Oggetto del Consiglio n. 137 del 15 giugno 1971 - Verbale
OGGETTO N. 137/71 - Versamento, da parte dell'Enel, di acconti su canoni arretrati per derivazioni idroelettriche, in Valle d'Aosta prive di formale titolo giuridico e da regolarizzare.
Il Presidente, MONTESANO, richiamandosi alla discussione avvenuta nel corso dell'odierna seduta antimeridiana, invita il Consiglio a proseguire l'esame dell'oggetto concernente la proposta di versamento, da parte dell'ENEL, di acconti su canoni arretrati per derivazioni idroelettriche in Valle d'Aosta prive di formale titolo giuridico e da regolarizzare, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 26 maggio 1971:
In attesa della definizione del problema relativo alla regolarizzazione di concessioni per grandi derivazioni idroelettriche in Valle d'Aosta, divenute prive di formale titolo giuridico per la derivazione, era stato a suo tempo concordato fra la Regione, l'ENEL e i Ministeri del Tesoro e delle Finanze il versamento da parte dell'ENEL di somme a titolo di acconti corrispondenti a circa i 9/10 dei canoni di concessione annui arretrati.
Difficoltà burocratiche di vario genere hanno impedito fino ad ora il versamento di tali somme da parte dell'ENEL.
Il 20 febbraio 1971 a Roma, presso l'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è svolta una riunione dei rappresentanti dell'ENEL, di vari Ministeri e della Regione, riunione nella quale è stato, tra l'altro, concordato che l'ENEL avrebbe provveduto al versamento allo Stato degli acconti di cui si tratta ai fini del successivo versamento dallo Stato alla Regione dei 9/10 di tali acconti, salve ed impregiudicate le questioni di diritto relative alla sanatoria-regolarizzazione delle derivazioni idroelettriche di cui si tratta, e con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'ENEL in quanto si provvederà direttamente tra lo Stato e la Regione alla regolarizzazione dei conseguenti rapporti finanziari definitivi.
Con lettera in data 12 marzo 1971 - prot. n. 42092/5 la Presidenza della Giunta Regionale comunicò all'ENEL e agli organi governativi competenti l'adesione della Regione Valle d'Aosta all'accordo di cui sopra, anche ai fini dell'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'ENEL per quanto riguarda le conseguenze finanziarie che potranno derivare dalla definitiva soluzione dei problemi riguardanti la regolarizzazione delle derivazioni idroelettriche di cui si tratta e il regime giuridico delle acque pubbliche ad uso idroelettrico in Valle d'Aosta.
Come risulta dall'allegato prospetto, le somme da versare (9/10) per acconti sui canoni arretrati in questione ammontano a lire 826.058.610, con arrotondamento concordato a lire 824.500.000; le somme annue per acconti (9/10) sugli ulteriori canoni annui correnti ammontano a lire 125.281.700.
Con lettera in data 29 aprile 1971 - prot. n. 1910/71 l'ENEL (Direzione della Produzione e Trasmissione, con sede in Roma), ha comunicato quanto segue:
Abbiamo ricevuto solo in data 25 marzo 1971 la lettera inviataci il 12 dello stesso mese prot. n. 42092/5 da codesta Spettabile Regione.
In relazione alle richieste in tale lettera contenute ci pregiamo confermare a codesta On. Amministrazione che le nuove modalità dei pagamenti ed i nuovi importi di anticipazione citati nella lettera stessa saranno sottoposti al nostro Consiglio di Amministrazione, al quale soltanto compete ogni decisione in merito per conto dell'ENEL.
Prima, peraltro, di dare corso ai numerosi adempimenti formali ci sembra necessario che la procedura prevista nella riunione del 20 febbraio 1971 sia perfezionata mediante l'adozione di una apposita delibera, da parte di codesto Consiglio Regionale, con la quale ci venga data ampia garanzia che le somme che saranno versate all'Amministrazione finanziaria dello Stato non saranno più richieste all'Ente scrivente, nemmeno nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Regione fosse ritenuta titolare del diritto e della potestà di subconcedere a questo Ente le acque dei diversi impianti e, conseguentemente, la medesima Amministrazione Regionale dovesse intendersi creditrice nei confronti di questo Ente anche del decimo delle somme versate nelle casse dello Stato secondo le modalità di cui alla ricordata riunione. Per tale ipotesi codesta On. Amministrazione Regionale dovrebbe anche garantire a questo Ente che il detto decimo di canone sarà da essa soltanto ripetuto dall'Amministrazione statale, la quale dovrà prestare il suo consenso al riguardo e all'intera operazione.
