Oggetto del Consiglio n. 75 del 19 aprile 1956 - Verbale

OGGETTO N. 75/56 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ STRADALE IN VALLE D'AOSTA AI FINI DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO - MOZIONE PER LA NOMINA DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE INCARICATA DELLO STUDIO ED ELABORAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI E DEI PIANI REGOLATORI EDILIZI.

Il Presidente, PAREYSON, rammenta che nella precedente adunanza del 5 aprile 1956 (oggetto n. 46) il Consiglio ha stabilito di rinviare all'adunanza odierna la trattazione congiunta della proposta di legge regionale recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle di Aosta, ai fini della tutela del paesaggio, e della mozione per la nomina di una Commissione consiliare incaricata dello studio e della elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme per la disciplina delle costruzioni e dei piani regolatori edilizi nel territorio della Valle d'Aosta.

Propone di discutere, in primo luogo, la seguente proposta di disegno di legge regionale e di passare, in seguito, alla trattazione della sottoriportata mozione:

Sono noti gli inconvenienti di vario genere derivanti alla circolazione stradale e alla tutela del paesaggio e delle bellezze naturali dall'eccessivo moltiplicarsi di cartelli pubblicitari lungo le strade.

Molti cartelli pubblicitari, per la loro ubicazione e per le loro forme e dimensioni, possono pregiudicare la bellezza del paesaggio, intralciare la libera visuale delle bellezze panoramiche e distrarre l'attenzione dell'automobilista, ostacolando la ricerca e la visione dei cartelli indicatori stradali e creando anche condizioni e situazioni di pericolo per la circolazione e per la pubblica incolumità.

In alcune zone di particolare interesse turistico il moltiplicarsi di tali cartelli lungo le strade ha già pregiudicato gravemente le bellezze panoramiche e del paesaggio.

Contro un simile stato di cose si sono da tempo levate proteste da parte di giornali e di riviste nonché di autorevoli personalità anche straniere che hanno auspicato l'emanazione di norme tendenti a disciplinare la materia e a ridurre il numero dei cartelli pubblicitari lungo le strade, specialmente nelle zone aventi particolare interesse panoramico e turistico.

Per quanto riguarda il territorio di altre Regioni e Provincie in cui vi sono alcune ben delimitate zone aventi particolare interesse turistico e bellezze di paesaggio da tutelare, sono state da più parti prospettate alle competenti autorità centrali altre soluzioni al problema in esame. Tali soluzioni sono da porsi in relazione al fatto che le Amministrazioni provinciali e comunali non hanno facoltà normative in materia e debbono attenersi, pertanto, alle norme del T. U. del Codice della strada (8-12-1933, numero 1740) e alle norme dei vigenti regolamenti stradali che limitano la giurisdizione e le competenze amministrative degli Enti pubblici locali alla sede stradale e sue pertinenze demaniali ed alle limitate zone di rispetto.

La Federazione Italiana per la pubblicità aveva, ad esempio, proposto di risolvere il problema, in sede nazionale, mediante la emanazione di provvedimenti tendenti a meglio disciplinare e distribuire i cartelli pubblicitari lungo le strade, con particolari vincoli o divieti nei tratti di strada che interessano zone aventi particolare bellezza di paesaggio da tutelare.

La predetta Federazione, infatti, aveva presentato al Ministero della Pubblica Istruzione un suo schema di regolamentazione della pubblicità stradale, chiedendo, fra l'altro, che tutti i Sovraintendenti regionali alle Belle Arti precisassero i tratti di strada da dichiarare panoramici e segnalassero quei punti che, pur essendo su strade non panoramiche, non dovessero essere disturbati dalla pubblicità stradale, la quale, secondo la Federazione predetta, non dovrebbe incontrare eccessivi ostacoli nelle strade e nelle zone non aventi una particolare importanza dal punto di vista turistico o del paesaggio e nelle strade di traffico o commerciali.

Le disposizioni di legge vigenti in materia di protezione delle bellezze naturali (legge 29-6-1939, n. 1497, e R. D. 3-6-1940, n. 1357) consentono di ovviare solo in parte ai lamentati inconvenienti.

Tali disposizioni, per quanto riguarda la posa in opera di cartelli e di mezzi pubblicitari, prevedono, infatti, limitazioni e interventi nell'ambito e in prossimità dei luoghi riconosciuti protetti e compresi in appositi elenchi quali "bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".

Le Commissioni provinciali per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali da proteggere non possono, senza creare difficoltà di vario genere, includere nei predetti elenchi intere vallate e vaste zone territoriali, in quanto tale inclusione comporta vincoli e controlli vari anche nel campo delle Costruzioni edilizie, con pregiudizio e danni ai proprietari di beni immobili compresi nelle zone vincolate.

Per quanto riguarda, in particolare, la soluzione del problema lungo le strade di questa Regione, va tenuto presente che la Valle d'Aosta rappresenta, nel suo complesso, una zona di notevole interesse panoramico e turistico, per cui il problema di cui si tratta deve essere impostato e risolto nel suo complesso e per tutto il territorio della Regione.

Per quanto concerne la Regione Valle d'Aosta, va ricordato che la Giunta regionale, con deliberazione n. 2153, in data 5 dicembre 1951, aveva già stabilito di non concedere nuove autorizzazioni per l'installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade regionali o in manutenzione regionale e loro pertinenze e di non prorogare, alla loro scadenza, le autorizzazioni già concesse.

Tale provvedimento non consentiva e non consente, però, di eliminare gli inconvenienti lamentati per le rimanenti strade e per le zone non costituenti pertinenze delle strade regionali o in manutenzione regionale.

Si rende, pertanto, necessario di emanare apposita legge regionale recante norme per la disciplina di tale materia, in relazione alla necessità di tutelare il paesaggio e le bellezze naturali in tutto il territorio della Valle d'Aosta.

Va tenuto presente, infatti, che la non concessione e la revoca alla scadenza, da parte della Regione, delle autorizzazioni per la posa di cartelli pubblicitari possono interessare soltanto le strade regionali o in manutenzione regionale e loro pertinenze, ma non già le strade statali e comunali e loro pertinenze e possono, comunque, essere eluse mediante l'apposizione di cartelli pubblicitari sui terreni di proprietà privata in vicinanza, più o meno prossima, delle strade, a distanza superiore a quelle minime di rispetto previste dalle leggi e dai regolamenti (la distanza minima di rispetto generalmente stabilita in metri tre).

Nell'adunanza del 9 settembre 1954 fu esaminata e approvata dal Consiglio regionale una proposta di disegno di legge regionale, da emanare in base alla facoltà normativa primaria spettante alla Regione in materia di tutela del paesaggio, a' sensi dell'articolo 2, lettera q) dello Statuto speciale della Regione: il disegno di legge regionale non ottenne, però, il visto di legittimità da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento, il quale, con lettera n. 2120, in data 15 ottobre 1954, comunicava quanto segue:

"Agli effetti dell'art. 31, comma 4° del vigente Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, si ritiene che il disegno di legge approvato nell'adunanza consiliare del 9 settembre u.s., n. 103, e recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle di Aosta, ai fini della tutela del paesaggio, debba essere rinviato a codesto Consiglio per i seguenti motivi:

1) L'art. 1 costituisce patente violazione del R. D. 14-3-1929, n. 410, e del Decreto Legislativo 8 novembre 1947, n. 1417, con i quali è stata, rispettivamente, disciplinata la pubblicità lungo ed in vista delle strade statali e lungo ed in vista di quelle ferroviarie.

Il disegno di legge in parola, modificando, illegittimamente, la disciplina statale della pubblicità sulle zone predette, viene a porsi in netto contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato al quale è subordinata la potestà legislativa della Regione.

2) Eccesso di competenza. Gli artt. 5 e 6 del disegno di legge regionale, riconoscendo all'Assessore regionale del Turismo la facoltà di disporre la rimozione e la cancellazione dei mezzi pubblicitari, non consentiti dal disegno medesimo, lo investono di una sfera di competenza che gli consente, implicitamente, di annullare i contratti in corso per la pubblicità lungo le strade predette in quanto la pubblicità medesima non si conformi, ovviamente, alle disposizioni innovatrici che sono state approvate dal Consiglio regionale.

È evidente il vizio di eccesso di competenza che inficia tale articolo, come facilmente immaginabili sono le conseguenze che ne deriverebbero ai danni delle amministrazioni statali interessate".

