Oggetto del Consiglio n. 136 del 15 giugno 1971 - Verbale
OGGETTO N. 136/71 - Versamento, da parte dell'Enel, di acconti su canoni arretrati per derivazioni idroelettriche, in Valle d'Aosta prive di formale titolo giuridico e da regolarizzare. (Discussione generale)
Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione sull'oggetto n. 14 dell'ordine del giorno concernente il versamento, da parte dell'Enel, di acconti su canoni arretrati per derivazioni idroelettriche in Valle d'Aosta prive di formale titolo giuridico e da regolarizzare.
Il Presidente della Giunta, DUJANY, premette che trattasi di un argomento di una certa importanza, che merita di essere illustrato ai Signori Consiglieri e riferisce, quindi, sui precedenti della questione.
Ricorda anzitutto che, in forza del D.L.L. 7 settembre 1945 n. 546 e dello Statuto speciale, le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell'articolo 5 dello Statuto, sono state date in concessione gratuita per 99 anni alla Regione con possibilità di rinnovo della concessione.
Fa presente che, a' sensi dell'articolo 7 dello Statuto, anche le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiamo già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione passano alla Regione alla cessazione dell'uso o della concessione delle acque stesse, come pure (articolo 8 dello Statuto) le acque che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate.
Informa che, in relazione alle suddette disposizioni statutarie, la Regione percepisce, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, i 9/10 dei canoni annuali percepiti dallo Stato a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.
Fa presente che il titolo di alcune concessioni assentite dallo Stato alla SIP e ad altre Società, ma non utilizzate né in corso di utilizzazione, venne contestato dalla Regione ed informa che la vertenza venne risolta nell'anno 1961 attraverso una convenzione sottoscritta tra la SIP e la Regione.
Riferisce che successivamente, con il trasferimento delle Imprese elettriche della SIP e di altre Società private all'ENEL, l'esecuzione dell'accordo stipulato nell'anno 1961 venne sospesa e, conseguentemente, rimasero in sospeso presso il Ministero dei Lavori Pubblici gli atti approvati dalla Regione per il rilascio di disciplinari di subconcessione.
Precisa che i canoni relativi alle concessioni fatte dallo Stato e non utilizzate venivano pagati direttamente allo Stato.
Rammenta che nell'anno 1964, con sentenza della Corte Costituzionale, venne dichiarato che la concessione delle acque fatta alla Valle d'Aosta per usi idroelettrici non poteva sussistere se non nell'ambito della riserva stabilita dalla legge di nazionalizzazione e che i diritti regionali non potevano, peraltro, essere compromessi oltre le necessità della riserva spettante all'ENEL, motivo per cui il legislatore avrebbe dovuto provvedere a contemperare i diritti dello Stato e della Regione in questa materia.
Rileva che, anche in sede di lavori preparatori da parte delle apposite Commissioni legislative, i relatori delle relazioni stesse ed i rappresentanti del Governo ebbero ad assicurare che i diritti statutari regionali non avrebbero subito pregiudizio con l'emanazione della legge istitutiva dell'ENEL, tenuto presente che le norme costituzionali hanno prevalenza sulle norme delle leggi ordinarie.
Riferisce che, in seguito alla pubblicazione della nota sentenza della Corte Costituzionale, l'Amministrazione dello Stato, ritenendo del tutto decaduta la concessione alla Regione delle acque pubbliche ad uso idroelettrici, ingiungeva all'ENEL ed alle altre imprese che utilizzavano acque pubbliche a uso idroelettrico il pagamento allo Stato dei canoni per le concessioni di acque non utilizzate.
Ne consegue - egli dice - che l'ENEL non pagò più i canoni né allo Stato né alla Regione, per cui ebbe inizio un lungo procedimento contro l'ENEL, promosso dallo Stato e dalla Regione Valle d'Aosta, durante il quale la Regione addusse che i rapporti fra la Regione e la SIP (ora ENEL) debbono essere disciplinati dalla convenzione stipulata con la Regione nell'anno 1961 e approvata dallo Stato, convenzione in forza della quale l'ENEL è tenuta a corrispondere alla Regione i canoni di legge per le concessioni da regolarizzare.
Precisa che, nelle more del processo in corso, è intervenuto, fin dal 1968, un accordo di carattere provvisorio in base al quale l'ENEL avrebbe dovuto pagare allo Stato i 9/10 circa dei canoni arretrati e lo Stato, a sua volta, avrebbe versato alla Regione tali importi, in attesa della definizione della vertenza in corso.
Dopo aver rilevato che vi è un problema di carattere giuridico e un problema di carattere finanziario, fa presente che l'argomento oggi in discussione riguarda strettamente ed esclusivamente il problema di carattere finanziario.
Circa il problema di carattere giuridico, informa che il 20 febbraio di quest'anno ha avuto luogo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una riunione alla quale sono intervenuti i rappresentanti dei vari Ministeri interessati, nonché i rappresentanti dell'ENEL, della Regione e dell'Avvocatura di Stato.