Per quanto riguarda, poi, il maggior ammontare da Voi richiesto, rispetto a quello oggetto dell'intesa di massima del 1968, potremmo essere disposti, in via di eccezionale correntezza, ad aderire alla richiesta stessa; ma dobbiamo precisare che il versamento dovrebbe intendersi effettuato come anticipazione "una tantum", in attesa dell'emanazione del titolo di concessione relativo a ciascuna delle diverse domande di derivazione in corso. E' appena il caso di aggiungere che detti pagamenti, al pari di quelli effettuati dall'entrata in vigore del D. Lgt. 7 settembre 1945 n. 546, dovranno essere detratti dall'ammontare dei canoni arretrati da determinarsi in sede di concessione delle relative derivazioni.
Per quanto riguarda la precisazione dell'ammontare da versare, il nostro Compartimento di Torino provvederà a prendere contatto con i competenti Vostri Uffici.
In relazione a quanto sopra e per definire l'annosa pratica di cui si tratta ai fini del versamento da parte dell'ENEL, delle somme concordate, si propone che il Consiglio Regionale
DELIBERI
1) di confermare quanto già comunicato dalla Presidenza della Giunta Regionale all'ENEL con lettera in data 12 marzo 1971 - prot. n. 42092/5, in merito all'adesione della Regione Valle d'Aosta all'accordo intercorso per il versamento degli acconti sui canoni arretrati di cui si tratta, anche ai fini dell'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'ENEL per quanto riguarda le conseguenze finanziarie che potranno derivare dalla definitiva soluzione dei problemi riguardanti la regolarizzazione delle derivazioni idroelettriche di cui in premessa ed il regime giuridico delle acque pubbliche ad uso idroelettrico in Valle d'Aosta, nell'intesa che si provvederà direttamente tra lo Stato e la Regione alla regolarizzazione dei conseguenti rapporti finanziar definitivi;
2) di aderire alla richiesta fatta dall'ENEL alla Regione Valle d'Aosta con lettera in data 29 aprile 1971 - prot. n. 1910/71, dando all'ENEL ampia garanzia che le somme che saranno versate dall'ENEL all'Amministrazione finanziaria dello Stato non saranno più richieste all'ENEL, nemmeno nell'ipotesi in cui la Regione fosse ritenuta titolare del diritto e della potestà di subconcedere all'ENEL le acque dei diversi impianti idroelettrici da regolarizzare con formale titolo giuridico e, conseguentemente, la Regione medesima dovesse intendersi creditrice nei confronti dell'ENEL anche del decimo delle somme versate nelle casse dello Stato secondo le modalità concordate fra le parti interessate nella riunione del 20 febbraio 1971 presso l'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri; garantendo altresì la Regione, per tale ipotesi, all'ENEL che il detto decimo dei canoni sarà da essa soltanto richiesto all'Amministrazione statale, con regolarizzazione diretta tra lo Stato e la Regione dei conseguenti rapporti finanziari definitivi;
3) di confermare l'intesa secondo la quale il versamento delle somme di cui si tratta da parte dell'ENEL, sia per gli acconti sui canoni arretrati che per gli acconti sui canoni correnti, viene effettuata dall'ENEL come anticipazione "una tantum", in attesa dell'emanazione dei titoli formali di concessione o di subconcessione relativi alle varie domande di derivazione in corso, con l'intesa che le somme versate in acconto, al pari di quelle già versate dall'entrata in vigore del Decreto L.L. 7 settembre 1945 n. 546, dovranno essere detratte a conguaglio dall'ammontare dei canoni arretrati da determinarsi in sede di regolarizzazione delle relative derivazioni idroelettriche.
