Oggetto del Consiglio n. 76 del 19 aprile 1956 - Verbale

OGGETTO N. 76/56 - LEGGE REGIONALE IN MATERIA. DI INDUSTRIA ALBERGHIERA E DI TURISMO - MOZIONE PER LA NOMINA DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE INCARICATA DELLO STUDIO ED ELABORAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DELL'INDUSTRIA ALBERGHIERA IN VALLE D'AOSTA.

Il Presidente, PAREYSON, richiamandosi a quanto stabilito dal Consiglio regionale nell'adunanza del 5 aprile 1956 (oggetto n. 46), circa il rinvio all'adunanza odierna della trattazione congiunta della proposta di disegno di legge regionale in materia di industria alberghiera di turismo, nonché della mozione per la nomina di una Commissione consiliare incaricata dello studio e della elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme per la disciplina dell'industria alberghiera e del turismo in Valle d'Aosta, invita il Consiglio a discutere in primo luogo sulla menzionata seguente proposta di legge regionale e, in seguito, sulla sottoriportata mozione:

---

Al fine di disciplinare, con norme regionali, la materia relativa all'industria alberghiera e al turismo, per quanto riguarda la competenza amministrativa regionale e per quanto riguarda lo sviluppo delle località aventi particolare interesse turistico, si rende necessaria l'emanazione di apposita legge regionale, in relazione agli articoli 2, lettera q), e 4 dello Statuto regionale.

In attesa di poter disciplinare con legge regionale tutta la materia relativa all'industria alberghiera e al turismo in Valle di Aosta, in relazione alle particolari necessità ed esigenze locali, si ravvisa l'opportunità dell'emanazione di norme in base alle quali possa essere promosso e incrementato lo sviluppo turistico e alberghiero di quelle località che, pur non avendo ancora adeguata attrezzatura di servizi pubblici e di alberghi, rivestono, tuttavia, una particolare importanza nel quadro del turismo in Valle d'Aosta.

Tali località, in base alle norme vigenti, non possono avere un adeguato impulso per il loro necessario sviluppo, non potendo ancora essere dichiarate stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

Si ritiene, invece, che le provvidenze e gli interventi vari, specialmente quelli di iniziativa regionale, in materia di sviluppo e di esercizio del turismo e dell'attività alberghiera debbano trovare applicazione anche nei confronti di tali località, nell'interesse generale del turismo in Valle d'Aosta e ai fini dell'auspicato sviluppo delle località stesse.

Si sottopone, pertanto, all'esame ed alla approvazione del Consiglio regionale il seguente disegno di legge regionale recante norme nella materia ed ai fini di cui alle premesse.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Disegno di legge regionale N.

Legge 1956 - n. - NORME IN MATERIA DI INDUSTRIA ALBERGHIERA E DI TURISMO.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Projet de loi regionale N.

Loi 1956 - n. - REGLES EN MATIERE DE INDUSTRIE HOTELIERE ET DE TOURISME.

Le Conseil régional a approuvé;

Le Président de la Junte régionale

promulgue

la loi suivante:

Art. 1

Le funzioni amministrative in materia di industria alberghiera e di turismo in Valle d'Aosta sono assunte dalla Regione e sono esercitate dall'Assessorato regionale per il Turismo, a' sensi degli articoli 2 e 4 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 1

Les fonctions administratives en matière d'industrie hôtelière et de tourisme en Vallée d'Aoste sont assumées par la Région et sont exercées par l'Assessorat régional au Tourisme, aux termes des articles 2 et 4 du Statut spécial de la Région promulgué par la loi constitutionnelle n. 4 du 26 février 1948.

Art. 2

Fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie leggi le materie relative al turismo, all'industria alberghiera e alla tutela e sviluppo dei luoghi di soggiorno e di turismo, la competenza amministrativa e le attribuzioni che la legislazione statale demanda, in tali materie, al Commissariato per il Turismo, al Ministero per l'Interno e al Ministro per l'Interno sono attribuite in Valle d'Aosta, rispettivamente, all'Assessorato regionale per il Turismo e all'Assessore regionale per il Turismo.

Art. 2

La compétence administrative et les attributions que la législation de l'Etat délègue, en ces matières, au Commissariat au Tourisme, au Ministère de l'Intérieur et au Ministre de l'Intérieur sont attribuées, en Vallée d'Aoste, respectivement, à l'Assessorat régional au Tourisme et à l'Assesseur régional au Tourisme jusqu'à ce que la Région ne disciplinera pas par de propres lois les matières relatives au tourisme, à l'industrie hôtelière et à la protection et au développement des lieux de séjour et de tourisme.

Art. 3

Spetta all'Assessore regionale per il Turismo, previo parere favorevole della Giunta regionale, di riconoscere, con suo decreto, ad uno o più Comuni, alle borgate o frazioni o località loro, a' sensi e per gli effetti previsti dalle leggi, il carattere di stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, oppure il carattere di località aventi particolare interesse turistico.

