Oggetto del Consiglio n. 138 del 15 giugno 1971 - Verbale
OGGETTO N. 138/71 - Disegno di legge regionale recante "Modificazioni alla legge 29 aprile 1960 n. 3 (legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta)". (Discussione generale)
Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale recante modificazioni alla legge 28 aprile 1960 n. 3 (legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta), disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 26 maggio 1971:
In sede di pratica applicazione della legge regionale 28 aprile 1960 n. 3 (legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta) è stata accertata la necessità di approvare le sottoindicate modificazioni agli articoli 9 (punto 5) e 18 della legge stessa.
L'articolo 9, che riguarda le indicazioni fondamentali del piano regolatore comunale, prevede, fra l'altro (al punto 5), il piano finanziario per l'attuazione del piano.
Si ritiene necessario prevedere, in sostituzione del punto 5 - concernente il suddetto piano finanziario - le seguenti più complete norme e indicazioni:
a) le norme di disciplina edilizia e urbanistica per l'attuazione del piano regolatore;
b) l'indicazione dei principi e criteri direttivi per l'attuazione del piano regolatore e le previsioni di massima delle principali relative spese.
Per quanto riguarda la modificazione di cui alla lettera a), si tratta di una modificazione molto utile e che risponde, fra l'altro, ad una esigenza largamente fatta sentire dagli strati più preparati e consapevoli della cultura urbanistica nazionale. Il regolamento edilizio risulta, infatti, direttamente collegato al piano regolatore, superandosi così la duplicazione di atti formali che aveva procurato e procura numerosi inconvenienti, anche di natura pratica.
Viene permesso, al tempo stesso, un più coerente coordinamento tecnico fra norme edilizie e disciplina urbanistica, in modo da garantire una maggiore razionalità in sede di procedimento relativo alle eventuali modifiche dello strumento urbanistico locale.
Per quanto riguarda la modificazione di cui alla lettera b), si tratta di una disposizione che abolisce la pesante remora rappresentata dalla necessità di un piano finanziario, ma ciò non già nel senso di una negazione di quelle necessarie valutazioni programmatiche in sede di amministrazione e gestione dei piani, bensì proprio nella direzione di un potenziamento di tale insopprimibile esigenza.
Va considerato, infatti, che il "piano finanziario" quasi precipitato storico di una più antica normativa, che collegava i piani regolatori ai vecchi piani di ampliamento ed al connesso regime di espropriazioni, è largamente superato, ormai, dalla nuova realtà dei piani regolatori, intesi come atti globali di disciplina programmata del territorio. È chiaro che in quest'ordine di idee non è più il piano finanziario ad avere rilevanza, ma, molto di più, un insieme di criteri e principi volti a creare e stabilire i programmi di intervento pubblico e i criteri che guidano le scelte prioritarie dei pubblici poteri.
La presenza, accanto ai piani esecutivi di iniziativa e di intervento pubblico (piani particolareggiati), di piani di iniziative e di intervento privato ma di controllo pubblico (come i piani di lottizzazione) impone la necessità di prevedere in modo sufficientemente articolato, sulla base delle scelte prioritarie di programma, un coordinamento di questi due comparti di intervento.
In questo quadro, il principio fondamentale è quello del coordinamento dei diversi tipi e livelli di intervento, e le nuove norme vi assolvono egregiamente.
L'articolo 18 della legge 28 aprile 1960 n. 3 prevede la possibilità dell'entrata in vigore dei piani regolatori comunali anche prima dell'approvazione del piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico.
Si ritiene necessario prevedere analoga possibilità anche per quanto riguarda l'entrata in vigore dei programmi di fabbricazione, annessi ai regolamenti edilizi.
Ai fini di cui sopra, la Giunta propone all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge.
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Disegno di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE .........................N. ....: Modificazioni alla legge regionale 28 aprile 1960 n. 3 (legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta).
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Sono approvate le seguenti modificazioni alle norme della legge regionale 28 aprile 1960 n. 3 (Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio):
a) il capoverso 5) dell'articolo 9 è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi capoversi 5) e 6):
"5) le norme di disciplina edilizia ed urbanistica per l'attuazione del piano regolatore;
6) l'indicazione dei principi e criteri direttivi per l'attuazione del piano regolatore e le previsioni di massima delle principali relative spese".
b) l'articolo 18 è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo 18:
"I piani regolatori comunali e i regolamenti edilizi, con annessi programmi di fabbricazione, adottati dai Comuni e da approvare con deliberazioni della Giunta Regionale, potranno entrare in vigore, con deliberazione del Consiglio Regionale, anche prima dell'approvazione del piano regolatore regionale".
Art. 2
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica
PARERE
della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica sul disegno di legge regionale concernente modificazioni alla legge regionale 28 aprile 1960 n. 3 (Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta).
La Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, nella riunione in data 10 maggio 1971, presenti il Presidente della Commissione stessa, Consigliere Caveri, ed i membri Consiglieri Andrione, Bordon e Chantel, ha preso in esame ed ha espresso unanime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge regionale in questione, nel testo formulato dalla Giunta Regionale.
Aosta, lì 11 maggio 1971
L'Assessore al Turismo, MILANESIO, illustra le ragioni che hanno indotto la Giunta a predisporre il disegno di legge soprariportato recante modificazioni agli articoli 9 (punto 5) e 18 della legge regionale 28.4.1960 n. 3 (legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta).
Fa presente, fra l'altro, che nell'articolo 18 vi era una carenza legislativa in quanto non era prevista la competenza dell'Amministrazione Regionale per quanto riguarda l'approvazione dei programmi di fabbricazione, carenza che va colmata per dare la possibilità alla Giunta Regionale di approvare i vari programmi di fabbricazione pervenuti da Comuni ed attualmente in atti presso l'Assessorato al Turismo.
