Oggetto del Consiglio n. 95 del 22 giugno 1956 - Verbale

OGGETTO N. 95/56 - APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 3-8-1949 N. 263, CONCERNENTE LA IMMISSIONE AL CONSUMO IN VALLE D'AOSTA DI DETERMINATI CONTINGENTI ANNUI DI GENERI E DI MERCI IN ESENZIONE FISCALE.

L'Assessore all'Industria e Commercio, MARCHIANDO, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di approvazione di un nuovo regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3-8-1949 n. 263, modificata con legge 5-5-1956 n. 525, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

Fa presente che la Giunta, con la seguente deliberazione in data 6 giugno 1956 n. 1066, trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente allo ordine del giorno dell'adunanza, ha proposto di apportare alcune modificazioni al testo di regolamento esaminato dalla Commissione consiliare di studio per la zona franca:

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LA GIUNTA REGIONALE

premesso che con deliberazioni in data 3-2-1950, numeri 8 e 9, il Consiglio regionale approvava il "Regolamento per l'applicazione della legge 3 agosto 1949 n. 623" e le "Norme generali per l'attuazione del sistema del contingentamento in Valle di Aosta", in relazione alla menzionata legge;

considerato che sono state successivamente apportate varie modifiche al predetto Regolamento e alle predette Norme generali;

considerato che il Consiglio regionale, con deliberazione in data 5 maggio 1955 n. 80, nell'approvare ulteriori modifiche ed aggiunte al menzionato Regolamento demandava alla Giunta regionale di coordinare in un testo unico, aggiornato e di pronta consultazione, le varie disposizioni approvate dal Consiglio nella materia in esame;

visto lo schema di Regolamento predisposto dall'Assessorato regionale dell'Industria e Commercio e sottoposto all'esame e al parere favorevole della Giunta regionale;

viste le proposte di varianti al predetto schema di Regolamento suggerite dalla Commissione consiliare di studio per l'attuazione della Zona Franca, nominata con deliberazione consiliare in data 6 aprile 1955 n. 23, e ritenuto non potersi accogliere le sottoindicate proposte di varianti concernenti gli articoli 1 (I comma), 13, 15 (I comma nn. 11-13-14), 20 (I comma: da sopprimere) e 21, in quanto tali proposte risultano in contrasto con le norme statutarie concernenti le attribuzioni agli organi regionali (articoli 15 e 32 dello Statuto regionale) e con le necessità pratiche connesse al normale espletamento del servizio dei generi contingentati;

ad unanimità di voti favorevoli;

Delibera

di proporre al Consiglio regionale l'approvazione delle seguenti varianti e modifiche allo schema di regolamento in questione, da trasmettere al Consiglio per l'esame e l'approvazione nella prossima adunanza:

Articolo 1 - Si propone di sostituire, al I comma, le parole seguenti "provvede il Consiglio regionale, anche mediante delega alla Giunta avvalendosi dell'Assessore all'Industria e Commercio", con le parole "provvede l'Amministrazione regionale, mediante l'Assessorato all'Industria e Commercio e lo apposito Ufficio Zona Franca".

Articolo 13 - Si propone di modificare come segue la parte iniziale dell'articolo: "L'Amministrazione regionale, a suo giudizio insindacabile, può revocare,...".

Articolo 15 - Si propone di sostituire al I comma e ai nn. 11, 13 e 14 le parole "Amministrazione regionale" con le parole "Giunta regionale".

Articolo 20 - Si propone di mantenere il già proposto seguente primo comma, in relazione a quanto previsto dalla legge 3-8-1949 n. 623: "I generi contingentati devono essere consumati nel territorio della Valle d'Aosta".

Articolo 21 - Si propone di sostituire le parole "Amministrazione regionale" con le parole "Giunta regionale".

L'Assessore MARCHIANDO premette che lo scorso anno il Consiglio regionale, con deliberazione n. 80 del 5-5-1956, aveva demandato alla Giunta regionale di coordinare, in un testo unico aggiornato e di pronta consultazione, le varie disposizioni approvate dal Consiglio regionale in materia di "regolamento per l'applicazione della legge 3-8-1949 n. 623" e in materia di "norme generali per l'attuazione del sistema del contingentamento in Valle di Aosta", in relazione alla predetta legge.

Informa che la Commissione consiliare di studio, nominata in data 6-3-1955 per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta, ha esaminato lo schema di regolamento predisposto dall'Assessorato regionale dell'Industria e Commercio, apportandovi varianti, alcune delle quali costituiscono modificazioni alle norme del regolamento approvato a suo tempo dal Consiglio regionale.

Comunica che lo schema di regolamento predisposto dall'Assessorato e modificato dalla Commissione è stato esaminato nella seduta del 6-6-1956 dalla Giunta regionale, che ha proposto di apportarvi le modifiche riportate nella deliberazione n. 1066, trasmessa in copia ai Signori Consiglieri.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara di non aver nulla da aggiungere per il momento, in sede di discussione generale, a quanto precisato e proposto nella menzionata deliberazione di Giunta.

Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a procedere all'esame e approvazione dei singoli articoli del Regolamento di cui si tratta.

Articolo 1

Il Consigliere CHABOD Renato dichiara quanto segue:

"Premetto che faccio due brevi osservazioni: in sostanza il testo che la Commissione consiliare aveva concordato per l'articolo 1 e, conseguentemente, per gli articoli 15, 20 e 21 usava questa dizione: "alla amministrazione ed alla gestione dei contingenti... provvede il Consiglio regionale anche mediante delega alla Giunta, avvalendosi dell'Assessorato regionale dell'Industria e Commercio"; questo, perché, essendo sorta in sede di Commissione una discussione circa l'opportunità di dare delega alla Giunta per l'amministrazione dei contingenti, abbiamo consultato la legge 3-8-1949 n. 623, istitutiva dei contingenti, che all'art. 4 dice testualmente: "... Consiglio della Valle, il quale amministra e gestisce i contingenti...".

È da tener presente che la legge istitutiva dei contingenti fa riferimento al Consiglio della Valle e che detta legge non può essere considerata alla stessa stregua delle leggi emanate anteriormente al 1948 e che si riferivano all'Amministrazione regionale che vi era prima della promulgazione dello Statuto. Ora, la legge istitutiva dei contingenti fa riferimento allo Statuto, tanto è vero che esordisce all'articolo 1 colle seguenti parole: " In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale n. 4 in data 26 febbraio 1948,...".

È parso quindi opportuno alla Commissione, - o almeno è parso a me in particolare ma anche alla Commissione in generale -, che noi dovessimo usare la stessa dizione della legge, perché non abbiamo facoltà di modificare detta legge con la quale ci vengono assegnati determinati contingenti, in quanto emanata dallo Stato; abbiamo, però, la facoltà di emanare delle norme di integrazione.

L'Assessore all'Industria e Commercio ci aveva fatto presente che molte volte può essere opportuno apportare delle lievi variazioni, per piccoli quantitativi, alle assegnazioni mensili dei contigenti alla popolazione. Ci aveva detto, ad esempio, che allorquando rimanesse una giacenza di zucchero egli aumenterebbe la razione pro-capite, ad esempio, di 150-200 grammi.

Per superare l'ostacolo rappresentato dalla difficoltà, in certe circostanze, di riunire il Consiglio appositamente per una piccola questione del genere, in sede di Commissione abbiamo previsto la delega alla Giunta, cioè abbiamo detto: il Consiglio fissa le norme generali, che sono quelle del regolamento in esame, e a ogni fine d'anno adotta una deliberazione con la quale delega alla Giunta l'adozione di eventuali provvedimenti di esecuzioni per questioni di dettaglio. Rimarrebbe così salvo il principio, sancito dalla legge, che l'amministrazione dei contingenti spetta al Consiglio.

Per questa ragione, io ritengo di dovermi mantenere fedele al testo proposto dalla Commissione, anche perché le ragioni addotte nel deliberato della Giunta non mi pare che siano tali da contrastare con quanto esposto, poiché nel deliberato stesso si richiamano gli articoli 15 e 32 dello Statuto. Salvo errore, l'articolo 15 dice che sono organi della Regione il Consiglio della Valle, la Giunta Regionale ed il suo Presidente.

La legge 3-8-1949, n. 623, precisa che è il Consiglio della Valle che amministra e gestisce i contingenti e quindi noi non possiamo sostituire al Consiglio della Valle la Giunta o il Presidente della Giunta.

Pertanto, in linea di opportunità pratica, con la delega alla Giunta proposta dalla Commissione, noi risolviamo ogni questione e per contro confermiamo il principio che competono al Consiglio l'amministrazione e la gestione dei contingenti e la conseguente facoltà di dettare norme generali in materia.

Queste sono le ragioni, ripeto, per le quali io mi tengo fedele al testo concordato in sede di Commissione consiliare.

Rimane fermo che negli articoli dove si parla di delega è la Giunta che provvede e che dove non c'è la delega spetta al Consiglio di provvedere.

Mi permetto, quindi, di insistere su questa questione".

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, riferisce quanto segue:

"Premetto che non intendo fare delle disquisizioni di carattere costituzionale o di carattere amministrativo e che, quanto meno, la Giunta non ha affatto inteso di esautorare minimamente il Consiglio dalle sue competenze; anzi, la Giunta ha fatto, per quanto riguarda l'articolo 1, la proposta risultante nella deliberazione menzionata soltanto per interpretare correttamente, secondo le norme elementarissime della suddivisione dei poteri, quello che effettivamente dicono lo Statuto e la legge n. 623 del 1949.

Infatti la legge del 1949 istituiva dei contingenti, ricordata dal Consigliere Chabod Renato, dice esattamente all'articolo 4, primo comma: "Le esenzioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno concesse su richiesta del Consiglio della Valle, il quale amministra e gestisce i contingenti avvalendosi degli organi competenti previsti dalla vigente legislazione".

Nostra intenzione è di dare al Consiglio tutto quello che è del Consiglio. Siamo in un Consiglio regionale composto di 35 persone che sono 35 amministratori. Questo Consiglio regionale ha dei compiti legislativi e ha dei compiti deliberativi che sono di sua competenza. In seno a questo Consiglio, in base agli articoli 32 e 33 dello Statuto, viene eletto il Presidente della Giunta, il quale propone gli Assessori.

Il Presidente della Giunta, la Giunta e gli Assessori sono gli organi esecutivi. Ne deriva, per conseguenza, - analogamente a quanto può notarsi anche tra Parlamento e Governo - -, che è di competenza del Consiglio regionale di amministrare e gestire i contingenti avvalendosi dei proprii organi.

Questo vuole dire che il Consiglio delibererà tutto quello che ritiene di deliberare in merito ai contingenti, come ha fatto approvando il regolamento, ma che l'organo esecutivo che esegue il regolamento non può essere il Consiglio.

