Oggetto del Consiglio n. 100 del 23 giugno 1956 - Verbale

OGGETTO N. 100/56 - MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO ISTITUITE CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 84, IN DATA 4 AGOSTO 1950, E N. 32, IN DATA 3 APRILE 1953, PER ALUNNI MERITEVOLI E BISOGNOSI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DELLA REGIONE.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, BERTHET, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di modificazione del regolamento per l'assegnazione delle borse di studio istituite con deliberazioni del Consiglio regionale n. 84, in data 4-8-1950, e n. 32, in data 3-4-1953, per alunni meritevoli e bisognosi che frequentano le Scuole secondarie della Regione:

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Con deliberazioni del Consiglio regionale n. 84, in data 4-8-1950, e n. 32, in data 3-4-1953, sono state istituite complessivamente n. 13 (tredici) Borse di studio di Lire 30.000 ciascuna, da assegnare ogni anno, e fino al compimento degli studi, ad alunni meritevoli e bisognosi che frequentano le scuole secondarie della Regione.

In base all'esperienza acquisita e tenute presenti le proposte formulate dai Capi di Istituto e dalle varie Commissioni giudicatrici, si ritiene opportuno e necessario apportare alcune modificazioni al Regolamento in vigore per l'attribuzione delle suddette Borse di studio, anche per meglio coordinare con le Borse di studio recentemente istituite dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Le modificazioni che si propongono si riferiscono ai seguenti punti:

1) Durata delle Borse. L'attuale Regolamento prevede, all'art. 12, che gli assegnatari delle Borse conservano il diritto alle Borse stesse fino al completamento del corso secondario della Scuola che essi frequentano, a condizione che risultino in possesso dei requisiti richiesti, ossia si classifichino, nella sessione estiva di ogni anno, con una media minima di 7 decimi.

Si propone di limitare ad un solo anno scolastico la validità delle Borse, per consentire che ogni anno possano essere premiati gli alunni effettivamente più meritevoli.

2) Modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare.

Si propone di stabilire che le domande:

a) siano redatte su carta semplice (anziché su carta bollata), trattandosi di Borse destinate ad alunni bisognosi;

b) siano presentate dal padre dello studente o da chi ne fa le veci (anziché dallo studente stesso) per ragioni di opportunità e di praticità.

Si propone, inoltre, di richiedere la presentazione, a corredo della domanda, di una documentazione più completa e più idonea ai fini soprattutto dell'accertamento delle condizioni di bisogno di ciascun concorrente.

3) Pagamenti. Si propone di effettuare il pagamento delle due rate rispettivamente a febbraio e ad aprile, anziché a marzo e a luglio; l'aiuto risulterebbe in tale modo più tempestivo ed efficace.

4) Condizioni di ammissibilità. Si propone di stralciare, all'art. 5 dell'attuale Regolamento, la dicitura "esserne originari", troppo vaga e indeterminata; mancando un preciso criterio per stabilire il requisito della "originarietà", potrebbero sorgere controversie in merito.

POPOLAZIONE SCOLASTICA AL 1° GENNAIO 1956

alunni

Liceo Ginnasio di Aosta

n.

146

Istituto Magistrale di Aosta

"

189

Istituto Tecnico di Aosta

"

230

Scuola Media di Aosta

"

620

Scuola di Avviamento di Aosta

"

514

Scuola Media di Châtillon

"

65

Scuola di Avv. Prof. di Châtillon

"

82

Scuola di Avv. Prof. di Verrès

"

93

Scuola di Avv. Prof. di Pont St. Martin

"

58

Premesso quanto sopra,

SI PROPONE

che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di stabilire che le Borse di studio istituite dal Consiglio regionale con deliberazioni n. 84, in data 4-8-1950, e n. 32, in data 3-4-1953, a favore di alunni bisognosi e meritevoli delle Scuole secondarie della Regione (13 Borse da Lire 30.000 ciascuna), siano conferite ogni anno, a decorrere dall'anno scolastico 1956-57, per la durata di un solo anno scolastico e secondo le modalità stabilite nel nuovo Regolamento sotto riportato;

2) di delegare e demandare alla Giunta regionale ogni ulteriore provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione.

