Oggetto del Consiglio n. 59 del 6 aprile 1956 - Verbale

OGGETTO N. 59/56 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER L'APPLICAZIONE NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA DELLA PROROGA DISPOSTA DALLA LEGGE 8-1-1952 N. 42 IN MATERIA DI UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale recante norme per la applicazione nel territorio della Valle d'Aosta della proroga disposta dalla legge statale 8 gennaio 1952 n. 42 in materia di utenze di acque pubbliche, disegno di legge trasmesso in copia, con allegata relazione, ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con legge statale 8 gennaio 1952 n. 42, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 9 febbraio 1952, è stata disposta la proroga, per il periodo di anni 15, della durata delle utenze di acqua aventi per oggetto piccole derivazioni scadute dopo il 10 giugno 1940 o in scadenza entro il termine di anni 5 (entro il 23 febbraio 1957) a decorrere dal 24 febbraio 1952, data di entrata in vigore della legge.

Il Ministero dei Lavori Pubblici ebbe, a suo tempo, a comunicare di non ravvisare motivi che possano indurre a ritenere che le utenze di acqua pubblica ricadenti nel territorio della Valle d'Aosta non fruiscano del beneficio della proroga quindicennale stabilita dalla citata legge 8 gennaio 1952 n. 42.

Riesaminato attentamente il problema, in relazione anche all'articolo 5 dello Statuto speciale della Regione, che stabilisce il trasferimento al Demanio della Regione di acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile, si ritiene necessaria ed opportuna la emanazione di apposita legge regionale, di attuazione e di integrazione, recante norme per l'applicazione nel territorio della Valle d'Aosta della menzionata proroga in materia di utenze di acque pubbliche, tenendo conto anche delle particolari necessità ed esigenze degli utenti.

Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale esamini ed approvi il seguente disegno di legge regionale, che ha già ottenuto l'approvazione della Commissione consiliare per le Acque e per l'Elettricità nella seduta del 20 marzo 1956.

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N.

Legge regionale n.

NORME PER L'APPLICAZIONE NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA DELLA PROROGA DISPOSTA DALLE LEGGE 8 GENNAIO 1952 N. 42 IN MATERIA DI UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

PROJET DE LOI REGIONALE N.

Loi régionale n.

DISPOSITIONS POUR L'APPLICATION DANS LE TERRITOIRE DE LA VALLEE D'AOSTE DE LA PROROGATION DISPOSEE PAR LA LOI N. 42 DU 8 JANVIER 1952, RELATIVE AUX JOUISSANCES DES EAUX PUBLIQUES.

Le Conseil régional a approuvé;

Le Président de la Junte régionale

promulgue

la loi suivante:

Articolo 1

La proroga di quindici anni, disposta dall'articolo 1 della legge statale 8 gennaio 1952 n. 42, è applicabile anche al territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta alle utenze di acque pubbliche aventi per oggetto piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 o che scadranno entro il termine di anni 5 dal 24 febbraio 1952 e che prima della pubblicazione della presente legge non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta.

La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno titolo a riconoscimento in base all'articolo 2 lettere a) e b) e all'articolo 3 del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, ma che non siano state ancora riconosciute.

Article 1

La prorogation de quinte ans, disposée par l'article 1 de la loi de l'Etat n. 42 du 8 janvier 1952, est aussi applicable dans le territoire de la Région autonome de la Vallée d'Aoste aux jouissances d'eaux publiques ayant pour objet des petites dérivations qui soient échues, après le 10 juin 1940 ou qui écheront dans le délai de cinq ans à partir du 24 février 1952 et qui, avant la publication de la présente loi, n'aient pas été renouvelées ou bien n'aient pas été l'objet d'une demande de renouvellement déjà repoussée.

Cette prorogation concerne également la dorée des jouissances, ayant toujours pour objet des petites dérivations, qui ont droit à la reconnaissance en vertu de l'article 2 lettres a) et b) et de l'article 3 du T.U. de lois sur les eaux et sur les installations électriques approuvé par le décret royal n. 1775 du 11 décembre 1933, mais qui n'aient pas encore été reconnues.