Il Consigliere SAVIOZ ritiene che, in base all'articolo 18 della legge regionale 28.4.1960 n. 3, di cui dà lettura, la competenza ad approvare i Piani regolatori comunali non sia della Giunta, ma del Consiglio, il quale quindi può e deve entrare nel merito dei Piani regolatori da approvare, anche ai fini di autorizzarne l'entrata in vigore prima dell'approvazione del Piano regolatore regionale.
Fa presente che, avendo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 13 del 22 febbraio 1962, dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 18 in discussione, tutti i Piani regolatori sono stati studiati, impostati ed elaborati in virtù della legge urbanistica del 1942, e non già in base alla citata legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio.
Dichiara che i Consiglieri del Gruppo comunista sono dell'avviso che la competenza ad approvare i piani regolatori comunali spetti al Consiglio Regionale e ne illustra le ragioni.
Propone, quindi, a nome dei Consiglieri comunisti, che la norma transitoria del primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 28.4.1960 n. 3 sia così modificato:
"I piani regolatori comunali e i regolamenti edilizi, con annessi programmi di fabbricazione, adottati dai Comuni ai sensi della legge 17.8.1942 n. 1150, potranno essere approvati ed entrare in vigore con deliberazione del Consiglio Regionale, anche prima dell'approvazione del piano regolatore regionale".
Il Consigliere PEDRINI premette di avere, nella seduta del 28.1.1971, unitamente al collega Maghetti, presentato al Consiglio un ordine del giorno, che fu votato, ma non approvato, riguardante la procedura per l'approvazione di strumenti urbanistici adottati dai Comuni, ordine del giorno che era del tenore seguente:
Il Consiglio Regionale,
considerata l'urgente necessità di dare alla Regione una coerente regolamentazione in materia urbanistica ed a tutela paesaggistica mediante una radicale trasformazione degli indici volumetrici di fabbricabilità vigenti e la modificazione delle distanze da osservare nelle edificazioni lungo le strade, tenendo soprattutto presente con opportuni accorgimenti delle condizioni ambientali, geografiche, storiche e delle particolari esigenze della nostra popolazione e dei nostri terreni,
dà mandato
ad una Commissione di tecnici Consiglieri regionali da nominarsi dal Consiglio di esporre al Consiglio stesso un parere o di studiare una opportuna soluzione entro il 15 marzo p.v. sulla legge urbanistica giacente presso la Commissione Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica".
Rileva che ben cinque mesi sono trascorsi da allora e che nulla ancora è stato fatto di concreto per dare alla Regione una regolamentazione consona alle esigenze locali in materia urbanistica e di tutela del paesaggio.
Riferendosi, quindi, alla relazione che illustra il disegno di legge recante modificazioni alla legge regionale 28.4.1960 n. 3, osserva che al comma quarto di tale relazione si afferma che i regolamenti edilizi sono direttamente collegati ai Piani regolatori.
Osserva che in Consiglio mai si è parlato di tale argomento e rileva che la discussione del disegno di legge in esame avrebbe dovuto essere abbinata a quella dell'oggetto n. 26 dell'ordine del giorno, concernente l'autorizzazione all'entrata in vigore dei Piani regolatori di vari Comuni, in attesa dell'approvazione del Piano regolatore regionale, perché i due argomenti sono connessi fra di loro per affinità di materia.
Riallacciandosi a quanto detto dal Consigliere Savioz, dichiara di condividere l'affermazione secondo cui l'approvazione dei Piani regolatori comunali e i regolamenti edilizi, con annessi i programmi di fabbricazione, dovrebbe essere riservata alla competenza del Consiglio e non già a quella della Giunta.
Osserva che i Piani regolatori comunali di cui all'oggetto n. 26 dell'ordine del giorno sono stati impostati in base alla legge statale 6 agosto 1967 n. 765, detta legge Ponte, e non già in base alla legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio; pertanto, a suo avviso, tali Piani non potrebbero essere approvati.
Fa presente che la legge statale non tiene conto delle particolari situazioni locali e che, quindi, si rende necessario ed urgente che l'Amministrazione Regionale apporti le modifiche opportune alla legge statale urbanistica, avvalendosi della potestà legislativa primaria sancita all'articolo 2 lettera g) dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Il Consigliere MANGANONE rileva che in questi ultimi anni molto si è parlato del problema urbanistico e della tutela del paesaggio in sede di Consiglio, ma nulla di positivo è stato concretato, salvo l'approvazione, nella seduta del 30 ottobre 1970, di un provvedimento legislativo concernente la concessione di contributi ai Comuni nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici.
Rammenta che, già in sede di approvazione di detto provvedimento legislativo, i Consiglieri del Gruppo democristiano ebbero ad esprimere la loro perplessità sul problema dei piani regolatori ed a sottolineare la necessità di addivenire sollecitamente all'approvazione del regolamento di esecuzione e delle modificazioni da apportare alla legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio 28 aprile 1970 n. 3.
Fa presente che più volte i Consiglieri democristiani ebbero a rappresentare alla Giunta e al Consiglio i lati negativi della legge 6 agosto 1967 n. 765 (legge Ponte), legge la cui applicazione, senza gli opportuni adattamenti alle particolari esigenze locali, sarebbe deleteria per lo sviluppo industriale, turistico, agricolo, economico e per la tutela dei beni artistici e culturali della Valle d'Aosta.