In merito ai rilievi mossi dal Presidente della Commissione di Coordinamento, si osserva quanto segue:

1) sul primo rilievo: gli articoli 1 e 4 del disegno di legge non modificano illegittimamente la disciplina della pubblicità stradale lungo e in vista delle strade statali e ferroviarie, in contrasto con i principi dell'ordinamento dello Stato, in quanto:

a) la Regione ha in materia di tutela del paesaggio una competenza normativa primaria e può, quindi, emanare in tale materia, entro i limiti previsti dall'articolo 2 dello Statuto speciale regionale, norme applicabili in tutto il suo territorio e vincolative dell'attività non solo dei privati cittadini, ma anche dei Comuni e degli altri Enti e Amministrazioni pubbliche, compresa la Azienda Autonoma delle Strade Statali;

b) nel caso in esame, poi, la legge regionale non viene a modificare la competenza amministrativa e le norme particolari o interne procedurali in vigore per la Azienda Autonoma delle Strade Statali, per la Amministrazione ferroviaria statale e per i Comuni valdostani in materia di concessioni stradali pubblicitarie, sebbene si limita a dettare norme che vincolano coloro che intendono collocare cartelli pubblicitari in Valle d'Aosta, nel senso che, collocamento dei cartelli è anche sottoposto, per i richiedenti interessati, ai divieti, ai vincoli e alle autorizzazioni della legge regionale.

In altre parole, la legge regionale non contrasta né vìola il monopolio per la pubblicità a favore dell'Azienda Autonoma delle Strade Statali e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, previsto dal R. D. 14 marzo 1929, n. 410, e del Decreto L. 8 novembre 1947, n. 1417, limitandosi a prescrivere norme intese a tutelare il paesaggio.

Gli interessati, cioè, per poter collocare i cartelli lungo o in vista delle strade non regionali, nel territorio della Valle d'Aosta, dovranno ottenere non soltanto le autorizzazioni dei Comuni, o dell'Azienda Autonoma delle Strade, ovvero della Amministrazione delle ferrovie statali, a' sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, ma dovranno, altresì, ottenere la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale per il Turismo per quanto riguarda la tutela del paesaggio.

Non si ritiene, pertanto, che le norme della legge regionale in esame costituiscano una patente violazione del R. D. 14 marzo 1929, n. 410, e del Decreto Legislativo 8 novembre 1947, n. 1417, e comunque, non si ritiene che tali norme siano in contrasto con, i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato".

2) sul secondo punto: si può concordare sulla opportunità di non arrecare eventuali danni a privati e ad Enti mediante la rimozione di cartelli prima della scadenza delle concessioni, dei contratti e delle autorizzazioni in corso per questa parte, pertanto, il disegno di legge è stato ora modificato nel senso di rispettare, sino alla scadenza dei contratti e delle autorizzazioni in corso, i diritti già acquisiti dai privati.

Per eventuali proroghe o rinnovazione delle concessioni e dei contratti in corso, gli interessati dovranno richiedere le necessarie autorizzazioni anche all'Assessorato regionale per il Turismo, a' sensi della legge regionale.

Si sottopone, ora, all'esame ed alla approvazione del Consiglio regionale il disegno di legge regionale opportunamente modificato ai fini sovraindicati.

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

N. ... approvato dal Consiglio regionale nella adunanza del ...

Legge 1956 - n. ... NORME PER LA LIMITAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ STRADALE IN VALLE D'AOSTA AI FINI DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

PROJET DE LOI REGIONALE

N. ... approuvé par le Conseil régional dans la séance du ...

Loi 1956 - n. ... DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIMITATION ET LA DISCIPLINE DE LA PUBLICITÈ DE LA ROUTE EN VALLÉE D'AOSTE POUR LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE

Le Conseil régional a approuvé;

Le Président de la Junte régionale

promulgue

la loi suivante:

Art. 1

Ai fini della tutela del paesaggio, nel territorio della Regione Valle d'Aosta è vietato di affiggere e di collocare, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale per il Turismo, scritte, cartelli, insegne e oggetti di pubblicità commerciale o industriale lungo le strade e i sentieri soggetti a pubblico transito o in vista delle strade e dei sentieri stessi.

Il divieto si estende anche alle strade statali, alle strade ferrate, ai tratti delle strade e dei sentieri costituenti traverse abitate dei Comuni e dei villaggi di montagna nonché alle zone site in vista delle traverse stesse.

Art. 1

Pour la sauvegarde du paysage, dans le territoire de la Région Vallée d'Aoste il est interdit, sans la préalable autorisation de l'Assessorat régional au Tourisme, de placer des panneaux, des enseignes et des objets de publicité commerciale ou industrielle et tout affichage, le long des routes et des sentiers sujets au passage public ou en vue des chemins et des sentiers en question.

La défense s'étend aussi aux routes de l'Etat, aux chemins de fer, aux tronçons de chemins et de sentiers formant les chemins qui traversent les lieux habités des Communes et des villages de montagne ainsi qu'aux zones placées en vue de ces mêmes chemins.

Art. 2

Le norme della presente legge non sono applicabili alle iscrizioni, ai cartelli, alle insegne e ai mezzi di pubblicità di carattere permanente soggetti alle norme vigenti per l'applicazione della tassa comunale sulle insegne, quando si tratti di pubblicità collocata su stabili, chioschi, negozi o locali nei quali sono esercitate le attività cui si riferisce la pubblicità stessa.

Le norme della presente legge non sono, altresì, applicabili alle scritte e ai cartelli stradali indicatori o segnalatori di itinerari stradali, di località turistiche, di monumenti e castelli di interesse storico o turistico.

Art. 2

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux inscriptions, aux panneaux, aux enseignes et aux moyens de publicité à caractère permanent sujets aux dispositions en vigueur pour l'application de la taxe communale sur les enseignes, lorsqu'il s'agit de publicité placée sur les murs d'immeubles, kiosques, magasins ou locaux dans lesquels on exerce l'activité en question.

De même les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux écriteaux et aux pancartes des routes indicateurs ou de signalisation d'itinéraires routiers de localités touristiques, de monuments et châteaux d'intérêt historique et touristique.

Art. 3

L'affissione e il collocamento di scritte, di cartelli, di insegne e di oggetti di pubblicità commerciale e industriale possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il Turismo nei casi e nelle zone seguenti:

a) nei tratti di strade e di sentieri soggetti a pubblico transito costituenti traverse abitate dei Comuni e dei villaggi siti nella vallata principale, da Pré St. Didier a Pont St. Martin, o in vista delle traverse stesse, allorquando i predetti mezzi di pubblicità non contrastino con le esigenze turistiche e della tutela del paesaggio;

b) nei bivi e incroci delle strade e dei sentieri soggetti a pubblico transito, o nelle loro immediate vicinanze quando i predetti mezzi di pubblicità abbiano dimensioni limitate e servano di indicazione o di segnalazione stradale per attività turistiche di pubblico interesse (alberghi, ristoranti, funivie, seggiovie, rifugi alpini, distributori di carburanti, autorimesse, ecc.) esercitate nelle zone cui adducono le deviazioni stradali.

Tali autorizzazioni, rilasciate dall'Assessore regionale per il Turismo, scadono entro il termine di tre anni, e possono essere rinnovate.

Art. 3

L'affichage et la mise en place d'écriteaux, de pancartes, d'enseignes et d'objets de publicité commerciale et industrielle peuvent être autorisés par l'Assesseur régional au Tourisme dans les zones et cas suivants:

a) dans les tronçons des chemins et des sentiers sujets au passage public qui forment les traverses habitées des Communes des villages situés dans la vallée principale de Pré St. Didier à Pont St. Martin, ou en vue des traverses en question, lorsque les moyens susdits de publicité ne contrastent pas avec les exigences touristiques et de la sauvegarde du paysage;

b) aux carrefours et aux croisements des chemins et des sentiers sujets au passage public ou dans leur voisinage immédiat lorsque ces moyens publicitaires ont des dimensions limitées et servent d'indication ou de signalisation pour des activités touristiques d'intérêt public (hôtels, restaurants, téléphériques, télésièges, refuges alpins, distributeurs de carburants, garages, etc.) exercées dans les zones auxquelles aboutissent ces déviations routières.

Lesdites autorisations, délivrées par l'Assesseur régional au Tourisme, échoient dans le délai de trois années, et peuvent être renouvelées.

Art. 4

Per ottenere l'autorizzazione dell'Assessore regionale per il Turismo, ai fini della pubblicità di cui all'articolo precedente, gli Enti, le Ditte e i privati interessati debbono trasmettere all'Ufficio regionale per il Turismo motivata domanda, allegando il disegno del tipo di mezzo di pubblicità prescelto, con precisazione delle dimensioni, delle diciture, dei colori, della località e della ubicazione prescelti.

L'Assessore regionale per il Turismo può concedere o negare l'autorizzazione e può prescrivere di modificare la forma, le dimensioni e la ubicazione del mezzo pubblicitario, in relazione alle esigenze turistiche e della tutela del paesaggio.

Art. 4

Pour obtenir l'autorisation de l'Assesseur régional au Tourisme pour la publicité dont il est question dans l'article précédent, les Corps moraux, les Sociétés, les particuliers intéressés doivent présenter au Bureau régional du Tourisme une demande dûment motivée en y joignant le schéma du modèle de la publicité choisie, en précisant les dimensions, le texte et les couleurs, la localité et l'emplacement qu'on a choisi.

