Oggetto del Consiglio n. 151 del 7 ottobre 1955 - Verbale
OGGETTO N. 151/55 - PROPOSTA DI SUBCONCESSIONE DI ACQUE DEL TORRENTE BUTHIER E AFFLUENTI AL CONSORZIO ELETTRICO DEL BUTHIER (C. E. B.) PER USI IDROELETTRICI - RINVIO DELLA DECISIONE A SUCCESSIVA ADUNANZA.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, riferisce al Consiglio in merito ad una relazione concernente la proposta di subconcessione di acque del torrente Buthier e affluenti al Consorzio Elettrico Buthier (C.E.B.), relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, con allegato schema di disciplinare di subconcessione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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SUBCONCESSIONE AL CONSORZIO ELETTRICO DEL BUTHIER DI DERIVARE ED UTILIZZARE LE ACQUE DEL BACINO DEL TORRENTE BUTHIER ED AFFLUENTI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Per l'utilizzazione del bacino del torrente Buthier e dei suoi affluenti Ollomont ed Artanavaz, a scopo di produzione di energia elettrica vennero a suo tempo presentate all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta le seguenti domande incompatibili e concorrenti:
a) domanda 19-12-1947 e domanda variativa 15-3-1949 della Società Edison, di Milano;
b) domanda 13-2-1948 e domanda variativa 15-3-1949 della Società Nazionale Cogne, alle quali è poi subentrato il Consorzio Elettrico del Buthier (C.E.B.).
Lo schema degli impianti, oggetto delle domande della Edison, prevedeva la costruzione di n. 8 centrali, e precisamente:
1) Centrale di La Lechère, con presa sul Buthier a quota 2151,60, utilizzazione a La Lechère, restituzione nel serbatoio omonimo, della capacità di 45 milioni di mc. a quota 1786,50, ovvero nell'alveo del Buthier.
Portata derivabile: massima mc/sec. 3,500, media mc/sec. 1,465. Salto utile ml. 284. Portata nominale media Kw. 4800.
2) Centrale di Oyace, con presa dal serbatoio di La Lechère.
Portata media derivabile mc/sec. 4,309 salto utile mt. 397 - potenza nominale media Kw. 16770.
Restituzione al serbatoio di Oyace, della capacità di 38 milioni di mc. da ottenersi con sbarramento del Buthier mediante diga ad arco gravità.
3) Centrale di Valpelline, sfruttante due cadute:
1° caduta, di mt. 553, utilizzante le acque del serbatoio di Oyace. Portata media mc/sec. 6,641. Potenza nominale media Kw. 36.136. Restituzione al Torrente Buthier, a quota 900.
2° caduta, di mt. 297,67, utilizzante le acque del Torrente Ollomont, derivate a quota 1200 circa. Portata media mc./sec. 1,820 potenza nominale media Kw. 5.320 - restituzione al Buthier, a quota 900.
4) Centrale di Frissonie, con presa dal Torrente Ollomont, a quota 2003,08. Portata media mc/sec. 0,990 - salto mt. 800 - potenza nominale media Kw. 7.770 - restituzione al Buthier, a quota 1.200.
5) Centrale di Etroubles, con presa dal Torrente Artanavaz, a quota 1.637,70. Portata media mc/sec. 2,225 - salto mt. 370 potenza nominale media Kw. 8.073 - restituzione al Torrente Artanavaz a quota 1260.
6) Centrale di Condemine, con presa dal Torrente Artanavaz, a quota 1.260. Portata media mc/sec. 3,385 - salto mt. 300 - potenza nominale media Kw. 16.000 - restituzione al Torrente Artanavaz, a quota 964.
7) Centrale di Signayes, con presa dal Torrente Artanavaz, a quota 964. Portata media mc/sec. 9,000 - salto mt. 357,25 - potenza nominale media Kw. 13.317 - restituzione al Torrente Buthier, a quota 600.
8) Centrale di Porossan, con presa dal Buthier, a quota 900. Portata media mc/sec. 9,600 - salto mt. 289 - potenza nominale media Kw. 79.500. Restituzione al Torrente Buthier, a quota 600,50.
Lo schema degli impianti oggetto delle domande già della Società Nazionale Cogne ed ora del Consorzio Elettrico Buthier prevedeva la costruzione di quattro centrali, e cioè:
1) Centrale di Bionaz, con presa dal serbatoio di Place Moulin, della capacità di 80 milioni di mc., da ottenersi sbarrando con diga ad arco gravità il Torrente Buthier a quota 1.953.
Portata media mc/sec. 3,930 - salto utile mt. 481 - potenza nominale media Kw. 18.533 - restituzione nel serbatoio giornaliero di Bionaz, della capacità di 1 milione di mc., da ottenersi sbarrando il Buthier a quota 1.450 circa.
2) Centrale di Ollomont, con presa dal serbatoio di By, della capacità di quattro milioni di mc., da ottenersi sbarrando il Torrente Ollomond a quota 2.076 circa, mediante diga a gravità.
Portata media mc/sec. 1,166 - salto mt. 578,50 - potenza nominale media Kw. 6.613 - restituzione al Torrente Ollomont, poco a monte della località Vaux di Ollomont, ovvero nel canale di carico della centrale di Condemine.
3) Centrale di Condemine, utilizzante le acque del Torrente Buthier, derivate a Bionaz dal serbatoio giornaliero omonimo, nonché quelle del torrente Artanavaz.
Portata media mc./sec. 10,710 - salto mt. 468,80 - potenza nominale media Kw. 49.224 - restituzione al Torrente Artanavaz, ovvero nel Canale di carico della centrale di Signayes.
4) Centrale di Signayes, utilizzante le acque di scarico della Centrale di Condemine e quelle da derivare direttamente dal Torrente Artanavaz. Portata media mc/secondo 12,140 - salto mt. 350,67 - potenza nominale media Kw. 41.727 - restituzione al torrente Buthier, in località Soumont.
Occorre ricordare che 1o schema del progetto Soc. Cogne, ora C.E.B., prevedeva anche un quinto impianto, con derivazione dalla Dora Baltea in sponda sinistra, a valle della località Aymavilles, nonché dal torrente Buthier a quota 600 e centrale a St. Marcel.
Portata complessiva mc/sec. 4,949 - salto utile mt. 68,50 - potenza nominale media Kw. 33.597,20.
Poiché il progetto di questo impianto riguardava una utilizzazione per la massima parte fuori del bacino vero e proprio del Buthier ed interessava il tratto dell'asta dello Dora Baltea oggetto della concessione 25-3-1944, n. 1899, data dallo Stato alla Società SNIA VISCOSA, venne stralciato dalla Amministrazione regionale dallo schema della Società Nazionale Cogne agli effetti delle ulteriori procedure e dello stralcio venne data comunicazione al Ministero LL. PP. con lettera 21-2-1948.
(Per la miglior comprensione degli impianti vedasi la unita planimetria).
L'avviso relativo alla presentazione della domanda originaria 19-12-1947 della Società Edison è stato pubblicato nel Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 21, in data 3-1-1948 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7, in data 17-1-1948, ed ha dato origine alla presentazione della domanda, incompatibile e concorrente, 13-2-1948, della Società Nazionale Cogne, ora Consorzio Elettrico del Buthier.
L'avviso relativo alla presentazione di questa domanda è stato pubblicato nel Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta numero 26, in data 21-2-1948, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31, in data 13-3-1948, e non ha dato origine alla presentazione di altre domande concorrenti ed incompatibili.
Le domande incompatibili e concorrenti della Società Edison e della Società Nazionale Cogne (ora C.E.B.) vennero ammesse ad istruttoria con ordinanza 28 maggio 1948, n. 1, del Presidente della Giunta regionale.
Copia dell'ordinanza è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, all'Ufficio Idrografico del Po, di Torino, all'Istituto Ittiogenico di Brescia, alla Sovraintendenza ai Monumenti della Valle di Aosta, al Comando Territoriale Militare di Torino, alla Direzione del demanio aereo di Milano, all'Ispettorato della motorizzazione civile di Torino, alle Ferrovie dello Stato, all'Amministrazione dei canali demaniali Cavour, all'Ispettorato Compartimentale di Torino del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.
La pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio dei Comuni di Bionaz, Oyace, Valpelline, Doues, Ollomont, Allain, Etroubles, St. Oyen, St. Rhémy-en-Bosses, Gignod, Roisan, Aosta e St. Christophe ha avuto luogo regolarmente, come da referti relativi.
In seguito alla pubblicazione sono stati presentati:
a) n. 10 (dieci) esposti da parte dei Comune di Doues, St. Rhémy-en-Bosses, Aosta, Allain, Etroubles, Oyace, St. Christophe, Ollomont, St. Oyen, Bionaz, Valpelline.
b) - n. 6 (sei) memoriali dei Consorzi irrigui: Ru du Mont, Doues, Ru de By, Ru Bourgeois, dei quattro canali di Porossan, dei canali Pompillard, Prévôt, Champapon, Baudin, del Mère des Rives.
c) - n. 9 (nove) memoriali di privati, e cioè: Società Birra Aosta, Cooperativa Forza e Luce di Gignod, proprietari di terreni della frazione Porossan, Società Cooperativa Forza e Luce di Aosta, utenti canale Bovet di Valpelline, Casale Carmela, Bertin Emanuele, Creux Maria.
d) - un memoriale della Società SNIA VISCOSA.
e) - una nota dell'Amministrazione dei canali demaniali Cavour.
In sede di visita d'istruttoria sono stati presentati i seguenti altri esposti:
f) - memoriale della Società SNIA VISCOSA.
g) - memoriale della Società l'Idraulica.
Sono, poi, stati fatti rilievi verbali dai rappresentanti della Società Nazionale Cogne e della SIP, da numerosi firmatari dei memoriali presentati e da altri presenti alla visita, Geom. Flaviano Arbaney, Ingegnere Lino Binel, Geom. Remigio Thomasset, Sig. Creton Feliciano, Società Montecatini.
L'Ufficio regionale per le Acque, riferendo sulla esperita istruttoria, ha esaminato i suddetti memoriali, facendo presente che:
a) - Sarà applicato il disposto dell'articolo 45 del T.U. di Leggi 11-12-1933, n. 1775, sulle richieste di tutela dei diritti afferenti alle utenze di cui ai ricorsi dei Comuni di St. Rhémy-en-Bosses, Doues, Birra Aosta, Consorzi Irrigui Ru du Mont, Ru de By, dei canali Pompillard, Prévôt, Champapon, Baudin, Cooperativa Forza e Luce di Aosta, Comune di Aosta, utente canale Bovet di Valpelline, Ditta Casale Carmela, Bertin Emanuele, Creux Maria, Ing. Lino Binel, Creton Feliciano, Sindaci di St. Christophe, St. Oyen, Oyace, Bionaz e Valpelline, del Consorzio Mère des Rives.
b) - Sulle richieste dei Comuni di Doues, St. Christophe e Ollomont -, che sia messa a disposizione degli abitanti una determinata quantità di energia -, potrà provvedersi, a termine dell'articolo 52 (all'epoca della relazione dell'Ufficio regionale Acque non era stata ancora emanata la legge 27-12-1953, n. 959) per i Comuni e dell'articolo 2 del D.L.L.T. 7-9-1945, n. 546, per i privati, nell'ambito degli usi domestici e di artigianato.
c) - Sulle preoccupazioni manifestate dai Comuni di Doues, Allain, Etroubles e Ollomont, circa i pericoli che potrebbero derivare alle popolazioni ed ai territori dei Comuni per costruzioni di dighe, canali in galleria ecc., non è da nutrire timori, in quanto le opere saranno eseguite (come, infatti, sono state eseguite nell'impianto di Signayes, che era quello che dava preoccupazioni) con tutti gli accorgimenti della tecnica moderna.
d) - Sulle richieste della Coop. Forza e Luce di Gignod, intese ad ottenere la fornitura a prezzi ridotti di tutta l'energia occorrentele, nonché la subconcessione di estendere la propria utilizzazione in atto ad un maggior tratto del torrente Artanavaz non può farsi luogo all'accoglimento relativo, in base alle disposizioni di legge vigenti.
e) - Neppure sono accoglibili le richieste di assegnazione di portate superiori a quelle in atto, a scopo irriguo, fatte dal Consorzio Irriguo di Porossan, dal Sindaco di Aosta e dal Sindaco di St. Oyen, poiché esse dovranno formare oggetto di particolari domande e subire, poi, le istruttorie di rito prescritte.
f) - È accoglibile la richiesta fatta da proprietari della frazione di Porossan, di avere assicurata la disponibilità di acque delle sorgenti delle quali si servono, qualora venissero a ridursi o a mancare a causa dei lavori.
g) - Pure accoglibile è la richiesta del Consorzio Ru Bourgeois, di avere assicurata alla sua presa dal torrente Artanavaz l'acqua di competenza, restando a carico della Ditta subconcessionaria di provvedere, a sua cura e spese, alle opere necessarie per la facile introduzione nel canale della detta competenza.
h) - Anche accoglibile è la richiesta del Sindaco di Aosta, che siano imposti determinati vincoli alle discariche dei materiali provenienti dai lavori di scavo, per non arrecare danno ai terreni.
i) - Non è necessaria la richiesta della Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, di imporre alla Cogne di modificare il proprio progetto di derivazione dal Buthier, di cui alla vecchia domanda 25-5-1920, onde renderlo compatibile con la concessione di essa Cooperativa di derivazione dal Buthier assegnata in via precaria, in quanto la concessione della Soc. Cooperativa è divenuta automaticamente definitiva, essendo decaduta "ope legis" la detta domanda della Cogne a termini dell'articolo 7 dello Statuto regionale.
l) - Non sono accoglibili le richieste dell'Amm.ne dei Canali Demaniali, intese a tutelare l'interesse dei propri canali demaniali, tranne quella di assicurare la restituzione di portate giornaliere costanti, che potrà soddisfarsi con la costruzione di bacini di compenso.
m) - La richiesta del Geom. Arbaney Flaiano, intesa ad ottenere che gli esistenti canali di irrigazione Pompillard, Prévót e Champapon possano essere alimentati per irrigare terreni nei territori di Roisan, St. Christophe e Quart, prelevando le rispettive competenze dalle finestre della galleria e della vasca di carico dell'impianto di Porossan, della Edison, nel tratto Valpelline Porossan, potrà essere soddisfatta mediante oggetto di dirette trattative con la Ditta che sarà - prescelta nella subconcessione.
n) - Non è da accogliersi il primo dei memoriali presentato dalla Società SNIA VISCOSA, inteso a sostenere la validità della concessione di derivazione dalla Dora Baltea tra Aymavilles e St. Marcel, concessale dallo Stato e che l'Amministrazione regionale contesta; - e neppure il secondo, presentato nel timore che i serbatoi previsti per l'utilizzazione del Buthier possano essere di pregiudizio al serbatoio da essa progettato sul torrente Vertosan, considerato che tale timore non ha più ragione di essere, dopo le decisioni del Comitato Misto circa gli invasi in Valle d'Aosta.
o) - Non è neppure da accogliere, per le ragioni sopraddette circa il secondo esposto SNIA VISCOSA, il memoriale dell'Idraulica, in quanto riguarda il timore espresso che la realizzazione di serbatoi nel bacino del Buthier possa pregiudicare quella dei serbatoi, da essa Società previsti nelle altre valli, di alcuni affluenti di destra della Dora Baltea, di cui alle domande 25-9 e 31-10-1942, e neppure è da accogliersi per quanto riguarda l'affermazione che le domande 19-12-1947 della Edison e 13-2-1948 della Cogne, oggetto della istruttoria di cui trattasi, non potevano essere ammesse ad istruttoria se non in concorrenza eccezionale con la domanda di cui sopra di essa Società, in quanto non esistevano più i motivi della concorrenza, essendo stata riconosciuta la decadenza di queste domande "ope legis" dal Tribunale delle Acque pubbliche con sentenza 21-5-1949.
p) - È ammissibile la richiesta fatta verbalmente dalla SIP, in sede di visita di istruttoria, che si tenga conto, ai fini della eventuale sottensione, del proprio impianto di Roven costruito sul Buthier; ma non è accoglibile l'altra richiesta di costituzione di bacini che compensino gli invasi dei previsti serbatoi sul bacino del Buthier, essendo tale richiesta superata dalle decisioni del Comitato Misto circa la costruzione di serbatoi in detto bacino.
Concludendo la sua relazione generale di istruttoria, l'Ufficio regionale Acque espresse l'avviso che fosse da prescegliersi, ai fini della concorrenza, il progetto della Soc. Cogne, ora Consorzio Elettrico del Buthier, e quindi che fosse da rilasciarsi a questo Consorzio la subconcessione di utilizzazione idroelettrica del bacino del Buthier, stralciando tuttavia dalla subconcessione il bacino dell'Artanavaz.
Il Consorzio, peraltro, dovrebbe provvedere, ai fini della migliore utilizzazione idraulica, a modificare il presentato proprio schema di utilizzazione, studiandone uno nuovo, atto a realizzare lo sfruttamento delle acque del bacino del Buthier, extra Artanavaz, in collegamento con l'impianto di Signayes, da esso Consorzio già ultimato.
Sugli atti della esperita istruttoria si è pronunciato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il voto 5-9-1951, n. 2948:
Rilevato che l'Ufficio regionale Acque ha esperito regolarmente l'istruttoria, in quanto svolta con esatta osservanza delle norme e delle forme regolamentari vigenti;
ritenuto non solo giustificato ed opportuno ma anche necessario, in relazione alla situazione di fatto e di diritto, lo stralcio fatto dal progetto della Soc. Naz. Cogne, ora C.E.B., dell'ultimo impianto con derivazione dalla Dora Baltea ad Aymavilles e Centrale a St. Marcel, in considerazione che detto progetto esorbita dal quadro specifico della utilizzazione delle risorse idrauliche del bacino del Buthier;
ritenute di massima ammissibili le argomentazioni esposte nella relazione d'istruttoria dell'Ufficio Acque circa le varie opposizioni prodotte.
Il detto Consiglio Superiore, in accoglimento di quanto espresso dall'Ufficio Acque nel la sua relazione d'istruttoria, ha espresso l'avviso che sia da accordarsi al Consorzio Elettrico del Buthier la subconcessione degli impianti di derivazione dal Torrente Buthier subordinatamente alla presentazione, da parte del Consorzio, di un progetto di aggiornamento, da sottoporre a breve istruttoria, ai sensi dell'articolo 12 del T. U. 11-12-1933, n. 1775, il cui schema preveda:
1) l'esclusione dalla utilizzazione dell'intero bacino del Torrente Artanavaz, prevista dallo schema del progetto originario, limitando l'utilizzazione nella Centrale di Signayes a quelle sole acque del torrente residuanti alla presa della centrale, in località Condemine, dopo soddisfatti i fabbisogni d'acqua tanto delle utenze irrigue e domestiche in atto, quanto di quelle già oggetto di domande di riconoscimento e di subconcessione;
2) l'utilizzazione dei bacini dei torrenti Buthier ed Ollomont, in modo da renderla più razionale ed utile dal punto di vista idraulico e tale da armonizzarsi con l'impianto, pressoché ultimato, di Signayes, ai fini del suo completo potenziamento;
3) la limitazione degli invasi, - previsti nello schema del progetto originario in complessivi 85 milioni di mc. -, al quantitativo di 80 milioni di mc. stabilito dal Comitato Misto per il bacino del Buthier.
Nei suo voto il Consiglio ha anche espresso l'avviso, al fine di normalizzare la irregolare posizione dell'impianto di Signayes, pressoché ultimato senza alcuna autorizzazione, che fosse da rilasciare, dalla Amministrazione regionale al Consorzio Elettrico del Buthier, l'autorizzazione provvisoria ed in sanatoria alla esecuzione dei relativi lavori.
Tale autorizzazione è stata, poi, in effetti, rilasciata da questa Amministrazione regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15, in data 14-1-1954.
In ottemperanza al suddetto voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, rispondente al pensiero dell'Amministrazione regionale, il Consorzio Elettrico del Buthier venne invitato a presentare, come in effetti ha presentato il 7-4-1953, il progetto di aggiornamento del suo progetto primitivo.
Con questo progetto è stata prevista la costruzione di due sole centrali, e cioè:
A) Una centrale a Valpelline, utilizzante le acque degli alti bacini dei torrenti Buthier ed Ollomont, con regolazione dei deflussi a mezzo di un serbatoio stagionale della capacità di 80 milioni di mc., da costruirsi ancora sul torrente Buthier in località Place Moulin, del Comune di Bionaz, e restituzione delle acque al torrente Buthier, a Valpelline, ovvero nel canale di carico della centrale di Signayes che deriva le acque a Valpelline.
L'attuazione dell'invaso del serbatoio è prevista con l'apporto dei deflussi naturali del bacino del Buthier, a monte della diga di sbarramento, nonché con quelli delle acque degli affluenti di sinistra, a valle della diga (torrenti Arbières e Montagnaye), portate con canale in galleria in regresso al serbatoio stesso.
Canale di derivatore in galleria, svolgentesi in destra per circa 14 Km. fino al pozzo di oscillazione dell'impianto sopra Valpelline, al quale vengono anche a fare capo le acque derivate dal torrente Ollomont e dal suo affluente Rio Acque Bianche, mediante canale in galleria di circa Km. 5,500.
Portata media annua mc/sec. 5,104.
Salto medio mt. 950,224.
Potenza nominale media Kw. 47.548.
B) La Centrale di Signayes, entrata in servizio in data 28-11-1951.
Deriva le acque dal torrente Buthier, in località Valpelline, mediante una traversa fissa tracimabile sbarrante l'alveo.
Canale derivatore in sponda destra di circa Km. 11,200, svolgentesi parte all'aperto e parte in galleria, fino al bacino di carico di Entrebin, a monte dell'abitato di Signayes. Il canale derivatore intercetta al passaggio le acque del torrente Ollomont e del torrente Artanavaz.
Portata media annua mc/sec. 9,319.
Salto medio mt. 349,513.
Potenza nominale media Kw. 31.932.
Restituzione al Buthier in sponda destra a valle di Signayes.
Per la migliore comprensione degli impianti (vedasi la allegata veduta prospettica degli impianti stessi).
Con ordinanza n. 22, in data 9-11-1953, del Presidente della Giunta regionale, è stata disposta la pubblicazione del progetto presso l'Ufficio regionale Acque e la affissione di una copia dell'ordinanza stessa all'Albo Pretorio dei Comuni di Bionaz, Oyace, Valpelline, Ollomont, Roisan, St. Christophe, Aosta, Doues, Gignod ed Allain.
Una copia dell'ordinanza è stata anche inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, all'Ufficio idrografico del Po di Torino, al Circolo Ispezione del Po di Parma, alla Sovraintendenza ai Monumenti della Valle di Aosta, all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste della Valle di Aosta, al Ministero dell'Agricoltura, al Consorzio regionale della Pesca della Valle di Aosta, alla Direzione del Genio Aeronautico, alla Direzione dei Canali demaniali Cavour.
La pubblicazione dell'ordinanza ha dato luogo alla presentazione di n. otto esposti oppositivi, ai quali si sono poi aggiunti altri due esposti presentati in sede di visita locale d'istruttoria, avvenuta in data 16-12-1953. Dopo la visita d'istruttoria sono pervenuti altri sei esposti da parte di intervenuti alla visita stessa.
L'Ufficio regionale Acque, nella relazione d'istruttoria, ha riferito circa i suddetti 14 (quattordici) esposti, nonché su quelli presentati nell'istruttoria precedente.
Naturalmente, poiché il nuovo schema di utilizzazione delle acque del bacino del Buthier ed affluenti, presentato dal C.E.B., utilizza, con la Centrale di Signayes, soltanto le acque del torrente Artanavaz residuanti a Condemine, dove l'impianto ha la presa, l'Ufficio regionale Acque non ha più preso in esame le opposizioni presentate durante la prima istruttoria dalle utenze sul torrente Artanavaz costituite a monte della detta presa, in quanto non interessate dal nuovo schema.