SOMME DA VERSARE DALL'ENEL ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DI AOSTA A TITOLO DI ACCONTO SUI CANONI ARRETRATI E CORRENTI DOVUTI PER GRANDI DERIVAZIONE DI ACQUE AD USO IDROELETTRICO
Le somme sono così ripartite:
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Impianto idroelettrico
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CANONI ARRETRATI CONCORDATI CON L'ENEL |
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PERIODO |
Importo arretrato |
Importo degli acconti (9/10) da versare all'ENEL |
Importo annuo |
Importo degli acconti (9/10) sui canoni annui ulteriori |
NOTE |
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dal |
al |
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Hône |
17.11.1947 |
31.1.1969 |
101.583.559 |
91.425.203 |
17.917.984 |
16.126.186 |
La somma di Lire 826.058.610 corrispondente agli importi degli acconti (9/10) da versare uqali arretrati, è stata arrotondata dall'ENEL in Lire 824.500.000 |
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Saint Barthélemy |
1.1.1951 |
31.1.1969 |
34.094.725 |
30.685.253 |
4.799.296 |
4.319.366 |
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Quart |
20.3.1958 |
31.1.1969 |
208.962.854 |
188.066.589 |
24.928.000 |
22.435.200 |
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Montjovet |
1.1.1966 |
31.12.1968 |
71.288.835 |
64.159.952 |
23.762.945 |
21.386.650 |
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Pont Saint Martin |
31.5.1951 |
31.1.1969 |
49.804.710 |
44.824.239 |
4.037.024 |
3.633.322 |
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Avise |
16.3.1954 |
31.1.1969 |
237.920.431 |
214.128.388 |
33.223.776 |
29.901.398 |
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Saint Clair |
26.10.1950 |
31.1.1969 |
214.187.984 |
192.769.186 |
30.532.864 |
27.479.578 |
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Totali lire |
917.842.898 |
826.058.610 |
139.201.889 |
125.281.700
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Il Presidente, MONTESANO, ricorda che nell'adunanza odierna del mattino il Consigliere Fosson, durante la discussione dell'argomento in esame, si era riservato di presentare nell'adunanza pomeridiana un emendamento aggiuntivo che intendeva proporre al punto 1) della proposta di deliberazione; invita quindi il Consigliere Fosson a formulare l'emendamento stesso.
Il Consigliere FOSSON propone che al punto 1) della deliberazione siano inserite le parole "fatte salve e impregiudicate le questioni di diritto relative alla sanatoria-regolarizzazione delle derivazioni idroelettriche" fra le parole "di confermare" e le parole "quanto già comunicato dalla Presidenza della Giunta Regionale all'ENEL...".
Si dà atto che il Consiglio concorda, unanime, sull'emendamento aggiuntivo soprariportato.
Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio a votare per alzata di mano per l'approvazione delle proposte fatte dalla Giunta emendate al punto 1) del deliberato, come da proposta fatta dal Consigliere Fosson.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta, DUJANY, e concordando sulle proposte della Giunta;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitre);
DELIBERA
1) di confermare - fatte salve e impregiudicate le questioni di diritto relative alla sanatoria-regolarizzazione delle derivazioni idroelettriche - quanto già comunicato dalla Presidenza della Giunta Regionale all'ENEL con lettera in data 12 marzo 1971 - prot. n. 42092/5, in merito all'adesione della Regione Valle d'Aosta all'accordo intercorso per il versamento degli acconti sui canoni arretrati di cui si tratta, anche ai fini dell'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'ENEL per quanto riguarda le conseguenze finanziarie che potranno derivare dalla definitiva soluzione dei problemi riguardanti la regolarizzazione delle derivazioni idroelettriche di cui in premessa ed il regime giuridico delle acque pubbliche ad uso idroelettrico in Valle d'Aosta, nell'intesa che si provvederà direttamente tra lo Stato e la Regione alla regolarizzazione dei conseguenti rapporti finanziari definitivi;
2) di aderire alla richiesta fatta dall'ENEL alla Regione Valle d'Aosta con lettera in data 29 aprile 1971 - prot. n. 1910/71, dando all'ENEL ampia garanzia che le somme che saranno versate dall'ENEL all'Amministrazione finanziaria dello Stato non saranno più richieste all'ENEL, nemmeno nell'ipotesi in cui la Regione fosse ritenuta titolare del diritto e della potestà di subconcedere all'ENEL le acque dei diversi impianti idroelettrici da regolarizzare con formale titolo giuridico e, conseguentemente, la Regione medesima dovesse intendersi creditrice nei confronti dell'ENEL, anche del decimo delle somme versate nelle casse dello Stato secondo le modalità concordate fra le parti interessate nella riunione del 20 febbraio 1971 presso l'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri; garantendo altresì la Regione, per tale ipotesi, all'ENEL che il detto decimo dei canoni sarà da essa soltanto richiesto all'Amministrazione statale, con regolarizzazione diretta tra lo Stato e la Regione dei conseguenti rapporti finanziari definitivi;
3) di confermare l'intesa secondo la quale il versamento delle somme di cui si tratta da parte dell'ENEL, sia per gli acconti sui canoni arretrati che per gli acconti sui canoni correnti, viene effettuato dall'ENEL come anticipazione "una tantum", in attesa dell'emanazione dei titoli formali di concessione o di subconcessione relativi alle varie domande di derivazione in corso, con l'intesa che le somme versate in acconto, al pari di quelle già versate dall'entrata in vigore del Decreto L.L. 7 settembre 1945 n. 546, dovranno essere detratte a conguaglio dall'ammontare dei canoni arretrati da determinarsi in sede di regolarizzazione delle relative derivazioni idroelettriche.