Con il medesimo decreto deve essere delimitato il territorio delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo e delle località aventi particolare interesse turistico.

Art. 3

II appartient à l'Assesseur régional au Tourisme, après avis favorable de la Junte régionale, de reconnaitre, par décret, à une ou plusieurs Communes, aux bourgades, aux hameaux ou à leurs localités, aux termes des lois et pour les effets prévus par celles-ci, le caractère de stations de cure, de séjour ou de tourisme, ou bien le caractère de localités ayant un intérêt touristique particulier.

Par le même décret on devra délimiter le territoire des stations de cure, de séjour ou de tourisme ainsi que des localités ayant un intérêt touristique particulier.

Art. 4

Le norme del precedente articolo 3 sono applicabili anche per la revoca e per le modificazioni delle dichiarazioni di riconoscimento e di delimitazione territoriale previste al precedente articolo 3.

Art. 4

Les règles du précédent article 3 sont également applicables pour la révocation et pour les modifications des déclarations de reconnaissance et pour les délimitations territoriales prévues au précédent article 3.

Art. 5

I decreti dell'Assessore regionale per il Turismo concernenti i provvedimenti previsti ai precedenti articoli 3 e 4 sono definitivi e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5

Les décrets de l'Assesseur régional au Tourisme concernant les mesures prévues aux précédents articles 3 et 4 sont définitifs et sont publiés dans le Bulletin Officiel de la Région.

Art. 6

Ai fini della applicazione delle norme e provvidenze varie concernenti lo sviluppo del turismo, nonché lo sviluppo e l'esercizio dell'industria alberghiera, le località riconosciute di particolare interesse turistico sono assimilate e parificate alle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

Art. 6

Pour ce qui concerne l'application des règles et des dispositions diverses concernant le développement du tourisme ainsi que le développement et l'exercice de hôtelière, les localités reconnues comme étant d'un intérêt touristique particulier sont assimilées aux localités qui ont été reconnues comme stations de cure, de séjour ou de tourisme et sont soumises aux mêmes dispositions.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Art. 7

La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour successif à celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.

La présente loi sera insérée dans le Recueil Officiel des lois et des règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Région.

La promulgation de la présente loi sera communiquée sur le Journal Officiel de la République Italienne.

Quinconque en a l'obligation est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région.

Aosta,

Aoste,

---

Mozione:

Ivrea, lì 6-3-1956.

Chiar.mo Geometra E. Pareyson, Presidente del Consiglio regionale

AOSTA

I sottoscritti Consiglieri La pregano di voler portare all'ordine del giorno della prossima adunanza consiliare la seguente mozione:

"Il Consiglio regionale

ritenuta la necessità di una completa, chiara disciplina regionale dell'industria alberghiera e del Turismo;

Visto l'art. 2, lettera q), dello Statuto regionale,

dà mandato

ad apposita nominando Commissione consiliare di approntare la relativa bozza di legge".

Con osservanza.

F.ti: Renato Chabod, Giulio Nicco.

---

Il Consigliere CHABOD Renato rileva che con la mozione soprariportata viene proposta la nomina della Commissione consiliare incaricata dello studio e della elaborazione di un disegno di legge regionale che disciplini in modo chiaro e completo tutta la materia dell'industria alberghiera e del turismo.

Ritiene che nessun Consigliere regionale abbia dubbi circa la necessità dell'approntamento del predetto disegno di legge, poiché tale necessità risulta ribadita nel disegno di legge regionale sottoposto all'approvazione del Consiglio nell'adunanza odierna, nonché dalla relazione illustrativa del disegno di legge stesso.

Osserva, infatti, che l'articolo 2 del menzionato disegno di legge dice: "Fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie leggi la materia relativa al turismo, all'industria alberghiera e alla tutela e sviluppo di luoghi di soggiorno e di turismo"; aggiunge che nella menzionata relazione si dice pure: "in attesa di poter disciplinare con legge regionale tutta la materia relativa all'industria alberghiera e al turismo in Valle d'Aosta...". Propone, quindi, che il Consiglio traduca in realtà quanto affermato nel disegno di legge regionale, nella relazione e nella mozione, nominando una Commissione consiliare incaricata di approntare una bozza di legge che disciplini in modo completo e chiaro tutta la materia dell'industria alberghiera e del turismo nel territorio della Valle d'Aosta.

L'Assessore BORDON premette che l'elaborazione di un disegno di legge che regolamenti tutta la materia dell'industria alberghiera e del turismo comporterebbe un lavoro lungo e improbo, perché sono varie e complesse le norme che dovrebbero essere tradotte in legge per disciplinare tutta quanta la materia dell'industria alberghiera e del turismo.

Dichiara che, d'altra parte, tale materia è già sufficientemente disciplinata con leggi dello Stato che possono essere applicate in Valle d'Aosta, salvo modificarne con leggi regionali le norme che non corrispondano o contrastino con particolari esigenze e necessità della Valle d'Aosta. In questo caso egli sarebbe pienamente d'accordo a che si nomini una Commissione consiliare per lo studio e l'elaborazione di un disegno di legge regionale che disciplini i casi specifici.