In relazione a dette esclusioni, l'Ufficio regionale Acque non ha, conseguentemente, preso in esame le argomentazioni aggiuntive ai suddetti memoriali, esposte verbalmente dagli interessati in sede di visita della prima istruttoria.
I memoriali presi in esame dall'Ufficio regionale Acque nella sua relazione generale d'istruttoria sono stati, perciò, i seguenti:
1) Memoriale 6-7-1948 del Comune di Doues.
Con questo memoriale il Comune ha espresso:
a) - opposizione alla costruzione del canale di derivazione dell'impianto di Signayes, già previsto dal progetto Cogne, ed ora da quello del C.E.B., che, dalla presa del Buthier a Valpelline, si porta al bacino di Entrebin, della centrale di Signayes, sottopassando il territorio del Comune di Doues. L'opposizione era stata dettata dal timore che i lavori relativi determinassero movimenti franosi;
b) - la tutela dei diritti irrigui e domestici assicurando i quantitativi d'acqua necessari ai prati ed ai pascoli cui si provvede con i canali "By" e "Ru Mont", derivanti dal torrente Ollomont, e con il canale Marenson, derivato dal torrente Artanavaz;
c) la messa a disposizione degli abitanti del Comune dei quantitativi di energia sufficienti agli usi irrigui e domestici attuali ed a quelli futuri.
In ordine alla opposizione a), l'Ufficio Acque ha fatto presente che non è da accogliere in quanto il canale derivatore è stato costruito senza dar luogo, come non dà luogo, ad inconvenienti, dimostrando così la infondatezza della opposizione.
In ordine alla richiesta b), l'Ufficio Acque ne ha, invece, riconosciuto il fondamento e nel disciplinare di subconcessione ha inserito opportuna clausola (art. 9) con la quale è fatto obbligo al Consorzio del Buthier di soddisfare i bisogni d'acqua di tutte le utenze irrigue, domestiche e civiche, i cui usi interferiscano con le utilizzazioni del Consorzio stesso, il quale deve lasciare defluire, a valle delle prese delle proprie derivazioni, i quantitativi d'acqua necessari ai canali irrigui, in modo da consentire che i canali medesimi possano usufruire delle portate derivate in passato per scopi irrigui domestici e civici, sia in base a titoli antichi riconosciuti o da riconoscere, sia in base a concessioni rilasciate, sia comunque in base a domande di subconcessioni prodotte, sia in base agli usi sempre praticati.
In ordine alla richiesta c), l'Ufficio Acque ha fatto presente che nessuna disposizione del T. U. di Leggi stabilisce l'obbligo di fornire energia elettrica ai privati per usi irrigui e domestici.
L'articolo 52 del T.U., prima del suo annullamento da parte della Legge 27-12-1953, n. 959, ammetteva la fornitura di energia, ma solo a favore dei Comuni rivieraschi ed esclusivamente per usi pubblici ed in quantità definite.
La legge surrichiamata 27-12-1953, n. 959, non contiene disposizioni per forniture di energia a privati, ma solo per forniture di energia ai Comuni od ai Consorzi di Comuni.
Soltanto il D.L.L. 7-9-1945, n. 546, che ha assegnato in concessione alla Valle di Aosta le acque pubbliche del suo territorio, consente forniture di energia ai privati, ma solo per usi domestici e di artigianato e non per usi irrigui.
La richiesta del Comune di Doues è stata, quindi, considerata accoglibile solo per quanto consentito dal D.L.L. 7-9-1945, n. 546, cui sopra e, al riguardo, è stata inserita opportuna clausola nel disciplinare di sub-concessione (art. 9).
2) Memoriali 7-7-1948 e 26-11-1953 della Ditta Birra Aosta "M. Vincent e C.".
Con i memoriali, la Ditta Birra Aosta ha inteso tutelare i diritti di forza motrice afferenti ad un suo impianto debitamente autorizzato dal Ministero e di recente, anzi, oggetto di decreto di rinnovazione.
L'Ufficio Acque ha osservato che la richiesta è inutile perché l'impianto di forza motrice della Ditta, costituito sul Buthier, ha la presa a valle dello scarico della centrale di Signayes, ultima utilizzazione del Consorzio Elettrico del Buthier; perciò nessun pericolo ha la Ditta da temere per il suo esercizio. Di conseguenza, non è da tener conto della richiesta stessa.
3) Memoriali 8-7-1948 e 8-12-1953 del Consorzio Irriguo Ru du Mont.
Con due memoriali, pressoché identici, il predetto Consorzio ha chiesto:
a) che sia fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di lasciare defluire nel torrente O11omont la quantità d'acqua occorrente per immettere nel canale Ru du Mont sia i quantitativi d'acqua già concessi, sia quelli chiesti in subconcessione all'Amministrazione regionale, nonché di provvedere a costruire nell'alveo del torrente le opere necessarie alla facile immissione nel canale dei detti quantitativi d'acqua;
b) che siano a carico della Società sub-concessionaria le spese per tali opere, nonché quelle ulteriori occorrenti per spurgare la vasca del canale alla presa, del materiale proveniente dagli svuotamenti, anche parziali, dell'invaso giornaliero previsto nella Conca di By.
La richiesta a) è stata riconosciuta ammissibile dall'Ufficio Acque e per il suo adempimento si è provveduto con la stessa clausola inserita nell'articolo 9 del disciplinare di subconcessione, di cui si è detto riferendo circa il memoriale del Comune di Doues (memoriale n. uno).
Circa la richiesta b), che era giustificata nei riguardi del vecchio schema di utilizzazione, che prevedeva un invaso a By di 4 milioni di mc., è da rilevare che non lo è più con lo schema della nuova utilizzazione, che prevede soltanto un modesto bacino giornaliero di circa 35 mila mc., avente il solo scopo di fronteggiare richieste di punte giornaliere di energia e, quindi, da manovrarsi mediante il canale derivatore, senza svasi diretti nel torrente.
L'Ufficio regionale Acque non ha, quindi, ritenuto di doverne fare oggetto di particolare clausola, in quanto non necessaria.
4) Memoriale 8-7-1948 del Consorzio Irriguo Ru de By.
Si chiede che siano lasciati defluire dalla Società subconcessionaria i quantitativi irrigui spettanti al canale e che siano installati i necessari apparecchi di controllo.
L'Ufficio Acque ha rilevato che la richiesta è fuori luogo, perché il Canale Ru de By ha la presa sul torrente Ollomont, a quoto 2.200 circa, mentre la presa dell'impianto del C.E.B. è a quota 2.000, cioè a circa 200 metri più in basso e, quindi, non può essere di impedimento al libero esercizio del canale di By.
La richiesta non è, perciò, accoglibile.
5) Memoriali 6-7-1948, 10-12-1953, 15-1-1954 del Comune di Ollomont.
Con il primo memoriale è stato richiesto:
a) l'intervento dell'Amministrazione regionale per la diga progettata a By nel vecchio schema Cogne.
b) il rispetto degli interessi irrigui tanto dei 194 ettari di terreno prativi e seminativi, quanto dei 1.967 ettari di terreno a pascolo, provvedendo alla esecuzione nell'alveo, a cura e spese della Ditta subconcessionaria, delle opere occorrenti per la facile affluenza, alle prese delle roggie, dei quantitativi d'acqua di competenza.
c) alla fornitura gratuita al Comune dell'energia elettrica per gli usi pubblici ed a prezzo di costo ai privati.
d) la salvaguardia dei diritti della locale Società An. Cooperativa Forza e Luce.
L'Ufficio Acque ha osservato:
La richiesta a) è superata, perché, come già detto, il nuovo schema del C.E.B. non prevede più l'invaso di 4 milioni di mc. che prevedeva il vecchio schema Cogne; perciò non occorre alcuna relativa clausola nel disciplinare.
La richiesta b) è legittima e, nei suoi confronti, provvede la clausola di cui si è già detto, incluso nell'art. 9 del disciplinare di subconcessione: solo che va riferita alla zona irrigua che effettivamente interferisce con derivazione prevista dal C.E.B. dal torrente Ollomont, zona che, dagli accertamenti fatti, risulta di ettari 598 circa.
La richiesta c) è pure ammissibile ed in merito si provvede all'art. 9 del disciplinare di subconcessione.
La richiesta d) è anche essa ammissibile e si provvede ancora all'art. 9 del disciplinare con il richiamo al disposto dell'art. 45 del T. U. per quanto concerne le utenze di forza motrice.
Con il secondo ed il terzo memoriale il Comune, oltre a confermare i diritti d'acqua del memoriale precedente, chiede che siano adottate le opportune previdenze affinché lo scarico dei materiali provenienti dagli scavi o dai lavori di galleria non sia causa di movimenti franosi; chiede, altresì, che si provveda a ripristinare le dotazioni d'acqua a favore degli interessati delle sorgenti alte del territorio, qualora dovessero inaridirsi a causa dei lavori.
Le richieste, essendo legittime, l'Ufficio Acque ha posto l'obbligo di provvedervi rispettivamente negli artt. 9 e 8 del disciplinare di subconcessione.
6) Memoriali 9-7-1948 e 10-12-1953 del Comune di Valpelline.
È stato chiesto:
a) il rispetto dei diritti di derivazione di acqua dai torrenti Ollomont e Buthier, per irrigare 601 ettari di terreno, nonché l'adozione delle necessarie provvidenze tecniche nell'alveo del torrente affinché l'acqua affluisca facilmente alle prese e nella quantità occorrente.
b) l'adozione delle necessarie previdenze a garanzia della costruzione dei progettati serbatoi.
c) il ripristino delle alimentazioni attuate con acque di sorgiva, qualora dovessero inaridirsi per effetto dei lavori.
d) il divieto di scaricare indiscriminatamente il materiale di scavo o dei lavori in galleria senza la preventiva autorizzazione del Comune.
e) l'attuazione delle necessarie previdenze per il brillamento delle mine.
f) l'impegno da parte della Società subconcessionaria di provvedere alle forniture d'acqua per le eventuali future estensioni delle irrigazioni e per eventuali futuri impianti di fognature.
Le richieste di cui alle lettere a), c) d) sono state riconosciute ammissibili dall'Ufficio Acque, che, però, ha rilevato che la superficie irrigua effettivamente interessata dagli impianti del C.E.B. non è di 601 ettari ma di ettari 219 circa, dei quali ettari 155,35 irrigati con le acque del torrente Ollomont ed ettari 63,65 con le acque del torrente Buthier.
La richiesta di cui alla lettera b) è stata giudicata superflua dall'Ufficio Acque, perché la costruzione di un serbatoio da progettarsi a termine del Regolamento sulle dighe, di cui al R.D. 1-10-1931, n. 1370, è subordinata alla approvazione del relativo progetto da parte del competente Ufficio dighe presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che esercita la più stretta sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori mediante apposito personale risiedente in permanenza nei cantieri e non autorizza la messa in carico del serbatoio se non a seguito di suoi precisi ordini e disposizioni.
Nell'articolo 4 del disciplinare di subconcessione l'Ufficio Acque ha, pertanto, fatto obbligo alla Ditta di provvedere nei confronti della diga di Place Moulin a termini del detto Regolamento 1-10-1931, n. 1370.
Altrettanto dicasi per la richiesta di cui alla lettera e), in quanto la Società subconcessionaria è tenuta ad osservare, per i depositi di materiale esplosivo e per il brillamento di mine, le disposizioni del T. U. sulla pubblica sicurezza.
La richiesta di cui alla lettera f), così come formulata, è stata giudicata inammissibile dall'Ufficio Acque, poiché ogni nuova utilizzazione di acqua pubblica deve essere oggetto di specifica richiesta alla Amministrazione competente e di apposita successiva istruttoria da parte della Amministrazione stessa.
Un subconcessionario di acqua pubblica non può arbitrarsi di cedere a terzi l'acqua avuta in subconcessione.
Ad ogni modo, la richiesta di lasciar defluire acqua a valle delle prese del Consorzio del Buthier per i bisogni dell'eventuale futuro impianto di fognatura è stata accolta dall'Ufficio Acque, che ne ha fatto oggetto di clausola nell'art. 9 del disciplinare.
7) Memoriale 7-7-1948 degli utenti per forza motrice del Canale Bovet:
Hanno chiesto il rispetto degli antichi diritti d'acqua afferenti ad utenze di forza motrice costituite nel Canale Bovet, derivato dal torrente Ollomont.
8) Memoriale 5-7-1948 della Signora Casale Carmela:
Ha chiesto il rispetto dell'antico diritto di acqua pertinente ad una propria derivazione dal torrente Ollomont per azionamento di una sua falegnameria.
9) Memoriale 9-7-1948 della Signora Creux Maria:
Ha chiesto il rispetto dell'antico diritto di acqua afferente ad una sua utenza di forza motrice costituita su di un canale derivato dal torrente Ollomont.
L'Ufficio Acque ha rilevato che le richieste dei memoriali 7), 8), 9) sono legittime e che alla loro tutela provvede la clausola generale inserita nell'articolo 9 del disciplinare di subconcessione, col richiamo fatto al disposto dell'art. 45 del richiamato T. U. n. 1775 sulle acque, per le utenze di forza motrice.
10) Memoriali 9-7-1948 e 7-12-1953 del Comune di Bionaz:
Con il primo memoriale il Comune ha chiesto il rispetto dei diritti d'acqua scopo irriguo.
Con il secondo ha confermato il primo ed ha formulato le stesse richieste di cui al precedente memoriale 6) del Comune di Valpelline.
Le richieste sono state ritenute legittime dall'Ufficio Acque il quale ha, per altro, rilevato che il rispetto dei diritti irrigui deve essere riferito ai comprensori di terreno che effettivamente sono interessati dalle derivazioni del progetto del Consorzio del Buthier.
Dagli accertamenti fatti dal detto Ufficio è risultato che la superficie dei terreni, la cui irrigazione interferisce con gli impianti del C.E.B., è di circa ettari 223.
11) Memoriale 5-2-1954 della Ditta Cheillon Augusto.
12) Memoriale 6-2-1954 della Ditta Ansermin Alberto.
13) Memoriale 6-2-1954 della Ditta Roullet Augusto.
I firmatari dei memoriali sono proprietari di alpeggi che saranno invasi, in tutto o in parte, dal serbatoio di Place Moulin.
Hanno fatto presente di preferire, in luogo di un indennizzo in denaro, una permuta di terreno ed hanno postulato in merito l'intervento della competente Autorità, ossia dell'Amministrazione regionale.
L'Ufficio Acque ha osservato che, di norma, in casi del genere, quando non è possibile addivenire ad una amichevole contrattazione di vendita dei terreni, la legge consente di attuare gli espropri relativi a termini dell'art. 33 del T. U. n. 1775 sulle acque.
L'intervento dell'Amministrazione regionale non può avvenire che nei limiti fissati dalla legge; però l'Amministrazione regionale può sempre esplicare opera di arbitrato, se richiesta espressamente, ai fini di una composizione amichevole.
Quanto richiesto dai memoriali non può, pertanto, formare oggetto di una specifica clausola da introdursi nel disciplinare di subconcessione.
14) Memoriali 2-7-1948 e 7-12-1953 del Comune di Oyace:
Con il primo memoriale il Comune ha chiesto il rispetto dei diritti irrigui, di lit/sec. 150 e lit/sec. 350, afferenti rispettivamente ai Canali Verdonaz e Prelé, derivati rispettivamente dai torrenti omonimi, affluenti del Buthier; poi ha chiesto di derivare lit/sec. 250 dal torrente Crêtes-Sèches, per irrigare la zona di Chalambè; infine ha chiesto che sia fissato nel disciplinare di subconcessione il prezzo di esproprio dei terreni.
Con il secondo memoriale, che è una copia dei memoriali n. VI e X dei Comuni di Valpelline e Bionaz, dei quali si è già riferito, il Comune ha fatto le stesse richieste di detti Comuni. Vale, perciò, per queste richieste, quanto già detto per le richieste analoghe dei Comuni suddetti.
Circa la richiesta dei diritti irrigui pertinenti al canale Verdonaz, l'Ufficio Acque ha rilevato che trattasi di un canale che si deriva dal torrente omonimo, affluente di sinistra del Buthier, che non è interessato dagli impianti del C.E.B. perché questi impianti interessano soltanto i torrenti di sinistra Arbières e Montagnaye. Perciò la richiesta di tutela non ha fondamento.
Per quanto riguarda, invece, la tutela dei 350 lit/sec. del canale Prelè, l'Ufficio Acque ha rilevato che la complessiva superficie irrigata con questo canale, che interessa anche terreni del Comune di Valpelline, è di complessivi ettari 17,18, dei quali ettari 4,97 del Comune di Oyace.
Per l'irrigazione di questi terreni, come risulta dalla stessa domanda di riconoscimento che trovasi presso l'Ufficio del Genio Civile, non ancora istruita, il quantitativo di acqua richiesto in lit/sec. 58, è già da ritenersi eccessivo per i 4,97 ettari sopra indicati. Più eccessiva appare, quindi, la richiesta fatta dei 350 lit/sec., che non è da accogliersi, al presente, per tale entità, rimandandone la definizione alla conclusione del riconoscimento che farà l'Ufficio del Genio Civile. Il diritto di irrigazione è, per altro, tutelato dalla clausola generale, di cui si è detto, dell'art. 9 del disciplinare.
Circa la richiesta di avere la concessione di derivare lit/sec. 250 dal torrente Crêtes-Sèches, l'Ufficio Acque ha osservato che, così come è formulata, è da respingere, poiché tale subconcessione non può essere rilasciata se non a seguito di presentazione all'Amministrazione regionale della prescritta domanda e del relativo progetto di utilizzazione, e previa l'istruttoria di rito.
Infine, per quanto concerne la richiesta di stabilire nel disciplinare il prezzo dei terreni da espropriare, l'Ufficio Acque ha rilevato che è da respingere, perché trattasi di questione privata e perché la designazione di un prezzo potrebbe essere anche controproducente, in quanto il valore venale del terreno, al momento dell'effettiva espropriazione, potrebbe essere già variato.
15) Memoriale 9-7-1948 del Presidente dei Consorzi di irrigazione dei Canali Pompillard, Prévòt, Champapon e Baudin.
È stato richiesto che siano lasciati defluire nel Buthier i seguenti quantitativi d'acqua a favore dei sottosegnati canali:
- |
lit/sec |
400 |
per |
il |
canale |
Pompillard; |
- |
" |
800 |
" |
" |
" |
Prévót; |
- |
" |
500 |
" |
" |
" |
Champapon; |
- |
" |
800 |
" |
" |
" |
Baudin. |
È stato anche richiesto che il Consorzio costruisca, a sua cura e spese, nell'alveo del Buthier, le opere atte ad assicurare l'agevole afflusso, nelle prese dei canali, delle acque di competenza.
L'Ufficio Acque ha rilevato la ammissibilità di quest'ultima richiesta e così di quella di liti sec. 400 per il Canale Pompillard, che sono stati già debitamente riconosciuti e coi quali si provvede alla irrigazione di ettari 198 circa di terreno, in ragione, cioè, di circa litri due per ettaro.
L'Ufficio Acque ha anche riconosciuto legittima la richiesta di tutela dei diritti di acqua degli altri canali sopraelencati, le cui domande di riconoscimento non sono state, però, ancora istruite dall'Ufficio del Genio Civile. Risulta dalle stesse che il Canale Prévôt irriga circa 226 ettari, che il canale Champapon irriga circa 190 ettari e che il canale Baudin irriga circa 206 ettari. Sulla base, quindi, di litri 2 per ettaro, come riconosciuti al Canale Pompillard, i quantitativi richiesti per tali canali sono da ritenersi eccessivi. L'Ufficio Acque ha, perciò, ritenuto sufficiente, a tutela dei diritti di cui trattasi, la clausola generica inserita nel disciplinare di subconcessione (art. 9), di cui si è già detto in sede di esame del memoriale n. 1 del Comune di Doues.
16) Memoriale 7-7-1948 del Sindaco di St. Christophe:
È stato chiesto che siano lasciati disponibili per gli utenti irrigui del Comune i quantitativi d'acqua occorrenti al comprensorio irriguo indicato, di ettari 528 di prati seminativi e vigneti e di ettari 476 circa di pascolo.
È stato pure chiesto che la Società sub-concessionaria metta a disposizione degli abitanti del Comune l'energia elettrica necessaria agli usi domestici e agricoli.
Per quanto riguarda la prima richiesta, l'Ufficio Acque ha osservato che alla irrigazione del territorio di St. Christophe viene provveduto con i canali Pompillard, Prévôt, Champapon e Baudin, di cui sopra si è detto. Di conseguenza, la tutela dei diritti del Comune di St. Christophe è implicita nella clausola generica, di cui sopra si è fatta menzione riferendo circa i detti canali.
Per quanto riguarda la seconda richiesta, l'Ufficio Acque ha osservato che è imprecisa, poiché non dice a quali condizioni l'energia elettrica domandata dovrebbe essere posta a disposizione.
Se la richiesta tende a fornitura di energia a prezzi ridotti, l'Ufficio Acque ha osservato che allora può essere soddisfatta a termini del D.L.L. 7-9-1945, n. 546, già ricordato e richiamato nel disciplinare di subconcessione (art. 9).
Se, viceversa, tende a fornitura gratuita od a prezzo di costo, l'Ufficio Acque ha fatto presente che la richiesta non può essere accolta in quanto non vi sono disposizioni di legge che consentano forniture del genere a favore di privati.
17) Memoriale 9-7-1948 del Consorzio Mère des Rives:
È stato chiesto il rispetto dei diritti d'acqua spettanti alla derivazione Mère des Rives, derivata in destra del Buthier, con presa un po' a monte dello scarico della Centrale di Signayes e, quindi, sottesa da questo impianto.
L'Ufficio Acque ha fatto presente che Consorzio del C.E.B. è riuscito ad evitare la sottensione avendo provveduto, con opportune opere, ad introdurre nel Canale Mère des Rives, dallo scarico di Signayes, l'acqua di sua competenza, con soddisfazione delle parti, e che perciò non occorre più inserire nel disciplinare di subconcessione alcuna clausola a tutela del Mère des Rives.
18) Memoriali 9-7-1948 e 15-12-1953 della Città di Aosta:
Con i suddetti memoriali è stato chiesto:
a) il rispetto dei diritti d'acqua afferenti ci canali Ru Neuf, Ru Bourgeois, Mère des Rives, che irrigano la zona a ponente di Aosta, ed ai canali Prévôt, Champapon, Baudin, Pont de Pierre e Rivolin.
b) di poter disporre, nel periodo irriguo, di un quantitativo di acqua da derivare dal Buthier per irrigare circa 500 ettari di terreni siti a ponente di Aosta.
c) il rispetto delle derivazioni attuate a scopo irriguo dai torrenti Billanc, Roisan, Baravex e Parleaz.
d) che il discarico dei materiali provenienti dai lavori del C.E.B. abbia luogo in località idonee, per non danneggiare l'agricoltura.
e) che siano valutate le portate dei fontanili e delle sorgenti, onde evitare contestazioni in caso di loro riduzione o inaridimento per effetto dei lavori del C.E.B.
f) che siano fatti salvi tutti gli usi d'acqua irigui e civici della Città e, per quanto riguarda la costruzione del serbatoio di Place Moulin, che un rappresentante della Città sia invitato ai sopralluoghi che saranno disposti dagli organi di sorveglianza.
L'Ufficio Acque ha rilevato l'ammissibilità della richiesta a), relativa ai canali Mère des Rives, Pompillard, Prévôt, Champapon e Baudin, osservando, peraltro, che alla tutela dei diritti pertinenti è provveduto nel disciplinare come già detto.
Ha rilevato, per contro, la non consistenza della richiesta per i canali Ru Neuf e Ru Bourgeois, in quanto le relative prese dall'Artanavaz non sono interessate dagli impianti del C.E.B.
Ha pure rilevato che la richiesta è fuori luogo per i canali Pont de Pierre e Rivolin, in quanto si derivano dal Torrente Buthier a valle dello scarico in questo Torrente delle acque della Centrale di Signayes.
