Trascrizione informale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 180 del 22 luglio 1971 - Resoconto

OGGETTO N. 180/71 - Applicabilità della legge 6 agosto 1967, n. 765 nella Regione Valle d'Aosta. (Interpellanza)

Manganone (D.C.) - Da molto tempo mi era sorto il dubbio sulla applicabilità della legge anche in Valle d'Aosta. Questo dubbio si è rafforzato quando un mese fa circa ho letto che un Pretore di una Regione a Statuto speciale aveva inoltrato questo quesito alla Corte costituzionale. La Corte costituzionale, dopo una lunga discussione, non ha emesso nessuna sentenza. Pare che la sentenza l'abbia fatta in questi giorni. Comunque, ammessa l'applicabilità parziale di questa legge nella nostra Regione, vorrei anche sapere quali sono gli articoli che noi dobbiamo adottare sia della legge nazionale sia di quella regionale. Grazie.

Milanesio (P.S.I.) - In ordine all'interpellanza in oggetto noi abbiamo sentito il consulente dell'Ufficio urbanistica Prof. Lombardi che ha espresso il parere che io ora leggo e poi consegnerò in copia, per miglior conoscenza, al Consigliere Manganone.

L'interpellanza pone un problema che è già risolto dal confluire dell'art. 2 - Statuto regionale dell'art. 21 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

È chiaro che l'urbanistica rientra nelle competenze legislative primarie della Regione e ciò in base sia all'art. 116 della Costituzione repubblicana, sia all'art. 2 dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948.

Del tutto inconferente - sia detto per inciso - è la citazione dell'art. 117 della Costituzione che, va appena notato, si riferisce alle Regioni di diritto comune. Citarlo nel contesto di questa interrogazione vuol dire degradare l'autonomia costituzionale della Valle d'Aosta da autonomia speciale ad autonomia ordinaria.

Ciò posto, va osservato che l'art. 21 della legge 765 non contrasta con l'art. 2 dello Statuto regionale nella misura in cui la Regione non è dotata di una legislazione urbanistica in grado di superare qualitativamente e quindi di emarginare le leggi dello Stato.

Infatti la Regione è abilitata a sostituire le sue disposizioni di legge e quelle dello Stato soltanto qualora dette leggi regionali siano conformi sia agli interessi nazionali, sotto il profilo, ad esempio, dei contenuti tecnici e sociali, sia alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

È evidente dunque che l'art. 21, legge 765, lungi dal comprimere l'autonomia regionale, rappresenta una sorta di incentivo ad esercitarla in materia urbanistica. Essa vale, salve le competenze legislative ed amministrative spettanti alle Regioni a statuto speciale ai sensi dei rispettivi statuti delle norme di attuazione.

Questo è contenuto espressamente nella 765. Ciò in particolare non significa che a competenza non esercitata adeguatamente, cioè in modo da sostituire, come si è visto, le corrispondenti norme statali, debba corrispondere il vuoto legislativo. In virtù del principio di coerenza dell'ordinamento giuridico operano le norme statali fino a quando non rimosse con il valido esercizio di competenza legislativa regionale e nella misura ed estensione in cui detta competenza viene esercitata.

Quanto sopra vale come stimolo per porre in essere nuove norme e per predisporle sulla base di una effettiva esperienza della realtà quale può emergere dagli studi del piano regionale di sviluppo, dal piano regionale urbanistico.

Manganone (D.C.) - Io ringrazio l'Assessore Milanesio se mi passerà quei documenti.

Non sono per niente soddisfatto della risposta avuta perché io chiedevo il pensiero della Giunta e non quello dell'Avv. Lombardo.