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REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ANNUALI AD ALUNNI MERITEVOLI E BISOGNOSI DELLE SCUOLE SECONDARIE DELLA REGIONE

Art. 1 (Artt. 1 e 2 Reg. 1950)

A decorrere dall'anno scolastico 1956-57, le Borse di studio istituite dal Consiglio regionale con deliberazioni n. 84, in data 4-8-1950, e n. 32, in data 3-4-1953, per gli alunni meritevoli e bisognosi delle Scuole secondarie della Regione (n. 13 Borse di lire 30.000 ciascuna) sono messe a concorso ogni anno, per la durata di un solo anno scolastico, secondo le norme del presente Regolamento.

Le Borse di studio sono ripartite come segue:

- una Borsa per gli alunni del Liceo-Ginnasio di Aosta;

- una Borsa per gli alunni dell'Istituto Magistrale di Aosta;

- una Borsa per gli alunni dell'Istituto Tecnico di Aosta;

- una Borsa per gli alunni della Scuola Media di Châtillon;

- tre Borse per gli alunni della Scuola Media di Aosta;

- tre Borse per gli alunni della Scuola di Avviamento Professionale di Aosta;

- una Borsa per gli alunni della Scuola di Avviamento Professionale di Châtillon;

- una Borsa per gli alunni della Scuola di Avviamento Professionale di Verrès;

- una Borsa per gli alunni della Scuola di Avviamento Professionale di Pont St. Martin.

Art. 2 (Art. 3 Reg. 1950)

Il fondo di Lire 390.000 (trecento novanta mila) per le Borse di studio di cui al precedente articolo è iscritto ogni anno nel bilancio della Regione.

L'Amministrazione regionale metterà detta somma a disposizione delle Scuole interessate, secondo la ripartizione prevista all'articolo 1.

Le Borse non possono essere cumulate con altre Borse o sussidio di studio e sono attribuite mediante concorso annuale, in base alle decisioni della Giunta regionale e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 3 (Artt. 5, 6 e 14 Reg. 1950)

Sono ammessi al concorso gli alunni che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito in prima sessione il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano, riportando una media di almeno 7/10 per il profitto.

Il voto di condotta e quello di educazione fisica non sono computabili ai fini della media.

b) appartengano a famiglie particolarmente bisognose;

c) siano nati in Valle d'Aosta o vi risiedano da almeno cinque anni.

Sono ammessi al concorso anche gli alunni che, non avendo potuto, per gravi e giustificati motivi, sostenere gli esami nella sessione estiva, abbiano conseguito nella sessione autunnale il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano riportando la media richiesta.

Art. 4 (Artt. 4 e 10 Reg. 1950)

Il padre del concorrente, o chi ne fa le veci, deve presentare al Capo dell'Istituto frequentato dal concorrente stesso la domanda di partecipazione al concorso in carta libera e corredata dei seguenti documenti pure in carta libera:

a) stato di famiglia rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza;

b) certificato rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza attestante le condizioni economiche di ciascun membro della famiglia.

Tale certificato deve altresì precisare se l'interessato sia soggetto o meno all'imposta di famiglia e, in caso affermativo, in base a quale reddito imponibile;

c) certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte attestante il reddito accertato ai fini dell'imposta complementare progressiva e il relativo contributo annuo;

d) certificato di residenza (per i soli concorrenti che non sono nati in Valle d'Aosta);

e) certificato dei voti riportati dal concorrente per l'ammissione alla classe che frequenta;

f) dichiarazione attestante che il concorrente non gode di altre Borse di studio;

g) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno.

