Oggetto del Consiglio n. 171 del 9 novembre 1955 - Verbale

OGGETTO N. 171/55 - APPROVAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER L'ASSISTENZA AI VECCHI BISOGNOSI.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, MASCHIO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di approvazione di un disegno di legge regionale, recante norme per l'assistenza ai vecchi bisognosi, proposta e disegno di legge predisposti dall'apposita Commissione consiliare di studio e trasmessi in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Commissione consiliare per l'assistenza ai vecchi

Disegno di legge regionale per la "Integrazione dei bilanci agli E.C.A. per l'assistenza ai vecchi bisognosi".

Relazione

Il Consiglio regionale ha preso a cuore le condizioni di povertà e spesso di vera indigenza nelle quali vengono a trovarsi i vecchi lavoratori, ed in ispecie i contadini, i quali per cause varie, indipendenti dalla loro volontà, non sono mai stati iscritti alla Previdenza Sociale e non godono di nessuna pensione.

Mancando una legge dello Stato che disponga della pensione o di una forma continuativa di assistenza per i vecchi bisognosi, il Consiglio regionale deliberò la concessione di sussidi mensili da erogarsi tramite gli Enti comunali di Assistenza in misura massima di lire 2.500.

L'iniziativa del Consiglio regionale trova la sua giustificazione nei principi di giustizia sociale e nel sentimento umanitario verso i vecchi che non abbiano alcuna altra forma di assistenza e a cui manchi altresì l'appoggio di parenti che trovinsi in condizioni tali da poterli assistere.

Il disagio dei vecchi nella Regione Valdostana è, senza dubbio, più grave che in altre Regioni d'Italia, a causa della povertà della terra, della asperità del suo territorio, della rigidità del clima ed anche della tradizione di parsimonia di vita cui è già costretta la popolazione per misurare gli scarsi e pur tanto faticosi raccolti.

Non va neppure dimenticata la benemerenza di questi vecchi lavoratori valdostani che, con una tenacia insuperabile, sorretti da un grande amore alla loro terra, hanno contribuito a reggere la vita economica della Valle d'Aosta.

È perciò doveroso un atto di solidarietà umana e sociale e l'atto concreto che si propone è quello di migliorare ed estendere gli assegni mensili di assistenza ai vecchi di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 65° anno di età e si trovino privi di qualsiasi mezzo di sussistenza.

Si tenga presente che in Valle d'Aosta, ad eccezione dei due benemeriti Istituti per vecchi funzionanti in Aosta, mancano istituzioni di una qualche importanza che curino il ricovero di vecchi, né, d'altra parte, è da incoraggiare tale forma di assistenza della vecchiaia - all'infuori che per gli infermi -, in quanto il ricovero è in certo senso una privazione della libertà personale ed una diminuzione della dignità per chi ha dato tutta la vita al lavoro.

L'onere a carico della Regione sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Considerato che la Regione ha, per provvedimenti di questa natura, la necessaria competenza normativa integrativa, che deriva dallo Statuto speciale, e tenuto presente inoltre che la legge proposta è da considerarsi a carattere integrativo della Legislazione nazionale vigente in materia di assistenza e beneficenza pubblica, riteniamo doveroso che la Regione dia ai suoi vecchi un segno tangibile di sensibilità e di solidarietà autonomistica.

L'assistenza, come previsto dal disegno di legge, sarà effettuata tramite gli Enti comunali di Assistenza i quali, previa istruttoria delle domande di assistenza, provvederanno al pagamento a favore dei vecchi bisognosi ammessi all'assistenza corrispondendo ai medesimi i sussidi mensili nella misura stabilita dall'Amministrazione regionale.

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DISEGNO DI LEGGE

INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEGLI E.C.A. PER L'ASSISTENZA AI VECCHI BISOGNOSI.

...Omissis...

Art. 1

Il Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio, in relazione alle possibilità finanziarie della Regione, stabilisce la somma da erogare agli E.C.A., a titolo di integrazione di bilancio per l'assistenza ai vecchi in particolari condizioni di bisogno.