Precisa, quindi, di non essere favorevole alla proposta di nomina di una Commissione consiliare per lo studio di tutta la vasta e complessa questione dell'industria alberghiera e del turismo.

Passando, quindi, a parlare delle norme del disegno di legge regionale sottoposto all'approvazione del Consiglio, informa che esse hanno lo scopo di promuovere e di incrementare lo sviluppo turistico ed alberghiero in parecchie località che, pur non avendo ancora una adeguata attrezzatura di servizi igienici e di alberghi, rivestono tuttavia una particolare importanza nel quadro del turismo in Valle d'Aosta. Riferisce che tali località, in base alle leggi vigenti, non possono essere ancora dichiarate stazioni dì cura, soggiorno e turismo, perché prive di determinati prescritti requisiti e attrezzature (farmacia, cinematografo, fognature, ecc.).

Osserva che per ovviare a tale inconveniente è stato predisposto l'unico disegno di legge che dà la facoltà all'Assessorato al Turismo, previo parere favorevole della Giunta regionale, di riconoscere ad uno o più Comuni o alle borgate o frazioni o località, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge, il carattere di stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, oppure il carattere di località avente particolare interesse turistico.

Precisa che si avrà, così, la possibilità di promuovere e di incrementare lo sviluppo di nuovi centri turistici come Chamois, Pila e altri.

Il Consigliere CHABOD Renato ribadisce quanto già detto circa la necessità della emanazione di una legge regionale in materia di industria alberghiera e di turismo in Valle d'Aosta, materia in cui la Regione ha potestà legislativa primaria.

Ritiene opportuno che la Regione faccia uso di tale facoltà provvedendo a disciplinare tale materia con una legge propria, in relazione alle particolari esigenze e necessità della Valle d'Aosta. Ricorda che il turismo è una delle risorse principali della Regione. Insiste, quindi, affinché sia accolta la richiesta formulata con la mozione in esame.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara che il disegno di legge regionale in esame è di una estrema delicatezza e anche della massima importanza perché, collegandosi indirettamente con vigenti norme delle leggi di pubblica sicurezza, darà la possibilità a quelle zone che turisticamente sono sul loro nascere, e che non possono ancora essere riconosciute come centri turistici e stazioni di cura e soggiorno, di essere ammesse ad usufruire delle agevolazioni concesse alle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

Propone, pertanto, che il Consiglio discuta ed approvi, anzitutto, per ragioni di opportunità, il predetto disegno di legge regionale; dopo di che potrà addivenire alla nomina della Commissione consiliare richiesta dai presentatori della mozione.

L'Assessore BORDON ribadisce che, a parere suo, è inutile disciplinare in campo regionale una materia così complessa e così vasta quale è quella dell'industria alberghiera e del turismo, affrontando un lavoro improbo, quando è possibile servirsi delle leggi vigenti in campo nazionale modificandone le norme che le particolari necessità locali consigliano di modificare, allorquando le disposizioni di legge vigenti in campo nazionale risultino insufficienti o inadeguate alle particolari necessità della Valle d'Aosta.

Il Consigliere CHABOD Renato osserva che le disposizioni legislative che disciplinano in campo nazionale la materia della industria alberghiera e del turismo sono molto complesse e ritiene opportuno che si provveda a disciplinare tale materia in campo regionale, elaborando ed approvando una legge stilata in norme semplici e chiare, in modo che possa essere capita da tutti i cittadini senza dover ricorrere all'ausilio di un legale.

Il Consigliere SAVIOZ richiama l'attenzione dell'Assessore al Turismo sul problema delle locande a carattere stagionale e di quelle a carattere permanente che, in determinati casi, non riescono a tirare avanti perché le licenze di pubblica sicurezza permettono loro di somministrare bevande soltanto ai clienti che alloggiano e pernottano nelle stesse locande, mentre vietano loro di somministrare qualsiasi bevanda, anche analcoolica, ai clienti di passaggio.

Il Consigliere BARMASSE dà atto che il disegno di legge regionale in esame ha effettivamente una grande importanza per la Valle d'Aosta, in quanto tende a valorizzare non poche località che, per la loro ubicazione e per la bellezza del loro paesaggio, meritano di essere riconosciute come centri di villeggiatura o turistici o di shorts invernali, oppure come stazioni di soggiorno.

Dichiara che in questi ultimi anni la Regione, oltre a venire incontro alle necessità dei nostri contadini, ha compiuto ogni sforzo possibile per dare ai vari agglomerati delle nostre vallate la strada, l'acqua potabile, la luce elettrica, il telefono, i servizi sanitari ed igienici e gli altri servizi che costituiscono una premessa per la trasformazione di queste località in luoghi di soggiorno.

Dichiara di non aver dubbi che alla predetta legge regionale seguirà entro breve tempo la legge sulla disciplina alberghiera, proposta dai presentatori della mozione.