Per quanto riguarda la richiesta b), l'Ufficio Acque ha rilevato che non si può dare una disponibilità d'acqua senza averne fatta prima la prescritta richiesta ed esperita la relativa istruttoria di rito.
Così, per quanto riguarda la richiesta c), l'Ufficio Acque ha osservato che non è accoglibile, perché i torrenti indicati non sono interessati dagli impianti del C.E.B.
In merito alle richieste d) ed e), l'Ufficio Acque ha rilevato la loro ammissibilità ed al riguardo ha fatto presente che vi sono nel disciplinare di subconcessione (articoli 9 ed 8) le clausole tutelative.
Per quanto, infine, concerne la richiesta f), l'Ufficio Acque, data l'imprecisazione nella medesima, circa gli usi irrigui e civici della Città, ha fatto presente che la loro tutela è assicurata in ogni caso dal fatto che le subconcessioni d'acqua sono sempre rilasciate con salvezza dei diritti di terzi. Sulla richiesta, poi, che un funzionario della Città sia invitato ai sopralluoghi eventuali al serbatoio di Place Moulin, l'Ufficio Acque ha osservato che se ne può anche tenere debito conto; però ha confermato che l'intervento non è necessario, poiché la costruzione di una diga di ritenuta ricade sotto l'autorità, la competenza e la responsabilità della 4° Sezione del Consiglio Superiore dei LL. PP. e del dipendente Ufficio Dighe.
19) Lettere 9-7-1948 e 27-1-1954 dell'Amministrazione dei Canali Demaniali:
Con tali lettere, delle quali la seconda non è che la conferma della prima, l'Amministrazione dei Canali Demaniali, preoccupata che l'invaso del serbatoio di Place Moulin possa riuscire di pregiudizio alle portate dei propri Canali demaniali, ha chiesto che l'invaso sia subordinato a determinate condizioni e precisamente:
a) l'invaso sia subordinato al verificarsi di una portata della Dora, all'idrometro di Tavagnasco superiore alla portata dei canali demaniali.
b) sia fatto obbligo di restituire nella giornata una portata costante pari alla media portata giornaliera, il che equivale, in sostanza, alla costituzione di bacini di compenso.
c) le variazioni di portata non dovranno mai superare un ventesimo della portata media annuale di subconcessione.
d) sia fatto obbligo di determinate erogazioni d'acqua dai serbatoi quando non scorra nella Dora acqua sufficiente ad alimentare per la loro intera capienza i canali demaniali.
L'Ufficio regionale Acque ha rilevato la inammissibilità delle richieste a), c) e d) per la difficoltà pratica di provvedervi, dato che si richiederebbero continui accertamenti pratici e conseguenti continue variazioni giornaliere nel regime di accumulazione e di erogazione delle acque invasate. Poi anche per il fatto che nel bacino idrografico della Dora Baltea, a monte dei canali demaniali, sono già in atto accumulazioni estive dei deflussi d'acqua ed altre ne sono previste; cosicché una disciplina nelle accumulazioni d'acqua dovrebbe essere estesa coordinatamente a tutti i serbatoi. D'altra parte, ha ancora rilevato l'Ufficio Acque, l'invaso da operare con i serbatoi di Place Moulin, rientra nel piano generale delle accumulazioni d'acqua del Comitato Misto, che ha ritenuto possibili tali accumulazioni senza pregiudizio delle necessità irrigue dei canali demaniali. L'Ufficio Acque ha, perciò, proposto di non accogliere le suddette richieste.
Per contro, per quanto concerne la richiesta b) di bacini di compenso, l'Ufficio Acque non ne ha escluso l'ammissibilità, tanto che nel disciplinare di subconcessione (articolo 9) ha inserito la clausola per cui è in potestà della Amministrazione regionale di imporre al Consorzio del Buthier la costruzione di eventuali bacini di compenso, qualora, a seguito dell'esercizio del serbatoio di Place Moulin, ne dovesse ravvisare la necessità.
20) Memoriale 10-2-1954 della Società Idroelettrica Piemonte:
La S.I.P. ha presentato questo memoriale nell'interesse di un suo impianto idroelettrico, detto di Roven, già utilizzante le acque combinate dei Torrenti Buthier ed Artanavaz ed ora sotteso dalla costruzione dello impianto del C.E.B. di Signayes. La S.I.P. ha inteso difendere il diritto di derivazione dal Buthier di tale impianto che, per essere stato concesso dallo Stato in via precaria alla S.I.P., a causa di una preesistente domanda di derivazione della Cogne in data 22-5-1920, veniva considerato dal C.E.B. tale da precludere alla S.I.P. il diritto di avere la fornitura di energia disposta dall'articolo 45 del T. U. per le utenze sottese.
La questione è ora risolta poiché, su conforme parere dell'Ufficio Acque, che ha fatto presente essere decaduta "ope legis" la domanda 22-5-1920 della Società Cogne, in quanto non conclusa con Decreto alla data 7-9-1945, è caduta la ragione di precarietà della concessione S.I.P. che, con provvedimento dell'8 febbraio 1954, è divenuta definitiva.
21) Memoriale 16-12-1953 del Consorzio Regionale della Pesca della Valle d'Aosta:
Con il memoriale sono state fatte delle richieste di defluenza d'acqua a valle delle prese delle derivazioni del C.E.B. nonché di versamenti annuali in denaro da parte del C.E.B. stesso per contribuire al ripopolamento ittico.
L'Ufficio Acque ha ritenuto ammissibili le richieste e ne ha fatto oggetto di particolari clausole nel disciplinare (art. 9).
Durante la visita d'istruttoria sono state fatte le seguenti ulteriori richieste:
22) Da parte dell'Ing. Besozzi, del Ministero dei Trasporti:
Che sia lasciata a disposizione delle Ferrovie dello Stato, a termini dell'articolo 51 del T. U. 11-12-1933, n. 1775, sulle acque, una pare dell'energia che verrà prodotta dagli impianti del C.E.B.
Trattandosi di richiesta legittima, l'Ufficio Acque ne ha fatto oggetto di prescrizione nell'articolo 20 del disciplinare.
23) Da parte del Comando Genio Territoriale di Torino:
È stata richiesta, nell'interesse della difesa del territorio nazionale, l'osservanza di alcune norme, ritenute ammissibili dall'Ufficio Acque, che le ha pertanto inserite nel disciplinare di subconcessione (art. 9).
24) Da parte dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste della Regione:
È stato richiesto:
a) che siano lasciate disponibili, nel periodo irriguo, le acque occorrenti alla irrigazione di tutti i terreni attualmente irrigati e, per tutto l'anno, le acque occorrenti agli usi civici e domestici.
b) che si possa rendere possibile l'aumento delle superfici irrigue di terreni, ora non irrigati, mediante la costruzione di nuovi canali e la derivazione dell'acqua necessaria.
L'Ufficio regionale Acque ha giudicato del tutto fondata la richiesta a), circa la quale provvede la clausola inserita nel disciplinare (art. 9), della quale è stato detto allorché si è riferito circa il memoriale del Comune di Doues (memoriale 1°).
Circa la richiesta b), l'Ufficio Acque ha osservato che essa può essere sempre realizzata; però ha fatto presente che gli apporti nuovi d'acque, per irrigare nuovi terreni di comprensori ancora non irrigati, debbono formare oggetto di specifiche domande da presentarsi alla Amministrazione regionale e da sottoporsi alla conseguente istruttoria di rito.
Non è, perciò, possibile imporre preventive disponibilità di acqua a tale scopo, perché contrarie alle leggi in materia di acque pubbliche.
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A conclusione della esperita istruttoria, l'Ufficio regionale Acque, in base alla relazione idrologica dell'Ufficio Idrografico del Po, di Torino, e tenuto conto dei quantitativi d'acqua da assegnare alle necessità irrigue ed agli usi domestici e civici, ha così fissato le portate ed i salti utilizzabili dagli impianti e le rispettive potenze nominali medie producibili:
A) - IMPIANTO DI VALPELLINE:
Portata max. mod. 130;
Portata media mod. 47,88, dei quali:
- medi moduli 37,59 da derivare dal serbatoio di Place Moulin;
- medi moduli 4,37 da derivare dagli affluenti di destra del Buthier, Torrenti Gran Chamen, Vertzan e Crêtes Sèches;
- medi moduli 5,92 da derivare dal torrente Ollomont e dal Rio Acque Bianche.
Salto utile, tra il baricentro del serbatoio ed il pelo d'acqua allo scarico della Centrale: mt. 950,224.
Potenza nominale media:
4788 x 950,224 / 102 = Kw. 44.604,60.
B) - IMPIANTO DI SIGNAYES:
Portata max. moduli 160;
Portata media moduli 80,24, dei quali:
- medi moduli 57,09 da derivare dal Buthier, a Valpelline;
- medi moduli 4,25 da derivare dal Torrente Ollomont;
- medi moduli 18,90 da derivare dal Torrente Artanavaz.
Salto utile, tra il baricentro del bacino di carico di Entrebin ed il pelo d'acqua allo scarico della Centrale: mt. 349,513.
Potenza nominale media:
8024 x 349,513 / 102= Kw. 27.495,000.
Sugli atti della esperita istruttoria, il Ministero dei LL. PP. ha promosso il parere del Consiglio Superiore LL. PP. che, con voto in data 13 maggio 1955, n. 1200, dopo aver rilevato lo svolgimento regolare dell'istruttoria, ha fatto le seguenti osservazioni sul disciplinare di subconcessione:
a) In ordine all'articolo 3 comma A):
Il Consiglio ha osservato che l'impianto di Signayes, giusta le risultanze del certificato provvisorio di collaudo, sfrutta un salto di mt. 351,960 anziché di mt. 349,513 e fa, quindi, presente la necessità della sua modifica e delle conseguenti modifiche da portare agli altri articoli del disciplinare concernenti i canoni, la cauzione, ecc.
Il salto di mt. 351,96 rappresenta il salto massimo che può sfruttare l'impianto fra la quota dello sfioratore del bacino di Entrebin e la quota del ciglio dello stramazzo nel canale di scarico, tenuto conto di un'altezza di lama stramazzante di mt. 0,85 con la portata max. di mc/sec. 16; mentre quello di mt. 349,513 rappresenta il salto medio dato dal dislivello fra il baricentro del serbatoio di Entrebin e la quota dell'acqua allo scarico della Centrale.
A stretto rigore, sarebbe dunque più giusto attenersi al salto medio, date le continue variazioni dell'altezza d'acqua nel bacino; comunque, siccome il maggior salto è favorevole alla Amministrazione, si ritiene accettabile l'osservazione e se ne propone l'accoglimento. Nel disciplinare si sono, quindi, introdotte le modifiche relative.
b) - In ordine all'articolo 9 del disciplinare:
Fra gli altri obblighi, questo articolo fa obbligo al Consorzio del Buthier di soddisfare i bisogni d'acqua di tutte le utenze irrigue, domestiche e civiche i cui usi interferiscano con le utilizzazioni del Consorzio stesso, che deve lasciare defluire, a valle delle prese delle proprie derivazioni, i quantitativi d'acqua necessari ai canali irrigui, in modo da consentire che i canali medesimi possano usufruire delle portate derivate in passato per scopi irrigui, domestici e civici, sia in base ai titoli antichi riconosciuti o da riconoscere, sia in base a concessioni rilasciate, sia, comunque, in base a domande di subconcessione prodotte, sia in base agli usi sempre praticati.
Il Consiglio Superiore ha osservato che "la dizione è quanto mai estesa e potrebbe dare adito ad abusi ed a contestazioni, a tutto danno della utilizzazione idroelettrica, che potrebbe risultare pregiudicata. Sarebbe più opportuno adottare nel disciplinare la dizione stessa dell'articolo 45 del Testo Unico, ossia utilizzazioni legittimamente costituite o concesse".
Si rileva che tale osservazione, in quanto consona al Testo Unico sulle acque, che la Regione ha l'obbligo di rispettare, sarebbe sostanzialmente giusta se la sua applicazione fosse solo intesa a non riconoscere il diritto alla sottensione delle utenze irrigue, potabili, civiche e domestiche non legittimamente costituite. Ma la accettazione non è consigliabile poiché avrebbe inevitabilmente ripercussioni pericolose nei confronti della costituzione del Demanio regionale delle Acque sancito dall'articolo 5 dello Statuto speciale della Regione.
Come è noto, il Ministero sostiene, in contrasto con la Amministrazione regionale, che debbano appartenere al Demanio regionale solo le acque "legittimamente costituite" in uso irriguo o potabile alla data 11 marzo 1948, data di entrata in funzione dello Statuto regionale. L'articolo 5 dello Statuto regionale non afferma questo, ma dice semplicemente che appartengono al Demanio regionale le acque in uso irriguo e potabile. Attenendosi a tale dizione letterale, la Amministrazione regionale ha sempre posto in evidenza il fatto che, come il legislatore ha precisato, nell'articolo 45 del T. U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque, la condizione necessaria affinché le utenze, di qualsiasi natura, possano beneficiare della fornitura d'acqua o di energia, prevista dall'articolo stesso, è quella della loro legittima costituzione; è ovvio che il legislatore, se avesse inteso contenere o ridurre il passaggio, al Demanio della Regione, alle sole acque irrigue e potabili legittimamente costituite, avrebbe dovuto specificatamente farne menzione, come ha specificatamente fatto nell'articolo 45 citato per le utenze sottese.
Oltre a questo c'è anche una questione di logica e di equità che non ammette una diversa interpretazione. Infatti, essendosi voluto, con l'accennato articolo 5, dare corpo alla formazione di un demanio idrico a favore dell'Ente Regione, non sarebbe logico né giusto che la maggiore o minore consistenza di questo demanio dovesse dipendere dalla maggiore o minore diligenza e disciplina posta dai privati utenti nella legittimazione dei loro usi irrigui o potabili. Sarebbe, invero, come voler fare ricadere sulla Regione il peso di una situazione, creala da privati, dovuta molto anche ad ignoranza delle leggi e di sminuire di conseguenza, già all'origine, la portata dell'istituto del Demanio regionale Acque.
Essendo evidente che la definizione della questione non può essere risolta in questa sede, si ritiene, tuttavia, di proporre all'On. Consiglio, - ad evitare che la questione possa comunque essere compromessa, - di non accogliere l'osservazione del Consiglio Superiore LL. PP.
La proposta è confortata dall'analogo parere espresso dalla Commissione regionale delle Acque, nella riunione ultima, in cui ha preso in esame, fra l'altro, anche tale argomento.
Sempre in merito all'articolo 9 del disciplinare, laddove è detto che l'Amministrazione si riserva di imporre eventuali bacini di compenso per il buon regime delle acque della Dora, a valle della confluenza con il Buthier, e nell'interesse dei Canali Demaniali, il Consiglio Superiore LL. PP. ha espresso l'avviso che sia da escludere la costituzione dei suddetti bacini, sia perché mal si presta allo scopo il corso del Torrente Buthier, sia perché lungo il corso della Dora essi verrebbero influenzati da altri grandi serbatoi in corso di realizzazione nel bacino della Dora stessa, a monte della confluenza del Buthier. Il Consiglio Superiore LL. PP. ritiene, quindi, che sarebbe opportuno si imponessero limitazioni nell'esercizio del serbatoio di Place Moulin nei periodi in cui i deflussi della Dora risultassero, a regime naturale, insufficienti per soddisfare la competenza dei canali demaniali.
Poiché la clausola sulla costituzione di bacini di compenso non costituisce nel disciplinare uno specifico obbligo cui provvedere, ma è solo una eventuale potestà di imporre, che l'Amministrazione regionale si è riservata, non si ritiene sia il caso di toglierla dal disciplinare. Si propone, perciò, che l'On.le Consiglio non accetti l'emendamento.
Ancora in merito all'articolo 9, per quanto concerne la prescrizione inserita secondo cui l'Assessorato regionale ai LL. PP. potrà fare assistere e vigilare i lavori da suoi rappresentanti, nonché fare ispezioni sui materiali impiegati, ecc., il Consiglio Superiore LL. PP., ha proposto di modificarla e di sostituirla come segue:
"L'Ufficio Acque della Regione disporrà, durante la costruzione della diga di Place Moulin che un assistente, nominato d'accordo con il Servizio Dighe ed a carico del subconcessionario, rimanga, a termini dell'articolo 11 del Regolamento 10 ottobre 1931, n. 1370, sulle dighe di ritenuta, permanentemente sopra luogo per il controllo dei materiali impiegati e dell'osservanza delle buone norme costruttive".
Si ritiene che la proposta sia ammissibile e se ne propone l'accoglimento per le seguenti ragioni:
- perché tale nomina, che, di regola, ricade su di un Ingegnere, non modifica, nella sostanza, la prescrizione di fare assistere i lavori da rappresentanti dell'Assessorato ai LL. PP., poiché l'assistente da nominare. in accordo con l'Ufficio Dighe, non potrà essere che persona di tutta fiducia della Amministrazione regionale.
- perché la nomina come sopra è obbligatoria per legge, in materia di assistenza ai lavori di dighe di ritenuta la cui costruzione rientra nella competenza e, quindi; nella responsabilità del predetto Ufficio Dighe.
c) - In ordine all'articolo 10 - Lettera E - 2° periodo del disciplinare.
Il Consiglio Superiore LL. PP. ha rilevato che l'aumento della portata media conseguibile dall'impianto di Signayes in conseguenza dell'invaso di Place Moulin, in confronto di quella che si ottiene a regime naturale, è valutabile a moduli 12,43, quale risulta dalla differenza fra la portata di medi moduli 80,24 assegnata all'impianto ad invaso funzionante, e la portata di medi moduli 67,81, assegnato dall'impianto con funzionamento a regime naturale, e che tale aumento di portata media è da ritenersi praticamente identico anche per l'impianto di Valpelline.
Conseguentemente, ha dedotto che all'impianto di Valpelline, allo scadere del termine stabilito dal disciplinare per l'esecuzione dei lavori del secondo periodo in cui continua a funzionare ad acqua fluente, deve essere attribuita la portata di moduli 35,45, anziché di moduli 44,38, quale differenza fra la portata media di moduli 47,88, stabilita nel disciplinare per l'impianto ultimato, cioè con il serbatoio funzionante e la portata media di moduli 12,43 dovuta all'invaso e all'esercizio del serbatoio.
L'osservazione è giusta; eppertanto l'Ufficio Acque ha provveduto a modificare la portata media che verrà utilizzata dall'impianto di Valpelline alla fine del 2° periodo di lavori e la relativa potenza nominale media producibile.
d) - In ordine all'articolo 12 del disciplinare:
Il Consiglio Superiore ha opinato che la durata della subconcessione, di anni 60, per ambedue le Centrali, anziché decorrere dalla data del Decreto di subconcessione, debba decorrere dalla data del 28 novembre 1951, data di entrata in servizio dell'impianto di Signayes, con le acque del torrente Artanavaz, come accertato in sede di collaudo provvisorio dell'impianto.
Tale decorrenza è accettabile in quanto va a vantaggio della Amministrazione, poiché riduce il termine della subconcessione; pertanto se ne propone l'accoglimento.
In correlazione a ciò, l'Ufficio Acque, oltre a modificare l'articolo 12 del disciplinare, ha anche modificato l'articolo 13 del disciplinare stesso ed ha pure modificato il successivo articolo 14 per quanto concerne il pagamento dei canoni arretrati afferenti all'impianto di Signayes, distinguendo i seguenti due periodi di esercizio:
1) - Periodo dal 28 novembre 1951 al 12 febbraio 1953, in cui l'impianto ha funzionato con le sole acque del torrente Artanavaz utilizzandole nella misura di moduli medi 18,90.
2) - Periodo dal 13 febbraio 1953 in avanti (fino cioè alla scadenza del terzo periodo di lavori stabilito dall'articolo 10 del disciplinare per la ultimazione di tutti gli impianti) in cui l'impianto è funzionante anche con le acque del Buthier e del Torrente Ollomont, utilizzando, in complesso, la portata media di moduli 67,81.
e) - In ordine all'articolo 15 del disciplinare di subconcessione:
Il Consiglio Superiore LL. PP. ritiene opportuno sostituire il testo dell'articolo, che precisa il sovracanone da corrispondersi ai sensi della legge 27-12-1953, n. 959, con un generico richiamo alla osservanza della legge.
Si ritiene che la richiesta possa essere accolta, limitandosi a precisare nel disciplinare il sovracanone maturato afferente alla potenza nominale media che già produce l'impianto di Signayes.
Si propone, perciò, di modificare detto articolo come segue:
"Art.15
"Il Consorzio Elettrico del Buthier è tenuto a corrispondere al Consorzio dei Comuni di cui alla legge 27-12-1953, n. 959, il sovracanone da essa legge disposto in ragione di L. 1.300 per Kw. afferente alle potenze nominali medie che produrranno gli impianti a mano a mano che entreranno in servizio in seguito alla attuazione delle opere di cui ai periodi di esecuzione indicati nel precedente articolo 10".
"Poiché l'impianto di Signayes è già funzionante con la potenza nominale media di Kw. 23.398,44, il sovracanone annuo da corrispondere al Consorzio dei Comuni, a far tempo dal 15-1-1954 (data di entrata in vigore della legge), è di lire (1.300 x 23.398,44) = L. 30.417.972".
"Ai sensi dell'articolo 3 della legge citata, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà fornire, se richiesto, ai Comuni richiamati in detto articolo, in sostituzione del sovracanone e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica secondo le modalità stabilite dall'articolo stesso".
Il Consiglio Superiore dei LL. PP. ha poi espresso il parere che sia meritevole di accoglimento, in base all'articolo 55 del Regolamento 14-18-1920, n. 1285, la richiesta di sovvenzione per il serbatoio di Place Moulin fatta dal Consorzio Elettrico del Buthier, e che sia da fissarsi sin d'ora nella misura del 30%, salvo la definitiva determinazione dopo che il Consorzio Elettrico del Buthier avrà presentato il progetto esecutivo della diga col piano finanziario aggiornato a termine dell'articolo 56 del Regolamento citato.
Detto Consiglio Superiore LL. PP. ha, però, fatto presente l'opportunità di agevolare la costruzione della diga, in parte con il contributo statale ed in parte, ai sensi del n. 1 dell'articolo 73 del T. U. 11-12-1933, numero 1775, modificato col D. L. 30-9-1947, n. 1276, con l'esonero del canone afferente alle maggiori potenze dovute dall'invaso di Place Moulin.
L'accettazione di tale esonero, che dovrebbe essere previsto nel disciplinare, comporterebbe una riduzione di introiti, da parte della Amministrazione regionale, di oltre dieci milioni annui.
Infatti, dovendosi considerare di moduli medi 12,43 gli apporti di acqua del serbatoio di Place Moulin, agenti in serie sulle due centrali e, quindi, su una complessiva caduto di mt. 1302,184, la potenza nominale relativa sarebbe di:
1.243 x 1302,18 / 102 = Kw. 15.868,72
ed il canone annuo che non verrebbe introitato dalla Amministrazione di Lire 656 x 15.868,72 = Lire 10.409.880,30.
Oltre a ciò, è da considerare che, molto probabilmente, non verrebbero neppure introitati dal Consorzio dei Comuni i sovracanoni dovuti per effetto della Legge 27-12-1953, n. 959, il cui importo sarebbe: Lire (1.300 x 15.868,72) = Lire 20.629.336.
Trattandosi di somme di una certa rilevanza, non si ritiene che la Regione debba sostenere il peso del loro mancato introito e si propone, quindi, che non sia da accordarsi l'esonero richiesto.
Infine, il Consiglio Superiore LL. PP. - data la necessità di accelerare al massimo le costruzioni di impianti idroelettrici per le necessità di energia della Nazione, ha espresso il parere che sia da rilasciare dalla Amministrazione regionale al Consorzio Elettrico del Buthier, ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori dell'impianto, giusta la richiesta 27-4-1955 di detto Consorzio, nonché la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33 del citato Testo Unico.
