Oggetto del Consiglio n. 172 del 9 novembre 1955 - Verbale

OGGETTO N. 172/55 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 APRILE 1943, N. 455, PER LA PREVENZIONE DELLA SILICOSI E DELL'ASBESTOSI.

L'Assessore alla Sanità ed all'Assistenza Sociale, MASCHIO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di approvazione di un disegno di legge regionale recante norme di attuazione della legge 12 aprile 1943, n. 455, per le visite mediche previste ai fini dell'accertamento della silicosi e dell'asbestosi, proposta e disegno di legge predisposti dall'apposita Commissione consiliare e trasmessi in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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COMMISSIONE CONSILIARE

PER LA LEGGE DI ATTUAZIONE PER LA SILICOSI E L'ASBESTOSI

RELAZIONE

La Commissione nominata dal Consiglio regionale nell'adunanza del 25 maggio 1955, riunitasi nei giorni 1° e 11 giugno, dopo approfondito esame del disegno di legge predisposto dall'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, riconosciuto che la natura dell'industria e dei materiali esistenti in Valle d'Aosta comportano un alto rischio silicogeno, che si è riscontrato in pericoloso aumento, e riconosciuto essere inderogabile ed urgente provvedere ad un tempestivo intervento attraverso le visite preventive e periodiche dei lavoratori, ha adottato i criteri ed il disegno di legge, apportandovi due lievi emendamenti come risulta dal testo de finitivo appresso riportato.

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 APRILE 1943, N. 455, PER LA EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE PRESCRITTE DALL' ART. 5, AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA SILICOSI E ASBESCOSI.

Art. 1

Le visite mediche prescritte dall'articolo 5, 1° comma, della legge 12 aprile 1943, n. 455, saranno effettuate, nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, secondo le norme della presente legge.

Art. 2

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere sottoposti ad una prima visita medica, a cura e spese dei datori di lavoro:

a) i lavoratori addetti, anche in via saltuaria, alle lavorazioni indicate nella tabella annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455;

b) i lavoratori dipendenti dalle aziende aventi reparti con lavorazioni previste nella tabella annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455, che risultino essere stati esposti, in passato, a rischio silicogeno.

La predetta visita potrà essere omessa nei riguardi dei lavoratori che siano stati sottoposti ad esame medico nella stessa azienda in periodo posteriore al 1° gennaio 1955 e quando si posseggano i relativi referti medici.

Art. 3

La visita medica prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 12 aprile 1943, n. 455, da effettuarsi al momento dell'assunzione al lavoro, deve essere eseguita prima che il lavoratore sia occupato in una delle lavorazioni indicate nella menzionata tabella.

In ogni caso, non possono essere assunti i lavoratori risultanti affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale.

Art. 4

La visita medica, di cui ai precedenti articoli, deve comprendere, oltre all'esame clinico, un esame tele radiografico del torace.

La teleradiografia del torace può essere sostituita dall'esame schermografico di formato 80x80 mm., qualora tale esame possa essere possibile con pose individuali isolate e tempestivamente leggibili.

Sul radiogramma e sullo schermo gramma devono essere segnati il numero d'ordine, le generalità del lavoratore, il luogo e la data di accertamento, che devono essere pure riportati in apposito registro, sul quale saranno segnati i relativi referti radiologici.

Se l'accertamento viene eseguito a mezzo della schermografia, o ogni qual volta sullo schermo gramma si rilevino segni certi o sospetti di silicosi e di asbestosi, associata o non a tubercolosi, di tubercolosi o di qualsiasi altra affezione dell'apparato respiratorio o cardiovascolare, deve essere eseguita, entro otto giorni dalla constatazione, una teleradiografia.

Art. 5

Le visite successive periodiche, previste all'articolo 5 della legge 12 aprile 1943, n. 455 - comma 1° -, devono essere eseguite a intervalli non superiori ad un anno e devono comprendere l'esame clinico e l'esame schermografico.

Devono essere sottoposti alle predette visite tutti i lavoratori contemplati nell'articolo 2 - comma 1° - della presente legge.