L'Assesseur régional au Tourisme peut accorder ou refuser cette autorisation et ordonner qu'on modifie la forme, les dimensions et l'emplacement de la publicité en rapport aux exigences touristiques et à la sauvegarde du paysage.

Art. 5

Le scritte, i cartelli e i mezzi pubblicitari o di segnalazione stradali già affissi o già collocati prima dell'entrata in vigore della presente legge rimarranno affissi o collocati sino alla data di scadenza delle concessioni e delle autorizzazioni in atto vigenti.

Per il mantenimento delle scritte, dei cartelli e dei mezzi pubblicitari e di segnalazione di cui si tratta dopo la scadenza delle concessioni e autorizzazioni in atto vigenti, gli interessati debbono chiedere autorizzazione all'Assessore regionale per il Turismo entro il termine di scadenza delle concessioni e autorizzazioni stesse, secondo le modalità previste dal precedente articolo 4.

Scaduto il termine delle concessioni e autorizzazioni di cui al precedente comma, l'Assessore regionale per il Turismo può ordinare e disporre, secondo le norme di cui al seguente articolo 7, la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari per i quali non sia stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione prescritta.

Art. 5

Les inscriptions, les pancartes et les moyens publicitaires ou de signalisation déjà affichés et placés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pourront rester affichés ou placés jusqu'à l'échéance des concessions et des autorisations actuellement en vigueur.

Pour le maintien des inscriptions, des pancartes et des moyens publicitaires et de signalisation dont il s'agit, après l'échéance des concessions et autorisations actuellement en vigueur, les intéressés devront demander l'autorisation à l'Assesseur régional au Tourisme, avant l'échéance des concessions et des autorisations, selon les modalités prévues par le précédent article 4.

Après l'échéance des concessions et des autorisations dont à l'alinéa précédent, l'Assesseur régional au Tourisme peut ordonner et disposer, selon les dispositions citées dans le suivant article 7, d'effacer les inscriptions et de déplacer les pancartes et les moyens publicitaires pour lesquels on n'aura pas demandé et obtenu l'autorisation voulue.

Art. 6

Le scritte, i cartelli e i mezzi pubblicitari o di segnalazione debbono essere mantenuti in buono stato di conservazione, ai fini della tutela del paesaggio.

Art. 6

Les inscriptions, les pancartes et les moyens publicitaires ou de signalisation doivent être entretenus en bon état de conservation, pour la sauvegarde du paysage.

Art. 7

L'Assessore regionale per il Turismo può ordinare e disporre la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari esposti, - dopo l'entrata in vigore della presente legge, - in contrasto con le norme della legge medesima, nonché di quelli che, già autorizzati, non ottengano la prescritta autorizzazione alla scadenza della concessione o autorizzazione in atto o non siano mantenuti in stato di buona conservazione, con pregiudizio per la tutela del paesaggio.

A tal fine, l'Assessore regionale per il Turismo prescrive un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni, entro il quale gli interessati debbono provvedere, a loro cura e spese, alla cancellazione delle scritte e alla rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari, ovvero alla loro manutenzione o ripristino.

Trascorso il termine prescritto senza che gli interessati abbiano provveduto a quanto stabilito, l'Assessore regionale per il Turismo provvede d'ufficio, a spese degli inadempienti, a far cancellare le scritte e a far rimuovere i cartelli e i mezzi pubblicitari, avvalendosi dell'opera degli agenti stradali, e promuove gli atti per l'applicazione a carico degli inadempienti delle contravvenzioni e delle ammende previste dalle leggi e dal codice penale.

Art. 7

L'Assesseur régional au Tourisme peut ordonner et disposer l'effacement des inscriptions et le déplacement des pancartes et des moyens publicitaires exposés, - après l'entrée en vigueur de la présente loi, qui soient en contraste avec les dispositions de cette loi et même de ceux qui, ayant été autorisés, n'obtiennent pas, à l'échéance de l'autorisation ou de la concession actuellement en vigueur, la prévue autorisation ou ne soient pas tenus en bon état de conservation, préjudiciant ainsi la sauvegarde du paysage.

Dans ce but, l'Assesseur régional au Tourisme prescrit un délai non inférieur à dix jours et non supérieur à trente jours, pendant lequel les intéressés devront pourvoir, à leurs soins et frais, à l'effacement des inscriptions et au déplacement des pancartes et des moyens publicitaires, ou bien à leur entretien ou renouvellement.

Le terme établi étant écoulé sans que les intéressés aient pourvu à ce qui a été ordonné, l'Assesseur régional au Tourisme, par l'entremise des agents routiers, pourvoit d'autorité, et aux frais de ceux qui n'auront pas accompli les prescriptions, à effacer les inscriptions et à déplacer les pancartes et les moyens publicitaires et passe les poursuites pour l'application, à la charge de ceux qui auront contrevenu à cette loi, des contraventions et d'amendes prévues par les lois et le code pénal.

Art. 8

Contro i provvedimenti dell'Assessore regionale per il Turismo è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 8

Contre les mesures de l'Assesseur régional au Tourisme, on peut, dans les vingt jours qui suivent la communication, présenter recours à la Junte régionale, qui décidera par une mesure définitive.

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, lì ... 195..

Art. 9

La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour successif à celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.

La présente loi sera insérée dans le recueil officiel des lois et des règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Région.

La promulgation de la présente loi sera sur le Journal Officiel de la République Italienne.

Quiconque en a l'obligation est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région.

Aoste, le ... 195..

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Mozione

Ivrea, 4-2-1956.

Chiar.mo Geom. E. PAREYSON

Presidente del Consiglio regionale

AOSTA

La preghiamo di voler portare all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio la seguente mozione:

"Il Consiglio regionale

ritenuta la urgente necessità di una completa chiara legge regionale che disciplini costruzioni e piani regolatori edilizi assicurando la tutela del paesaggio,

dà mandato

ad apposita nominando Commissione consiliare di provvedere al sollecito approntamento del relativo disegno di legge".

Con osservanza.

F.ti Chabod Renato, Nicco Giulio.

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L'Assessore BORDON premette che non ritiene sia il caso di illustrare in modo particolare il disegno di legge regionale sottoposto all'approvazione del Consiglio, sia perché molti Consiglieri conoscono già l'argomento, per averne sentito parlare durante la precedente legislatura, sia perché la relazione che accompagna il predetto disegno di legge in questione è chiara ed esauriente.

Ritiene che tutti i Consiglieri riconoscano l'importanza e la necessità di una legge regionale recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta, ai fini della tutela del paesaggio.

Osserva che numerosi ed antiestetici cartelli pubblicitari collocati lungo la rete stradale in Valle d'Aosta deturpano le bellezze del paesaggio, con conseguenze negative agli effetti turistici.

Informa che il precedente disegno di legge regionale in materia, approvato dal precedente Consiglio nella seduta del 9 settembre 1954 (oggetto n. 103), non ottenne il visto di legittimità da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento, il quale addusse a motivazione della reiezione:

1) che l'articolo 1 costituiva patente violazione del R. D. 14 marzo 1929, n. 410, e del D. L. 8-11-1947, n. 1417, che disciplinano la pubblicità lungo ed in vista delle strade statali e delle strade ferroviarie, in quanto il disegno di legge, modificando illegittimamente la disciplina statale in materia di pubblicità, veniva a porsi in netto contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato, al quale è subordinata la potestà legislativa della Regione;

2) eccesso di competenza per il fatto che gli articoli 5 e 6, riconoscendo all'Assessore regionale del Turismo la facoltà di disporre la rimozione e la cancellazione dei mezzi pubblicitari non consentiti a' sensi del disegno di legge medesimo, gli attribuivano una competenza che gli consentiva, implicitamente, di annullare i contratti in corso per la pubblicità lungo le strade predette.

Osserva, per quanto riguarda il primo rilievo del Presidente della Commissione di Coordinamento, che la Regione ha, in materia di tutela del paesaggio, una competenza normativa primaria e può, quindi, emanare in tale materia, entro i limiti previsti dall'articolo 2 dello Statuto speciale regionale, norme applicabili in tutto il suo territorio e vincolative dell'attività non solo dei privati cittadini, ma anche dei Comuni degli altri Enti ed Amministrazioni pubbliche, compresa l'Azienda Autonoma delle strade statali.

Precisa che, nel caso in esame, la legge regionale non viene a modificare la competenza amministrativa e le norme particolari ed interne procedurali in vigore per la Azienda Autonoma delle Strade Statali, per l'Amministrazione ferroviaria statale e per i Comuni valdostani in materia di concessioni stradali pubblicitarie, ma si limita soltanto a dettare norme che vincolano coloro che intendono collocare cartelli pubblicitari in Valle d'Aosta, nel senso che il collocamento dei cartelli è anche sottoposto, per i richiedenti interessati, ai divieti, ai vincoli e alle autorizzazioni previsti dalla legge regionale.