Comunica che in tale riunione si è delineata la possibilità di una soluzione in via amministrativa al problema dei rapporti fra l'ENEL, lo Stato e la Regione Valle d'Aosta per quanto riguarda le concessioni non ancora assentite oppure da regolarizzare.
Conclude, precisando che si tratta di una situazione abbastanza complessa, che ha ritenuto opportuno di portare a conoscenza dei Signori Consiglieri
Il Consigliere FOSSON esprime il timore che un eventuale accordo su un problema di carattere finanziario possa pregiudicare la soluzione del problema di carattere giuridico e raccomanda, quindi, alla Giunta di agire con molta prudenza.
Il Consigliere MANGANONI dichiara di rendersi conto delle difficoltà incontrate dalla Giunta Regionale nelle trattative svolte con l'ENEL per la definizione della vertenza in atto ed esprime il proprio compiacimento per l'esito favorevole delle trattative.
Chiede se l'importo relativo ai canoni arretrati sia stato previsto nella Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971.
Il Consigliere GERMANO, pur approvando l'accordo che è stato raggiunto con l'ENEL, esprime l'avviso che sarebbe opportuno che i Capi gruppo formulino un ordine del giorno nel quale vengano riaffermati i diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di concessione di acque pubbliche ad uso idroelettrico esistenti in Valle d'Aosta, ordine del giorno che dovrebbe essere approvato all'unanimità dal Consiglio.
L'Assessore CHANTEL, rispondendo al Consigliere Manganoni, informa che le entrate per i proventi dei canoni di concessioni e di subconcessioni di acque pubbliche sono stati previsti ogni anno nei bilanci di previsione della Regione.
Comunica di essere favorevole alla proposta di approvazione, da parte del Consiglio, di un ordine del giorno che ribadisca i diritti statutari della Regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche ad uso idroelettrico, come proposto dal Consigliere Germano.
Il Presidente della Giunta, DUJANY, fa presente che le preoccupazioni espresse dal Consigliere Germano sono state anche le preoccupazioni della Giunta Regionale, il che risulta anche dal fatto che nel comma terzo della relazione sulla proposta in discussione si legge che nella riunione tenutasi a Roma il 20 febbraio 1971, presso l'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato tra l'altro concordato che l'ENEL avrebbe provveduto al versamento allo Stato degli acconti concordati sui canoni arretrati di cui si tratta ai fini del successivo versamento da parte dello Stato alla Regione dei 9/10 di tali acconti, salve ed impregiudicate le questioni di diritto relative alla sanatoria-regolarizzazione delle derivazioni idroelettriche di cui si tratta e con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'ENEL, in quanto si provvederà direttamente tra lo Stato e la Regione alla regolarizzazione dei conseguenti rapporti finanziari definitivi.
Aggiunge che la volontà concreta dell'Amministrazione Regionale di regolarizzare il problema giuridico trova conferma nella proposta di legge statale approvata dal Consiglio Regionale nell'adunanza del 3 dicembre 1968, proposta di legge intesa a confermare e regolare l'esercizio dei diritti statutari spettanti in materia alla Regione Valle d'Aosta, con il rispetto della riserva istituita dalla legge di nazionalizzazione a favore dell'ENEL.
Il Consigliere FOSSON, preso atto di quanto detto dal Presidente della Giunta, Dujany, esprime l'avviso che, per ribadire i diritti statutari della Regione in materia di acque pubbliche, possa essere sufficiente l'inserimento di un inciso, che stabilisca tale concetto, nel punto primo della proposta di deliberazione formulato dalla Giunta.
Ritiene, pertanto, che non sia necessario di addivenire alla formulazione all'approvazione di un ordine del giorno, come suggerito dal Consigliere Germano.
Rileva l'opportunità di trasmettere ai due Parlamentari valdostani la proposta di legge statale approvata dal Consiglio Regionale nell'adunanza del 3 dicembre 1968 e richiamata dal Presidente delle Giunta, Dujany, con invito a presentare tale proposta di legge ai rispettivi rami del Parlamento affinché detta proposta possa proseguire il suo iter come iniziativa parlamentare.
Il Presidente della Giunta DUJANY, dichiara di concordare sulla proposta di invio della menzionata proposta di legge statale ai due Parlamentari valdostani, affinché gli stessi la presentino come iniziativa parlamentare.
Il Presidente, MONTESANO, invita il Consigliere Fosson a formulare l'emendamento aggiuntivo che intende proporre al punto 1) della proposta di deliberato.
Il Consigliere FOSSON si riserva di presentare l'emendamento aggiuntivo in questione nell'adunanza pomeridiana.
Il Consiglio prende atto.
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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti cinquantuno e rinviata alle ore sedici e minuti trenta.