Afferma che l'industria alberghiera riceverà un impulso efficace dalle varie provvidenze approvate dal Consiglio regionale, provvidenze che sono state già adottate anche nelle altre Regioni autonome a Statuto speciale. Cita, ad esempio, la Regione Trentino-Alto Adige, che ha stanziato la somma di un miliardo di lire per prestiti in favore dell'edilizia alberghiera.

Dichiara, però, che, oltre ad aiutare, bisognerà anche pensare a vigilare sugli albergatori, affinché da parte di alcuni di essi non vengano praticate speculazioni sui turisti e sui clienti in genere, perché ciò può compromettere il buon nome della Valle e offendere le nobili tradizioni locali di ospitalità.

Raccomanda che la nuova legge che dovrà essere elaborata disciplini anche la assunzione del personale, gli obblighi degli albergatori per quanto riguarda i servizi di interesse collettivo e l'obbligo per gli alberghi, locande, pensioni e ristoranti, di affiggere nell'atrio le vigenti tariffe dei servizi vari e i prezzi dei pernottamenti, dei pasti, delle consumazioni, ecc..., onde evitare la possibilità di infrazioni alle tariffe stesse.

Comunica che si dovrà, per contro, anche pensare a reprimere l'esercizio abusivo dell'attività alberghiera da parte di Associazioni cittadine che, con la scusa di fare passare le ferie estive in montagna agli associati, affittano interi stabili in cui, oltre ad ospitare i propri iscritti, danno pensione a chiunque si presenti, senza avere ottenuto la prescritta preventiva autorizzazione, con danno per la categoria alberghiera che deve pagare le tasse e le imposte di legge.

Il Presidente, PAREYSON, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere ha da fare osservazioni o rilievi di carattere generale sul disegno di legge regionale nel suo complesso, invita il Consiglio a discutere e ad approvare i singoli articoli del disegno di legge stesso.

Art. 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).

Art. 2

Il Consigliere CHABOD Renato, premesso che ai sensi dell'articolo 86 del T. U. delle leggi di P. S. la licenza per l'apertura e la gestione di alberghi, locande e pensioni è concessa dal Questore, chiede se, in forza dell'articolo in esame, tale competenza sia demandata, per la Valle d'Aosta, all'Assessore al Turismo, anzichè al Questore.

Dichiara che, se ogni competenza fosse devoluta all'Assessore al Turismo, anche agli effetti delle norme di Pubblica Sicurezza, l'Assessore potrebbe, - oltre ad accertare l'esistenza dei requisiti prescritti dal predetto T. U. -, vagliare anche tutti gli elementi sotto il profilo turistico.

Cita il caso di un albergo che, lo scorso anno, fu chiuso per una supposta infrazione del suo gerente, il quale, condannato in prima istanza dal Tribunale, fu assolto in seconda istanza dalla Corte d'Appello per non avere commesso il fatto. Osserva che se l'Assessore al Turismo avesse ogni competenza, compresa quella del Questore, in materia di concessione di licenze per l'apertura degli esercizi pubblici, nell'eventualità che un caso di questo genere si verificasse nel territorio della Valle d'Aosta, l'Assessore avrebbe la possibilità di vagliare l'opportunità di mantenere aperto l'albergo durante la stagione estiva, quando si tratti di una località turistica, affidandone magari la gestione a terzi.

Esprime parere che l'attuale competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, per quanto riguarda la concessione o la revoca di licenze per alberghi, locande e pensioni in località di importanza turistica dovrebbe passare all'Assessore al Turismo, salva e riservata, naturalmente, la competenza spettante al Presidente della Giunta quale Prefetto, per quanto attiene al mantenimento dell'ordine pubblico.

Dichiara che se non si addiviene ad una tale soluzione, pure avendo la Regione la potestà legislativa primaria ed ogni competenza amministrativa in materia di industria alberghiera e di turismo, praticamente in Valle d'Aosta si continuerà ad essere soggetti alle autorità e alle disposizioni di legge dì Pubblica Sicurezza, nell'applicazione delle quali molte volte non si tiene conto delle esigenze turistiche.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, sottolinea che l'articolo 2 del disegno di legge regionale in discussione è formulato in termini assai chiari, poiché dice, che, "Fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie leggi la materia relativa al turismo, all'industria alberghiera e alla tutela e sviluppo dei luoghi di soggiorno e di turismo, la competenza amministrativa - (quella dell'articolo 4 dello Statuto regionale) - e le attribuzioni che la legislazione statale demanda, in tale materia, al Commissariato per il turismo - (che ha competenze specifiche) - al Ministero per l'Interno e al Ministro per l'Interno - (che ha competenze specifiche) - sono attribuite, in Valle d'Aosta, rispettivamente all'Assessorato regionale per il Turismo e all'Assessore regionale per il Turismo".