Articolo 2

La proroga di cui all'articolo 1 si applica di diritto e senza discriminazioni, salvo espressa rinuncia da parte degli interessati.

Article 2

La prorogation prévue à l'article 1 s'applique de droit et sans discrimination, sauf renoncement exprès de la part des intéressés.

Articolo 3

Le acque delle utenze prorogate ai sensi dell'articolo 1, in quanto siano utilizzate a scopi irrigui o a questi assimilati, passano, alla data dell'il marzo 1948, al Demanio della Regione, e, in quanto siano utilizzate per scopi diversi, entrano, allo scadere della proroga, a far parte delle acque delle quali la Regione è concessionaria ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto regionale.

Article 3

Les eaux des jouissances prorogées aux termes de l'article 1, lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation ou pour un but similaire, passent, à la date du 11 mars 1948, au Domaine de la Région, et, lorsqu'elles sont utilisées pour d'autres buts, elle font partie, à l'échéance de la prorogation, des eaux dont la Région, est concessionnaire aux termes de l'article 7 du Statut régional.

Articolo 4

Allo scadere della proroga di anni quindici, qualora persistano i fini delle derivazioni e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione regionale potrà assicurare la continuità degli usi praticati mediante rilascio di concessioni o subconcessioni, a seconda che si tratti di acque del Demanio regionale o di acque delle quali la Regione è sub concessionaria.

Il rilascio di dette concessioni o subconcessioni è subordinato alla presentazione all'Amministra-zione regionale, da parte degli utenti interessati, delle pertinenti domande, prima che si verifichi la scadenza delle proroghe di cui avranno goduto le rispettive utenze in forza della presente legge.

L'Ufficio regionale Acque provvederà alla istruttoria di tali domande con le stesse norme procedurali in materia di rinnovazioni di concessioni stabilite dal T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e relative norme regolamentari.

Article 4

A' l'échéance de la prorogation de 15 ans, lorsque les buts des dérivations persistent et pourvu que des motifs supérieurs d'intérêt public ne s'y opposent, l'Administration régionale pourra assurer la continuité des usages pratiqués au moyen de la délivrance de concessions s'il s'agit d'eaux du Domaine régional ou moyennant la délivrance de sous-concessions s'il s'agit d'eaux dont la Région est concessionnaire.

La délivrance de ces concessions ou sous-concessions est subordonnée à la présentation à l'Administration régionale, de la part des usagers intéressés, de demandes pertinentes, avant l'échéance des prorogations dont les jouissances respectives auront bénéficié selon la présente loi.

Le Bureau régional des Eaux instruira les actes concernant ces demandes selon les règles de procédure en matière de renouvellement de concessions établies par le T.U. n. 1775 du 11 décembre 1933 et selon les normes règlementaires qui s'y rapportent.

Articolo 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regio-. ne autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta,

Article 5

La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour successif à celai de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.

La présente loi sera insérée dans le Recueil Officiel des lois et des règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Région.

La promulgation de la présente loi sera communiquée sur le Journal Officiel de la République Italienne.

Quiconque en a l'obligation est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région.

Aoste,

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Il Presidente della Giunta, BONDAZ, informa che, con legge dello Stato 8 gennaio 1952 n. 42, è stata disposta la proroga, per un periodo di anni 15, della durata delle utenze di acque aventi per oggetto pubbliche derivazioni scadute dopo il 10 giugno 1940 o in scadenza entro il termine di anni 5 (entro il 23 febbraio 1957) a decorrere dal 24 febbraio 1952, data di entrata in vigore della legge.

Riferisce che, a suo tempo, il Ministero dei Lavori Pubblici aveva comunicato di non ravvisare motivi che potessero indurre a ritenere che le utenze di acqua pubblica ricadenti nel territorio della Valle d'Aosta non fruissero del beneficio della proroga quindicennale menzionata.

