Oggetto del Consiglio n. 124 del 23 giugno 1955 - Verbale
OGGETTO N. 124/55 - SUBCONCESSIONE AL CONSORZIO IRRIGUO DEL CANALE DELLA COLLINA, IN COMUNE DI AOSTA, DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE ARTANAVAZ A MEZZO DELLE OPERE DI PRESA E DI DERIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI SIGNAYES, DEL CONSORZIO ELETTRICO DEL BUTHIER (C. E. B.).
L'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di sub-concessione al Consorzio irriguo del Canale della Collina, in Comune di Aosta, di derivazione di acqua dal torrente Artanavaz, a mezzo delle opere di presa e di derivazione dell'impianto di Signayes, del Consorzio Elettrico del Buthier (C. E. B.), relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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"Con domanda 26-8-1949 il Consorzio irriguo del Canale della Collina ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare acqua dal torrente Artanavaz con le seguenti soluzioni:
a) o mediante le opere di presa e di derivazione dell'impianto di Signayes del Consorzio Elettrico del Buthier (C. E. B.) traducendo le acque fino alla camera di carico di Entrebin dell'impianto stesso, da cui prelevarle per immettere nel proprio impianto irriguo.
b) o mediante le opere di presa e di derivazione del Canale Rû Bourgeois previa sua opportuna sistemazione e prolungamento per consentire l'immissione dell'acqua derivata nel proprio impianto irriguo.
A seguito di invito da parte dell'Ufficio regionale Acque al Consorzio Irriguo del Canale della Collina affinché decidesse quale delle due soluzioni preferisse effettivamente attuare onde poter procedere alla istruttoria della domanda sulla base di una definita utilizzazione d'acqua, il Consorzio, con lettera 28-4-1952, comunicò che preferiva, previ accordi con il C. E. B., la soluzione di cui alla lettera a).
La quantità richiesta di derivare fu la seguente:
- mod. 3,50 durante il periodo annuale 1° aprile - 30 settembre per irrigare ettari 229.85.76, dei quali ettari 172.57.49 in Comune di Aosta, ettari 17.24.55 in Comune di Sarre compresi fra il torrente Clou Neuf e la località Ste. Barbe ed ettari 40.03.72 sempre in Comune di Sarre fra le località Ste. Barbe e la frazione Chezallet;
- mod. 0,60 durante il periodo annuale dal 1° ottobre al 15 dicembre per usi domestici, da ridurre a mod. 0,30 nel periodo annuale successivo 16 dicembre 31 marzo.
La domanda del Consorzio Irriguo del Canale della Collina risultò in un primo tempo incompatibile con le domande 19-12-1947 e 13-2-1948 di utilizzazione del torrente Artanavaz presentate rispettivamente dalla Soc. Edison e dalla Soc. Naz. Cogne dante causa al Consorzio Elettrico del Buthier.
Non solo risultò incompatibile ma per essere stata presentata oltre i 30 giorni dalla pubblicazione nei Fogli Ufficiali dell'avviso relativo alle succitate domande Edison e Cogne, la sua ammissione ad istruttoria non avrebbe potuto avere luogo se non in concorrenza eccezionale a termine dell'art. 10 del T. U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque.
A seguito dell'istruttoria esperita dall'Ufficio Regionale Acque sulle domande Edison e Cogne, essendo risultato dall'istruttoria stessa la necessità riconosciuta dal Ministero di stralciare dalle previste utilizzazioni idroelettriche il bacino dell'Artanavaz per non disturbare i numerosi usi irrigui in atto e per lasciare le acque del bacino ad altri eventuali usi irrigui, la domanda del Consorzio del Canale della Collina cessò di essere incompatibile e concorrente con le accennate domande, cosicchè venne ammessa ad istruttoria con procedura abbreviata senza cioè provvedere a pubblicare sui Fogli Ufficiali l'avviso relativo alla sua presentazione.