Art. 6

È fatto obbligo al datore di lavoro, in occasione delle visite mediche previste dalla predetta legge, di consegnare al lavoratore, nel termine di giorni quindici dalla esecuzione della visita, copia della scheda personale, qualunque sia il risultato della visita.

Tale scheda deve essere compilata a cura del datore di lavoro e deve essere conforme ad apposito prescritto modello.

Qualora il lavoratore risulti affetto da silicosi o da asbestosi di qualunque grado, è fatto obbligo al datore di lavoro di trasmettere copia della scheda personale all' Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale nello stesso termine di giorni quindici dalla esecuzione della visita.

Art. 7

Le schede di cui all'articolo 6 nonché i documenti schermografici ed il registro di cui all'articolo 4 debbono essere conservati dal datore di lavoro per un periodo di dodici anni nella località ove si esegue il lavoro.

Art. 8

All'Assessore regionale alla Sanità e Assistenza Sociale è demandata la vigilanza sulla esecuzione della presente legge.

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del_ la Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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L'Assessore MASCHIO illustra le ragioni per cui viene sottoposto alla approvazione del Consiglio il disegno di legge in esame. Informa che il disegno di legge già presentato al Consiglio dall'Assessorato alla Sanità ed all'Assistenza Sociale nell'adunanza del 25 maggio 1955 è stato modificato in alcuni punti dalla Commissione consiliare, dopo un attento ed approfondito esame dei singoli articoli. Ritiene che tutti i Consiglieri riconoscano la necessità dell'approvazione del disegno di legge di cui si tratta, per la salvaguardia degli operai che lavorano nelle cave e nelle miniere della Valle d'Aosta.

Il Consigliere NICCO Giulio dichiara di essere convinto che tutti i Consiglieri approvino, nella sostanza, il disegno di legge in esame ed esprime parere che il Consiglio possa senz'altro passare all'esame ed alla discussione dei singoli articoli.

Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun Consigliere intende formulare osservazioni in sede di discussione di carattere generale, invita il Consiglio a discutere e ad approvare i vari articoli del disegno di legge, di cui dà lettura.

Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).

Articolo 2 - L'Assessore MASCHIO rileva che il disegno di legge elaborato in un primo tempo dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale prevedeva il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge per la effettuazione della visita medica obbligatoria agli operai addetti ai lavori di cave e di miniere. Comunica che la Commissione ha ritenuto opportuno di aumentare tale termine da tre a sei mesi.

Passando all'esame delle disposizioni del secondo comma, fa presente che la data dei primo gennaio 1955 era stata proposta ritenendosi che il disegno di legge sarebbe stato discusso molto tempo prima. Ritiene, pertanto, opportuno e propone di stabilire la data del 31 luglio 1955 anziché quella del 1° gennaio 1955, per lasciare un sufficiente periodo di tempo dall'entrata in vigore della legge.

Si dà atto che l'articolo 2 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con la modifica della data al 31 luglio 1955, al secondo comma, come da proposta dell'Assessore Maschio (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).

Articolo 3 - Si dà atto che l'articolo 3 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).

Articolo 4 - Il Vice Presidente, PASQUALI, riferendosi al secondo comma dell'articolo propone, per ragioni di carattere tecnico, che la norma tassativa "di formato 80x80" sia sostituita con la norma più generica "formato non inferiore a 70x70", al fine di lasciare una certa libertà nella scelta del formato.

Si dà atto che l'articolo 4 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con la modificazione del secondo comma proposta dal Vice Presidente Pasquali (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).

Articolo 5 - L'Assessore ARBANEY propone di precisare, al primo comma, che le visite successive devono essere eseguite con spese a carico del datore di lavoro.

L'Assessore MASCHIO, concordando sulla proposta dell'Assessore Arbaney, propone che la nuova disposizione "con spese a carico del datore di lavoro" sia inserita fra le parole "essere eseguite" e le parole "a intervalli".

Si dà atto che l'articolo 5 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con l'aggiunta di cui sopra proposta, al 1° comma, dagli Assessori Arbaney e Maschio (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).

