Oggetto del Consiglio n. 150 del 7 ottobre 1955 - Verbale

OGGETTO N. 150/55 - AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE A CARICO DELLA REGIONE PER L'ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO - CONGUAGLIO DI SOMME PER CONTRIBUTI DOVUTI A TUTTO IL 30 GIUGNO 1955 - CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO PER IL 2° SEMESTRE 1955.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, ARBANEY, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione, concernente l'aumento del contributo annuale a carico della Regione per l'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

---

Con legge 10 maggio 1955, n. 509, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148, del 30-6-1955, i contributi annui a carico dello Stato, della Regione Valle d'Aosta e della Provincia di Torino per il Parco Nazionale del Gran Paradiso sono stati stabiliti nelle misure seguenti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-1954:

a)

Contributo a carico dello Stato

L. 30.000.000

b)

Contributo a carico della Regione "Valle d'Aosta"

" 12.500.000

c)

Contributo a carico della Provincia di Torino

" 12.500.000

In seguito alla menzionata legge, si rende necessario provvedere agli opportuni conguagli fra i contributi dovuti dalla Regione al Parco del Gran Paradiso, a tutto il 30 giugno 1955, e i contributi ed acconti di somme già corrisposte, nonché alla liquidazione della residua somma di Lire 3.500.000 dovuta a saldo-conguaglio, come risulta dal seguente prospetto:

Anno

Somme dovute

Somme liquidate

1950

L. 6.500.000

L. 6.500.000

1951

" 6.500.000

" 12.500.000

1952

" 6.500.000

" 12.500.000

1953

" 9.500.000

" 6.250.000

1954

1955

" 12.500.000

" 6.500.000

(1° sem.)

" 6.250.000

-----

Totale

L. 47.750.000

L. 44.250.000

Da liquidare a saldo

al 30-6-1955

" 3.500.000

Totale

L. 47.750.000

Oltre alla suddetta somma di lire 3.500.000 si dovrà, poi, liquidare a favore del Parco Nazionale del Gran Paradiso la somma di lire 6.250.000 dovuta a titolo di contributo per il 2° semestre 1955.

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di approvare la liquidazione ed il pagamento a favore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso della somma di lire 3.500.000 (tre milioni cinquecento mila) a saldo-conguaglio dei contributi dovuti dalla Regione al predetto Ente a tutto il 30 giugno 1955, a' sensi della Legge 10 maggio 1955, n. 509;

2) di approvare la liquidazione ed il pagamento a favore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso della somma di lire 6.250.000 (sei milioni duecentocinquanta mila) a titolo di contributo dovuto dalla Regione al predetto Ente per il 2° semestre 1955;

3) di ordinare l'emissione dei relativi mandati di pagamento, con imputazione della spesa complessiva di lire 9.750.000 (nove milioni settecentocinquanta mila) all'articolo 115 del bilancio per il corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità: "Contributo al Parco Nazionale Gran Paradiso".

---

ALLEGATO

LEGGE 10 MAGGIO 1955, N. 509

(in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 1955 - N. 148)

AUMENTO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E DELLA PROVINCIA DI TORINO A FAVORE DELL'ENTE "PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO"

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente "Parco Nazionale del Gran Paradiso", di cui all'art. 1 della legge 10 novembre 1949, n. 866, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, da lire 20 milioni a lire 30 milioni.

A decorrere dallo stesso esercizio finanziario sono elevati a lire 12 milioni e 500 mila i contributi a carico, rispettivamente, della Regione Valle d'Aosta e della Provincia di Torino, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871.

Art. 2

Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni relative all'aumento di cui all'articolo 1, primo comma, verrà fatto fronte:

- per gli esercizi 1953-54 e 1954-55 con equivalente riduzione dei fondi iscritti rispettivamente ai capitoli n. 486 e n. 516 dello Stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli esercizi medesimi;

- per l'esercizio 1955-56 a carico del fondo speciale del bilancio del Ministero del Tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---

L'Assessore ARBANEY informa che il contributo a carico regionale per il Parco Nazionale del Gran Paradiso è stato stabilito in lire 12.500.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, come pure il contributo a carico della Provincia di Torino, mentre, a decorrere dalla stessa data, il contributo a carico dello Stato è stato elevato da lire 20.000.000 a lire 30.000.000 annue.