L'ammissione ad istruttoria è stata disposta con ordinanza 6-2-1953 n. 17 del Presidente della Giunta regionale.
La pubblicazione dell'Ordinanda, una copia della quale fu rimessa, fra l'altro, al Ministero dei Lavori Pubblici, al locale Ufficio del Genio Civile, all'Ufficio Idrografico del Po ed alla Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour, ha avuto regolarmente luogo presso l'albo pretorio dei Comuni di Gignod, Aosta e Sarre e presso l'Ufficio regionale Acque. Essa ha determinato la presentazione di osservazioni ed eccezioni da parte del Consorzio Elettrico del Buthier e da parte dell'Amministrazione dei Canali Demaniali. Le osservazioni ed eccezioni del C. E. B. vertevano essenzialmente:
a) sulla necessità di ridurre il comprensorio irriguo per il fatto che una parte del medesimo (circa 100 ettari) veniva già irrigata con le acque del Ru Bourgeois;
b) la necessità di ridurre a lit/sec. 1,5 per Ettaro la dotazione d'acqua irrigua prevista nel progetto di lit/sec. 2,5 per ettaro;
c) la necessità di ridurre anche i quantitativi d'acqua previsti per gli usi domestici;
d) la necessità di attuare preventivi accordi fra le parti per stabilire le modalità di coesistenza dell'utilizzazione C. E. B. e dell'utilizzazione del Consorzio della Collina a termine dell'articolo 47 del Testo Unico sulle Acque.
Sulle eccezioni suddette il Consorzio Irriguo del Canale della Collina ha fatto presente che:
- per quanto riguarda l'eccezione di cui alla lettera a) una revisione effettuata circa il comprensorio irriguo ha portato alla riduzione del medesimo (dedotte le superfici di terreni incoltivabili e le superfici irrigate con il Ru Bourgeois) ad Ettari 229.85.76 in luogo dei previsti Ettari 292.42.98.
- per quanto riguarda le eccezioni di cui alle lettere b) e c) si accetta la richiesta di ridurre a lit/sec. 1,5 la dotazione d'acqua per Ettaro da irrigare e di ridurre a lit/sec. 20 per il periodo dal 1 ottobre al 15 dicembre e a lit/sec. 10 per il periodo 16 dicembre - 31 marzo la dotazione d'acqua a scopo domestico.
- Il Consorzio Irriguo del Canale della Collina nulla ha contro dedotto circa l'osservazione della lettera d).
Per quanto espresso come sopra dal Consorzio Irriguo del Canale della Collina, il C. E. B. ha ancora contro dedotto prendendo atto della rettifica operata del comprensorio e delle riduzioni delle dotazioni d'acqua richieste a scopo irriguo e domestico facendo tuttavia riserve in merito ed anche in merito all'aumento della superficie da irrigare in territorio di Sarre risultante dal nuovo comprensorio presentato. Inoltre ha confermato la necessità dei preventivi accordi di cui alla lettera d).
In merito alle surriportate eccezioni e controdeduzioni, l'Ufficio regionale Acque ha espresso l'avviso, nella relazione d'istruttoria, che siano ammissibili le superfici fissate dal nuovo comprensorio ed anche legale dal punto di vista procedurale l'ampliamento del comprensorio interessante il territorio di Sarre.
Detto punto di vista dell'Ufficio Acque è stato condiviso dal Ministero che ha approvato la relazione d'istruttoria.
Sulla questione sollevata dal C. E. B. di cui alla lettera d), non presa in esame dal Consorzio Irriguo del Canale della Collina, l'Ufficio regionale Acque, convenendo sulla richiesta di accordi preventivi fra le parti ha proposto ed introdotto nel disciplinare che sia fatto obbligo al Consorzio irriguo del Canale della Collina, prima di effettuare qualsiasi prelievo d'acqua dalla camera di carico di Entrebin dell'impianto di Signayes del C.E.B., di addivenire ad accordi con C.E.B. per i lavori da farsi ai fini di tale prelievo e che gli accordi presi formino oggetto di apposita convenzione rimettendone una copia all'Ufficio regionale Acque.