Le domande documentate debbono pervenire agli Istituti frequentati dai concorrenti entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 5 (Art. 7 Reg. 1950)

La graduatoria dei concorrenti, per i quali sia stata accertata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 3, è effettuata secondo il merito di ciascuno. A parità di merito hanno la precedenza nell'ordine seguente:

a) gli orfani di guerra o assimilati;

b) i figli di mutilati o invalidi;

c) i figli di agricoltori.

Art. 6 (Art. 8 Reg. 1950)

Quando una o più Borse non possano essere assegnate per mancanza di concorrenti o perché gli eventuali concorrenti non si trovano nelle condizioni richieste, le somme corrispondenti potranno essere conservate e assegnate in seguito come Borse annuali straordinarie.

Art. 7 (Art. 9 Reg. 1950)

Non possono essere assegnate Borse di studio a concorrenti che già godano di altre Borse o sussidi di studio qualora si verifichi questo caso, la Borsa dovrà essere revocata e dovrà essere assegnata ad un altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria dei concorrenti.

Art. 8 (Art. 11 Reg. 1950)

La scelta dei vincitori è fatta da apposite Commissioni nominate dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, su proposta dei Capi di Istituto, e composte dei Capi d'Istituto, che le presiedono, di due Insegnanti della Scuola e di un rappresentante delle famiglie degli alunni della Scuola.

Non possono far parte delle Commissioni i parenti o affini fino al quarto grado dei partecipanti al concorso.

Art. 9 (Art. 12 Reg. 1950)

Le Borse di studio sono assegnate ai vincitori e liquidate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Art. 10 (Artt. 15 e 16 Reg. 1950)

Al pagamento delle Borse di studio si provvede mediante due versamenti di eguale importo, uno in febbraio e l'altro in aprile, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

I mandati di pagamento sono emessi a favore dei padri degli alunni vincitori o di chi ne fa le veci.

Non sarà dato corso al pagamento della Borsa qualora l'alunno dichiarato vincitore incorra in una punizione disciplinare superiore alla sospensione dalle lezioni per un periodo di cinque giorni, oppure abbandoni la scuola.

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L'Assessore BERTHET ricorda che, con deliberazioni n. 84, in data 4-8-1950, e n. 32, in data 3-4-1953, il Consiglio ha istituito tredici Borse di studio di Lire 30.000 ciascuna, da assegnare ad alunni meritevoli e bisognosi che frequentano le Scuole secondarie nella Regione, secondo le modalità e condizioni stabilite con apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 84, del 4 agosto 1950.

Illustra quindi le modificazioni che, in base all'esperienza acquisita ed alle proposte formulate dai Capi di Istituto e dalle varie Commissioni giudicatrici, ritiene necessario di apportare al regolamento in vigore, modificazioni che concernono i seguenti punti:

- durata delle Borse di studio: da mettere a concorso ogni anno, per premiare ogni anno gli alunni effettivamente più meritevoli (sino ad ora le Borse rimanevano assegnate ai vincitori del concorso sino ad ultimazione del corso secondario alla sola condizione della media minima di 7/10 nella sessione estiva di ogni anno);

- modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare: si propone che le domande siano redatte su carta semplice, anziché su carta bollata, - essendo destinate ad alunni bisognosi -, e che siano presentate dal padre dello studente o da chi ne fa le veci, anziché dallo studente stesso;

- pagamenti delle Borse di studio: in due rate da effettuarsi a febbraio e ad aprile, anziché a marzo e a luglio, affinché l'aiuto risulti più tempestivo ed efficace;

- condizioni di ammissibilità : si propone di sopprimere, all'articolo 5 dell'attuale regolamento, la dicitura: "esserne originari", perché troppo vaga ed indeterminata.

L'Assessore Berthet conclude, chiedendo che il Consiglio approvi le proposte della Giunta.

Il Consigliere BARMASSE osserva che le Borse di studio di cui si tratta, più che premi agli alunni meritevoli e bisognosi, devono essere considerate come un aiuto o contributo ai genitori degli stessi nelle spese per la frequenza dei figli alle Scuole secondarie.