Come conseguenza diretta di questo concetto basilare noi diciamo che all'amministrazione e alla gestione dei contingenti provvede il Consiglio regionale avvalendosi dell'Assessorato regionale dell'Industria e Commercio. Se non intendete mettere l'Assessorato, usate la dizione della legge "avvalendosi degli organi competenti"; ciò però non muta sostanzialmente la situazione, perché la Giunta non ha bisogno di aver la delega del Consiglio per quello che è già di specifica competenza della Giunta stessa.

La Giunta potrà avere bisogno della delega del Consiglio quando questi delega alla Giunta la propria competenza per determinate questioni, come accade, per esempio, in materia di lavori pubblici, allorquando il Consiglio dà mandato alla Giunta di adottare provvedimenti che rientrano nelle competenze del Consiglio.

Naturalmente il Consiglio della Valle nel suo insieme, - e ne facciamo parte anche noi, Giunta, - amministra e gestisce i contingenti avvalendosi degli organi competenti. Quali sono questi organi? Sono, da una parte, gli organi deliberativi e dalla altra gli organi esecutivi.

Non è una questione di lana caprina; è perché non vorrei che, - approvando l'articolo 1 come è stato proposto dalla Commissione -, potesse essere fatta una osservazione di questo genere:

"La Giunta non ha bisogno di delega del Consiglio per le competenze che sono già sue: ha bisogno di delega soltanto per i provvedimenti di competenza del Consiglio".

Ecco la ragione per la quale la Giunta ha fatto la proposta che risulta nell'allegato trasmesso ai Signori Consiglieri. Detta proposta è proprio basata sulla legge del 3-8-1949 n. 623 e quindi non c'è neanche bisogno di ricorrere allo Statuto, che pure precisa all'articolo 32 quali sono gli organi esecutivi.

Va notato, poi, che la Giunta regionale non è qualche cosa di estraneo al Consiglio della Valle, ma ne fa parte, nel senso che i suoi membri fanno parte dei 35 amministratori che gestiscono i contingenti; senonchè la Giunta ha i suoi compiti esecutivi e non può invadere i compiti deliberativi e legislativi del Consiglio.

Noi riteniamo che, in questo caso, sia più corretto di non parlare di delega alla Giunta per la esecuzione di un provvedimento consiliare.

Questo è il concetto che la Giunta ha voluto esprimere con la sua proposta".

Il Vice Presidente, PASQUALI, premesso che lo schema di regolamento predisposto dall'Assessorato dell'Industria e Commercio è stato, in seguito, modificato dalla Commissione consiliare, rammenta che la Giunta ha proposto alcune varianti al testo modificato dalla Commissione consiliare. Per quanto riguarda l'articolo 1 in discussione, ritiene che vi sia una soluzione che dovrebbe essere la più ortodossa, perché segue pedestremente il testo della legge e che potrebbe consistere nella seguente formulazione: "alla amministrazione ed alla gestione provvede il Consiglio regionale-, "avvalendosi degli organi competenti: la Giunta regionale, Assessorato ed uffici" (non mediante delega).

Osserva che trattasi di una sfumatura puramente formale ma che, nel dubbio dell'interpretazione che potrà essere data alla frase, è meglio attenersi alla dizione della legge.

Il Consigliere CHABOD Renato dichiara che non intende fare una questione di principio e che, da un punto di vista teorico, potrebbe anche concordare in linea generale sulla considerazione esposta dal Presidente della Giunta, Bondaz. Se non che, - egli dice, - detta considerazione non collima con lo spirito del legislatore che ha approvato la legge n. 623 del 3-8-1949 e che ha usato la dizione "Consiglio della Valle"; noi non possiamo affermare che ignorasse lo Statuto.

Osserva che l'articolo 26 dello Statuto regionale dice:

"Il Consiglio regionale esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le altre che gli sono attribuite dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato". Rileva che la legge 3-8-1949 n. 623, che è una legge dello Stato, dice che è il Consiglio della Valle che amministra e gestisce i contigenti; il che è forse una dizione impropria, perché l'amministrazione compete più alla Giunta che al Consiglio. Studiamo pure una formula, - egli dichiara -, perfezionando magari la proposta del Vice Presidente, Pasquali, se non volete mantenere la formula della delega alla Giunta che avevamo formulato appositamente proprio per facilitare l'Assessorato all'Industria e Commercio, cioè per eliminare le difficoltà di ordine pratico rappresentate dall'Assessore Marchiando.

Rileva che la dizione usata nella legge "avvalendosi degli organi competenti" va senz'altro bene, ma osserva che una tale dizione non sarebbe forse sufficientemente chiara per il cittadino, il quale dovrebbe rivolgersi a qualcuno per sapere quali sono gli organi competenti.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che bisogna scegliere una delle due soluzioni seguenti:

"1 - o si vuole fare un regolamento che sia accessibile a tutti e, in tal caso, egli dice, bisogna precisare di più di quanto non abbia fatto la citata legge del 1949, che ha usato una dizione generica, riferendosi agli organi competenti; in tale caso diciamo quello che è stato già detto dalla Commissione, cioè che chi esegue questo regolamento è, praticamente, l'Assessorato all'Industria e Commercio;

2 - se invece si vuole essere ortodossi, per tema di frizioni, allora usiamo la dizione della legge".

Rileva che il punto cruciale, però, è un altro.

Il Consiglio della Valle è costituito da 35 persone e in queste 35 persone c'è il potere legislativo, il potere deliberativo e il potere esecutivo.

Il potere esecutivo, egli prosegue, è costituito: dal Presidente della Giunta che ha le sue competenze, dalla Giunta nel suo insieme, che ha le sue competenze, e dagli Assessori che hanno pure le loro competenze.

Ribadisce che la Giunta non intende affatto esautorare il Consiglio, ma ritiene di avere la competenza di dare esecuzione ai provvedimenti deliberativi assunti dal Consiglio nella materia in esame, senza che sia necessaria una delega da parte del Consiglio.

Conclude, precisando che la Giunta propone che la dizione formulata dalla Commissione ("provvede il Consiglio regionale mediante delega alla Giunta, avvalendosi dell'Assessorato regionale dell'Industria e Commercio") sia sostituita con la dizione: "provvede il Consiglio regionale avvalendosi delle. Assessorato regionale dell'Industria e Commercio".

Il Consigliere CHABOD Renato, preso atto che la Giunta propone di stralciare dall'articolo 1 le parole "anche mediante delega alla Giunta", dichiara di concordare sulla nuova formulazione proposta dal Presidente della Giunta.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, informa che la legge 5 maggio 1956 n. 525 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 19 giugno 1956 (G. U. n. 150). Osserva che è, quindi, possibile ora riportare gli estremi della legge (data e numero) nel primo capoverso degli articoli 1 e 27 e nel titolo del regolamento in esame.

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio, con la sopraindicata variante proposta dal Presidente della Giunta, Bondaz, (Consiglieri presenti e votanti: numero trentatre).

Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Si dà atto che gli articoli controindicati vengono singolarmente approvati ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio nel testo proposto e senza modificazioni (Consiglieri presenti e votanti: numero trentatre).

Articolo 13

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta che la Giunta propone che la parte iniziale dell'articolo ("nel caso di abuso, l'Amministrazione regionale può revocare...") sia modificato come segue: "L'Amministrazione regionale, a suo giudizio insindacabile, può revocare.....".

Osserva che l'amministrazione e la gestione dei contingenti in esenzione fiscale, - specie ora che i quantitativi annui sono stati notevolmente aumentati -, costituiscono un compito assai delicato e fa presente che la proposta della Giunta è dettata unicamente dalla necessità di dare la massima garanzia possibile all'Amministrazione regionale in questa materia in caso di abusi.

Il Consigliere CHABOD Renato osserva che, se si accetta l'emendamento proposto dalla Giunta, la Amministrazione regionale potrebbe, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, revocare le assegnazioni già concesse, anche a chi sia perfettamente in regola, senza che competa alcun indennizzo alla Ditta colpita dal provvedimento o a terzi aventi causa.

Comunica che la Commissione ha pensato che fosse più opportuna e adatta la dizione "nel caso di abuso", che presuppone il caso di irregolarità.

Ritiene che sia preferibile e consigliabile la dizione proposta dalla Commissione, anche perché è stata desunta dall'articolo 10 della legge di P. S., la quale dice che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate e sospese in qualsiasi momento nel caso di abuso da parte della persona autorizzata.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che, qualora si abbia in animo di accettare la dizione generica proposta dalla Commissione, si dovrebbe precisare che cosa si intenda con le parole "nel caso di abuso".

Fa presente che già attualmente, all'atto pratico si incontrano notevoli difficoltà nella gestione dei contingenti, per cui ritiene non consigliabile la dizione proposta dalla Commissione; a meno che si stabiliscano con precisione i possibili numerosissimi casi di abuso.

Il Consigliere CHABOD Renato, concordando sulla considerazione espressa dal Presidente della Giunta, informa che la Commissione consiliare non ha ritenuto opportuno di fare la prospettata casistica, ma ha preferito usare la dizione generica: "in caso di abuso", in quanto vi sono negli articoli successivi norme che prevedono determinati adempimenti da parte degli assegnatari, per cui intendeva riferirsi alla inosservanza di una o più di tali norme da parte degli assegnatari, il che costituirebbe già un caso di abuso.

Riferisce che la Commissione ha ritenuto opportuno di non precisare tutti i casi, anche affinché la Giunta avesse una certa libertà di azione.

Il Consigliere MANGANONI dichiara di essere contrario alla proposta della Giunta perché la frase "a suo giudizio insindacabile" è troppo rigida e rispecchia assolutismo. Esprime il desiderio che la Giunta non insista sulla sua proposta, anche perché la formulazione proposta dalla Commissione dà, in pratica, pieni poteri alla Giunta.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che la dizione "a suo giudizio insindacabile" è riferita non già ad un privato, ma ad un Ente pubblico e che, quindi, vi sono tutte le garanzie di legge.

Il Consigliere CHABOD Renato, pur concordando sull'esattezza del chiarimento del Presidente della Giunta, ripete che la frase "nel caso di abuso" è stata desunta dall'articolo 10 del T. U. della legge di P.S., che dice: "Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento nel caso di abuso della persona autorizzata".

Rileva che esiste analogia fra le disposizioni dei due articoli, in quanto la disposizione dell'articolo 10 del T. U. parla di autorizzazione di polizia e dice che può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento nel caso di abuso della persona autorizzata.

Osserva che l'articolo ora in esame si riferisce ad assegnazioni ma, in sostanza, dice la stessa cosa in quanto precisa che, "nel caso di abuso", l'Amministrazione regionale può revocare in qualsiasi momento le assegnazioni già concesse...", il che costituisce già un limite.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, eccepisce che la questione è alquanto diversa perché, in fatto di licenza di P.S., le sanzioni per infrazioni sono già stabilite dal regolamento per l'esecuzione del T. U. delle leggi di P.S..

