Oggetto del Consiglio n. 117 del 23 giugno 1955 - Verbale
OGGETTO N. 117/55 - APPROVAZIONE DI NUOVA TARIFFA DELLE TASSE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE.
L'Assessore alle Finanze, BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di approvazione della nuova tariffa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche, da applicare con effetti a decorrere dal 1° luglio 1955.
Richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla seguente relazione, loro trasmessa in copia unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Sono in corso di accertamento le opere soggette a concessioni o ad autorizzazioni stradali in atto sulle strade regionali.
Molte di tali opere sono state regolarmente autorizzate; per molte altre, invece, non si è ancora provveduto alla regolarizzazione amministrativa anche in quanto si è ritenuto opportuno di attendere l'approvazione di nuove tariffe aggiornate dei canoni e delle tasse di occupazione di spazi e di aree pubbliche, da applicare sia alle nuove che alle vecchie concessioni, previa revisione generale delle pratiche già definite e con accertamenti per regolarizzazione delle nuove opere.
Con Legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale, fu approvato - tra l'altro - l'aumento delle tasse per la occupazione di spazi e di aree pubbliche e, con circolare n. 9 in data 21 luglio 1952, il Ministero delle Finanze dava opportune istruzioni per l'applicazione della menzionata legge.
In relazione alle norme di legge recanti un aumento sensibile alle misure delle tasse di occupazione e tenuto presente che l'attuale tariffa (ex provinciale) risale all'anno 1945, si ritiene necessario di proporre l'approvazione di una nuova tariffa aggiornata.
Si è, all'uopo, predisposta l'allegata nuova tariffa sottoposta all'esame del Consiglio regionale.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
di approvare la seguente nuova tariffa delle tasse per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche, da applicare a decorrere dal 1° luglio 1955: (Omissis: segue tabella).
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Il Consigliere NICCO Giulio premette di riconoscere la necessità della redazione dell'inventario delle strade regionali agli effetti dell'accertamento delle opere soggette a concessione od autorizzazione stradale lungo le strade regionali.
Dichiara quindi di dover richiamare l'attenzione del Consiglio su un rilievo che gli è dettato dalla sua esperienza di professionista e che investe una questione di somma importanza, cioè i diritti preesistenti dei proprietari dei terreni adiacenti alle strade, questione a cui già ha accennato in una precedente adunanza consiliare.
Informa di aver constatato più volte che l'ANAS impone il pagamento di un canone per l'esercizio della servitù di transito sulla strada statale, per l'accesso al fondo o per il passaggio delle acque irrigue, a tutti i proprietari che non possano esibire un titolo che dimostri il loro diritto all'esercizio di tali servitù.
Sottolinea che l'imposizione dell'Anas non è logica né ammissibile, in quanto i fondi esistevano già allorquando la strada è stata costruita e, pertanto, trattasi in genere di diritti precostituiti e preesistenti alla strada, per cui non dovrebbero essere soggetti a pagamento di alcun canone anche se i proprietari dei fondi non sono in possesso di titoli che dimostrino tali loro diritti.
Dichiara che l'Amministrazione regionale, in sede di applicazione della nuova tariffa delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dovrebbe tener conto dei preesistenti diritti dei proprietari dei fondi confinanti con le strade regionali ed esentarli dal pagamento delle tasse o, tutto al più, di assoggettarli soltanto al pagamento di una determinata somma "una tantum".
Propone che la Regione, a differenza di quanto fa l'ANAS, non richieda la esibizione dei titoli comprovanti i diritti e le servitù preesistenti, ma tenga conto della situazione di fatto. Quanto sopra propone come raccomandazione di ordine generale.
Precisa che il suo rilievo non comprende le servitù costituite di recente (da 10 o anche da 20 anni), per l'esercizio delle quali è giusto che i proprietari dei fondi paghino le tasse previste dalla tariffa approvata dal Consiglio.
L'Assessore BIONAZ riconosce che la proposta e il principio illustrati dal Consigliere Nicco Giulio sono giusti e assicura che la Giunta non soltanto si è ispirata a tale principio, ma è andata anche oltre, poiché nelle norme illustrative della tariffa sono state previste le seguenti esenzioni:
"Sono esenti da tasse le concessioni concesse agli Enti Pubblici e di beneficenza, per pubblico interesse che non implichi vantaggio patrimoniale.
Sono, altresì, esenti da tasse le concessioni per occupazioni con passi carrabili indispensabili all'accesso ai fondi agricoli e alla coltura dei terreni, nonché con opere indispensabili per mantenere servitù, usi o diritti preesistenti alla costruzione delle strade e alla formazione delle aree pubbliche".