Dato che la pratica istruttoriale circa la richiesta del Consorzio di utilizzare a scopo idroelettrico le acque del bacino del Buthier ed affluenti è ormai completamente ultimata, tanto che viene presentata ora all'On.le Consiglio regionale, affinché deliberi il rilascio della subconcessione definitiva, non si ritengono più necessari né il rilascio della autorizzazione provvisoria né la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori.
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Riassunte come sopra le diverse fasi della istruttoria esperita dall'Ufficio regionale Acque, dapprima in merito alle domande in compatibili e concorrenti 19 dicembre 1947 e 15 marzo 1949 della Società Edison e 13 febbraio 1949 e 15 marzo 1949 della Società Nazionale Cogne, poi, successivamente, in merito alla domanda 7 aprile 1953 del Consorzio Elettrico del Buthier, avente causa dalla Società Nazionale Cogne, corredata dal relativo progetto modificativo ed aggiornativo del progetto di cui alle citate domande 13 febbraio 1948 e 15 marzo 1949 della Società Nazionale Cogne;
Considerato che delle opposizioni, eccezioni ed osservazioni presentate durante la istruttoria è stato tenuto debito conto nel disciplinare di subconcessione, accogliendosi quelle aventi fondamento e non dandosi corso a quelle ritenute inammissibili;
Si propone che l'On.le Consiglio regionale
Deliberi
1) di approvare la subconcessione al Consorzio Elettrico del Buthier, con sede a Torino, Via Pietro Micca n. 21), avente causa dalla Società Nazionale Cogne, di derivare e di utilizzare le acque del bacino del torrente Buthier e affluenti, per produzione ch energia elettrica, in conformità del progetto a firma Ingg. Mario Brunetti ed Aniceto Rebaudi, allegato alla domanda del Consorzio 7 aprile 1953, modificativo ed agaiornativo del progetto allegato alle domande 13-2-1948 e 15-3-1949 della sua dante causa Società Nazionale Cogne, alle condizioni del disciplinare sottoriportato;
2) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale ad emanare il Decreto di subconcessione, previa sottoscrizione, da parte del Cosorzio Elettrico del Buthier, del disciplinare di subconcessione;
3) di non accogliere le modifiche al disciplinare richieste dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in ordine alle seguenti clausole dell'articolo 9 del disciplinare stesso, le quali dovranno, perciò, restare immutate:
a) i quantitativi d'acqua necessari ai canali irrigui aventi le prese a valle degli impianti del Consorzio, così da consentire che i canali possano sempre usufruire delle portate derivate in passato, per scopi irrigui, domestici e civici, sia in base ai titoli antichi riconosciuti o da riconoscere, sia in base a concessioni rilasciate, sia comunque in base a domande di subconcessione prodotte, sia in base agli usi sempre praticati;
b) nell'interesse del buon regime delle acque della Dora Baltea, a valle della confluenza del torrente Buthier, ed in particolare nell'interesse dei Canali Demaniali Cavour, è in potestà dell'Amministrazione subconcedente imporre al Consorzio Elettrico del Buthier la costruzione di eventuali bacini di compenso, qualora ne ravvisasse la necessità, in relazione all'esercizio del serbatoio di Place Moulin;
4) di non concedere al Consorzio Elettrico del Buthier la dispensa dal pagamento del canone afferente alla maggiore potenza nominale producibile dagli impianti, in relazione all'invaso di Place Moulin;
5) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a provvedere, nell'emettendo Decreto, alla reiezione dell'istanza 13 febbraio 1948 della Società Nazionale Cogne, per la parte relativa al quinto impianto, tra Aymavilles e St. Marcel, previsto dal progetto allegato alla domanda, avente presa dalla Dora Baltea, ad Aymavilles, e successiva presa sussidiaria dal Buthier, allo scarico della esistente centrale di Signayes, in quanto detto impianto risulta incompatibile con la derivazione idroelettrica "Aymavilles-St. Marcel" assentita alla Società Snia Viscosa con Decreto interministeriale 25 agosto 1944, n. 1894;
6) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a provvedere, nell'emetendo Decreto, alla reiezione delle domande 19 dicembre 1947-15 marzo 1949 della Società Edison concorrenti con quelle del Consorzio del Buthier;
7) di ordinare ed accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:
a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di lire 48.019.805 dovute per i canoni arretrati afferenti alla potenza nominale media prodotta dall'impianto di Signayes, per il periodo 28 novembre 1951-27 novembre 1955, tenendo conto dei versamenti già fatti, per lo stesso scopo, a seguito dell'autorizzazione provvisoria ai lavori rilasciata per lo impianto con il Decreto 14-1-1954, n. 15, del Presidente della Giunta regionale;
b) il versamento presso la suddetta Tesoreria della somma di lire 23.711.815, pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, tenendo conto del versamento cauzionale di lire 20.000.000 già effettuato in seguito alla autorizzazione provvisoria di cui sopra è cenno;
c) il versamento presso la suddetta Tesoreria della somma di lire 1.185.591, a termini e per gli scopi di cui al 2° comma dello articolo 7 del T. U. di leggi 11-12-1933, numero 1775, e della Legge 21-1-1949, n. 8, tenendo conto del versamento di L. 476.879,00 già versate a tale scopo;
d) i1 versamento presso la suddetta Tesoreria, a disposizione dell'Ufficio Acque della Regione, della somma di lire 500.000 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata ed altre analoghe derivanti dalla subconcessione.
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato Lavori Pubblici
Istruttoria delle domande 13-2-1948 e 15-3-1949 della Società Naz. Cogne e del progetto di aggiornamento presentato con esposto 7-4-1953 dal Consorzio Elettrico del Buthier (C. E. B.), avente causa dalla Società Cogne
IMPIANTI DEL BUTHIER
DISCIPLINARE DI SUBCONCESSIONE
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alle quali dovrà essera vincolata a favore del Consorzio Elettrico Buthier (C. E. B.) la subconcessione di derivare ed utilizzare le acque del bacino del torrente Buthier ed affluenti chiesta dalla sua dante causa, Società Nazionale Cogne, con istanze 13 febbraio 1948 e 15 marzo 1949.
Art. 1
QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE
A) Impianto di Valpelline.
L'acqua sarà derivata:
- dal serbatoio sul torrente Buthier della capacità di mc. 80 x 106, da costruire in località Place Moulin di Bionaz, con immissione nel medesimo delle acque degli affluenti di sinistra Comba d'Arbières e Comba di Montagnaye;
- dagli affluenti di destra del Buthier: Gran Chamen, Vertzan, Crête Sèche;
- dal torrente Ollomont a By e dal suo affluente di sinistra Rio Acque Bianche.
La complessiva quantità d'acqua da derivare potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 130 (lit/sec. tredici mila), risultando la quantità media complessiva di moduli 47,88 (lit/sec. quattromila settecento ottantotto) dei quali:
- medi moduli 37,59 (litri/secondo tremila settecento cinquantanove) da derivare dal serbatoio di Place Moulin;
- medi moduli 4,37 (litri/secondo quattrocento trentasette) da derivare complessivamente dagli affluenti di destra Gran Chamen, Vertzan e Crête Sèche.
- medi moduli 5,92 (litri/secondo cinquecento novanta due) da derivare complessivamente dal Torrente Ollomont e dal Rio Acque Bianche.
B) Impianto di Signayes.
L'acqua sarà derivata:
- dal Torrente Buthier, subito a valle dello scarico della centrale di Valpelline;
- dal Torrente Ollomont;
- dal Torrente Artanavaz.
La complessiva quantità d'acqua da derivare potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 160 (lit/sec. sedici mila), risultando la quantità media complessiva di moduli 80,24 (litri/secondo ottomila ventiquattro) dei quali:
- medi moduli 57,09 (litri/secondo cinque mila settecentonove) da derivare dal torrente Buthier a Valpelline.
- medi moduli 4,25 (litri/secondo quattrocentoventicinque) da derivare dal Torrente Ollomont.
- medi moduli 18,90 dal Torrente Artanavaz.
Le quantità d'acqua sopra citate serviranno per produzione di energia elettrica nelle centrali di Valpelline e di Signayes.
Art. 2
DISLIVELLO DEI PELI D'ACQUA FRA LE PRESE E LE RESTITUZIONI
A) Impianto di Valpelline.
Il dislivello determinato fra il pelo d'acqua del serbatoio di Place Moulin, alla quota di m. 1953,00, ed il pelo dell'acqua allo scarico della Centrale di Valpelline, alla quota di mt. 963,467, risulta di mt. 989,533.
B) Centrale di Signayes.
Il dislivello fra il pelo normale d'acqua del bacino di compenso di Entrebin, alla quota mt. 951,644, e il pelo d'acqua allo scarico della Centrale, alla quota mt. 600,787, risulta di mt. 350,857.
Art. 3
DISLIVELLO E POTENZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE È STABILITO IL CANONE
A) Centrale di Valpelline.
Il dislivello fra il baricentro del serbatoio di Place Moulin, alla quota 1913,61, ed il pelo d'acqua allo scarico della Centrale di Valpelline, alla quota mt. 963,467, risulta di mt. 950,224.
Di conseguenza, la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone è di:
4.788 x 950,224 / 102 = Kw. 44.604,60
B) Centrale di Signayes
Il dislivello fra il ciglio dello sfioratore del bacino di compenso di Entrebin, alla quota 951,569, ed il pelo d'acqua sotto le turbine, alla quota 599,609, tenuto conto dell'altezza della lama sul ciglio dello stramazzo nel canale di scarico, risulta di metri 351,96.
Di conseguenza, la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone è di:
8.024 x 351, 96 / 102 = Kw. 27.687,52
Complessivamente, la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone è di Kw. (44604,60 + 27687,52) = Kw. 72.292,12.
Art. 4
LUOGHI E MODI DI PRESA DELL'ACQUA
A) Impianto di Valpelline.
Lo sbarramento delle acque del Torrente Buthier in località Place Moulin, di Bionaz, per la costituzione del previsto serbatoio di mc. 80 x 106, consisterà in una diga ad arco-gravità, in conglomerato cementizio, rivestita in moloni di pietra da taglio nel paramento a monte e con particolare confezionatura del calcestruzzo, sul paramento a valle, così da ricavarne un conglomerato non gelivo, alta sull'alveo mt. 138,00, provvista di scaricatore di superficie, di alleggerimento e di fondo.
Le scariche di superficie, tali da consentire uno scarico d'acqua di mc/sec. 471,24, dovranno essere due, ubicate sulle opposte sponde destra e sinistra ed ognuna dovrà essere costituita da due paratoie a ventola con soglia a quota 1953, della luce di mt. 3,50 tracimabili per una altezza d'acqua al disotto di mt. 1,00 ed abbattibili per altezze d'acqua superiori, nonché da due soglie sfioranti di mt. 28 caduna, tracimabili con una lama d'acqua di mt. 1,00 di altezza.
Lo scarico di alleggerimento, capace di smaltire una portata di mc/sec. 86 circa, sarà costituito da una galleria con soglia di imbocco a quota 1901, del diametro di mt. 2,40, lunga mt. 211,00, da innestarsi direttamente nella tubazione che raccorda le due paratoie che regolano lo scarico.
Lo scarico di fondo, capace di smaltire una portata massima fino a mc/sec. 128,00, sarà costituito da una galleria del diametro di mt. 2,40, lunga mt. 162,50, con soglia di imbocco a quota 1830, cui fa seguito una tubazione metallica del diametro di mt. 2,40, provvista di due paratoie a strisciamento in serie per la chiusura, posta in galleria ispezionabile sottopassante la diga in sponda destra.
Lo scarico profondo, per lo svuotamento del serbatoio fino a quota 1828, sarà costituito da una tubazione metallica del diametro di mt. 0,80, con imbocco alla detta quota 1828, debitamente provvista di organi per l'apertura e la chiusura, costituiti da due saracinesche piane, collocate una a monte ed una a valle della diga.
Il prelevamento dell'acqua della diga sarà attuato mediante una galleria circolare in calcestruzzo armato, del diametro di mt. 2,40, lunga circa mt. 263, con imbocco a quota 1833,40, seguita da una breve tubazione annegata in calcestruzzo, dello stesso diametro di mt. 2,40, provvista di due paratoie a strisciamento in serie per la regolazione dell'acqua da erogare.
Gli sbarramenti degli affluenti di sinistra del Buthier, - torrenti Arbière e Montagnaye -, per derivare le acque occorrenti per il riempimento del serbatoio di Place Moulin, saranno costituiti con traverse fisse in muratura, tracimabili, provviste di opportuna luce di scarico. Le acque derivate, mediante idonee bocche di presa, provviste di paratoie, verranno immesse in un canale collettore di gronda in galleria, a pelo libero, dello sviluppo di Km. 4,360, che le addurrà al serbatoio di Place Moulin.
Gli sbarramenti dei torrenti Gran Chamen, Vertzan e Crête Sèche, affluenti di destra del Buthier, saranno attuati nel tipo sopra descritto per le prese dai torrenti Arbières e Montagnaye.
L'immissione, nel canale derivatore, delle acque captate verrà poi effettuata a mezzo di pozzi verticali in roccia, rivestiti in conglomerato.
Lo sbarramento del Torrente Ollomont, a By, per la costituzione del previsto serbatoio giornaliero di 35.000 metri cubi, sarà attuato con una traversa tracimabile, in calcestruzzo, rivestita di moloni in pietra da taglio, avente piante curvilinee, dello sviluppo di mt. 53, con ciglio a quota 1987, così da consentire lo sfioro con una lama d'acqua di mt. 1,00 di altezza, della portata di piena di circa mc/sec. 110,00.
La traversa sarà provvista di scaricatore di fondo, della sezione di mt. 1,50 x 1,50, con soglia a quota 1976, regolabile mediante paratoia piana.
L'opera di presa del detto serbatoio giornaliero sarà attuata mediante galleria del diametro di mt. 1,80, lunga circa mt. 22,00, con soglia di imbocco a quota 1979, che farà capo ad una paratoia piana, manovrabile dall'alto di un pozzo di manovra verticale, cui seguirà il canale derivatore.
Lo sbarramento del Rio Acque Bianche dovrà essere formato da una traversa fissa in muratura, a piante rettilinee della lunghezza di mt. 9,00, con ciglio sfiorante a quota 1989, il cui sviluppo dovrà essere tale da consentire la tracimazione con una altezza d'acqua di mt. 1,50 circa, della porata di piena di circa mc/sec. 141,00.
La traversa dovrà essere provvista di una luce di scarico ubicata in sponda sinistra, della sezione di mt. 2,00 x 2,40, provvista di paratoia piana manovrabile a mano.
La presa sarà attuata in fregio alla sponda sinistra, con una luce di mt. 1,00 x 1,20 provvista di paratola manovrabile a mano.
B) Impianto di Signayes, già eseguito.
Verrà mantenuta l'opera di sbarramento costruita sul torrente Buthier costituita da una traversa fissa in muratura, tracimabile, con ciglio sfiorante a quota 965,20, dello sviluppo di mt. 30, così da consentire lo sfioramento della portata di piena di mc/sec. 577, con un'altezza d'acqua di mt. 2,00.
Saranno pure mantenute le opere di presa costruite in sponda destra, costituite da quattro luci di imbocco a battente, provviste di paratoie, per la regolazione dell'acqua da immettere nel canale derivatore.
Lo sbarramento costruito sul torrente Ollomont, poco a monte dell'abitato di Valpelline, costituito da due pile e da un muro d'ala in sponda destra così da delimitare due luci una di mt. 5,00 x 4,10 e l'altra di mt. 1,80 x 4,10, dovrà essere modificato risultando che tali luci non sono sufficienti a smaltire la portata di massima piena, prevista di mc sec. 241 circa.
Sarà, invece, mantenuta integra la relativa opera di presa dal torrente in sponda destra, costituita da due luci a battente ognuna di mt. 1,50 x 0,95, con soglia a quota 972,38, provviste di paratoie per la regolazione dell'acqua da immettere nel canale derivatore.
Nessuna modifica è pure da apportare allo sbarramento costruito sul torrente Artanavaz, in località Condemine, costituito da una traversa in muratura lunga mt. 18, tracimabile, con ciglio a quota 969, essendo sufficiente a consentire, con una altezza di acqua sfiorante di mt. 2,50, lo smaltimento della portata di piena prevista di mc/sec. 329.
Anche l'opera di presa dal torrente, in sponda sinistra, costituita da due luci, ognuna di mt. 2,50 x 1,00, con soglia a quota 967,40, provviste di paratoie per la regolazione dell'acqua da immettere nel canale derivatore, dovrà essere mantenuta nelle condizioni attuali.
Tutte le opere sopra descritte dovranno essere eseguite in conformità dei progetti a firma ingg. Mario Brunetti e Aniceto Rebaudi, riguardanti gli impianti di Valpelline e di Signayes, bollati rispettivamente in data 31-3-1953 e 8-4-1953 facenti parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte con il progetto esecutivo, da presentarsi a norma del successivo articolo 10, e che saranno riconosciute ammissibili.
Per quanto riguarda la costruzione della diga di sbarramento di Place Moulin, la Società subconcessionaria dovrà presentare all'Amministrazione subconcedente apposito dettagliato progetto, redatto in conformità delle norme di cui al Regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta, approvato con R. D. 1-10-1931, n. 1370.
I lavori di costruzione della diga non potranno essere iniziati, in nessun caso, sino a quando non sarà approvato, a termini dell'articolo 5 del suddetto Regolamento, il relativo progetto esecutivo da parte del Consiglio Superiore dei LL. PP., preliminarmente istruito dal Servizio Dighe, e non sarà stata rilasciata dall'Amministrazione subconcedente l'autorizzazione al loro inizio, a termini dell'art. 7 del Regolamento menzionato, dopo l'accettazione da parte della Ditta subconcessionaria del foglio di condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del più volte citato Regolamento.
Art. 5
REGOLAZIONE DELLE PORTATE
Affinché le portate di subconcessione non possano essere superate e non entrino nelle derivazioni, fin dalle loro origini, quantitativi d'acqua maggiori di quelli subconcessi, la Ditta subconcessionaria resta obbligata:
a) per quanto riguarda l'impianto di Valpelline:
a presentare, con il progetto esecutivo, i disegni particolareggiati, - corredati dai relativi calcoli -, delle opere per la regolazione delle portate massime, da costruire subito a valle delle prese, nei singoli corsi d'acqua interessati dall'impianto;
b) per quanto riguarda l'impianto di Signayes, già attuato:
a conservare:
- lo sfioratore di mt. 40 di lunghezza, costruito in sponda sinistra del canale principale di derivazione derivato dal Buthier, alla presa di Valpelline;
- i due sfioratori, rispettivamente di mt. 9,70 e mt. 8,00, costruiti frontalmente l'uno all'altro sul canale moderatore susseguente alla presa del torrente Ollomont, a Valpelline.
- i due sfioratori di mt. 6 raduno, costruiti frontalmente l'uno all'altro sul ponte canale di attraversamento del torrente Artanavaz.
L'Amministrazione subconcedente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, in qualsiasi momento, sia in sede di costruzione delle opere, sia in sede di esercizio, quelle ulteriori previdenze e quei dispositivi tecnici che riterrà necessario siano attuati, a suo insindacabile giudizio, al fine di modulare le portate entro i limiti massimi di subconcessione.
Art. 6
CANALI DI CARICO
A) Impianto di Valpelline.
Il canale di carico dell'impianto che deriva dalla diga di Place Moulin sarà costituito da una galleria di derivazione, in pressione, avente inizio subito allo sbocco della tubazione, immediatamente a valle della camera di manovra che regola la portata da erogare dal serbatoio. Il canale, dello sviluppo di circa 14,100 metri, svolgentesi in sponda destra del torrente Buthier, avrà sezione circolare dal diametro interno di mt. 2,40 ed andrà a far capo al pozzo di oscillazione, sito alla progressiva 14,100, costituito da una camera verticale cilindrica di mt. 5,00 di diametro, fra le quote 1790,31 e 1961, da una camera di compenso inferiore circolare di mt. 4,00 di diametro, con asse a quota 1798, lunga circa mt. 60 e da una camera superiore di equilibrio a sezione rettangola di mt. 4,00 x 4,00, lunga mt. 80,00 con platea a quota 1955. In questa camera verranno anche a sboccare le acque derivate dal torrente Ollomont.
Il canale secondario, che addurrà al serbatoio di Place Moulin le acque dei torrenti Arbières e Montagnaye, sarà costituito da una galleria a pelo libero di mt. 4.360 di sviluppo, a sezione trapezia, rivestita, o meno, di calcestruzzo, a seconda della natura della roccia.
I canali sussidiari, che addurranno le acque dei torrenti Gran Chamen, Vertzan e Crête Sèche al canale derivatore principale proveniente da Place Moulin, saranno costituiti da canali in galleria facenti capo a dei pozzi verticali in roccia, lungo i quali le acque derivate discenderanno nel canale derivatore.
Il canale adduttore delle acque derivate dal torrente By di Ollomont e dal Rio Acque Bianche al pozzo di oscillazione, sarà costituito da una galleria a pelo libero di mt. 5490 di sviluppo, a sezione trapezia, rivestita o meno di calcestruzzo, a seconda della natura della roccia.
B) Impianto di Signayes, già eseguito.
Il canale di derivazione dal Buthier verrà mantenuto nella sua attuale forma di esecuzione, avente l'inizio subito a valle del canale moderatore, susseguente alle opere di presa dal torrente Buthier a Valpelline, e svolgentesi poi a pelo libero in sponda destra, parte all'aperto, parte in galleria, con sezioni variabili, per uno sviluppo complessivo di circa Km. 11,200.
Il canale sussidiario di derivazione dal corrente Ollomont sarà esso pure mantenuto così come è costituito e, cioè, da un tratto di canale in funzione di canale moderatore, provvisto di sfioratore in sponda destra, dal quale le acque cadono nel canale derivatore vero e proprio che, dopo breve percorso, le adduce ad un pozzo verticale che le immette nel canale principale derivato dal Buthier.
Analogamente, sarà mantenuto nelle condizioni attuali il canale sussidiario derivato dal torrente Artanavaz, costituito da un tratto di galleria, poi da un ponte canale, attraversante l'Artanavaz, chiuso al suo termine da uno stramazzo, dal quale le acque cadono in un altro tratto di canale in galleria, che le porta al canale principale di derivazione.
Tutti i canali sopra descritti, afferenti all'impianto di Valpelline, saranno costruiti in conformità del progetto, bollato in data 31 marzo 1953 a firma Ingg. Mario Brunetti e Aniceto Rebaudi, allegato al presente disciplinare, salvo le varianti che saranno proposte e riconosciute ammissibili con il progetto esecutivo.
Analogamente, tutti i canali sopra descritti, afferenti all'impianto di Signayes, dovranno essere mantenuti con le modalità con cui sono stati costruiti, quali risultano dal progetto, bollato in data 8-4-1953, a firma dei citati Ingegneri, salvo le varianti che potranno essere riconosciute necessarie in sede di esercizio dell'impianto stesso e da sottoporre ad eventuale breve istruttoria.
Art. 7
LUOGHI E MODALITÀ DEI CANALI DI SCARICO
Impianto di Valpelline.
Le acque utilizzate nella centrale all'aperto di Valpelline verranno scaricate nel canale di carico dell'impianto di Signayes. Subito a valle di tale scarico, mediante un sifone autoinnescante, posto sul canale, avente lo scopo di regolare il livello delle acque nel canale stesso, verranno scaricate nel torrente Buthier, mediante un canale in galleria artificiale, di mt. 200 di lunghezza, le acque eccedenti il suddetto livello.
Impianto di Signayes.
Le acque eccedenti la capacità del bacino di compenso o bacino di carico della centrale di Signayes continueranno ad essere scaricate secondo le modalità attuali e, cioè, dopo sfiorate dallo sfioratore di superficie del bacino, andranno a far capo, mediante due canali simmetrici, ad una camera costituente la camera di carico della condotta vera e propria di scarico, costituita da una tubazione dello sviluppo di mt. 913, di diametro variabile da mm. 1100 a mm. 1500, capace di convogliare al Buthier la portata max. di mc/sec. 16.