Anche questa condizione è stata approvata dal Ministero.
Per quanto riguarda le eccezioni della Amministrazione dei Canali Demaniali, esse miravano ad imporre limitazioni all'esercizio della derivazione e cioè:
- a limitare al periodo annuale 15 maggio - 15 settembre l'uso dell'irrigazione anzichè al periodo 1° aprile - 30 settembre.
- sospendere in questo periodo, mediante semplice lettera di comunicazione, l'esercizio della derivazione, nel caso che le portate dei corsi d'acqua pubblici siano insufficienti ad alimentare i canali demaniali che da essi si derivano.
Su tali richieste ha eccepito l'Ufficio regionale Acque facendo presente nella relazione d'istruttoria:
- che le richieste, nelle loro formulazioni tanto late, che ipotecano in sostanza il patrimonio idrico di Regioni, che, come quella della Valle d'Aosta, sono così lontane dai punti di alimentazione dei canali demaniali, sono inammissibili poiché escludono la possibilità di realizzare nuovi impianti irrigui a tutto danno dell'economia agricola e montana;
- che nella Regione della Valle d'Aosta si è già provveduto a tutelare gli interessi dei Canali Demaniali limitando, con le disposizioni del Comitato Misto, gli invasi dei bacini previsti di costruire in Valle in servizio dei grandi impianti idroelettrici.
C'è stato un poco di contrasto in merito con la Direzione Generale del Demanio per l'accettazione dei suddetti punti dell'Ufficio Acque ma infine essi sono stati accolti.
Rimosse così le eccezioni espresse contro la domanda 26-8-1949 del Consorzio Irriguo della Collina, si può quindi attuare la derivazione d'acqua a scopo irriguo, oggetto della domanda stessa e di conseguenza si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1°) di subconcedere al Consorzio Irriguo del Canale della Collina, con sede in Aosta, di derivare acqua dal torrente Artanavaz, avvalendosi all'uopo, a termini dell'articolo 47 del Testo Unico, delle opere di presa e di derivazione dell'impianto di Signayes del Consorzio Elettrico del Buthier, oggetto dell'autorizzazione provvisoria rilasciata dalla Regione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14-1-1954 n. 15 nella seguente misura:
- mod. 3,50 nel periodo annale 1° aprile 30 settembre di ogni anno per irrigare ettari 229.85.76 quali sono indicati nei tre elenchi particellari allegati alla domanda di sub-concessione a firma Geom. Mandet, e per usi domestici;
- mod. 0,20 nel periodo annuale 1°) ottobre - 15 dicembre per esclusivi usi domestici da ridursi poi a mod. 0,10 nel successivo periodo 16 dicembre 31 marzo.
Tali quantitativi d'acqua dovranno derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste nello schema di disciplinare già approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero dei LL. PP.
2°) di autorizzare l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di subconcessione previa sottoscrizione da parte del Consorzio Irriguo del Canale della Collina del disciplinare sopra citato.
3°) di ordinare e di accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:
a) Lire 1.000 (mille) pari al minimo, a termini dell' articolo 7 del T.U. 11-12-1933 sulle acque ed impianti idroelettrici, del 2° comma dell'art. 11 del Regolamento sulle Acque pubbliche approvato con R.D. 14-8-1920 n. 1285 e della Legge 21-1-1949 n. 8. Tale somma dovrà versarsi alla Tesoreria della Regione (Succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) e da introitarsi all'articolo 9 del bilancio di previsione 1955 "Canoni per nuove concessioni o subconcessioni di derivazioni d'acqua";
b) Lire 7.000 (sette mila) da depositarsi presso la suddetta Tesoreria della Regione, a titolo di cauzione pari alla metà del canone annuo di lire 14.000 (quattordici mila) che il Consorzio dovrebbe pagare, in ragione di L. 4.000 per modulo come prescritto dalla legge 21-1-1949 n. 8, qualora non ne fosse esente a termini dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto della Regione promulgato con Legge costituzionale n. 4 del 26-2-1948;
c) Lire 15.000 (quindici mila) per opere di sorveglianza, collaudo ed altre spese analoghe dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la citata Tesoreria regionale e da introitarsi all'articolo 68 del bilancio 1955 "Gestione fondi per le spese di istruttoria di domande di concessione e subconcessione di acque".