Ritiene quindi che, anziché modificare la norma sulla durata delle Borse e mettere a concorso ogni anno le Borse di studio, si debba esaminare la possibilità di aumentare il numero delle Borse stesse per venire incontro, per quanto possibile, ai genitori che, senza un aiuto tangibile, non avrebbero la possibilità di far frequentare ai loro figli meritevoli le Scuole secondarie.

Propone, quindi, che non sia modificata la disposizione dell'articolo 12, che sancisce il diritto agli assegnatari delle Borse di studio di conservare le Borse stesse sino al completamento del corso secondario della scuola che essi frequentano, a condizione che riportino, nella sessione estiva di ogni anno, una media minima di 7/10.

Il Consigliere BARONE dichiara di concordare sulla proposta del Consigliere Barmasse, in quanto è dell'avviso che le Borse di studio in questione non debbano essere considerate come medaglie che si danno agli atleti che giungono primi alle gare, ma debbano avere un carattere di continuità, perché lo scopo delle Borse di studio è di dare ai vincitori delle Borse stesse la possibilità di frequentare e di ultimare le Scuole secondarie, in analogia a quanto viene praticato nelle Università, che conferiscono Borse di studio per dare la possibilità agli studenti di frequentare ed ultimare i corsi della facoltà alla quale sono iscritti.

Riferisce che determinate Scuole secondarie, ad esempio le Scuole di avviamento professionale, sono frequentate essenzialmente da figli di contadini e di operai, per cui se si limita ad un solo anno la durata delle Borse di studio, si corre il rischio di togliere agli stessi la possibilità di fare frequentare le Scuole secondarie di avviamento ai loro figli.

Chiede, quindi, che la disposizione dell'articolo 12 del regolamento in vigore non sia modificata.

Il Consigliere NORAT comunica di concordare con i Consiglieri Barmasse e Barone per le stesse ragioni dai medesimi enunciate.

Informa che la questione fu già discussa dal Consiglio precedente che, dopo aver esaminato il pro ed il contro, si pronunciò per la continuità della Borsa di studio.

L'Assessore BERTHET comunica che la proposta di limitare ad un solo anno scolastico la validità delle Borse di studio è stata formulata allo scopo di consentire che ogni anno possano essere premiati gli alunni effettivamente più meritevoli e bisognosi ed osserva che, accogliendo tale proposta, si viene, altresì, a costituire un incentivo per gli studenti a migliorare i voti conseguiti.

Segue discussione, alla quale prendono parte l'Assessore BERTHET ed i Consiglieri FERREIN, LAURENT, NORAT e SAVIOZ, il quale ultimo, dichiarando di non concordare sulla proposta in esame, ricorda che, in sede di discussione del bilancio di previsione della Regione, era stata già prospettata l'opportunità di aumentare il numero delle Borse di studio in questione, per dare la possibilità di poter continuare gli studi ai giovani appartenenti a famiglie bisognose e che hanno particolare attitudine allo studio.

Il Consigliere SAVIOZ chiede all'Assessore alla Pubblica Istruzione se sia possibile aumentare il numero delle Borse di studio per gli alunni meritevoli e bisognosi che frequentano le Scuole secondarie della Regione.

L'Assessore BERTHET risponde che la proposta potrà essere presa in esame nel prossimo esercizio finanziario, perché le disponibilità di bilancio della Pubblica Istruzione per il corrente esercizio sono pressoché totalmente impegnate con l'aumento di spesa di Lire 46 milioni per gli stipendi agli Insegnanti.

Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun altro Consigliere ha osservazioni o rilievi di carattere generale da formulare sul nuovo regolamento nel suo complesso, invita il Consiglio a discutere e ad approvare i singoli articoli del regolamento stesso.

Art. 1.

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato nel suo testo integrale dal Consiglio con voti favorevoli venticinque e voti contrari tre (Barmasse, Barone e Norat; Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Art. 2.

