Oggetto del Consiglio n. 282 del 15 maggio 1979 - Verbale
OGGETTO N. 282/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Norme relative all'estinzione dei titoli di spesa della Regione".
Il disegno di legge regionale n. 8 concernente: "Norme relative all'estinzione dei titoli di spesa della Regione", approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 422 del 26 ottobre 1978 è stato restituito non vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento con la seguente motivazione:
"Si osserva al riguardo che la disposizione dell'art. 2 comma 1° secondo la quale i titoli di spesa non pagati entro il 31 gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi vengono commutati d'ufficio a cura del Tesoriere in conto corrente bancario aperto presso il tesoriere medesimo, configurando l'attuazione di una gestione fuori bilancio ed un'inammissibile estinzione dei titoli di spesa effettuata a seguito del versamento delle relative somme ad un soggetto diverso dal creditore, attua un meccanismo contabile contrastante con il principio del buon andamento dell'Amministrazione desumibile dall'art. 97 della Costituzione".
Tenuto conto dei motivi del rinvio del provvedimento sopraindicato, si è provveduto alla modifica del disegno di legge regionale non vistato.
Con il progetto di legge in esame, in attesa dell'emanazione della legge regionale di disciplina organica in materia di contabilità, si intende formalizzare giuridicamente e con riferimento alle norme della contabilità di Stato e al contratto per la gestione del servizio di tesoreria, quanto in pratica avviene in ordine alle forme di estinzione dei titoli di spesa emessi dalla Regione (articolo 1) e introdurre nuovi meccanismi che consentono il necessario snellimento delle procedure da espletare in sede di chiusura dell'esercizio finanziario (articolo 2).
Con l'articolo 1 si ribadisce la norma generale, in materia di pagamenti, desunta dalle disposizioni della contabilità generale dello Stato e delle leggi delle altre Regioni e si ricalca il contenuto dell'articolo 3, sub. 67bis, del D.P.R. 30.6.1972, n. 627 per quanto riguarda l'estinzione, con versamento in conto corrente postale.
Per quanto riguarda il rilascio di quietanze su foglio a parte, la norma, inserita nell'art. 1 sub. 1) è analoga a quella già in vigore e contenuta nelle "Istituzioni generali sui servizi a denaro dell'Amministrazione delle poste".
L'articolo 2 regola le forme di estinzione d'ufficio, a cura del tesoriere, dei titoli di spesa, la cui riscossione è certa, che risultassero del tutto o in parte non pagati alla chiusura dell'esercizio finanziario mediante commutazione in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili intestati ai beneficiari dei titoli stessi.
L'introduzione delle norme previste dall'articolo 2 comporta la riduzione dei residui passivi e lo sgravio di procedura in ordine alla reimissione dei titoli di spesa inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, con indubbio vantaggio per i creditori e per la contabilità regionale.
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Disegno di legge regionale n. 75
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .................................... n. .......... : NORME RELATIVE ALLA ESTINZIONE DEI TITOLI DI SPESA DELLA REGIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
La seguente legge:
ART. 1
All'estinzione dei titoli di spesa della Regione provvede il tesoriere regionale mediante:
1) pagamento in contanti con firma diretta di quietanza sul titolo da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti a favore di procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo "status" di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore della Regione.
Nel caso di impedimento del creditore, può essere accettata dal tesoriere quietanza su foglio a parte, su cui deve essere indicato il nominativo dell'esibitore conosciuto dal tesoriere. La firma del creditore, in questo caso, deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge;
2) compensazione totale o parziale, da ordinarsi con ordinativo di incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi su pagamenti;
3) versamento su c/c postale intestato al beneficiario previa richiesta dello stesso. In questo caso costituisce quietanza la ricevuta postale del versamento;
4) accreditamento a favore dell'Istituto di credito indicato dal creditore;
5) commutazione in ordinativo d'incasso a favore della Regione;
6) commutazione in vaglia postale intestato ai beneficiari dei titoli stessi, in questo caso costituisce quietanza la ricevuta del vaglia postale.