Comunica che, già dagli anni 1951-1952, l'Amministrazione regionale ha corrisposto al Parco Nazionale del Gran Paradiso un contributo annuo di lire 12.500.000.

Fa presente che la corresponsione del contributo in tale misura era stata subordinata alla condizione del versamento di un uguale contributo da parte della Provincia di Torino e di un contributo proporzionale da parte dello Stato (lire 30 milioni annue).

Rileva che si rende ora necessario provvedere agli opportuni conguagli fra i contributi dovuti dalla Regione al Parco del Gran Paradiso a tutto il 30-6-1955 ed i contributi e acconti di somme già corrisposte, liquidando all'Ente Parco la residua somma di lire 3.500.000, ancora dovuta a saldo e conguaglio al 30-6-1955, nonché la somma di lire 6.250.000 dovuta a titolo di contributo per il secondo semestre 1955.

Il Consigliere SAVIOZ osserva che il problema del Parco Nazionale del Gran Paradiso è sempre stato considerato di massima importanza da molti Comuni della Valle d'Aosta ed auspica che tutti coloro che sono ammiratori appassionati della fauna valdostana condividano la stessa considerazione.

Dichiara di concordare sulla necessità dell'aumento dei contributi annui dello Stato, della Regione Valle d'Aosta e della Provincia di Torino a favore del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Informa che fin dal 1945, subito dopo la liberazione, il Comitato di Liberazione Nazionale, d'intesa con il Prof. Videsott e il Prof. Chabod Federico, allora Presidente della Regione, si interessò per salvaguardare gli ultimi pochi esemplari di stambecchi e di camosci che ancora sopravvivono nel Parco del Gran Paradiso.

Constata, con compiacimento, che, dal 1945 ad oggi, la preziosa fauna del Parco e delle riserve è notevolmente aumentata, in seguito ai buoni risultati ottenuti con i provvedimenti di tutela della fauna stessa.

Osserva che è sorto, però, un problema assai importante, che interessa molto l'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso ma soprattutto i proprietari dei terreni siti nel comprensorio del Parco o confinanti con il territorio del Parco stesso, nei Comuni di Valsavaranche, Aymavilles, Cogne, ecc.

Precisa che il problema consiste nei notevoli danni che arrecano ai pascoli i branchi di numerosi camosci o stambecchi e di altri animali che spesso escono anche dal territorio del Parco e sconfinano a pascolare nelle proprietà di Comuni, di Consorzi e di privati.

Osserva che trattasi di danni effettivamente reali, tanto è vero che, al tempo in cui il Parco costituiva riserva di caccia, la Casa reale, in base ad accordi stipulati con i Comuni e con i proprietari di alpeggi, pagava un indennizzo annuo per i danni arrecati ai pascoli di alta montagna dagli animali del Parco.

Comunica che, attualmente, nessuna indennità viene, invece, pagata dall'Amministrazione del Parco ai proprietari dei pascoli del comprensorio del Parco o confinanti con il Parco stesso, per cui i proprietari hanno stabilito di tutelare i loro interessi.

Riferisce che un Consorzio di proprietari ha intentato causa contro l'Amministrazione del Parco del Gran Paradiso per una questione di risarcimento dei menzionati danni, causa che non sa se già sia finita e quale ne sia l'esito.

Ritiene opportuno e necessario che l'Amministrazione regionale si occupi di tale problema, cercando di risolverlo, come può e del problema della retribuzione delle guardie del Parco, che attualmente è insufficiente in rapporto alla dura vita delle guardie stesse, le quali sono costrette, per ragioni di servizio, a passare una gran parte del tempo in alta montagna e a dimorare, durante la notte e nelle ore di riposo, in vecchi casotti di ricovero, costruiti al tempo in cui il Parco era di proprietà della Casa reale.