Articolo 6 - Il Consigliere SAVIOZ esprime parere che l'obbligo di consegnare al lavoratore, riconosciuto malato, la copia della scheda personale nonché di trasmettere all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale altra copia della scheda personale debba fare carico al sanitario che ha eseguito la, visita, al medico condotto, oppure ancora.ad altra persona e non al datore di lavoro; rileva che vi sono piccole imprese che hanno cantieri dislocati in varie località e i cui uffici sono costituiti da semplici baracche.

L'Assessore MASCHIO osserva che gli esami schermografici sono generalmente effettuati da Istituti specializzati e che il datore di lavoro è la persona più indicata per essere ritenuta responsabile dell'effettuazione delle visite schermografiche e della consegna e notificazione delle schede personali. Accenna agli inconvenienti derivanti dalle tardive trasmissioni dei referti medici delle visite.

Il Consigliere NICCO Giulio ritiene opportuno che, salvo per le grandi Società, come la Cogne, - che sono perfettamente attrezzate allo scopo -, vi sia, in Valle d'Aosta, un unico Istituto al quale le Imprese debbano ricorrere, per l'effettuazione delle visite schermografiche ai loro dipendenti, e che abbia la responsabilità delle incombenze che il disegno di legge in esame pone a carico dei datori di lavoro.

Accenna, in modo particolare, alle piccole imprese, a carattere quasi artigiano, che non sono molto attrezzate per provvedere ad incombenze di ufficio.

L'Assessore MASCHIO osserva che anche i titolari di tali imprese hanno l'obbligo di sottoporsi a visita schermografica quando lavorano in cave di marmo o in miniere.

Il Vice Presidente, PASQUALI, propone di aumentare, da quindici a venti giorni, il termine entro il quale è fatto obbligo al datore di lavoro di consegnare copia della scheda personale al lavoratore ed all'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Dopo breve discussione alla quale prende parte l'Assessore MASCHIO, il Vice Presidente PASQUALI e il Consigliere SAVIOZ, l'Assessore MASCHIO ribadisce le ragioni per cui gli obblighi prescritti all'articolo 6 debbano fare carico al datore di lavoro, anche in relazione a quanto stabilito nel successivo art. 7.

Si dà atto che l'articolo 6 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con modifica delle parole "termine di giorni quindici" nelle parole "termine di giorni venti" al 1° ed al 3° comma (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).

Articolo 7 - Il Vice Presidente, PASQUALI, pone in rilievo che un Ispettore sanitario che si rechi presso una Ditta o Impresa, grande o piccola che sia, per una ispezione, ha la possibilità di rendersi conto dello stato di salute dei lavoratori della Ditta stessa facendosi consegnare ed esaminando le schede personali dei lavoratori iscritti nel libro paga della Ditta.

Si dà atto che l'articolo 7 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).

Articolo 8 - L'Assessore ARBANEY rileva che nel presente articolo ed in quelli precedenti non è prevista alcuna sanzione a carico dei datori di lavoro inadempienti e propone che una norma concernente le eventuali sanzioni sia approvata ed inserita in un articolo del disegno di legge in esame.

L'Assessore MASCHIO comunica che la questione è stata esaminata dalla Commissione, che non ha ritenuto opportuno inserire nel disegno di legge una norma che stabilisca sanzioni contro i datori di lavoro inadempienti, in quanto una norma siffatta potrebbe dare motivo di impugnativa e di rinvio della legge, trattandosi di materia penale.

Osserva che, ad avvenuta promulgazione della legge, la Giunta esaminerà la possibilità di incaricare l'Ispettorato del Lavoro di accertare se i datori di lavoro si attengono alle disposizioni della legge stessa.

L'Assessore ARBANEY rileva l'opportunità che, quanto meno, sia inserita nel disegno di legge una disposizione generica con la quale si stabilisca che, in caso di accertato inadempimento dell'obbligo delle visite mediche, queste potranno essere fatte eseguire a cura dell'Amministrazione regionale e con spese a carico del datore di lavoro inadempiente, salve e impregiudicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi.

L'Assessore MASCHIO, concordando sulla proposta dell'Assessore Arbaney, esprime parere che l'emendamento proposto possa formare oggetto di un apposito secondo comma da inserire all'articolo 8.