Art. 2

Possono usufruire dell'assistenza di cui all'articolo 1 i vecchi di ambo i sessi, residenti da almeno cinque anni nella Valle di Aosta, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che non percepiscono pensione od altri assegni di quiescenza o di invalidità e vecchiaia, siano privi di mezzi di sussistenza e i cui congiunti, pure poveri, non si trovino in condizioni di provvedere all'obbligo degli alimenti.

Art. 3

Le domande per l'ammissione all'assistenza di cui all'articolo 1 debbono essere presentate dagli interessati agli E.C.A. che provvedono all'istruttoria e alla definizione delle domande stesse e al pagamento degli assegni nelle misure stabilite dalla Regione.

Contro il mancato accoglimento delle domande, i vecchi (o chi per essi, in caso di personale impossibilità) possono far ricorso all'Assessore regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, il quale decide con provvedimento definitivo.

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L'Assessore MASCHIO premette che il disegno di legge sottoposto all'esame ed alla approvazione del Consiglio, essendo composto soltanto di tre articoli, può apparire alquanto breve, mentre invece il disegno di legge che era stato predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, e presentato al Consiglio nell'adunanza del 6 aprile 1955, era più completo e dettagliato e faceva riferimento preciso all'assistenza dei vecchi che hanno superato il 65° anno di età.

Informa che ciò è dovuto al fatto che, nell'elaborare il primo disegno di legge l'Assessorato non aveva tenuto conto che la Regione, in materia di assistenza e di beneficenza pubblica, ha soltanto la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica e non già una potestà legislativa primaria.

Precisa che, non essendovi in campo nazionale una legge che stabilisca il diritto, per i vecchi che hanno superato il 65° anno di età, ad avere una pensione o un sussidio mensile, ne consegue che il primo disegno di legge sarebbe stato rinviato, senza visto di legittimità, dalla Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta. Comunica che, per tale ragione, ha dovuto proporre alla Commissione consiliare la elaborazione di un nuovo testo di disegno di legge, il quale, all'articolo 1, dice che il Consiglio regionale, in sede di approvazione del bilancio ed in relazione alle possibilità finanziarie della Regione, stabilisce la somma da erogare agli ECA a titolo di integrazione dei bilanci per l'assistenza ai vecchi in particolari condizioni di bisogno.

Osserva che l'articolo 2 e l'articolo 3 stabiliscono le condizioni e le modalità da seguire per l'ammissione all'assistenza dei vecchi bisognosi. Rileva l'opportunità che il Consiglio approvi il disegno di legge che è stato proposto tenendo presente che il problema dovrà però essere ancora studiato, in un secondo tempo, nei suoi particolari e dettagli per rendere effettivamente efficiente ed uniforme l'assistenza ai vecchi in tutti i Comuni della Valle d'Aosta.

Rileva che in alcuni Comuni il numero dei vecchi ammessi all'assistenza dagli ECA corrisponde all'incirca a tutti i vecchi che hanno superato il 65° anno di età, mentre in. altri Comuni, che applicano criteri restrittivi, il numero dei vecchi assistiti comprende soltanto una percentuale minima dei vecchi che hanno superato i 65 anni. Osserva che occorre, pertanto, approvare ed emanare precise norme in merito nonché istituire un organo di controllo dell'assistenza ai vecchi svolta dagli ECA, controllo che può essere attuato efficacemente soltanto con l'assunzione di assistenti sociali, tramite le quali sarà possibile controllare e coordinare le varie forme di assistenza in tutti i Comuni della Valle d'Aosta.

Il Consigliere NICCO Giulio dichiara di approvare i criteri ai quali si è ispirata la Commissione consiliare nell'elaborare il disegno di legge regionale in esame. Passando all'esame del disegno di legge stesso, ritiene che l'articolo 2 dovrebbe essere completato inserendo, dopo le parole "il 65° anno di età", le parole "oppure l'età di 60 anni per coloro che abbiano una invalidità permanente superiore al 50%".

Dichiara di concordare sulla necessità di un efficace controllo della attività assistenziale degli ECA, perché ha forti dubbi sulla funzionalità di tali Enti. Si compiace, quindi, della prospettata proposta di assunzione di assistenti sociali.