Informa che alcuni casotti sono stati modificati e sistemati dall'Amministrazione del Parco, ma fa presente che molti casotti sono andati distrutti per opera dei nazifascisti e che non gli risulta siano stati tutti ricostruiti.

Ritiene che l'Amministrazione regionale abbia dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione del Parco ed osserva che sarebbe opportuna una dettagliata relazione al Consiglio regionale, da parte di detti rappresentanti, sulla situazione dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, affinché il Consiglio sia informato dell'attività dell'Amministrazione del Parco e dei vari problemi che interessano il Parco.

Osserva che, tra l'altro, sarebbe interessante conoscere quali siano gli intendimenti del Consiglio di Amministrazione del Parco per il potenziamento del Parco stesso.

Rammenta, a tal proposito, che alcuni giornali hanno accennato ad accordi tra l'Italia e la Francia per la creazione di un Parco in territorio francese e, precisamente, nella vicina Savoia, in corrispondenza del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Conclude, sottolineando che la vita del Parco interessa i Comuni, i proprietari di alpeggi confinanti con il Parco stesso e il personale di custodia addetto alla protezione della fauna che vive nel Parco e che è una ricchezza della Valle d'Aosta.

Insiste, quindi, affinché sia fatta al Consiglio, quanto prima, una dettagliata relazione sull'attività e sul programma della Amministrazione del Parco del Gran Paradiso per il potenziamento del Parco stesso.

Il Consigliere NORAT fa presente di essere uno dei rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso e di essere, quindi, in grado di fornire i seguenti chiarimenti circa quanto richiesto dal Consigliere Savioz:

a) Indennità per risarcimento di danni ai pascoli:

Informa che i danni derivanti dalle incursioni di camosci e di stambecchi nei pascoli e nei fondi di privati e di Comuni, anche in fondi confinanti con il territorio del Parco, sono indennizzati dalla Amministrazione del Parco ogni qual volta i danneggiati ne facciano richiesta.

Dichiara di essere a conoscenza che una donna di Valsavaranche, proprietaria di un seminativo coltivato a grano in alta montagna, viene risarcita, a richiesta, dei danni subiti ogni qual volta gli stambecchi danneggiano il raccolto del suo seminativo.

b) Retribuzione delle guardie addette alla custodia del Parco:

Fa presente che la misura delle retribuzioni corrisposte alle Guardie addette alla custodia del Parco è stata discussa in una delle ultime sedute del Consiglio di amministrazione del Parco, che ha riconosciuto l'insufficienza delle attuali retribuzioni.

Rileva che, non permettendo le attuali condizioni di bilancio del Parco di apportare un aumento alle retribuzioni, il Consiglio predetto ha stabilito di chiedere un ulteriore aumento dei contributi annui allo Stato, alla Provincia di Torino e alla Amministrazione regionale della Valle d'Aosta per poter aderire alle giuste richieste delle guardie addette alla custodia del Parco.

c) Casotti di abitazione per le guardie:

Riconosce che le lamentele concernenti lo stato manutentivo dei casotti adibiti a ricovero delle guardie addette alla custodia del Parco non sono prive di fondamento, perché solo alcuni casotti sono stati ricostruiti e rimodernati, mentre le condizioni di abitabilità di altri casotti lasciano molto a desiderare.

Comunica che il problema è stato affrontato dal Consiglio di amministrazione del Parco, tanto è vero che è allo studio un programma che prevede la costruzione di varie case di abitazione di 3 e 4 vani, in relazione alle necessità dei vari servizi dislocati nel Parco.

Rileva che, con la costruzione delle suddette case di abitazione, si contribuirà indubbiamente al miglioramento dei servizi di sorveglianza, che attualmente lascia piuttosto a desiderare, perché le guardie devono fare parecchie ore di strada per ritornare alle loro case o al casotto di ricovero.