Comunica che in sede di redazione dell'inventario delle strade, saranno rilevate e censite anche le concessioni rilasciate a titolo gratuito, relative ad occupazione di spazi e di aree pubbliche.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rileva che il Consigliere Nicco Giulio, nel formulare il suo rilievo, ha proposto che i proprietari di fondi, confinanti con le strade regionali che hanno diritti precostituiti, per l'esercizio delle servitù di transito o per il passaggio di acque irrigue, siano esentati dal pagamento del canone o della tassa, o assoggettati, tutto al più, al pagamento "una tantum" di una determinata somma.
Osserva che l'esenzione proposta dalla Giunta è ancora più ampia, poiché stabilisce che sono esenti da tasse indistintamente tutte le concessioni relative "ad occupazioni con passi carrabili indispensabili all'accesso ai fondi agricoli e alla coltura dei terreni, nonchè con opere indispensabili per mantenere servitù, usi o diritti preesistenti alla costruzione delle strade e alla formazione delle aree pubbliche".
Il Consigliere NICCO Giulio dichiara di prendere atto delle precisazioni fatte dall'Assessore Bionaz e dal Presidente della Giunta. Raccomanda, però, che le disposizioni relative all'esenzione siano applicate con criterio di giustizia, nel senso che delle esenzioni non debbano beneficiare, ad esempio, i proprietari di fabbricati urbani costruiti lungo le strade regionali.
Il Consigliere SAVIOZ osserva che nella tariffa in esame la voce "tasse per strade" comprende due colonne, di cui la prima si riferisce alle tasse per le strade regionali e la seconda alle tasse per le strade comunali in manutenzione regionale.
Rileva che i Comuni sono obbligati, per legge, ad applicare e a riscuotere la tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche e chiede se gli importi di cui alla predetta seconda colonna verranno riscossi dalla Regione o dai Comuni.
Osserva, quindi, che gli importi delle tasse previste nelle due colonne variano, nella stessa voce, a seconda che si tratti di occupazione di spazi e di aree pubbliche regionali o di spazi e di aree pubbliche comunali: ad esempio alla voce prima, viene applicata la tassa da lire 100 per le strade regionali e di lire 90 per le strade comunali in manutenzione regionale.
Ritiene che tale diversità di tariffa non sia giustificata e chiede precisazioni circa l'applicazione e la riscossione da parte dell'Amministrazione regionale della tassa dovuta per le occupazioni interessanti le strade comunali.
L'Assessore BIONAZ comunica che le tasse per le strade comunali in manutenzione regionale sono state previste soltanto per il caso in cui l'Amministrazione regionale dovesse deliberare, per determinate ragioni, di assumere a totale suo carico le spese relative alla manutenzione di determinate strade comunali.
Rileva che, in tal caso, le tasse, previ accordi con i Comuni, sarebbero riscosse, come è giusto d'altra parte, dall'Amministrazione regionale, anzichè dal Comune interessato.
Fa presente che sino ad ora l'Amministrazione regionale non ha ancora assunto a totale carico regionale la manutenzione di alcuna strada comunale.
Osserva che il fatto che l'Amministrazione regionale fornisca a qualche Comune la ghiaia per le strade comunali di maggiore importanza non significa che le strade siano state assunte in manutenzione dalla Regione in quanto trattasi soltanto di un concorso regionale nelle spese di manutenzione delle strade stesse.
Il Consigliere MANGANONI osserva che, in parecchi casi, è l'Amministrazione regionale stessa che occupa aree di proprietà comunale; rammenta che l'Amministrazione regionale ha costruito molti edifici scolastici su terreni di proprietà dei Comuni interessati.
Informa che, in una adunanza del precedente Consiglio, aveva rilevato l'opportunità di una urgente decisione del problema del trasferimento ai Comuni interessati della proprietà dei fabbricati scolastici costruiti, dalla Regione su terreni di proprietà comunale.
Fa presente che l'urgenza di una decisione deriva dal fatto che, essendo i fabbricati di proprietà regionale, i Comuni non sono tenuti ad eseguire le necessarie riparazioni.
L'Assessore BIONAZ osserva che la questione posta dal Consigliere Manganoni esula dall'argomento in discussione.
Precisa, comunque, che la Regione, ad eccezione di due casi (Issogne e Verrès), ha costruito i nuovi fabbricati scolastici su terreni già di proprietà comunale o fatti acquistare dai Comuni con i fondi forniti loro dall'Amministrazione regionale, al fine di evitare di dover stipulare in un secondo tempo nuovi atti di compravendita, per il passaggio della proprietà dei terreni dalla Regione ai Comuni, atti che comportano spese rilevanti di stipulazione, registrazione e trascrizione.