Circa il secondo rilievo, dichiara che è intenzione della Amministrazione regionale di rispettare, sino alla scadenza dei contratti e delle autorizzazioni in corso, i diritti già acquisiti dai privati e che, quindi, tale rilievo potrebbe essere accolto dal Consiglio.

Passa, quindi, all'esame della mozione presentata dai Consiglieri Chabod Renato e Nicco Giulio, rilevando che con la stessa si propone di dare mandato ad apposita nominanda Commissione consiliare di provvedere sollecitamente alla elaborazione di un disegno di legge regionale che disciplini "costruzioni e piani regolatori edilizi, assicurando la tutela del paesaggio".

Osserva, in proposito, che il disegno di legge regionale sottoposto oggi all'approvazione del Consiglio contempla soltanto una parte della materia che si propone di disciplinare con la mozione.

Il Consigliere CHABOD Renato comunica che i presentatori della mozione prendono atto che la Giunta ha sottoposto all'esame del Consiglio una proposta concreta relativa alla disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio. Osserva, però, che il disegno di legge regionale in esame non contempla che una parte di quella legge generale di cui tratta la mozione.

Rileva che nella mozione si sottolinea la urgente necessità di una completa chiara legge regionale che disciplini costruzioni e piani regolatori edilizi, assicurando la tutela del paesaggio.

Concorda sulla urgenza della disciplina della pubblicità stradale, in quanto effettivamente i numerosi cartelli pubblicitari collocati lungo le strade della Valle deturpano il paesaggio e le bellezze naturali, ma fa presente che il paesaggio e le bellezze naturali si deturpano non soltanto con i cartelli pubblicitari ma anche con le costruzioni antiestetiche che si vedono sorgere qua e là.

Accenna, a titolo di esempio, a quanto è avvenuto nella conca del Breuil, ove si è permessa la costruzione di fabbricati la cui architettura contrasta stridentemente con le bellezze naturali della località. Dichiara che bisogna assolutamente evitare che quanto è avvenuto al Breuil possa ripetersi in altre località turistiche ed afferma che ciò può ottenersi soltanto con l'approvazione e l'emanazione di una completa e chiara legge regionale che disciplini e regolamenti tutta la materia delle costruzioni e dei piani regolatori edilizi, assicurando la tutela del paesaggio.

Precisa che l'elaborazione di tale legge molto urgente e che si rende, quindi, necessario che il Consiglio, in accoglimento della mozione, nomini una Commissione consiliare incaricata di approntare il relativo disegno di legge.

Fa presente che, se l'Assessore al Turismo concordasse su, tale proposta, i presentatori della mozione approverebbero tanto più volentieri il disegno di legge in esame recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle di Aosta.

Aggiunge che, in un secondo tempo, potranno essere collegate e coordinate in un testo unico le leggi regionali che regolamentano la materia in discussione.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara non esservi dubbio che il disegno di legge regionale in esame disciplina soltanto una parte di quello che si può e si deve fare nella materia, molto ampia, contemplata dall'articolo 2 dello Statuto speciale regionale.

Circa i due rilievi formulati a suo tempo dal Presidente della Commissione di Coordinamento in ordine al disegno di legge approvato dal precedente Consiglio nella adunanza del 9 settembre 1954, comunica che la Giunta propone al Consiglio di aderire al secondo rilievo, che riguarda i contratti in corso per la pubblicità lungo le strade della Valle d'Aosta, perché è logico e giusto che si rispettino le autorizzazioni già concesse e in atto sino alla loro scadenza, trattandosi di diritti già acquisiti dai privati.

Precisa che la Giunta ritiene, invece, che il Consiglio non debba aderire al primo rilievo, secondo il quale il predetto disegno di legge costituirebbe una patente violazione del R. D. 14-3-1929, n. 410, sulla pubblicità stradale.

Riferisce che l'articolo 1 del menzionato R. D. stabilisce che l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali ha, in base all'articolo 36, n. 1, della legge 17-5-1948, n. 1094, "il monopolio della pubblicità fatta con qualsiasi mezzo lungo le strade statali o in vista di esse, escluse le traverse nell'interno dei centri abitati".

Informa che vi è un'altra disposizione di legge che regola la pubblicità lungo ed in vista delle strade ferroviarie (D. L. 8-11-1947, n. 1417).

Fa presente che la Regione ha potestà normativa primaria, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto regionale, per quanto riguarda la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio.

Rileva che la legge regionale non viola il monopolio della pubblicità che l'Azienda Autonoma delle Strade Statali ha, come già detto, in forza del menzionato R. D. 14-3-1929, n. 410, perché si limita a prescrivere norme intese a tutelare il paesaggio.

Precisa che, in sostanza, con la legge regionale si prescrive che chi ha il monopolio della pubblicità si adegui alle speciali norme stabilite dalla Valle d'Aosta per quanto riguarda la pubblicità entro il territorio della Regione. Sottolinea che ciò significa, per il collocamento di cartelli lungo od in vista delle strade regionali nel territorio della Valle d'Aosta, che gli interessati dovranno ottenere non soltanto la autorizzazione dei Comuni, o dell'ANAS, o dell'Amministrazione delle Ferrovie statali, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, ma dovranno, altresì, ottenere la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale per il Turismo per quanto riguarda la tutela del paesaggio.

Ritiene che, dal punto di vista costituzionale e giuridico, si sia perfettamente a posto, in quanto le norme regionali non contrastano con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Osserva che non vi è dubbio sull'urgenza della disciplina della pubblicità stradale e fa presente che il disegno di legge sottoposto all'approvazione del Consiglio nell'adunanza odierna corrisponde esattamente al precedente disegno di legge regionale, salvo per quanto riguarda il secondo rilievo del Presidente della Commissione di Coordinamento concernente i contratti in corso per la pubblicità lungo le strade della Valle d'Aosta, che rimarranno in vigore sino alla loro scadenza.

Passando alla mozione, rileva che con la stessa si chiede una completa e chiara legge regionale che disciplini costruzioni e piani regolatori edilizi, assicurando la tutela del paesaggio; osserva che una tale formulazione è talmente ampia che una Commissione la quale ricevesse l'incarico di approntare uno schema di detta legge regionale probabilmente non riuscirebbe a concretare nulla.

Rammenta che la Regione, in forza dell'articolo 2, lettera g), dello Statuto regionale, ha potestà legislativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori per zone di particolare importanza turistica; informa che la Giunta si è preoccupata e interessata di questo problema sino dallo scorso anno.

Ricorda, in proposito, di aver già avuto occasione, in precedenti adunanze, di chiarire determinati concetti al Consiglio regionale in materia di piani regolatori per le zone di particolare importanza turistica.

Rileva che già la precedente Amministrazione aveva nominato una Commissione di tecnici incaricati di allestire i piani regolatori relativi ai maggiori centri turistici della Valle.

Informa che l'attuale Giunta regionale, - riconoscendo che la regolamentazione delle zone di particolare importanza turistica è di enorme importanza per la Valle d'Aosta, sia per quanto riguarda la tutela del paesaggio che per i suoi riflessi turistici, - ha fissato un termine per l'espletamento del mandato da parte dei predetti tecnici, i quali hanno già depositato i loro piani regolatori, che sono stati esaminati da una Commissione.

Premesso che, per quanto riguarda i piani regolatori, non può essere ignorata la competenza spettante ai Comuni, comunica che ai Comuni di grande importanza turistica è stato inviato uno schema di regolamento edilizio con unito un piano di fabbricazione, che sono all'esame dei Consigli comunali, ai quali compete deliberarne la approvazione. Precisa che i piani di fabbricazione vietano nuove costruzioni in contrasto con i piani stessi, impedendo così che le brutture edilizie, che si riscontrano nel centro turistico del Breuil, possano ripetersi in altre località turistiche.

Riferisce che, nel contempo, d'accordo con i Comuni interessati, vengono allestiti piani regolatori particolareggiati per ogni singolo centro turistico, che deve avere un proprio piano regolatore elaborato tenendo conto delle particolari caratteristiche locali.

Rileva che da un anno si stanno studiando e predisponendo gli elementi essenziali ed indispensabili affinché una Commissione regionale possa poi, avvalendosi di tali elementi di carattere tecnico, concretare concetti e formulare in seguito una legge vera e propria.

Precisa che questo è il primo concetto sul quale la Giunta intende richiamare l'attenzione del Consiglio.

Passando, quindi, ad esporre il secondo concetto, su cui richiama l'attenzione del Consiglio, informa che la Giunta è dell'avviso, anche perché confortata dall'esperienza, che le Commissioni debbano avere incarichi precisi e ben determinati, per cui è meglio che l'ampia materia contemplata dalla mozione venga spezzettata in determinate leggi, sia perché il lavoro delle Commissioni risulta così molto più facile, sia perché le leggi regionali possono così essere più facilmente approvate dal Consiglio e dalle Autorità statali di controllo, salvo riunire in seguito tutte queste leggi in un testo unico coordinato, come ha accennato il Consigliere Chabod Renato.