Fa presente che nelle nuove case di abitazione le guardie potranno trasferire anche le loro famiglie, realizzando così economie non indifferenti per il loro bilancio familiare.

Osserva, però, che il programma di nuove case è tuttora allo studio e che la sua realizzazione comporterà spese notevoli.

d) Nuovo Parco in territorio francese:

Informa che sono in corso trattative con i rappresentanti di Istituti scientifici francesi che desidererebbero creare un parco nella confinante zona della Savoia simile al Parco del Gran Paradiso.

Precisa che il problema è soltanto allo studio, come pure molti altri problemi, per la soluzione dei quali sono necessari fondi ingenti.

Il Consigliere CHABOD Renato premette che, all'inizio della discussione sull'argomento in oggetto, non era suo intendimento di prendere la parola sull'argomento stesso, avendo in certo senso interessi materiali e morali con il Parco.

Dichiara di essere venuto nella determinazione di fare alcuni rilievi, dopo aver udito quanto ha detto il Consigliere Savioz.

a) Retribuzione delle guardie addette al Parco:

Rileva che la retribuzione delle guardie, pur essendo bassa, come è riconosciuto da tutti, potrebbe tuttavia essere considerata più accettabile e meno inadeguata se le guardie coniugate fossero autorizzate a portare con sé, nelle case di montagna, la loro moglie. Fa presente che ciò è, però, attualmente vietato, per cui le guardie coniugate sono obbligate, praticamente, a tenere due famiglie con quasi doppia spesa, una nel luogo di abitazione della moglie e l'altra nella casa di montagna, in cui debbono trattenersi per ragioni di servizio.

Rammenta che, in passato, le guardie erano autorizzate a sparare sul fagiano e sulla marmotta per procurarsi le carni necessarie per le loro famiglie.

Rileva che il numero delle marmotte aumentato molto nel Parco, sicché sarebbe augurabile che il Consiglio di amministrazione del Parco autorizzasse nuovamente le guardie a cibarsi di carne di marmotta.

Richiama la particolare attenzione del Consigliere Norat sulle proposte di cui sopra, pregandolo di farsi portavoce delle proposte stesse presso il Consiglio di amministrazione del Parco quale rappresentante della Regione.

b) Indennità a privati e a Comuni a titolo di risarcimento danni:

Osserva che le disposizioni vigenti vietano all'Ente Parco di corrispondere indennità, a titolo di risarcimento di danni causati a proprietà di privati, Consorzi e Comuni dalle incursioni di animali che vivono nel Parco.

Riferendosi, quindi, all'affermazione del Consigliere Norat circa il pagamento di indennità da parte dell'Ente Parco, con particolare riguardo all'indennità che sarebbe stata corrisposta alla donna di Valsavaranche, proprietaria di un seminativo coltivato a grano, ritiene che, se il Parco ha corrisposto qualche indennità, ha dovuto ricorrere a qualche artificio per poter derogare alle norme in vigore.

Accenna, in proposito, ad un artificio suggerito da lui stesso, a suo tempo, e che consisteva nell'offerta di un pascolo sito sopra i 2.500 metri, con impegno, però, di non farvi pascolare le pecore.

Informa che la causa alla quale ha accennato il Consigliere Savioz è stata promossa contro il Parco da un Consorzio di proprietari di terreni siti nel comprensorio del Parco, causa sorta proprio per una questione di risarcimento danni.

Informa che l'Autorità giudiziaria ha già emesso sentenza, dichiarandosi incompetente a decidere, in base ad una disposizione di legge che rimette la definizione di simili vertenze ad una Commissione arbitrale.

Comunica che, per superare le difficoltà derivanti dal divieto di concedere indennità, egli aveva proposto al Parco, a titolo conciliativo, di ovviare ai danni erogando ai Comuni di Valsavaranche, Rhêmes, ecc., sussidi proporzionati all'estensione dei territori dei Comuni stessi.

Fa presente che l'Ente Parco era già venuto in tale ordine di idee, ma che ha sospeso il pagamento dei sussidi allorquando gli fu intentata dal menzionato Consorzio la nota causa per risarcimento di danni.