Rileva che molte irregolarità edilizie e molte brutture architettoniche sarebbero state evitate se si fosse provveduto ad apportare tempestivamente norme modificative regionali più volte auspicate in materia legislativa e urbanistica.
Pone in rilievo l'esigenza di una regolamentazione dell'attività urbanistica attraverso un ordinamento legislativo che permetta ai Comuni di espandersi impedendo, nel contempo, alle forze speculative di agire negativamente nel settore edilizio e nelle attività connesse.
Noi vogliamo - egli dice - un ordinamento legislativo che permetta la costruzione di abitazioni del tipo 1 o D (familiare) e che impedisca una eccessiva volumetria in zone concentrate e relativamente piccole, per consentire un ordinato sviluppo degli agglomerati urbani, per garantire soprattutto la proprietà e per invogliare i piccoli risparmiatori a costruirsi una casa.
Conclude, addossando alla Giunta Regionale e alla maggioranza consiliare la responsabilità di non aver ancora affrontato il problema urbanistico regionale nel suo complesso.
Il Consigliere CHAMONIN osserva che, secondo le proposte fatte dalla Giunta, il capoverso 5) "Il piano finanziario per l'attuazione del piano regolatore" dell'articolo 9 della legge regionale 28.4.1960 n. 3, verrebbe soppresso e sostituito dai seguenti nuovi capoversi 5) e 6):
"5) le norme di disciplina edilizia ed urbanistica per l'attuazione del piano regolatore;
6) l'indicazione dei principi e criteri direttivi per l'attuazione del piano regolatore e le previsioni di massima delle principali relative spese".
Dichiara di essere favorevole all'approvazione della norma di cui al nuovo capoverso 5), ma non alla norma di cui al nuovo capoverso 6), perché il piano finanziario comprende la previsione di massima delle spese e il modo di reperire i fondi per finanziare le spese stesse, il che è cosa essenziale e determinante a suo avviso.
L'Assessore MILANESIO premette che le modificazioni proposte dalla Giunta alla legge regionale 28.4.1960 n. rispondono allo spirito di tale legge.
Riferendosi quindi al rilievo fatto dal Consigliere Savioz, secondo cui la norma del nuovo articolo 18, se approvato dal Consiglio, verrebbe a menomare le competenze della Giunta, osserva che non bisogna fare confusione tra il piano urbanistico regionale e i piani regolatori comunali, che sono due cose ben distinte, anche per quanto riguarda gli organi competenti ad approvarli.
Dà quindi lettura dell'articolo 11 della legge 28.4.1960 n. 3, che stabilisce:
"Art. 11 - Entrata in vigore del piano regolatore regionale e dei piani comunali.
Il piano regolatore regionale entra in vigore dalla data nella quale diventa esecutiva la deliberazione del Consiglio Regionale che lo approva.
I piani regolatori comunali entrano in vigore dalla data delle deliberazioni della Giunta Regionale che li approvano e che dovranno essere assunte entro un anno dall'adozione dei piani da parte dei Consigli Comunali".
Fa presente che, mancando tuttora il piano regolatore regionale che deve essere approvato dal Consiglio, è ovvio che il Consiglio deve autorizzare la Giunta ad esaminare i piani regolatori comunali che pervengono dalle Amministrazioni Comunali e ad approvarli anche in mancanza del Piano regolatore regionale.
Ricorda che era stato preannunciato a suo tempo che la Giunta avrebbe predisposto un disegno di legge recante una modifica all'articolo 18 della più volte citata legge regionale per dare la facoltà alla Giunta Regionale di approvare, oltre ai Piani regolatori comunali, anche i programmi di fabbricazione.
Questo - egli dice - per andare incontro alle esigenze dei Comuni che hanno adottato un piano di fabbricazione, in mancanza del piano regolatore.
Ritornando all'intervento del Consigliere Savioz, fa notare che il testo del nuovo articolo 18 dal Consigliere stesso proposto in contrapposizione con il testo del nuovo articolo 18 proposto dalla Giunta fa riferimento soltanto alla legge 17.8.1942 n. 1150 e non anche ad altre leggi.
Insiste sul fatto che nel testo proposto dal Consigliere Savioz si sarebbe dovuto richiamare quanto meno la legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta in data 28.4.1960 n. 3.
Rispondendo quindi al Consigliere Chamonin, il quale si è dichiarato contrario alla soppressione, all'articolo 9 n. 5, della frase "il piano finanziario per l'attuazione del piano regolatore", osserva che tale norma non è mai stata rispettata non soltanto dai Comuni della Valle d'Aosta ma anche dai Comuni delle altre Regioni.
Fa presente che tale inosservanza deriva dal fatto che nessun Comune è in grado di finanziare totalmente le ingenti spese previste per l'attuazione del piano regolatore, perché "piano finanziario" significa indicare le fonti ed i tempi in cui vanno reperiti i finanziamenti necessari per le opere di urbanizzazione, per le opere di carattere sociale e per quelle di carattere collettivo.
Fa notare che il mantenimento all'articolo 9 n. 5 della dizione "il piano finanziario per l'attuazione del piano regolatore" potrebbe riuscire molto pericolosa in quanto una persona qualsiasi potrebbe, per fini suoi particolari, inficiare la validità del piano regolatore adducendo la mancanza del piano finanziario prescritto dalla legge.
Dichiara che la modifica della norma di cui al n. 5 dell'articolo 9 è stata proposta dalla Giunta proprio per ovviare a tale deprecata eventualità che, se si verificasse, comporterebbe l'annullamento dei piani regolatori comunali.
D'altra parte - egli dice - la legislazione nazionale parla soltanto di indicazione dei principali interventi; ritiene quindi non opportuno il mantenimento di una dizione così rigida quale è quella del "piano finanziario".
