Oggetto del Consiglio n. 94 del 22 giugno 1956 - Verbale

OGGETTO N. 94/56 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE.

Il Presidente del Consiglio, PAREYSON, dichiara aperta la discussione sul progetto di legge regionale recante norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Invita, quindi, l'Assessore Maschio, Presidente della Commissione consiliare di studio del progetto di legge in esame, a riferire in merito al Consiglio.

L'Assessore MASCHIO illustra la seguente relazione della Commissione consiliare trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente al disegno di legge, con gli allegati all'ordine del giorno della adunanza:

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO PER L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI, DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DELLA REGIONE.

Il Consiglio regionale, nella seduta del 6 aprile 1955, nominava una Commissione consiliare di studio per l'ordinamento dei servizi, degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale composta dei seguenti membri:

- BIONAZ Geom. Ferdinando

- CHABOD Avv. Renato

- DUJANY Dr. Cesare

- FERREIN Col. Giuseppe

- MASCHIO Prof. Giovanni

- PERRUCHON Dr. Oscar

- SAVIOZ Fabiano

La Commissione, insediatasi il 27 aprile 1955, ha tenuto 24 sedute, nel corso delle quali ha rielaborato il testo del Regolamento organico già approvato dal Consiglio regionale nelle adunanze del 22 febbraio, 4 agosto e 9 novembre 1950, coordinando ed aggiornando il testo stesso, in relazione alle disposizioni legislative emanate dal 1950 ad oggi in materia di trattamento giuridico ed economico del personale statale e degli Enti pubblici.

Attualmente è ancora in vigore, quantunque superato e in, molti punti non applicabile, particolarmente per quanto concerne la tabella dei servizi dei posti e degli emolumenti di organico, il vecchio Regolamento organico approvato dal Consiglio il 23 marzo 1946.

Il trattamento economico del personale è tuttora riferito agli stipendi base in vigore nel 1948 per i posti di prima assunzione, non potendosi applicare gli assegni dei posti delle nuove tabelle ai quali il personale dovrebbe essere sistemato, con applicazione delle varie norme di leggi emanate in materia di miglioramento e di aggiornamento del trattamento economico del personale statale e degli Enti pubblici locali, norme estese al personale regionale con varie deliberazioni di Consiglio e di Giunta.

Gli assegni mensili sino ad ora corrisposti al personale, anche in luogo e in conto dei futuri miglioramenti economici, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento organico e della sistemazione del personale, costituiscono praticamente semplici acconti di somme conguagliabili, non utili agli effetti del trattamento economico definitivo e previdenziale.

Da ciò derivano inconvenienti vari specialmente per l'espletamento delle pratiche di collocamento in pensione del personale e di liquidazione delle pensioni da parte della Cassa di Previdenza.

Risulta, quindi, evidente la particolare necessità ed urgenza dell'approvazione di un nuovo Regolamento organico aggiornato.

Il Regolamento approvato nelle adunanze del 22 febbraio, 4 agosto e 9 novembre 1950, non ha potuto entrare in vigore in quanto è stato, come è noto, impugnato dal Governo nanti la Corte Costituzionale.

Tale Regolamento, a distanza di oltre cinque anni dalla sua approvazione, è in parte ormai superato e deve essere aggiornato, in seguito alla avvenuta emanazione di nuove leggi in materia di trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti, nonché in relazione alle aumentate e mutate necessità dei servizi regionali.

Si è rilevata, ad esempio, la necessità di un adeguamento ed una diversa ripartizione di alcuni servizi ed Uffici della Regione, in relazione alle attuali esigenze dei servizi stessi.

Come stabilito dalla Commissione consiliare di studio nella seduta del 21 dicembre 1955, il progetto di Regolamento approvato dalla Commissione stessa è stato sottoposto all'esame della Giunta e di una Commissione di rappresentanti del personale, per le osservazioni e le proposte di eventuali varianti al progetto stesso.

Nelle ultime tre sedute, la Commissione consiliare di studio ha preso in esame le proposte ed i suggerimenti formulati dalla Giunta regionale e dalla Commissione dei rappresentanti del personale, nonché le varie richieste inoltrate dai dipendenti regionali e ha elaborato il nuovo progetto di Regolamento organico che viene ora sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio.

La Commissione ha curato, in modo particolare, l'ordinamento e la ripartizione dei vari servizi ed uffici, precisandone i compiti, tenendo presenti i servizi e le materie attribuiti dallo Statuto regionale e dalle leggi alla competenza amministrativa e normativa della Regione.

Il numero dei posti per i vari Uffici è stato aggiornato in base alle accertate necessità dei servizi regionali ed è stato contenuto, per quanto possibile, seguendo il criterio secondo cui i posti di organico debbono corrispondere alle necessità permanenti dei servizi, potendosi provvedere ad eventuali impreviste o contingenti necessità mediante incarichi temporanei o mediante assunzione in servizio di personale provvisorio per brevi periodi di tempo.

Il personale è stato ripartito in un maggior numero di gradi interni regionali, in modo che a ciascun grado, sino all'undicesimo compreso, corrisponda un determinato proprio stipendio di organico, in relazione ai principi della legge 20 dicembre 1954, n. 481, e del Decreto presidenziale 23 dicembre 1954, recante norme in materia di stato giuridico ed economico dei pubblici impiegati.

Le norme concernenti l'assunzione in servizio, la carriera e il trattamento economico del personale e la materia disciplinare sono rimaste pressoché invariate, salvo alcuni aggiornamenti di forma o di lieve importanza, mantenendosi il trattamento economico e i relativi aumenti periodici già sanciti dal precedente regolamento organico del 1946 e dalle successive varie deliberazioni di aggiornamento della materia in esame.

Con apposita norma, inserita all'articolo 184, è stato previsto che saranno applicati agli stipendi base, in vigore al 30 giugno 1955, anche gli aumenti periodici degli assegni per il periodo dal 1 luglio 1955, al 1 luglio 1956, data in cui entreranno in vigore nuove norme sul conglobamento totale degli assegni dei pubblici impiegati e sugli aumenti periodici degli assegni stessi, in relazione al Decreto Presidenziale 11 gennaio 1956 n. 19.

Per la prima assunzione ai posti iniziali di carriera è prevista la obbligatorietà del pubblico concorso. Per l'accesso ai successivi posti non iniziali delle carriere è stata mantenuta la possibilità dell'avanzamento da attuarsi, ai fini dello sviluppo delle carriere, mediante promozione del personale meritevole o mediante concorsi interni tra il personale di ruolo in possesso dei requisiti e dei titoli prescritti.

La Commissione ha ritenuto opportuno di mantenere le norme riguardanti tale materia, che sono del resto in vigore presso lo Stato e presso gli altri Enti pubblici, allo scopo di soddisfare alle aspirazioni di carriera del personale dell'Amministrazione e tenendo presente che le tabelle organiche dell'Amministrazione regionale sono basate sul sistema del ruolo chiuso e consentono, quindi, un lento progresso di carriera.

Nella determinazione della tabella degli assegni annui base di organico, la Commissione ha mantenuto il principio, già in vigore e confermato anche dalle menzionate leggi, della equa proporzione degli assegni rispetto a quelli del Segretario Generale dell'Amministrazione, tenendo conto dei titoli e dei requisiti richiesti per l'assunzione del personale, della natura ed importanza delle mansioni affidate al personale, delle rispettive responsabilità e dei rapporti fra i vari gradi dei personale stesso, tenendo conto del trattamento economico e della progressione delle carriere economiche del personale assimilabile dipendente dagli altri Enti pubblici e dallo Stato.

In proposito, al fine di assicurare al personale dell'Amministrazione regionale un trattamento economico assimilato a quello complessivo del personale statale, la Commissione ha ritenuto opportuno di mantenere (articolo 180) la norma già approvata dal Consiglio e inserita nel Regolamento del 1950, concernente la concessione di una indennità integrativa regionale in misura da stabilire dal Consiglio, in conformità a quanto praticato da altre Amministrazioni regionali o provinciali.

La Commissione ha pure ritenuto opportuno di rielaborare le norme concernenti il trattamento economico del personale statale e di altri Enti pubblici comandato in servizio presso l'Amministrazione regionale ed ha rilevato la necessità che si provveda al più presto ad aggiornare il trattamento economico del personale stesso, ai sensi dell'articolo 192 del Regolamento.

Per quanto concerne il trattamento di missione del personale, la Commissione ha ritenuto opportuno di non inserire nel Regolamento organico generale le norme esecutive concernenti tale materia, che dovrà essere disciplinata con apposito regolamento speciale, da approvarsi dal Consiglio.

Sono state rielaborate le norme transitorie, già approvate ed inserite nel Regolamento organico approvato nel 1950, concernenti la sistemazione straordinaria del personale di ruolo ed avventizio, in conformità alle norme previste dal D.L. 5 febbraio 1948 n. 61, dalla legge 8 marzo 1949, n. 99, e dal D.L. 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni.