Rileva che detta causa si è ora, praticamente, risolta e che l'Ente Parco potrebbe, quindi, concedere, come già aveva stabilito, ai Comuni che fanno parte del comprensorio del Parco i sussidi o indennità in proporzione dell'estensione dei territori dei Comuni stessi.

Rammenta che, allorquando l'Ente Parco venne nella determinazione di erogare ai Comuni i sussidi di cui si tratta, sorsero proteste da parte dei Comuni del Canavese.

Osserva che, in effetti, i Comuni della Valle d'Aosta sono, fra i Comuni che fanno parte del comprensorio del Parco, quelli che subiscono i maggiori danni.

Cita, a titolo di esempio, il Comune di Valsavaranche, - che è, tra tutti i Comuni, quello che ha la maggior estensione di superficie entro il perimetro del Parco -, e osserva che, mentre il Comune di Ceresole, che fa parte del Parco soltanto per una superficie minima, usufruisce di benefici derivanti dalla sua vicinanza con il Parco stesso (caccia di camosci, ecc.), il Comune di Valsavaranche non ha, invece, alcun beneficio ma solo danni, in quanto si può dire che per la maggior parte è compreso nel territorio del Parco, per cui non vi si può andare a caccia di selvaggina.

Osserva che un tale stato di cose provoca una certa tensione fra gli abitanti delle varie valli interessate dal Parco e può sfociare in qualche fatto grave, che avrebbe conseguenze gravissime per tutti e per la Valle d'Aosta in particolare.

Informa di aver interessato della questione un suo amico, che si interessa del Parco. Ricorda che il Parco, allorché era di proprietà della Famiglia reale, era fonte di ricchezza per i valligiani, perché il Re, quando veniva a farvi battute di caccia, si portava dietro un numeroso seguito e soggiornava nella zona per parecchi giorni. Aggiunge che alle battute di caccia, oltre ai guardiacaccia, partecipavano, praticamente, tutti gli abitanti locali.

Comunica che i Savoia erano generosi verso la popolazione ed usavano fare donativi, tanto è vero che la Chiesa di Valsavaranche è sorta grazie ai donativi fatti dall'ex Re Umberto I.

Osserva che, oggigiorno, la popolazione non ha più alcuno dei benefici di cui godeva in passato, pur trovandosi sempre di fronte alla "paline", infisse ai confini del Parco, portanti la scritta "vietato".

Rivolgendosi al Consigliere Norat, lo prega di raccomandare al Consiglio di amministrazione dell'Ente Parco di modificare l'orientamento seguito sino ad oggi, tenendo presente che, se il Parco Nazionale del Gran Paradiso è sorto per la conservazione e la protezione della nobile razza degli stambecchi, come diceva Carlo Felice nel 1826, bisogna però anche dare al pubblico la possibilità di visitare il Parco e provvedere alla riparazione dei sentieri che vanno in rovina.

Il Consigliere NORAT comunica che è nelle intenzioni del Consiglio di amministrazione del Parco di favorire l'accesso al Parco da parte del pubblico.

Il Consigliere CHABOD Renato dichiara di prendere atto, con soddisfazione, del nuovo indirizzo del Consiglio di amministrazione del Parco.

Pone in rilievo che, sino ad oggi, la realtà era ben diversa, perché l'Ente Parco ha sollevato difficoltà di ogni genere, sia nel campo idroelettrico, sia per la costruzione di rifugi e per la sistemazione di vecchie strade mulattiere, che vanno in rovina, ecc.

Il Consigliere NORAT fa presente che l'Ente Parco non ha potuto provvedere alla riparazione e alla sistemazione delle strade mulattiere nel territorio del Parco stesso per mancanza di fondi.

Il Consigliere CHABOD Renato prende atto della precisazione del Consigliere Norat e insiste sulla necessità del cambiamento di indirizzo seguito sino ad oggi dall'Ente Parco, che era chiuso a tutti con eccessivo rigore.