Il Consigliere CHABOD Renato insiste sul fatto che accettando la modifica proposta dalla Giunta ("a suo giudizio insindacabile") la Giunta avrebbe la possibilità di sospendere e di revocare le assegnazioni anche a chi non è incorso in alcuna irregolarità; il che ritiene che sia un po' troppo forte.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che il mantenimento del testo proposto dalla Commissione significa, praticamente, limitare la libertà di azione dell'Amministrazione regionale. Fa presente che, qualora il Consiglio propenda per il mantenimento di tale testo, bisognerà fare una casistica dei casi di abuso e delle relative sanzioni.

Il Consigliere CHABOD Renato ritiene che si potrebbe usare l'inciso "nei casi previsti all'articolo 27", facendo riferimento al successivo articolo 27, che contempla le varie sanzioni di carattere amministrativo.

Segue ulteriore discussione alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, BONDAZ, il Vice Presidente del Consiglio, PASQUALI, i Consiglieri CHABOD Renato, BARONE, MANGANONI e altri Consiglieri.

Al termine della discussione, il Presidente della Giunta, BONDAZ, tenuto presente che la dizione "nel caso di abuso" è assai lata e generica, esprime parere che possa essere accettata dal Consiglio.

Osserva che in materia di gestione dei contingenti occorre essere molto rigidi e severi contro i casi di abuso e fa presente che il Consiglio avrà sempre la possibilità, qualora si rendesse necessario, di rivedere e di modificare, in un secondo tempo, la dizione della norma in esame.

Il Consiglio prende atto, concordando sulla approvazione della menzionata dizione della parte iniziale dell'articolo 13.

Il Consigliere BARONE, riferendosi al secondo capoverso dell'articolo 13, ritiene che il ricorso in seconda istanza alla Giunta regionale non sia troppo consigliabile perché, a parer suo, la Giunta regionale molto difficilmente darà torto all'Assessore all'Industria e Commercio, che è membro della Giunta.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara di non concordare su quanto detto dal Consigliere Barone, rilevando che la Giunta è un organo collegiale e che è errato partire dal concetto che la stessa, in sede di esame di un ricorso contro un provvedimento dell'Assessore all'Industria e Commercio, respinga il ricorso soltanto per aderire alla tesi dell'Assessore.

Il Consigliere CHABOD Renato dichiara di ritenere ammissibili il ricorso allo stesso organo che ha adottato il provvedimento e il ricorso alla Giunta e fa presente che, pure essendo sostenitore delle competenze del Consiglio, non ritiene opportuno prevedere il ricorso al Consiglio, perché il massimo organo regionale non deve trasformarsi in un tribunale.

Si dà atto che, su invito del Presidente, PAREYSON, l'articolo 13 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, nel testo proposto (senza modificazioni).

Articolo 14

Si dà atto che l'articolo 14 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione, nel testo proposto (senza modificazioni).

Articolo 15

Il Consigliere BARONE chiede all'Assessore alla Industria e Commercio di voler spiegare la ragione per cui è stata diminuita la razione pro-capite di olio.

L'Assessore MARCHIANDO informa che l'Amministrazione regionale, allorquando ha inoltrato al Governo domanda di aumento di contingenti in esenzione fiscale, anziché chiedere la concessione in esenzione fiscale di un determinato quantitativo di olio, ha preferito chiedere che venissero concessi determinati quantitativi di semi di soia e di arachidi, che sono stati accordati nella misura rispettivamente di q.li 8.500 e q.li 1.500.

Precisa che l'Amministrazione ha richiesto semi di soia e semi di arachidi anziché olio, perché dalla spremitura dei semi si ottengono, oltre all'olio, anche sottoprodotti, cioè i pannelli che servono per il nutrimento del bestiame. Riferisce che quasi certamente l'assegnazione di semi di soia e di semi di arachidi in esenzione fiscale farà sorgere in Valle d'Aosta, in un prossimo futuro, una industria per la lavorazione e la produzione dell'olio, nonché per la produzione di pannelli.

Il Consigliere SAVIOZ, premesso che la disposizione n. 8 dell'articolo 15 si riferisce alla vendita di birra in esenzione fiscale, comunica di aver constatato che negli esercizi della Valle di Aosta la birra di produzione locale (birra Aosta) viene venduta al minuto allo stesso prezzo delle altre birre di importazione prodotte fuori Valle, cioè prodotte all'estero o in altre regioni d'Italia.

Osserva che, secondo quanto gli è stato riferito, anche la birra prodotta fuori Valle usufruirebbe dell'esenzione fiscale. Chiede se questo corrisponda a verità.

L'Assessore MARCHIANDO informa che, prevedendo la presentazione di una interpellanza sui prezzi di vendita al minuto della birra, si è premurato di richiedere all'Associazione dei fabbricanti di birra della Liguria, del Piemonte e della Lombardia il prezzo di vendita della birra dal fabbricante all'esercente. Riferisce che, dalla comunicazione avuta, risulta che il prezzo di cessione della birra dal fabbricante all'esercente è fissato in Lire 40 lo chope, mentre invece la "birra Aosta" viene ceduta al prezzo di L. 33 allo chope, trasporto compreso.

Osserva, tuttavia, che in realtà le Ditte che producono birra fuori Valle, ad esempio la Ditta Birra Italia, Birra Metzger e altre -, per non perdere la piazza della Valle d'Aosta in cui vendono altri prodotti oltre alla birra -, cedono la loro birra allo stesso prezzo praticato dalla Ditta "Birra Aosta".

Comunica che, allorquando, - rispondendo in precedenza all'interpellanza del Consigliere Barone sul prezzo di vendita al minuto della birra -, ha proposto di fissare due prezzi massimi di vendita al pubblico al banco (L. 55 per i paesi non riconosciuti stazioni di cura e L. 70 per i paesi riconosciuti stazioni di cura), voleva ancora fare presente che, pur essendovi degli esercizi che vendono la birra a L. 50 lo chope, non è opportuno stabilire tale prezzo, perché da un lato si farebbe solo l'interesse delle Ditte che fabbricano la birra fuori Valle e la importano in Valle e dall'altro lato si arrecherebbe danno alla unica fabbrica di birra locale.

Osserva, infatti, che se si stabilisce in L. 50 il prezzo di vendita dello chope di "birra Aosta" l'esercente, quando l'avventore gli chiede una birra, gli servirebbe non già uno chope di "birra Aosta", ma uno chope di birra importata Metzger, Wurher o altra, perché questa birra non sarebbe tenuto a venderla al prezzo di L. 50 lo chope.

Osserva che è, principalmente, proprio per queste ragioni che ha insistito sulla non opportunità di fissare un prezzo diverso da quello da lui proposto, rilevando che occorre considerare anche il fatto della diversità di attrezzatura dei singoli esercizi di vendita.

Precisa che è dovere dell'Amministrazione regionale di tutelare le Ditte locali, tanto più che, per il momento, in Valle d'Aosta vi è una sola Ditta che fabbrica birra.

Rileva che altra considerazione da tenere presente è che, su un contingente annuo di 9.000 hl., il consumo locale annuo di birra contingentata va da un minimo di 3.500 hl. ad un massimo di 5.000 hl., per cui non si riesce, praticamente, a consumare tutto il contingente in esenzione fiscale.

Fa riferimento ai vari dati sul consumo di birra in Valle d'Aosta e nelle altre regioni d'Italia citati durante la discussione della interpellanza del Consigliere Barone. Conclude, ribadendo che le Ditte che fabbricano birra fuori Valle vendono la loro birra agli esercenti della Valle d'Aosta allo stesso prezzo praticato dalla Ditta "Birra Aosta" per la sua birra fabbricata in esenzione fiscale.

Il Vice Presidente, PASQUALI, in riferimento alla proposta di stabilire il prezzo massimo per la vendita al minuto dello chope di birra in L. 55 per i paesi non riconosciuti stazione di cura e in L. 70 per i paesi riconosciuti stazioni di cura, dichiara di concordare sul prezzo di L. 55 per i paesi non riconosciuti stazioni di cura, ma ritiene che si debba riflettere bene prima di stabilire in L. 70 il prezzo massimo di vendita dello chope di birra nei luoghi di villeggiatura.

Infatti, è da presumere che i rivenditori, i quali pagano la birra al prezzo di Lire 33 lo chope, - sia essa contingentata o sia prodotta fuori Valle -, saranno indotti a vendere al consumatore non già la birra contingentata prodotta in Valle e il cui prezzo è vincolato, ma la birra prodotta fuori Valle che non ha limite di prezzo e offre loro un maggior guadagno.

Cosicché, fissando il prezzo massimo della birra di produzione locale per favorire i turisti, si corre praticamente il rischio di danneggiare la Ditta produttrice locale a tutto vantaggio dei rivenditori locali e delle Ditte aventi sede fuori Valle.

L'inconveniente prospettato potrebbe - egli dichiara - non verificarsi soltanto nel caso che la Ditta produttrice locale potesse fare una estesa pubblicità mediante la affissione, in tutti gli esercizi dei posti di villeggiatura, di cartelli recanti avviso del minor prezzo della birra locale contingentata, in modo che i turisti siano indotti a chiedere la "Birra Aosta" anziché la birra prodotta fuori Valle, che costa di più.

Il Consigliere BARONE dichiara di non concordare con il Vice Presidente, Pasquali, in quanto ritiene che, stabilendo in L. 70 il prezzo di vendita dello chope di birra locale contingentata per i paesi di villeggiatura, i turisti chiederanno preferibilmente la birra locale anziché la birra prodotta fuori Valle e venduta a maggiore prezzo.

In merito segue breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, BONDAZ, l'Assessore MARCHIANDO, il Vice Presidente, PASQUALI, i Consiglieri BARONE e MANGANONI.

L'Assessore MARCHIANDO rammenta che i pubblici esercizi hanno l'obbligo di tenere affisso nei locali l'elenco dei prezzi relativi ai generi posti in vendita nei locali stessi ed informa che, in questi ultimi giorni, agenti della Questura hanno fatto parecchie visite sopralluogo negli esercizi pubblici, per controllare l'osservanza di tale obbligo, e hanno elevato contravvenzioni contro i trasgressori, particolarmente nel centro turistico di Courmayeur.

Osserva che con l'affissione dell'elenco prezzi riesce molto più facile il controllo del prezzo di vendita della birra al consumatore.