Lo scarico delle acque utilizzate dalla centrale in caverna di Signayes continueranno ad essere restituite nel torrente Buthier, mediante un canale in galleria a sezione trapezia con sovrastante calotta dello sviluppo di circa mt. 1078, provvisto pressochè allo sbocco di uno stramazzo di mt. 10 di larghezza per la misura della portata.
Il canale di scarico dell'impianto di Valpelline, di cui sopra, dovrà essere eseguito secondo le modalità risultanti dal progetto, bollato in data 31-3-1953, a firma Ingg. Brunetti e Rebaudi, allegato al presente disciplinare, salvo le varianti che saranno proposte con il progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.
I canali di scarico dell'impianto di Signayes dovranno essere mantenuti con le modalità sopra descritte, risultanti dal progetto, bollato in data 8-4-1953, a firma dei citati Ingegneri, facente parte anche esso del presente disciplinare.
Art. 8
CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE
Il Consorzio Elettrico del Buthier resta obbligato, nell'interesse della incolumità delle persone e degli animali, a recingere con idonee opere protettive i propri canali scorrenti all'aperto, particolarmente laddove questi interessano abitati, strade, pascoli, terreni acclivi e terreni coltivi.
Le opere dovranno, in genere, consistere:
- nella recinzione delle sponde del canale con almeno un doppio ordine di corde di ferro ben tesate, portate da paletti in cemento o in ferro, alti non meno di mt. 0,70 sul piano di campagna, saldamente infissi nel terreno al confine della proprietà;
- nella costituzione a tergo della suddetta recinzione, verso il canale, di una siepe continua di piante sempre verdi, formante una cortina di spessore non inferiore a mt. 0,50;
- nella protezione delle testate dei ponticelli gettati attraverso i canali, per il pedaggio degli uomini e degli animali e per il transito in genere, con opportuni risvolti dei muri di sponda dei detti ponticelli, ovvero con parapetti in ferro o altri mezzi idonei.
Cura particolare dovrà essere posta nella infissione dei paletti di recinzione sopra indicati, quando si debbano piazzare direttamente sui muri di sponda dei canali, disponendo che siano ancorati con sufficiente stabilità e sicurezza.
Il Consorzio Elettrico del Buthier resta pure obbligato a non attuare improvvisi scarichi con la manovra delle paratoie alle opere di presa e alle opere di scarico degli impianti, onde non determinare pregiudizio alla pubblica incolumità ed agli utenti sottostanti.
Qualora le manovre si rendessero necessarie per inderogabili necessità, il Consorzio del Buthier dovrà provvedere a darne immediata preventiva comunicazione almeno 24 ore prima all'Ufficio Acque della Regione, ai Comuni, ai Comandi dei Carabinieri delle zone a valle degli scarichi e dovrà, in ogni caso, graduare il deflusso delle discariche in modo da attuare un lento, progressivo aumento del livello dei dorsi di d'acqua interessati dalle discariche stesse, cosicché, da tale progressivo aumento, chiunque si trovasse nella zona possa rendersi conto del pericolo incombente.
A tale riguardo, il Consorzio dovrà provvedere anche a piazzare, in punti e località idonee, appositi cartelli fissi, ben visibili, ammonitori del pericolo delle discariche.
In ogni caso, il Consorzio resta responsabile di tutti i danni che potranno essere causati dalle discariche stesse.
Qualora, a causa della costruzione degli impianti venisse a determinarsi l'inaridimento parziale o totale di pozzi, sorgenti, fontanili, utilizzati a scopo irriguo, domestico, civico, è fatto obbligo al Consorzio del Buthier di provvedere a fornire la corrispondente quantità d'acqua andata perduta e. comunque, a soddisfare tutti gli usi suddetti in maniera non inferiore, per qualità, quantità e tempo, a quanto sempre soddisfatto.
Al riguardo, per quanto concerne il canale irriguo La Palluaz, in Comune di Gignod, che già irrigava 32 ettari di terreno con acque di sorgenti, attualmente ridotte nella loro portata, è fatto obbligo al Consorzio di provvedere, durante il periodo irriguo, alla fornitura dell'acqua necessaria per la irrigazione dei suddetti 32 ettari, nella misura minima di lit/ sec. 1,5 per ettaro, con quelle modalità che riterrà di attuare in accordo con gli utenti e che dovranno risultare da un vero e proprio atto stipulato con gli utenti stessi, del quale dovrà esserne depositata una copia autentica all'Ufficio Acque della Regione.
Il Consorzio Elettrico del Buthier resta pure obbligato a consentire al Consorzio Irriguo del Canale della Collina, a termine dell'art. 47 del T. U., l'uso delle proprie opere di presa e di derivazione dal torrente Artanavaz attinenti all'impianto di Signayes, al fine di attuare con tali acque la derivazione di acqua dai torrente Artanavaz chiesta dal suddetto Consorzio Irriguo con domanda presentata all'Amministrazione regionale e già debitamente istruita e il successivo prelievo dell'acqua stessa con opera il cui progetto dovrà essere approvato dall'Ufficio regionale Acque.
Art. 9
GARANZIE DA OSSERVARSI
Sono a carico del Consorzio Elettrico del Buthier tutte le spese per la manutenzione delle opere già eseguite, o che dovrà eseguire, per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, per la difesa delle proprietà e per il buon regime dei corsi d'acqua interessati dalla costruzione degli impianti, nonché la esecuzione e manutenzione di tutte le altre analoghe opere, di cui, in qualsiasi momento, si rilevasse la necessità, con facoltà alla Amministrazione regionale di stabilirne le modalità a tutela di pubblici interessi.
In particolare, per quanto riguarda le strade regionali, in considerazione del notevole traffico che si svolgerà sulle stesse a causa dei lavori, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà concorrere nelle spese di manutenzione, per tutta la durata dei lavori stessi, prendendo in merito opportuni accordi con l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione.
Il Consorzio è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a termini dell'art. 45 del T. U. 11-12-1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, a soddisfare i bisogni di acqua di tutte le utenze irrigue, domestiche e civiche, i cui usi interferiscano con le utilizzazioni d'acqua per forza motrice operate o da operare da esso Consorzio.
Al riguardo, il Consorzio dovrà lasciar defluire a valle delle prese delle proprie derivazioni:
durante il periodo irriguo:
- i quantitativi d'acqua necessari ai canali irrigui, aventi le prese a valle delle prese degli impianti del Consorzio, così da consentire che i canali possano sempre usufruire delle portate derivate in passato, per scopi irrigui, domestici e civici, sia in base ai titoli antichi riconosciuti o da riconoscere, sia in base a concessioni rilasciate, sia, comunque, in base a domande di subconcessione prodotte, sia in base agli usi sempre praticati.
Per assicurare il deflusso dei detti quantitativi, in corrispondenza delle relative prese, il Consorzio dovrà provvedere alla costruzione e manutenzione delle nuove opere occorrenti, qualora, a causa del diminuito livello delle acque nei corsi d'acqua interessati dalla derivazioni, dovuto ai prelievi d'acqua dal Consorzio, le opere attuali di presa risultino inadeguate o quanto meno più onerose che in passato.
Il Consorzio dovrà, poi, concorrere alla manutenzione di tali opere, in accordo con gli utenti, mediante opportune pattuizioni, le cui spese saranno a carico di esso Consorzio. La sistemazione o la costruzione di tali opere comprenderà, altresì, l'obbligo di munirle delle opere di sfioramento e di scarico, per consentire, senza loro danno, il deflusso a valle delle acque naturali di piena ovvero provenienti dalle discariche da esso Consorzio operate come detto al precedente articolo 8, ed in quest'ultimo caso allo spurgo delle opere di presa.
durante tutto l'anno:
- I quantitativi d'acqua necessari al fabbisogno civico e domestico delle popolazioni interessate, derivati con gli stessi canali irrigui di cui sopra.
Il Consorzio non potrà derivare ed utilizzare nelle proprie centrali le acque dei corsi d'acqua dove sono costituite le utenze di forza motrice riconosciute o da riconoscere, ovvero concesse, se prima non avrà provveduto, a termini del citato articolo 45, alla fornitura di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, ovvero non abbia definito gli accordi del caso con i relativi proprietari.
A richiesta dell'Amministrazione subconcedente, il Consorzio resta pure impegnato, a termini dell'art. 2 del D.L.L. 7-9-1945, n. 546, che stabilisce agevolazioni di ordine economico a favore della Valle d'Aosta, a fornire gratuitamente energia per servizi pubblici, nei limiti di quantità previsti dalle leggi vigenti, e a prezzi ridotti per usi domestici o per l'artigianato locale, quando ciò non contrasti con le disposizioni di cui alla legge 27-12-1953, n. 959.
Nella esecuzione delle opere attinenti ai propri impianti, è fatto obbligo al Consorzio del Buthier di provvedere, prendendo in merito preventivi accordi con i Comuni interessati, alla sistemazione dei materiali di risulta, provenienti dai lavori di scavo o di gallerie, onde evitare che possano nuocere, con discariche inconsulte, all'estetica del paesaggio, determinare franamenti pericolosi per la pubblica incolumità e dannosi per le colture agricole ed ingombri dei torrenti.
L'Ufficio Acque della Regione disporrà, durante la costruzione della diga di Place Moulin, che un assistente, nominato d'accordo con il Servizio Dighe e con spese a carico della Ditta subconcessionaria, rimanga, a termini dell'art. 11 del Regolamento 10-10-1931, n. 1370, sulla diga di ritenuta permanentemente sopralluogo per il controllo dei materiali impiegati e dell'osservanza delle buone norme costruttive.
Nell'interesse del buon regime delle acque, a valle della confluenza nella Dora Baltea delle acque del torrente Buthier, e in particolare nell'interesse dei canali Demaniali Cavour, è in potestà dell'Amministrazione subconcedente di imporre al Consorzio Elettrico del Buthier la costruzione di eventuali bacini di compenso, qualora ne ravvivasse la necessità in relazione all'esercizio del serbatoio di Place Moulin.
Nell'interesse ittico e per assicurare l'acqua necessaria di lavatura della fogna di Valpelline, il Consorzio Elettrico del Buthier resta obbligato a lasciar defluire, in ogni tempo, a valle delle relative proprie prese, una portata non inferiore a lit/sec. 100 nel corrente Buthier, a lit/sec 100 nel torrente Ollomont ed a lit/sec. 50 nel torrente Artanavaz.
Ai fini poi del ripopolamento ittico dei suddetti corsi d'acqua e dei relativi affluenti, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà provvedere a versare annualmente, dalla data del decreto di subconcessione, al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, con sede in Aosta, la somma di lire 700.000 (settecentomila).
Nell'interesse della Autorità Militare, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà:
- presentare al Comando Genio Territoriale, di Torino, i progetti degli impianti in triplice copia;
- non iniziare nessun lavoro attinente agli impianti ancora da costruire senza aver prima ricevuto il nulla osta dell'Autorità Militare;
- sottostare a tutte quelle clausole limizative e cautelative, che, nell'ambito delle leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1-6-1931, n. 886, e successive modifiche, l'Autorità Militare riterrà necessario di imporre, ai fini della difesa nazionale, con apposito disciplinare;
- assumere a proprio carico l'onere per la osservanza e la realizzazione delle clausole e condizioni di cui sopra.
Nell'interesse idrografico, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà provvedere, a propria cura e spese:
- ad installare un pluviografo in ogni centrale ed alle varie prese;
- ad installare n. 3 pluviometri totalizzatori in località da stabilirsi dall'Ufficio Idrografico del Po, di Torino;
- alla installazione di tutti quegli apparecchi che saranno ritenuti necessari dall'Ufficio Idrografico predetto, in accordo con l'Ufficio regionale Acque, per il controllo delle portate derivate. I dati relativi dovranno essere trasmessi all'Ufficio Idrografico del Po, di Torino.
Il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà, infine, provvedere a stabilire, a propria cura e spese, appositi caposaldi quotati, ai quali poter riferirsi per gli eventuali riscontri, in corrispondenza delle singole prese dei canali derivatori, della diga di Place Mouhn, della vasca di compenso o di carico di Entrebin e dei canali di scarico delle centrali.
Art. 10
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE ESPROPRIAZIONI
Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà:
A) - presentare all'Amministrazione regionale della Valle di Aosta - Ufficio Acque - il progetto di consistenza dell'impianto con centrale a Signayes, con le varianti da apportare alla traversa di sbarramento sul Torrente Ollomont, per renderne i relativi scarichi idonei a smaltire la portata di piena di mc/sec. 241, entro mesi quattro dalla data di notifica dell'avvenuta emissione e registrazione del Decreto di subconcessione degli impianti del Buthier.
B) - Presentare come sopra, entro mesi otto dalla menzionata notifica del Decreto di subconcessione, il progetto esecutivo delle opere con centrale a Valpelline, che contempli anche i disegni e i calcoli delle opere di modulazione delle portate da eseguire nei singoli canali derivatori, per limitare le portate a quelle massime di subconcessione e contempli le modifiche da apportare alla traversa di sbarramento sul Rio Acque Bianche, per consentire lo smaltimento della portata di piena di mc/sec. 141.
C) - Iniziare le espropriazioni entro mesi due dalla data di notifica del Decreto di cui alla lettera A) e condurle a termine entro mesi 12.
D) - Iniziare, con idonea organizzazione, i lavori relativi all'impianto con centrale a Valpelline entro i termini di tempo, sottoindicati a fianco di ognuno di essi, a datare dalla data di notifica di cui alla lettera A), dando preavviso all'Ufficio Acque della Regione del giorno fissato per l'inizio:
- per i lavori attinenti alle opere di presa e di derivazione delle acque del torrente By di Ollomont, del Rio Acque Bianche e della centrale di Valpelline: mesi 5 (cinque).
- Per i lavori attinenti alle opere di presa e di derivazione ad acqua fluente delle acque del torrente Buthier a Place Moulin ed affluenti di destra: mesi 5 (cinque).
- Per i lavori attinenti alle opere di presa e di derivazione delle acque della Comba di Montagnaye e della Comba di Arbières: mesi 10 (dieci).
E) - Condurre a termine le opere ed attuare le derivazioni per i fini per i quali sono subconcesse entro anni 5 (cinque) dalla data di notificazione di cui alla lettera A), distinguendosi i seguenti periodi di esecuzione:
1° periodo - Entro anni due dalla data suddetta di notificazione saranno eseguiti i lavori inerenti alle opere di presa e di derivazione ad acqua fluente delle acque del torrente By di Ollomont e del Rio Acque Bianche, e della centrale di Valpelline, rimanendo fissata la quantità media di acqua utilizzabile, nella centrale di Valpelline, in moduli 5,92 e la potenza nominale in Kw. 5.768,80 (salto mt. 993,953), sui quali sarà dovuto l'annuo canone di lire 3.784.333, in ragione di lire 656 per Kw. nominale da corrispondere all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta di anno in anno, anticipatamente, con decorrenza improrogabile, dalla data fissata per la ultimazione dei lavori del primo periodo.
2° periodo - Entro anni tre dalla suddetta data di notificazione, saranno eseguiti i lavori inerenti alle opere di presa e della galleria di derivazione ad acqua fluente delle acque del torrente Buthier, a Place Moulin, e degli affluenti di destra Gran Chamen, Vertzan e Crête Sèche, rimanendo fissata la quantità media d'acqua utilizzabile nella centrale di Valpelline, unitamente alle acque del primo periodo, in moduli 35,45 e la potenza nominale in Kw. 30,408,20, sui quali sarà dovuto l'annuo canone di lire 19.947.779, in ragione di lire 656 per Kw. nominale da corrispondere all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta di anno in anno, anticipatamente, con decorrenza improrogabile dalla data fissata per la ultimazione dei lavori di questo secondo periodo.
3° periodo - Entro anni cinque dalla suddetta data di notificazione saranno completate tutte le restanti opere attinenti all'impianto di Valpelline, ossia il serbatoio di Place Moulin e le opere di presa e di derivazione dai torrenti Montagnaye e Arbières, restando fissata la quantità media di acqua utilizzabile, unitamente alle portate realizzate con i lavori del primo e del secondo periodo, in moduli 47,88 e la potenza nominale media in Kw. 44.604,6, sui quali sarà dovuto l'annuo canone di L. 29.260.618, in ragione di lire 656 per Kw., da corrispondersi alla Amministrazione regionale della Valle d'Aosta di anno in anno, anticipatamente, con decorrenza improrogabile dalla data fissata per la ultimazione dei lavori del 3° periodo.
Qualora l'utilizzazione dell'acqua afferente ai singoli periodi avvenga prima della scadenza dei termini sopra fissati, il canone decorrerà dalla data di inizio delle utilizzazioni.
L'eventuale proroga di qualcuno dei termini dei vari periodi non costituisce proroga della data di decorrenza del pagamento dei canoni come sopra determinati.
Art. 11
COLLAUDO E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA
Appena ultimati i lavori delle opere dei singoli periodi specificati nel precedente articolo, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà darne comunicazione all'Ufficio Acque della Regione della Valle d'Aosta, che ne effettuerà il collaudo provvisorio, agli effetti dell'inizio del relativo esercizio, salvo che non si rendano necessari maggiori lavori o modifiche a quelli eseguiti.
Ad ultimazione avvenuta di tutto il complesso degli impianti, l'Ufficio Acque predetto procederà al loro definitivo collaudo, fatta eccezione del collaudo della diga di Place Moulin, da disporre dalla competente sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed al quale dovrà essere chiamato ad intervenire anche l'Ufficio predetto.
Qualora dall'eseguito collaudo degli impianti non insorgano eccezioni in contrasto, il predetto Ufficio Acque potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio degli impianti, dandone atto nel relativo certificato.
Ove l'Ufficio Acque riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, prescriverà nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilirà altresì se, in pendenza di tale esecuzione, possa o meno attuarsi, in tutto o in parte, l'esercizio delle derivazioni.
Entro mesi due dalla data del provvedimento di approvazione del collaudo definitivo, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, utilizzare le acque subconcesse.
Art. 12
DURATA DELLA CONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoco, la subconcessione è accordata per un periodo di anni sessanta, successivi e continui, decorrenti dal 28 novembre 1951, data di entrata in servizio della centrale di Signayes.
Restano richiamate le disposizioni degli articoli 25 e 26 del T. U. di leggi 11-12-1933, n. 1775.
Con la emissione del Decreto di subconcessione cessa di avere valore l'autorizzazione provvisoria alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di Signaves rilasciata con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15, in data 14-1-1954.
Art. 13
CANONE
Oltre ai canoni arretrati precisati nel successivo articolo 14, da corrispondere per l'impianto di Signayes per il periodo dal 28 novembre 1951 (data della sua entrata in servizio) al 27 novembre 1955, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà corrispondere per detto impianto, anticipatamente, di anno in anno, all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, con decorrenza dal 28 novembre 1955, il canone di lire 15.349.377 in ragione di lire 656 per Kw. sulla potenza nominale media di Kw. 23.398,44 che attualmente produce l'impianto in base alla portata media di moduli 67,81 ed al salto di mt. 351,96.
Questo canone rimarrà invariato sino alla scadenza del 3° periodo di lavori assegnato dal precedente articolo 10 per l'impianto di Valpelline; alla scadenza di questo periodo il canone annuo da corrispondere dal Consorzio Elettrico del Buthier, per l'impianto di Signayes, sarà di lire 18.163.013, ragione di lire 656 per Kw. sulla potenza nominale media conseguibile dall'impianto di Kw. 27.687,52.
La Società subconcessionaria dovrà pure corrispondere all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dalla data di scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori del terzo periodo dell'impianto di Valpelline, l'annuo canone di lire 29.260.618, in ragione di lire 656 per Kw. sulla potenza nominale media di Kw. 44.604,6 che verrà prodotta dal detto impianto di Valpelline.
Complessivamente, il canone annuo da corrispondere dal Consorzio Elettrico del Buthier, per i due impianti di Valpelline e di Signayes, alla data di scadenza stabilita del 3° periodo di lavori di cui al precedente articolo 10, sulla potenza complessiva di 72.292,12 da essi producibili, sarà di lire 17.423.631, anche se la Società subconcessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'articolo unico della Legge 18-10-1942, n. 1434.
Detto canone potrà essere, però, modificato, in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice, sia risultante dal progetto esecutivo dell'impianto di Valpelline, come da accertamento da effettuarsi in sede di collaudo.
Al riguardo, e per un periodo di anni sei dall'inizio dell'esercizio di ciascun impianto, - salvo quanto stabilito per l'impianto di Sianaves in sede del collaudo provvisorio per esso effettuato di cui al certificato in data 29-7-1954 -, l'Ufficio Acque della Regione Valle d'Aosta avrà la facoltà di procedere con l'Ufficio Idrografico del Po, di Torino, a sistematiche misurazioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti, e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'articolo 18 del Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285. Di conseguenza, il Consorzio Elettrico del Buthier sarà tenuto a prestarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che i predetti Uffici riterranno necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che i detti Uffici richiederanno ed a permettere loro e favorire il libero accesso agli impianti relativi alla subconcessione.
Qualora gli impianti, ancorché non completamente ultimati, entrino in funzione prima del detto termine, dalla data di entrata in funzione totale o parziale degli impianti stessi, decorrerà il canone annuo corrispondente alle utilizzazioni attuate.
Art. 14
PAGAMENTI E DEPOSITI
All'atto della firma del presente disciplinare il Consorzio Elettrico del Buthier ha dimostrato, con la presentazione delle regolari quietanze, di avere effettuato:
a) Il versamento, presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale, come da quietanza n. e n. in data e , della somma di lire 48.019.805, dovuta per canoni arretrati afferenti alla potenza nominale media del costruito impianto di Signayes durante i seguenti periodi di esercizio:
1) - dal 28 novembre 1951 (data di entrata in servizio della centrale di Signayes con le acque del torrente Artanavaz) al 12 febbraio 1953: sulla potenza nominale media di Kw. 6521,61, prodotta in base alla portata media di mod. 18,90 ed al salto di mt. 351,96, in ragione di lire 656 per Kw., complessive lire 5.169.462.
2) - Dal 13 febbraio 1953 al 27 novembre 1955: sulla potenza nominale media di Kw. 23.398,44, prodotta in base alla portata media di mod. 67,81 ed al salto di mt. 351,96, in ragione di lire 656 per Kw., complessive lire 42.850.343.
Nel pagamento della suddetta somma di lire 48.019.805 dovrà tenersi conto dei pagamenti già fatti dal Consorzio Elettrico Buthier sino al 27 novembre 1955 a seguito della autorizzazione provvisoria ai lavori rilasciata con Decreto del Presidente della Giunta regionale 14-1-1954, n. 15.
b) Il versamento presso la suddetta Tesoreria della somma di lire 23.711.815, come da quietanza n. , in data , pari a 1/2 annualità del canone di cui al precedente articolo 13 (delle quali lire 20 milioni già versate a seguito dell'autorizzazione provvisoria sopra citata), a garanzia degli obblighi che la Società viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che verrà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione.
c) Il versamento, presso la Sezione di Tesoreria di cui sopra, a disposizione dell'Ufficio Acque della Regione, della somma di lire 500.000, come da quietanza n. in data , per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione.
d) Il versamento, presso la Sezione di tesoreria più volte citata, della somma di lire 1.185.591, come da quietanza n. , in data , pari ad 1/40 del canone annuo fissato dal precedente articolo 13, a termini e per gli scopi di cui al 2° comma dell'art. 7 del T. U. di leggi 11-12-1933, numero 1775, e della legge 21-1-1949, n. 8.
Restano poi a carico del Consorzio del Buthier tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione, copia di disegni, atti, stampe, ecc., spese che dovranno essere versate, a semplice richiesta dell'Ufficio regionale Acque della Valle d'Aosta.
Art. 15
SOVRACANONE DI CUI ALLA LEGGE 27-12-1953, N. 959, SOSTITUTIVA DELL'ART. 52 DEL T. U. 11-12-1933, N. 1775.
