Oggetto del Consiglio n. 101 del 23 giugno 1956 - Verbale

OGGETTO N. 101/56 - MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO ISTITUITE CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 85, IN DATA 4-8-1950, E N. 30, IN DATA 3-4-1953, PER ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DELLA REGIONE CHE SI DISTINGUONO PARTICOLARMENTE NELLO STUDIO DELLA LINGUA E DELLA LETTERATURA FRANCESI.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, BERTHET, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di modificazioni al regolamento per l'assegnazione delle Borse di studio istituite con deliberazioni del Consiglio regionale n. 85, in data 4-8-1950, e n. 30, in data 3-4-1953, per alunni delle Scuole secondarie della Regione che si distinguono particolarmente nello studio della lingua e della letteratura francesi:

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Con deliberazioni del Consiglio regionale n. 85, in data 4-8-1950, e n. 30, in data 3-4-1953, sono state istituite complessivamente n. 30 (trenta) Borse di studio di Lire 15.000 ciascuna, da assegnare ogni anno ad alunni delle Scuole secondarie della Regione che si distinguono particolarmente nello studio della lingua e della letteratura francesi.

A norma dell'attuale Regolamento, le suddette Borse di studio sono messe a concorso, al termine di ogni anno scolastico (il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 settembre), fra gli alunni che nell'anno scolastico stesso hanno frequentato le Scuole secondarie della Regione e si sono particolarmente distinti nello studio della lingua e della letteratura francesi.

Delle Borse di cui si tratta possono, quindi, beneficiare anche giovani che, al momento dell'assegnazione, non hanno più la qualifica di "studenti medi" per aver compiuto o interrotto gli studi secondari.

Per mantenere alle Borse di studio il loro carattere peculiare di aiuti finanziari a favore di giovani che stanno compiendo un determinato ciclo di studi (nel caso specifico: studi secondari), si ritiene più opportuno mettere a concorso le suddette Borse di studio all'inizio di ogni anno scolastico, fra gli alunni che hanno conseguito in prima sessione il titolo di studio valido per la iscrizione alla classe che frequentano riportando per la lingua francese una votazione di almeno 8/10 e che hanno mantenuto questa votazione anche nello scrutinio del 1° trimestre dell'anno scolastico in corso.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso potrebbe essere fissato al 30 gennaio di ciascun anno.

In base all'esperienza acquisita e tenute presenti le proposte formulate sia dai Capi d'Istituto, sia dalle Commissioni giudicatrici, si ritiene opportuno e necessario che siano apportate alcune altre modificazioni al Regolamento in vigore per l'assegnazione delle suddette Borse di studio, anche per meglio coordinare con le altre Borse di studio (regionali e ministeriali) che si erogano ogni anno a favore di alunni meritevoli e bisognosi delle Scuole Secondarie della Regione.

Le modificazioni che si propongono si riferiscono ai seguenti punti:

1) Modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare. - È opportuno precisare che le domande vanno presentate al Capo d'Istituto, in carta libera, da parte del padre dello studente o di chi ne fa le veci. È necessario che le domande siano accompagnate da una scheda contenente notizie sulle condizioni economiche e familiari del richiedente per l'accertamento di condizioni particolari da considerarsi ai fini della precedenza, in caso di parità di merito.

2) Pagamenti. - Si propone di stabilire a) che il pagamento delle Borse si effettui in unica rata entro il mese di marzo di ogni anno, con mandato intestato a favore del padre dell'alunno vincitore, o di chi ne fa le veci; b) che non sia dato corso al pagamento qualora l'alunno vincitore incorra in una punizione disciplinare superiore alla sospensione dalle lezioni per un periodo di cinque giorni o abbandoni gli studi.

3) Commissione giudicatrice. - Analogamente a quanto avviene per le altre Borse di studio regionali a favore di alunni delle Scuole secondarie, la scelta dei vincitori potrebbe essere fatta, anziché da una unica Commissione per tutti i concorrenti delle varie Scuole, da singole Commissioni di Istituto, nominate dall'Assessore alla Pubblica Istruzione e composte del Capo d'Istituto, di tre Insegnanti della Scuola, tra cui di diritto almeno un Insegnante di lingua francese, e un rappresentante delle famiglie degli alunni.