Ritornando, quindi, sulla questione dei prezzi massimi da stabilirsi per la vendita della birra al minuto, rileva che, pur fissando i prezzi massimi nella misura proposta (L. 55 per i paesi non riconosciuti stazioni di cura e L. 70 per i paesi riconosciuti stazioni di cura), gli esercenti che desiderano attirare i clienti sono liberi di vendere la birra contingentata ad un prezzo inferiore a quello massimo fissato, ma dovranno sempre, in tal caso, indicarne il relativo prezzo nell'elenco dei prezzi affisso nei loro locali.

Il Consigliere MANGANONI dichiara di concordare su quanto detto dal Consigliere Barone.

Il Presidente, PAREYSON, rammenta che la Giunta propone di sostituire al primo comma ed ai numeri 11, 13 e 14 dell'articolo 15 le parole "Amministrazione regionale" con le parole "Giunta regionale". Chiede se il Consiglio approvi la proposta della Giunta.

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la predetta modificazione proposta dalla Giunta al primo comma dei numeri 11, 13 e 14 dell'articolo 15.

Il Consigliere SAVIOZ, rilevato che al n. 12 dell'articolo 15 è previsto che il cacao in grano è assegnato alle industrie per la lavorazione e la trasformazione in cioccolato, cacao e burro di cacao, fa presente che il cioccolato venduto alla popolazione con buoni tessera, perché fabbricato con contingenti di cacao in esenzione fiscale, è ceduto ad un prezzo quasi uguale a quello del cioccolato non tesserato.

Comunica che, secondo quanto ha sentito dire, vi sarebbe già in Valle d'Aosta una industria per la produzione di cioccolato, cacao e burro di cacao. Chiede se tale voce corrisponda al vero e se il cioccolato fabbricato dall'industria locale debba essere venduto alla popolazione ad un prezzo ridotto in relazione al beneficio delle esenzioni fiscali di cui l'industria viene a beneficiare sia per il cacao che per lo zucchero necessari per la produzione del cioccolato.

L'Assessore MARCHIANDO informa che due società hanno chiesto all'Assessorato dell'Industria e Commercio l'autorizzazione per la fabbricazione di cioccolato con contingenti di cacao in grano assegnato in esenzione fiscale e, precisamente:

a) la Società SICAV, costituita dal Signor Manfrin e da altri due Soci, con sede in via Garibaldi;

b) la Società FAC, dei Sigg. Deorsola Amerigo e Dott. Jans, Società in corso di costituzione, che dispone già dei locali e dei macchinari necessari al pianterreno del Panificio Deorsola.

Comunica che le predette due Ditte inizieranno l'attività loro entro la fine di giugno e, cioè, non appena giungeranno i contingenti di cacao in grano concessi alla Valle d'Aosta con legge 5 maggio 1956 n. 525 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 19 giugno 1956).

Dà assicurazione che i prodotti fabbricati da tali Ditte con contingenti in esenzione fiscale saranno posti in vendita ad un prezzo adeguato, stabilito tenendo conto del beneficio dell'esenzione fiscale, e saranno contrassegnati con apposite fascette.

Comunica che le predette Ditte, previ i necessari controlli da parte dell'U.T.I.F., produrranno anche cioccolato destinato al consumo fuori Valle e per il quale, naturalmente, non usufruiranno di generi in esenzione fiscale.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, sottolinea che i prezzi dei prodotti fabbricati dalle due Ditte menzionate saranno controllati dall'autorità competente.

Rileva che non è necessario richiamare la particolare attenzione dell'Assessore Marchiando sulla opportunità di un controllo sull'attività delle dette due Società per quanto si riferisce alla vendita di prodotti fabbricati con contingenti di cacao in esenzione fiscale, tenuto conto che tali Società intendono produrre cioccolato da immettersi al consumo parte in Valle d'Aosta e parte fuori Valle.

Fa presente che l'Assessore Marchiando disporrà affinché non si verifichino infrazioni alle norme che regolano l'assegnazione dei contingenti per il consumo in Valle d'Aosta.

L'Assessore MARCHIANDO informa che le assegnazioni di cacao in grano in esenzione fiscale alle industrie menzionate saranno effettuate in base al quantitativo di cioccolato fabbricato per il consumo in Valle; poiché parte della produzione se non viene venduta in Valle potrà essere esportata fuori Valle, osserva che saranno fatti gli opportuni controlli e accertamenti da parte delle Guardie di Finanza.

Ritornando sulla questione dei prezzi, assicura che l'Assessorato all'Industria e Commercio interverrà tempestivamente per contenere i prezzi di vendita in Valle nei giusti limiti.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, premesso che è l'Amministrazione regionale che amministra e gestisce i contingenti assegnati alla Valle d'Aosta in esenzione fiscale, comunica che intende ribadire un concetto già espresso più volte in precedenti adunanze e, cioè, che bisogna fare in modo che il beneficio delle esenzioni fiscali vada a favore dei consumatori.

Il Consigliere SAVIOZ, rivolgendosi all'Assessore all'Istruzione Pubblica, riferisce di aver preso atto con soddisfazione della possibilità, prevista al n. 14, di usufruire dell'esenzione fiscale per l'acquisto di libri di testo scolastici in lingua estera o in lingua mista.

Rammenta che in precedente adunanza di Consiglio, discutendosi di libri di testo scolastici, era stato chiesto all'Assessore alla Pubblica Istruzione di voler esaminare benevolmente la possibilità di fare avere ai Signori Consiglieri un esemplare di tali libri affinché essi potessero prenderne visione.

Dichiara di non ricordare ora se alla richiesta è stata data favorevole risposta. Rinnova, comunque, preghiera all'Assessore Berthet di voler inviare in visione ai Signori Consiglieri un esemplare di ogni libro di testo in lingua estera non appena i libri giungeranno dall'estero.

L'Assessore BERTHET informa che i libri di testo scolastici in lingua estera vengono ordinati e pagati non già dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione ma direttamente dalle librerie, in base alle commissioni che vengono loro date dalle varie scuole e dagli alunni. Rammenta che i libri di testo scolastici vengono scelti dagli Insegnanti stessi e che, quando si tratta di libri scolastici da ordinarsi all'estero, l'Assessorato competente si limita a staccare un apposito buono, col quale si possono sdoganare i libri importati in esenzione fiscale.

Il Consigliere SAVIOZ dichiara di essere alquanto preoccupato della libertà che hanno gli Insegnanti per quanto riguarda la scelta dei libri di testo scolastici e, in particolare, dei libri di testo in lingua estera che sarebbero assai costosi.

Accenna agli inconvenienti ai quali tale libertà di scelta può dare luogo riferendo, ad esempio, che i libri di testo scolastici indicati dall'Insegnante e acquistati da uno scolaro che frequenta una determinata classe non possono, l'anno successivo, servire al fratello minore dello scolaro medesimo che frequenta la stessa classe.

Osserva che si deve tener conto della precaria situazione economica in cui si trovano molte famiglie e, proprio in considerazione di questo fatto, ritiene che si dovrebbe limitare il numero dei libri di testo scolastici da acquistare all'estero e stabilire i libri di testo che devono essere adottati per le singole classi delle varie scuole. Prega il Presidente della Giunta e l'Assessore alla Pubblica Istruzione di voler esaminare con benevolenza la sua proposta in quanto, oggi giorno, i libri di testo scolastici vengono purtroppo cambiati quasi ogni anno, a seconda della scelta degli Insegnanti.

Il Consigliere NORAT ritiene che la norma procedurale che viene seguita per la scelta di libri di testo scolastici sia la seguente: ogni anno il capo dell'Istituto scolastico, o Direttore didattico per la sua zona, convoca nel suo studio gli Insegnanti per la scelta dei libri di testo da adottare nell'anno scolastico entrante. Osserva che l'Amministrazione regionale non ha la facoltà di scegliere i libri di testo in quanto, in base alle norme vigenti, sono gli Insegnanti stessi che fanno la scelta dei libri da adottare.

L'Assessore BERTHET premette che, nel ventennio fascista, ogni classe aveva un solo libro di testo, denominato libro di Stato, che era uguale per le Scuole di tutte le Regioni d'Italia, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta e al Trentino-Alto Adige. Comunica che, dopo la Liberazione, in seguito alle rivendicazioni fatte dagli Insegnanti e dagli editori, gli Insegnanti hanno avuto la libertà di scelta per quanto riguarda i libri di testo scolastici.

Osserva, però, che ne sono derivati abusi in quanto molti Insegnanti sceglievano ogni anno nuovi libri, con conseguenti maggiori spese per le famiglie aventi due o più figli scolari.

Informa che, quest'anno, il Ministero della Pubblica Istruzione ha proibito di cambiare i libri di testo per il corrente anno scolastico e che, naturalmente, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione si è attenuto a tale norma anche per le scuole della Valle d'Aosta.

Rammenta di aver già proposto, tre anni or sono, di apportare un emendamento alla norma che lascia libertà di scelta agli Insegnanti per i libri di testo scolastici, ma fa presente di avere dovuto soprassedere all'attuazione della sua proposta e di avere dovuto attenersi alle norme vigenti in campo nazionale a causa della decisa opposizione da parte del corpo Insegnante.

Per quanto riguarda i libri di testo in lingua estera, precisa che, per la Valle d'Aosta, i libri comperati all'estero non costano di più di quelli comperati in Italia, perché la Valle di Aosta gode dell'esenzione fiscale per l'acquisto all'estero di libri di testo scolastici. Ritiene che anche i libri di testo acquistati in Francia costino senz'altro meno, all'incirca di un centinaio di lire, rispetto a quelli acquistati in Italia, perché in Francia vi sono agevolazioni particolari per i libri di testo scolastici.

Circa la procedura vigente per la scelta dei libri di testo, precisa che essa è la seguente:

l'Insegnante sceglie i libri di testo; la Commissione scolastica approva; i libri di testo vengono, quindi, commissionati ad una qualsiasi libreria locale che li ordina all'estero o alle varie case editrici italiane. Per ottenere l'esenzione fiscale per i libri di testo scolastici importati dall'estero, le librerie si rivolgono all'Assessorato competente che rilascia un buono per l'esenzione dai diritti doganali.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che la discussione è scivolata su un problema molto importante, già discusso dal Consiglio in una precedente seduta nella quale il Consiglio aveva unanimemente espresso la viva speranza che gli abusi e inconvenienti verificatisi in questi ultimi anni per la scelta dei libri di testo scolastici non avessero più a verificarsi.

Rammenta di aver già allora riferito al Consiglio un tipico esempio di inconveniente lamentato dalla famiglia di un alunno il quale, essendo stato, per ragioni interne, spostato da una ad un'altra sezione della stessa classe, non ha potuto servirsi del libro di testo già acquistato per la prima sezione e si è trovato costretto ad acquistare altro libro di testo prescelto dall'Insegnante della nuova sezione.

Comunica che molto opportunamente il Ministro della Pubblica Istruzione ha stabilito, con recente disposizione, che per quest'anno i libri di testo scolastici non possono esser cambiati.