Riferisce che le modificazioni proposte alla legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio hanno avuto l'assenso dei tecnici urbanisti e della Commissione consiliare permanente Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica.
Osserva che, d'altra parte, si tratta di modificazioni di carattere tecnico che non comportano innovazioni sostanziali e che hanno il solo scopo di dare la possibilità alla Giunta di esaminare e di approvare sollecitamente o di respingere, a seconda dei casi, gli strumenti urbanistici adottati dai Comuni ed inviati all'Amministrazione Regionale per l'approvazione.
Aggiunge che, se l'articolo 18 non venisse approvato nella sua nuova formulazione, che dà la facoltà alla Giunta Regionale di approvare, oltre che i piani regolatori comunali ed i regolamenti edilizi, anche gli annessi piani di fabbricazione, la Giunta non potrebbe decidere in merito ai programmi di fabbricazione perché non ne avrebbe la competenza.
Il Consigliere SAVIOZ ribadisce il suo parere secondo il quale spetta al Consiglio e non alla Giunta la competenza ad approvare i Piani regolatori comunali in mancanza del Piano regolatore regionale.
Osserva che le modificazioni proposte dalla Giunta agli articoli 9 capoverso 5 e 18 non possono essere approvate nell'adunanza odierna del Consiglio perché deve essere prima approfondita tutta la materia dell'urbanistica regionale.
Ritiene necessario che la legge regionale 28.4.1960 n. 3 sia riveduta e completata, tenendo conto delle norme della legge 17.8.1942 n. 1150, in modo che la Regione abbia finalmente uno strumento legislativo adeguato per la disciplina di tutta la materia urbanistica.
Il Consigliere MANGANONE dichiara che i Consiglieri democristiani - a differenza di quanto è nell'intendimento della Giunta - sono contrari all'applicazione integrale in Valle d'Aosta della legge 6.8.1967 n. 765, perché tale legge, tra l'altro, favorendo la costruzione di condomini, rovinerebbe il paesaggio.
Contesta poi l'affermazione dell'Assessore Milanesio secondo cui il mantenimento all'articolo 9 della legge regionale urbanistica della dizione "5) Il piano finanziario per l'attuazione del piano regolatore" darebbe la possibilità ai privati interessati di inficiare i piani regolatori comunali non corredati da un piano finanziario.
Il Consigliere GERMANO, dopo aver premesso che la questione di fondo è costituita dalla mancanza del piano regolatore regionale, strumento necessario per l'impostazione dei piani regolatori comunali, fa presente che spetta al Consiglio di stabilire le direttive che devono essere seguite dagli Architetti per l'impostazione del piano regolatore regionale, ad evitare che sia allestito in modo non conforme agli intendimenti del Consiglio.
Rileva che l'Assessore Milanesio si è dichiarato contrario a riservare al Consiglio la competenza ad approvare i piani regolatori comunali, come proposto dall'emendamento sostitutivo all'articolo 18 presentato dal Consigliere Sazioz.
Osserva che potrebbe anche condividere il suo punto di vista qualora vi fosse stato già il piano regolatore regionale, ma afferma che, in mancanza di detto piano regolatore, dovrebbe essere il Consiglio ad approvare i piani regolatori comunali, non avendo ancora avuto la possibilità di esaminare prima i problemi urbanistici dei singoli Comuni nell'ambito delle previsioni del piano regolatore regionale.
Fa presente che tale sua affermazione è corroborata dall'articolo 18 della vigente legge regionale urbanistica, il quale stabilisce che i piani regolatori adottati dai Consigli Comunali possono entrare in vigore, anche prima dell'approvazione del piano regolatore regionale, con deliberazione del Consiglio Regionale.
Osserva che, se si modificasse il predetto articolo 18 nel nuovo testo proposto dalla Giunta Regionale, si verrebbe a sottrarre al Consiglio la competenza che ha in materia urbanistica e di piani regolatori per zone di particolare importanza turistica, a' sensi dell'articolo 2 lettera g) dello Statuto regionale; ritiene che non sia nell'intendimento della Giunta di addivenire ad una simile situazione.
Conclude, dichiarando che i Consiglieri comunisti mantengono l'emendamento sostitutivo proposto dal Consigliere Savioz all'articolo 18, pur accettando di completarlo eventualmente facendo riferimento alla legge regionale 28.4.1960 n. 3, oltre che alla legge 17.8.1942 n. 1150.
Il Consigliere MANGANONI conferma di non concordare sul nuovo testo dell'articolo 18 proposto dalla Giunta, per le ragioni già esposte dai Consiglieri Savioz e Germano.
Accennando quindi alla legge 6.8.1967 n. 765 (legge Ponte), osserva che, se è vero che tale legge ha dei lati positivi perché prevede, tra l'altro, l'attuazione di zone verdi, ecc., è altrettanto vero che permette la costruzione di condomini che, come tutti sanno, deturpano il paesaggio poiché l'articolo 17 prevede la possibilità della costruzione di fabbricati fino ad una altezza di 3 piani ed in base ad una volumetria di 1 mc. e mezzo per ogni metro quadrato di area fabbricabile, ed in più non pone alcun freno alle speculazioni di certi imprenditori edili.
Rileva che, per impedire le speculazioni edilizie, non basta limitare la volumetria, ma bisogna altresì limitare la superficie coperta e l'altezza delle costruzioni e stabilire determinate distanze dai fabbricati.
Ritiene che i Consiglieri siano concordi sulla necessità di evitare che certi orrori edilizi deturpino il paesaggio valdostano e dichiara che l'unica possibilità di impedire tale deturpazione consiste nel dotare ogni Comune del necessario piano regolatore.