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(Omissis - segue disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolata la subconcessione di derivazione d'acqua dal torrente Artanavaz a mezzo delle opere di presa e di derivazione dell'impianto di Signayes del Consorzio Elettrico del Buthier (C.E.B.), chiesta dal Consorzio Irriguo del Canale della Collina con domanda 26-8-1949).
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L'Assessore VESAN illustra la relazione proponendo di subconcedere al Consorzio irriguo della Collina, in Comune di Aosta, di derivare acqua dal torrente Artanavaz a mezzo delle opere di presa e di derivazione dell'impianto di Signayes, del Consorzio Elettrico del Buthier (C.E.B.).
Precisa che la domanda tendente ad ottenere la subconcessione di cui si tratta è stata presentata dal predetto Consorzio irriguo sin dal 26 agosto 1949 e che l'istruttoria ha avuto luogo, con procedura abbreviata, in base all'ordinanza 6 febbraio 1953, numero 17, del Presidente della Giunta regionale.
Aggiunge che il Consorzio irriguo interessato ha già preso conoscenza del disciplinare di subconcessione.
Il Consigliere MANGANONI chiede all'Assessore Vesan quando presumibilmente potranno essere ultimati i lavori di costruzione dell'intero percorso del canale della collina, fino al punto terminale (Chézallet).
Chiede inoltre se la subconcessione a favore del Consorzio irriguo del Canale della collina di Aosta, di derivare acqua dal torrente Artanavaz, sia regolare, tenuto presente che è in corso di istruttoria la domanda del Consorzio elettrico del Buthier (C.E.B.) di derivare e di utilizzare le acque del bacino del torrente Buthier e affluenti, per la produzione di energia elettrica.
L'Assessore VESAN dichiara di non essere in grado di rispondere alla prima domanda del Consigliere Manganoni, concernente la data presumibile in cui potranno essere ultimati i lavori di costruzione del canale della collina di Aosta (fino a Chezalet).
Per quanto riguarda la subconcessione al predetto Consorzio irriguo di derivare acqua dal torrente Artanavaz, precisa che la pratica è regolare in quanto non sono ancora state fatte subconcessioni di acque del predetto torrente per il funzionamento di impianti idroelettrici. Fa presente che le domande presentate da Società idroelettriche per l'utilizzazione di tali acque non sono ancora state ammesse ad istruttoria.
Per quanto concerne la domanda del Consorzio elettrico del Buthier, tendente ad ottenere la subconcessione di derivare e di utilizzare le acque del bacino del torrente Buthier ed affluenti per la produzione di energia elettrica, comunica che l'istruttoria è ormai definita e che la pratica trovasi attualmente al Ministero dei Lavori Pubblici.
L'Assessore ARBANEY informa che i lavori di costruzione del canale della collina di Aosta sono sussidiati dalla Regione e fa presente che all'Amministrazione regionale è pervenuto, a tutt'oggi, soltanto il progetto relativo al primo tratto del canale, dalla presa sull'Artanavaz fino alla località Clou Neuf, tratto attualmente in costruzione.
Per quanto riguarda i tratti successivi del canale, comunica di non sapere quando potranno presumibilmente essere costruiti né quante e quali saranno le derivazioni principali e secondarie.
Ritiene che le derivazioni formeranno oggetto di distinti progetti e che il problema sarà studiato e risolto separatamente, zona per zona.