Comunica di non ricordare, per quanto riguarda i nuovi fabbricati scolastici di Issogne e di Verrès, le ragioni particolari per le quali i terreni sui quali sono stati costruiti i fabbricati furono acquistati dalla Regione, anziché dai Comuni interessati.
Assicura che la questione del trasferimento della proprietà dei terreni dei predetti due fabbricati dalla Regione ai Comuni interessati sarà preso in esame dalla Giunta.
Precisa, su richiesta. del Consigliere Nicco Giulio che le concessioni di interesse degli Enti pubblici e delle Istituzioni di beneficenza e assistenza, rilasciate per un pubblico interesse che non implichi vantaggio patrimoniale, sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa.
Il Presidente della Giunta, PAREYSON, chiede se in analogia a quanto è stato deliberato per la voce n. 9 (cartelli pubblicitari) con la precedente deliberazione n. 116, il Consiglio intenda stabilire, anche per la voce n. 17 (cartelli pubblicitari) che la misura delle tasse è ridotta a metà per i cartelli pubblicitari riferentisi ad attività produttive ed economico-commerciali della Valle d'Aosta.
Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva anche per la voce n. 17 della tariffa in esame il principio stabilito, con precedente deliberazione n. 116, per la voce n. 9 della tariffa dei canoni delle concessioni stradali.
Il Consigliere SAVIOZ si richiama al rilievo fatto in precedenza a proposito delle tasse per le strade comunali in manutenzione regionale (seconda colonna) e propone che gli importi relativi a tali tasse siano stralciati dalla tariffa.
L'Assessore BIONAZ dichiara di non aver alcuna difficoltà a che la richiesta del Consigliere Savioz sia accolta dal Consiglio, salvo riportare la questione in Consiglio qualora l'Amministrazione regionale assumesse a suo totale carico la manutenzione di strade comunali.
Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, la nuova tariffa proposta dalla Giunta con le modifiche aggiuntive concordate per la voce n. 17 (cartelli pubblicitari) e con lo stralcio della colonna delle tasse per le strade comunali in manutenzione regionale.
IL CONSIGLIO
ritenuta la necessità dell'aggiornamento della tariffa delle tasse per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche, da applicare con effetti a decorrere dal 1-7-1955;
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti numero trentadue);
Delibera
di approvare la seguente nuova tariffa (Allegato A) delle tasse per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche, nel territorio della Valle d'Aosta, da applicare con effetti a decorrere dal 1° luglio 1955:
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TARIFFA DELLE TASSE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Le tasse indicate si riferiscono ad anni solari.
Per l'anno di inizio della concessione la tassa si computa per intero, se l'autorizzazione è concessa nei primi sei mesi dell'anno stesso, ed è ridotta alla metà se l'autorizzazione è accordata nel secondo semestre.
L'ammontare della tassa è soggetto all'arrotondamento a lire dieci.
Sono esenti da tasse le autorizzazioni concesse agli Enti Pubblici e di beneficenza, per pubblico interesse che non implichi vantaggio patrimoniale.
Sono, altresì, esenti da tasse le concessioni per occupazioni con passi carrabili indispensabili all'accesso ai fondi agricoli e alla coltura dei terreni, nonché con opere indispensabili per mantenere servitù usi e diritti preesistenti alla costruzione delle strade e alla formazione delle aree pubbliche.