Auspica che tale norma sia applicata rigorosamente anche in Valle d'Aosta.

Si dà atto che l'articolo 15 viene approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio, previa sostituzione al primo comma e ai numeri 11, 13 e 14 delle parole "Amministrazione regionale" con le parole "Giunta regionale".

Articolo 16

Si dà atto che l'articolo 16 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione, nel testo proposto.

Articolo 17

Il Consigliere BARONE, premesso che all'assegnazione dei generi contingentati hanno diritto anche i turisti villeggianti che si trattengono in Valle d'Aosta almeno 15 giorni, fa presente che spesse volte avviene che passano parecchi giorni prima che i turisti villeggianti possano usufruire delle assegnazioni di generi contingentati loro spettanti e questo ritardo è dovuto a cause di ordine burocratico e al fatto che i Comuni non consegnano subito le tessere.

Il Consigliere MANGANONI, confermando quanto riferito dal Consigliere Barone, dichiara di essere personalmente a conoscenza che alcuni turisti villeggianti hanno potuto ritirare le tessere soltanto dopo circa dieci giorni, per ragioni varie.

Osserva che a causa di tali ritardi i turisti-villeggianti non sempre hanno la possibilità di consumare in Valle d'Aosta le razioni di generi contingentati che hanno ritirato con le tessere loro rilasciate tardivamente dai Comuni in cui soggiornano.

Ritiene che, per le ragioni esposte, ai turisti-villeggianti in questione si dovrebbe permettere di portare seco la rimanenza di generi contingentati non consumati, allorquando escono dalla Valle di Aosta, senza sottoporli al pagamento di diritti doganali.

Si dà atto che l'articolo 17 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, nel testo proposto.

Articoli 18 e 19

Si dà atto che gli articoli 18 e 19 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione, nel testo proposto.

Articolo 20

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che la Giunta propone di mantenere e inserire il già proposto seguente primo comma, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3-8-1949 n. 623: "I generi contingentati devono essere consumati nel territorio della Valle d'Aosta".

Comunica che la Giunta, per ragioni di principio, dà molta importanza a tale disposizione ed insiste per il suo inserimento - mantenimento nello articolo 20.

Il Consigliere CHABOD Renato informa che la questione in esame è stata discussa in sede di Commissione consiliare e che egli avrebbe preferito inserire una norma che chiarisse bene detta questione, in quanto la legge non stabilisce che i generi contingentati devono essere consumati nel territorio della Valle d'Aosta, poiché dice, all'articolo 1: "In attesa che sia attuato il regime di Zona Franca previsto per il territorio della Valle di Aosta ....è consentita la immissione al consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale...".

Dichiara che detta disposizione di legge consente interpretazioni varie. Richiamandosi, quindi, all'inconveniente già illustrato dai Consiglieri Manganoni e Barone, pone in rilievo che, in casi particolari, i turisti-villeggianti che non consumano in Valle tutte le razioni di generi alimentari contingentati avute in assegnazione, - qualora si stabilisca all'articolo in esame che i generi contingentati devono essere consumati nel territorio della Valle d'Aosta, - commetterebbero un reato doganale assai grave (ai sensi dell'articolo 102 della legge doganale), qualora uscissero da Pont St. Martin portandosi dietro le rimanenze delle razioni non consumate.

Fa presente che la questione riguarda anche la assegnazione ed il consumo in Valle di benzina, che è pure un genere contingentato, per cui chi è in possesso di un automezzo dovrebbe, secondo lo spirito della proposta disposizione, circolare con l'automezzo in Valle d'Aosta fino ad esaurimento della benzina ottenuta in assegnazione per non uscire dalla Valle con benzina contingentata.

Precisa che, in sede di Commissione, si era parlato di aggiungere alla disposizione, che fa obbligo di consumare i generi contingentati nel territorio della Valle d'Aosta, una norma di eccezione per i turisti villeggianti e per la benzina.

Riferisce che, su suggerimento del Vice Presidente del Consiglio, Pasquali, si è stabilito, invece, di sopprimere senz'altro la disposizione, intendendosi con ciò che al turista villeggiante, il quale esce dalla Valle di Aosta portando seco la rimanenza delle sue razioni, non debba essere fatto alcun rilievo.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che se dovesse difendere, nella sua qualità di avvocato, un cliente accusato di trasgressione all'articolo 102 della legge sul contrabbando, per aver portato fuori Valle la rimanenza delle sue razioni di generi contingentati non consumati in Valle d'Aosta, e si trovasse di fronte ad un regolamento per l'applicazione della legge 3-8-1949 n. 623, - approvato dal Consiglio della Valle -, che non contemplasse la norma in esame, potrebbe sostenere nanti ai Giudici, in sede di difesa del cliente, che se il regolamento non ha ribadito tale norma varie possono essere le interpretazioni consentite dalla norma di legge stessa.

Ritiene che il Consiglio regionale, al quale compete di amministrare i contingenti nell'interesse della popolazione, abbia l'obbligo di riaffermare il principio stabilito dall'articolo 1 della legge 3-8-1949 n. 623, secondo il quale i generi contingentati sono immessi in consumo nel territorio della Valle d'Aosta, per il fabbisogno locale.

Osserva che è necessario affermare questo principio, sancito nella legge, affinché non possano sorgere equivoci e sia, così, facilitata al Consiglio della Valle l'amministrazione e la gestione dei contingenti di generi in esenzione fiscale.

Il Consigliere NICCO Giulio dichiara di ritenere che la discussione in corso non abbia ragione di essere, salvo per quanto si riferisce ai generi contingentati contenuti in recipienti contrassegnati con fascette; in quest'ultimo caso, chiunque uscisse da Pont St. Martin portando seco un determinato quantitativo di tali generi contenuti in recipienti contrassegnati con fascette potrebbe incorrere nelle sanzioni previste per le contravvenzioni alla legge doganale.

Per quanto riguarda, invece, gli altri generi contingentati, ad esempio zucchero, benzina, ecc., che si trovano in libero commercio sul mercato, ritiene che chiunque possa comperarne ed esportarne fuori Valle senza incorrere in contravvenzioni e in sanzioni.

Il Vice Presidente, PASQUALI, riferisce che tempo fa, a Chiasso, un funzionario che voleva essere zelante verificava il quantitativo di benzina che vi era nei serbatoi degli automezzi dei turisti.

Comunica che tale fatto sollevò un coro tale di proteste che il Ministro delle Finanze fu indotto a chiarire ufficialmente sui giornali che vi era stato un eccesso di zelo da parte del funzionario, in quanto gli ordini impartiti ai funzionari doganali addetti alle frontiere erano di controllare l'abituale viaggiatore che si sposta di sovente, che esce ed entra di sovente, dovendosi evitare abusi ma non già effettuare controlli eccessivi agli automezzi dei turisti in transito.

Ritiene che il predetto Ministro si sia giustamente preoccupato dei danni che potevano derivare al turismo in Italia col ripetersi di fatti del genere ed osserva che ciò dimostra che qualche volta si possono impartire disposizioni per evitare abusi o eccessi di zelo nella pratica applicazione delle disposizioni vigenti. Esprime parere che, per evitare che fatti simili all'incidente sopra riferito possano verificarsi in Valle d'Aosta, la Presidenza della Giunta potrebbe invitare gli organi preposti alla sorveglianza doganale ad evitare ogni eccesso di zelo e ogni fiscalità, particolarmente nei confronti dei turisti-villeggianti.

Il Consigliere CHABOD Renato, rilevato che il Presidente della Giunta, Bondaz, ha fatto l'ipotesi della difesa di un cliente, fa presente che intende ora fare, invece, l'ipotesi dell'accusa; osserva, quindi, che qualora fosse inserita nel regolamento la norma ora proposta dalla Giunta, - secondo cui i generi contingentati devono essere consumati nel territorio della Valle d'Aosta -, il cliente verrebbe senz'altro condannato.

Dichiarando che, in sostanza, egli concorda con la proposta fatta in sede di Commissione consiliare dal Vice Presidente, Pasquali, propone che, se il Consiglio ritiene di concordare sulla proposta della Giunta, si dia quanto meno atto a verbale che, a parere del Consiglio, l'esportazione fuori Valle, da parte del turista-villeggiante, della rimanenza delle proprie razioni di contingenti di cui sia venuto in possesso lecitamente non costituisce reato, intendendosi pure che il turista-villeggiante in possesso di automezzo possa uscire dalla Valle d'Aosta con il serbatoio dell'automezzo pieno di carburante.

Ritiene che detto chiarimento potrebbe servire a temperare la pratica applicazione della disposizione in esame per cui, in caso di contestazioni di infrazione, si potrebbe fare richiamo ai lavori preparatori del regolamento regionale.

Ritiene che il Presidente della Giunta potrebbe, inoltre, intervenire ogni qualvolta si constatasse eccesso di zelo da parte degli agenti doganali.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara di essere contrario a che il Consiglio regionale approvi interpretazioni o dichiarazioni nel senso proposto dal Consigliere Chabod Renato, che potrebbero essere invocate in seguito in favore di trasgressori alle vigenti disposizioni.

Dichiara che il Consiglio regionale deve interessarsi soltanto dell'amministrazione dei contingenti e di niente altro.

Circa il richiesto intervento del Presidente della Giunta ogni qualvolta vi sia eccesso di zelo da parte di agenti doganali, dichiara che questo è un preciso dovere del Presidente della Giunta e dà assicurazione in proposito.

Osserva che il Consiglio deve approvare norme di regolamento per l'applicazione della legge 3-8-1949 n. 623, - modificata con legge 5-5-1956 n. 525 -, norme che siano conformi alla legge, non preoccupandosi di quanto potrà accadere in seguito, in sede di applicazione delle leggi, in quanto il Consiglio deve solo preoccuparsi di amministrare i contingenti che, per legge, devono essere consumati nel territorio della Valle.

Segue ulteriore breve discussione alla quale prendono parte vari Consiglieri.

Le Conseiller Monsieur FERREIN remarque que les contingents des denrées en exemption fiscale ont été accordés pour les besoins de la population de la Vallée d'Aoste et que, par conséquent, si l'on insère cette disposition dans le règlement c'est justement pour favoriser la consommation des denrées dans la Vallée. Il estime qu'il soit utile de la mettre.

Il Presidente della Giunta dichiara che la Giunta insiste sulla sua proposta.

Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta della Giunta, di inserire all'articolo 20 il seguente primo comma: "I generi contingentati devono essere consumati nel territorio della Valle d'Aosta".

Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, a maggioranza di voti favorevoli, ha approvato l'emendamento aggiuntivo in esame proposto dalla Giunta (Consiglieri presenti numero trentatre; Consiglieri votanti numero trentuno; Consiglieri e voti favorevoli numero ventinove; Consiglieri e voti contrari numero due; Consiglieri astenutisi dalla votazione numero due: Nicco Giulio e Manganoni Claudio).