Osserva che quanto proposto nella mozione, - cioè di formulare una completa chiara legge regionale che disciplini le costruzioni e i piani regolatori edilizi assicurando la tutela del paesaggio, - non è attuabile anche perché non si possono ignorare le competenze spettanti ai Comuni in questa materia.

Ripete che è, quindi, molto meglio restringere e stabilire, volta per volta, il compito delle Commissioni, precisandone la materia di studio.

Rileva che si potrebbe, ad esempio, elaborare un disegno di legge regionale che regolamenti, come è nell'intendimento dell'Amministrazione regionale, tutto quanto riguarda i piani regolatori per le zone di particolare importanza turistica.

Fa presente che si potrà, quindi, procedere alla nomina di una Commissione allorquando si avranno tutti gli elementi tecnici, - cosa che è già a buon punto -, necessari alla Commissione consiliare per poter regolamentare legislativamente i piani regolatori per le zone di particolare importanza turistica.

Ribadisce che bisogna guardare al particolare e non già a tutto lo scibile umano in questa materia che è ampia, in quanto una Commissione che fosse incaricata di regolamentare tutto quello che riguarda la tutela del paesaggio non saprebbe come iniziare i suoi lavori.

Comunica che, per la ragioni suesposte, la Giunta è dell'avviso che si debba prima discutere ed approvare il disegno di legge concernente le norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio.

Fa presente che il Consiglio potrebbe, quindi, in seguito, discutere la mozione e, in proposito, osserva che i punti di vista non sono contrastanti e riguardano semplicemente le modalità di esecuzione, per cui ritiene che dalla discussione che ne seguirà potrà sorgere una soluzione accettabile da tutti i Consiglieri.

Il Consigliere CHABOD Renato dichiara di essere d'accordo sulla proposta che si approvi prima il disegno di legge regionale e che successivamente si discuta la mozione.

Rileva che il Presidente della Giunta ha attribuito alla mozione una ampiezza superiore a quella che essa ha, perché non era e non è nell'intendimento dei presentatori della stessa di entrare nel problema tecnico costruttivo edilizio e dei piani regolatori.

Osserva che la prima parte della mozione termina con le parole "assicurando la tutela del paesaggio", il che è precisamente quanto ha fatto la Giunta in materia di pubblicità stradale.

Rammenta che giustamente il Presidente della Giunta ha detto che l'Amministrazione regionale non intende affatto togliere il monopolio della pubblicità all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, ma intende soltanto rivendicare il diritto di pretendere, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto regionale, che per tutta la pubblicità stradale in Valle d'Aosta sia richiesta ed ottenuta preventivamente anche l'autorizzazione della Regione, per assicurare la tutela del paesaggio.

Fa presente che lo stesso scopo si sono proposti di conseguire i presentatori della mozione per quanto riguarda le costruzioni ed i piani regolatori edilizi, nel senso che le costruzioni e i piani regolatori edilizi debbono essere fatti in armonia e non già in contrasto con le bellezze del paesaggio.

Rileva che la legge regionale che disciplina la pubblicità stradale in Valle d'Aosta si richiama, in sostanza, alla legge 29-6-1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, con la differenza, però, che in materia di pubblicità stradale tutti i poteri relativi alla concessione dell'autorizzazione al collocamento di cartelli stradali sono dati all'Assessore al Turismo, - cosa sulla quale può anche concordare con la Giunta -, mentre, invece, in materia di costruzioni e di piani regolatori la predetta legge del 1939 non prevede la facoltà esclusiva di una persona singola, ma prevede Commissioni composte dal Sovraintendente alle Belle Arti, dal Presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo, dai Podestà dei Comuni interessati (la legge è del 1939) e dai rappresentanti delle categorie interessate e da esperti.

Fa presente che lo scopo che i presentatori della mozione si propongono di conseguire è la elaborazione, sulla base della legge 29-6-1939, n. 1497, di un disegno di legge regionale che disciplini la materia delle costruzioni e dei piani regolatori edilizi agli effetti della tutela del paesaggio, prevedendo fra altro la nomina di una Commissione composta all'incirca come la Commissione prevista dalla menzionata legge del 1939. Precisa che a tale Commissione dovrebbero essere sottoposti i progetti di qualsiasi nuova costruzione, nonché i piani regolatori, con l'intesa che le costruzioni ed i piani regolatori non approvati da detta Commissione non possano avere esecuzione.

Osserva che, in alcuni casi, determinate costruzioni potrebbero non venire autorizzate o perché la loro struttura architettonica è in contrasto con il paesaggio, oppure perché verrebbero a togliere certe vedute panoramiche.

Dichiara che per lo studio della materia e per l'elaborazione del disegno di legge al quale ha accennato è necessario che sia nominata apposita Commissione consiliare, come richiesto dalla mozione.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta che è già stata nominata una Commissione regionale per la tutela del paesaggio, al cui esame vengono sottoposti tutti i progetti di costruzioni predisposti sia dai Comuni che dai privati.

L'Assessore BORDON premette che nella mozione, - dopo aver sottolineato "la urgente necessità di una completa legge regionale che disciplini costruzioni e piani regolatori edilizi, assicurando la tutela del paesaggio" -, si chiede di nominare apposita Commissione consiliare "incaricata di provvedere al sollecito approntamento del disegno di legge".

Dichiara che non sussiste alcun dubbio sulla urgente necessità di una definizione della questione dei piani regolatori e rammenta, in proposito, che il gruppo della Concentrazione Democratica, convinta di tale necessità, aveva inserito nel suo programma, alla vigilia delle elezioni regionali, l'impegno di portare al più presto a compimento i piani regolatori.

Informa che la Giunta precedente, con deliberazione in data 18-3-1954, n. 358, stabilì di affidare a tecnici privati professionisti l'incarico della redazione di piani regolatori relativi a zone di particolare importanza turistica della Regione (Courmayeur e Pré St. Didier, Breuil, Cogne, Ayas, Champoluc, Pila, Gressoney) fissando in via di massima i compensi da corrispondersi per lo studio e la elaborazione di ciascun piano regolatore.

Comunica che, con la menzionata deliberazione di Giunta, veniva dato mandato all'allora Assessore del Turismo, Dott. Berton, di interpellare alcuni Architetti per conoscere se fossero disposti ad accettare lo incarico della redazione dei piani regolatori relativi alle predette zone di particolare importanza turistica, in base ai compensi stabiliti nella citata deliberazione.

Riferisce che con successiva deliberazione di Giunta del 16-6-1954, n. 1047, furono precisate le condizioni alle quali gli Architetti dovevano attenersi per la redazione dei piani regolatori. Precisa che una delle condizioni stabiliva che entro tre mesi dalla data di detta deliberazione i progettisti dovevano presentare alla Amministrazione regionale uno studio di massima dei piani regolatori; per cui, essendo la deliberazione stata adottata il 16-6-1954, i progettisti avrebbero dovuto presentare gli studi di massima entro il 16-9-1954.

Comunica che l'attuale Giunta, subito dopo il suo insediamento, e cioè a fine dicembre 1954, invitò i progettisti a fare pervenire all'Amministrazione regionale gli studi di massima dei progetti da allestire; rileva che quasi tutti gli Architetti trovarono la scusa che non potevano fornire i dati richiesti perché, per il sopraggiungere dell'inverno, non avevano potuto portare a termine i necessari rilievi.

Fa presente che, infine, dopo ripetuti solleciti, pervennero all'Amministrazione regionale gli studi di massima dei progetti di piani regolatori delle sopramenzionate zone di particolare importanza turistica.

Comunica che detti piani di massima furono inviati ai Comuni interessati e che, avendo i Consigli comunali formulato osservazioni in merito ai piani stessi, la Giunta ritenne opportuno di nominare una Commissione composta dal Prof. Carducci, Sovraintendente regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti, da un rappresentante del Provveditorato alle Opere Pubbliche del Piemonte e da un Architetto urbanista di chiara fama, designato dall'Ordine degli Architetti di Torino, con l'incarico di cercare di conciliare i piani di massima di cui si tratta con le necessità delle rispettive località.

Comunica che detta Commissione, dopo aver esaminato i piani di massima, si è recata nelle singole località ed ha esaminato i criteri adottati dai progettisti per l'impostazione dei vari piani regolatori, cercando di appianare, per quanto possibile, le difficoltà sollevate dai Consigli comunali in ordine ai piani regolatori stessi.

Rileva che, soltanto allorquando la predetta Commissione avrà ultimato il suo compito e si constaterà che non è stato possibile conciliare i punti di vista degli Architetti progettisti con le necessità e le richieste dei Comuni interessati, si potrà nominare la Commissione proposta dai presentatori della mozione, per l'esame dei singoli piani regolatori che, ad un dato momento, - volenti o nolenti i Comuni interessati -, potranno eventualmente essere approvati con una legge, se necessario.