Sono state mantenute (articolo 110) le norme sulle Commissioni consultive, che debbono essere chiamate a dare pareri sui provvedimenti riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale e le modifiche al Regolamento organico.

La Commissione si è trovata concorde nel formulare il principio e la raccomandazione secondo cui sia designato un rappresentante della minoranza fra i Consiglieri da designarsi quali componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi (articolo 88) e delle Commissioni consultive.

La Commissione ha ritenuto, infine, opportuno e conveniente che in merito alle proposte di provvedimenti relativi alla sistemazione straordinaria del personale prevista al Titolo VII (Norme transitorie) sia previamente sentito il parere della Commissione consiliare di studio che ha elaborato il nuovo Regolamento organico, anche al fine di agevolare il compito degli organi deliberanti nella materia in esame e di semplificare la procedura per l'adozione dei provvedimenti in questione.

Il testo del nuovo Regolamento, che viene rassegnato all'esame e alla approvazione del Consiglio, è stato elaborato dalla Commissione tenendo nella dovuta considerazione le necessità dei servizi e la particolare struttura dell'Amministrazione regionale, nonché le necessità e le aspirazioni del personale regionale.

La Commissione ritiene di aver predisposto, mirando agli interessi superiori dell'Amministrazione regionale, - che rappresenta gli interessi generali della collettività -, un testo di Regolamento che può essere considerato un valido strumento per il migliore funzionamento dei servizi regionali.

La Commissione confida che il nuovo testo possa avere sollecita approvazione e attuazione, senza intralci e difficoltà burocratiche, in quanto le norme del Regolamento stesso sono state elaborate in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e nei limiti previsti dall'articolo 2 dello Statuto speciale della Regione.

Aosta, 7 giugno 1956.

Il Presidente della Commissione Prof. G. Maschio

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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

LEGGE 1956 n.

NORME SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Sono approvate le norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta nel testo deliberato dal Consiglio regionale in data giugno 1956 ed annesso alla presente legge, comprendente:

1. - 236 articoli sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale;

2. - tre tabelle organiche dei servizi, dei posti e degli emolumenti principali annui di organico.

Articolo 2

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.

Aosta, addì 1956.

BONDAZ

(Segue: Testo di norme annesse alla legge regionale 1956.)

(omissis)

Visto

BONDAZ

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ALLEGATO A

TABELLA ORGANICA RIEPILOGATIVA DEI SERVIZI, DEI POSTI, DEL PERSONALE E DEGLI EMOLUMENTI PRINCIPALI D'ORGANICO INIZIALI ANNUI ATTRIBUITI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DAL 1-1-1946 AL 30-6-1948

RIEPILOGO DEI POSTI DI ORGANICO

Grado

GRUPPO A

Stipendio iniziale annuo al 30-6-1948

N. posti

Grado

GRUPPO B

Stipendio

iniziale annuo al 30-6-1948

N. posti

Grado

GRUPPO C

Stipendio iniziale annuo al 30-6-1948

N. posti

Grado

SALARIATI

Stipendio iniziale annuo al 30-6-1948

N. posti

I

576.000

1

III

393.000

8

IV

294.000

1

VI

260.000

1

II

510.000

1

III

363.000

1

V

263.000

1

VI

228.000

2

III

507.000

1

IV

344.000

7

V

249.000

1

VI

212.000

5

III

476.000

2

IV

311.000

10

V

245.000

23

VI

211.000

3

III

444.000

3

IV

160.000

1

V

242.000

1

VI

195.000

5

III

358.000

1

-

-

-

V

231.000

1

VI

181.000

67

IV

293.000

1

-

-

-

-

V

V

220.000

215.000

1

1

VI

VI

179.000

156.000

4

1

Totale n.

10

Totale n.

27

Totale n.

30

Totale n.

88

RIEPILOGO GENERALE POSTI DI RUOLO E NON DI RUOLO

Personale di ruolo

Posti di gruppo A

n. 10

" " " B

n. 27

" " " C

n. 30

" " Salariati

n. 88

Posti di ruolo attribuiti "ad personam"

n. 6

Totale posti di ruolo

n. 161

Personale non di ruolo

Personale incarico di grado 3B

n. 1

Personale avventizio con stipendio annuo iniziale al 30-6-1948 di Lire 211.000

n. 2

Personale avventizio con stipendio annuo iniziale al 30-6-1948 di Lire 179.000

n. 1

Personale avventizio con stipendio annuo iniziale al 30-6-1948 di Lire 145.000

n. 4

Personale avventizio con stipendio annuo iniziale al 30-6-1948 di Lire 91.000

n. 12

Totale posti di ruolo

n. 20

Totale generale posti di ruolo e non di ruolo

n. 181

ALLEGATO B

TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI, DEI POSTI DEL PERSONALE E DEGLI EMOLUMENTI INIZIALI ANNUI DI ORGANICO ATTRIBUITI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO 1948 AL 31 DICEMBRE 1955.

RIEPILOGO DEI POSTI DI RUOLO

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO C

SALARIATI

n. posti

Grado

n. posti

Grado

n. posti

Grado

n. posti

Grado

I

1

III

1

VIII

40

12/a-9/c

4

II

1

IV

1

IX

35

XII/b/c

6

III

5

V

1

VIII/IX/c

1

XII/c/b

5

IV

14

VI

23

IX/VIII/c

1

XII/a

11

V

34

VII

22

X

16

XII/b

7

XI

8

XII/c

73

XII/d

11

XII/e

5

TOTALE

24

TOTALE

48

TOTALE

101

TOTALE

122

RIEPILOGO GENERALE

N. Posti di Gruppo A

24

N. Posti di Gruppo B

48

N. Posti di Gruppo C

101

N. Posti di Salariati

122

N. Posti di ruolo "ad personam"

5

300

ALLEGATO C

TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI, DEI POSTI, DEL PERSONALE, DEGLI EMOLUMENTI PRINCIPALI DI ORGANICO INIZIALI ANNUI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1956.

RIEPILOGO DEI POSTI DI RUOLO

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO C

SALARIATI

Grado

n. posti

Grado

n. posti

Grado

n. posti

Grado

n. posti

I

1

III

1

VII

18

IX sub.

4

II

1

IV

2

VIII

33

XII/a

18

III

8

V

11

IX

32

XII/b

13

IV

15

VI

25

X

14

XII/c

73

V

5

VII

15

XI

8

XII/d

9

VI

1

XII/e

5

TOTALE

31

TOTALE

54

TOTALE

105

TOTALE

122

RIEPILOGO GENERALE

N. Posti di Gruppo A

31

N. Posti di Gruppo B

54

N. Posti di Gruppo C

105

N. Posti di Salariati

122

N. Posti di ruolo "ad personam"

4

TOTALE POSTI DI RUOLO

316

RIEPILOGO NUMERICO DEI POSTI PREVISTI DALLA PIANTA ORGANICA ALLEGATO C) CON RIFERIMENTO ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E ALL'ORDINE GERARCHICO DEL PERSONALE

Incar.

fuori

organ.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

c

IX

c

X

c

XI

c

XII S

Totale

posti

Totali

a

b

a

b

a

b

a

b

b

c

IXc

a

b

c

d

e

fuori organ.

di

ruolo

Presidenza del Consiglio

1

1

1

1

2

1

5

6

Presidenza della Giunta

2

1

1

1

3

1

4

6

2

2

10

9

4

1

2

5

5

7

2

64

66

Assessorato Agricoltura e Foreste

1

1

3

1

2

3

2

5

3

5

2

4

7

6

35

-

80

80

Assessorato delle Finanze

1

1

2

2

3

2

4

5

1

-

21

21

Assessorato dell'Ind. e Commercio

1

2

1

3

3

2

3

7

-

22

22

Assessorato dei Lavori Pubblici

1

2

2

4

2

1

2

2

1

5

31

-

53

53

Assessorato della Pubblica Istruzione

1

2

1

1

2

1

1

3

1

2

-

15

15

Assess. della Sanità ed Assist. Sociale

1

4

1

1

3

1

7

3

1

2

1

4

2

2

2

-

35

35

Assess. del Turismo Ant. e Belle Arti

1

1

2

1

2

3

1

1

5

-

17

17

Posti di ruolo ad personam

2

1

1

-

4

4

3

1

3

8

1

15

3

5

11

1

26

15

18

33

32

14

8

4

18

13

73

9

5

3

316

319

RIEPILOGO GENERALE

Personale direttivo

n. 28

Personale di concetto

n. 61

Personale d'ordine

n. 109

Personale esecutivo (salar.)

n. 118

Totale

n. 316

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L'Assessore MASCHIO dichiara che, in aggiunta alla relazione della Commissione inviata in copia ai Signori Consiglieri, intende esporre due considerazioni, che ritiene siano condivise da tutti i membri della Commissione.

Comunica, quindi, che la prima di tali considerazioni consiste nella speranza che il Consiglio voglia esaminare con benevolenza l'opera che è stata portata a termine dalla Commissione dopo un lavoro lungo, faticoso e qualche volta ingrato.