Premesso quanto sopra,

SI PROPONE

che il Consiglio regionale, a parziale modificazione delle deliberazioni consiliari numero 85, in data 4-8-1950, e n. 30, in data 3-4-1953,

Deliberi

1) di stabilire che, a decorrere dall'anno scolastico 1956-1957, le Borse di studio istituite dal Consiglio regionale, con deliberazioni n. 85, in data 4-8-1950, e n. 30, in data 3-4-1953, siano messe a concorso all'inizio di ogni anno scolastico fra alunni che frequentano le Scuole secondarie della Regione, secondo le modalità stabilite nel nuovo Regolamento sotto riportato;

2) di delegare e demandare alla Giunta regionale ogni ulteriore provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione.

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REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI TRENTA BORSE DI STUDIO ANNUALI DA LIRE 15.000 CIASCUNA A FAVORE DI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DELLA REGIONE CHE SI DISTINGUANO PARTICOLARMENTE NELLO STUDIO DELLA LINGUA E DELLA LETTERATURA FRANCESI.

Art. 1 (Art. 1 Reg. 1950)

A decorrere dall'anno scolastico 1956-1957, le Borse di studio istituite dal Consiglio regionale con deliberazioni n. 85, in data 4-81950, e n. 30, in data 3-4-1953, (trenta Borse da Lire 15.000 ciascuna) sono messe a concorso ogni anno fra gli alunni che frequentano le Scuole secondarie della Regione e che si distinguono particolarmente nello studio della lingua e della letteratura francesi, secondo le norme previste dal presente Regolamento.

Le Borse di studio sono ripartite come segue:

- due Borse per gli alunni del Liceo-Ginnasio di Aosta;

- due Borse per gli alunni dell'Istituto Magistrale di Aosta;

- due Borse per gli alunni dell'Istituto Tecnico di Aosta;

- due Borse per gli alunni della Scuola Media di Châtillon;

- otto Borse per gli alunni della Scuola Media di Aosta;

- otto Borse per alunni della Scuola di Avviamento Professionale di Aosta;

- due Borse per gli alunni della Scuola di Avviamento Professionale di Châtillon;

- due Borse per gli alunni della Scuola di Avviamento Professionale di Verrès;

- due Borse per gli alunni della Scuola di Avviamento Professionale di Pont St. Martin.

Art. 2

(Art. 2 e Art. 5, 2° comma Reg. 1950)

A tale scopo, nel bilancio della Regione è stanziato ogni anno un fondo di L. 450.000 (quattrocentocinquanta mila).

Art. 3 (Art. 3 reg. 1950)

Gli studenti che ottengono una di queste Borse di studio avranno la preferenza nella assegnazione di altre Borse per il perfezionamento nello studio della lingua francese all'estero.

Art. 4

(Art. 4, 1° comma, e art. 5,1° comma, reg. '50)

Sono ammessi al concorso gli alunni che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito, in prima sessione, il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano, riportando, per la lingua francese, una votazione di almeno 8/10 ed abbiano mantenuto la stessa votazione anche nello scrutinio del 1° trimestre dell'anno scolastico in corso;

b) siano nati in Valle d'Aosta o vi risiedano da almeno cinque anni.

Sono ammessi al concorso anche gli alunni che, non avendo potuto, per gravi e giustificati motivi, sostenere gli esami nella sessione estiva, abbiano conseguito nella sessione autunnale il titolo valido per l'iscrizione alla classe che frequentano, riportando, per la lingua francese, la votazione richiesta.

Art. 5 (Art. 4, 2° comma Reg. 1950)

Il padre del concorrente, o chi ne fa le veci, deve presentare al Capo dell'Istituto frequentato dal concorrente stesso la domanda di partecipazione al concorso in carta libera e corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di residenza;

b) scheda informativa, che sarà fornita dal Capo d'Istituto e che dovrà essere debitamente compilata nella parte riservata al Capo famiglia.

Le domande documentate dovranno pervenire agli Istituti frequentati dai concorrenti entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 6 (Art. 8 Reg. 1950)

La graduatoria dei concorrenti, per i quali sia stato accertato il possesso delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 4, sarà effettuata secondo il merito di ciascuno. A parità di merito avranno la precedenza i concorrenti appartenenti a famiglie bisognose, con preferenza nel seguente ordine:

a) per gli orfani di guerra o assimilati;

b) per i figli di mutilati o invalidi;

c) per i figli di agricoltori.

Art. 7 (Nuovo)

Non possono essere assegnate Borse di studio a concorrenti che già godano di altre Borse o sussidi di studio: qualora si verifichi questo caso, la Borsa dovrà essere revocata e dovrà essere destinata ad un altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria dei concorrenti.

