Oggetto del Consiglio n. 144 del 7 ottobre 1955 - Verbale
OGGETTO N. 144/55 - MODIFICAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1955 - STORNO DI FONDI.
L'Assessore alle Finanze, BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di modificazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1955, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Lo schema di provvedimento legislativo, di prossima emanazione, sull'ordinamento finanziario della Regione e sulla ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione prevede la devoluzione alla Regione di una quota di ripartizione fissa su determinate entrate erariali (art. 3) e una quota di altre entrate erariali, da determinarsi per ciascun anno finanziario con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'Interno, delle Finanze e del Tesoro, d'accordo con il Presidente della Giunta regionale (Art. 4.).
Aderendo ai suggerimenti del Ministero del Tesoro, si propone di tenere distinta anche nel bilancio preventivo dell'esercizio 1955 la previsione di entrata della Regione relativa alle quote fisse di ripartizione delle entrate erariali dalla previsione di entrata relativa alle quote variabili da determinarsi annualmente.
Si propone, quindi, di apportare una modificazione al bilancio dell'esercizio 1955, nel senso di sopprimere l'articolo 40 della parte entrata del bilancio e di sostituirlo con i seguenti due nuovi articoli:
Art. 40: "PROVENTO DELLE QUOTE FISSE DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE ERARIALI FRA LO STATO E LA REGIONE PREVISTE DALL'ARTICOLO 3 DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE": con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (un miliardo);
Art. 40 bis: "PROVENTO DELLE QUOTE VARIABILI DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE ERARIALI FRA LO STATO E LA REGIONE PREVISTE DALL'ARTICOLO 4 DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE": con lo stanziamento di lire 200.000.000 (duecento milioni).
Si ritiene anche necessaria e si propone una modificazione alla parte Uscita del bilancio mediante l'istituzione del seguente nuovo articolo:
Art. 33 bis: "SPESE PER FITTO E SPESE VARIE PER UFFICI REGIONALI DISTACCATI": con lo stanziamento di lire 1.000.000, prelevando uguale somma dallo stanziamento dell'articolo 22: "Spese per liquidazione personale", il cui stanziamento verrebbe ridotto.
Quanto sopra premesso,
SI PROPONE
che il Consiglio regionale deliberi di approvare le seguenti variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1955:
PARTE 1 a - ENTRATA
a) Soppressione dell'articolo 40: "Provento del riparto entrate erariali fra lo Stato e la Regione" - Stanziamento L. 1.200.000.000
b) Istituzione dei seguenti nuovi articoli di entrata:
Art. 40: "PROVENTO DELLE QUOTE FISSE DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE ERARIALI FRA LO STATO E LA REGIONE, PREVISTE DALL'ARTICOLO 3 DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE", con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (un miliardo);
Art. 40 bis: "PROVENTO DELLE QUOTE VARIABILI DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE ERARIALI FRA LO STATO E LA REGIONE, PREVISTE DALL'ARTICOLO 4 DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE", con lo stanziamento di L. 200.000.000 (duecento milioni).
PARTE 2a - USCITA
Istituzione del seguente nuovo articolo di spesa, con conseguente storno di fondi con prelievo di somme da stanziamento di altro articolo:
Art. 33 bis "SPESE PER FITTI E SPESE VARIE PER UFFICI REGIONALI DISTACCATI": con lo stanziamento di lire 1.000.000 e con prelievo di uguale importo dallo stanziamento dell'articolo 22: "Spese per liquidazione personale".
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L'Assessore BIONAZ rammenta che l'articolo 40 della parte "Entrata" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1955 ha uno stanziamento di lire un miliardo duecento milioni, quale provento del riparto delle entrate erariali fra lo Stato e la Valle d'Aosta.
Informa che il Ministero del Tesoro, tramite la Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, ha ricordato che il concordato ordinamento finanziario regionale prevede la devoluzione alla Regione di quote fisse di riparto di determinate entrate erariali e di quote variabili di altre entrate erariali e che, in conseguenza, occorre tenere distinta anche nel bilancio preventivo dell'esercizio 1955 la previsione di entrata relativa alle quote fisse di ripartizione di entrate erariali dalla previsione di entrata relativa alle quote variabili da determinarsi annualmente.