Osserva, come seconda considerazione, che il nuovo regolamento organico, sottoposto oggi all'esame ed all'approvazione del Consiglio, assicura al personale dell'Amministrazione regionale un trattamento giuridico ed economico migliore di quello previsto dal regolamento organico attualmente in vigore.

Informa poi che il lavoro di copia della bozza del nuovo regolamento organico e degli allegati ha dovuto essere fatto in tutta fretta, per cui sono stati riscontrati vari errori di copia ed omissioni che hanno reso necessario un elenco delle rettifiche alla bozza già trasmessa. elenco che sarà ora distribuito ai Signori Consiglieri, in modo che possano apportare le correzioni del caso sulla bozza del regolamento organico a loro mani.

Comunica che ai Signori Consiglieri sarà, altresì, distribuito un elenco delle modifiche proposte dalla Giunta ad alcuni articoli del regolamento organico in esame.

Conclude rilevando che il Consiglio potrebbe iniziare senz'altro l'esame dei singoli articoli del nuovo regolamento organico, sempre che i Signori Consiglieri non abbiano rilievi da formulare sul complesso del regolamento organico.

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MODIFICAZIONI, AGGIUNTE E VARIANTI AD ARTICOLI DEL REGOLAMENTO E ALLE TABELLE PER RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI DI COPIA E PER OMISSIONI

Articolo 78 - Al n. 15, aggiungere "o laurea in economia e commercio".

Articolo 121 - Al grado VII/b: aggiungere la qualifica (omessa) di "Bibliotecario" (Biblioteca interna")

- Al grado VII/c: aggiungere la qualifica (omessa) di "Bibliotecario (Biblioteca regionale)"

- Al grado VIII /c: aggiungere la qualifica (omessa) di Disegnatore.

- Al grado X/c: aggiungere la qualifica (omessa) di "Registratori zootecnici e caseari".

- Al grado XII/a: completare la qualifica di Vigili sanitari aggiungendo: "autisti".

Articolo 136 - Al 1° comma - 2° linea: la parola computabili va modificata in "computati".

Articolo 145 - Si propone di completare il 1° comma con l'aggiunta delle seguenti parole "secondo le norme e modalità previste dalla legge".

Articolo 152 - Modificare le ultime due parole nel modo seguente "per il parere".

Articolo 184 - Si rettifica al 3° comma - seconda linea - la data "dal 1 luglio 1955" (errata) nella data "al 30 giugno 1955".

Articolo 225 - Si completa con l'aggiunta del seguente 2° comma, omesso per errore materiale: "Per l'ammissione ai primi concorsi del personale assunto dopo il 26 febbraio 1950 e in attività di servizio al 1 gennaio 1956, il limite massimo di età, di cui al precedente comma, è ulteriormente elevato, non oltre il limite massimo di anni 55, in misura di un anno per ciascun anno di servizio prestato dopo il 27 febbraio 1950".

Articolo 227 - 4° comma; 230 - ultimo comma; 232 - 5° comma, 234 - 1° comma: rettificare il riferimento all'articolo 109 in: "110".

Articolo 229 - Si propone di completare il 5° comma con l'aggiunta delle seguenti parole finali: "o per compensi, premi e indennità di natura straordinaria".

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CORREZIONI E RETTIFICHE ALLE TABELLE

A-B e C

Tabella A

- Alla Divisione Agricoltura e Foreste - Servizio forestale: rettificare da L. 220.000 a L. 215.000 lo stipendio annuo del posto di Vice Brigadiere, in colonna 9.

Tabella B

- Rettificare nella colonna 8 della intestazione la data in "1-1-1952", in luogo di "1-7-1952".

- Rettificare come segue gli stipendi delle colonne 6, 7, 8 e 9 per il posto di impiegato di 1° classe della Segreteria della Presidenza del Consiglio: 323.000 - 437.000 - 459.000 - 816.000.

- Rettificare come segue, ai servizi custodia e automezzi dipendenti dalla Segreteria, la qualifica e gli assegni annui per il posto di operaio aiuto-officina: Grado 12/c - Assegni: 159.000 - 169.000 - 173.600 - 414.000.

- Rettificare all'Assessorato alle Finanze, alla colonna 7, lo stipendio per il posto di Ragioniere di 2 classe all'Ufficio Contabilità erariali, in L. 361.000, in luogo di 261.000.

- Rettificare all'Assessorato Industria e Commercio, in Lire 222.500 lo stipendio annuo alla colonna 8 per i seguenti posti:

- Dattilografa applicati di 2° classe dei servizi camerali;

- Applicato di 2° classe - archivista

- Applicato di 2° classe all'Ufficio Registro Ditta

- Applicato di 2° classe e dattilografa-applicata di 2° classe all'Ufficio Statistica e Censimento

- Applicato di 2° classe all'Ufficio Autoveicoli

- Applicato di 2° classe e dattilografa-applicata di 2° classe ai Servizi Zona Franca.

- Rettificare all'Assessorato della Pubblica Istruzione, in Lire 1.488.000 lo stipendio annuo della colonna 9 per il posto di Dirigente gli Uffici della Sovraintendenza agli Studi.

- Rettificare all'Assessorato alla Sanità e Assistenza Sociale - Ufficio Assistenza - la qualifica e il grado del posto di Segretario di 2° classe: Segretario di 1° classe - Gruppo B - Grado 6° (rimangono invariati gli stipendi annui).

Tabella C

All'Ufficio copia della Segreteria Generale si rettifica in Lire 156.600 lo stipendio annuo della colonna 6 per il posto di dattilografa di 2° classe.

- Rettificare come segue, ai Servizi Custodia e Automezzi dipendenti dalla Segreteria, la qualifica e gli assegni annui per il posto di operaio aiuto-officina: Grado 12/c - Assegni 173.600 - 414.000.

- Rettificare "gruppo C" all'Assessorato Agricoltura e Foreste, al servizio Sorveglianza forestale - alla colonna 4, la categoria S (errata) per i Brigadieri, fermi restando il grado e gli assegni di tabella.

- Rettificare come segue, all'Assessorato alla Sanità e Assistenza Sociale - Servizio Sanità ed Igiene - gli stipendi, alle colonne 6 e 7, per il posto della dattilografa applicata di 2°classe: 222.500 - 480.000.

- Rettificare come segue, all'Assessorato del Turismo, Antichità e Monumenti lo stipendio, alla colonna 7, per il posto di dattilografa di 2° classe: 398.400.

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LEGGE RECANTE NORME SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE.

In aggiunta agli allegati già trasmessi ai Signori Consiglieri, si trasmette l'unito allegato aggiuntivo recante alcune proposte di lievi modifiche, suggerite dalla Giunta regionale, ad alcuni articoli dello schema di regolamento organico e alle relative tabelle B e C, nonché aggiunte, rettifiche e correzioni varie ad errori materiali di copia riscontrati ad alcuni articoli del regolamento e alle tabelle A - B e C:

PROPOSTE DI MODIFICAZIONI SUGGERITE DALLA GIUNTA REGIONALE

Modifiche agli articoli

Articolo 10 - Si propone di cancellare, al 1° comma, le seguenti parole "quale rappresentante del Governo nella Regione (ex Prefetto)".

Articolo 75 - Non essere stati revocati, né dispensati, né licenziati per colpa da un impiego pubblico o privato.

Articolo 107 - Si propone di completare il penultimo comma con l'aggiunta delle parole "Fatta eccezione per gli agenti forestali in relazione alle particolari norme dell'apposito regolamento speciale".

Articolo 121 - Si propone di modificare l'elenco della suddivisione del personale in gradi sopprimendo la voce "Operai" al Grado 12/c (Salariati), con le conseguenti rettifiche alle tabelle allegati B e C (il personale operaio potrà passare nei ruoli transitori).

Articolo 189 - Si propone di modificare come segue le ultime tre linee del secondo comma "in qualità di combattente, oltre ai periodi di anzianità da riconoscersi ai feriti di guerra e ai decorati al valore militare ai sensi di legge".

Articolo 203 - Si propone di mantenere, alla seconda linea del 1° comma, le parole "senza soluzione di continuità" (trattandosi di norma che riguarda il personale avventizio).

Articolo 213 - Si propone di completare il terzo comma con le seguenti parole finali "o nel caso di passaggio a ruolo presso Amministrazioni pubbliche (come già previsto nel precedente testo, trattandosi di norma che riguarda il personale avventizio).

- Si propone di modificare come segue le ultime tre linee dell'ultimo comma "servizio militare in qualità di combattente, oltre ai periodi di anzianità da riconoscersi ai feriti di guerra e ai decorati al valor militare ai sensi di legge".

Articolo 221 - Si propone di modificare come segue il 1° comma dell'articolo 221: "Con separati provvedimenti il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, provvederanno alla sistemazione e all'inquadramento ai posti di ruolo del personale di cui al precedente articolo nella seguente successione".