Conclude, dichiarando di concordare sulla proposta di modifica dell'articolo 9 (al n. 5) e dell'articolo 18 della legge regionale urbanistica, ma insiste sul principio che debba essere riservata al Consiglio la competenza ad approvare i piani regolatori comunali e i regolamenti edilizi, con gli annessi programmi di fabbricazione sino a quando non sia stato approvato il piano regolatore regionale.
Il Consigliere ANDRIONE premette che le leggi vigenti in materia urbanistica sono assai confuse e contradditorie, per cui ritiene sia necessario, quale primo atto, accertare qual è lo stato di fatto esistente in Valle d'Aosta.
Osserva che i Comuni avrebbero dovuto, a' sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28.4.1960 n. 3, approvare il piano regolatore comunale e paesaggistico del proprio territorio ed aggiunge che analogo obbligo venne esteso a tutti i Comuni anche dalla legge 6.8.1967 n. 765.
Rileva che i Comuni della Valle d'Aosta non sono stati in grado, per la maggior parte, di provvedere all'approvazione del rispettivo piano regolatore per motivi finanziari e anche per motivi di dimensione territoriale e per motivi demografici.
Fa presente che i piani regolatori comunali sino ad ora pervenuti all'Amministrazione Regionale non costituiscono uno strumento efficace per la tutela del paesaggio e delle necessità urbanistiche e paesaggistiche locali.
Dichiara che le modificazioni proposte dalla Giunta alla legge regionale 28.4.1960 n. 3 costituiscono semplicemente un tentativo di adeguamento procedurale alla situazione di fatto esistente e sono conseguenti alle disposizioni della legge 6.8.1967 n. 765.
Ritiene che il problema dell'urbanistica e della tutela del paesaggio debba essere affrontato con un'altra ampiezza e in profondità, in modo da arrivare ad una legge globale regionale; prospetta anche l'opportunità di inoltrare una proposta di legge statale, da approvare dal Parlamento per l'eventualità che la legge regionale venisse dichiarata illegittima, sia pure parzialmente, dalla Corte Costituzionale in seguito a ricorsi da parte di interessati, in modo che l'urbanistica e la tutela dei paesaggio in Valle d'Aosta siano comunque disciplinate dalla legge.
Osserva che detta legge globale, sia essa regionale o statale, dovrà indicare chiaramente i criteri a cui gli Architetti dovranno attenersi per elaborare il piano regolatore regionale che, a suo avviso, costituisce l'unica vera soluzione del problema urbanistico in Valle d'Aosta.
Affinché lo studio della legge regionale in materia urbanistica e della tutela del paesaggio sia fatto con ampiezza e in profondità, ritiene opportuno che l'Amministrazione Regionale si avvalga della collaborazione di esperti aventi una particolare competenza nella materia in questione.
Il Consigliere CHAMONIN concorda con la Giunta sull'urgente necessità che i piani regolatori comunali giacenti presso l'Amministrazione Regionale siano esaminati, siano eventualmente fatti modificare e siano finalmente approvati, affinché i Comuni interessati possano disporre di uno strumento indispensabile per la disciplina dell'urbanistica e per la tutela del paesaggio.
Rammenta in proposito che il Consiglio Regionale, con provvedimento legislativo in data 30.8.1970 n. 238, ha autorizzato la concessione di contributi ai Comuni per il finanziamento delle spese di redazione di strumenti urbanistici, perché i Comuni non erano in grado di provvedere a tali rilevanti spese.
Fa, infine, presente che difficilmente i Comuni potranno sostenere le ancor più rilevanti spese necessarie per l'attuazione dei piani regolatori.
Il Consigliere DOLCHI premette che la legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio (23 aprile 1960 n. 3) stabilisce che la disciplina dell'attività edificatoria e dello sviluppo urbanistico e della tutela del paesaggio si attua a mezzo del piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico, da formarsi con le modalità stabilite dal regolamento, e che i piani regolatori comunali devono essere impostati in base al piano regolatore regionale.
Ora - egli dice - è ovvio che la mancanza e del piano regolatore regionale e del relativo regolamento di attuazione ha costituito una grave difficoltà per la pratica applicazione della legge stessa.
Rileva che - come giustamente è stato detto dal Consigliere Andrione - le modificazioni proposte dalla Giunta all'articolo 9 (capoverso 5) e all'articolo 18 di detta legge regionale non sono altro che un tentativo di adeguamento delle disposizioni di legge ad una carenza della situazione attuale.
Osserva infatti che l'attuale norma regionale che si intende sostituire prevede soltanto i piani regolatori comunali e non anche i regolamenti edilizi con annessi i programmi di fabbricazione adottati dai Comuni.
Osserva che si tratta effettivamente di una lacuna legislativa che va colmata e dichiara che potrebbe anche concordare sulla nuova norma proposta dalla Giunta, ma che non può approvare, però, che i piani regolatori comunali ed i regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione siano approvati dalla Giunta, anziché dal Consiglio, perché ritiene che, in mancanza del piano regolatore regionale, la competenza a decidere spetti al Consiglio.
Dichiara che per tale ragione i Consiglieri del suo Gruppo mantengono l'emendamento sostitutivo presentato dal Consigliere Savioz.
In merito alle modificazioni proposte al capoverso 5) dell'articolo 9, rammenta che, mancando il piano regolatore regionale ed il relativo regolamento di applicazione, i piani regolatori comunali sono stati impostati in base alle vigenti leggi statali; richiama in proposito l'attenzione del Consiglio sulla legge 19.11.1968 n. 1187, recante modifiche e integrazione alla legge urbanistica 17.8.1942 n. 1150, significando che tale legge, all'articolo 1), puntualizza i criteri da seguire per la redazione dei piani regolatori generali.
