Oggetto del Consiglio n. 116 del 23 giugno 1955 - Verbale
OGGETTO N. 116/55 - APPROVAZIONE DI NUOVA TARIFFA DEI CANONI PER LE CONCESSIONI STRADALI.
L'Assessore alle Finanze, BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di approvazione di una nuova tariffa dei canoni per le concessioni stradali, da applicare con effetto a decorrere dal 1° luglio 1955.
Richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla seguente relazione trasmessa loro in copia unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Sono in corso di accertamento le opere soggette a concessioni o ad autorizzazioni stradali in atto sulle strade regionali.
Molte di tali opere sono state regolarmente autorizzate; per molte altre, invece, non si è ancora provveduto alla regolarizzazione amministrativa anche in quanto si è ritenuto opportuno di attendere l'approvazione di nuove tariffe aggiornate dei canoni e delle tasse di occupazione di spazi e di aree pubbliche, da applicare sia alle nuove che alle vecchie concessioni, previa revisione generale delle pratiche già definite e con accertamenti per regolarizzazione delle nuove opere.
Si è all'uopo, predisposta l'allegata nuova tariffa da sottoporre all'esame del Consiglio regionale, per l'aggiornamento delle misure dei canoni di concessione, in quanto l'attuale tariffa (ex provinciale) risale al 1938.
Quanto sopra premesso si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
di approvare la seguente nuova tariffa del canoni per concessioni stradali, da applicare a decorrere dal 1° luglio 1955 (Omissis segue tabella).
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L'Assessore BIONAZ premette che, allorquando vi era ancora la Provincia di Aosta, che comprendeva la zona del Canavese e la Valle d'Aosta, le strade della Valle d'Aosta classificate provinciali erano solo le tre seguenti: Pont Saint Martin - Gressoney; Aosta - Valpelline; Pré St. Didier - Courmayeur.
Rammenta che nel 1950 furono classificate regionali (provinciali), oltre alle tre menzionate strade, diverse altre strade e precisamente quelle delle valli laterali (fondo valle) principali.
Rileva che per gran parte le strade regionali sono state già sistemate a cura dell'Amministrazione regionale e che in parte sono ancora da sistemare.
Ritiene che i Signori Consiglieri siano edotti delle rilevanti spese che l'Amministrazione regionale ha sostenuto per l'esecuzione dei lavori e delle opere di sistemazione e di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade regionali.
Precisa che dall'esame dei bilanci risulta che, fra tutte le spese straordinarie alle quali l'Amministrazione regionale deve provvedere, le spese più forti sono quelle relative alla sistemazione e alla manutenzione delle strade regionali, spese di carattere obbligatorio e necessarie in quanto la buona viabilità delle strade è una condizione essenziale per lo sviluppo del turismo ed interessa, altresì, la popolazione e l'economia agricola della Valle.
Rileva che le strade regionali costituiscono, quindi, un patrimonio ingente e importante per la Regione, patrimonio che va conservato, migliorato e tutelato.
Fa presente che, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, non è consentito ai terzi di eseguire opere di qualsiasi natura sulle strade regionali e sulla zona di rispetto fiancheggiante le strade stesse senza che l'esecuzione delle opere sia autorizzata dalla Regione.
Comunica che nel periodo in cui era Assessore ai Lavori Pubblici aveva fatto iniziare l'inventario delle strade regionali e dichiara di essere certo che l'attuale Assessore ai Lavori Pubblici farà continuare e portare a termine tale inventario che, in effetti, consiste, egli dice, in una planimetria delle strade regionali con le relative sezioni nella quale sono segnate le opere eseguite sulla strada stessa da terzi, sia per attraversamenti che per costruzioni e servizi, previo il rilascio di atti di concessione da parte dell' Amministrazione regionale. Osserva che tale lavoro richiederà molto tempo per essere eseguito e portato a termine.