Il Consorzio Elettrico del Buthier è tenuto a corrispondere al Consorzio dei Comuni previsto dalla legge 27-12-1953, n. 959, il sovracanone da essa legge disposto in ragione di lire 1.300 per Kw. afferente alle potenze nominali medie che produrranno gli impianti, a mano a mano che entreranno in servizio, in seguito alla attuazione delle opere di cui ai periodi di esecuzione indicati nel precedente articolo 10.
Poiché l'impianto di Signayes è già funzionante con la potenza nominale media di Kw. 23.398,44, il sovracanone annuo da corrispondere al Consorzio dei Comuni a decorrere dal 15 gennaio 1954 (data di entrata in vigore della legge) è di (1.300 x 23.398,44) lire 30.417.972.
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 959 citata, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà fornire, se richiesto, ai Comuni di cui al detto articolo, in sostituzione del sovracanone e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica, secondo le modalità stabilite dall'articolo stesso.
Art. 16
SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI E DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Il Consorzio Elettrico del Buthier è tenuto a denunciare al Ministero delle Finanze ed all'Ufficio regionale Acque il quantitativo di energia trasportato oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio dei Comuni rivieraschi di Bionaz, Oyace, Valpelline, Ollomont, Doues, Roisan, Gignod, Allain ed Aosta, compresi tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte dalla presa ed il punto di restituzione, o fuori del territorio della Regione della Valle d'Aosta, per i provvedimenti che il predetto Ministero porrà adottare a norma dell'art. 53 del T. U. di leggi 11-12-1933, n. 1775, e dell'art. 42 del Regolamento approvato con R. D. 14-8-1920, n. 1285, circa il sovracanone che, a decorrere dalla data di inizio del trasporto, potrà essere imposto a favore della Regione (ex Provincia) e dei Comuni citati, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli Enti medesimi, giusta le citate disposizioni.
Art. 18
RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Consorzio Elettrico del Buthier è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D. 11-12-1933, n. 1775, e delle relative norme regolamentari, del Regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta di cui al R. D. 1° ottobre 1931, numero 1370 della legge sulle frequenze degli impianti elettrici 7 dicembre 1942, numero 1745, nonché di tutte le altre norme legislative e regolamentari, sia statali che regionali, concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Art. 19
DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge, il Consorzio Elettrico del Buthier elegge il proprio domicilio ad Aosta.
Art. 20
RISERVA DI ENERGIA A FAVORE DELLE FERROVIE DELLO STATO
Dell'energia producibile con gli impianti che formano oggetto del presente disciplinare sarà riservata a favore delle Ferrovie dello Stato una parte di energia, da fornirsi a prezzo di costo, determinato con i criteri di cui al R. D. L. 2-5-1920, n. 597, e con le particolari clausole tecniche che saranno concordate con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.
Le Ferrovie dello Stato, per usufruire della menzionata riserva, dovranno dare un preavviso di tre anni, precisando nella circostanza l'entità dell'energia da ritirare e dovranno ritirare l'energia stessa entro tre anni dalla completa ultimazione degli impianti.
Qualora le clausole tecniche della fornitura implichino particolari oneri nella costruzione degli impianti idraulici ed elettrici, la richiesta di energia da parte dell'Amministrazione ferroviaria sarà per essa impegnativa dalla data di definizione degli accordi ed il ritiro dell'energia dovrà sempre essere fatto entro anni tre dalla data di ultimazione degli impianti e con le modalità stabilite dall'articolo 51 del T. U. 11-12-1933, n. 1775.
Aosta, li
PER ACCETTAZIONE
La Ditta subconcessionaria
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L'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, riferisce quanto segue:
"Come risulta dalla relazione, trattasi di deliberare la subconcessione al Consorzio Elettrico del Buthier (C.E.B.), con sede a Torino, avente causa dalla Società Nazionale Cogne, di derivare e di utilizzare le acque del Bacino del torrente Buthier ed affluenti, per produzione di energia elettrica.
La pratica, già iniziata diversi anni addietro, è stata oggetto di attento esame e studio da parte dell'Ufficio regionale Acque, che ha svolto l'istruttoria delle domande presentate all'Amministrazione regionale, fin dagli anni 1947 e 1948, rispettivamente dalla Società Edison di Milano e dalla Società Nazionale Cogne, alla quale è poi subentrato il Consorzio Elettrico del Buthier.
L'istruttoria esperita fu lunga e laboriosa, come si rileva dalla relazione allegata agli atti che i Consiglieri hanno ricevuto. A conclusione del lavoro svolto, l'Ufficio regionale Acque ha predisposto il disciplinare di subconcessione che già ha formato oggetto di esame da parte della Giunta regionale e da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Nella redazione di detto disciplinare si è cercato di prendere nella dovuta considerazione i numerosi ricorsi, le opposizioni, le eccezioni fatte dai privati e dagli Enti pubblici, accogliendo i ricorsi che risultavano fondati e respingendo, invece, quelli ritenuti inammissibili.
La questione viene oggi sottoposta al giudizio del Consiglio regionale, al quale compete di deliberare in merito. Ritengo superfluo dare lettura degli atti trasmessi ai Signori Consiglieri, perché penso che ogni Consigliere avrà già esaminato sia la relazione illustrante l'istruttoria svolta dall'Ufficio regionale Acque, che il disciplinare di subconcessione".
L'Assessore Vesan, continuando la sua esposizione, illustra brevemente gli articoli 1, 2, 3 del disciplinare di subconcessione, dando lettura di stralcio delle disposizioni degli articoli stessi.
Per quanto riguarda gli altri articoli, ritiene che non sia il caso di commentarli e si riserva di rispondere ai rilievi ed alle osservazioni che venissero eventualmente formulati dai Consiglieri sia in merito alla relazione che per quanto riguarda le norme del disciplinare di subconcessione.
Il Consigliere CHABOD Renato dichiara quanto segue:
"Concordo sulla necessità della subconcessione delle acque del Buthier ed affluenti al Consorzio Elettrico del Buthier, per produzione di energia elettrica. Concordo pure sulla opportunità di fare al più presto detta subconcessione.
Tuttavia, dal momento che non esauriamo oggi gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, perché la trattazione di molti di essi deve necessariamente essere rinviata ad un'altra adunanza, ritengo che si possa e si debba, pur tenendo conto dell'urgenza della questione, soprassedere nell'adunanza odierna ad ogni decisione in merito alla proposta di subconcessione di cui si tratta.
Ciò, in attesa che la Commissione consiliare per le acque pubbliche e l'elettricità, nominata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 aprile 1955, - e che sotto la presidenza dell'Assessore Vesan ha già iniziato i suoi lavori -, esamini lo schema di disciplinare di subconcessione, formulando eventuali proposte che, dopo esame della Giunta, saranno sottoposte all'esame ed alle decisioni del Consiglio.
Nello schema di disciplinare di subconcessione, vi sono, a mio parere, dei punti oscuri, che sono in diretta connessione con la materia che sarà disciplinata e regolata con apposita legge regionale, per cui è opportuno che la competente Commissione consiliare coordini il testo del disciplinare con quelle che sono ormai le sue decisioni in materia.
È molto opportuno, a mio avviso, il riesame di due o tre punti fondamentali, cosa che può essere fatta soltanto dalla Commissione consiliare con calma ed attenzione, con l'aiuto dei tecnici, in sede di coordinamento del testo del disciplinare.
Passando ai punti da rivedere, preciso subito che, per me, un punto fondamentale è quello dei rapporti con gli usi della popolazione: so che di fronte alle necessità dell'industria elettrica devono cedere molte volte anche i sentimenti degli interessati diretti.
Qualche Consigliere ricorderà certamente che, qualche anno fa, certi montanari francesi della Val d'Isère non volevano abbandonare il loro paese che doveva essere sgomberato per la costruzione di un lago artificiale ad usi idroelettrici e, a questo proposito, dirò che ho sentito dei commenti che possono riassumersi in frasi del genere: "tutta questione di denaro; non hanno che da farsi pagare e trasferirsi in altro paese".
Ma non è soltanto questione di denaro; sì fa presto a dire agli altri di abbandonare la propria casa, il proprio paese e di andarsene in altra località! Bisogna pensare che per quei montanari è un sacrificio dover lasciare la casa e la terra dove hanno sempre vissuto; mettiamoci al loro posto e riflettiamo quali sarebbero i nostri sentimenti se venissero a dirci di abbandonare la nostra casa e la nostra terra, che è la terra dei nostri avi. Quindi, ripeto, riconosco le esigenze conseguenti allo sviluppo dell'industria e al progresso; ma con questo non bisogna dimenticare le popolazioni.
Dico subito che io non faccio una questione di tutela del paesaggio, perché non condivido il parere di quelli che ritengono che i grandi laghi artificiali guastino il paesaggio. Dirò, anzi, che molte volte i laghi artificiali abbelliscono il paesaggio. Cito, ad esempio, il lago di Ceresole che, se può apparire come una massa di cemento a chi guarda dal basso verso la diga, diventa una cosa meravigliosa a chi l'osserva dall'alto; infatti, secondo il mio punto di vista, ha accresciuto di molto la bellezza della zona di Ceresole.
Quindi, io penso che il costruendo lago artificiale di Piace Moulin non soltanto non guasterà l'alta Valpelline, ma bensì l'abbellirà. Per esserne convinti, basta vedere quanto hanno fatto gli svizzeri che, in fatto di turismo, sono maestri a tutti. Vi è una zona in cui si nota un lago sopra l'altro e si può contemplare persino una cascata artificiale, nello scarico di uno dei laghi, che forma oggetto di ammirazione da parte di tutti i turisti.
Io ho avuto l'impressione, per quanto ho potuto vedere in Svizzera, che in tale paese si fanno tutte le realizzazioni possibili, pur conciliando gli interessi dell'industria con gli interessi della popolazione, cioè salvaguardando sia l'industria che le popolazioni.
Ora, leggendo la relazione ed il disciplinare, ho avuto la netta impressione che, in sostanza, si dice alla popolazione della Valpelline: "Voi dovete accontentarvi di quanto avevano prima i vostri padri", perché l'articolo 9 del disciplinare dice che il Consorzio dovrà lasciare defluire a valle, dalle prese delle proprie derivazioni, durante il periodo irriguo "i quantitativi di acqua necessari ai canali irrigui, aventi le prese a valle delle prese degli impianti del Consorzio, così da consentire che i canali possano sempre usufruire delle portate derivate in passato, per scopi irrigui, domestici e civici, sia in base ai titoli antichi riconosciuti o da riconoscere, sia in base a concessioni rilasciate, sia, comunque, in base a domande di subconcessione prodotte, sia in base agli usi sempre praticati".
Questo significa, in poche parole, che i contadini hanno diritto ad avere i quantitativi d'acqua di cui già usufruivano i loro padri, ma non una goccia di più. Ora, nel leggere la relazione, io ho notato che, fra i vari memoriali presentati, vi sono anche memoriali di Comuni, i quali, preoccupandosi delle maggiori necessità future delle loro popolazioni, intendono avere maggiori quantitativi di acqua ad uso irriguo, per le esigenze delle costruende fognature, ecc.
Sono desideri sacrosanti ed io, ricordando che un momento fa l'Assessore alla Agricoltura diceva essere cosa giusta che le casermette delle guardie forestali siano dotate di bagno, dichiaro che è ancora cosa più giusta che le abitazioni dei nostri contadini siano munite di bagno. Domando e dico dove prenderanno l'acqua necessaria le popolazioni di quei 4 o 5 Comuni della Valpelline il giorno in cui vorranno aumentare il consumo idrico per avere i servizi igienici (bagno, ecc.), perché la dizione "usi sempre praticati" si riferisce al tempo in cui vi era soltanto una fontana sulla piazza del paese, alla quale andava ad attingere acqua tutta la popolazione, e quando il bagno era un sogno.
Vi sono, quindi, necessità di uso domestico e necessità di uso irriguo, Per le quali non sono più sufficienti i quantitativi di acqua di cui usufruivano i nostri padri in base agli usi sempre praticati. Dobbiamo inchinarci ai nostri padri per quanto hanno saputo realizzare, ma bisogna, però, tener conto che il progresso cammina di pari passo con il tempo. Infatti, notiamo con piacere, percorrendo la Valle d'Aosta, molti impianti di irrigazione a pioggia, che prima non esistevano.
Appare, dunque, evidente che, se aumentano le necessità di acqua (per irrigazione, per usi domestici, ecc.), bisogna anche poter prelevare l'acqua occorrente per soddisfare le maggiori esigenze. Ma, ripeto, in vari punti della relazione troviamo affermato il principio che i quantitativi di acqua da derivare ad uso irriguo e domestico sono in relazione ai quantitativi usufruiti nel passato in base agli usi sempre praticati.
Evidentemente, se ci atteniamo strettamente alle norme legislative vigenti in materia di acque pubbliche, dobbiamo riconoscere che la relazione è stata stesa in termini impeccabili. Notiamo, però, che chi ha steso la relazione ha dimenticato che lo Statuto regionale riconosce alla Valle d'Aosta un trattamento particolare; ha ancora dimenticato che le acque ad uso irriguo e notabile appartengono al demanio della Regione; ha dimenticato che abbiamo una potestà legislativa particolare (primaria e secondaria); ha dimenticato, infine, che noi siamo una grande famiglia e che non siamo tenuti a stare letteralmente alle attuali disposizioni di legge vigenti in materia, in quanto abbiamo la possibilità di risolvere in modo adeguato questo problema.
A proposito delle esigenze di cui parlavo prima, noto, a pagina 16 - lettera f) - della relazione, che il Comune di Valpelline aveva domandato, nel suo memoriale, fra altro: "l'impegno, da parte della Società subconcessionaria, di provvedere alle forniture d'acqua per le eventuali future estensioni delle irrigazioni e per eventuali futuri impianti di fognature".
In fondo alla stessa pagina, si rileva che il relatore risponde in questi termini alla domanda suddetta del Comune di Valpelline: "La richiesta di cui alla lettera f), così come formulata, è stata giudicata inammissibile dall'Ufficio Acque, poiché ogni nuova utilizzazione di acqua pubblica deve essere oggetto di specifica richiesta alla Amministrazione competente e di apposita successiva istruttoria da parte dell'Amministrazione stessa".
La "specifica richiesta" qui esiste. per cui è fuori luogo dire che occorre presentare specifica richiesta, che deve fare oggetto di apposita istruttoria da parte della Amministrazione regionale; per quanto riguarda la istruttoria, bastava farla.
Secondo quanto ho sentito dire, in sede di esame di uno studio che abbiamo incominciato, la portata massima del Buthier è, se ben ricordo, di 13 mila o 14 mila litri.
Ora, stando a quanto è detto nel disciplinare, il quantitativo d'acqua che deve essere lasciato defluire nel Buthier per uso domestico od irriguo è di litri 100.
Va considerato che, a tutt'oggi, l'acqua del Buthier è libera e che, sia i Comuni che i privati, se ne sono sempre serviti per tutte le loro necessità, senza restrizione alcuna. Ora, limitando a 100 litri i quantitativi di acqua ad uso delle popolazioni, si devono naturalmente respingere le domande dei Comuni tendenti ad ottenere maggiori quantitativi d'acqua ad uso di fognatura, irriguo, ecc.
Vediamo, a pagina 18 della relazione che il Comune di Oyace ha chiesto, fra altro, nel suo memoriale, di derivare litri/ sec 250 dal torrente Crête Sèche, per irrigare la zona di Chalambé.
Notiamo, nella pagina successiva, che a tale richiesta viene risposto nei seguenti termini: "Circa la richiesta di avere la concessione di derivare lit/sec. 250 dal torrente Crête Sèche, l'Ufficio Acque ha osservato che, così come è formulata, è da respingere, poiché tale subconcessione non può essere rilasciata se non a seguito di presentazione all'Amministrazione regionale della prescritta domanda e del relativo progetto di utilizzazione e previa l'istruttoria di rito":
Quindi, anche al Comune di Oyace, che chiede di derivare lit/sec. 250 d'acqua al secondo dal torrente Crête Sèche, per irrigare la zona di Chalambé, viene risposto che occorre la "prescritta domanda" e "la istruttoria di rito".
Il Comune di Aosta chiede, nei suoi memoriali, (pag. 21 della relazione, lettera B), n. 18), "di poter disporre, nel periodo irriguo, di un quantitativo di acqua da derivare dal Buthier per irrigare circa 500 ettari di terreno siti a ponente di Aosta". A tale richiesta (pag. 22 della relazione) si risponde in questi termini: "Per quanto riguarda la richiesta B), l'Ufficio Acque ha rilevato che non si può dare una disponibilità d'acqua senza averne fatto prima la prescritta richiesta ed esperita la relativa istruttoria di rito".
In sostanza, la risposta, come si vede, è sempre uguale e, cioè, si dice: bisogna fare la domanda, quindi si farà l'istruttoria e accoglieremo la richiesta.
Io mi preoccupo della sostanza e chiedo, quindi, che il testo dell'articolo 9 del disciplinare sia riveduto; ritengo che questo lavoro di revisione possa essere fatto meglio in sede di Commissione consiliare, in modo da poter salvaguardare le esigenze sacrosante della popolazione dei Comuni interessati.
Tali esigenze non incidono per nulla sui quantitativi d'acqua oggetto della subconcessione, in quanto trattasi, in definitiva, di aumentare da cento a duecento litri la disponibilità di acqua per uso domestico e di irrigazione.
Questo è un punto.
Un altro punto, che penso debba preoccupare il Consiglio, riguarda le espropriazioni dei terreni per pubblica utilità che, come sappiamo tutti, sono parecchi.
Ora mi pare che sia un po' troppo drastica la risposta che viene data (pag. 19 della relazione) dall'Ufficio regionale Acque alla richiesta del Comune di Oyace, di fissare nel disciplinare di subconcessione il prezzo di esproprio dei terreni: "... da respingere perché trattasi di questione privata..".
Osservo che non trattasi di una questione privata, pur riconoscendo che interessa dei privati, perché si espropriano dei fondi di privati.
Noto, però, che la questione interessa dei privati in quanto vi è un superiore interesse pubblico cioè un'esigenza pubblica.
Sappiamo tuttavia che questi privati non si trovano in grado, sia pure in forza delle leggi che regolano le espropriazioni, di poter lottare, occorrendo, contro il Consorzio Elettrico del Buthier.
Infatti, come può il privato, che è proprietario soltanto di uno o più piccoli fondi, pensare di far qualcosa contro il Consorzio del Buthier?
Io penso che noi, come Amministratori regionali, abbiamo il dovere di intervenire a favore dei privati e ritengo che si possa fare qualcosa inserendo nel disciplinare di subconcessione una clausola arbitrale, cioè una clausola nella quale si stabilisca che la definizione di qualsiasi controversia fra le parti ed i proprietari interessati possa essere demandata a una Commissione arbitrale nominata dal Consiglio.
In tal modo sarà più facile eliminare i contrasti fra la Società CEB e i contadini, perché questi ultimi, sebbene in teoria abbiano tutti i diritti possibili, in pratica, però, non potrebbero farli valere.
Questi sono i due punti fondamentali che io sottolineo, e ce ne sarebbero anche altri.
La mia proposta non è, quindi, di insabbiare la questione, - dal momento che dovremo riunirsi tra una decina di giorni per la continuazione della trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno dell'adunanza odierna -, ma di sottoporre il disciplinare all'esame della Commissione consiliare per le acque pubbliche e l'elettricità, affinché la questione sia riesaminata tenendo conto dei rilievi fatti nell'adunanza odierna e sia riportata in Consiglio, con eventuali proposte formulate dalla Commissione stessa.
Faccio ancora un'altra osservazione.
All'articolo 16 del disciplinare (sovracanone annuo a favore dei Comuni rivieraschi della Regione autonoma della Valle d'Aosta), si legge che il Consorzio Elettrico del Buthier è tenuto a denunciare al Ministero delle Finanze e all'Ufficio regionale Acque "il quantitativo di energia trasportata oltre il raggio di 15 Km. dal territorio dei Comuni rivieraschi di Bionaz, Oyace, Valpelline, Ollomont, Doues, Roisan, Gignod, Allain ed Aosta, compresi tra il punto ove ha termine, praticamente, il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, o fuori del territorio della Regione Valle d'Aosta...".
Noi, in sede di Commissione, abbiamo discusso a lungo, - ve ne può dare atto l'Assessore Vesan -, sulla determinazione del punto di partenza, perché, ad esempio, è cosa diversa, parlando del raggio di 15 Km. dal territorio del Comune, partire dal centro di Aosta o dal confine territoriale del Comune stesso.
Ora il concetto stabilito dalla Commissione è che si debba partire dal capoluogo, concetto che non risulta applicato nell'articolo in esame del capitolato.
Ecco, quindi, una nuova ragione che consiglia di sottomettere il disciplinare allo studio della Commissione per l'elettricità e per le acque.
Concludendo, ripeto, niente insabbiamento, nessun attacco contro il Consorzio Elettrico del Buthier o se mai un piccolo attacco per togliergli qualche litro di quell'acaua che viene raccolta lassù à Place Moulin, in quella bellissima zona il cui paesaggio non sarà affatto deturpato con la costruzione del serbatoio idrico.
Sono convinto che, rivedendo la questione, si possano conciliare gli interessi del Consorzio Elettrico del Buthier con gli intei essi e le legittime esigenze e necessità delle popolazioni dei Comuni del bacino del torrente Buthier ed affluenti".
Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX déclare que la question est trop importante pour que le Conseil prenne une décision en cette séance; elle demande, partant, que la question soit soumise à l'étude de la Commission des Eaux et qu'elle soit reportée au Conseil dans une autre séance, avec les propositions de ladite Commission.
Elle précise qu'elle n'entend pas, par cette proposition, refuser la concession des eaux du Buthier au Consortium du Buthier, car ce serait absurde d'entraver le progrès de l'industrie, d'autant plus que l'on est obligé d'appliquer la loi sur les eaux du 11 décembre 1933, n. 1775.
Elle souligne que le Conseil a, cependant, le devoir d'examiner ce problème attentivement, car il est d'une très grande importance, et elle observe qu'en disant ceci elle s'adresse tout particulièrement aux Conseillers qui sont campagnards et qui, par conséquent, plus que d'autres peuvent mesurer l'importance de la chose.
Elle déclare qu'elle n'entend pas s'attarder sur les arguments qui ont déjà été traités par le Conseiller Monsieur René Chabod, mais qu'elle désire seulement demander si l'on a pourvu à mesurer les sources des Communes; car, si on ne l'a pas fait, à l'avenir on ne pourra plus, si les sources venaient à diminuer, faire des réclamations pour obtenir la réintégration de la quantité d'eau, comme cela a déjà été refusé par d'autres Sociétés.
Elle observe qu'auparavant on garantit tout, on assure tout et puis, ensuite, même si l'eau vient à manquer, on n'accorde rien.
A propos de la requéte du Syndic d'Aoste, - que l'on permette à un représentant de la Commune d'Aoste d'assister aux travaux de construction du réservoir de Place Moulin, afin de pouvoir contrôler l'exécution des travaux -, elle communique d'être surprise que la demande n'ait pas été accueillie.
Elle demande si une Commission de géologues a été nommée, dans le but d'exarniner les parois de montagne et de s'assurer de leur résistance, ainsi qu'il a été fait pour Valgrisanche.
Monsieur le Président de la junte, BONDAZ, déclare que la Commission qui avait été nommée pour Valgrisanche n'a rien fait et qu'il est actuellement en train de la solliciter, afin qu'elle accomplisse le mandat qu'elle a reçu.
Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX déclare que c'est bien dommage que ladite Commission n'ait rien fait et elle insiste afin qu'une Commission semblable soit nommée pour les travaux du Buthier. Elle estime, en outre, que ce serait bien qu'un représentant de la Commune d'Aoste soit appelé à faire part de cette Commission.
Elle communique de ne pas s'attarder sur d'autres questions, étant convainque que le Conseil soumettra l'étude de ces problèmes à la Commission des Eaux se réservant de prendre une décision dans une prochaine séance.