ART. 2
I titoli di spesa non pagati entro la scadenza dell'esercizio finanziario in cui sono stati emessi e la cui riscossione è certa, sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili intestati ai beneficiari dei titoli stessi.
Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.
All'atto del pagamento delle somme dovute, i beneficiari o aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria, a fronte del titolo di spesa commutato.
La Giunta regionale è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta, Andrione.
Andrione (U.V.) - Credo che la relazione sia chiara, non facciamo discussione sull'interpretazione che la Commissione di Coordinamento dà all'articolo 96 della Costituzione, perché non ne vale la pena. Comunque si tratta dell'estinzione dei titoli attivi della Regione quando i creditori...sovente capita per partite che sono minime con lo Stato, per rimborso allo stesso, certi percepiti e non dovuti...ecco, allora che cosa avviene? avviene che la contabilità dell'anno rimane aperta, in quanto vi sono dei titoli di credito che non sono stati ancora estinti poiché il creditore della Regione non ha incassato la somma, e si tratta di collocare, se avete visto la relazione...si copia diligentemente, regolarmente per le poste cose di questo genere, serve a collocare questi titoli non estinti in modo tale da poter comunque chiudere il bilancio dell'anno precedente.
Dolchi (P.C.I.) - Devo, prima di aprire la discussione, informare che esiste il parere espresso dalla Commissione Affari Generali, il parere favorevole all'approvazione del testo predisposto dalla Giunta, parere unanime, e una correzione di carattere formale da fare al punto 4, dove c'è scritto "accreditamento a favore dell'Istituto di credito"; bisogna cancellare le parole "a favore del" e sostituirle con le seguenti: "su conto corrente intestato al creditore presso l'Istituto di credito indicato dal creditore stesso", è una correzione formale del punto 4. Qualcuno chiede la parola? nessuno? Trattasi di un disegno di legge con due articoli. Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi per alzata di mano.
Articolo 1 nel testo emendato, considerando cioè la correzione formale all'articolo 1, e precisamente al punto 4. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi è astenuto?
Esito della votazione:
Presenti: 22
Votanti: 22
Maggioranza: 12
Favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 2. Stesso risultato.
Ci sono dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione segreta.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Proclamo l'esito della votazione:
Presenti: 23
Votanti: 23
Maggioranza: 12
Favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
Disegno di legge regionale n. 75
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .................................... n. .......... : NORME RELATIVE ALLA ESTINZIONE DEI TITOLI DI SPESA DELLA REGIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
La seguente legge:
ART. 1
All'estinzione dei titoli di spesa della Regione provvede il tesoriere regionale mediante:
1) pagamento in contanti con firma diretta di quietanza sul titolo da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti a favore di procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo "status" di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore della Regione.
Nel caso di impedimento del creditore, può essere accettata dal tesoriere quietanza su foglio a parte, su cui deve essere indicato il nominativo dell'esibitore conosciuto dal tesoriere. La firma del creditore, in questo caso, deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge;
2) compensazione totale o parziale, da ordinarsi con ordinativo di incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi su pagamenti;
3) versamento su c/c postale intestato al beneficiario previa richiesta dello stesso. In questo caso costituisce quietanza la ricevuta postale del versamento;
4) accreditamento su conto corrente intestato al creditore presso l'Istituto di credito indicato dal creditore stesso;
5) commutazione in ordinativo d'incasso a favore della Regione;
6) commutazione in vaglia postale intestato ai beneficiari dei titoli stessi, in questo caso costituisce quietanza la ricevuta del vaglia postale.
ART. 2
I titoli di spesa non pagati entro la scadenza dell'esercizio finanziario in cui sono stati emessi e la cui riscossione è certa, sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili intestati ai beneficiari dei titoli stessi.
Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.
All'atto del pagamento delle somme dovute, i beneficiari o aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria, a fronte del titolo di spesa commutato.
La Giunta regionale è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - In considerazione dell'assenza dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, la Presidenza propone al Consiglio di procedere nei lavori prendendo in esame i punti di cui è relatore l'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale, e quindi il punto 17. Ci sono obiezioni?