Comunica che è altresì necessario procedere all'accertamento e alla revisione delle concessioni stradali, ai fini dell'aggiornamento dei canoni per occupazione di spazi e di aree pubbliche ai fini della regolarizzazione amministrativa di molte opere eseguite senza la preventiva autorizzazione regionale.
Informa che le attuali misure delle tariffe dei canoni sono ancora quelle stabilite nell'anno 1938 dalla cessata Amministrazione provinciale. per cui non sono adeguate, tanto è vero ché nella maggior parte dei casi sono maggiori le spese per la registrazione dell'atto di concessione che l'importo dei canoni annui di concessione.
Fa presente che è quindi necessario aggiornare le tariffe in questione e rileva che già la precedente Amministrazione aveva considerato tale necessità. Informa che la Giunta ha, quindi, ritenuto opportuno di sottoporre al Consiglio, per l'approvazione, la nuova tariffa in esame dei canoni per le concessioni stradali.
Osserva che, per la determinazione dei canoni della nuova tariffa, è stato tenuto conto del deprezzamento del valore della lira dal 1938 ad oggi e delle tariffe applicate nelle. Provincie delle altre Regioni, tariffe che, in genere, prevedono canoni superiori a quelli della tariffa proposta dalla Giunta.
Rileva che nella nuova tariffa sono previste esenzioni per le opere interessanti l'agricoltura e per le concessioni a favore di Enti pubblici, Enti di beneficenza, e per opere di pubblico interesse che non implichino vantaggio patrimoniale.
Fa presente che compete ora al Consiglio decidere in merito.
Osserva che, generalmente, le concessioni stradali si riferiscono alle zone vincolate adiacenti alla strada e dichiara che il pagamento dei canoni sta a dimostrare la precarietà della concessione.
Rammenta le grandi difficoltà che l'Amministrazione regionale incontra allorquando si tratta, non già di costruire ma anche soltanto di allargare una strada (ad esempio per l'arretramento di un muro, di una cinta, ecc.) e fa presente che quando viene rilasciata ad un privato la concessione per attraversamento stradale, previo pagamento di un canone annuo, il concessionario sa che l'autorizzazione ha carattere di precarietà e che, pertanto, in caso di allargamento della sezione stradale o di modifiche di tracciato, la concessione può essere annullata, con conseguente demolizione delle opere eseguite a titolo precario.
Propone che il Consiglio proceda all'esame delle singole voci della nuova tariffa, ai fini dell'approvazione della tariffa stessa, apportandovi le eventuali modificazioni ritenute opportune.
Il Consigliere CHABOD Renato, premesso che intende riferirsi alla voce n. 9 "cartelli pubblicitari", rileva che in tale voce è, fra parentesi inclusa la seguente clausola: "salvo e riservato ogni futuro provvedimento normativo regionale in materia di limitazione della pubblicità commerciale stradale".
Dichiara di essere pienamente d'accordo sull'accertamento di tale clausola, ma ritiene che sarebbe preferibile sostituire a tale clausola una dizione più drastica ancora, tanto più che la concessione stradale si riferisce alla linea di rispetto al di là della quale (territorio libero) chi intendesse collocare un cartello pubblicitario non sarebbe tenuto al pagamento di alcun canone.
Riferisce, a titolo di esempio, che, lungo la strada statale, tra la località St. Perioux (Montjovet) e il capoluogo di St. Vincent, vi è un monticello situato al di là della vecchia strada abbandonata, sul quale potrebbe essere collocato un cartello pubblicitario in dimensioni esagerate senza che sia soggetto al pagamento di alcun canone, in base alle norme della voce n. 9.
Precisa che una tal cosa non può essere ammessa e, pur prendendo atto della riserva esplicita inserita nella voce in esame, ritiene che il Consiglio regionale debba preoccuparsi della tutela del paesaggio già in sede di approvazione della tariffa in questione, stabilendo che per il collocamento di cartelli pubblicitari, anche oltre la zona di rispetto, occorre ottenere la prescritta concessione dell'Amministrazione regionale e pagare il relativo canone.