N. ord. |
Indicazione dell'oggetto della tassa |
Tassa per strade regionali |
ANNOTAZIONI |
1 |
Ponti, tombini, ponti canali per condotte di acqua non in pressione; ponti per sovrapassaggio e sottopassaggio di strade costruiti attraverso il corpo stradale: per mq. di superficie occupata |
100 |
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2 |
Conduttore e canalizzazioni per fognature: |
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per mq. di superficie occupata |
50 |
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per ogni chiusino affiorante alla superficie stradale |
250 |
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3 |
Passi carrabili attraverso i marciapiedi o banchine, o i fossi, allo scopo di accedere coi veicoli agli edifici o ai fondi, costruiti sia mediante ponticelli (cavalcafossi) sia mediante semplici movimenti di materie: fino a tre metri di lunghezza misurati nel senso parallelo alla strada e fra i cigli del passo carrabile oltre i tre metri e fino a 10 per metro lineare |
100 |
In caso di prolungamento dei ponticelli o delle coperture, ed in genere dei passi carrabili, l'ammontare della tassa sarà calcolato in base alla lunghezza complessiva. I passi carrabili lunghi fino a 4 metri sono esenti quando siano riconosciuti necessari come accesso principale ad uno stabilimento industriale o ad una casa colonica e quando diano immediato accesso a porte carraie larghe oltre ai m. 3,50. |
oltre i 10 metri e fino a 15 per metro lineare |
150 |
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oltre i 15 metri - per metro lineare |
200 |
La tassa è raddoppiata per le occupazioni temporanee in occasione di fiere, festeggiamenti, mercati. |
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4 |
Verande tavoli, vasi; chioschi, balli pubblici, baracconi, persiane, tende, basamenti di pali; ponti di servizio da muratore e simili: depositi di materiali di ogni genere: per metro quadrato di superficie occupata |
200 |
Art. 200 del T.U. per la Finanza Locale: sono esenti dalla tassa: a) i pali, i fili ed i cavi telegrafici e telefonici o per il trasporto di energia appartenenti a linee di Amministrazione dello Stato od in servizio dello Stato, nonché le cassette per l'importazione delle corrispondenze, i quadri contenenti avvisi di servizio ed orari presso le cassette stesse o al di fuori degli Uffici; b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari delle ferrovie, tramvie, funicolari ed ascensori pubblici, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; c) gli orologi funzionanti per comodo del pubblico sebbene di privata pertinenza; d) le aste delle bandiere; e) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto concessi od autorizzati, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati; f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale. La durata delle occupazioni occasionali esenti, di cui alla lettera f) di detto articolo, non può eccedere le 6 ore. Art. 2 del Regio Decreto 5 giugno 1933, n. 712: Alla lettera a) dell'art. 200 del predetto T. U. sono aggiunte le seguenti parole: "gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione di tabacchi". Art. 1 del Regio Decreto-Legge 25 febbraio 1939, n. 338, (omissis) m), all'art. 200 è aggiunto: "Le occupazioni con impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile nei casi in cui la proprietà degli impianti stessi sia stata trasferita al Comune all'atto della concessione o successivamente o ne sia previsto nel disciplinare la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione, o, nelle convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore del testo unico 14 settembre 1931, n. 1775, siano stati previsti a carico del concessionario oneri in natura od in denaro a titolo corrispettivo della concessione". |
5 |
Attraversamenti con linee teleferiche: a) di limitata importanza, a unico filo o corda per trasporti di legname e simili: ognuno |
1000 |
Art. 40 della Legge 2 luglio 1952, n. 703: Alla lettera a) dell'art. 200 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1775 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso gli Enti e le Società concessionari di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del tributo". |
b) di maggiore importanza: ognuno |
5000 |
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6 |
Occupazione di suolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere: a) di diametro inferiore a cm. 20: per ml. |
20 |
Non danno luogo a risarcimento degli eventuali guasti delle condutture dei cavi e degli impianti sotterranei, di cui ai numeri 6 e 7, prodotti dalle opere manutentive delle strade e delle pertinenze, anche se eseguite da personale assunto direttamente dalla Regione. |
b) di diametro di cm. 20 ed oltre: per ml. |
40 |
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7 |
Occupazione di sottosuolo stradale con condutture di acqua potabile: a) per diametro inferiore a cm. 20: per ml. |
10 |
Le linee telefoniche pubbliche in cavo di proprietà dello Stato e quelle di proprietà della Radio Italiana non sono soggette alle tasse di cui contro, salvo speciale contributo di costruzione o di manutenzione di gallerie sotterranee di cui all'art. 197 del T. U. Per le ferrovie e tramvie in servizio pubblico regolamentare concesso si devono adottare speciali convenzioni caso per caso, in conformità delle norme delle leggi e dei regolamenti vigenti. |
b) per diametro di cm. 20 ed oltre: per ml. |
20 |
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8 |
Occupazione di suolo stradale con binari a scartamento normale o ridotto e per ferrovie Decauville: |
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a) per linee longitudinali alla strada, poste sulle scarpate o sui fossi occupando in nessun punto più di cm. 20 di banchina: al ml. |
50 |