Ritiene quindi che, se si vuole adeguare le disposizioni di legge alla situazione attuale, si debba far riferimento alla legge 17.8.1942 n. 1150 e alla legge 19.11.1968 n. 1187; dà lettura dell'articolo 1 di quest'ultima legge.
L'Assessore MILANESIO conferma che la Giunta, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio il disegno di legge in discussione, si è proposta unicamente di ovviare ad una carenza legislativa rilevata in sede di pratica applicazione della legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio, carenza costituita dal fatto che all'articolo 18 della legge regionale si parla soltanto di piani regolatori comunali e non anche di regolamenti edilizi, con annessi programmi di fabbricazione.
Poiché - egli dice - parecchi Comuni hanno approvato solo programmi di fabbricazione in luogo dei piani regolatori, si rende necessario modificare l'articolo 18 in modo che con deliberazione della Giunta possano essere approvati non solo i piani regolatori comunali, ma anche i regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione.
Dà atto che i Consiglieri comunisti nei loro interventi hanno formulato proposte di carattere pratico e dichiara di ritenere che gli stessi non abbiano inteso mettere in discussione certi principi avanzati di legislazione urbanistica, che sarebbe auspicabile venissero tradotti nella realtà.
Osserva che, per contro, il Consigliere Manganone, nel formulare le sue critiche alla proposta di provvedimento legislativo in esame, non ha esposto alcuna linea di politica urbanistica, né ha detto che cosa andasse bene e che cosa andasse male.
Comunica che la Giunta, nel proporre le modificazioni in discussione, non ha inteso apportare alcuna innovazione in materia di competenze della Giunta e del Consiglio, ma ha inteso semplicemente ovviare ad una lacuna legislativa, per la carenza già precisata.
Fa presente che, in base all'articolo 11 della legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio 28.4.1960 n. 3, la competenza ad approvare i piani regolatori comunali spetta alla Giunta e non al Consiglio, al quale invece, in base all'articolo 18, spetta di autorizzare l'entrata in vigore, anche prima dell'approvazione del piano regolatore regionale, dei piani regolatori adottati dai Consigli comunali.
Rileva che tali norme sono state applicate in sede di approvazione del piano regolatore del Comune di Saint Vincent; in proposito, dà lettura della parte dispositiva della deliberazione in data 7.4.1970 n. 82 con la quale il Consiglio ha autorizzato l'entrata in vigore del piano regolatore generale del Comune di Saint Vincent, in mancanza del piano regolatore regionale.
Conclude, invitando i Consiglieri comunisti a ritirare, per le ragioni esposte, l'emendamento proposto dal Consigliere Savioz.
Il Consigliere MAPPELLI fa presente che il punto di vista dei Consiglieri democristiani sul problema dell'urbanistica e della tutela del paesaggio è stato già espresso in termini chiari nella seduta del 28.2.1971, in sede di discussione di una mozione concernente la procedura per l'approvazione di strumenti urbanistici adottati dai Comuni.
Ricorda che, in tale seduta, i Consiglieri democristiani chiesero che si provvedesse sollecitamente, oltre che allo studio del piano regolatore regionale, anche allo studio del regolamento per l'applicazione della legge urbanistica e per la tutela del paesaggio 28.4.1960 n. 3, previsto all'articolo 2 della suddetta legge e di cui dà lettura.
Ricorda ancora che nella precedente seduta del 30 ottobre 1970, in cui fu approvato dal Consiglio un provvedimento legislativo concernente la concessione di contributi ai Comuni nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici - provvedimento sul quale i Consiglieri democristiani erano d'accordo - essi si astennero, però, dall'esprimere il proprio voto perché intendevano che venisse dato corso all'esame della proposta di legge regionale presentata dal Consigliere Manganone e recante modificazioni e norme di attuazione e di integrazione della citata legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio.
Sottolinea l'urgenza che tale proposta di legge - dopo essere stata approfondita nei suoi dettagli ed eventualmente modificata dalla Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica - sia sottoposta all'approvazione del Consiglio e che, contemporaneamente, sia altresì elaborato ed approvato il regolamento per l'applicazione della legge regionale 28.4.1960 n. 3.
Il Consigliere BORDON precisa che, in sede di esame, da parte della predetta Commissione consiliare del disegno di legge in discussione, egli espresse le proprie perplessità circa l'opportunità dell'approvazione del predetto disegno di legge e chiese che si soprassedesse ad ogni decisione al riguardo, in attesa che venisse esaminata, da parte della Commissione stessa, la proposta di legge regionale presentata dal Consigliere Manganone e recante modificazioni e norme di attuazione e di integrazione della legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta.
Comunica di aver avuto oggi assicurazioni dal Consigliere Caveri, nella sua qualità di Presidente della Commissione predetta, che la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Manganone sarà presa in esame dalla Commissione stessa nei primi giorni di luglio prossimo.
Esprime quindi il parere che il Consiglio, nell'adunanza odierna, dovrebbe soprassedere all'approvazione del disegno di legge di iniziativa della Giunta. Dichiara che, se la proposta di legge del Consigliere Manganone sarà discusso ed approvata dal Consiglio, sia pure con qualche modificazione, si avrà uno strumento legislativo più completo e più valido in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio.