Articolo 21

Si dà atto che l'articolo 21 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione e previa sostituzione delle parole "Amministrazione regionale" con le parole "Giunta regionale".

Articoli 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27

Si dà atto che gli articoli 22 - 23 - 24 - 25 - 26 e 27 vengono approvati ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio nel testo proposto.

Il Presidente, PAREYSON, invita, quindi, il Consiglio a votare a scrutinio segreto. con il sistema delle palline bianche e nere, per l'approvazione, nel suo complesso, del nuovo regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3-8-1949 n. 623, modificata con legge 5-5-1956 n. 525.

IL CONSIGLIO

richiamate le deliberazioni consiliari in data 3 febbraio 1950 numeri 8 e 9, con le quali venivano approvati "il regolamento per la applicazione della legge 3-8-1949 n. 623" e le "norme generali per la attuazione del sistema del contingentamento in Valle di Aosta";

richiamate le successive deliberazioni con cui sono state apportate varie modificazioni al predetto regolamento ed alle predette norme generali;

vista la deliberazione consiliare in data 5 maggio 1955 numero 80;

a maggioranza di voti favorevoli, espressi con votazione a scrutinio segreto (Consiglieri presenti e votanti numero trentatre; voti favorevoli numero trentuno; voti contrari numero due; scrutatori i Consiglieri Signori. DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo);

Delibera

di approvare, nel nuovo testo sottoriportato, il regolamento recante le norme per l'applicazione della legge 3-8-1949 n. 623, modificata con legge 5 maggio 1956 n. 525, concernente la concessione alla Valle di Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti annui, regolamento che abroga e sostituisce il regolamento e le norme generali approvati con precedenti deliberazioni:

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949 N. 623, MODIFICATA CON LEGGE 5 MAGGIO 1956 N. 525, CONCERNENTE LA IMMISSIONE AL CONSUMO IN VALLE D'AOSTA DI DETERMINATI CONTINGENTI ANNUI DI GENERI E MERCI IN ESENZIONE FISCALE.

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TITOLO I

Amministrazione e gestione dei contingenti

Articolo 1

Alla amministrazione e alla gestione dei contingenti delle merci e dei prodotti immessi al consumo in esenzione fiscale nel territorio della Valle di Aosta, in applicazione dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949 n. 623, modificata con legge 5 maggio 1956 n. 525, provvede il Consiglio regionale avvalendosi dell'Assessorato dell'Industria e Commercio.

Al predetto Assessorato all'Industria e Commercio e al dipendente Ufficio "Zona Franca" spetta il compito di provvedere alla pratica applicazione delle norme del presente regolamento, alla disciplina e al controllo degli acquisti, delle vendite, della distribuzione, dei prezzi e della qualità dei generi contingentati, al fine di assicurare la tutela dei diritti dei consumatori dei generi contingentati.

L'Amministrazione regionale può stabilire i prezzi massimi di vendita dei generi contingentati.

Articolo 2

I ricorsi in materia di amministrazione, gestione, assegnazione e vendita di generi contingentati debbono essere inoltrati all'Assessorato regionale dell'Industria e Commercio.

Sui ricorsi decide l'Assessore all'Industria e Commercio o, in seconda istanza, la Giunta regionale. Il ricorrente può chiedere di essere sentito personalmente.

Articolo 3

Le spese per l'amministrazione e la gestione dei contingenti oltre che sull'esenzione fiscale della benzina, sino al 50 per cento dell'importo della esenzione stessa, gravano anche sulle esenzioni fiscali del gasolio e dell'alcool puro nelle seguenti misure:

a) sull'esenzione fiscale del gasolio, nella misura di lire dieci al litro;

b) sull'esenzione fiscale dell'alcool puro, in misura da stabilire con deliberazione della Giunta regionale, anche sino all'ammontare totale del diritto erariale.

Le spese per il funzionamento dell'Ufficio regionale per la zona franca rientrano fra le spese di amministrazione e di gestione dei contingenti.

TITOLO II

Acquisto e vendita dei generi contingentati

Articolo 4

I generi contingentati, immessi al consumo locale in esenzione fiscale, sono normalmente introdotti in Valle d'Aosta da grossisti, da Consorzi di Cooperative, da Cooperative, da gruppi di dettaglianti e da dettaglianti, che siano regolarmente iscritti presso il Registro Ditte dell'Assessorato regionale dell'Industria e Commercio (Servizi Camera di Commercio) ed abbiano sede legale o filiali in Valle d'Aosta soggetti al pagamento dell'imposta di R. M. nella Regione.

L'Amministrazione regionale può affidare l'acquisto totale o parziale dei generi contingentati anche ad altre Ditte od Enti, aventi sede legale fuori Valle d'Aosta, scelti a suo giudizio insindacabile.

L'acquisto e la vendita degli olii lubrificanti sono dati alle Società a ciò autorizzate dal Governo.

L'acquisto e la vendita degli olii lubrificanti sono affidati alle Società e Ditte che normalmente forniscono olii lubrificanti in Valle d'Aosta.

Per l'introduzione in Valle d'Aosta dei generi contingentati sono rilasciati appositi "Buoni di prelevamento".

Dei "Buoni di prelevamento" possono usufruire soltanto le Società e Ditte intestatarie: è vietata la cessione ad altre Ditte senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Zona Franca.

Articolo 5

Le Società e le Ditte alle quali è concesso di introdurre in Valle d'Aosta merci contingentate assumono ogni responsabilità relativa alle modalità di acquisto, al trasporto e al pagamento delle merci medesime e devono sottostare ai controlli disposti dall'Amministrazione regionale.

Le domande di importazione dall'estero di generi contingentati devono essere presentate all'Assessorato regionale dell'Industria e Commercio (Ufficio Zona Franca), per il necessario benestare e per l'inoltro al competente Ministero.

TITOLO III

Ripartizione dei contingenti fra le Ditte

Articolo 6

L'Ufficio Zona Franca provvede alla ripartizione dei generi contingentati fra le Ditte previste allo articolo 4, in base ai bollirli delle tessere ed ai buoni speciali in possesso delle Ditte stesse.

Per la prima ripartizione l'Ufficio può avvalersi dei dati e degli elementi forniti dalle locali Associazioni di categoria.

L'assegnazione annua ad ogni grossista, ad ogni Cooperativa e Consorzio di dettaglianti ed a ogni dettagliante non può superare, per ciascun assegnatario, il 30% dei quantitativi annui dei singoli generi contingentati.

Le ripartizioni sono effettuate ogni due o tre mesi, in base ai quantitativi venduti da ogni grossista, Cooperativa ecc. nei periodi precedenti.

Il quantitativo minimo di assegnazione è fissato dall'Ufficio Zona Franca per ciascuno dei generi contingentati.

Articolo 7

Per l'introduzione in Valle d'Aosta dei seguenti generi contingentati in esenzione fiscale, da distribuire alla popolazione: ZUCCHERO - CAFFÉ - THÉ - CIOCCOLATO - SURROGATO DI CAFFÉ - SEMI OLEOSI - OLIO DI SEMI - CACAO IN GRANI - CACAO IN POLVERE - PETROLIO, le Ditte industriali e commerciali grossiste, Cooperative, Consorzi di cooperative, gruppi di dettaglianti, dettaglianti, ammessi alle assegnazioni dirette, devono depositare presso l'Ufficio Zona Franca atto di fideiussione irrevocabile, rilasciato da un Istituto Bancario, di Credito o di Assicurazione, a garanzia del pagamento dei diritti fiscali relativi alle rimanenze dei generi contingentati al 31 dicembre di ogni anno e dei diritti relativi all'introduzione degli stessi generi nell'anno seguente, nonché a garanzia del pagamento di eventuali penalità che potessero essere stabilite, anche in seguito, per l'inosservanza delle norme sul contingentamento.

La fideiussione dovrà essere rinnovata annualmente. La restituzione degli atti di garanzia anche dopo la scadenza del termine predetto non potrà essere fatta se non ad avvenuto e controllato regolare esaurimento dei quantitativi dei vari generi contingentati assegnati.

Le Ditte che non siano in grado di presentare la prescritta fideiussione sono escluse dalle assegnazioni dirette dei generi contingentati.

Articolo 8

Le assegnazioni alle Ditte ammesse alle distribuzioni, che abbiano già operato negli anni precedenti, saranno effettuate come segue:

a) prima assegnazione; nel mese di gennaio, in base a percentuali dei quantitativi dei generi venduti nell'anno precedente, quali risultano al 30 settembre;

b) seconda assegnazione: ai primi di marzo, in base a percentuali dei quantitativi dei generi venduti nell'anno precedente, quali risultano al 31 dicembre. Tale assegnazione sarà calcolata sull'intero quantitativo da ripartire (prima e seconda assegnazione) tenendo conto delle giacenze di ciascuna ditta;

c) successive assegnazioni: saranno fatte esclusivamente in base alle vendite comprovate dai bollini delle tessere distribuite alla popolazione o dai buoni speciali rilasciati dall'Amministrazione regionale - Ufficio Zona Franca.

Articolo 9

Le Ditte alle quali è concesso di introdurre in Valle d'Aosta contingenti di generi in esenzione fiscale:

a) assumono ogni responsabilità relativa alle modalità di acquisto ed al pagamento dei generi medesimi;

b) sono responsabili di eventuali arranchi od avarie, qualunque ne sia la causa;

c) sono responsabili delle merci contingentate distribuite alla propria clientela;

d) provvedono al rifornimento dei dettaglianti, secondo le modalità del successivo articolo 14 e così esclusivamente contro versamento dei bollini staccati dalle tessere del consumatore;

e) hanno l'obbligo di sospendere le consegne dei generi contingentati ai dettaglianti non in regola con il versamento dei bollini o buoni e di segnalare, contemporaneamente, i nominativi di tali dettaglianti all'Ufficio Zona Franca, per gli accertamenti ed i provvedimenti di competenza, ferma restando la responsabilità di cui al paragrafo c) del presente articolo;

f) debbono sottostare ai controlli disposti dalla Amministrazione regionale.

Articolo 10

Per i passaggi di carico di generi contingentati fra i grossisti è necessaria la preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio Zona Franca.

Il grossista deve emettere una "Bolletta di consegna merci" per ogni consegna ai dettaglianti di generi contingentati, esclusi: carburanti, liquori, lubrificanti, libri di testo e attrezzi per l'agricoltura. Dette bollette sono fornite esclusivamente dall'Ufficio Zona Franca.