Il Consigliere CHABOD Renato propone che all'articolo 2 siano soppresse le parole "di Lire 390.000 (trecento novanta mila)", affinché vi sia la possibilità di aumentare, eventualmente, il fondo a disposizione delle Borse di studio senza che occorra modificare nuovamente il Regolamento.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara di concordare sulla proposta del Consigliere Chabod Renato.

Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con la modifica soppressivi proposta dal Consigliere Chabod Renato (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Art. 3.

Si dà atto che l'articolo tre, dopo breve discussione, viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli nel testo proposto (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Art. 4.

Assessore BERTHET comunica che la domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle Borse di studio deve essere corredata, oltreché dei vari documenti elencati nell'art. 4, anche del certificato di cittadinanza italiana, che è stato omesso per dimenticanza.

Propone, quindi, che all'articolo 4 siano inserite, sotto la lettera a), le parole "certificato di cittadinanza italiana", con conseguente modificazione delle successive lettere iniziali.

Si dà atto che l'articolo 4 viene approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio con le modificazioni proposte dall'Assessore Berthet (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Artt. 5, 6, 7, 8 e 9 compreso.

Si dà atto che gli articoli contro indicati sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).

Art. 10.

Il Consigliere FERREIN propone che al 2° capoverso le parole "dei padri" siano sostituite con altra dizione più opportuna e ne illustra le ragioni.

Si dà atto che, dopo breve discussione, alla quale prendono parte i Consiglieri FERREIN e CHABOD Renato ed il Presidente della Giunta, BONDAZ, l'articolo 10 è approvato, ad unanimità di voti, dal Consiglio nel testo proposto, salvo per quanto riguarda il comma 2° che viene modificato come segue: "I mandati di pagamento delle Borse agli alunni assegnatari sono emessi a favore del padre o di chi ne fa le veci" (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).

Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del testo del regolamento nel suo complesso.

IL CONSIGLIO

richiamata la deliberazione consiliare numero 84, in data 4 agosto 1950, e a parziale modificazione della deliberazione stessa;

a maggioranza di voti favorevoli, espressi con votazione a scrutinio segreto, (Consiglieri presenti e votanti numero ventinove; voti favorevoli numero ventisei; voti contrari numero tre; scrutatori i Consiglieri: DUGUET Rinaldo, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo);

Delibera

1) di stabilire che le Borse di studio istituite dal Consiglio regionale con deliberazioni n. 84, in data 4-8-1950, e n. 32, in data 3-4-1953, a favore di alunni bisognosi e meritevoli delle Scuole secondarie della Regione (13 borse da Lire 30.000 ciascuna), siano conferite ogni anno, a decorrere dall'anno scolastico 1956-1957, per la durata di un solo anno scolastico e secondo le modalità stabilite nel nuovo Regolamento sotto riportato;

2) di delegare e demandare alla Giunta regionale ogni ulteriore provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione.

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REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ANNUALI AD ALUNNI MERITEVOLI E BISOGNOSI DELLE SCUOLE SECONDARIE DELLA REGIONE

Art. 1

A decorrere dall'anno scolastico 1956-1957, le Borse di studio istituite dal Consiglio regionale con deliberazioni n. 84, in data 4-8-1950, e n. 32, in data 3-4-1953, per gli alunni meritevoli e bisognosi delle scuole secondarie della Regione (n. 13 Borse di Lire 30 mila ciascuna) sono messe a concorso ogni anno, per la durata di un solo anno scolastico, secondo le norme del presente Regolamento.

Le Borse di studio sono ripartite come segue:

- una Borsa per gli alunni del Liceo-Ginnasio di Aosta;

- una Borsa per gli alunni dell'Istituto Magistrale di Aosta;

- una Borsa per gli alunni dell'Istituto Tecnico di Aosta;

- una Borsa per gli alunni della Scuola Media di Châtillon;

- tre Borse per gli alunni della Scuola Media di Aosta;

- tre Borse per gli alunni della Scuola di Avviamento Professionale di Aosta;

- una Borsa per gli alunni della Scuola di Avviamento Professionale di Châtillon;

- una Borsa per gli alunni della Scuola di Avviamento Professionale di Verrès;

- una Borsa per gli alunni della Scuola di Avviamento Professionale di Pont St. Martin.

