Oggetto del Consiglio n. 181 del 22 luglio 1971 - Resoconto
OGGETTO N. 181/71 - Esecuzione di opere varie da parte dell'Assessorato al turismo e della Sovrintendenza ai monumenti, antichità e belle arti della Valle d'Aosta, senza licenza edilizia da parte dei Sindaci competenti. (Interpellanza)
Montesano (P.S.D.I.) - Vuole illustrare? - E allora la risposta all'Assessore al Turismo.
Milanesio (P.S.I.) - Anche qui, a maggior corredo giuridico di quanto potevamo esporre, abbiamo sentito un esperto in materia e devo dire che l'interpellanza presentata dal Consigliere Manganone pone alcuni importanti quesiti che si giustificano anche e soprattutto nel quadro dell'attuale incertezza sia a livello di prescrizioni legislative, sia, e forse a maggior ragione, per le inevitabili ripercussioni a livello applicativo.
Estremamente difficile, in presenza di testi succedutisi nel tempo, a notevole distanza, ed in parte sovrapposti senza essere coordinati, esprimere su questo argomento una parola chiara e definitiva.
Nella legislazione vigente abbiamo un solo punto fermo: quello dell'obbligo di licenza per ogni operatore edilizio. La formula "chiunque" di cui all'art. 10 della legge 765. Ma mentre ciò è incontrovertibile per ogni privato, mentre questo è chiaro, è indiscutibile per ogni privato, appare estremamente ardua la ricerca di una normativa univoca per quanto riguarda l'operatore pubblico.
Va in particolare osservato che la formula assoluta del 1° comma dell'art 10 appena citato della legge 765 sperimenta una duplice limitazione per quanto concerne i disposti del 2° comma dello stesso articolo e dell'art 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, rimasto pienamente in vigore ma, per la Valle d'Aosta, ormai da leggere alla stregua delle norme fondamentali sul riparto di competenza tra Stato e Regione.
L'art. 10, secondo comma, limita, come si è detto, il primo comma, nel senso che specifica superfluo ogni intervento del Comune per tutte le opere del demanio militare, mentre per le opere relative ad ogni altro bene demaniale (sembrano quindi da escludere i beni del patrimonio indisponibile) non è contemplata necessità di licenza, ma semplice informazione del Comune e relativo parere di quest'ultimo, cioè sentito il Comune, dice la legge - che sembra sia da intendere come parere non vincolante.
L'obbligo di licenza, poi, è ulteriormente stemperato e al limite dissolto dall'art 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Esso dice, art. 29, che per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali l'accertamento della conformità agli strumenti urbanistici e quindi la licenza edilizia che è espressione formale di detto accertamento, non compete più ai Comuni, ma all'Amministrazione dei LL.PP., cioè Ministero dei Lavori pubblici.
Va rilevato che qui l'accento cade non sul bene da trasformare o modificare, come è invece nella logica dell'art. 10 della legge 765, ma sul duplice criterio dell'opera da eseguire, cioè criterio funzionale e dal soggetto che la esegue cioè Pubblica Amministrazione.
A questo punto è chiaro che in virtù dei trasferimenti di competenza e delle competenze istituzionali degli Organi della Regione, quali risultano dall'autonomia potenziata che Costituzione, Statuto e leggi riconoscono la Valle d'Aosta, l'art. 29 mai abrogato, della legge - come dicevo prima, 42150 - l'art. 29 va letto nel senso che ad Amministrazioni statali va sostituita l'Amministrazione regionale ogni qualvolta essa eserciti funzioni già di pertinenza dello Stato, prima che la Regione le assumesse. Il caso della Tutela del paesaggio, dei beni culturali in genere e dei Monumenti in ispecie, in cui la Regione esercita funzioni statali è, in questa ipotesi, di tale evidenza, da costituire quasi un esempio di scuola.
O addirittura - quindi il caso in cui la Regione sostituisce lo Stato - o addirittura agisca come Amministrazione statale in veste di organo periferico, come è il caso della materia dei monumenti.
Per quanto poi concerne le attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici, è noto come proprio nella materia che ci interessa, queste competenze si concentrino nella Giunta e non nel Ministero dei Lavori pubblici.
Ne consegue che, soprattutto nel caso di Comuni nei quali manchino strumenti urbanistici, l'accertamento opera in "seips"?? con l'approvazione e la predisposizione regionale dei relativi progetti. Ciò, in particolare, anche se lascia tranquilla l'Amministrazione regionale per quanto concerne la legittimità del suo operato, non significa certamente volontà di opera chiusa in compartimenti stagni senza l'opportuna collaborazione e uno stretto contatto con i Comuni.
Ciò in particolare è avvenuto regolarmente, in via di prassi, per quanto attiene ad opere compiute o da compiere ex novo o con modifiche rilevanti delle preesistenze.
Non è stato ritenuto necessario, in tutti quei casi in cui sono stati compiuti lavori di mero risanamento, restauro o straordinaria manutenzione, sia perché talvolta resi indispensabili e indifferibili e urgenti, per calamità naturali, terremoto del 1968, o fatti accidentali (esplosione nella Chiesa di St. Vincent), in questi casi, anzi, l'intervento era stato sollecitato dalle stesse Autorità locali come pure analoga origine hanno molti degli interventi di cui si è appena detto.
In conclusione, si dà atto della serietà del problema e, grazie a chi lo ha sollevato, si assicura che verranno predisposti, nelle sedi più opportune, gli approfondimenti necessari per una ulteriore chiarificazione della prassi, in modo da supplire, a livello amministrativo, alle ambiguità di una legislazione in via di trasformazione.
Vice Presidente Siggia (P.C.I.) - Consigliere Manganone.
Manganone (D.C.) - Dopo aver sentito la relazione dell'Assessore, mi ritengo costretto a ringraziarlo veramente, grazie.