Ritiene quindi, che la dizione della voce n. 9 dovrebbe essere modificata nel senso che i cartelli pubblicitari, ovunque siano collocati, sono soggetti al pagamento del canone stabilito. Osserva che tratterebbesi, tutto al più, di decidere circa l'entità del canone di cui si tratta.
L'Assessore BIONAZ comunica che la questione prospettata dal Consigliere Chabod Renato ha già formato oggetto di studio da parte della Giunta, la quale ha ritenuto che con una deliberazione consiliare si possa soltanto dettare norme circa il collocamento di cartelli pubblicitari nell'ambito della zona di rispetto stradale e non già sulla proprietà privata fuori di tale zona. Osserva che il divieto di collocare cartelli pubblicitari su proprietà private fuori della zona di rispetto stradale può essere disposto soltanto con legge e fa presente che il precedente Consiglio aveva già approvato un disegno di legge regionale recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta.
Comunica che tale disegno di legge regionale è stato restituito senza visto di legittimità della Commissione di Coordinamento e che, per tale ragione, la Giunta ha ritenuto opportuno, - in attesa di riesaminare la questione di tale legge -, di inserire nella tariffa in esame, alla voce n. 9, la clausola: "salvo e riservato ogni futuro provvedimento normativo regionale in materia di limitazione della pubblicità commerciale stradale".
Il Consigliere CHABOD Renato osserva che l'articolo 2 dello Statuto regionale dà la possibilità all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta di dettare norme in materia di tutela del paesaggio.
L'Assessore BIONAZ concorda su quanto detto dal Consigliere Chabod Renato, ma rileva che le norme di tutela in materia di paesaggio possono essere dettate soltanto con apposita legge regionale e non già con un semplice provvedimento deliberativo di approvazione della tariffa in esame.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che, effettivamente il precedente Consiglio regionale aveva approvato un disegno di legge regionale recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta, disegno che è stato rinviato dalla Commissione di Coordinamento al Consiglio regionale, per il riesame, con rilievi di poca entità.
Esprime parere che il Consiglio possa, quindi, riprendere in esame il disegno di legge in base alle osservazioni formulate dalla Commissione di Coordinamento. Osserva che il principio esposto dal Consigliere Chabod Renato è già previsto nel cennato disegno di legge, per cui è opportuno, alla voce n. 9 della nuova tariffa in esame, la riserva citata che fa riferimento a futuri provvedimenti normativi regionali, da adottarsi con legge regionale, in forza dell'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Osserva che soltanto con un provvedimento legislativo, e non già con una semplice deliberazione consiliare, che è solo un atto amministrativo si ha la possibilità di dettare nuove norme e vincoli in materia di pubblicità stradale sulla proprietà privata. Precisa che trattasi, quindi, di una questione di forma, in quanto sulla sostanza è d'accordo con il Consigliere Chabod Renato.
Il Consigliere NICCO Giulio dichiara di concordare sulla nuova tariffa dei canoni per concessioni stradali proposta dalla Giunta.
Richiama, peraltro, l'attenzione del Consiglio sulla opportunità che gli importi dei canoni previsti alla voce 9 (cartelli pubblicitari) siano ridotti alla metà per i cartelli pubblicitari riferentisi ad attività produttive, economiche e commerciali della Valle d'Aosta (industrie locali, alberghi, ecc.) e siano aumentati per le attività di Ditte aventi sede fuori della Valle d'Aosta, sempre che nulla osti dal lato legale-giuridico all'accettazione di detta proposta.
Ritiene logico che il Consiglio regionale tenga in maggior conto le attività economiche e commerciali locali, favorendole per quanto possibile, che non le industrie ed attività economiche di Ditte aventi sede fuori Valle.
Il Consigliere SAVIOZ riferisce che, effettivamente era venuto a conoscenza, a suo tempo, che il Consiglio aveva approvato l'emanazione di una legge regionale recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta.