Si dà atto che l'articolo 8 viene completato ed approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventisette) nel testo seguente:

"All'Assessore regionale alla Sanità e Assistenza Sociale è demandata la vigilanza sulla esecuzione della presente legge.

In caso di accertato inadempimento dell'obbligo delle visite mediche, queste saranno fatte eseguire, a cura dell'Amministrazione regionale, con spese a carico del datore di lavoro inadempiente, salva e impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi".

Articolo 9 - Si dà atto che l'articolo 9 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Il Vice Presidente, PASQUALI, richiama l'attenzione del Consiglio sull'articolo 2 che già è stato discusso ed approvato e in particolare sull'ultimo capoverso che dice:

"Detta visita potrà essere omessa nei riguardi dei lavoratori che siano stati esaminati nella stessa azienda in periodo posteriore al 31 luglio 1955 e quando si posseggono i relativi referti".

Osserva che alcune Ditte potrebbero già aver fatto eseguire le visite mediche ai loro dipendenti nel mese di giugno o di luglio, sapendo che presso l'Amministrazione regionale erano allo studio norme di attuazione della legge 12 aprile 1943, n. 455, per la effettuazione delle visite mediche prescritte ai fini dell'accertamento della silicosi e dell'asbestosi.

Rileva che, in tal caso, sarebbe assurdo pretendere che tali Ditte facciano ripetere le visite ai loro dipendenti. Ad evitare tale inconveniente propone che la data del 31 luglio 1955 sia anticipata di due mesi.

Segue breve discussione al termine della quale il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventisette) stabilisce di sostituire, al predetto ultimo comma, la data del 31 luglio con la data del 1° maggio 1955.

L'Assessore MASCHIO prospetta l'opportunità che il Consiglio autorizzi la Giunta ad apportare al testo del disegno di legge eventuali modifiche di semplice forma, per il perfezionamento del disegno di legge stesso dal lato formale.

Si dà atto che il Consiglio concorda, unanime, sulla proposta dell'Assessore Maschio.

L'Assessore MASCHIO rileva che il Consiglio è chiamato ad approvare, oltre al disegno di legge, anche la proposta di scheda personale per visite mediche prescritte all'articolo 6 del disegno di legge.

Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, con il sistema delle palline bianche e nere, per l'approvazione del disegno di legge e la proposta di scheda personale per visite mediche.

IL CONSIGLIO

richiamata la deliberazione consiliare n. 87 del 25 maggio 1955;

veduti gli articoli 3, lettere a), h), l), e 31 dello Statuto speciale della Regione, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

con votazione segreta, a maggioranza di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti n. 27 (ventisette); voti favorevoli n. 26 (ventisei); voti contrari n. 1 (uno) - Scrutatori i Consiglieri DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e CHABOD Augusto);

Delibera

1°) di approvare, ai sensi degli articoli 3, lettere a), h), l), e 31 dello Statuto speciale della Regione, la emanazione della seguente legge regionale recante norme di attuazione della legge 12 aprile 1943, n. 455, per la prevenzione della silicosi e dell'asbestosi:

Disegno di legge regionale n. 3 del 9-11-1955

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge Regionale n. .................... del .......................:

Norme di attuazione della legge 12 aprile 1943, n. 455, per la effettuazione delle visite mediche prescritte ai fini dell'accertamento della silicosi e dell'asbestosi.

Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Le visite mediche prescritte dall'articolo 5, 1° comma, della legge 12 aprile 1943 n. 455, saranno effettuate, nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, secondo le norme della presente legge.

Art. 2

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere sottoposti ad una prima visita medica, a cura e spese dei datori di lavoro:

a) i lavoratori addetti, anche in via saltuaria, alle lavorazioni indicate nella tabella annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455;

b) i lavoratori dipendenti dalle aziende aventi reparti con lavorazioni previste nella tabella annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455, che risultino essere stati esposti, in passato, a rischio silicogeno.

La predetta visita potrà essere omessa nei riguardi dei lavoratori che siano stati sottoposti ad esame medico nella stessa azienda in periodo posteriore al 1° maggio 1955 e quando si posseggano i relativi referti medici.