Il Consigliere SAVIOZ dichiara di concordare sul disegno di legge sottoposto all'approvazione del Consiglio; rammenta che, con una precedente deliberazione consiliare, era stato stabilito che il sussidio mensile da concedersi ai vecchi bisognosi non fosse inferiore a L. 2.500. Osserva che nel disegno di legge non si fa alcun accenno alla misura dei sussidi mensili; ritiene opportuno che l'importo minimo del sussidio mensile sia stabilito nel disegno di legge.

Il Vice Presidente, PASQUALI, rileva l'opportunità che nella legge non si precisi la misura dei sussidi, da determinarsi a' sensi di apposite norme di esecuzione.

Fa presente che occorrerà approvare al più presto il regolamento per l'applicazione della legge in esame, in modo che gli ECA possano avere norme e direttive precise per il miglior espletamento della attività assistenziale loro affidata e sia più facile il controllo dell'attività stessa da parte della Regione.

Il Consigliere MANGANONI riferisce sugli inconvenienti che si verificano attualmente nel campo dell'assistenza ai vecchi bisognosi. Rileva che molti ECA di Comuni poveri adottano criteri restrittivi, per cui un gran numero di vecchi di età superiore ai 65 anni, pur trovandosi in condizioni di effettivo bisogno, non sono ammessi all'assistenza, mentre gli ECA di altri Comuni meno poveri sono più larghi nell'ammettere all'assistenza i vecchi. Osserva che ne derivano sperequazioni di trattamento fra i vecchi bisognosi dei vari Comuni e ritiene che, approvando norme regolamentari precise circa le condizioni e modalità dell'assistenza, le sperequazioni potranno essere eliminate o quanto meno diminuite e i controlli sulla attività degli ECA potranno essere più efficaci. Informa di essere a conoscenza di lamentele per il tardivo pagamento dei sussidi da parte di alcuni ECA.

Ritiene che i sussidi dovrebbero essere pagati tempestivamente agli interessati, non appena gli Enti comunali di assistenza ricevono i relativi fondi dalla Regione o, quanto meno, entro il termine massimo di dieci giorni.

Il Consigliere BENETTI, richiamando lo articolo 2 del disegno di legge regionale, prospetta l'opportunità di ridurre, da 65 a 60, il limite di età per l'ammissione delle donne all'assistenza.

L'Assessore MASCHIO, in riferimento alla proposta fatta dal Consigliere Nicco Giulio, di ridurre da 65 a 60 anni l'età per i vecchi affetti da invalidità permanente superiore al 50%, osserva che il problema della invalidità va studiato non soltanto nei riflessi delle persone che hanno raggiunto il 60° anno di età, ma anche di persone di età inferiore. Fa presente che vi sono persone la cui invalidità data dalla nascita e altre che hanno riportato una invalidità permanente in seguito a infortuni e che molti invalidi non hanno alcuna pensione e vivono spesso in stato di miseria, per cui è doveroso cercare di venire in loro aiuto. Rileva che la valutazione dell'invalidità è talvolta compito molto delicato e comporta vari controlli, anche perché vi sono individui che denunciano malattie e invalidità, che in realtà non hanno, nell'intento di conseguire una pensione.

Ritiene che il problema dell'assistenza agli invalidi debba essere pure studiato, ma che non se ne debba per ora farne cenno nel disegno di legge in esame. Comunica che l'Assessorato alla Sanità e all'Assistenza Sociale sta facendo una statistica degli invalidi residenti in Valle d'Aosta e che risultino non assistiti né assicurati; ritiene di poter sin d'ora affermare che le persone in tali condizioni non sono molte, per cui in un secondo tempo potrà essere esaminata la possibilità di venire in loro aiuto mediante la concessione di sussidi mensili di carattere continuativo. Rileva che trattasi, comunque, di una diversa forma di assistenza e di una diversa categoria di assistibili, per i quali si dovrà procedere con apposite norme particolari.

Passando all'esame della proposta, fatta, dal Consigliere Benetti, di ridurre da 65 a 60 il limite di età per l'assistenza alle donne, informa che la durata media della vita va gradatamente aumentando, in modo particolare per le donne. Informa ancora che, da una statistica sui vecchi viventi in Valle di Aosta, risulta che in alcuni Comuni la percentuale dei vecchi oltre i 65 anni raggiunge il 18% della popolazione.

Insiste, quindi, sull'opportunità di non ridurre il limite di età di 65 anni stabilito per l'assistenza alle donne.