Osserva che non per questo si può dire che non vi è e non vi sarà alcun freno in materia di costruzioni edilizie fino a quando saranno approvati i piani regolatori, perché in ogni Comune vi è una Commissione comunale edilizia che, in genere, funziona regolarmente ed alla quale compete di esprimere un primo giudizio sui progetti delle costruzioni che si intendono realizzare nel territorio del Comune.

Informa che i progetti delle nuove costruzioni sono, quindi, trasmessi dalle Commissioni comunali edilizie alla Commissione regionale per la tutela del paesaggio, che è presieduta dal Presidente della Giunta ed è composta anche dall'Assessore ai Lavori Pubblici, dall'Assessore al Turismo, da tecnici rappresentanti l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, da rappresentanti della Associazione Industriali e da altri membri.

Rileva, quindi, che un certo qual controllo o vincolo in materia di nuove costruzioni è già in atto da tempo e che saranno inoltre approvati i piani regolatori per le già citate zone di particolare interesse turistico.

Il Consigliere CHABOD Renato dichiara di aver preso atto che vi è già una Commissione regionale incaricata di appianare le divergenze che possono esservi fra architetti progettisti e i Comuni interessati. Comunica che desidererebbe, però, che tale Commissione fosse affiancata da un elemento locale.

Riferendosi alle considerazioni già esposte in precedenza, insiste sulla richiesta di nomina di una Commissione consiliare incaricata di approntare un disegno di legge regionale che disciplini la materia delle costruzioni e dei piani regolatori edilizi nell'interesse della tutela del paesaggio, affinché si sappia con precisione quello che si può e quello che non si può fare nella materia di cui si tratta.

Concorda sulla opportunità di approvare in primo luogo il disegno di legge recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio, salvo ritornare, in seguito, a trattare della mozione.

Il Presidente, PAREYSON, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende fare osservazioni o rilievi di carattere generale sul menzionato disegno di legge regionale nel suo complesso, invita il Consiglio a discutere e ad approvare i singoli articoli del disegno di legge in esame.

Art. 1

Si dà atto che l'articolo 1 viene approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Art. 2

Il Consigliere CHABOD Renato dichiara di non concordare pienamente sul primo comma dell'articolo 2, perché ritiene che anche la pubblicità su fabbricati, chioschi, negozi o locali, debba essere soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Assessore al Turismo.

Su rilievo del Presidente della Giunta, BONDAZ, il quale fa notare che la pubblicità negli abitati non è contemplata dalla legge generale dello Stato, propone che, quanto meno, sia soppresso il secondo capoverso, in quanto ritiene, per ragioni ovvie, opportuna la preventiva autorizzazione dell'Assessore al Turismo, anche per le scritte, i cartelli stradali indicatori o segnalatori di itinerari stradali, di località turistiche, di monumenti e castelli, di interesse storico o turistico.

Segue discussione, alla quale prendono parte, oltre al Consigliere CHABOD Renato, il Presidente della Giunta, BONDAZ, l'Assessore BORDON e il Vice Presidente PASQUALI, il quale fa notare che per quanto riguarda i cartelli stradali indicatori vi sono delle norme internazionali molto precise e restrittive.

Il Consigliere CHABOD Renato esprime parere che la disposizione del secondo comma potrebbe essere limitata tutto al più ai cartelli stradali "regolamentari" e che quindi dovrebbe essere soppressa tutta la rimanente parte del comma.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, e l'Assessore BORDON concordano sulla proposta del Consigliere Chabod Renato, rilevando che il secondo capoverso dell'articolo 2 risulterebbe modificato e stilato nel seguente nuovo testo: "Le norme della presente legge non sono, altresì, applicabili ai cartelli stradali indicatori regolamentari".

Si dà atto che l'articolo 2 viene approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio con la soprariportata modifica al 2° comma.

Art. 3.

Il Consigliere SAVIOZ propone che le autorizzazioni rilasciate dall'Assessore regionale al Turismo per l'affissione ed il collocamento di scritte, di cartelli e di disegni, ecc., siano di carattere precario ed abbiano una durata non superiore ad un anno.

L'Assessore BORDON fa presente che, ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge in esame, l'Assessore al Turismo può ordinare e disporre la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari esposti quando non siano mantenuti in stato di buona conservazione con pregiudizio per la tutela del paesaggio.

Per quanto riguarda la durata delle autorizzazioni, osserva che la costruzione di un. cartello pubblicitario comporta generalmente una certa spesa; ritiene che si potrebbe eventualmente ridurre da 3 a 2 anni la durata massima delle autorizzazioni.

L'Assessore BIONAZ e il Consigliere CHABOD Renato ritengono opportuno che le autorizzazioni rilasciate dall'Assessore regionale al Turismo possano avere durata sino a tre anni, anche perché alla loro scadenza l'Assessore al Turismo potrà ordinare e disporre la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari che non siano tenuti in buono stato di conservazione con pregiudizio per la tutela del paesaggio.

Il Consigliere SAVIOZ ribadisce le ragioni per le quali ritiene opportuno che le autorizzazioni abbiano una durata non superiore ad un anno, salvo la possibilità di tacita rinnovazione di anno in anno in mancanza di disdetta.

Segue breve discussione fra i Consiglieri SAVIOZ, il Presidente della Giunta, BONDAZ, il Vice Presidente, PASQUALI, il quale ultimo propone di mantenere il termine di tre anni anche perché l'Assessorato al Turismo potrà esaminare, alla scadenza dell'autorizzazione, la situazione dei singoli cartelli al fine di accertare se sia, o no, opportuno rinnovare l'autorizzazione.

Il Consigliere SAVIOZ, passando all'esame della disposizione della lettera a) del primo comma dell'articolo 3, rileva che vi sono traverse abitate anche dopo Pré St. Didier, salendo verso Courmayeur, e propone, pertanto, che la dizione "da Pré St. Didier a Pont St. Martin" sia rettificata in "da Courmayeur a Pont St. Martin". Segue breve discussione fra il Presidente della Giunta, BONDAZ, l'Assessore BORDON e il Consigliere CHABOD Renato, il quale propone, invece, che la dizione "da Pré St. Didier a Pont St. Martin", sia sostituita con le parole "e delle valli laterali".

Il Consiglio, unanime, concorda sulla proposta del Consigliere CHABOD Renato.

Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per alzata di mano, l'articolo 3 viene approvato dal Consiglio a maggioranza di voti, con la modifica proposta dal Consigliere Chabod alla disposizione della lettera a) del primo capoverso (Consiglieri presenti e votanti: trentadue; voti favorevoli: trentuno; voti contrari: uno (Savioz).

Art. 4

Si dà atto che l'articolo 4 è approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio, senza discussione.

Art. 5

Si dà atto che l'articolo 5 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, previa precisazione da parte del Presidente della Giunta che l'articolo in esame risulta modificato in confronto all'articolo 7 del disegno di legge approvato dal precedente Consiglio, per rispettare, sino alla scadenza dei contratti e delle autorizzazioni in corso, i diritti già acquisiti dai privati (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Art. 6

Si dà atto che l'articolo 6 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, previa soppressione, su proposta del Consigliere Chabod Renato, delle parole "ai fini della tutela del paesaggio" nell'ultima parte dell'articolo (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Art. 7

Il Consigliere CHABOD Renato propone che all'ultimo comma le parole "delle contravvenzioni e delle ammende previste dalle leggi e dal codice penale" siano sostituite con le parole "delle sanzioni previste dal codice penale".

Si dà atto che l'articolo 7 viene approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio, con la menzionata variante proposta dal Consigliere Chabod Renato (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Art. 8

Si dà atto che l'articolo 8 è approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio, dopo breve discussione alla quale prendono parte i Consiglieri MANGANONI, il Presidente della Giunta, BONDAZ, e il Consigliere CHABOD Renato (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Art. 9

Si dà atto che l'articolo 9 è approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per la approvazione del disegno di legge regionale nel suo complesso.

IL CONSIGLIO

richiamata la deliberazione consiliare numero 103, in data 9 settembre 1954;

ritenuta la necessità dell'approvazione di norme regionali per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta, ai fini della tutela del paesaggio;

veduti gli articoli 2, lettera q), 4 e 31 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: trentuno; scrutatori i Consiglieri Signori: DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo);

Delibera

di approvare, ai sensi degli articoli 2, lettera q), 4 e 31 dello Statuto speciale della Regione, la emanazione della seguente legge regionale, recante norme regionali per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta, ai fini della tutela del paesaggio;

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 4

approvato dal Consiglio regionale nella adunanza del 19 aprile 1956.