Comunica che la Giunta ha voluto inserire nel disegno di legge l'articolo di cui si tratta affinché vi fosse una norma legislativa regionale per stabilire nella materia in esame una specie di norma di attuazione dell'articolo 4 dello Statuto regionale, che riguarda la competenza amministrativa della Regione nella materia con riferimento agli articoli 2 e 3 dello Statuto stesso, relativi alla potestà legislativa regionale.

Rileva che la Regione ha potestà legislativa primaria per quanto riguarda l'industria alberghiera, il turismo e la tutela del paesaggio, ma non per quanto riguarda le attribuzioni previste dalle leggi di pubblica Sicurezza (articoli 86 e seguenti del T. U. della legge di P. S.). Precisa che la competenza amministrativa relativa al rilascio o alla revoca di licenze per alberghi, pensioni e locande rimane sempre riservata al Questore e non viene, quindi, devoluta all'Assessore al Turismo.

Osserva che le funzioni attribuite in materia al Questore dagli articoli 86 e seguenti del predetto Testo Unico delle leggi di P. S. possono considerarsi funzioni amministrative, per cui è molto discutibile se debbano necessariamente essere attribuite all'Autorità di Pubblica Sicurezza o non piuttosto ad altro organo.

Rammenta che anche l'autorizzazione all'esercizio delle professioni di guide e maestri di sci un tempo era di competenza della Autorità di P. S.; ma ricorda che nel 1946 si è chiesto ed ottenuto che la competenza per il rilascio di detta autorizzazione passasse alla Regione, tanto è vero che questa ha provveduto a disciplinare con norme legislative regionali l'ordinamento delle guide, dei portatori alpini, dei maestri di sci, degli aiuto maestri di sci, delle scuole di sci in Valle d'Aosta (legge 28-3-1951, n. 2).

Rileva che, attualmente, l'autorizzazione all'esercizio delle predette funzioni viene infatti rilasciata, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge, dall'Assessore regionale al Turismo.

Osserva che, se anche la competenza al rilascio delle licenze per alberghi, pensioni e locande venisse passata alla Regione, ne conseguirebbe che l'Assessore regionale al Turismo, nella concessione delle licenze, potrebbe regolarsi anche in funzione degli interessi e delle esigenze turistiche della Valle, ciò che, invece, non può avvenire attualmente perché l'Autorità di Pubblica Sicurezza si attiene più strettamente alla legge.

L'Assessore BORDON riferisce che, in Valle d'Aosta, le licenze per l'apertura di alberghi vengono sempre rilasciate previo parere favorevole della Commissione per le licenze, sempre che gli alberghi rispondano ai requisiti previsti dalle leggi di P. S..

Rileva però che la licenza alberghiera permette, di regola, di somministrare vitto e bevande soltanto ai clienti che alloggiano nell'albergo; il che vuol dire che se arriva un turista di passaggio, che non intende pernottare nell'albergo, non gli si può somministrare vitto, né bevande, neanche analcooliche.

Informa che l'articolo 95 del citato T. U. stabilisce che "in ciascun Comune o frazione di Comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica non può superare il rapporto di uno per 400 abitanti".

Riferisce, poi, che la legge 8-7-1949, numero 478, stabilisce all'articolo 1:

"Nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno e di turismo, il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche può superare i rapporti stabiliti dall'articolo 95 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Le licenze e le speciali autorizzazioni in soprannumero rispetto a tali rapporti non potranno essere rilasciate dalle Autorità competenti ai sensi degli articoli 86 e 89 del suddetto Testo Unico se non in caso di effettive esigenze turistiche, previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale e dell'Ente Provinciale del Turismo".

Osserva che per dare all'Autorità di Pubblica Sicurezza la possibilità di venire incontro alle necessità turistiche della Regione si è inserito nel disegno di legge regionale in discussione la disposizione dell'articolo 3 che dà la facoltà all'Assessore per il Turismo, previo parere favorevole della Giunta regionale, di "riconoscere con suo decreto ad uno o più Comuni, alle borgate, o frazioni o località loro, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge, il carattere di stazione di cura, di soggiorno o di turismo, oppure il carattere di località avente particolare interesse turistico".

In altre parole, - egli dice -, detto articolo dà la possibilità all'Assessore al Turismo di dichiarare di interesse turistico una determinata località che non può essere dichiarata stazione di cura e di soggiorno perché non ne ha i prescritti requisiti; cita, ad esempio, il caso del Comune di Chamois.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rileva che la legge in esame tende indirettamente ad ovviare alle limitazioni stabilite dalle leggi di P. S., poiché si dà all'Assessore al Turismo la facoltà di riconoscere il carattere di stazione di cura, di soggiorno o di turismo a quelle località che non possono ancora essere riconosciute come centri turistici.

Sottolinea l'importanza e la notevole portata dell'articolo 2, con il quale sono devolute all'Assessorato e all'Assessore per il Turismo la competenza amministrativa e le attribuzioni che la legislazione statale demanda, - nelle materie relative al turismo, all'industria alberghiera e alla tutela dei luoghi di soggiorno e di turismo -, al Commissariato per il Turismo, al Ministero e al Ministro per l'Interno.