Art. 8 (Art. 9 Reg. 1950)

Quando una o più Borse non possano essere attribuite per mancanza di concorrenti, o perché gli eventuali concorrenti non si trovino nelle condizioni richieste, le somme corrispondenti potranno essere conservate e assegnate in seguito come Borse di studio annuali straordinarie.

Art. 9 (Art. 6 Reg. 1950)

La scelta dei vincitori è fatta da apposite Commissioni nominate dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, su proposta dei Capi d'Istituto, e composte dei Capi d'Istituto, che le presiedono, di due Insegnanti della Scuola (di cui almeno uno da scegliersi obbligatoriamente fra gli insegnanti di lingua francese) e di un rappresentante delle famiglie degli alunni.

Non possono far parte delle Commissioni i parenti o affini fino al quarto grado dei partecipanti al concorso.

Art. 10 (Art. 7 Reg. 1950)

Le Borse di studio sono assegnate e liquidate ai vincitori con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Art. 11 (Nuovo)

Al pagamento delle Borse di studio si provvede, in unica rata, entro il mese di marzo di ogni anno, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

I mandati di pagamento sono emessi a favore dei padri degli alunni vincitori o di chi ne fa le veci.

Non sarà dato corso al pagamento della Borsa qualora l'alunno dichiarato vincitore incorra in una punizione disciplinare superiore alla sospensione dalle lezioni per un periodo di cinque giorni oppure abbandoni gli studi.

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L'Assessore BERTHET illustra brevemente le proposte di modificazione al Regolamento in esame, che concernono modificazioni relative alla data in cui debbono essere messe a concorso le Borse di studio di cui si tratta (da stabilire all'inizio, anziché al termine, di ogni anno scolastico), alle modalità di presentazione delle domande (che devono essere presentate in carta libera, anziché in carta da bollo, dal padre dello studente o da chi ne fa le veci) ed alla documentazione da allegare (compreso il certificato di cittadinanza italiana, da includere nell'articolo 5, analogamente a quanto già stabilito per l'articolo 4 del precedente Regolamento, oggetto n. 100), ai pagamenti ed alla Commissione giudicatrice per la scelta dei vincitori delle Borse di studio.

Segue discussione alla quale prendono parte i Consiglieri BARMASSE e FERREIN e l'Assessore BERTHET.

Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun Consigliere ha osservazioni o rilievi da formulare di carattere generale sul Regolamento per l'assegnazione delle Borse di studio nel suo complesso, invita il Consiglio a discutere ed approvare i singoli articoli del Regolamento stesso.

Art. 1.

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio, nel testo proposto, dopo breve discussione alla quale prendono parte i Consiglieri NORAT e BARONE e l'Assessore BERTHET (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).

Artt. dal n. 2 al n. 10 compreso.

Si dà atto che gli articoli contro indicati sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, nel testo proposto, dopo breve discussione fra il Consigliere BARONE e gli Assessori BERTHET e ARBANEY in merito all'articolo 4 - lettera b) "siano nati in Valle d'Aosta o vi risiedano da almeno cinque anni" (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).

Art. 11.

Si dà atto che l'articolo 11 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, nel testo proposto, ad eccezione del 2° comma che viene modificato ed approvato, su proposta del Consigliere CHABOD Renato, nella seguente formulazione: "I mandati di pagamento delle Borse agli alunni assegnatari sono emessi a favore del padre o di chi ne fa le veci" (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).

Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per 1'approvazione del testo del Regolamento nel suo complesso.

IL CONSIGLIO

richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 85, in data 4-8-1950, e a parziale modificazione della deliberazione stessa;

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, Berthet;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi con votazione a scrutinio segreto (Consiglieri presenti e votanti numero ventinove; scrutatori i Consiglieri Signori: DUGUET Rinaldo, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo);

Delibera

1) di stabilire che, a decorrere dall'anno scolastico 1956-1957, le Borse di studio istituite dal Consiglio regionale con deliberazioni n. 85, in data 4-8-1950, e n. 30, in data 3-4-1953, siano messe a concorso all'inizio di ogni anno scolastico fra alunni che frequentano le Scuole secondarie della Regione, secondo le modalità stabilite nel nuovo Regolamento sotto riportato;

2) di delegare e demandare alla Giunta regionale ogni ulteriore provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione.

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REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI TRENTA BORSE DI STUDIO ANNUALI DA LIRE 15.000 CIASCUNA A FAVORE DI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DELLA REGIONE CHE SI DISTINGUONO PARTICOLARMENTE NELLO STUDIO DELLA LINGUA E DELLA LETTERATURA FRANCESI

Art. 1

A decorrere dall'anno scolastico 1956-1957, le Borse di studio istituite dal Consiglio regionale con deliberazioni n. 85, in data 4-8-1950, e n. 30, in data 3-4-1953, (trenta Borse da Lire 15.000 ciascuna) sono messe a concorso ogni anno fra gli alunni che frequentano le Scuole secondarie della Regione e che si distinguono particolarmente nello studio della lingua e della letteratura francesi, secondo le norme previste dal presente Regolamento.