Rileva che, stando alle teorie invalse nel Consiglio di amministrazione del Parco, non si dovrebbe uccidere alcun animale, neanche la vipera, nel comprensorio del Parco.

Su rilievo del Consigliere Norat, seconde il quale si tratterebbe di una teoria condivisa soltanto da qualche elemento, comunica che, pur prendendo atto di tale precisazione, rimarrebbe pur sempre l'altra teoria, cioè quella dell'aquila, presa chissà dove, istruita a divorare cani, volpi e marmotte.

Informa che, in passato, i guardiacaccia ricevevano un premio per ogni aquila che riuscivano a uccidere, mentre, invece, oggi l'Ente Parco ha una concezione integralista, poiché protegge anche le aquile.

Ribadisce quanto già detto e, cioè, che il Consiglio di amministrazione del Parco dovrebbe dare ai guardiacaccia la possibilità di arrotondare la loro insufficiente retribuzione concedendo loro di uccidere, ogni tanto, qualche marmotta per procurarsi la carne necessaria alle loro famiglie.

Osserva che tale concessione servirebbe da incentivo per i guardiacaccia e li invoglierebbe ad essere ancor più zelanti nell'espletamento del loro servizio.

Il Consigliere NORAT dichiara di concordare su quanto proposto dal Consigliere Chabod Renato.

Richiamandosi, quindi, all'artificio al Quale ha accennato in precedenza il Consigliere Chabod e consistente nell'affitto di pascoli in alta montagna con obbligo di non pascolarvi pecore, comunica che l'Ente Parco intende vietare il pascolo delle pecore nel Parco, perché gli ovini sono portatori di epizoozie pericolosissime per gli stambecchi e per i camosci, ma soprattutto per i primi.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, fa presente di voler aggiungere qualcosa a quanto è stato detto sulla questione del Parco Nazionale del Gran Paradiso, questione che è molto più importante di quanto non sembri e della quale si è già occupato, personalmente, sotto vari aspetti.

Riferisce, anzitutto, che, essendo venuto a conoscenza della causa promossa contro l'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso da un Consorzio di proprietari dei fondi siti nel comprensorio del Parco, ne ha seguito lo svolgimento ed è, perciò, in possesso di copia della sentenza emessa in data 29 aprile 1955 dal Tribunale Civile di Torino.

Informa che, con detta sentenza, l'Autorità giudiziaria di Torino ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla causa in questione ed ha, quindi, respinto l'istanza del Consorzio predetto, precisando che, per la definizione della vertenza, le parti debbono ricorrere alla Commissione arbitrale prevista dall'articolo 3 della legge 17 aprile 1925, n. 473.

Osserva che tale decisione non significa, però, che il Tribunale Civile di Torino abbia inteso affermare che il Consorzio di proprietari avesse torto di chiedere il risarcimento di danni all'Ente Parco, perché sulla sostanza e sul merito delle richieste detto Tribunale non si è pronunciato, in quanto ha semplicemente detto che le parti debbono rimettersi, a' sensi di legge, alla menzionata Commissione arbitrale.

Pone in rilievo che, comunque, il problema esiste ed è veramente grave e che pertanto, pur tenendo conto delle ragioni e dei fini istituzionali del Parco, della sua importanza e del fatto che esso costituisce, specialmente per la Valle d'Aosta, una grande ricchezza, occorre anche cercare di contemperare e conciliare le esigenze del Parco con le necessità di vita delle popolazioni dei Comuni delle diverse vallate che sono maggiormente interessate alla vita del Parco stesso.

Precisa di essersi interessato di detto problema e di aver anche richiesto alla Presidenza dell'Ente Parco una relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente stesso, onde avere una idea chiara sulla sua reale situazione finanziaria.

Comunica che, dall'esame della relazione che gli è stata inviata, risulta che le entrate annue, ordinarie e straordinarie, sono previste in complessive L. 75.280.200, di cui L. 50.000.000 sono stanziate fra le ordinarie, per finanziare le spese varie per 62 dipendenti del Parco.

