Oggetto del Consiglio n. 173 del 9 novembre 1955 - Verbale

OGGETTO N. 173/55 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954, N. 1136, SULLA ESTENSIONE DELLA ASSISTENZA DI MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, MASCHIO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di approvazione di un disegno di legge regionale recante norme di attuazione, nella Valle d'Aosta, della Legge 22 Novembre 1954, n. 1136, sulla estensione della assistenza di malattia ai coltivatori diretti, proposta e disegno di legge predisposti dalla apposita Commissione consiliare e trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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COMMISSIONE CONSILIARE PER L'ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DELL'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI.

Relazione

La Commissione Consiliare, presa visione del disegno di legge regionale presentato dai Consiglieri Manganoni Claudio, Barmasse Michele, Nicco Giulio, Ronc-Désaymonet Anaide, Chabod Renato, Nicco Anselmo, Savioz Fabiano, Chabod Augusto, Barone Luigi e Perruchon Maria Celeste Ved. Chanoux, nonché del disegno di legge regionale presentato dall'Assessore alla Sanità e all'Assistenza Sociale, e riconosciuta la necessità dell'intervento finanziario della Regione per il raggiungimento delle finalità della legge per l'assistenza di malattia a favore dei coltivatori diretti della Valle d'Aosta, ha predisposto l'unito disegno di legge regionale, composto di sette articoli, che propone all'approvazione del Consiglio regionale.

Ferma restando la dizione degli articoli 1, 4, 6 e 7 del disegno di legge predisposto dall'Assessore alla Sanità e all'Assistenza Sociale, è stato modificato l'articolo 2, prevedendo l'intervento diretto della Regione a favore delle famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno, sollevandone gli Enti comunali di Assistenza, e ciò per evidenti ragioni di snellezza del servizio e per assicurare una unicità di criterio in tale forma di assistenza,

All'art. 3, è stato precisato che le quote integrative, assunte a carico della Regione, saranno stabilite annualmente dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio.

All'art. 5, è stato elevato da uno a tre il numero dei rappresentanti della Regione in seno al Consiglio direttivo della mutua regionale, e ciò per assicurare un efficace intervento della Regione in relazione ai larghi oneri che la Regione si assume per la migliore estensione dell'assistenza mutualistica nella Valle d'Aosta a favore dei coltivatori diretti.

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NORME DI ATTUAZIONE, IN VALLE DI AOSTA, DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954 N. 1136 SULLA ESTENSIONE DELLA ASSISTENZA MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI

Art. 1

La Regione interviene ad integrare l'assistenza mutualistica sanitaria a favore dei coltivatori diretti della Valle d'Aosta, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

L'Amministrazione regionale, con apposito stanziamento sul proprio bilancio annuale, assume a suo carico, totalmente o parzialmente, il contributo pro-capite dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno, sostituendosi agli Enti Comunali di Assistenza nell'intervento previsto dall'articolo 24 - ultimo comma - della legge 22 Novembre 1954 n. 1136.

Art. 3

Le quote integrative previste alla lettera d) dello articolo 22 della legge 22 Novembre 1954, n. 1136, per il maggior costo della assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nella forma facoltativa, fra cui l'assistenza farmaceutica, deliberate dalle Casse Mutue Comunali ai sensi dell'articolo 4 della legge sopracitata, saranno assunte a carico della Regione nella misura stabilita annualmente con apposita deliberazione del Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio preventivo, in relazione alle disponibilità finanziarie regionali ed al numero dei coltivatori obbligati alla assicurazione di malattia.

Art. 4

Per l'attuazione in Valle d'Aosta delle norme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 e delle disposizioni previste dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sarà approvato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta un regolamento regionale che integri le disposizioni legislative secondo le necessità della popolazione assistita e dello ordinamento autonomo della Regione.

Art. 5

In relazione all'intervento della Regione di cui agli articoli 2 e 3, e per la sua attuazione, faranno parte del Consiglio direttivo della Mutua regionale di cui all'articolo 6 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, quali membri di diritto, tre rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale.

Art. 6

Per la applicazione in Valle d'Aosta della legge 22 novembre 1954 n. 1136, le dizioni "Provincia" e "Provinciale", previste dalla legge medesima, si intendono sostituite dalle dizioni "Regione" e "Regionale".

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, li .....................