Articolo 226 - Si propone di sopprimere le seguenti parole alla sesta e settima linea del 1° comma: "sentita la Commissione consiliare di cui al precedente articolo 221".

- Si propone di inserire, alla terza linea del 4° comma, le parole "ininterrotto e", fra le parole "disimpegnato" e la parola "lodevole", come già previsto nel precedente testo.

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MODIFICHE ALLE TABELLE B E C

Tabella B

- Si propone di sopprimere i tre posti di operai addetti al Servizio Ufficio Lavori dell'Assessorato Lavori Pubblici (si tratta di personale operaio che potrà essere sistemato nei ruoli transitori).

Tabella C

Si propone di modificare, ai Servizi Agrari, Zootecnici e Caseari, all'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, il posto di Vice Ispettore Agrario (gruppo A - grado V) in posto di Vice Ispettore Agrario: gruppo A - grado IV, con rettifica dei relativi stipendi base annui in Lire 649.000 e 1.200.000.

- Si propone di abolire, all'Ufficio Lavori Studi e Progetti dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, i tre posti di operai (si tratta di personale operaio che potrà essere sistemato nei ruoli transitori).

- Si propone di ridurre a uno solo i due posti di Geometra di 2° classe previsti all'Ufficio Viabilità dell'Assessorato ai Lavori Pubblici.

- Si propone di modificare, all'Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, il posto di dattilografa-applicata di 1° classe in posto di dattilografa-applicata di 2° classe, con la rettifica del grado al grado IX e con lo stipendio di lire 222.500 e 480.000.

- Si propone di ridurre, all'Ufficio Turismo, da due a uno i posti di applicati di 2° classe e di aumentare da uno a due i posti di dattilografe di 2° classe.

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Il Presidente, PAREYSON, osserva che la lettura dei singoli articoli del regolamento organico richiederebbe una forte perdita di tempo, di modo che il Consiglio non potrebbe ultimare la trattazione dell'oggetto nell'adunanza odierna.

Fa presente che per sveltire il lavoro si limiterà, sempre che il Consiglio sia d'accordo, a citare i singoli articoli, dando per approvati quegli articoli sui quali non sarà formulata alcuna osservazione da parte dei Signori Consiglieri.

Chiede se qualche Consigliere abbia rilievi di carattere generale da formulare sul complesso del regolamento organico.

Il Consigliere MANGANONI, premesso che la minoranza aveva due suoi rappresentanti in seno alla Commissione consiliare, dichiara che i Consiglieri della sinistra concordano, in linea di massima, sul testo del regolamento organico elaborato dalla Commissione consiliare e sottoposto all'approvazione del Consiglio nell'adunanza odierna.

Auspica che tale regolamento organico possa entrare al più presto in vigore, affinché l'Amministrazione regionale possa venire incontro alle giuste aspirazioni dei dipendenti regionali, che da anni attendono di avere una sistemazione definitiva.

Comunica che i Consiglieri della sinistra non hanno rilievi notevoli da formulare, ma intendono però osservare che, a loro parere, le funzioni della Presidenza del Consiglio (titolo secondo, capo secondo) sono alquanto ridotte, poiché non è stato previsto un Ufficio legale (studi e legislazione), che ritengono necessario poiché il Consiglio ha funzioni legislative, oltre che amministrative; osserva che un Ufficio legale (studi e legislazione) è stato, invece, previsto al Capo secondo, fra le funzioni della Presidenza della Giunta regionale.

Dichiara di concordare sulla proposta del Presidente, Pareyson, per quanto riguarda la procedura da seguire per l'esame e l'approvazione dei singoli articoli del regolamento organico.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, comunica che la Giunta non ha che parole di elogio per l'operato della Commissione consiliare, che ha saputo, con un lavoro lungo e faticoso, predisporre il nuovo regolamento organico, superando numerose e complesse difficoltà derivanti anche dal fatto che nei dieci anni trascorsi dall'approvazione del primo regolamento organico, avvenuta nel 1946, si sono create particolari situazioni di fatto in seguito alla assunzione di un gran numero di impiegati.

Informa che la Giunta ha esaminato, come è di suo dovere, il nuovo regolamento organico e concorda non soltanto in linea di massima ma in quasi tutti i dettagli, anche nella prima parte del regolamento organico (ripartizioni e funzioni dei vari servizi), che è innovativa in confronto al regolamento organico approvato nel 1950 e non entrato in vigore.

Riferisce che il regolamento organico deliberato nel 1950 fu impugnato una prima volta a fini sospensivi, dal Governo, nel 1950 e, una seconda volta, con regolare ricorso allorquando iniziò a funzionare la Corte Costituzionale; precisa che il ricorso è stato presentato per non lasciare trascorrere i termini.

Osserva che la discussione del predetto ricorso governativo avrebbe dovuto avere luogo alla Corte Costituzionale nei primi del corrente mese di giugno; così pure dicasi per la discussione del ricorso governativo contro la legge regionale recante norme intese a favorire la produzione, la lavorazione e la conservazione dei prodotti lattiero-caseari.

Informa che, mentre il secondo ricorso concernente l'impugnativa di questa seconda legge regionale è stato discusso, la discussione di quello riguardante l'impugnativa della legge di approvazione dell'organico è stata rinviata in attesa che la Amministrazione regionale approvi e presenti il nuovo regolamento organico, che è innovativo e sostitutivo rispetto al precedente regolamento organico impugnato.

Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun altro Consigliere ha osservazioni o rilievi di carattere generale da formulare sul complesso del regolamento organico in esame, invita il Consiglio ad iniziare l'esame, la discussione e l'approvazione dei singoli articoli del regolamento organico stesso.

Articoli dal n. 1 al n. 9 compreso

Si dà atto che gli articoli sopraindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 10

"Rapporti con le autorità statali, centrali e locali, su affari politici e riservati di competenza del Presidente della Giunta quale rappresentante del Governo della Regione (ex Prefetto)"

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che l'articolo 10 si ricollega all'articolo 6, concernente le attribuzioni e funzioni del Presidente della Giunta regionale; ritiene quindi ovvio e sottinteso, quando si parla del Presidente della Giunta, che esso esplichi anche funzioni prefettizie.

Propone, pertanto, che nel capoverso in esame siano soppresse le parole "quale rappresentante del Governo nella Regione (ex Prefetto)".

Si dà atto che l'articolo 10 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con la soppressione delle menzionate parole al 1° capoverso, come da proposta del Presidente della Giunta.

Articoli dal n. 11 al n. 44 compreso

Si dà atto che gli articoli sopraindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 45 - (Ufficio lavori, studi e progetti) e Articolo 46 (Ufficio viabilità)

Il Consigliere NICCO Giulio rileva che il problema della viabilità in Valle d'Aosta ha assunto una grande importanza, anche perché il patrimonio stradale rappresenta ora un capitale di molti miliardi in seguito alla costruzione e alla sistemazione di numerose strade. Esprime il parere e propone che quanto attiene allo "Ufficio studi e progetti" sia trasferito alla competenza dello "Ufficio Viabilità", di cui al successivo articolo 46.

L'Assessore MASCHIO osserva che, se si accoglie la richiesta del Consigliere Nicco Giulio, occorre anche modificare la tabella organica, che prevede un Geometra Principale quale Capo Ufficio dello "Ufficio Viabilità", nonché un Ingegnere, cioè il Vice Ingegnere Capo, quale dirigente responsabile dello "Ufficio Lavori, studi e progetti".

Osserva che mentre lo "Ufficio lavori, studi e progetti" deve predisporre ed elaborare i progetti, lo "Ufficio Viabilità" si deve interessare, invece, della esecuzione dei lavori.

Il Consigliere NICCO Giulio ritiene che a capo dell'Ufficio Viabilità, debba esservi un Ingegnere, perché detto Ufficio dovrebbe interessarsi di tutto quanto riguarda il problema della viabilità, studi e progetti compresi; ritiene, invece, che i Geometri dovrebbero avere, quale compito specifico, il controllo dei lavori nei diversi tronchi stradali.

Segue discussione, alla quale prendono parte, oltre al Consigliere NICCO Giulio, il Presidente della Giunta, BONDAZ, gli Assessori ARBANEY, BORDON, MASCHIO e VESAN e il Consigliere DUJANY.

Si dà atto che il Consigliere NICCO Giulio, pur ribadendo il suo punto di vista personale, dichiara di non fare una questione di principio e di non insistere, quindi, sulla sua proposta.

Si dà atto che gli articoli 45 e 46 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza modificazioni.

Articoli dal n. 47 al n. 74 compreso

Si dà atto che gli articoli sopraindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio, senza discussione.

Articolo 75 - (Requisiti generali)

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, informa che la Giunta propone che la disposizione della lettera i) ("non essere stati revocati né dispensati per colpa o per provvedimento disciplinare da un impiego pubblico") sia modificata come segue: "non essere stati revocati né dispensati, né licenziati, per colpa, da un impiego pubblico o privato".