Il Consigliere NORAT esprime il suo ringraziamento alla Giunta per essersi interessata, subito dopo il suo insediamento, della istruttoria della domanda di subconcessione di acque del torrente Artanavaz e di avere rimosso ogni ostacolo che si frapponeva alla detta subconcessione.
Riferisce che il primo tratto del canale è ormai ultimato e che sono attualmente in corso di esecuzione i lavori del secondo tronco (posa dei tubi, ecc...), terminati i quali sarà studiato il problema delle derivazioni principali e secondarie e, contemporaneamente, sarà elaborato uno schema di statuto consorziale, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea agli effetti della regolarizzazione amministrativa del Consorzio.
Informa che il Consorzio ha dovuto superare non poche difficoltà per il fatto che da parte di alcuni era stato posto in dubbio la possibilità di ottenere la subconcessione dei quantitativi di acqua occorrente per l'irrigazione dei terreni facenti parte del comprensorio del canale della collina, il che aveva indotto parecchi utenti a ritirarsi dal Consorzio.
Precisa che, ultimamente, è stato costituito un Comitato per la continuazione dei lavori di costruzione del canale.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, premette che, se dovesse riferire sulla situazione delle varie cause pendenti con Società idroelettriche in merito a subconcessioni di acque, dovrebbe fare una relazione assai lunga.
Dichiara che si limiterà, quindi, ad accennare brevemente alla causa concernente lo sfruttamento delle acque del Buthier e della Dora Baltea ad usi idroelettrici.
Ritiene che i Consiglieri ricordino che fu instaurata una causa contro il Ministero dei Lavori Pubblici e contro la Società Snia Viscosa, che è la beneficiaria di decreti ministeriali di concessione impugnati dalla Regione, concernenti derivazioni di acqua della Dora Baltea, all'altezza di Sarre, e di acque del Buthier che, tramite il canale in corso di tracciato e di costruzione sulla riva sinistra della Dora, verrebbero convogliate alla costruenda Centrale idroelettrica di St. Marcel.
Rammenta che il Tribunale regionale delle acque di Torino ha accolto parzialmente le conclusioni della Regione e che contro la sentenza hanno interposto appello entrambe le parti contendenti.
Comunica che detta sentenza, nel punto in cui dava ragione alla Amministrazione regionale stabiliva che le acque del Buthier defluenti nel tratto a valle della Centrale della C. E. B., sotto Signayes, fino alla Dora Baltea, erano libere e che, quindi, la Regione era concessionaria e poteva disporne.
Informa che, allorquando la Società S.I.P. iniziò i lavori di costruzione del canale che dovrebbe convogliare le acque da Sarre alla Centrale Idroelettrica di St. Marcel, e che attraversa il Buthier, l'Amministrazione regionale diffidò sia la Snia Viscosa che la SIP a non immettere nel costruendo canale le acque del Buthier, trattandosi di acque che non rientrano tra quelle previste nel decreto di concessione emesso dallo Stato a favore della Società Snia Viscosa.
Fa presente che numerose cause sono state intentate dall'Amministrazione regionale per questioni di principio, che sono della massima importanza, ed esprime parere che tali questioni dovranno formare oggetto di esame e di studio da parte della Commissione consiliare per le acque e l'elettricità, al fine di vedere se sia possibile eliminare ogni divergenza attraverso l'emanazione di norme di attuazione, previamente concordate con i Ministeri competenti.
Osserva che, in tal caso, l'Amministrazione regionale potrebbe sollecitamente continuare sulla via delle subconcessioni idroelettriche, aumentando, cosi, in misura notevole i cespiti di entrata relativi ai canoni per sub-concessioni idroelettriche.
Conclude, dichiarando di aver voluto fare le precisazioni di cui sopra a proposito della subconcessione di acque dell'Artanavaz al Consorzio irriguo del Canale della Collina di Aosta, subconcessione che è possibile in quanto, come già detto le acque del torrente Artanavaz non hanno ancora formato oggetto di concessione ad usi idroelettrici.
Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, le proposte della Giunta di cui ai capoversi numeri 1, 2 e 3 della relazione.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dal Presidente dalla Giunta, BONDAZ, dall'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, e dal Consigliere NORAT;
veduti gli articoli 4, 7, 8 e 9 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4;
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti numero trentadue);
Delibera
1°) - di subconcedere al Consorzio Irriguo del Canale della Collina, con sede in Aosta, di derivare acqua dal torrente Artanavaz, avvalendosi all'uopo, a termini dell'articolo 47 del Testo Unico, delle opere di presa e di derivazione dell'impianto di Signayes del Consorzio Elettrico del Buthier, oggetto dell'autorizzazione provvisoria rilasciata dalla Regione con Decreto del Presidente della Giunta regionale 14-1-1954 n. 15, nella seguente misura:
- mod. 3,50 nel periodo 1° aprile - 30 settembre di ogni anno per irrigare Ettari 229.85.76, quali sono indicati nei tre elenchi particellari allegati alla domanda di subconcessione a firma del Geom. Mandet, e per usi domestici;
- mod. 0,20 nel periodo annuale 1° ottobre - 15 dicembre per esclusivi usi domestici da ridursi poi a mod. 0,10 nel successivo periodo 16 dicembre - 31 marzo.
Tali quantitativi d'acqua dovranno derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste nello schema di disciplinare già approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero dei LL PP.
2°) - Di autorizzare l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del Decreto di subconcessione previa sottoscrizione da parte del Consorzio irriguo del Canale della Collina del disciplinare sottoriportato;
3°) - di ordinare e di accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:
a) lire 1.000 (mille) pari al minimo, a termini dell'art. 7 del T. U. 11-12-1933 sulle acque ed impianti idroelettrici, del 2° comma dell'art. 11 del Regolamento sulle acque pubbliche approvato con R. D. 14-8-1920 n. 1285 e della Legge 21-1-1949 n. 8. Tale somma dovrà versarsi alla Tesoreria della Regione (Succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) e da introitarsi all'articolo 9 del bilancio di previsione 1955 "Canoni per nuove concessioni o subconcessioni di derivazioni d'acqua";
b) lire 7.000 (settemila) da depositarsi presso la suddetta Tesoreria della Regione, a titolo di cauzione pari alla metà del canone annuo di lire 14.000 (quattordici mila) che il Consorzio dovrebbe pagare, in ragione di lire 4.000 per modulo come prescritto dalla Legge 21-1-1949 n. 8, qualora non ne fosse esente a termini dell'ultimo comma dell'articolo 9 dello Statuto della Regione, promulgato con Legge Costituzionale 26-2-1948 n. 4;
e) lire 15.000 (quindicimila) per opere di sorveglianza, collaudo ed altre spese analoghe dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la citata Tesoreria regionale e da introitarsi all'articolo 68 del bilancio 1955 "Gestione fondi per le spese di istruttoria di domande di concessione e subconcessione di acque".
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DISCIPLINARE CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI ALLA CUI OSSERVANZA DOVRÀ ESSERE VINCOLATA LA SUBCONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE ARTANAVAZ, A MEZZO DELLE OPERE DI PRESA E DI DERIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI SIGNAYES DEL CONSORZIO ELETTRICO DEL BUTHIER (C.E.B.), CHIESTA DAL CONSORZIO IRRIGUO DEL CANALE DELLA COLLINA CON DOMANDA 26-8-1949.
ART. I°
QUANTITÀ D'ACQUA DA DERIVARE
La quantità d'acqua da derivare dal Consorzio Irriguo del Canale della Collina, a scopo irriguo durante il periodo annuale 1° aprile - 30 settembre dal torrente Artanavaz, avvalendosi, a termini dell'articolo 47 del T. U. di leggi sulle acque approvato con il R.D. 11-12-1933 n. 1775, delle opere di presa e di derivazione dell' impianto idroelettrico detto di Signayes, del Consorzio Elettrico Buthier (C. E. B.), resta fissata in misura costante e continua di moduli 3,50 (litri-secondo trecentocinquanta).
