Oggetto del Consiglio n. 118 del 23 giugno 1955 - Verbale
OGGETTO N. 118/55 - SERVIZIO DI RICEVITORIA E TESORERIA REGIONALE (PROVINCIALE) DI AOSTA PER IL DECENNIO 1954-1963 - RINVIO DELLA DECISIONE ALLA PROSSIMA ADUNANZA CONSILIARE.
L'Assessore alle Finanze, BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di conferma per il decennio 1954-1963 (proroga per legge) del contratto vigente con la Cassa di Risparmio di Torino, per il servizio di ricevitoria e di tesoreria regionale (provinciale) di Aosta.
Illustra ai Signori Consiglieri la seguente relazione, che è stata trasmessa loro in copia, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con decreto del Ministro delle Finanze in data 22 giugno 1953, numero 408759, è stata confermata per il decennio 1954-1963 alla Cassa di Risparmio di Torino, a' sensi dell'art. 6 della legge 13 giugno 1952 n. 693 la gestione del servizio di Ricevitoria e di Cassa regionale (provinciale) di Aosta, con l'aggio di Lire 0,30%.
Con note n. 8607 Rep. 6 in data 29-8-1953, e n. 10633 Rep. 6, in data 11-11-1953 l'Intendenza di Finanza di Aosta ha comunicato che l'ammontare della cauzione per il servizio in oggetto è stato fissato, sentito il Ministero delle Finanze, in Lire 49.766.124.
Si deve, ora, provvedere alla stipulazione del relativo contratto aggiuntivo di proroga del contratto vigente con la Cassa di Risparmio di Torino, previa deliberazione del Consiglio regionale con approvazione decennale dei capitoli di servizio e della predetta cauzione.
Salvo accordi tra le parti interessate, i capitoli contrattuali vigenti non possono essere modificati, trattandosi di conferma di appalto d'ufficio alle condizioni in vigore.
Con lettera n. 10351/4, in data 10 Dicembre 1953, l'Amministrazione regionale ha proposto alla Direzione della Cassa di Risparmio di Torino di apportare alcune modifiche al contratto vigente scadente il 31 dicembre 1953.
La richiesta dell'Amministrazione regionale è del seguente tenore:
"In applicazione della legge 13 giugno 1952, n. 693, il Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Imposte dirette, con decreto ministeriale n. 408759, in data 22 giugno 1953 ha accordato a codesta Cassa di Risparmio la conferma nell'appalto della Ricevitoria e Cassa Provinciale di Aosta per il decennio 1954-1963, con l'aggio di L. 0,30%.
Dovendosi, ora, addivenire alla stipulazione del nuovo contratto, questa Amministrazione regionale proporrebbe le seguenti modifiche al contratto in scadenza al 31 dicembre 1953:
a) il n. 6 del paragrafo III del contratto dovrebbe essere modificato nel modo seguente: "Il Ricevitore si obbliga a fare anticipazioni di cassa all'Amministrazione regionale per un importo non superiore a lire un miliardo, da rimborsarsi entro il termine di sei mesi, mediante un interesse corrispondente al saggio ufficiale di sconto alla data dell'anticipazione".
b) il n. 13 del paragrafo III del contratto dovrebbe essere aggiornato e fare riferimento al calendario ufficiale delle festività applicabile a codesta Cassa di Risparmio. Dovrebbe essere anche aggiornato l'orario di apertura degli sportelli di ricevitoria e Cassa provinciale secondo l'orario normale di sportello in vigore per la succursale di Aosta di cotesta Cassa.
c) il n. 7 del paragrafo III del contratto prevede, sulle somme giacenti in Cassa, un interesse superiore di centesimi venticinque per cento a quello corrisposto dalla Cassa ai suoi correntisti. Si propone di apportare un congruo aumento a tale percentuale di maggiorazione di interessi.
Invariate tutte le altre clausole".
La Direzione generale della Cassa di Risparmio di Torino, con lettera n. 40466, in data 14 dicembre 1953, ha risposto quanto segue:
"Rispondiamo alla stimata Vostra lettera in data 10 dicembre 1953 all'oggetto controindicato.
Premesso che questa Cassa di Risparmio è disposta, come ha fatto per il passato, ad esaminare di volta in volta con la massima comprensione, le richieste di codesta Regione Autonoma, per accordare tutte le facilitazioni possibili, dobbiamo informare che le variazioni proposte per il n. 6 e il n. 7 del paragrafo 3° del contratto attualmente in vigore non possono trovare accoglimento perché vi ostano le disposizioni specifiche degli Organi di Vigilanza.
I finanziamenti, salvo gli anticipi previsti per gli esattori in conto imposte (v. n. 7), devono essere di volta in volta deliberati dall'Ente ed approvati dagli Organi di Vigilanza non solo amministrativo, ma per parte nostra dalla Vigilanza Bancaria.