Il Consigliere CHABOD Renato comunica che la questione è stata già ampiamente discussa in sede di Commissione consiliare, la quale, mentre si è trovata d'accordo sull'opportunità di stabilire nel regolamento organico che non può essere assunto in servizio dall'Amministrazione regionale chi sia stato revocato o dispensato per colpa da un impiego pubblico, - in quanto l'impiegato pubblico è protetto da garanzie legislative -, non ha ritenuto invece di prevedere la stessa esclusione per l'impiegato privato, perché questo non è protetto dalle garanzie dell'impiegato pubblico.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva, anzitutto, che la Giunta è del parere che alla lettera i) siano soppresse le parole "o per provvedimenti disciplinari".

Rileva poi che è molto difficile venire a conoscenza dei motivi che inducono una Azienda privata a licenziare un suo dipendente, ma che potrebbe accadere che si abbia la prova che un dipendente di una Impresa o Società privata sia stato licenziato per sua colpa.

Ritiene, quindi, opportuno, per garanzia della Amministrazione regionale, che sia modificata la lettera i), come da proposta della Giunta.

Segue discussione, alla quale prendono parte, oltre al Presidente della Giunta, BONDAZ, i Consiglieri NICCO Giulio, SAVIOZ, FERREIN e CHABOD Renato, il quale ultimo propone che l'emendamento modificativo proposto dalla Giunta sia completato sostituendo le parole "per colpa" con le parole "per accertata colpa grave".

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, comunica che, in accoglimento della proposta del Consigliere Chabod Renato, sulla quale concorda, il capoverso lettera i) verrebbe così formulato "non essere stati revocati, né dispensati, né licenziati, per accertata colpa grave, da un impiego pubblico o privato".

Si dà atto che il Consiglio, unanime, concorda sulla nuova formulazione del capoverso lettera i) dell'articolo 75.

Le Conseiller Madame PERRUCHON veuve CHANOUX attire l'attention du Conseil sur la disposition de la lettre c) de l'article 75 "avere buona conoscenza della lingua francese (requisito da comprovarsi con titolo di studio idoneo o mediante esame teorico pratico", faisant noter que l'article 16 du règlement approuvé en 1950, tout en établissant la même disposition, précisait "con titolo di studio idoneo e mediante esame teorico pratico (non pas "o" mediante esame teorico pratico); ce qui est bien différent, dit-elle, parce qu'il pourrait se vérifier qu'un candidat, tout en ayant le titre d'étude requis, ne sache pas se servir librement de la langue française.

Monsieur le Conseiller DUJANY et Monsieur le Vice Président, PASQUALI, remarquent que, si le Conseil acceptait la proposition du Conseiller Madame Perruchon veuve Chanoux, on ôterait la possibilité de concourir à un employé qui, tout en connaissant très bien la langue française, n'ait pas un "titolo di studio idoneo". Ils font noter que tel pourrait être le cas d'un valdôtain qui aurait habité pendant plusieurs années en France.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che alla lettera c) risulta che il requisito in esame deve essere comprovato da un "titolo di studio idoneo", per cui non è sufficiente che dal titolo di studio richiesto o presentato per l'ammissione al concorso in un determinato posto risulti il voto di francese conseguito dal candidato, ma è necessario un idoneo titolo specifico che comprovi la buona conoscenza della lingua francese.

Informa che, ad esempio, ultimamente il Ministero delle Poste e Telegrafi, ai fini dell'assunzione di personale in servizio in Valle d'Aosta, in base al terzo comma dell'articolo 38 dello Statuto regionale ("Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese"), ha prescritto la presentazione "di un titolo di studio idoneo" per dimostrare la conoscenza della lingua francese.

Monsieur l'Assesseur BERTHET informe que demain il y a des employés des Postes qui passent un examen de français et que à ceux qui seront reçus sera délivré un certificat de connaissance de la langue française.

Segue discussione, alla quale prendono parte, oltre al Consigliere Signora PERRUCHON vedova CHANOUX, il Presidente della Giunta, BONDAZ, il Presidente del Consiglio, PAREYSON, il Vice Presidente, PASQUALI, gli Assessori BERTHET e MASCHIO e i Consiglieri CHABOD Renato, DUJANY, MANGANONI e SAVIOZ.

Al termine della discussione, si concorda di non apportare la modificazione proposta dal Consigliere Signora Perruchon vedova Chanoux al capoverso lettera i), in relazione ai chiarimenti del Presidente della Giunta.

Si dà atto che l'articolo 75 è approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio, con la modificazione al capoverso lettera i) proposta dal Presidente della Giunta e dal Consigliere CHABOD Renato "i) non essere stati revocati, né dispensati, né licenziati per accertata colpa grave da un impiego pubblico o privato;".

Articoli 76 e 77

Si dà atto che gli articoli 76 e 77 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 78 - (Titoli di studio e requisiti speciali)

L'Assessore MASCHIO, premesso che, quale titolo di studio specifico per i posti di Ragioniere Capo, Vice Ragioniere Capo, Primo Ragioniere, Ragioniere Economo e Ragionieri di 1° e di 2° classe, è prescritto il diploma di ragioniere, propone di aggiungere al capoverso n. 15, dopo le parole "Diploma di ragioniere" le parole "o laurea in economia e commercio", per dare la possibilità di concorrere ai predetti posti ai laureati in economia e commercio.

L'Assessore MARCHIANDO dichiara di concordare sulla modifica aggiuntiva proposta dall'Assessore Maschio.

Il Consigliere SAVIOZ dichiara di essere contrario a tale proposta, perché ritiene che per determinati posti, ad esempio quello di Ragioniere capo, debba essere prescritto, quale titolo specifico, il diploma di ragioniere, in analogia a quanto viene richiesto dallo Stato per i concorsi ai posti di ragioniere.

Segue discussione alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, BONDAZ, l'Assessore MASCHIO ed i Consiglieri SAVIOZ, CHABOD Renato e BARONE. Al termine della discussione il Presidente, PAREYSON, constatato che vi è disparità di vedute, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo proposto dallo Assessore Maschio.

Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, a maggioranza di voti (Consiglieri presenti e votanti: trentatre; voti favorevoli: ventotto; voti contrari: cinque) ha approvato l'emendamento aggiuntivo proposto dall'Assessore Maschio.

Si dà atto che l'articolo 78 risulta approvato dal Consiglio a maggioranza di voti favorevoli (ventotto) con l'aggiunta al capoverso 15, dopo le parole "Diploma di ragioniere", delle parole "o laurea in economia e commercio".

Articoli dal n. 79 al n. 106 compreso

Si dà atto che gli articoli sopra indicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 107 - (Promozioni - Condizioni)

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, comunica che la Giunta propone di completare il penultimo comma ("Non è consentita la promozione da un posto di salariato ad un posto di impiegato") con la aggiunta delle parole "fatta eccezione per gli agenti forestali, in relazione alle particolari norme dell'apposito regolamento speciale".

L'Assessore MASCHIO precisa che tale modifica aggiuntiva è giustificata dal fatto che il Vice Brigadiere degli agenti forestali appartiene ai salariati mentre, invece, il Brigadiere appartiene alla categoria degli impiegati (Gruppo C), per cui bisogna prevedere la possibilità del passaggio di categoria - da quella dei salariati a quella degli impiegati - per il caso della promozione da Vice-Brigadiere a Brigadiere.

Si dà atto che l'art. 107 viene approvato ad unanimità di voti dal Consiglio con la modifica aggiuntiva al penultimo comma, proposta dalla Giunta.

Articoli 108 e 109

Si dà atto che gli articoli 108 e 109 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 110 - (Commissioni consultive)

Il Consigliere CHABOD Renato rammenta che, come risulta nella relazione, la Commissione consiliare si è trovata concorde "nel formulare il principio e la raccomandazione secondo cui sia designato un rappresentante della minoranza fra i Consiglieri da designare quali componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi (art. 88) e delle Commissioni consultive (art. 110)".

Propone che il Consiglio confermi tale principio ed approvi che sia designato un rappresentante della minoranza fra i Consiglieri da nominare quali componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle Commissioni consultive.

Segue breve discussione fra il predetto Consigliere Chabod Renato, il Presidente della Giunta, BONDAZ, il Vice Presidente, PASQUALI, l'Assessore MASCHIO ed i Consiglieri NICCO Giulio e SAVIOZ.

Al termine della discussione il Consiglio, unanime, concorda sulla proposta del Consigliere CHABOD Renato.

Si dà atto che l'articolo 110 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli.

Articoli dal n. 111 al n. 120 compreso

Si dà atto che gli articoli sopra indicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 121 - (Ordine gerarchico ed anzianità di grado del personale)

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta che la Giunta propone di modificare l'elenco della suddivisione del personale in gradi, sopprimendo la voce "Operai" al grado XII/c (salariati), con le conseguenti rettifiche soppressive dei posti di ruolo di operai alle tabelle allegati B e C. Dichiara che il personale operaio già in servizio potrà essere sistemato nei ruoli transitori, mentre, per l'avvenire, i nuovi operai saranno assunti con rapporto di lavoro e non con rapporto di pubblico impiego.