Precisa che, dopo aver riesaminato attentamente il problema, in relazione anche all'articolo 5 dello Statuto speciale della Regione, in forza del quale le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile sono trasferite al Demanio della Regione, si è ritenuto opportuno, per superare altra questione inerente al Demanio regionale delle acque pubbliche, di predisporre lo schema di legge regionale di cui si tratta, con il quale si riafferma il principio della applicabilità nel territorio della Valle d'Aosta della menzionata proroga quindicennale, per dare la possibilità di fare domanda a coloro (e sono molti) che non hanno presentato tempestivamente la domanda di proroga.

Aggiunge che la legge in questione dà altresì la possibilità concreta di formare il Demanio regionale delle acque pubbliche in uso di irrigazione e potabili nel territorio della Valle d'Aosta.

Il Consigliere CHABOD Renato rileva che il testo della legge è stilato in termini piuttosto ermetici, cioè in termini non molto chiari e intelligibili.

Raccomanda, quindi, alla Giunta ed in particolare all'Assessore all'Agricoltura e Foreste che, ad avvenuta emanazione della legge in questione, si provveda ad illustrarla alla popolazione.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara di accettare volentieri la raccomandazione fatta dal Consigliere Chabod Renato e dà assicurazione che sarà provveduto ad illustrare la legge in esame alla popolazione subito dopo la sua promulgazione.

Il Presidente, PAREYSON, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere ha osservazioni o rilievi da fare di carattere generale sul disegno regionale nel suo complesso, dichiara aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge stesso.

Si dà atto che i singoli articoli del disegno di legge (articoli 1, 2, 3, 4, 5) sono approvati ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio, senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).

Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio ad approvare con votazione segreta, il testo del disegno di legge regionale nel suo complesso.

IL CONSIGLIO

veduta la legge della Repubblica Italiana 8-1-52 n. 42, concernente la proroga e la durata delle utenze di acque pubbliche per piccole derivazioni;

veduti gli articoli 5 e 31 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4;

ad unanimità di voti favorevoli espressi con votazione a scrutinio segreto (Consiglieri presenti e votanti numero trentadue; scrutatori i Consiglieri: DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo);

Delibera

di approvare, ai sensi degli articoli 5 e 31 dello Statuto speciale della Regione, l'emanazione della seguente legge regionale, recante norme per l'applicazione nel territorio della Valle d'Aosta della proroga disposta dalla legge statale 8-1-1952 n. 42 in materia di utenze di acque pubbliche.

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 3

approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 8 aprile 1956

Legge regionale n.

NORME PER L'APPLICAZIONE NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA DELLA PROROGA DISPOSTA DALLE LEGGE 8 GENNAIO 1952 N. 42 IN MATERIA DI UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

PROJET DE LOI REGIONALE N. 3

approuvé par le Conseil régional dans la séance du 6 avril 1956.

Loi régionale n.

DISPOSITIONS POUR L'APPLICATION DANS LE TERRITOIRE DE LA VALLEE D'AOSTE DE LA PROROGATION DISPOSEE PAR LA LOI N. 42 DU 8 JANVIER 1952, RELATIVE AUX JOUISSANCES DES EAUX PUBLIQUES.

Le Conseil régional a approuvé;

Le Président de la Junte régionale

promulgue

la loi suivante:

Articolo 1

La proroga di quindici anni, disposta dall'articolo 1 della legge statale 8 gennaio 1952 n. 42, è applicabile anche al territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta alle utenze di acque pubbliche aventi per oggetto piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 o che scadranno entro il termine di anni 5 dal 24 febbraio 1952 e che prima della pubblicazione della presente legge non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta.

La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno titolo a riconoscimento in base all'articolo 2 lettere a) e b) e all'articolo 3 del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, ma che non siano state ancora riconosciute.