Le bollette devono essere compilate in tre copie, con il sistema a ricalco con carta carbone:

- la prima copia deve essere consegnata al dettagliante, all'atto del ritiro della merce;

- la seconda copia deve essere registrata sul Registro di carico e scarico del genere e trasmessa all'Ufficio Zona Franca alla fine di ogni quindicina e, cioè, al 20 e al 5 di ogni mese;

- la terza copia deve restare allegata al blocchetto, per uso del grossista e per eventuali controlli.

Articolo 11

Per ogni ritiro di bollini o di buoni di scarico di generi contingentati, le Ditte grossiste devono compilare una bolletta di ritiro bollini, attestante il versamento, da parte dei loro clienti, dei documenti di scarico predetti, le bollette sono fornite dallo Ufficio Zona Franca.

Le bollette devono essere compilate in triplice copia, con il sistema a ricalco con carta carbone:

- la prima copia deve essere consegnata al dettagliante, per ricevuta dei documenti di scarico (bollini o buoni versati);

- la seconda copia deve essere versata all'Ufficio Zona Franca ogni quindici giorni e, cioè, al 20 ed al 5 di ogni mese, unitamente ai fogli dei registri di carico e scarico di cui al successivo articolo;

- la terza copia resta allegata al blocchetto per uso del grossista e per eventuali controlli.

Articolo 12

Registro delle bollette di consegna merce e ritiro bollini

Ogni Ditta ammessa all'introduzione diretta dei generi contingentati deve, per ogni genere, tenere un registro delle bollette di consegna della merce e ritiro dei bollini, vistato dall'Ufficio Zona Franca, fatta eccezione per i: carburanti, liquori, lubrificanti, libri di testo e attrezzi per l'agricoltura.

I registri debbono essere compilati in due copie con il sistema a ricalco con carta carbone: le copie staccabili dei fogli dei registri devono essere trasmesse all'Ufficio Zona Franca ogni quindicina, e cioè al 20 ed al 5 di ogni mese, unitamente alle bollette di consegna della merce e ritiro dei bollini.

Nei predetti registri devono essere annotati:

- nella colonna consegna: tutte le bollette di consegna della merce e i relativi quantitativi di merci distribuite;

- nella colonna bollini ritirati: tutte le bollette di ritiro bollini con l'indicazione del corrispondente quantitativo di merce.

Le Ditte assegnatarie di zucchero. alcool, semi oleosi, cacao in grani ed altri generi similari destinati alla lavorazione e alla trasformazione, debbono tenere un registro di carico e scarico preventivamente numerato, bollato e firmato dall'Assessore, in cui dovranno essere registrate, in ordine cronologico, le materie prime introdotte in esenzione fiscale, i prodotti ottenuti e le vendite effettuate.

Le Ditte grossiste assegnatarie di alcool incorporato nei liquori esteri e nazionali dovranno tenere un registro di carico e scarico su cui debbono risultare i quantitativi di liquori introdotti in seguito ad assegnazione e le vendite effettuate.

Articolo 13

Nel caso di abuso, l'Amministrazione regionale può revocare, in qualsiasi momento, le assegnazioni già concesse, senza che competa alcun indennizzo alle Ditte colpite dal provvedimento ed a terzi aventi causa.

Per ogni controversia in materia di assegnazione dei generi contingentati, o per provvedimenti presi a carico delle Ditte, potrà essere inoltrato ricorso all'Assessore regionale all'Industria e Commercio. e, in seconda istanza, alla Giunta regionale.

TITOLO IV

Cessione dei generi contingentati ai dettaglianti

Articolo 14

I grossisti, su richiesta dei dettaglianti, cedono agli stessi le merci contingentate avute in assegnazione, previo ritiro dei bollini corrispondenti, fatta eccezione per la prima assegnazione o cessione, da considerarsi in conto deposito.

I Consorzi di Cooperative nonché i gruppi di dettaglianti non possono cedere le merci loro assegnate se non ai propri associati o componenti.

Le Cooperative e i dettaglianti non possono cedere le merci loro assegnate ad altre Cooperative né ad altri dettaglianti.

TITOLO V

Assegnazione e distribuzione dei generi contingentati

Articolo 15

L'assegnazione e la distribuzione al consumo dei generi contingentati sono effettuate secondo le norme seguenti e nelle misure approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dello Assessorato all'Industria e Commercio, in relazione alle disponibilità dei contingenti annui e alle necessità locali:

1. - ZUCCHERO -

È assegnato:

a) alla popolazione

b) ai turisti-villeggianti

c) all'industria

I recipienti contenenti prodotti fabbricati con zucchero in esenzione fiscale devono essere identificati da un contrassegno approvato dall'Amministrazione regionale.

Le bottiglie contenenti gazose, aranciate e simili debbono essere chiuse con tappo a corona, portante la scritta: "esente da imposta di fabbricazione, per il consumo in Valle d'Aosta".

2. - CAFFÉ CRUDO -

È assegnato:

a) alla popolazione

b) ai turisti-villeggianti

Il caffè è normalmente venduto tostato, con obbligo ai grossisti e ai dettaglianti di fornirlo crudo a chi ne faccia richiesta.

3. - SURROGATO DI CAFFE'

È assegnato alla popolazione.

4. - CACAO

È assegnato:

a) alla popolazione

b) ai turisti-villeggianti

Alle categorie predette il cacao è distribuito in parte puro e in parte incorporato nel cioccolato.

c) alle industrie per la confezione del cioccolato e del cacao zuccherato.

5. - THÉ -

È assegnato alla popolazione

6. - OLIO DI SEMI -

È assegnato alla popolazione

7. - SPIRITI -

Il contingente di alcool puro è ripartito e distribuito come segue:

a) 30% direttamente alla popolazione, stabile e provvisoria, iscritta nei registri anagrafici comunali in Valle d'Aosta. La distribuzione è effettuata mediante rilascio di buoni o tessere, in ragione di litri anidri 0,500 annui per ogni persona che abbia compiuto 21 anni;

b) 5% al commercio, sotto forma di profumi nazionali ed esteri in vendita libera in Valle d'Aosta;

c) 10 % ai proprietari di alambicchi mediante distillazione di vinaccia per uso familiare;

d) 50 % alle industrie, per la trasformazione in liquori e per il commercio con l'introduzione di liquori esteri e nazionali in vendita libera in Valle d'Aosta;

e) 5% ai pubblici esercizi, per l'introduzione diretta di liquori esteri e nazionali in vendita libera.

La vendita dell'alcool puro alla popolazione è fatta da ditte locali in possesso di licenze U.T.I.F. L'alcool puro deve essere messo in commercio in bottiglie sigillate.

Le bottiglie contenenti alcool puro o liquori, compresa la grappa, destinati al consumo nella Valle di Aosta, debbono essere identificate con apposizione di contrassegni approvati dall'Amministrazione regionale e numerati, progressivamente per anno, in nero o in verde rispettivamente per il prodotto nazionale od estero.

Per i profumi saranno adottati contrassegni particolari adatti alle confezioni del prodotto.

8. - BIRRA -

La vendita di birra del contingente annuo è libera; è riservato un quantitativo del 6% del contingente annuo al commercio di birra estera.

Le bottiglie contenenti birra in esenzione fiscale debbono essere chiuse con tappo a corona portante la scritta: "esente da imposta di fabbricazione per il consumo in Valle d'Aosta".

9. - ALCOOL DENATURATO -

È assegnato ai commercianti, per la libera vendita.

10. - PETROLIO -

Un congruo quantitativo del contingente annuo di petrolio è assegnato ai Comuni, per le frazioni sprovviste di illuminazione elettrica; la rimanenza è ripartita fra coloro che inoltrino, tramite i Comuni, motivata richiesta di assegnazione.

All'assegnazione di petrolio possono essere ammessi anche i turisti-villeggianti che soggiornino almeno quindici giorni consecutivi in un Comune della Valle d'Aosta: l'Assessore all'Industria e Commercio, previo esame delle richieste degli interessati, può concedere assegnazioni di petrolio se ed in quanto risultino disponibilità sul contingente in corso di distribuzione.

11. - SEMI OLEOSI -

Sono assegnati alle industrie, per la lavorazione e la trasformazione in olio di semi.

I sottoprodotti risultanti sono distribuiti agli agricoltori per il mantenimento del bestiame, secondo le norme stabilite dalla Giunta regionale.

12. - CACAO IN GRANI -

È assegnato alle industrie per la lavorazione e la trasformazione in cioccolato, cacao e burro di cacao.

13. - ATTREZZATURA PER L'AGRICOLTURA -

I buoni di assegnazione per l'esenzione fiscale per l'attrezzatura per l'agricoltura di provenienza estera o nazionale saranno concessi dall'Assessore per l'Industria e Commercio a Ditte, Enti o persone che ne facciano richiesta, secondo le norme stabilite dalla Giunta regionale.

14. - LIBRI DI TESTO SCOLASTICI -

I buoni di assegnazione per l'esenzione fiscale sui libri di testo scolastici in altre lingue od in lingua mista saranno concessi a Ditte od Enti che ne facciano richiesta, secondo le norme stabilite dalla Giunta regionale.

Articolo 16

I contrassegni di cui al precedente articolo 15 numeri 1) e 7) sono costituiti da una fascetta di carta di millimetri 130 x 20, recante lo stemma della Regione, il numero progressivo in nero o in verde, rispettivamente per i prodotti nazionali od esteri, e l'anno cui si riferisce il contingente. Per l'intera lunghezza della fascetta è ripetuta la dicitura: "esente dai diritti fiscali per il consumo in Valle d'Aosta".

I contrassegni devono essere applicati secondo le norme in vigore per le fascette prescritte dallo Stato per l'imposta di fabbricazione.

I contrassegni, conformi al modello approvato dall'Amministrazione regionale, sono forniti gratuitamente dall'Ufficio Zona Franca che deve tenere appositi registri di contabilità, di carico e scarico, dei contrassegni per ciascuna Ditta richiedente.

Articolo 17

Agli effetti dell'assegnazione dei generi contingentati, la POPOLAZIONE avente diritto all'assegnazione comprende:

a) le persone che hanno residenza, stabile e provvisoria, nei Comuni della Valle d'Aosta, risultanti iscritte come tali nei registri anagrafici comunali;

b) i lavoratori che, pur non aventi residenza stabile nei Comuni della Valle d'Aosta, vi lavorino alle dipendenze di Ditte iscritte all'Ufficio Registro Ditte dell'Amministrazione regionale (Servizio Camera di Commercio);

c) i familiari, dimoranti in Valle d'Aosta, dei lavoratori di cui al capoverso b);

d) gli appartenenti ai corpi di polizia ed i militari di stanza in Valle d'Aosta, che debbono prelevare i viveri al mercato libero;

e) i turisti-villeggianti. Sono considerati turisti-villeggianti, ai fini della distribuzione dei generi contingentati, esclusivamente coloro che villeggiano in un Comune della Valle d'Aosta, trattenendovisi per almeno quindici giorni consecutivi.