L'Assessore MASCHIO rammenta che, come risulta dall'allegato suppletivo distribuito oggi ai Signori Consiglieri, sono altresì da apportare all'art. 121 le seguenti modifiche aggiuntive:

- Al grado VII/b aggiungere la qualifica (omessa) di "Bibliotecario (Biblioteca interna)";

- Al grado VII/c: aggiungere la qualifica (omessa) di "Bibliotecario (Biblioteca regionale)";

- Al grado VIII/c: aggiungere la qualifica( omessa) di "Disegnatore";

- Al grado X/c: aggiungere la qualifica (omessa) di "Registratori zootecnici e caseari";

- Al grado XII/a: completare la qualifica di Vigili sanitari aggiungendo: "autisti".

Segue discussione sulla denominazione dei posti di "Bibliotecario" e sul gruppo al quale debbono es sere assegnati il "Bibliotecario" della biblioteca interna e quello della biblioteca regionale. Alla discussione prendono parte il Presidente della Giunta, BONDAZ, il Vice Presidente del Consiglio, PASQUALI, gli Assessori MASCHIO, BERTHET e BORDON ed i Consiglieri CHABOD Renato, DUJANY, SAVIOZ e NICCO Giulio.

Al termine della discussione viene concordato, all'unanimità, di adottare la denominazione di "applicato di biblioteca" per i predetti due posti di addetti alle biblioteche e di assegnare i due posti stessi al gruppo C e al grado VII, con conseguente rettifica delle tabelle organiche allegati B e C.

Si dà atto che l'articolo 121 è approvato, all'unanimità, dal Consiglio nel testo modificato come da proposte illustrate dall'Assessore Maschio, salvo per quanto riguarda la denominazione dei due posti di "Bibliotecario", che viene sostituita con la denominazione di "applicato di Biblioteca" con le conseguenti rettifiche ai due posti delle tabelle organiche allegati B e C.

Articoli dal n. 122 al n. 135 compreso

Si dà atto che gli articoli sopra indicati sono approvati dal Consiglio all'unanimità e senza discussione.

Articolo 136 - (Congedo annuale ordinario)

L'Assessore MASCHIO osserva che, al 1° comma ("Al personale, in periodo compatibile con le esigenze dei servizi, spetta un congedo ordinario annuale di trenta giorni (computabili i giorni festivi intermedi)", la parola "computabili" va modificata in "computati".

Il Consigliere MANGANONI ritiene e propone che i giorni festivi intermedi non dovrebbero essere computati come ferie; fa presente di aver già formulato analoga proposta in sede di esame e di discussione del precedente progetto di regolamento organico deliberato nel 1950.

Segue discussione, alla quale prendono parte, oltre al Consigliere MANGANONI, il Consigliere CHABOD Renato, l'Assessore MASCHIO ed il Consigliere DUJANY, i quali rilevano che la disposizione di cui si tratta è stata appunto desunta dal regolamento organico del 1950 e che non è opportuno, per vari motivi, modificare tale disposizione nel senso proposto dal Consigliere Manganoni.

Il Consigliere DUJANY informa che gli impiegati statali usufruiscono di 26 giorni di ferie annuali, oltre le festività intermedie, per cui il loro congedo annuale, calcolando le festività intermedie, non supera i 30 giorni.

Si dà atto che l'art. 136 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con la modificazione proposta dall'Assessore Maschio al primo comma (sostituzione della parola "computabili" con la parola "computati").

Articoli dal n. 137 al n. 144 compreso

Si dà atto che gli articoli sopra indicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 145 - (Computo dell'aspettativa...)

L'Assessore MASCHIO propone che il primo comma dell'articolo 145 sia completato con l'aggiunta delle seguenti parole "secondo le norme e modalità previste dalla legge" e che, di conseguenza, il 1° comma sia approvato nella seguente formulazione:

"Il tempo trascorso in aspettativa per infermità, per servizio militare non di leva o per mandato politico, è valutato per intero agli effetti della anzianità di servizio e degli aumenti periodici degli assegni; è pure utile agli effetti della pensione e previdenziali secondo le norme e modalità previste dalla legge".

Si dà atto che l'art. 145 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con la sopracitata modifica aggiuntiva proposta dall'Assessore Maschio.

Articoli dal n. 146 al n. 151 compreso

Si dà atto che gli articoli sopra indicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articoli 152 e 153

L'Assessore MASCHIO osserva che le ultime due parole dell'articolo 152 ("per parere") devono esse- re modificate per rettifica nel modo seguente: "per il parere".

Si dà atto che gli articoli sopra menzionati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con la sopracitata modifica aggiuntiva allo articolo 152 proposta dall'Assessore Maschio (per il parere).

Articolo 154 - (Riduzione temporanea dello stipendio o salario)

(omissis): "h) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa, politica e sociale della Regione o dello Stato".

Il Consigliere CHABOD Renato ritiene che la dizione "manifestazioni sconvenienti" non sia sufficientemente chiara, per cui propone che sia sostituita con altra dizione più chiara e precisa.

Dopo breve discussione, alla quale prendono parte, oltre al Consigliere CHABOD Renato, il Presidente della Giunta, BONDAZ, il Vice Presidente del Consiglio, PASQUALI, gli Assessori MASCHIO e BORDON ed i Consiglieri SAVIOZ e NICCO Giulio, l'articolo 154 è approvato all'unanimità dal Consiglio, senza modificazioni.

Articoli dal n. 155 al n. 183 compreso

Si dà atto che gli articoli sopra indicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 184 - (Aumenti periodici e premi di anzianità)

L'Assessore MASCHIO osserva, in merito al 3° comma ("Gli aumenti periodici del decimo saranno operati sugli stipendi base iniziali di organico in vigore dal 1 luglio 1955 per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956,..."), che la prima data "dal 1 luglio 1955" è errata e va rettificata nella data "al 30 giugno 1955" (...in vigore al 30 giugno 1955 per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956...).

Si dà atto che l'articolo 184 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con la sopra-citata rettifica proposta al terzo comma.

Articoli dal n. 185 al n. 188 compreso

Si dà atto che gli articoli sopra indicati sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 189 - (Indennità per cessazione del rapporto d'impiego)

(Omissis) - 2° comma - "Ai fini dell'applicazione del precedente comma del presente articolo, al personale che cessi il servizio dopo almeno venti anni, oltre ed in aggiunta all'anzianità di servizio utile, è computato anche il servizio in qualità di combattente, in ragione di un anno intero per ogni campagna di guerra, oltre ad un anno di anzianità per i feriti di guerra ed a due anni per i decorati al valore militare".

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara che la Giunta propone di modificare come segue la ultima parte del 2° comma: "...in qualità di combattente, oltre ai periodi di anzianità da riconoscersi ai feriti di guerra ed ai decorati al valore militare ai sensi di legge", in sostituzione delle parole "...in qualità di combattente, in ragione di un anno intero per ogni campagna di guerra, oltre ad un anno di anzianità per i feriti di guerra ed a due anni per i decorati al valore militare".

Osserva che la modifica proposta è consigliata dalla opportunità di evitare eventuali incertezze in sede di applicazione del comma di cui si tratta.

Si dà atto che l'articolo 189 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con la sopra-riportata modifica al comma 2°, proposta dalla Giunta.

Articoli dal n. 190 al n. 202 compreso

Si dà atto che gli articoli sopra indicati sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 203 - (Riconoscimento dei servizi in precedenza prestati)

("Ai soli fini degli aumenti periodici della retribuzione, il servizio prestato dai dipendenti avventizi").

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che, trattandosi di norma che riguarda il personale avventizio, la Giunta propone che sia inserito l'inciso "senza soluzione di continuità" fra le parole "il servizio prestato" e le parole "dai dipendenti avventizi", inciso che, in un primo tempo, era stato proposto dalla Commissione consiliare stessa.

Si dà atto che l'art. 203 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti, con la soprariportata modifica aggiuntiva proposta dalla Giunta.

Articoli 204 e 205

Si dà atto che gli articoli 204 e 205 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 206 - (Congedi)

Il Consigliere CHABOD Renato osserva che, in seguito alla modifica apportata al 1° comma dell'art. 136, occorre che anche al primo comma dell'articolo 206 sia apportata analoga modifica; propone, quindi, che nella frase "computabili i giorni festivi intermedi" la parola "computabili" sia sostituita con la parola "computati".

Si dà atto che l'art. 206 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con la sopracitata rettifica proposta dal Consigliere Chabod Renato.

Articoli dal n. 207 al n. 212 compreso

Si dà atto che gli articoli sopra indicati sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 213 - (Indennità per cessazione di servizio o per licenziamento)

"In caso di cessazione del rapporto di impiego, al personale avventizio, avente almeno un anno di servizio continuativo, è corrisposta una indennità, una volta tanto, nella misura di una mensilità di assegni completi (comprensiva di stipendio o salario, di indennità di carovita e di ogni altro assegno accessorio), in godimento all'atto del licenziamento, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi effettivamente prestati presso l'Amministrazione regionale e presso gli Enti ed Uffici assorbiti dalla Regione.