Legge 1956, n. - NORME PER LA LIMITAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ STRADALE IN VALLE D'AOSTA AI FINI DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

PROJET DE LOI REGIONALE N. 4

approuvé par le Conseil régional dans la séance du 19 avril 1956.

Loi 1956, n. - DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIMITATION ET LA DISCIPLINE DE LA PUBLICITÉ DE LA ROUTE EN VALLÉE D'AOSTE POUR LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE.

Le Conseil régional a approuvé;

Le Président de la Junte régionale

Promulgue

la loi suivante:

Art. 1

Ai fini della tutela del paesaggio, nel territorio della Regione Valle d'Aosta è vietato di affiggere e di collocare, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale per il Turismo, scritte, cartelli, insegne e oggetti di pubblicità commerciale o industriale lungo le strade e i sentieri soggetti a pubblico transito o in vista delle strade e dei sentieri stessi.

Il divieto si estende anche alle strade statali, alle strade ferrate, ai tratti delle strade e dei sentieri costituenti traverse abitate dei Comuni e dei villaggi di montagna nonché alle zone site in vista delle traverse stesse.

Art. 1

Pour la sauvegarde du paysage, dans le territoire de la Région Vallée d'Aoste il est interdit, sans la préalable autorisation de l'Assessorat régional au Tourisme, de placer des panneaux, des enseignes et des objets de publicité commerciale ou industrielle et tout affichage, le long des routes et des sentiers sujets au passage public ou en vue des chemins et des sentiers en question.

La défense s'étend aussi aux routes de l'Etat, aux chemins de fer, aux tronçons des chemins et des sentiers formant les chemins qui traversent les lieux habités des Communes et des villages de montagne ainsi qu'aux zones placées en vue de ces mêmes chemins.

Art. 2

Le norme della presente legge non sono applicabili alle iscrizioni, ai cartelli, alle insegne ed ai mezzi di pubblicità di carattere permanente soggetti alle norme vigenti per l'applicazione della tassa comunale sulle insegne, quando si tratti di pubblicità collocata su stabili, chioschi, negozi o locali nei quali sono esercitate le attività cui si riferisce la pubblicità stessa.

Le norme della presente legge non sono, altresì, applicabili ai cartelli stradali indicatori regolamentari.

Art. 2

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux inscriptions, aux panneaux, aux enseignes et aux moyens de publicité à caractère permanent sujets aux dispositions en vigueur pour l'application de la taxe communale sur les enseignes, lorsqu'il s'agit de publicité placée sur les murs d'immeubles, kiosques, magasins ou locaux dans lesquels on exerce l'activité en question.

De même les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux pancartes réglementaires indicatrices des routes.

Art. 3

L'affissione e il collocamento di scritte, di cartelli, di insegne e di oggetti di pubblicità commerciale e industriale possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il Turismo nei casi e nelle zone seguenti:

a) nei tratti di strade e di sentieri soggetti a pubblico transito costituenti traverse abitate dei Comuni e dei villaggi siti nella vallata principale e nelle valli laterali o in vista delle traverse stesse, allorquando i predetti mezzi di pubblicità non contrastino con le esigenze turistiche e della tutela del paesaggio;

b) nei bivi e incroci delle strade e dei sentieri soggetti a pubblico transito o nelle loro immediate vicinanze, quando i predetti mezzi di pubblicità abbiano dimensioni limitate e servano di indicazione o di segnalazione stradale per attività turistiche di pubblico interesse (alberghi, ristoranti, funivie, seggiovie, rifugi alpini, distributori di carburanti, autorimesse, ecc.) esercitate nelle zone cui adducono le deviazioni stradali.

Tali autorizzazioni, rilasciate dall'Assessore regionale per il Turismo, scadono entro il termine di tre anni e possono essere rinnovate.

Art. 3

L'affichage et la mise en place d'écriteaux, de pancartes, d'enseignes et d'objets de publicité commerciale et industrielle peuvent être autorisés par l'Assesseur régional au Tourisme dans les zones et cas suivants:

a) dans les tronçons des chemins et des sentiers sujets au passage public qui forment les traverses habitées des Communes des villages situés dans la vallée principale et dans les vallées latérales ou en vue des traverses en question, lorsque les moyens susdits de publicité ne contrastent pas avec les exigences touristiques et de la sauvegarde du paysage;

b) aux carrefours et aux croisements des chemins et des sentiers sujets au passage public ou dans leur voisinage immédiat, lorsque ces moyens publicitaires ont des dimensions limitées et servent d'indication ou de signalisation pour des activités touristiques d'intérêt public (hôtels, restaurants, téléphériques, télésièges, refuges alpins, distributeurs de carburants, garages, etc.) exercées dans les zones auxquelles aboutissent ces déviations routières.

Lesdites autorisations, délivrées par l'Assesseur régional au Tourisme, échoient dans le délai de trois années et peuvent être renouvelées.

Art. 4

Per ottenere l'autorizzazione dell'Assessore regionale per il Turismo, ai fini della pubblicità di cui all'articolo precedente, gli Enti, le Ditte ed i privati interessati debbono trasmettere all'Ufficio regionale per il Turismo motivata domanda, allegando il disegno del tipo di mezzo di pubblicità prescelto, con precisazione delle dimensioni, delle diciture, dei colori, della località e della ubicazione prescelti.

L'Assessore regionale per il Turismo può concedere o negare l'autorizzazione e può prescrivere di modificare la forma, le dimensioni e la ubicazione del mezzo pubblicitario, in relazione alle esigenze turistiche e della tutela del paesaggio.

Art. 4

Pour obtenir l'autorisation de l'Assesseur régional au Tourisme pour la publicité dont il est question dans l'article précédent, les Corps moraux, les Sociétés et les particuliers intéressés doivent présenter au Bureau régional du Tourisme une demande dûment motivée en y joignant le schéma du modèle de la publicité choisie, en précisant les dimensions, le texte et les couleurs, la localité et l'emplacement qu'on a choisis.

L'Assesseur régional au Tourisme peut accorder ou refuser cette autorisation et ordonner qu'on modifie la forme, les dimensions et l'emplacement de la publicité en rapport aux exigences touristiques et à la sauvegarde du paysage.

Art. 5

Le scritte, i cartelli e i mezzi pubblicitari o di segnalazione stradali già affissi o già collocati prima dell'entrata in vigore della presente legge rimarranno affissi o collocati sino alla data di scadenza delle concessioni e delle autorizzazioni in atto vigenti.

Per il mantenimento delle scritte, dei cartelli e dei mezzi pubblicitari e di segnalazione di cui si tratta dopo la scadenza delle concessioni e autorizzazioni in atto vigenti, gli interessati debbono chiedere autorizzazione all'Assessore regionale per il Turismo entro il termine di scadenza delle concessioni e autorizzazioni stesse, secondo le modalità previste dal precedente articolo 4.

Scaduto il termine delle concessioni e autorizzazioni di cui al precedente comma, l'Assessore regionale per il Turismo può ordinare e disporre, secondo le norme di cui al seguente articolo 7, la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari per i quali non sia stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione prescritta.

Art. 5

Les inscriptions, les pancartes et les moyens publicitaires ou de signalisation déjà affichés et placés avant l'entrée en vigueur de la présente loi pourront rester affichés ou placés jusqu'à l'échéance des concessions et des autorisations actuellement en vigueur.

Pour le maintien des inscriptions, des pancartes et des moyens publicitaires et de signalisation dont il s'agit, après l'échéance des concessions et autorisations actuellement en vigueur, les intéressés devront demander l'autorisation à l'Assesseur régional au Tourisme, avant l'échéance des concessions et des autorisations, selon les modalités prévues par le précédent article 4.

Après l'échéance des concessions et des autorisations dont à l'alinéa précédent, l'Assesseur régional au Tourisme peut ordonner et disposer, selon les dispositions citées dans le suivant article 7, d'effacer les inscriptions et de déplacer les pancartes et les moyens publicitaires pour lesquels on n'aura pas demandé et obtenu l'autorisation voulue.

Art. 6

Le scritte, i cartelli e i mezzi pubblicitari o di segnalazione debbono essere mantenuti in buono stato di conservazione.

Art. 6

Les inscriptions, les pancartes et les moyens publicitaires ou de signalisation doivent être entretenus en bon état de conservation.

Art. 7

L'Assessore regionale per il Turismo può ordinare e disporre la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari esposti, - dopo l'entrata in vigore della presente legge -, in contrasto con le norme delle legge medesima, nonché di quelli che, già autorizzati, non ottengano la prescritta autorizzazione in atto o non siano mantenuti in stato di buona conservazione, con pregiudizio per la tutela del paesaggio.

A tal fine, l'Assessore regionale per il Turismo prescrive un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni, entro il quale gli interessati debbono provvedere, a loro cura e spese, alla cancellazione delle scritte e alla rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari ovvero alla loro manutenzione o ripristino.