Articolo 18

La distribuzione dei generi contingentati alla popolazione è normalmente effettuata mediante il sistema del tesseramento.

Per l'acquisto dei generi contingentati di cui all'articolo 15 sono distribuite le seguenti tessere e buoni, forniti dall'Amministrazione regionale:

a) tessere:

- tessera annuale per la popolazione con residenza stabile o provvisoria in Valle d'Aosta;

- tessera quadrimestrale per i lavoratori e familiari di cui ai capoversi lettera b) e c) dell'art. 17;

- tessera quindicinale per turisti-villeggianti;

b) buoni:

- buono speciale per l'assegnazione dell'alcool puro per la popolazione stabile e provvisoria con età superiore ai 21 anni, avente diritto alla tessera annuale;

- buono speciale per le assegnazioni di petrolio.

I Comuni provvedono alla compilazione e alla distribuzione delle tessere, secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione regionale.

Articolo 19

La validità dei bollini delle tessere annuali di cui al precedente articolo scade come segue:

- al 31 maggio di ogni anno scadono i bollini relativi al periodo 1 gennaio 31 maggio;

- al 30 settembre scadono i bollini relativi al periodo l giugno 30 settembre;

- al 31 dicembre scadono i bollini relativi al periodo 1 ottobre 31 dicembre.

La validità dei buoni per l'alcool scade al 30 novembre di ogni anno.

Articolo 20

I generi contingentati devono essere consumati nel territorio della Valle d'Aosta.

Il prelevamento dei generi contingentati può essere effettuato presso qualsiasi rivenditore e in qualsiasi Comune della Valle di Aosta.

I bollini devono essere staccati dalle tessere esclusivamente all'atto dell'effettivo ritiro della merce e limitatamente ai quantitativi di merce venduta.

I dettaglianti sono responsabili anche verso i grossisti loro fornitori.

I dettaglianti devono tenere aggiornato, per ciascun genere contingentato, un registro di carico e scarico fornito dall'Amministrazione regionale e devono attenersi alle norme riportate nel registro stesso.

I dettaglianti rivenditori di generi contingentati hanno l'obbligo di essere sempre forniti di tali generi.

Il prelevamento dei generi contingentati distribuiti con tessera deve avvenire nel periodo indicato sui bollini. Non possono essere effettuati prelevamenti in anticipo.

I rivenditori di generi contingentati devono esporre al pubblico i cartellini dei prezzi di vendita ai sensi del D.L. numero 138 dell'11-1-1923, indicando in modo chiaro i prezzi di vendita, con e senza tessera, dei generi stessi.

I bollini delle tessere annuali, quadrimestrali e quindicinali, devono essere versati, dai dettaglianti ai grossisti, incollati sulle apposite cartelle fornite dall'Amministrazione regionale e firmate in calce dai dettaglianti.

Lo scarico dei generi contingentati introdotti in esenzione fiscale si effettua esclusivamente mediante il versamento dei prescritti buoni o bollini presso l'Ufficio Zona Franca.

All'atto del versamento dei buoni e dei bollini da parte dei grossisti, l'Ufficio Zona Franca provvede al controllo immediato del numero delle cartelle e dei buoni e bollini versati nonché al rilascio di ricevuta di scarico provvisoria, salvo successivo controllo della validità dei buoni e dei bollini con rilascio di ricevuta di scarico definitiva.

I buoni ed i bollini non riconosciuti validi non danno diritto allo scarico, essendo le Ditte obbligate ad accertarsi della validità dei buoni e dei bollini all'atto del loro ritiro dai dettaglianti e dai consumatori.

TITOLO VI

Assegnazione e distribuzione dei carburanti e lubrificanti

Articolo 21

L'assegnazione e la distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti contingentati sono effettuate secondo le seguenti norme e nelle misure approvate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato dell'Industria e Commercio, in relazione alla disponibilità dei contingenti annui e alle necessità locali.

Articolo 22

L'assegnazione dei carburanti e degli olii lubrificanti viene effettuata, mediante rilascio di appositi "buoni", per le macchine ad uso dell'agricoltura, dell'artigianato e per gli automezzi immatricolati e circolanti in Valle d'Aosta in proprietà o in uso di enti pubblici, di privati aventi residenza stabile in Valle d'Aosta, di Ditte aventi sede legale in Valle d'Aosta o filiali in Valle d'Aosta, soggette al pagamento dell'imposta di R. M. nella Regione.

BENZINA

È assegnata per gli automezzi di:

1) Enti pubblici;

2) addetti ai servizi pubblici (autocorriere, autobus di linea, auto da noleggio, taxi, ecc.);

3) privati;

4) autotrasportatori;

5) turisti-villeggianti la cui permanenza minima in un Comune della Valle d'Aosta duri almeno 15 giorni;

È pure assegnata per i motori di potenza non superiore ad HP. 15, in attività presso artigiani, e per le macchine agricole, qualora non godano già di particolari esenzioni.

Per i sanitari condotti e i medici mutualisti addetti all'assistenza generica con servizio domiciliare può essere stabilita una assegnazione supplementare di benzina, a maggiorazione della normale assegnazione.

GASOLIO

È assegnato per gli automezzi di:

1) Enti pubblici;

2) addetti ai servizi pubblici (autocorriere, autobus di linea);

3) privati;

4) autotrasportatori;

5) turisti-villeggianti la cui permanenza in un Comune della Valle d'Aosta duri almeno 15 giorni.

È pure assegnato per i motori di potenza non superiore ad HP. 50, in attività presso artigiani e alle macchine agricole, qualora non godano già di particolari esenzioni.

OLII LUBRIFICANTI

Sono assegnati per gli automezzi, le macchine ed i motori in quota proporzionale al carburante assegnato, in relazione alla disponibilità dei contingenti.

Articolo 23

Per le Ditte e Società concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici di linea, le assegnazioni di carburanti sono limitate al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle di Aosta e sono subordinate alle corrispondenti necessarie riduzioni delle tariffe dei trasporti nelle misure approvate dalla Giunta regionale.

Per le Società, le Ditte e i trasportatori privati aventi più autocarri funzionanti a benzina o a gasolio, le assegnazioni di carburante sono limitate:

a) al quantitativo occorrente per il numero massimo di tre autocarri funzionanti: per le Società, le Ditte e i trasportatori privati soggetti al pagamento delle imposte erariali in Valle d'Aosta per un reddito imponibile di R.M. sino a Lire 1.500.000 annue;

b) al quantitativo occorrente per l'eventuale maggior numero di autocarri, oltre ai tre autocarri di cui al capoverso a), in ragione di un autocarro funzionante per ogni 500.000 Lire di reddito annuo imponibile eccedente le Lire 1.500.000.

Articolo 24

Ai privati possessori di più di una autovettura è fatta assegnazione di benzina per una sola autovettura.

Possono essere fatte assegnazioni di carburante in esenzione fiscale anche per viaggi di autobus turistici (noleggiati per gite turistiche) che si trattengono in Valle di Aosta per almeno tre giorni.

Articolo 25

Ai turisti-villeggianti, muniti di automezzi, possono essere concesse assegnazioni di benzina e gasolio in esenzione fiscale, qualora il titolare dell'automezzo, o il coniuge o parente o affine di primo grado, soggiorni in un Comune della Valle d'Aosta per almeno quindici giorni consecutivi.

I buoni dì assegnazione valevoli per il ritiro dei carburanti a prezzo ridotto sono consegnati dai competenti Uffici comunali incaricati, su presentazione di domanda redatta su apposito modulo e su esibizione della licenza di circolazione. Competente all'espletamento degli atti è il Comune che ha rilasciato o che rilascia la tessera quindicinale al possessore dell'automezzo o ad un suo familiare.

Qualora nella licenza di circolazione non risulti la cilindrata, l'assegnazione è effettuata tenendo conto della potenza fiscale in HP.

Ai turisti-villeggianti che soggiornino in un Comune della Valle d'Aosta per un periodo superiore ai quindici giorni potranno essere concesse altre assegnazioni in misura corrispondente alla prima, dopo almeno una settimana dalla scadenza del periodo della assegnazione precedente. In tal caso, gli interessati non debbono ripresentare domanda di assegnazione, essendo sufficiente l'esibizione della licenza di circolazione, unitamente alla tessera per la successiva quindicina di permanenza.

Le assegnazioni di carburante ai turisti-villeggianti sono, normalmente, limitate al periodo dal 1° giugno al 30 settembre.

Articolo 26

Sono esclusi dall'assegnazione di carburante i turisti stranieri ed i turisti italiani residente all'estero, potendo i medesimi fruire delle agevolazioni particolari previste dalla tabella B) allegata al Decreto L. in data 11-3-1950 n. 50.

Alla distribuzione dei buoni di assegnazione di carburanti e lubrificanti agli aventi diritto con sede nella Valle d'Aosta, provvedono, per le rispettive zone:

a) l'Ufficio regionale Autoveicoli di Aosta;

b) gli Uffici Comunali di Châtillon, Verrès, Pont St. Martin.

TITOLO VII

Sanzioni amministrative

Articolo 27

Contro i trasgressori alle norme per l'applicazione della Legge 3-8-1949, n. 623, modificata con legge 5 maggio 1956, numero 525, sono comminate sanzioni di carattere amministrativo, quali le sospensioni dalle assegnazioni, dalle vendite e dal ritiro di generi contingentati per i periodi determinati o a tempo indeterminato.

Per lievi trasgressioni può essere adottata la sospensione per un periodo di mesi due, con provvedimento dell'Assessore all'Industria e Commercio.

Contro i provvedimenti dell'Assessore regionale all'Industria e Commercio è concessa la facoltà di ricorrere alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Per trasgressioni gravi e per recidiva nelle trasgressioni, può essere adottata, con provvedimento definitivo della Giunta regionale, la sospensione per un periodo di mesi quattro o la sospensione a tempo indeterminato.

Nei confronti delle Ditte colpite da provvedimenti di sospensione può essere anche disposta l'affissione alle porte di ingresso dei negozi o dei magazzini di vendita di avvisi recanti notizia al pubblico dei provvedimenti adottati.

Le Ditte colpite da provvedimenti di sospensione dalle assegnazioni e vendite di generi contingentati non possono, per il periodo della sospensione:

1. - rifornirsi di generi contingentati presso altri grossisti o dettaglianti;

2. - vendere a prezzo di contingente, ritirando bollini o buoni, i generi per i quali è stata disposta la sospensione, anche se si tratta di generi nazionalizzati di libera vendita;

3. - ritirare buoni o bollini di generi contingentati dai consumatori o da altre ditte.

L'applicazione delle sanzioni amministrative che precedono non pregiudica l'applicazione, a carico dei trasgressori, delle penalità o delle maggiori sanzioni previste dalle leggi vigenti.

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