In dipendenza dell'art. 3 del decreto 7-5-1948 n. 771 e della circolare ministeriale 7-4-1949 n. 404.498/121 sulle anticipazioni previste dai contratti per l'esercizio delle Esattorie e Ricevitorie, il tasso da applicarsi è quello previsto dal cartello bancario in vigore.
Per i fondi di cassa giacenti nulla vieta che ne siano disposti regolarmente eventuali parziali investimenti a conti vincolati e quindi a tassi superiori; comunque possiamo informare che, in base ad accordi interbancari che stanno concludendosi a Roma, le somme giacenti in cassa potranno beneficiare di nuovi tassi gradualmente crescenti in relazione all'importanza delle giacenze stesse, per cui l'attuale situazione sarà di parecchio migliorata nei Vostri confronti.
Avuto riguardo all'ammontare delle rate attuali della sovrimposta provinciale, il n. 6 del citato paragrafo 3° potrà essere inteso oppur modificato come segue: "Il Ricevitore si obbliga a fare anticipazioni all'Amministrazione della Provincia sulle rate di sovrimposta provinciale, per un importo non superiore all'ammontare delle prime due rate di più prossima scadenza, e in cifra non superiore a L. 20.000.000 -, da rimborsarsi entro il termine di sei mesi, e sulle quali dovrà essere applicato il tasso previsto dal cartello bancario". Ciò sempre con riferimento al servizio di Ricevitoria che naturalmente è possibilità inadeguata alle eventuali necessità della "Valle".
Il n. 7 dello stesso paragrafo 3° potrebbe essere così inteso: "Sulle somme giacenti in cassa oltre le 24 ore, il Ricevitore provinciale corrisponde l'interesse previsto dal cartello bancario in vigore".
Per il n. 13 dello stesso paragrafo 3° si può convenire, e si fa praticamente in atto, che: "I giorni e l'orario di apertura degli sportelli di Ricevitoria e Cassa provinciale saranno quelli applicati per la dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino".
L'adozione di diverse clausole contrattuali modificative della situazione attuale sarebbe anche in contrasto con la circolare del Ministro delle Finanze - Direz. Gen. II Div. IV/A - n. 209 - Prot. n. 404640 del 5 luglio 1952 - nella quale al n. 7 è stabilito: "Nessuna modificazione può essere apportata ai capitoli speciali per le esattorie soggette a conferma, in quanto le modificazioni si risolverebbero in una alterazione delle condizioni contrattualmente fissate per l'appalto in corso, in contrasto con le norme generali che regolano l'istituto della conferma; norme alle quali la legge in esame ha derogato soltanto per quanto riguarda la misura dell'aggio e per quei casi dalla legge stessa contemplati".
Confermiamo comunque che, indipendentemente dalla conferma letterale del contratto e dagli intesi aggiornamenti suddetti per i numeri 6, 7 e 13, questa Cassa esaminerà sempre benevolmente di volta in volta le richieste di anticipi di cassa o quant'altro sarà nelle sue possibilità per le Vostre esigenze".
Quanto sopra premesso
SI PROPONE
che il Consiglio Regionale,
preso atto che, in applicazione della legge 13 giugno 1952 n. 693, il Ministero delle Finanze ha accordato alla Cassa di Risparmio di Torino, con decreto n. 408759, in data 22 giugno 1953, la conferma nell'appalto e nella gestione del servizio di Ricevitoria e Cassa regionale (provinciale) di Aosta per il decennio 1954-1963, con l'aggio di Lire 0,30%;
ritenuto che l'ammontare della cauzione per il servizio in oggetto è stato fissato in Lire 49.766.124;
considerato che la Direzione generale della Cassa di Risparmio di Torino ha accettato di apportare ai capitoli vigenti le modificazioni risultanti nella lettera n. 40466 in data 14 dicembre 1953, della predetta Direzione;
Deliberi
di approvare la stipulazione di un nuovo contratto aggiuntivo e modificativo del contratto principale vigente in data 7-7-1944 Rep. n. 11/006 rog. Notaio G. E. Marcoz, di Aosta, registrato il 17-7-1944 n. 29, scaduto il 31 dicembre 1953, per la proroga e la disciplina del servizio di Ricevitoria e Cassa regionale (provinciale) di Aosta per il decennio di proroga 1954-1963, con delega alla Giunta ad approvare lo schema di contratto aggiuntivo di cui si tratta.