Comunica che la Giunta concorda sul suggerimento del Ministero del Tesoro e sottopone all'approvazione del Consiglio la proposta di sostituzione dell'articolo 40 della parte Entrata del bilancio dell'esercizio 1955 con i seguenti due nuovi articoli:
Art. 40: "Provento delle quote fisse di ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione previste dall'articolo 3 del provvedimento legislativo sull'ordinamento finanziario della Regione" - con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (un miliardo);
Art. 40 bis: "Provento delle quote variabili di ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione previste dall'articolo 4 del provvedimento legislativo sull'ordinamento finanziario della Regione" - con lo stanziamento di lire 200.000.000 (duecento milioni).
Informa che la Giunta propone pure di apportare una modificazione anche alla parte uscita del bilancio preventivo dell'esercizio 1955 e precisa che tale modificazione concerne l'istituzione di un nuovo articolo: 33 bis: "Spese per fitto e spese varie per uffici regionali distaccati", con stanziamento di lire un miliardo, prelevando uguale somma dallo stanziamento dell'articolo 22: Spese per liquidazione personale".
Fa presente che l'istituzione del nuovo articolo 33 bis si rende necessario perché la Regione, avendo in affitto locali adibiti ad uso uffici regionali distaccati, deve provvedere al pagamento dei relativi canoni di affitto ed occorre poter finanziare le spese su un apposito articolo del bilancio regionale.
Le Conseiller Madame PERRUCHON veuve CHANOUX communique de voter contre les propositions de la Junte pour des raisons de principe, n'ayant pas accepté le système de répartition des impôts entre l'Etat et la Région.
L'Assessore BIONAZ sottolinea che la proposta di apportare le modificazioni di cui si tratta al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1955 non ha nulla a che vedere con la questione della ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione.
Per quanto riguarda la istituzione di due distinti articoli nella parte entrata, per il provento delle quote fisse e per il provento delle quote variabili, precisa che nei bilanci di previsione delle altre Regioni a Statuto speciale i proventi della ripartizione entrate erariali, anziché consistere in due sole voci, sono ripartite in tante voci, quante sono le imposte ammesse a ripartizione.
Il Consigliere CHABOD Renato dichiara che, pur ribadendo le proprie dichiarazioni, contrarie alla ripartizione delle entrate erariali, fatte nell'adunanza del 5-5-1955, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1955, voterà a favore della proposta in esame, trattandosi di una semplice questione tecnica contabile e di modificazione al bilancio di importanza minima.
Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, le proposte formulate dalla Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto delle dichiarazioni di voto dei Consiglieri regionali Signora Perruchon Maria Celeste vedova Chanoux e Signor Chabod Renato;
a maggioranza di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti numero trentadue, Consiglieri favorevoli numero ventotto, Consiglieri contrari numero tre: Barone, Manganoni, Perruchon Maria Celeste vedova Chanoux, e numero uno Consigliere astenutosi dalla votazione (Nicco Giulio);
Delibera
di approvare le seguenti modificazioni al bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1955, approvato con deliberazione consiliare n. 77, in data 5 maggio 1955:
PARTE 1a - ENTRATA
a) Soppressione dell'articolo 40: Provento del riparto entrate erariali fra lo Stato e la Regione" - Stanziamento L. 1.200.000.000
b) Istituzione dei seguenti nuovi articoli di entrata:
Art. 40: "PROVENTO DELLE QUOTE FISSE DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE ERARIALI FRA LO STATO E LA REGIONE, PREVISTE DALL'ARTICOLO 3 DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE", con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (un miliardo);
Art. 40 bis: "PROVENTO DELLE QUOTE VARIABILI DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE ERARIALI FRA LO STATO E LA REGIONE, PREVISTE DALL'ARTICOLO 4 DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE", con lo stanziamento di lire 200.000.000 (duecento milioni).
PARTE 2a - USCITA:
Istituzione del seguente nuovo articolo di spesa, con conseguente storno di fondi con prelievo di somme da stanziamento di altre articolo:
Art. 33 bis: "SPESE PER FITTI E SPESE VARIE PER UFFICI REGIONALI DISTACCATI", con lo stanziamento di lire 1.000.000 e con prelievo di uguale importo dallo stanziamento dell'articolo 22: "Spese per liquidazione personale".
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