In caso di decesso, l'indennità è corrisposta ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile.

Tale indennità non è dovuta al dipendente nel caso di licenziamento per colpa o per motivi disciplinari.

L'indennità di cui sopra non è dovuta, inoltre:

a) al personale pensionato titolare di pensione ordinaria e diretta;

b) al personale che cessi di prestare servizio a domanda o per dimissioni volontarie e che abbia meno di tre anni di effettivo ininterrotto e lodevole servizio;

c) al personale incaricato giornaliero o a paga oraria, non avente con l'Amministrazione un vero e proprio rapporto di impiego.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo oltre ed in aggiunta all'anzianità di servizio utile è computato anche il servizio militare in qualità di combattente, in ragione di un anno intero per ogni campagna di guerra, oltre ad un anno per i feriti di guerra e a due anni per i decorati al valor civile".

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta che la Giunta propone di apportare, al precitato articolo, le seguenti aggiunte e modifiche:

a) completare il 3° comma ("Tale indennità non è dovuta al dipendente nel caso di licenziamento per colpa o per motivi disciplinari") con le seguenti parole finali "o nel caso di passaggio a ruolo presso Amministrazioni pubbliche" (come già previsto nel precedente testo, trattandosi di norma che riguarda il personale avventizio);

b) modificare la 2° parte dell'ultimo comma come segue "...servizio militare in qualità di combattente, oltre ai periodi di anzianità da riconoscersi ai feriti di guerra ed ai decorati al valor militare ai sensi di legge".

Si dà atto che l'articolo 213 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con le due modifiche soprariportate proposte dalla Giunta ai commi terzo ed ultimo.

Articoli dal n. 214 al n. 220 compreso

Si dà atto che gli articoli sopra indicati sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 221 - (Provvedimenti riguardanti la sistemazione e l'inquadramento del personale)

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che il 1° comma dell'articolo 221 stabilisce: "Con separati provvedimenti il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze e sentita la Commissione Consiliare di studio per il regolamento organico nominata con deliberazione del Consiglio n. 19, in data 6 aprile 1955, provvederà alla sistemazione ed all'inquadramento ai posti di ruolo del personale di cui al precedente articolo nella seguente successione".

Dichiara, quindi, che la Giunta propone di modificare come segue il primo comma:

"Con separati provvedimenti il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, provvederanno alla sistemazione e all'inquadramento ai posti di ruolo del personale di cui al precedente articolo nella seguente successione".

Si dà atto che l'articolo 221 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con la modifica soprariportata al primo comma proposta dalla Giunta.

Articoli 222 e 223

Si dà atto che gli articoli 222 e 223 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 224 - (Sistemazioni particolari "ad personam")

Il Presidente, PAREYSON, comunica che, ai sensi del regolamento interno del Consiglio, l'articolo 224 deve essere discusso in seduta segreta, poiché concerne persone.

Propone quindi, ad evitare perdita di tempo, che la discussione di tale articolo sia rinviata al termine dell'esame e della discussione degli altri successivi con l'aggiunta del seguente 2° comma, omesso,

Il Consiglio prende atto ed unanime concorda sulla proposta del Presidente, Pareyson.

Articolo 225 - (Elevazione del limite massimo di età per le prime assunzioni in servizio)

L'Assessore MASCHIO osserva che, per dare la possibilità al personale avventizio, assunto dopo il 26 febbraio 1950 e che superi il limite massimo di età prescritto dalla legge, di poter partecipare ai primi concorsi che saranno indetti dall'Amministrazione regionale, occorre completare l'articolo 225 con l'aggiunta del seguente 2° comma, omesso, per errore materiale, nella bozza trasmessa:

"Per l'ammissione ai primi concorsi del personale assunto dopo il 26 febbraio 1950 ed in attività di servizio al 1 gennaio 1956, il limite massimo di età di cui al precedente comma è ulteriormente elevato, non oltre il limite massimo di anni 55, in misura di un anno per ciascun anno di servizio prestato dopo il 27 febbraio 1950".

Si dà atto che l'articolo 225 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con l'aggiunta del nuovo comma soprariportato.

Articolo 226 - (Sistemazione ed inquadramento del personale in servizio al 1 luglio 1948)

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara che la Giunta propone di apportare le seguenti modifiche, - la prima soppressiva e la seconda aggiuntiva -, all'articolo in esame e, precisamente:

- alla 6° e 7° linea del l° comma propone di inserire primere le parole: "sentita la Commissione consiliare di cui al precedente articolo 221"

- alla 3° linea del 4° comma propone di inserire le parole "ininterrotto e" fra la parola "disimpegnato" e la parola "lodevole" come già previsto nel precedente testo di regolamento.

Si dà atto che il Consiglio, unanime, concorda sulle predette due modifiche proposte dalla Giunta.

Il. Consigliere DUJANY rammenta che l'articolo in esame è stato stilato sulla falsariga dell'articolo 3 del Decreto L. 5 febbraio 1948 n. 61, relativo al trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali.

Precisa che detto articolo stabilisce che il personale non di ruolo, comunque assunto e denominato, per poter essere sistemato ed inquadrato a ruolo, deve aver compiuto, alla data di entrata in vigore del predetto Decreto, almeno quattro anni di servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe.

Rileva che detto articolo stabilisce poi, in un successivo comma, che l'anzianità di servizio prescritta (anni 4) è ridotta ad un anno per i dipendenti in servizio non di ruolo che siano mutilati od invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, perseguitati politici ed assimilati per legge.

Osserva che la predetta anzianità di servizio di anni 4 viene ridotta ad anni 2 nel primo comma dell'articolo 226 in esame, mentre, invece, l'anzianità di servizio prevista dal menzionato Decreto legislativo in anni uno per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati od invalidi di guerra, ex combattenti, ecc. non ha avuto alcuna riduzione.

Ritiene che si debba, per un criterio di giustizia, ridurre da un anno a sei mesi l'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo per i dipendenti di ruolo e non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, ecc.

Propone, quindi, di apportare la conseguente modifica al terzo e al quarto comma dell'articolo 226 in esame, sostituendo le parole "di un anno" con le parole "a sei mesi".

Segue discussione, alla quale prendono parte, oltre al Consigliere DUJANY, il Presidente della Giunta, BONDAZ, l'Assessore MASCHIO ed il Consigliere CHABOD Renato. Al termine della discussione il Consiglio, unanime, concorda sulla modifica di cui sopra proposta dal Consigliere DUJANY.

Si dà atto che l'articolo 226 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con le quattro modifiche soprariportate ai commi 1, 3 e 4.

Articolo 227 - (Concorsi interni)

L'Assessore MASCHIO osserva che al quarto comma dell'articolo 227 il riferimento all'articolo 109 va rettificato in "110"; comunica che ugual rettifica va fatta all'ultimo comma dell'articolo 230, al 5° comma dell'articolo 232 ed al 1° comma dell'art. 234 (per rettifica di errore materiale di copia).

Si dà atto che l'articolo 227 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con la rettifica proposta, che viene pure apportata ai menzionati commi degli articoli 230, 232, e 234 (per fare riferimento all'articolo 110 e non già all'articolo 109).

Articolo 228

Si dà atto che l'articolo 228 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 229 - (Ricostruzione della carriera economica del personale)

L'Assessore MASCHIO informa che la Commissione consiliare di studio propone di completare il 5° comma ("Non si farà luogo a revisione di conteggi né a conguagli sulle somme già corrisposte al personale per compensi di ore di lavoro straordinario o per indennità di missione e diarie di trasferte") con l'aggiunta delle seguenti parole finali "o per compensi, premi ed indennità di natura straordinaria".

Si dà atto che l'articolo 229 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con l'aggiunta alla parte finale del 5° comma delle soprariportate parole, come da proposta della Commissione consiliare.

Articoli dal n. 230 al n. 235 compreso

Si dà atto che, dopo breve discussione, l'articolo provati dal Consiglio, ad unanimità di voti favore-senza discussione.

Articolo 236 - (Agevolazioni al personale che chiede il collocamento a riposo)

Si dà atto che, dopo breve discussione, l'articolo 236 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con la seguente modifica alla parte iniziale (prima linea) dell'articolo: "Al personale che ha chiesto, entro il 31 dicembre 1950, ed ha ottenuto di essere collocato a riposo...".

Il Presidente, PAREYSON, constatato che il Consiglio ha ultimato la discussione e l'approvazione dei singoli articoli del nuovo regolamento organico, ad eccezione dell'articolo 224, la cui discussione ed approvazione in seduta privata è stata rinviata al termine della trattazione del presente oggetto, dichiara aperta la discussione sulle tre tabelle organiche, allegati A, B e C al regolamento e chiede se qualche Consigliere abbia osservazioni da fare in merito alle tabelle stesse.