Rammenta al Consiglio che la Valle d'Aosta è tutta zona turistica e si dichiara d'avviso che i cartelli pubblicitari dovrebbero, quindi, essere vietati nel modo più assoluto perché deturpano il paesaggio e le bellezze naturali della Valle d'Aosta.
Esprime parere che il Consiglio dovrebbe soprassedere ad ogni decisione in merito alla proposta di approvazione della nuova tariffa dei canoni per concessioni stradali, in attesa che la Giunta riesamini, nel più breve tempo possibile, il disegno di legge recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta, a suo tempo approvato dal Consiglio e rinviato, non vistato, dalla Commissione di Coordinamento per rilievi di non grande importanza.
Fa presente che nella vicina Svizzera i cartelli pubblicitari sono vietati nelle zone turistiche, come ha avuto modo di constatare, lo scorso anno, in occasione di una sua visita nel cantone tedesco.
Osserva che la Valle d'Aosta, in fatto di bellezze naturali, può considerarsi la regina, non soltanto nell'Europa, ma anche forse nel mondo intero e che, pertanto, il suo paesaggio caratteristico non deve essere deturpato dai cartelli pubblicitari.
Il Consigliere CHABOD Renato concorda sul rilievo fatto dal Presidente della Giunta, Bondaz, secondo il quale l'emanazione di norme in materia di limitazione e disciplina della pubblicità stradale non può essere disposta che con legge regionale.
Rileva la necessità che tale legge sia approvata ed emanata, possibilmente entro l'anno, sulla base del disegno di legge approvato dal precedente Consiglio, disegno che dovrebbe essere ripreso in esame, unitamente ai rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento.
Esprime parere che, in attesa, sia opportuno che il Consiglio proceda senz'altro all'approvazione della nuova tariffa dei canoni per concessioni stradali proposta dalla Giunta regionale, fermo restando che il canone della voce n. 9 (cartelli pubblicitari) dovrà essere ridotto alla metà per i cartelli pubblicitari riferentisi ad attività produttive, economiche e commerciali della Valle d'Aosta.
In relazione alla proposta del Consigliere Nicco Giulio, rileva che il cartello pubblicitario il quale contenga informazioni, ad esempio sul numero di camere disponibili (acqua corrente, bagno, ecc.) di un determinato albergo di un paese della Valle d'Aosta ha maggiore interesse per il turista che non, ad esempio, un cartello pubblicitario delle calzature di Vigevano.
Aggiunge, per quanto riguarda la modifica da apportare alla voce n. 9, che potrebbe essere approvata una dizione del seguente tenore "i cartelli di pubblicità locale ed aventi riflessi nel campo turistico".
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta che il disegno di legge recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta, approvato in data 9 settembre 1954 dal Consiglio regionale, all'articolo 1 stabilisce quanto segue:
"Nel territorio della Regione Valle d'Aosta è vietato di affiggere e di collocare scritte, cartelli, insegne e oggetti di pubblicità commerciale o industriale lungo le strade ed i sentieri soggetti a pubblico transito o in vista delle strade e dei sentieri stessi.
Il divieto si estende anche alle strade statali, alle strade ferrate, ai tratti delle strade e dei sentieri costituenti traverse abitale dei Comuni e dei villaggi di montagna, nonché alle zone site in vista delle traverse stesse".
Rileva che il Presidente della Commissione di Coordinamento, al quale il disegno di legge è stato trasmesso ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, con lettera in data 15 ottobre 1954, protocollo 2120, ha rinviato il disegno di legge al Consiglio regionale per i seguenti motivi:
"1) - L'art. 1 costituisce patente violazione del R.D. 14-3-1929 n. 410 e del Decreto Legislativo 8 novembre 1947 n. 1417 con i quali è stata, rispettivamente, disciplinata la pubblicità lungo ed in vista delle strade statali e lungo ed in vista di quelle ferroviarie.