Il Presidente della Giunta, DUJANY, dopo aver precisato che intende chiarire i motivi per cui la Giunta è stata indotta a formulare e a sottoporre all'approvazione del Consiglio le modificazioni alla legge regionale 28.4.1960 n. 3, di cui al disegno di legge in questione, ricorda che nell'adunanza del 28.1.1971 il Consiglio, dopo lunga discussione su una mozione concernente la procedura per l'approvazione degli strumenti urbanistici adottati dai Comuni, approvò una mozione emendata, del tenore seguente:
IL CONSIGLIO REGIONALE
preso atto della discussione intervenuta e tenuto conto delle precisazioni fornite dalla Giunta sulla necessità di giungere alla normalizzazione della situazione urbanistica regionale;
DELIBERA
di rivolgere un invito alla Giunta Regionale affinché venga accelerata in tutti i modi la procedura per l'approvazione dei regolamenti edilizi con programma di fabbricazione e, più in generale, di tutti gli strumenti urbanistici, adottati dai Comuni.
Dichiara quindi che la Giunta, in accoglimento dell'invito rivoltole dal Consiglio con la mozione soprariportata, predispose le modificazioni di cui al disegno di legge in esame, modificazioni necessarie per colmare una carenza di legge in quanto parecchi Comuni hanno approvato programmi di fabbricazione e non i piani regolatori comunali; pertanto, per dare la possibilità alla Giunta di approvare anche i programmi di fabbricazione, occorreva apportare all'articolo 18 una apposita modifica in tale senso.
In merito al rilievo fatto dai Consiglieri comunisti, secondo i quali la norma legislativa proposta dalla Giunta verrebbe a togliere al Consiglio la competenza ad approvare i piani regolatori comunali, dichiara, a nome della Giunta, di assumere l'impegno che sarà sentito il parere della Commissione consiliare permanente Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica sui piani regolatori comunali e sui regolamenti edilizi, con annessi programmi di fabbricazione, prima della loro approvazione in via definitiva da parte della Giunta.
In merito a tale dichiarazione prendono la parola, per chiarimenti, gli Assessori MILANESIO e CHANTEL ed il Consigliere CAVERI.
Il Consigliere GERMANO, riferendosi alla dichiarazione fatta dal Presidente della Giunta, Dujany, esprime l'avviso che sarebbe opportuno che la Giunta sentisse anche il parere della Commissione consiliare permanente per il Turismo, oltre che quello della Commissione consiliare permanente Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica.
Il Presidente della Giunta, DUJANY, osserva che spetta alla Commissione consiliare permanente Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica di esprimere parere in materia di urbanistica e di piani regolatori; dichiara tuttavia di non essere contrario, in linea di massima, a sentire anche il parere della Commissione consiliare permanente per il Turismo; esprime peraltro il dubbio che una riunione congiunta delle due predette Commissioni non apporti un contributo chiarificatore in una discussione su un problema così complesso quale è quello dei piani regolatori comunali.
Il Presidente, MONTESANO, chiede se qualche Consigliere intenda fare dichiarazioni di voto, prima che si proceda alla votazione sugli emendamenti presentati.
Il Consigliere MANGANONE - a nome proprio e dei Consiglieri Bordon, Chabod, Mappelli, Quaizier e Ramera - chiede che la votazione sull'emendamento concernente l'articolo 18 presentato dal Consigliere Savioz abbia luogo a scrutinio segreto.
Il Presidente, MONTESANO, preso atto della richiesta fatta dal Consigliere Manganone, informa di aver ricevuto dal Capo Gruppo dei Consiglieri comunisti, Dolchi, due emendamenti, di cui uno concernente l'articolo 9 (n. 5) e l'altro concernente l'articolo 18.
Chiede al Consigliere Dolchi se entrambi detti emendamenti debbano essere posti ai voti.
Il Consigliere SAVIOZ dichiara, a nome dei Consiglieri comunisti, di ritirare l'emendamento concernente l'articolo 9 (n. 5).
Chiede che sia invece posto ai voti il nuovo emendamento concernente l'articolo 18, significando che in detto nuovo emendamento è stato soppresso il riferimento alla legge 17.8.1942 n. 1150, avendo l'Assessore Milanesio fatto presente la non opportunità di un tale riferimento.
Dà quindi lettura, su invito del Presidente Montesano, del seguente nuovo emendamento sostitutivo in questione:
Art. 18 - Norme transitorie - I piani regolatori e i regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione, adottati dai Comuni, potranno essere approvati ad entrare in vigore con deliberazione del Consiglio Regionale, anche prima dell'approvazione del piano regolatore regionale.
L'Assessore MILANESIO invita i Consiglieri comunisti a ritirare l'emendamento soprariportato, tenuto conto della proposta conciliativa fatta dal Presidente della Giunta ed anche perché tale emendamento è in contrasto con il secondo comma dell'articolo 11 della legge 28.4.1960 n. 3 che stabilisce quanto segue:
"I piani regolatori comunali entrano in vigore dalla data delle deliberazioni della Giunta Regionale che li approvano e che dovranno essere assunte entro un anno dall'adozione dei piani da parte dei Consigli comunali".
Il Consigliere PEDRINI ricorda che il Consigliere Germano ha prospettato l'opportunità che la Giunta senta anche il parere della Commissione consiliare permanente per il Turismo prima di decidere in merito ai piani regolatori comunali.
Rammenta che il Presidente della Giunta si è dichiarato restio ad accettare tale proposta adducendo che una riunione alla quale intervengono troppe persone non darebbe un contributo positivo in una discussione su argomento così complesso.
Esprime l'avviso che la Commissione consiliare Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica dovrebbe essere quanto meno integrata dai Capi Gruppo consiliari affinché nelle riunioni in cui la Giunta sentirà il parere della predetta Commissione in merito ai piani regolatori siano rappresentate tutte le forze politiche presenti in Consiglio.