La quantità d'acqua da derivare come sopra durante i periodi 1° ottobre - 15 dicembre e 16 dicembre - 31 marzo per usi domestici, abbeveraggio bestiame, estinzione incendi, ecc., resta fissata invece nella misura costante e continua rispettiva di mod. 0,20 (litri-secondo venti) e mod. 0,10 (litri-secondo-dieci).
Tutte le suddette competenze d'acqua sono da derivare dal torrente Artanavaz oltre la competenza d'acqua spettante all'impianto di Signayes, del C. E. B. _
ART. II°
SUPERFICIE DEI TERRENI DA IRRIGARE
La superficie dei terreni da irrigare, quale risulta dagli elenchi particellari dei terreni (tre elenchi, uno bollato in data 30 luglio e due in data 23 ottobre 1953) a firma Geom. Mandet che fanno parte integrativa del presente disciplinare, è di complessivi Ettari 229.85.76 dei quali Ettari 172.57.49 in Comune di Aosta, Ettari 17.24.55 in Comune di Sarre compresi fra il torrente Clou-Neuf e la località Ste Barbe ed Ettari 40.03.72 ancora in Comune di Sarre fra la località Ste Barbe e la frazione Chezallet.
ART. III°
OPERE DI PRESA, DI DERIVAZIONE E Dl. SCARICO
Per la presa dell'acqua dal torrente Artanavaz e la sua successiva condotta sino al bacino di carico di Entrebin dell'impianto di Signayes del Consorzio Elettrico del Buthier, la ditta subconcessionaria si avvarrà delle opere di presa e di derivazione di detto impianto di Signayes.
Dal cennato bacino di carico l'acqua verrà poi condotta dal Consorzio Irriguo del Canale della Collina ai terreni da irrigare mediante il canale derivatore di cui al progetto a firma Geom. Remigio Thomasset e Flavio Mochet, facente parte integrante del presente disciplinare, costituito da una relazione tecnica, un'analisi dei prezzi ed un computo metrico in data 5-5-1949 e da nove tavole di disegni in data 22-5-1949, salvo le varianti che potranno essere apportate durante l'esecuzione dei lavori e che potranno essere ritenute ammissibili, fra le quali si indicano senz'altro quelle riguardanti il prelievo dell'acqua dal bacino di carico di Entrebin del Consorzio Elettrico Buthier, che dovranno essere attuate con modalità diverse da quelle previste, in base ad un progetto da concordarsi, ai sensi dell'articolo 47 del T. U. di leggi 11-12-1933 n. 1775 con il detto Consorzio del Buthier e da presentarsi all'Ufficio regionale Acque per l'approvazione, prima della esecuzione dei relativi lavori.
Lo scarico delle acque derivate dovrà aver luogo nel torrente Clou-Neuf con le modalità previste dal progetto di cui sopra dei Geometri Thomasset e Mochet, salvo le varianti che potranno essere apportate durante i lavori e riconosciute ammissibili.
ART. IV°
REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Affinché le differenti portate da derivare dal bacino di carico di Entrebin del Consorzio Elettrico Buthier, nei periodi annuali indicati dal precedente articolo 1, non abbiano ad essere superate e siano sempre prelevate secondo le competenze stabilite dall'articolo stesso, è fatto obbligo alla ditta subconcessionaria di completare lo studio del progetto da presentare all'Ufficio regionale Acque, come prescritto dal precedente articolo III, con lo studio del dispositivo o dei dispositivi idonei atti ad assicurare la costanza del prelievo delle competenze di acqua durante i vari periodi annuali.
ART. V°
GARANZIE DA OSSERVARSI
Saranno a carico della Ditta subconcessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese delle proprietà attraversate con il canale derivatore, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima dei lavori, quanto se venga accertato in seguito.