Il disegno di legge in parola modificando, illegittimamente, la disciplina statale della pubblicità sulle zone predette viene a porsi in netto contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato al quale è subordinata la potestà legislativa della Regione.
2°) - Eccesso di competenza. (Omissis)".
Rileva che la questione sollevata dal Consigliere Chabod Renato rientra proprio nell'articolo 1 di cui si tratta, che, in seguito ai rilievi del Presidente della Commissione di Coordinamento, dovrà essere riesaminato nella sua formulazione dal Consiglio regionale, al quale spetta decidere se il disegno di legge di cui si tratta possa essere mantenuto nel testo già approvato o se debba, invece, essere modificato in relazione ai rilievi del Presidente della Commissione di Coordinamento.
Dichiara di essere, quindi, del parere che la clausola: "salvo e riservato ogni futuro provvedimento normativo in materia di limitazione della pubblicità commerciale stradale" debba essere inserita alla voce n. 9 della tariffa in esame, in quanto tale riserva è aderente alla realtà dei fatti, perché è in relazione proprio ad una norma già prevista nel disegno di legge approvato dal precedente Consiglio.
L'Assessore BIONAZ dichiara di condividere il parere del Consigliere Savioz, circa il divieto dei cartelli, rilevando che in Valle d'Aosta vi sono effettivamente troppi cartelli pubblicitari. Ritiene che, per il momento, sarebbe assurdo approvare la nuova tariffa dei canoni delle concessioni stradali non prevedendo canoni, con conseguente esenzione, proprio per i cartelli pubblicitari che, secondo gli intendimenti del Consiglio, non dovrebbero più essere permessi in futuro. Riconosce che è vero quanto detto dal Consigliere Chabod Renato e cioè che, approvando la nuova tariffa nel testo proposto, si lascia la possibilità di collocare su proprietà privata cartelli pubblicitari che possono anche essere in contrasto con il paesaggio; osserva, però, che i cartelli pubblicitari vengono collocati per la massima parte nella zona di rispetto stradale (striscia di 3 metri circa dal ciglio della strada).
Fa presente che stralciando la voce del n. 9 di cui si è prima discusso, con l'intendimento di regolare tale questione con apposita legge regionale, non sarebbe più possibile di fare pagare i canoni per i cartelli pubblicitari nella zona di rispetto lungo le strade regionali.
Osserva che l'emanazione della legge di cui si tratta potrebbe anche tardare, per motivi non dipendenti dalla Regione.
Passando all'esame della proposta fatta dal Consigliere Nicco Giulio, dichiara di non essere contrario all'accoglimento della proposta stessa, ma di ritenere che sia più opportuno regolare tale questione in sede di approvazione della cennata legge regionale, stabilendo, in una apposita norma, che i canoni relativi ai cartelli pubblicitari sono ridotti alla metà allorquando si riferiscono ad attività economiche della Regione.
Il Consigliere NICCO Giulio precisa che è doveroso da parte dell'Amministrazione regionale venire in aiuto in questa sede alle attività produttive, economiche e commerciali della Valle d'Aosta e, pur dichiarando di essere favorevole all'aumento dei canoni per le concessioni stradali, insiste affinché la sua richiesta sia accolta.
Il Consigliere SAVIOZ comunica di aver preso atto con compiacimento che il suo punto di vista è condiviso dall'Assessore Bionaz. Rammenta che, nei Comuni della Valle d'Aosta, i cartelli pubblicitari vengono collocati indiscriminatamente in qualsiasi zona, senza riguardo alcuno al paesaggio, che quasi sempre ne rimane deturpato.