Art. 2

Il fondo per le Borse di studio di cui al precedente articolo è iscritto ogni anno nel bilancio della Regione.

L'Amministrazione regionale metterà detta somma a disposizione delle Scuole interessate, secondo la ripartizione prevista all'articolo 1.

Le Borse non possono essere cumulate con altre Borse o sussidio di studio e sono attribuite mediante concorso annuale, in base alle decisioni della Giunta regionale e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 3

Sono ammessi al concorso gli alunni che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito in prima sessione il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano, riportando una media di almeno 7/10 per il profitto.

Il voto di condotta e quello di educazione fisica non sono computabili ai fini della media.

b) appartengano a famiglie particolarmente bisognose;

c) siano nati in Valle d'Aosta o vi risiedano da almeno cinque anni.

Sono ammessi al concorso anche gli alunni che, non avendo potuto, per gravi e giustificati motivi, sostenere gli esami nella sessione estiva, abbiano conseguito nella sessione autunnale il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano riportando la media richiesta.

Art. 4

Il padre del concorrente, o chi ne fa le veci, deve presentare al Capo dell'Istituto frequentato dal concorrente stesso la domanda di partecipazione al concorso in carta libera e corredata dei seguenti documenti pure in carta libera:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) stato di famiglia rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza;

c) certificato rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza attestante le condizioni economiche di ciascun membro della famiglia.

Tale certificato deve, altresì, precisare se l'interessato sia soggetto o meno all'imposta di famiglia e, in caso affermativo, in base a quale reddito imponibile;

d) certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte attestante il reddito accertato ai fini dell'imposta complementare progressiva e il relativo contributo annuo;

e) certificato di residenza (per i soli concorrenti che non sono nati in Valle d'Aosta);

f) certificato dei voti riportati dal concorrente per l'ammissione alla classe che frequenta;

g) dichiarazione attestante che il concorrente non gode di altre Borse di studio;

h) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno.

Le domande documentate debbono pervenire agli Istituti frequentati dai concorrenti entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 5

La graduatoria dei concorrenti, per i quali sia stata accertata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 3, è effettuata secondo il merito di ciascuno. A parità di merito hanno la precedenza nell'ordine seguente:

a) gli orfani di guerra o assimilati;

b) i figli di mutilati o invalidi;

c) i figli di agricoltori.

Art. 6

Quando una o più Borse non possano essere assegnate per mancanza di concorrenti o perché gli eventuali concorrenti non si trovano nelle condizioni richieste, le somme corrispondenti potranno essere conservate e assegnate in seguito come Borse annuali straordinarie.

Art. 7

Non possono essere assegnate Borse di studio a concorrenti che già godano di altre Borse o sussidi di studio; qualora si verifichi questo caso, la Borsa dovrà essere revocata e dovrà essere assegnata ad un altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria dei concorrenti.

Art. 8

La scelta dei vincitori è fatta da apposite Commissioni nominate dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, su proposta dei Capi d'Istituto, e composte dei Capi d'Istituto, che le presiedono, di due Insegnanti della Scuola e di un rappresentante delle famiglie degli alunni della Scuola. Non possono far parte delle Commissioni i parenti o affini fino al quarto grado dei partecipanti al concorso.

Art. 9

Le Borse di studio sono assegnate ai vincitori e liquidate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Art. 10

Al pagamento delle Borse di studio si provvede mediante due versamenti di eguale importo, uno in febbraio e l'altro in aprile, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

I mandati di pagamento delle Borse agli alunni assegnatari sono emessi a favore del padre o di chi ne fa le veci.

Non sarà dato corso al pagamento della Borsa qualora l'alunno dichiarato vincitore incorra in una punizione disciplinare superiore alla sospensione dalle lezioni per un periodo di cinque giorni, oppure abbandoni la scuola.

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