Fa presente che in tale somma sono però comprese:

per assicurazioni e contributi di legge

L. 6.000.000

per indennità varie di trasferimenti, di missione, per pernottamento nei casotti, ecc....

L. 3.774.000

per vestizioni annuali

L. 1.650.000

per un totale di

L. 11.424.000

Rileva che, deducendo detto importo (L. 11.424.000) dalla somma di L. 50.000.000, residuano, per pagamento delle retribuzioni a' 62 dipendenti, L. 38.576.000, che corrispondono ad una spesa media mensile per retribuzione di L. 60.000 per ogni dipendente.

Informa che la Presidenza della Giunta prenderà contatto con i rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione del Parco per esaminare assieme ad essi cosa sia possibile fare, tanto più che l'Ente Parco continua a richiedere un nuovo aumento del contributo annuo regionale, aumento che non può essere concesso se, contemporaneamente, non viene anche concesso dallo Stato e dalla Provincia di Torino.

Rileva che è, comunque, giusto che la Regione esamini la situazione finanziaria dell'Ente Parco e si renda conto del modo con cui vengono spesi i 75.280.000 di entrate dell'Ente.

Precisa che vi è ancora un'altra questione, - alla quale ha accennato, per inciso, il Consigliere Chabod Renato -, e cioè lo sfruttamento delle acque correnti nella zona del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Comunica che tale problema sarà attentamente esaminato e studiato dall'Amministrazione regionale, perché presso l'Ufficio regionale delle acque sono già in corso istruttorie e richieste per la subconcessione - di notevolissima importanza - di tali acque.

Rileva che occorrerà cercare di contemperare i diritti e gli interessi della Regione con le necessità e le esigenze del Parco.

Dichiara che il problema di maggiore attualità, e che si riserva di approfondire ulteriormente, è il problema al quale ha già accennato e che riguarda la questione del risarcimento dei danni ai proprietari dei fondi siti nel comprensorio del Parco.

Rammenta che in passato, all'epoca in cui i Re di Casa Savoia venivano a caccia nel Parco, non soltanto si effettuavano battute di caccia alle quali partecipava, praticamente, tutta la popolazione, ma si risarcivano anche i danni ai proprietari dei fondi. Precisa che oggi, invece, i danni non vengono più pagati, tanto è vero che da parte di un Consorzio di proprietari dei fondi è stata promossa la nota causa all'Ente Parco, che si è conclusa come già detto.

Pone in rilievo che si evince da tale sentenza che il Tribunale Civile di Torino non ha potuto dire al Consorzio dei proprietari "non avete diritto ai danni".

Ripete che trattasi di questione molto importante ed informa che ha ricevuto proteste, da parte di varie persone, le quali, in sostanza, hanno ribadito quanto è stato detto in questa seduta. Ritiene che sia sempre possibile, con un po' di buona volontà, di contemperare le esigenze e le necessità del Parco con quelle delle popolazioni dei vari Comuni interessati al Parco, le quali hanno pure diritto di vivere.

Comunica che la questione deve essere approfondita, anche per poter rispondere alla richiesta di aumento dei contributi che l'Amministrazione del Parco ha fatto pervenire allo Stato, alla Provincia di Torino e alla Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Informa che il Consiglio di amministrazione del Parco è stato nominato con Decreto in data 12-6-1954, del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, ed è così composto:

- Prof. Avv. SARTORIO Luigi; Prof. Dr. PEYRONEL Beniamino; Prof. Dr. GOIDANICH Athos; Dr. Pietro FRANCARDI, Ispettore Generale delle Foreste, tutti rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura e Foreste;

- Prof. Architetto Umberto CHIERICI, Sovraintendente ai Monumenti per il Piemonte, rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione;

- Prof. PENATI Fausto; Dr. Pio Desiderato NORAT; Dr. CAVERI Alessandro; Sig. DAYNE' Celestino, rappresentanti della Regione autonoma della Valle d'Aosta;

- Dr. Ing. ALUPPI Tancredi; Sen. Avv. ANSELMI Giorgio; Avv. MILONE Michele; Avv. Comm. OBERTO TAVERNA Gianni, rappresentanti della Provincia di Torino.