Art. 3

La visita medica prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 12 aprile 1943, n. 455, da effettuarsi al momento dell'assunzione al lavoro, deve essere eseguita prima che il lavoratore sia occupato in una delle lavorazioni indicate nella menziona tabella.

In ogni caso, non possono essere assunti i lavoratori risultanti affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale.

Art. 4

La visita medica, di cui ai precedenti articoli, deve comprendere, oltre all'esame clinico, un esame tele radiografico del torace.

La teleradiografia del torace può essere sostituita da esame schermografico di formato non inferiore a 70x70 mm., qualora tale esame possa essere possibile con pose individuali isolate e tempestivamente leggibili.

Sul radiogramma e sullo schermo gramma devono essere segnati il numero d'ordine, le generalità del lavoratore, il luogo e la data di accertamento, che devono essere pure riportati in apposito registro, sul quale saranno segnati i relativi referti radiologici.

Se l'accertamento viene eseguito a mezzo della schermografia, o ogni qualvolta sullo schermo gramma si rilevino segni certi o sospetti di silicosi o di asbestosi, associata o non a tubercolosi, di tubercolosi o di qualsiasi altra affezione dell'apparato respiratorio o cardiovascolare, deve essere eseguita, entro otto giorni dalla constatazione, una teleradiografia.

Art. 5

Le visite successive periodiche, previste all'articolo 5 della legge 12 aprile 1945, n. 455 comma 1° -, devono essere eseguite, con spese a carico del datore di lavoro, a intervalli non superiori ad un anno e devono comprendere l'esame clinico e l'esame schermografico.

Devono essere sottoposti alle predette visite tutti i lavoratori contemplati nell'articolo 2 - comma 1° - della presente legge.

Art. 6

È fatto obbligo al datore di lavoro, in occasione delle visite mediche previste dalla predetta legge, di consegnare al lavoratore, nel termine di giorni venti dalla esecuzione della visita, copia della scheda personale, qualunque sia il risultato della visita.

Tale scheda deve essere compilata a cura del datore di lavoro e deve essere conforme ad apposito prescritto modello.

Qualora il lavoratore risulti affetto da silicosi o da asbestosi di qualunque grado, è fatto obbligo al datore di lavoro di trasmettere copia della scheda personale all'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale nello stesso termine di giorni venti dalla esecuzione della visita.

Art. 7

Le schede di cui all'articolo 6 nonché i documenti schermografici ed il registro di cui all'articolo 4 debbono essere conservati dal datore di lavoro per un periodo di dodici anni nella località ove si esegue il lavoro.

Art. 8

All'Assessore regionale alla Sanità e Assistenza Sociale è demandata la vigilanza sulla esecuzione della presente legge.

In caso di accertato inadempimento dell'obbligo delle visite mediche, queste saranno fatte eseguire, a cura dell'Amministrazione regionale, con spese a carico del datore di lavoro inadempiente, salva e impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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2°) di approvare nel testo sottoriportato il modello di scheda personale prescritta per le visite mediche (previste dal disegno di legge regionale di cui al precedente capoverso n. 1):

SCHEDA PERSONALE per visita medica

di assunzione

periodica

Lavoratore

Cognome e nome ....................................... Paternità .......................................

Nato a....................................... Prov. .......................................

Residente a ....................................... Località o Via.......................................

Datore di lavoro

Cognome e nome o ragione sociale ........................................................................natura della industria ................................................ lavorazione cui è o deve essere addetto il lavoratore......................................................... mansione ..............................................

Anamnesi lavorativa

......................................................................................................................................................................................................................................................

Anamnesi familiare

......................................................................................................................................................................................................................................................

Anamnesi personale

remota personale

......................................................................................................................................................................................................................................................

Esame clinico

Apparato respiratorio ................................................................................................

Apparato circolatorio .............................................................................................

Esami funzionali Cardiorespiratori ...........................................................................

Altri apparati ed esami speciali .................................................................................

Schermografia N.

Teleradiografia

.......................................................

......................................................

.......................................................

.......................................................

Diagnosi

............................................................................................................................

Giudizio conclusivo

............................................................................................................................

Data ....................................... Firma del medico

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