In particolare è fatto obbligo alla ditta subconcessionaria di costruire il proprio canale derivatore principale, laddove esso si svolge su terreni molti acclivi e poco consistenti, con fondo e sponde in muratura con sufficiente franco, al fine di evitare che perdite e tracimazioni d'acqua possano determinare eventualità di movimenti franosi.
ART. VI°
TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Sotto pena delle sanzioni previste dalla Legge, la ditta subconcessionaria dovrà:
a) iniziare i lavori entro mesi due dalla data di notifica da parte dell'Ufficio regionale Acque della avvenuta emissione e registrazione del Decreto di subconcessione informando il predetto Ufficio del giorno fissato per l'inizio
b) condurre a termine i lavori entro mesi 30 dalla data di cui alla lettera a)
Ultimati i lavori la ditta subconcessionaria dovrà darne immediato avviso all'Ufficio regionale Acque.
ART. VII°
COLLAUDO E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA
Eseguita la visita di collaudo da parte dell'Ufficio regionale Acque, questi, qualora non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione dandone atto nel relativo certificato.
Qualora detto Ufficio riconosca la necessità di ulteriori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se in pendenza della loro esecuzione possa o no attuarsi la derivazione.
Entro mesi uno dalla data di notifica del provvedimento di approvazione del collaudo da parte della competente autorità, la ditta dovrà, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, utilizzare la derivazione.
ART. VIII°
DURATA DELLA SUBCONCESSIONE
Salvo i casi di rinunzia, decadenza o revoca la subconcessione è accordata per la durata di anni trenta decorrenti dalla data del Decreto di subconcessione.
Qualora al termine della subconcessione persistano ai fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, la subconcessione sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso d'acqua, si rendessero necessarie.
In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinunzia, l'Amministrazione subconcedente ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, nelle sponde o nelle arginature del corso d'acqua, ovvero di obbligare il sub-concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni volute dal pubblico interesse.
ART. IX°
Trattandosi di utenza irrigua nessun canone annuo è dovuto dalla ditta subconcessionaria a termini dell'articolo 9 dell'ultimo comma dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale 26-2-1948 n. 4.
La ditta subconcessionaria è peraltro obbligata ad effettuare, dimostrando, all'atto della firma del presente disciplinare di averli effettuati con la presentazione delle relative quietanze, i seguenti versamenti alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta presso la Succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino;
a) L. 7.000, pari a mezza annualità del canone annuo di L. 14.000 che avrebbe dovuto corrispondere senza l'esenzione sopra ricordata in ragione di L. 4.000 per modulo sui moduli 3,50 di subconcessione come da quietanza n. ..................in data .............................. a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della sub-concessione, somma che verrà restituita al termine della subconcessione stessa, ove nulla osti.
b) L. 1.000 come da quietanza n. ............ in data ............................. pari al minimo prescritto dalla legge 21-1-1949 n. 8 per gli scopi di cui all'articolo 7 del T. U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque e impianti elettrici;
c) L. 15.000 per le spese di sorveglianza, collaudo, rilascio di atti, ecc., dipendenti dal fatto della subconcessione, come da quietanza n. ............... in data ......................
Restano poi a carico della ditta subconcessionaria tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione, copia atti, di stampe, ecc., che dovranno essere versate alla Amministrazione della Valle di Aosta a semplice richiesta.
ART. X°
RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la ditta subconcessionaria è tenuta alla completa osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con il R. D. 11-12-1933 n. 1775 e successive modificazioni e relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Inoltre resta tenuta all'osservanza delle norme e del Regolamento che l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta potrà emanare in virtù del suo Statuto regionale in materia di derivazioni ad uso di acque pubbliche.
ART. XI°
DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge la ditta subconcessionaria, Consorzio Irriguo del Canale della Collina, elegge il proprio domicilio in Aosta.
Aosta, li
LA DITTA SUBCONCESSIONARIA CHE ACCETTA
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