Rileva che nelle attribuzioni e competenze amministrative devolute ai predetti organi regionali non sono comprese le attribuzioni spettanti all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza in materia di rilascio delle licenze per alberghi, pensioni e locande.

Il Consigliere CHABOD Renato osserva che il secondo capoverso dell'articolo 1 della legge 8-1-1949, n. 478, dice che le licenze e le speciali autorizzazioni in soprannumero rispetto ai rapporti stabiliti dall'articolo 95 del T. U. delle leggi di P. S. non possono essere rilasciate dall'Autorità di P. S. competente se non "in casi di effettive esigenze turistiche, previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale e dell'Ente Provinciale del Turismo".

Rileva che il menzionato prescritto parere favorevole, per la concessione delle licenze e delle speciali autorizzazioni in soprannumero, può anche non essere preso in considerazione dall'Autorità di Pubblica Sicurezza la quale, nonostante il menzionato parere favorevole, può rifiutare la licenza o la speciale autorizzazione richiesta in soprannumero.

Dà atto, peraltro, che la legge regionale in esame costituisce già un primo e piccolo passo, in quanto prevede la possibilità di maggiori facilitazioni per lo sviluppo e la valorizzazione dei centri turistici della Valle.

Rileva che, in effetti, la legge in esame si limita a rendere più facile e più larga la possibilità di applicazione della menzionata legge 8-7-1949, n. 478; ritiene che la Regione abbia, invece, la possibilità di assumere la competenza di direttamente decidere circa la concessione delle licenze per alberghi, pensioni, locande, avendo potestà legislativa primaria in materia di industria alberghiera e di turismo, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), dello Statuto regionale.

Dichiara che, per tale ragione, insiste per l'approvazione della mozione presentata.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che già nell'articolo 2 del disegno di legge in discussione è detto che l'emananda legge regionale servirà soltanto fino a quando la Regione non avrà disciplinato, con proprie leggi, la materia relativa al turismo, all'industria alberghiera ed alla tutela e sviluppo di luoghi di soggiorno e di turismo in Valle d'Aosta.

Propone, quindi, che il Consiglio approvi anzitutto il disegno di legge regionale in discussione, salvo demandare successivamente a una Commissione consiliare l'incarico di studiare le materie relative al turismo, all'industria alberghiera ed alla tutela e sviluppo dei luoghi di soggiorno e di turismo, ai fini della disciplina di tale materia con legge regionale.

Afferma che l'emananda legge regionale ora in esame costituirà un notevole passo, e non soltanto un piccolo passo, verso la valorizzazione dei centri turistici della Valle d'Aosta, in quanto consentirà di superare certi ostacoli ora esistenti per la applicazione della legge 8-7-1949, n. 478, alle zone turistiche in via di sviluppo, anche senza modificare né ridurre la competenza della Autorità locale di P. S. nella materia in esame.

Il Consigliere CHABOD Renato dichiara che la precisazione ora fatta dal Presidente della Giunta, Bondaz, ha pienamente chiarito la questione.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, propone che l'articolo 2 del disegno di legge in esame sia coordinato e modificato nel nuovo testo seguente:

"Fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie leggi le materie relative al turismo, all'industria alberghiera e alla tutela e sviluppo dei luoghi di soggiorno e di turismo, la competenza amministrativa e le attribuzioni che la legislazione statale demanda, in tali materie, al Ministero per l'Interno e al Commissariato per il Turismo nonché al Ministro per l'Interno ed al Commissario per il Turismo sono attribuite, in Valle d'Aosta, rispettivamente all'Assessorato regionale per il Turismo ed all'Assessore regionale per il Turismo".

Si dà atto che l'articolo 2 viene approvate, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio nel nuovo testo soprariportato proposto dal Presidente della Giunta (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Artt. 3 e 4

Si dà atto che gli articoli 3 e 4 sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Art. 5

Il Consigliere CHABOD Renato rileva la opportunità che, - in analogia alla norma inserita nel disegno di legge regionale recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle di Aosta ai fini della tutela del paesaggio (articolo 8) -, si preveda, anche nella legge in discussione, la possibilità di ricorrere alla Giunta contro il provvedimento dell'Assessore regionale al Turismo. Propone, quindi, che l'articolo 5 del disegno di legge in discussione sia modificato e approvato nella seguente nuova formulazione:

"Contro i provvedimenti dell'Assessore regionale per il Turismo è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo".

Si dà atto che, dopo breve discussione sulla proposta del Consigliere Chabod Renato, l'articolo 5 viene approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio nel nuovo testo soprariportato proposto dal Consigliere Chabod (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Artt. 6 e 7

Si dà atto che gli articoli 6 e 7 sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio ad approvare, con votazione segreta, il disegno di legge regionale nel suo complesso.