TABELLA ALLEGATO A)

(in vigore dal 1-1-1946 al 30-6-1948)

L'Assessore MASCHIO comunica che alla tabella allegato A) occorre apportare la seguente modifica alla DIVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE Servizio Forestale: rettificare da lire 220.000 a lire 215.000 lo stipendio annuo del Posto di Vice Brigadiere, alla colonna 9° della tabella.

TABELLA ALLEGATO B)

(in vigore dal 1-7-1948 al 31-12-1955)

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta che, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 121 (Ordine gerarchico ed anzianità di grado del personale) occorre sopprimere nella tabella B) i tre posti di operai addetti al servizio Ufficio Lavori dell'Assessorato Lavori Pubblici; osserva che il personale operaio già in servizio potrà essere sistemato nei ruoli transitori.

L'Assessore MASCHIO rileva che, come risulta dall'elenco delle modificazioni, aggiunte e varianti da apportare agli articoli del regolamento ed alle tabelle, per rettifica di errori materiali di copia e per omissioni, si rende necessario apportare alla Tabella allegato B) le seguenti rettifiche:

- Rettificare, nella colonna 8° della intestazione, la data in "1-1-1952", in luogo di "1-7-1952".

- Rettificare come segue gli stipendi delle colonne 6, 7, 8 e 9 per il posto di impiegato di I classe della Segreteria della Presidenza del Consiglio: 323.000 - 437.000 - 459.000 - 816.000.

- Rettificare come segue, ai servizi custodia e automezzi dipendenti dalla Segreteria, la qualifica e gli assegni annui per il posto di operaio aiuto officina: Grado XII/c - Assegni: 159.000 - 169.000 - 173.600 - 414.000.

- Rettificare, all'Assessorato Finanze, alla colonna 7, lo stipendio per il posto di Ragioniere di 2° classe, all'Ufficio Contabilità erariali, in L. 361.000 in luogo di L. 261.000.

- Rettificare, all'Assessorato Industria e Commercio, in Lire 222.500 lo stipendio annuo alla colonna 8° per i seguenti posti:

- Dattilografa-applicata di 2° classe dei Servizi camerali;

- Applicato di 2° classe - archivista;

- Applicato di 2° classe all'Ufficio Registro Ditte;

- Applicato di 2° classe e dattilografa-applicata di 2° classe all'Ufficio Statistica e Censimento;

- Applicato di 2° classe all'Ufficio Autoveicoli;

- Applicato di 2° classe e dattilografa-applicata di 2° classe ai Servizi di Zona Franca.

- Rettificare, all'Assessorato della Pubblica Istruzione, in Lire 1.488.000 lo stipendio annuo della colonna 9 per il posto di Dirigente gli Uffici della Sovraintendenza agli Studi.

- Rettificare, all'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale - Ufficio Assistenza -, la qualifica e il grado del posto di Segretario di 2° classe: Segretario di I classe - Gruppo B - Grado VI (rimangono invariati gli stipendi annui).

L'Assessore Maschio rammenta ancora che, in relazione a quanto stabilito dal Consiglio in sede di approvazione dell'articolo 121, occorre modificare, nella tabella B, il posto di "Bibliotecario - impiegato 2° classe - Gruppo B - Grado VII - in posto di "Applicato di Biblioteca - Gruppo C - Grado VII".

TABELLA ALLEGATO C)

(in vigore dal 1-1-1956)

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che la Giunta propone di apportare alla tabella C) le seguenti modifiche:

- Modificare, ai servizi Agrari, Zootecnici e Caseari, all'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, il posto di Vice Ispettore Agrario (gruppo A - grado V) in posto di Vice Ispettore Agrario: gruppo A grado 4 -, con rettifica dei relativi stipendi base annui in Lire 649.000 e 1.200.000.

- Abolire, all'Ufficio Lavori e Studi, Progetti dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, i tre posti di operai (il personale operaio in servizio potrà essere sistemato nei ruoli transitori).

- Ridurre a uno solo i due posti di Geometra di 2° classe previsti all'Ufficio Viabilità, dell'Assessorato ai Lavori Pubblici.

- Modificare, all'Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, il posto di dattilografa-applicata di 1° classe in posto di dattilografa-applicata di 2° classe, con la rettifica del grado al grado IX e con lo stipendio di lire 222.500 e 480.000.

- Ridurre, all'Ufficio Turismo, da due a uno i posti di applicati di 2° classe e aumentare da uno a due i posti di dattilografe di 2° classe.

L'Assessore MASCHIO osserva che alla Tabella C) debbono anche essere apportate le seguenti rettifiche di errori materiali di copia e per omissioni:

- Rettificare, all'Ufficio Copia della Segreteria generale, in L. 156.500 lo stipendio annuo della colonna 6° per il posto di dattilografa di 2° classe.

- Rettificare come segue, ai Servizi Custodia e Automezzi dipendenti dalla Segreteria, la qualifica e gli assegni annui per il posto di operaio aiuto officina: Grado 12/c - Assegni: 173.600 - 414.000.

- Rettificare in "gruppo C", all'Assessorato Agricoltura e Foreste - Servizio Sorveglianza forestale alla colonna 4°, la categoria S (errata) per i Brigadieri, fermi restando il grado e gli assegni di tabella.

- Rettificare come segue, all'Assessorato alla Sanità e Assistenza Sociale - Servizio Sanità e Igiene - gli stipendi, alle colonne 6° e 7°, per il posto della dattilografa-applicata di 2° classe: 222.500 - 480.000.

- Rettificare come segue, all'Assessorato del Turismo, Antichità e Monumenti, lo stipendio alla colonna 7°, per il posto di dattilografa di 2° classe: 398.000.

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità di voti favorevoli, le tabelle allegati A, B e C per i normali posti di ruolo tabellari e con le soprariportate modifiche e rettifiche proposte dalla Giunta, dalla Commissione consiliare e dall'Assessore MASCHIO ( ad esclusione dei posti ad personam previsti ai tre fogli aggiunti e finali delle tabelle stesse, che saranno approvati in seduta privata).

Il Presidente, PAREYSON, rammenta che rimane ancora da approvare l'articolo 224 del regolamento, concernente sistemazioni particolari "ad personam", articolo che deve essere discusso ed approvato in seduta segreta, unitamente ai tre fogli aggiunti e finali delle tabelle allegati A, B e C, riguardanti i posti ad personam.

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Si dà atto che, su invito del Presidente, PAREYSON, il pubblico, il personale di segreteria e gli uscieri lasciano la sala dell'adunanza (ore 17,40) e che la seduta prosegue in seduta segreta.

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Il Presidente, PAREYSON, chiede se qualche Consigliere abbia osservazioni da fare in merito all'articolo 224. Dopo breve discussione e constatato che nessun Consigliere ha rilievi da formulare in merito al menzionato articolo, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione dell'articolo stesso e dei tre fogli aggiunti e finali delle tabelle allegati A, B e C, concernenti i posti ad personam.

Accerta e dichiara, quindi, in base all'esito della votazione, che l'articolo 224 e i sopramenzionati tre fogli aggiunti risultano approvati con voti favorevoli trentuno ed un voto contrario (Consiglieri presenti e votanti: trentadue; scrutatori i Consiglieri Signori DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo.

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Si dà atto che l'adunanza continua in seduta pubblica (ore 17,50) e che rientrano nell'aula consiliare il pubblico, il personale di segreteria e gli uscieri.

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Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a procedere, ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, alla votazione per l'approvazione del disegno di legge regionale nel suo complesso, comprendente due articoli del disegno di legge, duecentotrentasei articoli di norme e tre tabelle organiche - Allegati A - B e C -, in conformità a quanto in precedenza approvato dal Consiglio.

IL CONSIGLIO

ritenuta la necessità e l'urgenza di risolvere l'annoso problema dell'approvazione delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione;

vista la relazione in data 7 giugno 1956 del Presidente della Commissione consiliare di studio del disegno di legge in esame, Assessore Prof. Maschio;

visti gli articoli 2 - lettera A) e 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4;

con voti favorevoli trentuno e un voto contrario, espressi con votazione a scrutinio segreto (Consiglieri presenti e votanti numero trentadue; scrutatori i Consiglieri Signori: DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo);

Delibera

di approvare, ai sensi degli articoli 2 lettera a) e 31 del sopra menzionato Statuto speciale della Regione, la emanazione della seguente legge regionale recante norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione:

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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE NUMERO 6

LEGGE 1956 N. :

NORME SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE.

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Sono approvate le norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta nel testo deliberato dal Consiglio regionale in data 22 giugno 1956 ed annesso alla presente legge, comprendente:

1. - 236 articoli sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale;

2. - tre tabelle organiche dei servizi, dei posti e degli emolumenti principali annui di organico (allegati A-B-C).

Articolo 2

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 1956.

BONDAZ

(Segue: testo di norme annesso alla legge regionale).

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