Pertanto, in attesa che da parte del Consiglio regionale si provveda con legge regionale a limitare ed a disciplinare la pubblicità stradale ai fini della tutela del paesaggio, ritiene opportuno che l'Assessore al Turismo invii una lettera-circolare ai Sindaci dei Comuni della Valle, richiamando la loro attenzione sui riflessi negativi (deturpamento del paesaggio) del collocamento dei cartelli pubblicitari e invitandoli a non concedere, per l'avvenire, nuove concessioni o nuove proroghe di concessioni per il collocamento di cartelli pubblicitari lungo le strade comunali, ai fini della tutela del paesaggio.
L'Assessore BORDON premette che non era sua intenzione di prendere la parola sull'argomento in discussione, in quanto il Presidente della Giunta e l'Assessore Bionaz avevano già ampiamente illustrato la questione al Consiglio.
Comunica che ritiene, però, opportuno, in relazione alla giusta osservazione fatta dal Consigliere Savioz, informare il Consiglio di avere già provveduto a fare cancellare lungo la Valle, da Aosta a Pont St. Martin, le scritte che, da circa 4 anni, si leggevano sui muri in Molte località del fondo Valle.
Riferisce che, ad opera di un partito, furono purtroppo fatte nuovamente scrivere, con sua somma sorpresa, alcune scritte che erano state cancellate il giorno precedente, per cui ha ritenuto di dover predisporre un comunicato con il quale invitava i partiti a vietare alle loro organizzazioni locali di fare le iscrizioni di cui si tratta.
Fa presente di avere già esaminato il disegno di legge regionale approvato, a suo tempo, dal Consiglio regionale e che dal Presidente della Commissione di Coordinamento era stato rinviato al Consiglio per il riesame, come riferito dal Presidente della Giunta.
Osserva che il problema della pubblicità stradale si presenta sotto vari aspetti differenti:
- Pubblicità lungo le strade regionali: ritiene che in materia di pubblicità lungo le strade regionali e relative zone di rispetto il Consiglio possa statuire come meglio crede, vietando, anche in modo assoluto, il collocamento di cartelli pubblicitari di qualsiasi genere.
- Pubblicità lungo le strade nazionali: ritiene che ogni difficoltà possa essere superata, previo opportuno accordo con l'ANAS, onde ottenere che, ai fini della tutela del paesaggio, non siano concesse, nel territorio della Valle d'Aosta, autorizzazioni al collocamento di cartelli pubblicitari lungo le strade nazionali.
- Pubblicità nelle proprietà private: per quanto riguarda la disciplina dei cartelli pubblicitari collocati nelle proprietà private, esprime parere che la questione sia più difficile, ma fa presente che, comunque, detta questione sarà esaminata dalla Giunta regionale.
Assicura che il disegno di legge approvato dal precedente Consiglio verrà ripreso in esame, unitamente ai rilievi fatti dal Presidente della Commissione di Coordinamento.
Comunica che, al fine di ottenere che la legge regionale giunga a buon porto, prima di riportare la questione all'esame del Consiglio sarà interpellato il Presidente della Commissione di Coordinamento.
L'Assessore BIONAZ, constatato che il Consiglio è orientato verso l'opportunità del divieto del collocamento di cartelli pubblicitari, ai fini della tutela del paesaggio e in attesa che la legge regionale in questione sia approvata ed emanata, propone che il Consiglio approvi la nuova tariffa dei canoni per concessioni stradali, stabilendo, come da richiesta del Consigliere Nicco Giulio, che i canoni proposti siano ridotti a metà per i cartelli pubblicitari riferentisi ad attività produttive, economiche e commerciali della Valle d'Aosta.
Segue breve discussione fra gli Assessori BIONAZ e BORDON ed il Consigliere CHABOD Renato.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che il menzionato disegno di legge recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale, approvato dal precedente Consiglio, è stato elaborato molto bene, poiché comprende tutti i casi, compresa l'affissione ed il collocamento di scritte e di insegne di carattere commerciale e industriale e stabilisce i vari casi e le varie limitazioni.