IL CONSIGLIO

ritenuta la necessità della emanazione di norme regionali in materia di industria alberghiera e di turismo;

veduti gli articoli 2, lettera q), 4 e 31 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: ventinove; scrutatori i Consiglieri Signori: DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo);

Delibera

di approvare, ai sensi degli articoli 2, lettera q), 4 e 31 dello Statuto speciale della Regione, la emanazione della seguente legge regionale recante norme in materia di industria alberghiera e di turismo in Valle d'Aosta:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 5

approvato dal Consiglio regionale nella adunanza del 19 aprile 1956.

Legge 1956 - n.

NORME IN MATERIA DI INDUSTRIA AL BERGHIERA E DI TURISMO.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

PROJET DE LOI REGIONALE N. 5

approuvé par le Conseil régional dans la séance du 19 avril 1956.

Loi 1956 - n.

REGLES EN MATIERE D'INDUSTRIE HOTELIERE ET DE TOURISME.

Le Conseil régional a approuvé;

Le Président de la Junte régionale

Promulgue

la loi suivante:

Art. 1

Le funzioni amministrative in materia di industria alberghiera e di turismo in Valle d'Aosta sono assunte dalla Regione e sono esercitate dall'Assessorato regionale per il Turismo, a' sensi degli articoli 2 e 4 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 1

Les fonctions administratives en matière d'industrie hôtelière et de tourisme en Vallée d'Aoste sont assumées par la Région et sont exercées par l'Assessorat régional au Tourisme, aux termes des articles 2 et 4 du Statut spécial de la Région, promulgué par la loi constitutionnelle n. 4, du 26 février 1948.

Art. 2

Fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie leggi le materie relative al turismo, all'industria alberghiera e alla tutela e sviluppo dei luoghi di soggiorno e di turismo, la competenza amministrativa e le attribuzioni che la legislazione statale demanda, in tali materie, al Ministero per l'Interno e al Commissariato per il Turismo nonché al Ministro per l'Interno o al Commissario per il Turismo sono attribuite, in Valle d'Aosta, rispettivamente, all'Assessorato regionale per il Turismo e all'Assessore regionale per Turismo.

Art. 2

La compétence administrative et les attributions que la législation de l'Etat délègue, en ces matières, au Ministère de l'Intérieur et au Commissariat au Tourisme ainsi qu'au Ministre de l'Intérieur et au Commissaire au Tourisme sont attribuées, en Vallée d'Aoste, respectivement, à l'Assessorat régional au Tourisme et à l'Assesseur régional au Tourisme jusqu'à ce que la Région ne disciplinera pas par de propres lois les matières relatives au tourisme, à l'industrie hôtelière et à la protection et au développement des lieux de séjour et de tourisme.

Art. 3

Spetta all'Assessore regionale per il Turismo, previo parere favorevole della Giunta regionale, di riconoscere, con suo decreto, ad uno o più Comuni, alle borgate o frazioni o località loro, a' sensi e per gli effetti previsti dalle leggi, il carattere di stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, oppure il carattere di località aventi particolare interesse turistico.

Con il medesimo decreto deve essere delimitato il territorio delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo e delle località aventi particolare interesse turistico.

Art. 3

Il appartient à l'Assesseur régional au Tourisme, après avis favorable de la Junte régionale, de reconnaitre, par décret, à une ou plusieurs Communes, aux bourgades, aux hameaux ou à leurs localités, aux termes des lois et pour les effets prévus par celles-ci, le caractère de stations de cure, de séjour ou de tourisme, ou bien le caractère de localités ayant un intérêt touristique particulier.

Par le même décret on doit délimiter le territoire des stations de cure, de séjour ou de tourisme ainsi que des localités ayant un intérêt touristique particulier.

Art. 4

Le norme del precedente articolo 3 sono applicabili anche per la revoca e per le modificazioni delle dichiarazioni di riconoscimento e di delimitazione territoriale previste al precedente articolo 3.

Art. 4

Les règles du précédent article 3 sont également applicables pour la révocation et pour les modifications des déclarations de reconnaissance et pour les délimitations territoriales prévues au précédent article 3.

Art. 5

Contro i provvedimenti dell'Assessore regionale per il Turismo è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 5

Contre les mesures de l'Assesseur régional au Tourisme on peut, dans les vingt jours qui suivent la communication, présenter recours à la Junte régionale, qui décide par une mesure définitive.

Art. 6

Ai fini della applicazione delle norme e provvidenze varie concernenti lo sviluppo del turismo nonché lo sviluppo e l'esercizio dell'industria alberghiera, le località riconosciute di particolare interesse turistico sono assimilate e parificate alle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

Art. 6

Pour ce qui concerne l'application des règles et des dispositions diverses concernant le développement du tourisme ainsi que le développement et l'exercice de l'industrie hôtelière, les localités reconnues comme étant d'un intérêt touristique particulier sont assimilées aux localités qui ont été reconnues comme stations de cure, de séjour ou de tourisme et sont soumises aux mêmes dispositions.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Art. 7

La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour successif à celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.

La présente loi sera insérée dans le Recueil officiel des lois et des règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Région.

