare che ci sia la necessità d'intervenire alla spicciolata, in quanto, in seguito alle numerose richieste che continuamente intervengono da parte dei soggetti che devono essere messi in dialisi, è necessario, come dicevo, intervenire. Questa provvidenza con l'aggancio alla pensione minima deve essere proprio mirata a questo, cioè ad evitare la discrezionalità di questo intervento al fatto che si debba andare di volta in volta a guardare la pratica. Le spese ci sono, l'aggravio economico è notevole, come viene richiamato nella relazione pur col passaggio ad esempio alla dialisi domiciliare, c'è notevole impegno da parte dei familiari con notevoli ore dedicate a seguire questo intervento, oltre, naturalmente, a quello che devono fare per essere in grado di effettuare la dialisi domiciliare. Quindi, penso che questo intervento vada in favore di questo aspetto, giustamente. Ripeto: non è con questo che si voglia comunque fare pensare che il problema dei dializzati, o comunque delle dialisi è risolto, perché sarà risolto quando ci sarà un centro a livello ospedaliero.
Dolchi (P.C.I.) - Prima di dare inizio alla discussione generale, ricordo ai colleghi Consiglieri che è allegato al disegno di legge il parere favorevole della Commissione Affari Generali e il parere unanime favorevole della Commissione Sanità con una proposta di emendamento. Pertanto, per i Consiglieri che non erano presenti nel corso della discussione, la Commissione Sanità ha presentato un emendamento all'articolo 1 per la riduzione della parola da "cinque" a "tre", nella seconda riga dell'articolo 1.
Emendamento
Il limite massimo di residenza in Valle d'Aosta previsto dall'articolo 1 è ridotto da cinque a tre anni.
È aperta la discussione generale. Nessuno chiede la parola? Si passa alla votazione della legge articolo per articolo.
Articolo 1. C'è l'emendamento proposto dalla Commissione Sanità. Metto quindi in approvazione l'emendamento che consiste nella sostituzione della parola "cinque" con "tre", alla seconda riga. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto in approvazione l'articolo 1 emendato. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 2. Stesso risultato.
Articolo 3. Stesso risultato.
Articolo 4. Stesso risultato.
Ci sono dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione segreta.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 19
Maggioranza: 10
Favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità.
Disegno di legge regionale n. 73
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ......................... n. ...... : "PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI CRONICI IN DIALISI ITERATIVA O SOTTOPOSTI A TRAPIANTO RENALE".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 ai nefropatici cronici, residenti in Valle d'Aosta da almeno tre anni, che debbano sottoporsi alla dialisi iterativa, ospedaliera o domiciliare, ovvero che siano stati sottoposti a trapianto renale, è corrisposto un assegno mensile di assistenza integrativa regionale di importo pari a quello che annualmente viene fissato per la pensione minima erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a favore dei lavoratori subordinati.
ART. 2
L'assegno mensile di assistenza integrativa regionale è corrisposto, su istanza del paziente, dal primo giorno del mese in cui hanno avuto inizio i trattamenti di emodialisi ovvero sia stato effettuato il trapianto renale.
Il beneficio assistenziale è concesso con deliberazione della Giunta regionale ed è liquidato in ratei bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.
È irripetibile il rateo non maturato della mensilità percepita anticipatamente.
In caso di decesso dell'assistibile i ratei non possono essere corrisposti agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data del decesso.
ART. 3
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire quarantamilioni, graverà sul nuovo capitolo 7900 che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.
Alla copertura dell'onere di quarantamilioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto 20 dell'allegato E al bilancio).
Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci nel limite massimo di £. 40.000.000.
ART. 4
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in aumento
Titolo I - Sezione III - Categoria V
|
Capitolo 7900 |
di nuova istituzione Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale |
£. 40.000.000 |
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Variazione in diminuzione |
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Capitolo 2175 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento |
£. 40.000.000 |
Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo indicato al n. 20 dell'allegato E alla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3, è ridotto di lire 40.000.000.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - Si passa alla trattazione del punto 18.