Ritiene che detto disegno di legge sia completo ma fa presente che, purtroppo, è stato rinviato - a torto o a ragione - dal Presidente della Commissione di Coordinamento senza visto di esecutorietà, perché sancisce, all'art. 1, anche il divieto di collocare cartelli pubblicitari sulle strade statali in Valle d'Aosta.
Precisa che questa è la sola questione che rimane da riesaminare, in quanto i rimanenti articoli vanno benissimo, perché la Regione ha in materia la potestà legislativa primaria prevista dall'articolo 2 dello Statuto speciale e può, quindi, statuire come meglio crede.
Comunica che la Giunta sta predisponendo norme in una materia che è assai più complessa di quella in esame e che è pure compresa in tali norme statutarie ai fini della tutela del paesaggio in Valle d'Aosta.
Fa presente che, con l'approvazione e l'emanazione di dette norme legislative, le decisioni della Commissione regionale per la tutela del paesaggio avranno maggiore forza, in quanto saranno emesse in base a precise norme legislative. Dichiara che sarà cura della Giunta regionale di proporre al Consiglio l'approvazione di un disegno di legge regionale che disciplini tutta la materia riguardante la tutela del paesaggio e che, prima ancora, sarà riesaminato il disegno di legge recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale.
Il Presidente, PAREYSON, ritiene opportuno che, in attesa del riesame e dell'approvazione della menzionata legge regionale, sia limitata la durata delle nuove concessioni stradali per i predetti cartelli pubblicitari.
Il Presidente, Pareyson, pone quindi ai voti, per alzata di mano, la nuova tariffa dei canoni per concessioni stradali, proposta dalla Giunta, modificata e completata, per quanto riguarda la voce n. 9, come da proposta fatta dal Consigliere Nicco Giulio.
IL CONSIGLIO
ritenuta la necessità dell'aggiornamento della tariffa dei canoni per concessioni stradali, da applicare con effetti a decorrere dal 1° luglio 1955;
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti numero trentadue);
Delibera
di approvare la seguente nuova tariffa (Allegato A) dei canoni per le concessioni stradali, da applicare con effetti a decorrere dal 1° luglio 1955, nel territorio della Valle d'Aosta:
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Allegato A
TARIFFA DEI CANONI PER CONCESSIONI STRADALI
I canoni indicati si riferiscono ad anni solari.
Per l'anno di inizio della concessione il canone si computa per intero, se l'autorizzazione è concessa nei primi sei mesi dello anno stesso, ed è ridotto alla metà se l'autorizzazione è concessa nel secondo semestre.
L'ammontare del canone è soggetto allo arrotondamento a lire dieci.
Sono esenti da canoni le concessioni a favore degli Enti Pubblici e di beneficenza, per pubblico interesse che non implichi vantaggi patrimoniali.
Sono altresì, esenti da canoni le concessioni per occupazioni con passi carrabili indispensabili all'accesso ai fondi agricoli e alla coltura dei terreni, nonché con opere indispensabili per mantenere servitù, usi o diritti preesistenti alla costruzione delle strade e alla formazione delle aree pubbliche.