Trascorso il termine prescritto senza che gli interessati abbiano provveduto a quanto stabilito, l'Assessore regionale per il Turismo provvede d'ufficio, a spese degli inadempienti, a far cancellare le scritte e a far rimuovere i cartelli ed i mezzi pubblicitari, avvalendosi dell'opera degli agenti stradali, e promuove gli atti per l'applicazione, a carico degli inadempienti, delle sanzioni previste dal Codice penale.

Art. 7

L'Assesseur régional au Tourisme peut ordonner et disposer l'effacement des inscriptions et le déplacement des pancartes et des moyens publicitaires exposés, - après l'entrée en vigueur de la présente loi - qui soient en contraste avec les dispositions de cette loi et même de ceux qui, ayant été autorisés, n'obtiennent pas, à l'échéance de l'autorisation ou de la concession actuellement en vigueur, la prévue autorisation ou ne soient pas tenus en bon état de conservation, préjudiciant ainsi la sauvegarde du paysage.

Dans ce but, l'Assesseur régional au Tourisme prescrit un délai non inférieur à dix jours et non supérieur à trente jours, pendant lequel les intéressés devront pourvoir, à leurs soins et frais, à l'effacement des inscriptions et au déplacement des pancartes et des moyens publicitaires ou bien à leur entretien ou renouvellement.

Le terme établi étant écoulé sans que les intéressés aient pourvu à ce qui a été ordonné, l'Assesseur régional au Tourisme, par l'entremise des agents routiers, pourvoit d'autorité, et aux frais de ceux qui n'auront pas accompli les prescriptions, à effacer les inscriptions et à déplacer les pancartes et les moyens publicitaires et passe les poursuites pour l'application, à la charge de ceux qui auront contrevenu à cette loi, des sanctions prévues par le Code pénal.

Art. 8

Contro i provvedimenti dell'Assessore regionale per il Turismo è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 8

Contre les mesures de l'Assesseur régional au Tourisme on peut, dans les vingt jours qui suivent la communication, présenter recours à la Junte régionale, qui décidera par une mesure définitive.

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Art. 9

La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour successif à celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.

La présente loi sera insérée dans le Recueil officiel des lois et des règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Région.

La promulgation de la présente loi sera communiquée sur le Journal Officiel de la République Italienne.

Quiconque en a l'obligation est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région.

Aosta, lì 195

Aoste, le 195

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Discussione della Mozione:

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, riprendendo la discussione della mozione, comunica che intende fare una proposta conciliativa, che ritiene possa essere accettata dai presentatori della mozione. Precisa quindi che, a parer suo, la Commissione consiliare proposta con la mozione potrebbe essere nominata non già nella seduta odierna, ma a suo tempo, cioè non appena i tecnici progettisti incaricati avranno depositato i piani regolatori di massima per le zone di particolare importanza turistica.

Il Consigliere SAVIOZ sottolinea che tutta la Valle d'Aosta è zona turistica ed osserva che non si dovrebbe, pertanto, parlare di zona di particolare importanza turistica, perché una tale affermazione potrebbe lasciare credere che in Valle d'Aosta vi sono determinate zone che non hanno alcun interesse turistico, il che non è vero.

Riferendosi poi alla Commissione ristretta nominata dalla Giunta per coordinare i piani regolatori e conciliare le diversità di vedute dei progettisti e dei Comuni interessati, osserva che, pure riconoscendo il valore dei componenti di detta Commissione, ritiene che si sarebbe dovuto affiancare ad essi un elemento del posto di riconosciuta competenza in materia di piani regolatori quale è l'Ingegnere Binel, il quale ha una particolare conoscenza della Valle d'Aosta.

L'Assessore BORDON informa che l'Ingegnere Binel è uno dei due tecnici incaricati di studiare e di elaborare i piani regolatori del Breuil e di Cogne ed osserva che è per questa ragione che l'Ing. Binel non ha potuto essere incluso nella menzionata Commissione, della quale fanno parte: il Prof. Carducci, Sovraintendente regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti, un rappresentante del Provveditore alle Opere Pubbliche per il Piemonte e un Architetto urbanista designato dal competente Ordine di Torino.

Ricorda che detta Commissione ha il compito specifico di cercare di conciliare le esigenze dei progettisti con le esigenze prospettate dalle Amministrazioni dei Comuni interessati alla attuazione dei piani regolatori.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, in aggiunta a quanto detto dall'Assessore Bordon, precisa che la Commissione di cui si tratta ha altresì il compito di coordinare e di unificare, nei limiti del possibile, i vari piani regolatori eliminando lo squilibrio esistente fra i singoli piani, in modo da poter sottoporre le pratiche e le proposte completamente istruite all'esame del Consiglio regionale.

Riferisce che l'incarico di redigere i piani regolatori è stato affidato, per ogni piano, a due tecnici progettisti, di cui uno della Valle d'Aosta, e questo proprio perché, essendo del luogo, conosce bene l'ambiente ed è in grado di fornire all'altro progettista tutti gli elementi da prendere in considerazione per la redazione dei piani regolatori.

Il Consigliere CHABOD Renato comunica di aver preso atto della dichiarazione del Presidente della Giunta, il quale ha detto in sostanza che, prima di nominare la Commissione proposta dai presentatori della mozione, è opportuno attendere che i tecnici incaricati della redazione dei piani regolatori abbiano presentato gli studi di massima con i relativi elaborati tecnici.

Precisa che quello che gli interessa è che la cosa sia fatta, non importa se un po' prima o un po' più tardi, purché non si trascini troppo.

Dichiara, quindi, di non insistere sulla mozione presentata, che viene considerata ritirata.

Il Consigliere SAVIOZ ribadisce che l'Ingegnere Binel ha una particolare competenza in materia di piani regolatori ed osserva di non ritenere giusto che gli studi e gli elaborati fatti dal medesimo, con l'eventuale collaborazione di un Architetto, vengano esaminati da tre persone che conoscono poco la Valle d'Aosta. Ritiene, quindi, opportuno che a fare parte della Commissione predetta sia chiamato anche l'Ing. Binel.

Segue breve discussione fra il Consigliere SAVIOZ e il Presidente della Giunta, BONDAZ, il quale fa notare che l'Ing. Binel verrebbe a trovarsi in tale Commissione nella necessità di giudicare il proprio operato, il che non è logico.

Il Vice Presidente, PASQUALI, riassume la discussione rilevando che, secondo quanto detto dal Presidente della Giunta, è opportuno che alla nomina della Commissione consiliare si provveda dopo che gli Architetti abbiano presentato all'Amministrazione regionale i loro elaborati tecnici e dopo che questi elaborati siano stati coordinati dalla Commissione ristretta dei tre menzionati tecnici supervisori.

Il Consiglio, vedute le contro proposte e le riserve dei Comuni interessati, potrà quindi nominare la Commissione consiliare, che esaminerà se sia possibile armonizzare le proposte dei Comuni, degli Architetti progettisti e della Commissione ristretta di tre tecnici supervisori.

Il Consigliere BARMASSE prende atto con soddisfazione del lavoro svolto dalla Giunta per l'allestimento dei piani regolatori, tanto auspicati e necessari, per le zone di maggiore importanza turistica.

Raccomanda che nell'elaborazione definitiva dei predetti piani regolatori siano tenuti in debito conto i vari fattori che caratterizzano le singole località e che siano sentiti i pareri delle Autorità comunali e dei maggiorenti delle località, pur senza tenere mai in considerazione alcun interesse particolare, anche se cospicuo, che non sia anche interesse collettivo e generale della località.

Chiede all'Assessore al Turismo se fra i piani regolatori ora allo studio sia compreso anche quello del Capoluogo di Valtournanche; prega, in caso negativo, di voler interessarsi presso la Giunta affinché sia colmata questa lacuna.

Augura che i piani regolatori siano predisposti non soltanto per le località di maggiore interesse turistico, ma anche gradualmente per tutte le altre località turistiche riconosciute degne di essere chiamate luogo di cura o di soggiorno o centri escursionistici o di sports invernali.

L'Assessore BORDON informa che il capoluogo di Valtournanche non era compreso fra le località di particolare importanza turistica per le quali dovevasi mettere allo studio il piano regolatore.

Comunica, però, di aver già avuto l'incarico dal Presidente della Giunta di vedere se sia possibile incaricare un tecnico valdostano di elaborare il piano regolatore del capoluogo di Valtournanche e del nuovo centro turistico di Chamois.

Dichiara di concordare sull'affermazione fatta, dal Consigliere Savioz, che tutta la Valle d'Aosta è zona turistica e ritiene, quindi, necessario predisporre anche i piani regolatori delle predette due località.

Su richiesta del Consigliere Barone, l'Assessore BORDON fornisce chiarimenti sui compiti delle Commissioni comunali edilizie nonché sulle direttive che a tali Commissioni vengono diramate dalla Commissione regionale per la tutela del paesaggio.

Il Consiglio prende atto.

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