Le Borse di studio sono ripartite come segue:

- due Borse per gli alunni del Liceo-Ginnasio di Aosta;

- due Borse per gli alunni dell'Istituto Magistrale di Aosta;

- due Borse per gli alunni dell'Istituto Tecnico di Aosta;

- due Borse per gli alunni della Scuola Media di Châtillon;

- otto Borse per gli alunni della Scuola Media di Aosta;

- otto Borse per gli alunni della Scuola di Avviamento Professionale di Aosta;

- due Borse per gli alunni della Scuola di Avviamento Professionale di Chàtillon;

- due Borse per gli alunni della Scuola di Avviamento Professionale di Verrès;

- due Borse per gli alunni della Scuola di Avviamento Professionale di Pont St. Martin.

Art. 2

A tale scopo, nel bilancio della Regione è stanziato ogni anno un fondo di lire 450.000 (quattrocentocinquantamila).

Art. 3

Gli studenti che ottengono una di queste Borse di studio avranno la preferenza nella assegnazione di altre Borse per il perfezionamento nello studio della lingua francese all'estero.

Art. 4

Sono ammessi al concorso gli alunni che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito, in prima sessione, il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano, riportando, per la lingua francese, una votazione di almeno 8/10 ed abbiano mantenuto la stessa votazione anche nello scrutinio del 1° trimestre dell'anno scolastico in corso;

b) siano nati in Valle d'Aosta o vi risiedano da almeno cinque anni.

Sono ammessi al concorso anche gli alunni che, non avendo potuto, per gravi e giustificati motivi, sostenere gli esami nella sessione estiva, abbiano conseguito nella sessione autunnale il titolo valido per l'iscrizione alla classe che frequentano, riportando, per la lingua francese, la votazione richiesta.

Art. 5

Il padre del concorrente, o chi ne fa le veci, deve presentare al Capo dell'Istituto frequentato dal concorrente stesso la domanda di partecipazione al concorso in carta libera e corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di residenza;

c) scheda informativa, che sarà fornita dal Capo d'Istituto e che dovrà essere debitamente compilata nella parte riservata al Capo famiglia.

Le domande documentate dovranno pervenire agli Istituti frequentati dai concorrenti entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 6

La graduatoria dei concorrenti, per i quali sia stato accertato il possesso delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 4, sarà effettuata secondo il merito di ciascuno. A parità di merito avranno la precedenza i concorrenti appartenenti a famiglie bisognose, con preferenza nel seguente ordine:

a) per gli orfani di guerra o assimilati;

b) per i figli di mutilati o invalidi;

c) per i figli di agricoltori.

Art. 7

Non possono essere assegnate Borse di studio a concorrenti che già godano di altre Borse o sussidi di studio: qualora si verifichi questo caso, la Borsa dovrà essere revocata e dovrà essere destinata ad un altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria dei concorrenti.

Art. 8

Quando una o più Borse non possano essere attribuite per mancanza di concorrenti, o perché gli eventuali concorrenti non si trovino nelle condizioni richieste, le somme corrispondenti potranno essere conservate e assegnate in seguito come Borse di studio annuali straordinarie.

Art. 9

La scelta dei vincitori è fatta da apposite Commissioni nominate dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, su proposta dei Capi di Istituto, e composte dei Capi di Istituto, che le presiedono, di due Insegnanti della Scuola (di cui almeno uno da scegliersi obbligatoriamente fra gli Insegnanti di lingua francese) e di un rappresentante delle famiglie degli alunni.

Non possono far parte delle Commissioni i parenti o affini fino al quarto grado dei partecipanti al concorso.

Art. 10

Le Borse di studio sono assegnate e liquidate ai vincitori con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Art. 11

Al pagamento delle Borse di studio si provvede, in unica rata, entro il mese di marzo di ogni anno, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

I mandati di pagamento delle Borse agli alunni assegnatari sono emessi a favore del padre o di chi ne fa le veci.

Non sarà dato corso al pagamento della Borsa qualora l'alunno dichiarato vincitore incorra in una punizione disciplinare superiore alla sospensione dalle lezioni per un periodo di cinque giorni oppure abbandoni gli studi.

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