Il Consigliere MANGANONI, premesso che intende esporre alcune considerazioni, in aggiunta a quanto detto dal Consigliere Chabod Renato, osserva, anzitutto, che si tratta di subconcedere al Consorzio Elettrico del Buthier le acque del bacino del torrente Buthier ed affluenti per il funzionamento di un impianto idroelettrico che è già costruito e funzionante da due o tre anni.
Rileva, quindi, che i valdostani hanno chiesto ed insistito, dopo la Liberazione, che lo Stato desse in concessione gratuita alla Regione le acque pubbliche della Valle di Aosta, appunto anche perché la Regione, nel sub-concedere le acque ai trusts idroelettrici, avrebbe potuto e dovuto tutelare in modo più efficace i diritti dei contadini, quali, egli dice, "sono le vittime di questi trusts rapaci, che usano comandare, fare i loro comodi, occupare i terreni dei contadini, ai quali corrispondono cifre irrisorie".
Passando a parlare della proposta di sub-concessione delle acque del Buthier ed affluenti al CEB, che afferma essere la prima subconcessione di una certa importanza formula il seguente quesito: "Abbiamo noi forse raggiunto lo scopo di tutelare in modo più efficace i diritti dei contadini?"
Osserva di aver l'impressione che a tale quesito si debba rispondere negativamente perché le Imprese che lavorano per conto del CEB si comportano nella Valle di Bionaz né più né meno che come si sono comportate in altre vallate le Società idroelettriche SIP e altri trusts idroelettrici e cioè da veri padroni occupando i terreni scavando e facendo altri lavori senza neanche avvisare i proprietari, i quali, quando vedono eseguire i lavori sui loro terreni e vanno dalle Società per far valere i loro diritti, si sentono dire frasi del genere: "se non sei contento vai a reclamare". Ma da chi deve recarsi a reclamare il povero contadino?, - egli osserva -, ed aggiunge che, senza voler malignare, tutti sanno che i trusts idroelettrici sono talmente potenti e influenti che ogni reclamo appare inutile.
Ritiene che si possa e si debba ovviare a tali inconvenienti inserendo nei disciplinari apposita clausola stilata in forma chiara e precisa, nella quale si dica: "prima di iniziare ed eseguire qualsiasi lavoro (infissione di paletti, occupazione di terreni, costruzione di baracche, deposito di materiali, scavi, ecc.) le Società idroelettriche hanno l'obbligo di accordarsi con i proprietari dei terreni che intendono occupare, per la cessione dei terreni stessi, sulle indennità per danni e per prezzo di espropriazione". Questo, egli dice, affinché i proprietari non siano costretti a fare ricorsi e atti per fare valere le loro ragioni, quando tutto ormai sarà fatto.
Pur ammettendo che vi sono anche dei privati che hanno pretese eccessive, fa presente che nella clausola suddetta si dovrebbe, inoltre, stabilire che, in caso di mancanza di accordo fra le parti, - il che si può verificare molto spesso, in quanto il privato, di fronte alla Società, è sempre succombente -, le parti stesse dovranno ricorrere alla Commissione arbitrale paritetica alla quale ha accennato il Consigliere Chabod Renato, Commissione di cui dovrebbe far parte, altresì, un rappresentante del Consiglio regionale.
Dichiara di essere dell'avviso che, con l'inserimento di una clausola siffatta nel disciplinare di subconcessione, si potrebbe arginare, almeno in parte, gli abusi e le prepotenze delle Società idroelettriche.
Precisa che queste sue dichiarazioni vanno riferite a tutte le Società idroelettriche in generale e non al CEB in particolare e dichiara di associarsi alla proposta, fatta dal Consigliere Chabod Renato, di soprassedere a ogni decisione, nell'adunanza odierna, circa la subconcessione di cui si tratta e di sottoporre la questione all'esame della Commissione consiliare per l'elettricità e le acque pubbliche, affinché siano studiate le modificazioni da apportare ad alcune disposizioni del disciplinare, al fine di tutelare i diritti delle popolazioni e dei Comuni interessati.
Precisa che non intende affatto frapporre delle difficoltà alla subconcessione delle acque del torrente Buthier ed affluenti al Consorzio Elettrico del Buthier, perché i Consiglieri della sinistra sono favorevoli alla subconcessione, ad uso idroelettrico, delle acque pubbliche correnti in Valle d'Aosta, anzi sono del parere che dette acque debbano essere subconcesse e utilizzate al più presto.
Il Consigliere NICCO Anselmo chiede che si inseriscano nel disciplinare di subconcessione norme atte a salvaguardare le necessità, anche future, di acqua occorrente per l'irrigazione (a pioggia e a scorrimento) dei terreni in Valle d'Aosta.
Il Vice Presidente del Consiglio, PASQUALI, fa presente che il CEB non è un trust, perché è un Consorzio costituito non già da privati ma da tre Enti, nessuno dei quali ha finalità di lucro: Ferrovie dello Stato, Azienda Elettrica Municipale di Torino e Società Nazionale Cogne.
Ritiene, pertanto, che si debba escludere a priori che il CEB agisca come fatto presente dal Consigliere Manganoni.
Rileva che si è parlato, sino ad ora, soltanto di un solo verso della medaglia ed osserva che con le norme del disciplinare di subconcessione ci si è preoccupati di limitare al minimo i danni che vengono causati con la costruzione degli impianti idroelettrici in questione.
Parliamo pure di danni, egli dice, perché è sempre vero che non si può fare la frittata senza rompere le uova; però bisogna preoccuparsi delle uova di oggi e non delle uova che saranno deposte domani da galline che forse sono ancora da nascere.
Io vorrei, egli aggiunge, far vedere l'altro verso della medaglia, cioè il rovescio e, precisamente, la utilità e l'apporto di ricchezza che deriveranno alla Valle d'Aosta dall'impianto idroelettrico in questione.
Osserva che la spesa prevista per la costruzione dell'impianto ammonta a ben 30 miliardi di lire, di cui la maggior parte è erogata per la mano d'opera, essendo previste circa sette milioni di giornate lavorative in cinque o sei anni di durata dei lavori.
Aggiunge che gran parte delle predette giornate lavorative è stata e sarà ancora eseguita dalla mano d'opera locale, come risulta dai dati dell'Ufficio di collocamento della Valle d'Aosta.
Precisa che, oltre ai sette milioni di giornate lavorative, bisogna tener conto della mano d'opera che sarà direttamente e permanentemente occupata in futuro nei suddetti impianti e che può essere calcolata in circa cento persone, il che significa che questo impianto crea in Valle di Aosta cento nuovi posti di lavoro a carattere permanente, per l'assegnazione dei quali il CEB darà la preferenza, come già cominciato a fare, alla mano d'opera locale.
Informa che, per creare mano d'opera locale specializzata, il CEB ha istituito, lo scorso anno, un corso di istruzione e di perfezionamento professionale al quale hanno preso parte molti elementi locali e che verrà continuato anche nei prossimi anni, in modo da aumentare la possibilità di assunzione di elementi locali ai menzionati cento posti nuovi.
Per quanto riguarda l'apporto finanziario, fa presente che i canoni e i sovracanoni, che saranno pagati annualmente dal CEB per il predetto impianto, assicureranno alla Regione un introito aggirantesi sui 140 milioni, il che costituisce una cifra non indifferente se si pensa che la Casa da Gioco di St. Vincent dà alla Regione un introito annuo che supera di poco il miliardo di lire.
Ritiene non inutile precisare che, messi in rapporto al reddito medio delle bovine, i 40 milioni annui dell'importo corrispondono a un reddito annuo netto di 10.000 bovine.
Per quanto riguarda la questione degli espropri di terreni, - premesso che la parola esproprio è un termine non appropriato in quanto trattasi, in genere, di compravendite concordate fra le parti in via amichevole -, sottolinea che i prezzi di acquisto dei terreni sono aumentati, nei confronti di quelli praticati negli anni scorsi, proprio in seguito agli acquisti fatti dal CEB per la costruzione dell'impianto di cui si tratta.
Rileva che, grazie ad un contributo concesso dal CEB, i lavori di costruzione della strada della valle di Bionaz saranno eseguiti con ritmo accelerato e saranno ultimati alcuni anni prima del previsto.
Osserva che il CEB ha chiesto che la sezione di tale strada sia aumentata da cinque a sei metri e che detto Consorzio provvederà, inoltre, a costruire a proprie spese la strada da Bionaz fino agli impianti del CEB.
Conclude, rilevando che la costruzione della strada nella valle di Bionaz si concreta in un potenziale arricchimento della popolazione di tale vallata.
Il Consigliere MANGANONI chiarisce che nel suo intervento, allorquando ha parlato delle finalità di lucro e del modo di agire dei trusts idroelettrici, non ha inteso riferirsi al CEB, che forse stanzierà le somme occorrenti per risarcire i contadini dei danni.
Comunica che è un fatto acquisito, però, che i contadini sono vittime di soprusi da parte delle Imprese appaltatrici che eseguono i lavori di costruzione degli impianti idroelettrici.
Fa presente, a titolo di esempio, che l'Impresa Girola ha costruito, da oltre un anno, baracche su un appezzamento di terreno in una vicina località senza interpellare previamente il proprietario per il necessario consenso all'occupazione del terreno.
Comunica che il proprietario, venuto a conoscenza di tale fatto e presentatosi agli uffici dell'Impresa a reclamare, si sentì rispondere che doveva accontentarsi di quanto gli veniva dato.
Precisa che detto proprietario si è trovato, quindi, nel dilemma di accettare quello che gli veniva offerto o di adire le vie giudiziarie per far valere le sue ragioni; ciò che egli ha fatto, andando così ad affrontare spese che potrebbero anche superare l'importo della somma che dovrà percepire dall'impresa Girola a titolo di risarcimento di danni per l'occupazione abusiva del suo terreno.
Osserva che il modo di agire e di trattare dell'Impresa Girola corrisponde un po' al metodo usato, in genere, dalle varie Imprese che eseguono, in appalto o in subappalto, i lavori di costruzione degli impianti idroelettrici.
Ammette che tale sistema di abusive occupazioni di terreni possa non corrispondere alle direttive impartite dalle Società idroelettriche, ma constata che, comunque sia, sta di fatto che i contadini sono vittime dei soprusi delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici aggiudicatarie dei lavori.
Ribadisce che, per ovviare a tale deprecabile sistema, si rende necessario inserire nei disciplinari di subconcessione una clausola, stilata in termini chiari e precisi, con la quale si stabilisca l'obbligo, per le Società idroelettriche e per le Imprese aggiudicatarie dei lavori, di accordarsi previamente con i proprietari prima di procedere ad occupazioni di terreni per qualsiasi scopo (costruzione di baracche, scavi, ecc.).
Il Consigliere CHABOD Renato dichiara di concordare con l'Ing. Pasquali sul fatto che il Consorzio Elettrico del Buthier, - di cui fanno parte le Ferrovie dello Stato, l'Azienda Municipale elettrica di Torino e la Società An. Nazionale Cogne -, non persegua finalità di lucro, per cui non possa parlarsi di vampirismo nei suoi confronti, ma rileva, tuttavia, che il CEB fa soltanto, il che è logico, i propri interessi.
Riconosce pure che il CEB, per la costruzione degli impianti della valle di Valpelline, ha una spesa di ben 30 miliardi e che in futuro, per il funzionamento degli impianti suddetti, impiegherà un centinaio di persone e che, infine, pagherà annualmente per canoni e sovracanoni ben 140 milioni.
Osserva che è appunto per queste ragioni che il Consiglio regionale è favorevole a subconcedere le acque del torrente Buthier ed affluenti al Consorzio Elettrico del Buthier.
Riconosce anche che i prezzi di vendita dei terreni siano aumentati proprio in relazione agli acquisti fatti dal CEB, ma osserva, però, che molti proprietari non avrebbero venduto i loro appezzamenti di terreno se non vi fossero stati costretti e che, pertanto, essi hanno fatto ciò per costrizione subita, sia pure per la realizzazione di una opera di interesse pubblico.
Precisa che è, quindi, logico che il contadino, essendo obbligato a vendere un suo appezzamento, cerchi di realizzare dalla vendita quanto più gli è possibile.
Rammenta di aver proposto che la risoluzione delle eventuali controversie fra le parti sia demandata ad una Commissione arbitrale.
Fa presente che una tale risoluzione eviterebbe ai privati di dover intentare causa contro il CEB, per far valere i loro diritti, in caso di disaccordo tra le parti.
Circa il rilievo concernente l'invito a preoccuparsi delle uova di oggi e non delle uova che saranno deposte da galline che forse sono ancora da nascere, osserva che le galline sono già nate, perché i Comuni di Valpelline, di Oyace e di Bionaz già esistono quali entità giuridiche.
Rileva che alle richieste fatte da tali Comuni tramite i loro Amministratori, e tendenti ad ottenere la concessione di maggiori quantitativi di acqua per le necessità presenti e future delle popolazioni (per fognature, per il bagno, ecc.), non si può rispondere negativamente, sostenendo che la popolazione di detti Comuni possa fare a meno del bagno, della fognatura, di acqua ad uso domestico, ecc.
Osserva che è, quindi, più che giustificata la sua proposta di soprassedere a ogni decisione nell'adunanza odierna al fine di poter sottoporre la questione all'esame della Commissione consiliare per le acque e la elettricità, in modo che sia possibile rivedere e ritoccare alcune clausole, nell'intento di conciliare gli interessi del CEB con gli interessi e le esigenze delle popolazioni dei Comuni interessati.
Il Vice Presidente del Consiglio, PASQUALI, osserva che, per quanto riguarda le necessità d'acqua per i servizi igienici (fognatura compresa), per usi domestici e potabile, è stata già prevista apposita clausola nel disciplinare di subconcessione; per quanto concerne i quantitativi d'acqua occorrenti per l'irrigazione dei terreni, osserva che la discussione è puramente "potenziale".
In merito segue breve discussione, alla quale prendono parte il Vice Presidente PASQUALI. l'Assessore BORDON, il Consigliere CHABOD Renato ed altri Consiglieri.
Il Consigliere CHABOD Renato rileva che dell'argomento in discussione si sono interessati il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l'Ufficio regionale delle Acque e la Giunta regionale, i quali tutti hanno espresso il loro parere e formulato rilievi e proposte.
Fa presente che, essendo competente il Consiglio a pronunciarsi sulla subconcessione di acque al CEB, a maggior ragione hanno diritto di fare le loro osservazioni i membri componenti il Consiglio regionale.
Ammette che qualcuna fra le osservazioni formulate possa essere controbattuta ed anche respinta, ma insiste sulla proposta che l'intera questione sia sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente per il riesame del disciplinare sulla base dei rilievi che sono stati fatti e per la formulazione di eventuali modificazioni ad alcuni punti del disciplinare.
L'Assessore BORDON osserva che le domande dei Comuni intese ad ottenere quantitativi d'acqua occorrenti per l'irrigazione e per i servizi igienici (fognature) sono logiche e motivate, ma fa presente che i vari problemi sono stati già attentamente studiati e discussi in precedenza dalla Giunta regionale, per cui i rilievi formulati dai Signori Consiglieri non sono che il ripetersi dei rilievi e delle osservazioni che sono stati già fatti ed esaminati in sede di Giunta.
Il Consigliere NICCO Anselmo informa che, allorquando la Società Cravetto costruì i suoi impianti a Donnaz, 15 anni or sono, l'acqua occorrente per le necessità irrigue della campagna fu limitata al quantitativo di 30 litri al secondo per una superficie di ben 25 ettari di terreno, quantitativo del tutto insufficiente.
Comunica che le varie successive richieste degli agricoltori di Donnaz, tendenti ad ottenere l'aumento del predetto quantitativo di acqua, non sono mai state accolte.
Il Consigliere NICCO Giulio, premesso che, quale membro della Commissione consiliare per l'elettricità e le acque pubbliche, intende esprimere il suo punto di vista in merito a quanto detto dall'Assessore Bordon, precisa che, - pur non intendendo affatto disconoscere la competenza specifica, nella materia in discussione, dell'Ufficio regionale delle Acque e la grande capacità della Giunta regionale -, non può non rilevare che, avendo a suo tempo il Consiglio nominato una Commissione consiliare per lo studio dei problemi interessanti l'elettricità e le acque pubbliche, detta Commissione deve poter dire la sua parola in merito al problema in discussione.
Osserva che, se così non fosse, tanto varrebbe abolire la Commissione.
Rileva che, giustamente, il Consigliere Chabod Renato ha proposto che la questione sia rinviata all'esame della predetta Commissione per eventuali piccoli ritocchi ad alcune disposizioni del disciplinare.
Comunica che, per quanto riguarda il problema dell'irrigazione, non condivide totalmente il punto di vista del Consigliere Chabod Renato e del Consigliere Signora Perruchon Vedova Chanoux, perché, oggigiorno, con l'ausilio di bacini d'acqua integrativi e con il sistema della irrigazione a pioggia, si possono irrigare vaste zone di terreno.
Precisa che la questione essenziale è di stabilire quale sia la Società o quali siano le Società che debbano sopportare le spese necessarie per la costruzione degli impianti (bacini integrativi, impianti di irrigazione a pioggia, ecc.) per garantire i quantitativi di acqua occorrente per l'irrigazione dei terreni con tali moderni sistemi, che oggi sono pienamente realizzabili dal punto di vista tecnico.
Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX remarque qu'il résulte du disciplinaire que le Bureau régional des Eaux a réduit de 601 ha. à 219 ha. la superficie arrosable des Communes de Valpelline, Oyace et Bionaz, qui avaient demandé une quantité d'eau pour arroser 601 ha. de terrain pour les trois Communes.
Elle demande à l'Assesseur Vesan de bien vouloir lui communiquer les raisons de cette diminution de superficie arrosable faite par le Bureau des Eaux, en soulignant que les Communes devraient pouvoir se réserver le droit de prélever une plus grande quantité d'eau au cas où l'on veuille augmenter la superficie arrosable actuelle.
L'Assesseur VESAN répond qu'il faut se rapporter à la loi sur les eaux de 1933, qui n'est pas encore modifiée, en tant que la Région n'a encore pas établi de nouvelles dispositions sur les eaux à appliquer dans la Vallée d'Aoste.
Il remarque que, selon les dispositions de loi en vigueur, les demandes tendant à obtenir les subconcessions d'eau doivent être examinées préalablement par le Bureau régional des Eaux, ce qui comporte aussi des accès sur les localités pour contrôler la superficie arrosable et les droits des particuliers. Le Bureau régional des Eaux, après avoir accompli toutes les formalités nécessaires et après avoir eu l'avis favorable du Conseil Supérieur des Travaux Publics, predispose le décret de subconcession.
Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX observe que, à part le fait de la procedure à suivre, il faut faire très attention car, une fois la subconcession accordée, il n'est plus possible de réclamer pour obtenir une plus grande quantité d'eau pour l'arrosage ou pour les autres éventuelles nécessités.
L'Assesseur VESAN, tout en soulignant que le disciplinaire de subconcession a été rédigé après un examen très attentif de tous les détails de la question, communique que, toutefois, il n'est pas contraire à ce qu'il soit de nouveau examiné par la Commission des eaux, en particulier, sur les points qui ont fait l'objet des observations de quelques Conseillers.
Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX se plaint que les demandes présentées par trois particuliers (Cheillon Auguste, Ansermin Albert, Roullet Auguste) au sujet des expropriations n'aient pas été accueillies et elle insiste sur la nécessité que la question, après avoir été examinée par la Commission compétente, soit illustrée d'une façon plus détaillée aux Conseillers, en tant que la décision qu'on leur propose d'adopter comporte des responsabilités bien grandes.
Au sujet des demandes présentées par les particuliers mentionnés par Madame Chanoux, l'Assesseur VESAN observe que si ces demandes n'ont pas été prises en considération c'est parce que ces particuliers n'avaient aucun droit.
Quant aux responsabilités, il déclare que chaque Conseiller doit être à même de les prendre et doit savoir les prendre. Il souligne que le Conseil, bien loin de préjudicier les intérêts des campagnards, est ici pour tutéler et pour défendre ces intérêts dans la limite du possible. Il déclare qu'il faut, cependant, tâcher de rendre compatibles les exigences des nouvelles installations du CEB avec les intérêts des propriétaires. A un certain moment, dit-il, il faut se poser la question: devons-nous, ou ne devons-nous pas, permettre les nouvelles installations hydroélectriques?
Sur reponse affirmative du Conseiller Madame Perruchon Veuve Chanoux, l'Assesseur Vesan répète qu'il faut, par conséquent, chercher de concilier les intérêts des uns avec les intérêts des autres.
Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX, étant donné que plusieurs requêtes ont été repoussées, déclare que les Conseillers peuvent en déduire que l'on n'a pas fait tout le possible pour concilier les intérêts de la Société hydroélectrique avec les intérêts des propriétaires.
L'Assesseur VESAN remarque qu'il n'est pas possible d'entrer dans les détails en cette séance et il répète, d'autre part, qu'il n'a aucune difficulté à ce que la question soit réexaminée par la Commission des eaux, sauf à reporter la question à la prochaine séance du Conseil.
Ammette che vi possano essere dei piccoli ritocchi da apportare ad alcune disposizioni del disciplinare, ma dichiara che, sostanzialmente, il disciplinare di subconcessione, così come è stato stilato, tutela già nel limite del possibile i diritti pre-costituiti ed anche quelli non costituiti dei proprietari, poiché si arriva persino a prendere atto dello stato di fatto e ad assicurare l'acqua irrigua ai terreni non soltanto in base ai titoli antichi riconosciuti o da riconoscere, ma anche in base agli usi sempre praticati.
Fa presente che, se ci si fosse attenuti letteralmente alle disposizioni delle leggi vigenti, si sarebbe assicurata l'acqua irrigua soltanto per quei terreni che ne hanno diritto in base ai titoli antichi riconosciuti o da riconoscere. Aggiunge che nulla esclude, poi, che si possano prendere in considerazione anche le richieste di irrigazione di altri fondi.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, premesso che la questione va esaminata e inquadrata dal punto di vista giuridico, rileva quanto segue:
"Desidero fare alcune considerazioni. Anzitutto dichiaro che, naturalmente, si è fatto di tutto per tutelare gli interessi dei proprietari della zona e siamo proprio qui per questo e non già per tutelare gli interessi della Società alla quale proponiamo di dare la subconcessione.
Bisogna, però, cercare di contemperare una cosa con l'altra, cioè conciliare gli interessi dei proprietari con quelli della Società.
Ora, io non sono contrario a che la Commissione consiliare per le acque pubbliche e l'elettricità esamini questo disciplinare; però, se dovessi dire quale sia la mia impressione in seguito alle osservazioni che sono state fatte sul disciplinare, direi che la mia perplessità è aumentata.
Si è parlato della questione dei quantitativi d'acqua necessari ai fabbisogni domestici e ai fabbisogni civici e questa questione è stata proprio volutamente trattata e messa in risalto a pag. 13 del disciplinare (art. 9 - garanzie da osservarsi), in quanto vi si dice che il Consorzio dovrà lasciare defluire a valle delle prese delle proprie derivazioni, durante tutto l'anno, "i quantitativi d'acqua necessari al fabbisogno civico e domestico delle popolazioni interessate, derivati con gli stessi canali irrigui di cui sopra".
Non soltanto, ma in relazione alla richiesta di un quantitativo d'acqua per le necessità della fognatura fatta dal Comune di Valpelline, si precisa ancora, nella pagina successiva del disciplinare, quanto segue:
nell'interesse ittico e per assicurare l'acqua necessaria di lavatura della fogna di Valpelline, il Consorzio Elettrico del Buthier resta obbligato a lasciar defluire, in ogni punto a valle delle relative proprie prese, una portata non inferiore a lit/sec. 100 nel torrente Buthier, a lit/sec. 100 nel torrente Ollomont ed a lit/sec. 50 nel torrente Artanavaz".
I quantitativi d'acqua di cui sopra servono, naturalmente, soltanto per le necessità ittiche e per la fognatura di Valpelline.
Per quanto riguarda il fabbisogno civico e domestico delle popolazioni interessate, i quantitativi d'acqua necessari sono stabiliti dal disciplinare in questione.