N. B. - Il contratto principale in data 7-7-1944 n. 11/006 e i relativi allegati sono depositati presso la Segreteria del Consiglio, a disposizione (per visione) dei Signori Consiglieri regionali
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Il Consigliere NICCO Giulio chiede se la Regione abbia la possibilità di derogare con legge regionale, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, alla legge 13 giugno 1952 n. 693, in esecuzione della quale il Ministero delle Finanze con Decreto n. 408759 del 22 giugno 1953, ha pro-rogato, per il decennio 1954-1963, alla Cassa di Risparmio di Torino la gestione del servizio di ricevitoria e di cassa regionale, con l'aggio di L. 0.30%.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, comunica che la Regione non ha la possibilità di derogare alla menzionata legge n. 693, perché le leggi che la Regione ha la potestà di emanare, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto non sono altro che leggi di integrazione e di attuazione, nel territorio della Valle d'Aosta, delle leggi della Repubblica e non possono derogare dai principi sanciti nelle leggi dello Stato.
Precisa che, purtroppo, la legge n. 693 del 13 giugno 1952 prevede la proroga, per il decennio 1954-1963, dei contratti di appalto delle ricevitorie ed esattorie comunali e provinciali sempre che la proroga stessa sia richiesta entro il termine stabilito nella legge stessa.
Osserva che la Cassa di Risparmio di Torino ha chiesto tempestivamente la proroga del servizio di ricevitoria e di tesoreria regionale (provinciale) di Aosta, per cui l'Amministrazione regionale non può non approvare la conferma del contratto vigente con la Cassa di Risparmio di Torino per il decennio 1954-1963.
Il Consigliere SAVIOZ premette che la questione gli richiama in mente la situazione in cui è venuto a trovarsi il Comune di Aosta con l'entrata in vigore della legge n. 693, che contempla il rinnovo dei contratti di esattoria per 10 anni.
Riconosce che le due questioni sono un po' diverse, in quanto il Comune di Aosta era, in allora, unito in Consorzio (di fatto) con altri Comuni limitrofi. Ritiene però che, se è vero che la legge n. 693 obbliga l'Amministrazione regionale al rinnovo del contratto con la Cassa di Risparmio di Torino, non fa, tuttavia, obbligo di rinnovarlo alle stesse condizioni.
Chiede, quindi, al Presidente della Giunta ed alla Giunta stessa se non sia dell'avviso che l'Amministrazione regionale possa ottenere dalla Cassa di Risparmio la diminuzione dell'aggio applicato a tutt'oggi.
Osserva che il Comune di Aosta ha ottenuto due risultati: di disincagliarsi dal Consorzio esattoriale al quale era vincolato e di ottenere una sensibile riduzione dell'aggio.
Comunica che tutto ciò è stato possibile grazie ai consigli datigli dal Commendatore Roca, di Roma, mentre l'Intendenza di Finanza di Aosta aveva dichiarato che non vi era nulla da fare.
Esprime il timore che l'Amministrazione regionale possa avere incontrato le stesse difficoltà del Comune di Aosta e pertanto ritiene che la Giunta regionale dovrebbe riprendere in esame la possibilità di ottenere dalla Cassa di Risparmio una diminuzione dell'aggio.
L'Assessore BIONAZ richiama l'attenzione del Consigliere Savioz sulla risposta negativa della lettera in data 14 dicembre 1953, protocollo 40466 che la Direzione generale della Cassa di Risparmio di Torino ha inviato all'Amministrazione regionale, in risposta alla lettera in data 10-12-1953, con la quale si proponevano alcune modifiche (capoversi a, b, c) al vigente contratto esattoriale, lettere riportate nella relazione in esame.
Il Consigliere SAVIOZ ammette che per la Regione la questione è molto delicata e complessa e che, quindi, non può essere definita con molta facilità. Rammenta, però, che anche per il Comune di Aosta la questione sembrava ormai già definita negativamente, poiché l'Intendenza di Finanza aveva dichiarato di essere contraria alla diminuzione dell'aggio da parte dell'Esattoria.
Ricorda che, invece, il Comune di Aosta, grazie ai consigli avuti, ha potuto ottenere una sensibile diminuzione dell'aggio.
Fa presente di non sapere se l'Amministrazione regionale si trovi esattamente nelle stesse condizioni del Comune di Aosta, ma insiste sull'opportunità che l'Amministrazione regionale, prima di assumere una decisione, senta il parere del Commendatore Roca, tenuto presente che l'ottenimento di una riduzione, anche minima, sull'aggio (ad esempio, di qualche centesimo) comporterebbe un'importante beneficio, in quanto il contratto viene confermato per ben dieci anni.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara quanto segue:
"Debbo dire che le preoccupazioni del Consigliere Savioz erano in me quando ho esaminato questo problema.
Infatti, se c'è una legge, che lascia la bocca amara, è proprio questa del 13 giugno 1952 n. 693, che dà la possibilità a tutte le Esattorie e Ricevitorie di avere confermato il proprio contratto per altri dieci anni.