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b) per linee longitudinali sulle banchine: al ml. |
150 |
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c) per tratti di linea attraversanti la strada ad angolo retto o non maggiore di 25° colla normale all'asse stradale: al ml. |
250 |
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d) per tratti di linea attraversanti ad angolo da oltre 25° e fino a 45° colla normale all'asse stradale: al ml. |
500 |
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9 |
Scarico di acque, non luride e senza esalazioni moleste o nocive, nei fossi stradali, per ogni ml. di percorrenza |
10 |
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10 |
Costruzione, nei fossi stradali di becchetti per rialzamento e derivazioni di acqua: caduno |
150 |
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11 |
Impianto esercizi di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e conseguente occupazione del sottosuolo della strada e delle sue pertinenze: ognuno |
2000 |
Per i distributori di carburanti muniti di due serbatoi sotterranei la tassa si applica con riferimento alla capacità del minore quando essi siano di differente capacità. La tassa è aumentata di lire quattrocento per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro serbatoio. Per l'occupazione temporanea del suo lo fatta con carrelli mobili per la distribuzione di carburanti e lubrificanti la tassa non può superare il quarto di quella prevista quando il carrello non sia raccordato a serbatoi collocati nel suolo pubblico. Per inclinazioni oltre i 25° la tassa è aumentata di metà. |
12 |
Impianto ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e conseguente occupazione del suolo e soprasuolo di pertinenza della strada. |
200 |
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13 |
Attraversamenti di linee elettriche aeree con inclinazione non superiore a 25° rispetto alla perpendicolare dell'asse stradale, a tensione massima di 250 volts, per piccole utenze, con non più di due fili, sostenuti da mensole infisse in fabbricati laterali, o da pali posti fuori della proprietà stradale: ognuno |
120 |
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14 |
Palificazioni per linee elettriche o per altri usi, sopra manufatti: per ogni palo |
4000 |
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15 |
Linee aeree elettriche di trasporto di energia, non dello Stato e non in servizio) dello Stato, per ogni Km. di occupazione o percorrenza (le frazioni di Km. si contano come Km. interi) |
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a) senza sostegni su sede stradale: lire 1.000 |
1000 |
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b) con sostegni su sede stradale: lire 1.400 |
1400 |
Le tasse di cui contro valgono per le strade regionali e per quelle in manutenzione regionale. Per il centro abitato e le zone limitrofe si aggiunge lire 120 per ogni palo a traliccio a due montanti, lire 200 per ogni palo a traliccio a quattro montanti. Le aliquote si aumentano del 50% per le linee con cinque o più fili. Per tensioni inferiori a 250 volts, le aliquote si riducono a metà. Le linee telefoniche pubbliche di proprietà dello Stato e quelle di proprietà della Radio Italiana non sono soggette alle tasse di cui contro. |
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16 |
Linee telegrafiche o telefoniche aree industriali, non dello Stato o non in servizio dello Stato, collocate in corrispondenza del ciglio esterno del fosso stradale ove questo esiste, od a distanza non inferiore a cm. 80 dal ciglio stradale negli altri casi: |
Vedasi la tabella di cui al n. 15, con la avvertenza che le aliquote si riducono della metà |
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17 |
Cartelli pubblicitari impianti o comunque sempre che la posa possa essere autorizzata nei confronti delle esigenze della viabilità e della tutela del paesaggio interessanti aree di pertinenza stradale (salvo e riservato ogni futuro provvedimento normativo regionale in materia di limitazione della pubblicità commerciale stradale) - (La misura delle tasse è ridotta a metà per i cartelli pubblicitari riferentisi ad attività produttive, economiche e commerciali della Valle d'Aosta). a) con iscrizione o disegno pubblicitario su una sola facciata, per ogni mq. o frazione di mq. interessante la pertinenza stradale sino a mq. 1 |
1000 |
Nel caso di posa di cartelli simili in serie a distanze tra loro non maggiore di mt. 150, le tasse complessive devono essere aumentate come segue: per due cartelli aumento 10% per tre cartelli aumento 15% per quattro cartelli aumento 20% per cinque o più cartelli aumento 30% |
da oltre mq. 1 a mq. 4 |
4000 |
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da oltre mq. 4 a mq. 6 |
6000 |
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oltre mq. 6 |
7000 |
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b) con iscrizione o disegno pubblicitario sulle due facciate, per ogni mq. o frazione di mq. interessante la pertinenza stradale sino a mq. 1 |
2000 |
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da oltre mq. 1 a mq. 4 |
5000 |
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da oltre mq. 4 a mq. 6 |
7000 |
||
oltre mq. 6 |
8000 |
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18 |
Pali di sostegno dei cartelli di cui al precedente n. 17, in aumento alla tassa relativa al cartello, per ogni palo infisso in sede di pertinenza stradale |
500 |
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19 |
Autorizzazione alla sosta, lungo la strada o sulle pertinenze stradali, di veicoli di qualsiasi genere, per carico e scarico di materiali di qualunque natura, con esenzione da tasse per i carri a traino animale destinati in via permanente ad usi agricoli nel solo interesse del proprietario. |
2000 |
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