La promulgation de la présente loi sera communiquée sur le Journal Officiel de la République Italienne.

Quiconque en a l'obligation est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région.

Aosta,

Aoste,

---

Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio a discutere e a decidere in merito alla mozione concernente la nomina di una Commissione consiliare incaricata dello studio e della elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme per la disciplina dell'industria alberghiera e del turismo in Valle d'Aosta.

Il Consigliere CHABOD Renato propone che il Consiglio approvi la mozione di cui si tratta e proceda, in seguito, alla nomina dei membri della Commissione stessa.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, e l'Assessore BORDON, pure dichiarando di concordare sulla sostanza, ritengono che il mandato che si propone di dare alla Commissione di studio sia troppo ampio. Osservano che la Commissione potrà fare un lavoro proficuo se avrà un compito specifico e ben delimitato e non già un mandato vasto e indeterminato come viene proposto nella mozione.

Il Vice Presidente, PASQUALI, esprime parere che si dovrebbe dare mandato alla Giunta, cioè all'organo esecutivo, di studiare i concetti espressi nella mozione e di elaborare e predisporre proposte concrete da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio.

Il Consigliere CHABOD Renato insiste per l'approvazione della mozione e la conseguente nomina di una Commissione consiliare incaricata di approntare una bozza di legge che disciplini in modo chiaro e completo la materia dell'industria alberghiera e del turismo.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara che la Giunta non è contraria a che si studi tutta la materia relativa al turismo, all'industria alberghiera e alla tutela del paesaggio; tanto è vero che nell'articolo 2 del disegno di legge testé approvato si riconosce la necessità di tale studio, poiché vi si dice: "Fino a quando la Regione non avrà disciplinato con propria legge la materia relativa al turismo, all'industria alberghiera e alla tutela e sviluppo dei luoghi di soggiorno e turismo...".

Precisa che la Giunta ritiene, però, che sia più facile e più utile lo studio e l'elaborazione di leggi che disciplinano determinati settori di una materia, anzichè tutta una materia, che nel caso in esame è molto vasta.

Dichiara che concorderebbe sulla mozione se vi si proponesse, ad esempio, di dare mandato ad apposita nominanda Commissione di studiare una bozza di legge che riguarda un determinato settore dell'industria alberghiera, o tutta l'industria alberghiera oppure tutto il turismo, oppure infine tutta la tutela del paesaggio, perché la esperienza gli ha insegnato che le Commissioni lavorano più speditamente e molto meglio quando hanno compiti ben precisi e delimitati.

Il Consigliere NICCO Giulio dichiara di concordare sulla proposta del Consigliere Chabod Renato, rilevando che la Commissione consiliare potrà sempre, se lo riterrà opportuno, studiare un determinato settore della materia, anzichè tutta la materia.

Il Consigliere MANGANONI sottolinea la utilità delle Commissioni consiliari e rileva l'opportunità che sia accolta la proposta del Consigliere Chabod Renato, osservando che la Commissione consiliare stessa, tenendo presenti le varie considerazioni esposte dal Presidente della Giunta e dai Consiglieri, esaminerà se sia più opportuno iniziare lo studio di un determinato settore della materia di cui si tratta, o se sia più conveniente affrontare lo studio e la disciplina di tutta la materia stessa.

Il Consigliere CHABOD Renato osserva che la Commissione, per potersi occupare di un determinato settore della materia, deve prima avere una visione dell'intera materia nel suo complesso.

Precisa poi che, per quanto ampi siano, i problemi dell'industria alberghiera e del turismo dovrebbero essere trattati congiuntamente, perché concernono materie strettamente connesse.

Osserva, peraltro, che accetterebbe di modificare l'ultima parte della mozione, nel senso di "nominare una apposita Commissione consiliare di studio che presenti le relative opportune proposte", che potranno essere proposte di legge che disciplinano tutta la materia o soltanto un settore della materia.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, propone, a titolo conciliativo, che si nomini una Commissione consiliare che abbia il compito di studiare e di disciplinare soltanto la materia dell'industria alberghiera.

Il Consigliere CHABOD Renato dichiara che non intende irrigidirsi sul testo della mozione e di essere, quindi, disposto ad accettare la proposta fatta dal Presidente della Giunta, pur rilevando che non è da escludersi che durante i lavori la Commissione ritenga utile e opportuno di discutere anche di turismo, oltre che dell'industria alberghiera.

Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della mozione modificata, come da soprariportata proposta del Presidente della Giunta e del Consigliere Chabod Renato, nel nuovo testo sottoriportato.

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);

Delibera

1) - di approvare la seguente mozione:

"Il Consiglio regionale

ritenuta la necessità di una completa, chiara disciplina regionale dell'industria alberghiera;

visto l'articolo 2, lettera q), dello Statuto regionale,

dà mandato

ad apposita nominanda Commissione consiliare di approntare la relativa proposta di legge";

2) - di rinviare alla prossima adunanza del Consiglio regionale la nomina della Commissione consiliare di cui al precedente capoverso n. 1.

______