Il problema è stato esaminato dalla Giunta con la dovuta diligenza, tanto più che noi ci troviamo in questa situazione, nei confronti del nostro Tesoriere; allorquando abbiamo delle anticipazioni passive, - e voi sapete quante ve ne sono -, paghiamo l'8% di interesse, mentre, invece, quando abbiamo dei depositi di somme in cassa prendiamo soltanto 0,50% di interesse.
Voi comprendete, dunque, in quale situazione ci troviamo e perché già in passato l'Amministrazione abbia lodevolmente richiesto alla Direzione generale della Cassa di Risparmio di Torino determinate facilitazioni, che sono state drasticamente negate, come voi avete visto nella lettera riportata nella relazione.
Ora, la legge in questione stabilisce non soltanto il diritto per la Ricevitoria provinciale di avere il contratto confermato per altri 10 anni, ma anche il diritto di richiedere l'aumento dell'aggio, e non si parla di possibilità di riduzione.
Il Comune di Aosta ha potuto, invece, avvalersi della particolare situazione derivante dal fatto che era stato sciolto il Consorzio esattoriale di fatto dei Comuni di Aosta ed ex frazioni di cui faceva precariamente parte, il che ha dato la possibilità di fare un contratto ex novo.
La situazione dell'Amministrazione regionale, al contrario, è sempre quella già concretatasi nel passato e non vi è niente di mutato; per cui, purtroppo, non si può fare altro che applicare le disposizioni della menzionata legge. Questa è la situazione, secondo il mio modesto avviso.
Possiamo richiedere ancora alla Cassa di Risparmio una diminuzione dell'aggio, se il Consiglio è di tale parere, ma sono sicuro che la risposta non potrà essere che negativa, perché la legge dice che il Tesoriere provinciale ha diritto ad avere confermato il contratto per 10 anni ed aggiunge che gli Esattori, i quali si trovino nella impossibilità di gestire il servizio con l'aggio stabilito dal contratto di appalto in corso, possono, nella domanda di conferma chiedere un aumento dell'aggio, indicandone la misura minima ed allegando la necessaria documentazione.
Non si prevede il caso opposto, cioè la possibilità di una diminuzione.
Naturalmente, la legge ha riguardo ai contratti di appalto delle Esattorie comunali e consorziali e delle Ricevitorie provinciali, fra le quali rientra la nostra.
Ma, ripeto, il Comune di Aosta ha potuto fare un contratto ex novo, perché è stato sciolto il Consorzio esattoriale di fatto di cui faceva precariamente parte".
Il Consigliere SAVIOZ ritiene che, per quanto riguarda il Comune di Aosta, la questione non sia esattamente come esposto dal Presidente della Giunta, Bondaz.
In merito alla disposizione che dà la possibilità alle Esattorie di avere la conferma del contratto vigente per altri 10 anni, ritiene che tale disposizione sia collegata ad un'altra norma di legge nella quale si parla di danni di guerra.
Osserva che è proprio con richiamo specifico a tale norma che le Esattorie avevano la possibilità di chiedere l'aumento dell'aggio.
Ritiene che vi sia un altro fatto da tenere presente e cioè che, salvo errore, la legge n. 693 si riferisce soltanto ai contratti stipulati antecedentemente alla Liberazione e non a quelli stipulati dopo la Liberazione, per cui ritiene che la legge non sia applicabile nei confronti dell'Amministrazione regionale, perché la Valle d'Aosta è stata costituita in Regione autonoma dopo la Liberazione.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che la Regione è succeduta, nel 1946, a titolo universale alla ex Provincia di Aosta, dalla quale il contratto vigente era stato stipulato per il periodo 1943-1952.
Il Consigliere SAVIOZ riconosce l'esattezza della precisazione del Presidente della Giunta, Bondaz; richiama, peraltro, quanto ebbe a dire in precedenza ed insiste sull'opportunità, sempre che non vi siano ragioni di urgenza, che il Consiglio soprassieda nell'adunanza odierna ad ogni decisione circa la conferma del contratto vigente con la Cassa di Risparmio di Torino affinché il Presidente della Giunta abbia la possibilità ed il tempo di sentire in merito alla questione in discussione il parere del Commendatore Roca.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara di non essere contrario all'accoglimento della proposta del Consigliere Savioz e che, qualora la Giunta ed il Consiglio siano di analogo avviso, provvederà senz'altro ad interpellare il Commendatore Roca per conoscere il suo parere sulla questione in discussione.
Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di rinvio alla prossima adunanza di ogni decisione in merito alla conferma, per il decennio 1954-1963, del contratto vigente con la Cassa di Risparmio di Torino, per il servizio di ricevitoria e di tesoreria provinciale (regionale) di Aosta.
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti numero trentadue).
Delibera
di rinviare alla prossima adunanza consiliare ogni decisione in merito alla conferma, per il decennio 1954-1963, del contratto vigente con la Cassa di Risparmio di Torino, per il servizio di ricevitoria e di tesoreria regionale (provinciale).
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