N. ord. |
Indicazione dell'oggetto della concessione |
Canone annuo |
ANNOTAZIONI |
1 |
Reti metalliche, lamiere stirate e simi li, mantenute ad aria libera fino a mt. 3 di altezza, con sostegni metallici, in legno od in cemento, semplicemente in fissi nella proprietà privata, senza alcuna opera muraria, per ogni mq. di striscia compresa fra la linea verso strada ove la recinzione è libera e quella ove la medesima è collocata. |
4 |
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2 |
Reticolati e cancellate ad aria libera, con o senza cancelli, fino a mt. 2,50 di altezza su zoccolo in muratura alto al massimo cm. 80 sul piano della banchina stradale o su muri di sostegno o di controripa, con o senza pilastri in muratura, di lato al massimo di cm. 50, ovvero pilastri isolati a sostegno di cancello: per ogni mq. di striscia compresa fra la linea verso la strada della costruzione e quella ove la costruzione è libera. |
10 |
|
3 |
Muri di cinta alti al massimo mt. 3 (quando ne sia riconosciuta tollerabile la esecuzione); per ogni mq. di striscia compresa fra la linea verso strada del muro e quella ove la costruzione è libera. |
30 |
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4 |
Muri di cinta alti al massimo m. 4 (quando ne sia riconosciuta tollerabile l'esecuzione) anche se con tettoie aperte addossate al muro; ovvero fabbricati alti al massimo m. 4 di carattere modesto: per ogni mq. di striscia compresa fra la linea verso la strada del muro e quella ove la costruzione è libera. |
50 |
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5 |
Fabbricati (quando ne sia tollerabile l'esecuzione) per ogni mq. di striscia compresa fra la linea verso la strada del fabbricato e quella ove la costruzione è libera, e per ogni piano di altezza della costruzione dal piano banchina, di mt. 4 o frazione di mt. 4. |
100 |
La Divisione Lavori Pubblici curerà di precisare, quando ne sia il caso, nella costruzione, specie dei fabbricati, la quota del piano terreno, per evitare la necessità di dover costruire (quando il fabbricato è ultimato) scalo di accesso o rampe esterne al fabbricato. La quota sarà fissata in relazione ad eventuali previste sistemazioni della livellata stradale. |
6 |
Sopraelevazione di fabbricati esistenti, ove ne sia consentita la costruzione per ogni mq. di striscia compresa tra il filo verso strada del fabbricato esistente e quella ove la costruzione è libera, per ogni piano di nuova costruzione, o altezza di sopraelevazione pari a n. 4 o frazione di metri 4. |
80 |
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7 |
Balconi verande, chioschi, balli pubblici, baracconi, persiane, tende, ponti di servizio da muratore o simili, depositi di materiale di qualunque genere ecc. per metro quadrato di terreno occupato, compreso fra la linea verso strada della zona occupata e quella dove l'occupazione è libera a norma di legge. |
50 |
|
8 |
Apertura di canali e di fossi a distanza minore di quella regolamentare, per ogni ettometro di percorrenza laterale. |
180 |
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9 |
Cartelli pubblicitari impiantati o comunque interessanti la striscia di terreno compresa tra il confine della proprietà stradale e delle pertinenze stradali e la linea ove la costruzione è libera sempre che la posa dei cartelli stessi possa essere autorizzata, nei confronti delle esigenze della viabilità e della tutela del passaggio (salvo e riservato ogni futuro provvedimento normativo regionale in materia di limitazione della pubblicità commerciale stradale) - (La misura dei canoni è ridotta a metà per i cartelli pubblicitari riferentisi ad attività produttive economiche e commerciali della Valle d'Aosta) a) con iscrizione o disegni pubblicitari su di una sola facciata, per ogni metro quadrato o frazione di mq. di cartello interessante la zona sopraindicata: |
Nel caso di posa di cartelli simili in serie, a distanza tra loro non maggiore di m. 150, i canoni complessivi devono essere aumentati come segue: per due cartelli aumento 10% per tre cartelli aumento 15% per quattro cartelli aumento 20% per cinque cartelli ed oltre aumento 30% |
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sino a mq. 1 da oltre mq. 1 a mq. 4 da oltre mq. 4 a mq. 6 oltre mq. 6 |
1000 4000 6000 7000 |
||
b) con iscrizioni o disegni pubblicitari sulle due facciate, per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato di cartello interessante la zona sopra indicata: |
|||
sino a mq. 1 da oltre mq. 1 a mq. 4 da oltre mq. 4 a mq. 6 oltre mq. 6 |
2000 5000 7000 8000 |
||
10 |
Pali sostegno cartelli di cui al precedente n. 9 in aumento ai canoni relativi ai cartelli stessi, per ogni palo infisso nella striscia compresa tra il confine della strada o delle pertinenze stradali e la linea ove la costruzione è libera. |
500 |
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