Per quanto concerne i quantitativi d'acqua occorrenti durante il periodo irriguo, il disciplinare fa riferimento non soltanto alle disposizioni di legge attualmente in vigore, - che hanno riguardo soltanto ai diritti derivanti da titoli antichi riconosciuti e da riconoscere, sia in base a concessioni rilasciate, sia comunque, in base alle domande di subconcessioni predette, - ma persino "agli usi sempre praticati".
Si va, così, oltre a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, mentre invece si sarebbe potuto consentire la derivazione di acque come in passato, per scopi irriqui, domestici e civici, ma soltanto per quei quantitativi comprovati in base a titoli antichi riconosciuti o da riconoscere.
Invece è stato previsto e consentito di derivare quantitativi d'acqua per scopi irrigui, domestici e civici anche in base agli usi sempre praticati in passato.
Da parte di qualche Consigliere è stato chiesto come si dovrebbe fare in seguito, qualora si intendesse aumentare ulteriormente i quantitativi d'acqua per scopi irrigui domestici e civici.
Se la Commissione consiliare esaminerà la questione dal punto di vista giuridico, dovrà rispondere a questo quesito: nella situazione nella quale ci troviamo, - cioè in mancanza di norme di attuazione dello Statuto in materia di acque pubbliche e, quanto meno; di una legge regionale che disciplini questa materia -, possiamo noi stabilire questo principio?
In caso affermativo: come e in quale entità potrebbe essere concesso un aumento del quantitativo d'acqua?
Non rimane che scegliere una delle due seguenti soluzioni: o aspettiamo, per poter procedere alla subconcessione di cui si tratta, l'emanazione di norme legislative regionali in base allo Statuto, - e in tal caso, naturalmente, si potrebbe fare qualcosa di più (riserva di maggiori quantitativi d'acqua per usi irrigui, domestici, civici) -, oppure riteniamo necessario, per ragioni di interesse, o per altri motivi, addivenire alla sub-concessione in oggetto, tutelando per quanto possibile, gli interessi dei proprietari della zona.
La terza questione riguarda le sorgenti ed è quella alla quale ha accennato il Consigliere Signora Perruchon Vedova Chanoux.
Posso dirvi, a tale proposito, che si stanno facendo i necessari accertamenti nel territorio dei Comuni interessati ma che, a prescindere da tali accertamenti, le sorgenti esistenti nei Comuni di Valpelline e Ollomont non corrono alcun pericolo, perché sono ubicate al di sopra dei canali di derivazione.
Per quanto riguarda le sorgenti esistenti nell'altra parte della valle di Bionaz, non posso essere preciso come per Valpelline e Ollomont, ma ripeto che anche qui si stanno facendo i rilievi necessari.
Rimane la questione famosa degli espropri di terreni, questione che è molto importante. Anche qui bisogna essere obbiettivi e riconoscere che vi sono delle esagerazioni sia da una parte che dall'altra.
Ve ne dò un esempio. Sono venute da me alcune persone di Bionaz a sollecitare il mio intervento per la definizione di una vertenza che avevano con il CEB. Io ho cercato di tutelarle e, dopo aver convocato nel mio ufficio i rappresentanti del CEB, ho cercato di convincere le due parti a fare delle offerte, per venire ad un accordo amichevole, come già avevo fatto, a suo tempo, per la vertenza sorta con la costruzione, da parte della Società SIP, della linea ad alta tensione che attraversa la zona di Vertosan.
Voi rammentate certamente che per quella questione erano sorte diverse cause; durante la discussione di una di tali cause, il Pretore di Aosta, su richiesta di diversi proprietari, ha fatto temporaneamente sospendere l'esecuzione dei lavori mandando le parti davanti il Presidente della Giunta regionale, per tentare una conciliazione fra le parti stesse.
Io ho convocato le parti; dopo lunghissime discussioni, durate varie ore, le parti si accordarono su un punto solo, che era, però, essenziale e, cioè, di demandare al Presidente della Giunta regionale l'incarico di emanare la sentenza arbitrale inappellabile sulla vertenza.
Ho studiato la questione, ho assunto tutte le informazioni necessarie, dopo di che ho emanato una sentenza arbitrale che è stata accettata da entrambe le parti concordemente e con molta buona volontà.
Ho cercato di fare altrettanto per la vertenza che interessava alcuni proprietari di Bionaz, ma i punti di vista delle parti erano troppo diversi, specialmente per quanto riguarda la valutazione dei prati irrigui siti a Bionaz.
Ho cercato, comunque, di fare tutto il possibile, ma ho potuto rendermi conto che vi possono essere delle difficoltà derivanti da esagerazioni sia da una parte che dall'altra e, in particolare, nel caso in discussione, da parte delle Imprese appaltatrici dei lavori.
Il CEB non c'entra, perché dà in appalto la costruzione degli impianti a delle Imprese, che possono essere disposte, più o meno, a trattare.
Ora questo è il punto: possiamo noi inserire nel disciplinare una clausola, nella quale si stabilisca che l'Impresa non può iniziare i lavori se non dopo aver raggiunto l'accordo con i proprietari dei terreni occupandi?
Non bisogna dimenticare che le leggi che regolano la procedura da seguire per l'occupazione temporanea e per l'espropriazione dei terreni sono quelle dello Stato, leggi che noi non abbiamo la possibilità di modificare.
Questo è il punto che mi preoccupa. Se non avessi avuto tale preoccupazione, si sarebbe già potuto inserire nel disciplinare quanto ha formato oggetto di rilievo da parte dei Signori Consiglieri.
Ecco perché sono piuttosto perplesso sulla questione. Non sono contrario, però, in linea di principio, alla proposta che la Commissione consiliare esamini la questione, ma mi rendo conto che la Commissione si trova di fronte a problemi di sostanza.
D'altra parte, non va dimenticato che bisogna addivenire alla subconcessione di cui si tratta - sempre che, naturalmente, il Consiglio sia favorevole ad accordarla -, prima di tutto perché una parte degli impianti sono già in esecuzione. Infatti, è giusta l'osservazione, fatta dal Consigliere Manganoni, che il Consiglio è invitato a deliberare in merito a una subconcessione di acque dopo due o tre anni che gli impianti idroelettrici sono già in funzione.
In secondo luogo, perché ritengo che sia interesse della Regione di addivenire alla subconcessione di acque in questione ed anche perché una politica positiva di sub-concessioni idroelettriche si impone nell'interesse della Valle d'Aosta.
Ripeto che non sono contrario, in linea di principio, a che la Commissione esamini i punti del disciplinare che hanno formato oggetto di rilievi da parte di alcuni Consiglieri, ma desidero, in tal caso, che l'esame venga fatto con la massima sollecitudine, nell'interesse di tutti, affinché il Consiglio, pronunciandosi sugli eventuali ritocchi proposti dalla Commissione, possa deliberare al più presto in merito alla subconcessione delle acque del torrente Buthier ed affluenti al Consorzio Elettrico del Buthier".
Il Consigliere CHABOD Renato dichiara di aver preso atto, con soddisfazione, di quanto detto dal Presidente della Giunta, Bondaz, e di condividere il parere che il lavoro della Commissione debba essere svolto entro brevissimo tempo.
Ritiene che il Consiglio potrebbe, eventualmente, fissare un termine, entro il quale la Commissione deve espletare il suo mandato.
Osserva, quindi, di voler rispondere su certe questioni sostanziali sollevate dal Presidente della Giunta.
Rammenta, anzitutto, che il Presidente della Giunta ha formulato il quesito se possa il Consiglio, nella situazione attuale, concedere aumenti sui quantitativi di acque usufruite, allo stato di fatto attuale, per scopi irrigui, domestici e civici.
Ritiene che a tale quesito si possa rispondere affermativamente, perché è il Consiglio regionale che delibera la subconcessione delle acque del Buthier e affluenti e perché non vi è alcuna norma di legge che faccia obbligo alla Regione subconcedente di subconcedere tutte le acque.
Fa notare di aver chiesto che sia detratta dalla subconcessione di acque da accordarsi al CEB soltanto qualche "goccia" di acqua per gli scopi irrigui, domestici e civici delle popolazioni interessate e che, quindi, non trattasi affatto di togliere al CEB un grande quantitativo d'acqua.
Rileva, ad esempio, che nella relazione si propone di fare derivare 3.759 litri/sec. dal serbatoio di Place Moulin e, richiamandosi a quanto detto, fa presente che la Regione non è tenuta a subconcedere tutti i 3.759 litri/sec. al CEB.
Osserva che si potrebbe subconcedere di derivare un quantitativo d'acqua di lit/sec. 3.650 al CEB, riservandosi la differenza (3.759 - 3.650 = 109) per le necessità delle popolazioni interessate.
Osserva che nessuno può contestare un tale diritto al Consiglio regionale, perchè le norme legislative vigenti stabiliscono soltanto la procedura da seguire per l'istruttoria delle domande di subconcessione di acqua per produzione di energia elettrica.
Per quanto riguarda la vertenza di Vertosan, informa che ne era a conoscenza e che la sua tesi su tale questione collimava proprio con quanto riferito dal Presidente della Giunta.
Fa presente di aver proposto che nella apposita clausola da inserire nel disciplinare di subconcessione sia prevista una Commissione arbitrale con facoltà per le parti (le Imprese, il CEB, i proprietari di terreno) di ricorrere alla Commissione stessa, a richiesta anche di una sola di esse, per la definizione di qualsiasi controversia, fermo restando che, se la richiesta non viene fatta, verrà seguita la via ordinaria.
Rileva che l'inserimento di tale clausola nel disciplinare non contrasta con alcuna disposizione di legge.
Rammenta che il Presidente della Giunta ha detto, alla fine del suo intervento, di non sapere se vi siano altre questioni, oltre a quelle enunciate, che debbano essere discusse dalla Commissione consiliare.
Osserva che vi è la questione dell'art. 7 del disegno di legge regionale sulle acque, che riguarda i Comuni rivieraschi e che è già stata discussa dalla Commissione consiliare, la quale ha già elaborato il testo dell'art. 7.
Conclude, dichiarandosi soddisfatto di quanto detto dal Presidente della Giunta e ribadendo l'opportunità che il Consiglio dia mandato alla Commissione consiliare per le acque e l'elettricità di esaminare i tre o quattro punti fondamentali del disciplinare di subconcessione che hanno formato oggetto di rilievi da parte dei Signori Consiglieri e fissi, eventualmente, un termine alla Commissione stessa per la formulazione delle eventuali proposte da sottoporre sollecitamente all'esame del Consiglio.
Aggiunge che, in sede di Commissione, sarà possible entrare anche, eventualmente, nell'esame dei dettagli, per cui si potrà vedere, tra l'altro, se le ragioni addotte dall'Ufficio regionale acque, a motivazione del non accoglimento delle istanze delle Ditte Cheillon Augusto, Ansermin Alberto e Roullet Augusto, siano motivate.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, esprime parere che, data la urgenza di addivenire ad una decisione sulla proposta di subconcessione in esame, la Commissione consiliare dovrebbe portare a termine il suo lavoro, per quanto riguarda i punti del disciplinare che hanno formato oggetto di rilievi da parte dei Signori Consiglieri, entro il termine di 20-30 al massimo, formulando eventuali proposte che la Giunta esaminerà e sottoporrà all'esame e alle decisioni del Consiglio.
Dichiara di essere lieto di avere la collaborazione della Commissione consiliare per le acque pubbliche e l'elettricità, ma raccomanda ai membri della Commissione stessa che le eventuali proposte che saranno formulate abbiano una base dal punto di vista giuridico e costituzionale.
Il Consigliere SAVIOZ pone in rilievo che dalla relazione dell'Ufficio regionale Acque risulta che gli schemi degli impianti oggetto delle domande della Società Edison (presentate nell'anno 1947 e nell'anno 1949) prevedevano la costruzione di otto centrali, con la potenza complessiva media di Kw. 187.000, e che gli schemi degli impianti oggetto delle domande della Società Nazionale Cogne, ora Consorzio Elettrico del Buthier (presentate nell'anno 1948 e nell'anno 1949), prevedevano la costruzione di quattro centrali, con la potenza complessiva media di Kw. 116.000.
Constata che, anziché subconcedere le acque del torrente Buthier ed affluenti per la costruzione delle otto centrali previste nel progetto della Edison o delle quattro centrali previste nel progetto della Società Naz. Cogne, ora CEB, si propone di subconcedere le predette acque al CEB per il funzionamento di due sole centrali idroelettriche, con una produzione in meno di 108 Kw., il che si concreta per la Regione in un minor incasso per canoni annui, sovracanoni idroelettrici, imposte, ecc.
Chiede che gli siano precisate le ragioni per le quali la Giunta ha ritenuto opportuno di scegliere la terza soluzione, che, in base ad una minore produzione di energia elettrica, dà minori introiti annui alla Regione.
L'Assessore ARBANEY osserva che le Società idroelettriche, allorquando chiedono in concorrenza la subconcessione di acque, usano includere nelle domande anche le acque dei torrenti più piccoli per dimostrare che utilizzano meglio tutte le acque della zona interessata, al fine di ottenere la subconcessione richiesta.
Comunica che, nel caso di cui si tratta, la Società Edison aveva compreso, fra le acque di cui chiedeva la subconcessione per il funzionamento delle otto centrali, anche le acque del torrente Artanavaz, che, con una galleria attraversante la parte superiore di Doues, sarebbero state convogliate nel luogo di utilizzazione.
Precisa che, contro la subconcessione delle acque di tale torrente, hanno fatto opposizione sia il Comune di Doues, - temendo che l'attraversamento. del suo territorio potesse essere pericoloso, essendo il terreno piuttosto instabile -, sia i proprietari dei terreni della valle del Gran San Bernardo, i quali hanno rivendicato i diritti irrigui per i loro terreni.
Fa presente che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, constatato che le opposizioni erano motivate, ha espresso parere favorevole per la riserva delle acque del torrente Artanavaz ad uso irriguo come pure delle acque dei piccoli torrenti situati sulla sponda sinistra del Buthier, acque che sono state, quindi, stralciate dai quantitativi d'acqua previsti nella domanda di subconcessione inoltrata dalla Società Edison.
Comunica che fra i due predetti progetti di sfruttamento di acque, della Società Edison e della Società Nazionale Cogne, ora del CEB, è stato prescelto il progetto di questa ultima, perché ritenuto più conveniente per l'utilizzazione delle acque del torrente Buthier ed affluenti.
Riferisce che, in seguito alla elaborazione dei progetti esecutivi, è stato ridotto da quattro a due il numero delle centrali idroelettriche da costruirsi, pur utilizzandosi la stessa quantità d'acqua, affinché il funzionamento dell'impianto fosse più redditizio.
Informa che quanto si è verificato per le acque del Buthier si ripete per le acque del Monte Bianco, per la utilizzazione delle quali hanno concorso due Società idroelettriche, prevedenti entrambe la costruzione di parecchie centrali idroelettriche, il cui numero, in sede di esecuzione dei progetti definitivi, sarà pure ridotto per ottenere una utilizzazione più redditizia delle acque, dopo aver scartato, naturalmente, le acque di quei piccoli torrenti la cui utilizzazione non sarebbe economicamente conveniente per la forte spesa che comporterebbe.
L'Assessore BIONAZ informa che l'istruttoria relativa alla subconcessione delle acque del torrente Buthier ed affluenti, che è stata una delle prime istruttorie iniziate dall'Ufficio regionale Acque, ha avuto inizio nel 1948 ed è terminata soltanto nel 1955.
Rileva che, dalla discussione, è emerso che da una parte si vorrebbe subconcedere il maggiore quantitativo possibile di acque pubbliche per usi idroelettrici, al fine di far introitare alla Regione somme più rilevanti per canoni e sovracanoni idroelettrici; fa presente che, d'altra parte, si vorrebbe, invece, riservare il maggior quantitativo possibile di acque per scopi irrigui, domestici e civici.
Dichiara che bisogna, naturalmente, cercare di conciliare le esigenze e gli interessi delle Società idroelettriche con le necessità e gli interessi delle popolazioni locali.
Pone in rilievo che, come giustamente ha detto l'Assessore Arbaney, le Società idroelettriche, nel presentare le domande di subconcessione per derivazione di acque pubbliche per usi idroelettrici, cercano di dimostrare che è loro intendimento di utilizzare le acque di tutti i torrenti, anche piccoli, per il funzionamento degli impianti, affinché le loro domande, presentate in concorrenza con quelle di altre Società, siano prescelte.
Osserva che è compito dell'Ufficio che svolge l'istruttoria di esaminare se l'utilizzazione di piccola quantità d'acqua sia o non conveniente, anche in relazione al costo delle opere necessarie per il convogliamento delle acque stesse negli impianti idroelettrici.
Rileva che, nel caso in esame, è stato proprio l'Ufficio regionale Acque che, esaminati i progetti presentati e tenuto conto delle necessità di acqua occorrente per usi vari, ha messo in evidenza che il progetto più conveniente era appunto quello del Consorzio Elettrico del Buthier, avente causa dalla Società Nazionale Cogne.
Riferisce che, durante lo svolgimento dell'istruttoria, l'Ufficio regionale Acque ha posto in rilievo, per quanto riguarda le acque del torrente Artanavaz, che, dedotti i quantitativi d'acqua occorrenti per gli usi irrigui, il quantitativo che residuava per la utilizzazione idroelettrica era assai esiguo, per cui il costo delle opere da eseguirsi per il convogliamento delle acque residue nella località di utilizzazione veniva ad essere eccessivo in rapporto al quantitativo minimo di acqua da utilizzare.
Osserva che, naturalmente, sono state tenute in debito conto le opposizioni motivate fatte dai proprietari dei terreni irrigui e dai Comuni interessati.
Precisa che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole allo stralcio delle acaue del torrente Artanavaz, come pure delle acque di altri piccoli torrenti, dal quantitativo di acque da subconcedere al Consorzio Elettrico del Buthier.
Per quanto riguarda la riduzione del numero delle centrali elettriche, ribadisce quanto già fatto presente dall'Assessore Arbaney e rileva che anche per queste modificazioni di progetto il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole.
Fa presente che il disciplinare di subconcessione in esame e gli altri pure già predisposti dalla Regione sono notevolmente modificati in senso migliorativo in confronto dei disciplinari che venivano redatti, a suo tempo, dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta.
Precisa che, in effetti, i disciplinari predisposti dalla Regione sono molto più favorevoli per le popolazioni valdostane, perché tutelano maggiormente i diritti e gli interessi della irrigazione.
Comunica che la tutela degli interessi delle popolazioni e dei diritti irrigui è sempre stata la preoccupazione costante delle Amministrazioni che si sono succedute al governo della Regione, come pure della attuale Amministrazione regionale.
Osserva che il ritardo nella definizione dell'istruttoria relativa alla subconcessione delle acque del Buthier ed affluenti è dovuta in parte a questa eccessiva preoccupazione; fa presente che finalmente l'istruttoria è terminata e che occorre ora decidere circa la subconcessione delle acque di cui si tratta, contemperando, per quanto possibile, le necessità e le esigenze dell'agricoltura e delle popolazioni interessate con le esigenze della Società subconcessionaria.
Informa che già la precedente Amministrazione aveva accordato la concessione provvisoria al CEB per la costruzione dell'impianto di Signayes e sottolinea che già in allora il disciplinare provvisorio era state attentamente e lungamente studiato.
Fa presente che il disciplinare ora in esame è stato redatto sulla falsariga del vecchio disciplinare, ma che è ancora migliorato nelle sue disposizioni.
Precisa che questo fatto costituisce per il Consiglio la garanzia che le varie questioni inerenti alla subconcessione delle acque di cui si tratta sono state approfondite e studiate con molto scrupolo sia dalla passata che dalla presente Amministrazione, per cui il Consiglio può avere la certezza che tutto quanto si poteva fare è stato fatto per tutelare non già i diritti e gli interessi delle Società idroelettriche ma i diritti e gli interessi delle popolazioni locali.
Conclude, dichiarando di non essere contrario a che i vari punti controversi del disciplinare siano esaminati dalla Commissione consiliare per le acque e l'elettricità.
Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX tient à souligner que les objections qui ont été faites ont le seul but de tutéler les intérêts des campagnards et non pas de retarder la subconcession des eaux du torrent Buthier et autres au CEB, en tant que sur cette subconcession elle est entièrement d'accord, comme déjà elle l'a déclaré.
Elle communique de prendre acte que les points du disciplinaire qui ont fait objet de remarques seront examinés par la Commission des eaux.
Il Vice Presidente del Consiglio, PASQUALI, premesso che intende dare un chiarimento di ordine strettamente tecnico in rapporto alla centrali elettriche, - argomento che è stato già illustrato più esaurientemente dall'Assessore Bionaz -, precisa che il numero delle centrali elettriche incide sulla potenza delle singole centrali, nel senso che se è maggiore il numero delle centrali è meno elevata la potenza delle varie centrali.
Rileva che, in base all'indirizzo tecnico affermatosi in questi ultimi anni, si tende a ridurre il numero delle centrali per aumentarne la potenza unitaria e per ridurre le spese di impianto e di esercizio.
Informa che le linee elettriche ad alta tensione che si dipartono dal Trentino-Alto Adige verso Roma sono in parallelo e che anche le nuove centrali elettriche della Valle d'Aosta dovranno produrre energia con generatori di elevata potenza, in modo che sia possibile collegare le linee elettriche provenienti da tali centrali con le linee elettriche che dal Trentino-Alto Adige vanno verso Roma.
Fa presente che gli impianti elettrici di potenza limitata non possono essere in parallelo con impianti di elevata potenza per il trasporto di energia a grandi distanze e che, pertanto, occorrono singole unità di eguale elevata potenza.
Il Consigliere SAVIOZ dichiara che le delucidazioni date dagli Assessori Arbaney e Bionaz e le precisazioni di ordine tecnico fatte dal Vice Presidente del Consiglio, Pasquali, gli hanno chiarito completamente le idee in proposito, per cui è ora in grado, a sua volta, di fornire ragguagli esaurienti alle persone che gli chiederanno chiarimenti in merito al minor numero di centrali costruite in rapporto a quelle previste nelle domande di subconcessione delle acque di cui si tratta.
Il Presidente, PAREYSON, osserva che la discussione sull'argomento è stata lunga ed esauriente e ritiene, quindi, che possa considerarsi chiusa.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, ribadisce l'opportunità che la Commissione consiliare assolva il suo compito entro breve tempo e trasmetta alla Giunta le eventuali proposte che riterrà di formulare, proposte che la Giunta esaminerà e sottoporrà alle decisioni del Consiglio.
Il Vice Presidente, PASQUALI, ritiene che, trattandosi di un problema la cui definizione riveste una certa urgenza, per importanti ragioni di ordine finanziario, sia opportuno fissare il termine entro il quale la Commissione debba ultimare i lavori e presentare alla Giunta le sue eventuali proposte di modificazione di alcuni punti del disciplinare di subconcessione.
L'Assessore VESAN informa i Consiglieri che fanno parte della Commissione consiliare per le acque pubbliche e l'elettricità che era già in programma una riunione della Commissione per le ore nove del giorno 19 corrente mese.
Rileva che in tale giorno la Commissione potrà, quindi, senz'altro iniziare l'esame dell'argomento di cui si tratta.
Su proposta del Presidente PAREYSON,
IL CONSIGLIO
ritenuta la opportunità di soprassedere alla approvazione dello schema di disciplinare di subconcessione in esame, in attesa che la apposita Commissione consiliare per le acque pubbliche e per l'elettricità possa esaminare il disciplinare medesimo e riferire in merito;
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti numero trentatre);
Delibera
di rinviare alla successiva adunanza consiliare ogni decisione in merito alla proposta di subconcessione al Consorzio Elettrico del Buthier (CEB) di derivare e di utilizzare le acque del bacino del torrente del Buthier ed affluenti, per produzione di energia elettrica, in attesa che la Commissione consiliare per le acque pubbliche e l'elettricità esamini lo schema di disciplinare di subconcessione, formulando eventuali proposte che la Giunta esaminerà e sottoporrà all'esame e alle decisioni del Consiglio.
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