Monsieur le Conseiller ANDRIONE déclare que les Conseillers de l'Union Valdôtaine voteront contre l'amendement modifié et présenté par les Conseillers communistes parce que, selon la loi régionale du 1960, il appartient à la Junte d'approuver les plans d'aménagement communaux, tandis qu'il appartient au Conseil d'autoriser l'entrée en vigueur des plans d'aménagement communaux, même avant l'application du plan d'aménagement régional.
Il déclare ensuite que les Conseillers de l'Union Valdôtaine voteront à faveur des modifications proposée par la Junte aux articles 9 (n. 5) et 18 de ladite loi régionale, à la condition qu'il soit précisé que l'avis de la Commission Affaires Généraux, intégrée par les chefs des groupes consiliaires, sera requis et donné d'une façon générale sur les grandes options et sur les grands choix des plans d'aménagement communaux.
Il Presidente, MONTESANO, fa la seguente dichiarazione di voto:
"A nome del Partito Socialista Democratico mi astengo dall'esprimere il mio voto sull'emendamento modificato, presentato dal Gruppo comunista.
Inoltre, sentite le dichiarazioni del Presidente della Giunta, Dujany, il quale ha affermato che le modificazioni proposte alla legge regionale hanno carattere tecnico e costituiscono soltanto un passo verso la soluzione di questo problema complesso e difficile, che dovrebbe essere affrontato ampiamente e nella sua interezza dalla competente Commissione consiliare e dal Consiglio;
sentite le dichiarazioni sulla salvaguardia delle prerogative del Consiglio, fatte dal Presidente della Giunta, dichiaro di votare a favore delle modificazioni proposte dalla Giunta".
Il Consigliere PEDRINI ricorda di aver fatto una richiesta specifica al Presidente della Giunta e chiede che sia messo a verbale che lo stesso non ha accettato le proposte fatte dai Consiglieri Germano e Pedrini.
Il Presidente della Giunta, DUJANY, osserva che a tali richieste è stato già risposto indirettamente dal Consigliere Andrione.
Rileva di aver assunto l'impegno che la Giunta sentirà il parere della Commissione consiliare permanente Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, integrata dai Capi Gruppo, sulle linee generali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione comunali, prima di decidere in merito.
Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, sulla proposta di emendamento sostitutivo modificato proposto dai Consiglieri comunisti all'articolo 18.
Procedutosi alla votazione, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: trentaquattro;
- Consiglieri votanti: trentatre;
- Astenutosi dalla votazione il Presidente Montesano;
- Voti favorevoli: diciotto;
- Voti contrari: quindici.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato emendamento sostitutivo dell'articolo 18 proposto dai Consiglieri comunisti:
"Art. 18 - Norme transitorie - I piani regolatori e i regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione, adottati dai Comuni, potranno essere approvati ed entrare in vigore con deliberazione del Consiglio Regionale, anche prima dell'approvazione del piano regolatore regionale.
Il Presidente della Giunta, DUJANY, fa notare che l'emendamento soprariportato è in aperto contrasto con il comma secondo dell'articolo 11 della legge regionale 28.4.1960 n. 3.
Dichiara che, sul piano politico, la richiesta fatta dal Consigliere Manganone a nome dei Consiglieri democristiani, intesa ad ottenere che la votazione sull'emendamento in questione abbia luogo a scrutinio segreto, è una tipica collusione politica, poiché si sostiene un emendamento proposto dai Consiglieri comunisti.
Il Consigliere RAMERA, dopo aver ricordato che i Consiglieri democristiani hanno sempre seguito con simpatia l'operato del Presidente della Giunta, Dujany, e di avergli dato in parecchie occasioni il loro aiuto, respinge la di lui dichiarazione testé fatta al loro indirizzo.
Aggiunge che il Presidente della Giunta, Dujany, dovrebbe dimostrare di saper sopportare lo smacco ora subito, come a suo tempo i Consiglieri democristiani hanno dimostrato di sopportare il loro collocamento fra la minoranza consiliare.
L'Assessore MILANESION ribadisce che l'emendamento sostitutivo dell'articolo 18 testé approvato dal Consiglio è in contrasto con il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 28.4.1960 n. 3 e con il principio informatore della legge stessa.
Evidentemente - egli dice - tale emendamento viene a snaturare lo spirito del disegno di legge sottoposto dalla Giunta all'approvazione del Consiglio e, pertanto, detto disegno di legge non può più essere considerato di iniziativa della Giunta.
Dichiara che la Giunta non può che prendere atto della volontà del Consiglio, ma osserva che, pur avendo luogo la votazione a scrutinio segreto, appare ovvio che i voti dei Consiglieri democristiani si sono sommati ai voti dei Consiglieri comunisti.
Conclude, dichiarando che un tale episodio è tutt'altro che educativo sia per gli elettori della Democrazia Cristiana che per gli elettori del Partito Comunista ed è indice di un costume che colpisce e mortifica.
Il Consigliere BALESTRI, richiamandosi alle dichiarazioni fatte dal Presidente della Giunta, chiede che la seduta sia sospesa per una chiarificazione politica.
Il Vice Presidente FOSSON ritiene che non sia il caso che la Giunta drammatizzi l'esito di una votazione segreta su un emendamento ad un articolo di legge, traendone deduzioni di carattere politico, perché l'emendamento in questione non ha alcuno sfondo politico.
Il Presidente, MONTESANO, comunica che, data l'ora tarda, la seduta è sospesa e rinviata alle ore nove e minuti trenta di domani 16 giugno.
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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore venti e minuti sei.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Montesano Prof. Dr. Giuseppe)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Andrione Dr. Mario)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Brero Dr. Attilio)