Monsieur le Conseiller FERREIN remarque de vouloir parler d'une question qui est intimement liée au Parc National du Grand Paradis, c'est-à-dire du Jardin botanique. Il informe d'avoir eu des contacts, cet été dernier, avec des personnalités de la Haute et de la Basse Savoie et qu'il a eu occasion de constater qu'en Savoie il y a un courant très fort pour remettre en fonction la "Chanousia" au Petit St. Bernard.

Il parait, dit-il, que ce courant a fait des pressions à Paris avec de bons résultats et que, par conséquent, ce ne serait pas étonnant que l'année prochaine des travaux soient commencés pour remettre en fonction la "Chanousia".

Or, ajoute-t-il, le Parc National du Grand Paradis avait décidé, il y a deux ou trois ans à peu-près, d'installer dans la Valnontey un Jardin botanique et les travaux ont été commencés. Il ne faudrait pas perdre de vue cette institution, car ce serait un attrait de plus pour les visiteurs du Parc et, en même temps, cela permettrait d'entretenir les relations que la "Chanousia" avait su nouer, dans le monde entier, avec tous les Instituts de ce genre.

Il souligne qu'il faudrait s'intéresser activement de cette question, afin de ne pas être devancés par d'autres Régions, comme il est arrivé pour d'autres questions.

Le Conseiller Monsieur NORAT informe que le Jardin botanique de Valnontey a déjà commencé à fonctionner, sous la direction de Monsieur le Professeur Bruno PEYRONEL, fils du Professeur Peyronel, de l'Institut Botanique de l'Université de Turin.

Il communique que le Jardin botanique de Valnontey a été inauguré cette année et il donne assurance que l'Administration du Parc s'en est intéressée activement, car le Parc a pour but de protéger non seulement la faune mais aussi la flore de montagne.

Il Consigliere CHABOD Renato dichiara di essere soddisfatto delle dichiarazioni fatte dal Presidente della Giunta e chiede che le questioni del Parco siano riportate all'esame del Consiglio non appena la Presidenza della Giunta avrà avuto la possibilità di istruirle.

Il Consigliere SAVIOZ insiste, invece, particolarmente, sulla proposta che, in una delle prossime sedute consiliari, sia fatta al Consiglio una relazione generale, ampia e dettagliata, sulle varie questioni del Parco, affinché i Consiglieri siano a conoscenza della reale situazione del Parco.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, comunica che, essendo già in possesso dei dati relativi alla situazione finanziaria del Parco, prenderà contatto con i rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione del Parco, per avere dagli stessi gli elementi che ancora gli mancano per poter riferire in modo ampio ed esauriente al Consiglio sulla effettiva situazione dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Arbaney;

richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 53, in data 2-8-1951, nonché la legge 10-9-1955, n. 509, concernente l'aumento dei contributi dello Stato, della Regione Valle d'Aosta e della Provincia di Torino a favore dell'Ente "Parco Nazionale del Gran Paradiso";

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti numero trentatré);

Delibera

1) di approvare la liquidazione ed il pagamento a favore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso della somma di lire 3.500.000 (tre milioni cinquecento mila) a saldo-conguaglio dei contributi dovuti dalla Regione al predetto Ente a tutto il 30 giugno 1953, a' sensi della Legge 10 maggio 1955, n. 509;

2) di approvare la liquidazione ed il pagamento a favore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso della somma di lire 6.250.000 (sei milioni duecentocinquanta mila) a titolo di contributo dovuto dalla Regione al predetto Ente per il 2° semestre 1955;

3) di ordinare l'emissione dei relativi mandati di pagamento, con imputazione della spesa complessiva di lire 9.750.000 (nove milioni settecentocinquanta mila) all'articolo 115 del bilancio per il corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità: "Contributo al Parco Nazionale Gran Paradiso".

______