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Il Consigliere MANGANONI rileva che la copia della relazione illustrativa del disegno di legge elaborato dalla Commissione consiliare e trasmessa ai Consiglieri non fa alcun accenno al disegno di legge proposto dai Consiglieri della minoranza, presentato al Consiglio nell'adunanza del 6 aprile 1955. Fa presente che la relazione fa riferimento al solo disegno di legge predisposto a cura dello Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, poiché vi si legge: "La Commissione consiliare, presa visione delle proposte formulate dall'Assessorato alla Sanità e Assistenza Sociale...". Ritiene che si tratti di una omissione involontaria ma chiede, comunque, che nella relazione si faccia richiamo anche al disegno di legge proposto dai Consiglieri della minoranza.

L'Assessore MASCHIO riconosce che il rilievo formulato dal Consigliere Manganoni è fondato e sottolinea che trattasi effettivamente di uno omissione involontaria. Assicura che la premessa della relazione risulterà completa come da richiesta del Consigliere Manganoni, anche perché la Commissione, durante i suoi lavori, ha effettivamente esaminato entrambi i disegni di legge di cui si tratta.

Il Consiglio prende atto, concordando, unanime, sulla proposta del Consigliere Manganoni e dell'Assessore Maschio.

Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun Consigliere intende fare osservazioni in sede di discussione generale sul disegno di legge, invita il Consiglio ad esaminare e ad approvare i singoli articoli del disegno di legge, di cui dà lettura.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 viene approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).

Articolo 2

Su richiesta del Consigliere MANGANONI l'Assessore MASCHIO chiarisce che l'Amministrazione regionale interverrà finanziariamente a favore delle famiglie di coltivatori diretti in condizioni di bisogno, sostituendosi agli Enti Comunali di Assistenza nello intervento previsto dall'articolo 24, ultimo comma, della legge 22 novembre 1954 n. 1136. Fa presente che, in sede di elaborazione e di approvazione del regolamento per l'applicazione della legge in esame, saranno stabilite le categorie di coltivatori diretti da assistere a' sensi dell'articolo 2.

Si dà atto che l'articolo 2 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).

Articoli 3, 4, 5, 6, 7

Si dà atto che gli articoli 3, 4, 5, 6, e 7 vengono singolarmente approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).

Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, con il sistema delle palline bianche e nere, per l'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO

richiamata la deliberazione consiliare n. 26 in data 6 aprile 1955;

veduti gli articoli 3 lettera h) e 31 dello Statuto speciale della Regione, approvato con legge costituzionale n. 4 del 26-2-1948;

con votazione segreta, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti n. 27 (ventisette) - scrutatori i Consiglieri Diemoz Alberto, Laurent Giuseppe e Chabod Augusto);

Delibera

di approvare, ai sensi degli articoli 3 lettera h) e 31 dello Statuto speciale della Regione, l'emanazione della seguente legge regionale recante norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 22 Novembre 1954, n. 1136, sulla estensione della assistenza di malattia ai coltivatori diretti:

Disegno di legge regionale n. 4 del 9-11-1955

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale n. ...................... del ............................

NORME DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954, N. 1136, SULLA ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione interviene ad integrare l'assistenza mutualistica sanitaria a favore dei coltivatori diretti della Valle d'Aosta, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

L'Amministrazione regionale, con apposito stanziamento sul proprio bilancio annuale, assume a suo carico, totalmente o parzialmente, il contributo pro capite dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno, sostituendosi agli Enti Comunali di Assistenza, nell'intervento previsto dall'articolo 24, ultimo comma, della legge 22 novembre 1954 n. 1136.

Art. 3

Le quote integrative previste alla lettera d) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954 n. 1136, per il maggior costo della assistenza generica e per la estensione delle prestazioni nella forma facoltativa, fra cui l'assistenza farmaceutica, deliberate dalle Casse Mutue Comunali ai sensi dell'articolo 4 della legge sopracitata, saranno assunte a carico della Regione nella misura stabilita annualmente con apposita deliberazione del Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio preventivo, in relazione alle disponibilità finanziarie regionali ed al numero dei coltivatori obbligati alla assicurazione di malattia.

Art. 4

Per l'attuazione in Valle d'Aosta della norme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 e delle disposizioni previste dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sarà approvato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta un regolamento regionale che integri le disposizioni legislative secondo le necessità della popolazione assistita e dell'ordinamento autonomo della Regione.

Art. 5

In relazione all'intervento della Regione di cui agli articoli 2 e 3, e per la sua attuazione, faranno parte del Consiglio direttivo della Mutua regionale di cui all'articolo 6 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, quali membri di diritto, tre rappresentanti della Regione, nominati dal Consiglio regionale.

Art. 6

Per l'applicazione in Valle d'Aosta della legge 22 novembre 1954, n, 1136, le dizioni "Provincia" e "Provinciale", previste dalla legge medesima, si intendono sostituite dalle dizioni "Regione" e "Regionali".

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, li ........................

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