Article 1

La prorogation de quinte ans, disposée par l'article 1 de la loi de l'Etat n. 42 du 8 janvier 1952, est aussi applicable dans le territoire de la Région autonome de la Vallée d'Aoste aux jouissances d'eaux publiques ayant pour objet des petites dérivations qui soient échues, après le 10 juin 1940 ou qui écheront dans le délai de cinq ans à partir du 24 février 1952 et qui, avant la publication de la présente loi, n'aient pas été renouvelées ou bien n'aient pas été l'objet d'une demande de renouvellement déjà repoussée.

Cette prorogation concerne également la dorée des jouissances, ayant toujours pour objet des petites dérivations, qui ont droit à la reconnaissance en vertu de l'article 2 lettres a) et b) et de l'article 3 du T.U. de lois sur les eaux et sur les installations électriques approuvé par le décret royal n. 1775 du 11 décembre 1933, mais qui n'aient pas encore été reconnues.

Articolo 2

La proroga di cui all'articolo 1 si applica di diritto e senza discriminazioni, salvo espressa rinuncia da parte degli interessati.

Article 2

La prorogation prévue à l'article 1 s'applique de droit et sans discrimination, sauf renoncement exprès de la part des intéressés.

Articolo 3

Le acque delle utenze prorogate ai sensi dell'articolo 1, in quanto siano utilizzate a scopi irrigui o a questi assimilati, passano, alla data dell'il marzo 1948, al Demanio della Regione, e, in quanto siano utilizzate per scopi diversi, entrano, allo scadere della proroga, a far parte delle acque delle quali la Regione è concessionaria ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto regionale.

Article 3

Les eaux des jouissances prorogées aux termes de l'article 1, lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation ou pour un but similaire, passent, à la date du 11 mars 1948, au Domaine de la Région, et, lorsqu'elles sont utilisées pour d'autres buts, elle font partie, à l'échéance de la prorogation, des eaux dont la Région, est concessionnaire aux termes de l'article 7 du Statut régional.

Articolo 4

Allo scadere della proroga di anni quindici, qualora persistano i fini delle derivazioni e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione regionale potrà assicurare la continuità degli usi praticati mediante rilascio di concessioni o subconcessioni, a seconda che si tratti di acque del Demanio regionale o di acque delle quali la Regione è sub concessionaria.

Il rilascio di dette concessioni o subconcessioni è subordinato alla presentazione all'Amministra-zione regionale, da parte degli utenti interessati, delle pertinenti domande, prima che si verifichi la scadenza delle proroghe di cui avranno goduto le rispettive utenze in forza della presente legge.

L'Ufficio regionale Acque provvederà alla istruttoria di tali domande con le stesse norme procedurali in materia di rinnovazioni di concessioni stabilite dal T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e relative norme regolamentari.

Article 4

A' l'échéance de la prorogation de 15 ans, lorsque les buts des dérivations persistent et pourvu que des motifs supérieurs d'intérêt public ne s'y opposent, l'Administration régionale pourra assurer la continuité des usages pratiqués au moyen de la délivrance de concessions s'il s'agit d'eaux du Domaine régional ou moyennant la délivrance de sous-concessions s'il s'agit d'eaux dont la Région est concessionnaire.

La délivrance de ces concessions ou sous-concessions est subordonnée à la présentation à l'Administration régionale, de la part des usagers intéressés, de demandes pertinentes, avant l'échéance des prorogations dont les jouissances respectives auront bénéficié selon la présente loi.

Le Bureau régional des Eaux instruira les actes concernant ces demandes selon les règles de procédure en matière de renouvellement de concessions établies par le T.U. n. 1775 du 11 décembre 1933 et selon les normes règlementaires qui s'y rapportent.

Articolo 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regio-. ne autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta,

Article 5

La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour successif à celai de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.

La présente loi sera insérée dans le Recueil Officiel des lois et des règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Région.

La promulgation de la présente loi sera communiquée sur le Journal Officiel de la République Italienne.

Quiconque en a l'obligation est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région.

Aoste,

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