Ribadisce la necessità del controllo dell'attività assistenziale e dell'operato in genere degli ECA.

Circa la proposta, fatta dal Consigliere Savioz, di precisare all'articolo 1 della legge l'importo dei sussidi mensili, illustra le ragioni varie che consigliano di non precisare l'importo dei sussidi nella legge in discussione e di stabilire che tale importo sia determinato ogni anno, con deliberazione; rileva che trattasi di norma che potrà rientrare fra quelle del regolamento di esecuzione della legge che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio non appena possibile.

In merito al rilievo concernente il ritardo con cui da parte di alcuni ECA vengono pagati i sussidi ai vecchi bisognosi, informa che, purtroppo, in alcuni Comuni, nonostante i ripetuti solleciti, non si è ancora ottenuto che i sussidi siano corrisposti tempestivamente agli assistiti.

Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni in sede di discussione di carattere generale, invita il Consiglio a procede re all'esame e all'approvazione degli articoli del disegno di legge, di cui dà lettura, articolo per articolo.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 viene approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventisei).

Articolo 2

Si dà atto che l'articolo 2 viene approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio dopo breve discussione e previa rettifica di un errore materiale di copia (si sostituisce la parola "cui" alla parola "suoi"; Consiglieri presenti e votanti: ventisei).

Articolo 3

L'Assessore MASCHIO rileva che, nel secondo comma, è detto che "contro il mancato accoglimento delle domande, i vecchi (o chi per essi, in caso di personale impossibilità) possono far ricorso all'Assessore regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, il quale decide con provvedimento definitivo". Ritiene più opportuno che i ricorsi siano fatti alla Giunta regionale.

Propone, quindi, la conseguente modifica in tale senso all'articolo 3.

Si dà atto che l'articolo 3 viene approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio con la menzionata modifica al secondo comma proposta dall'Assessore Maschio ("ricorso alla Giunta regionale"; Consiglieri presenti e votanti: ventisette).

Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, con il sistema delle palline bianche e nere, per l'approvazione del disegno di legge regionale nel suo complesso.

IL CONSIGLIO

richiamate le deliberazioni consiliari n. 12 in data 14-3-1952, n. 49, in data 4-4-1952, n. 17 in data 12-3-1954 e n. 30 in data 5 aprile 1955;

veduti gli articoli 3 lettera i) e 31 dello Statuto regionale, promulgato con legge costituzionale n. 4 in data 26 febbraio 1948;

con votazione segreta, a maggioranza di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti n. 27 (ventisette), voti favorevoli n. 26 (ventisei), voti contrari n. 1 (uno) - Scrutatori i Consiglieri DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e CHABOD Augusto);

Delibera

di approvare, ai sensi degli articoli 3 lettera i) e 31 dello Statuto speciale della Regione, la emanazione della seguente legge regionale recante norme per l'assistenza ai vecchi bisognosi residenti in Valle d'Aosta:

Disegno di Legge Regionale n. 2 del 9-11-1955

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale n. ..................... del .......................

INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA (E.C.A.) PER L'ASSISTENZA AI VECCHI BISOGNOSI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio, in relazione alle possibilità finanziarie della Regione, stabilisce la somma da erogare agli Enti comunali di Assistenza (E.C.A.), a titolo di integrazione di bilancio per l'assistenza ai vecchi in particolari condizioni di bisogno.

Art. 2

Possono usufruire dell'assistenza di cui all'articolo 1 i vecchi di ambo i sessi, residenti da almeno cinque anni nella Valle di Aosta, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che non percepiscano pensione od altri assegni di quiescenza o di invalidità e vecchiaia, siano privi di mezzi di sussistenza e i cui congiunti, pure poveri, non si trovino in condizioni di provvedere all'obbligo degli alimenti.

Art. 3

Le domande per l'ammissione all'assistenza di cui all'articolo 1 debbono essere presentate dagli interessati agli E.C.A., che provvedono all'istruttoria e alla definizione delle domande stesse e al pagamento degli assegni nelle misure stabilite dalla Regione.

Contro il mancato accoglimento delle domande, i vecchi (o chi per essi, in caso di personale impossibilità) possono far ricorso alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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