Oggetto del Consiglio n. 201 del 23 luglio 1971 - Verbale
OGGETTO N. 201/71 - Disegno di legge regionale concernente: "Concessione di contributi a Comuni e a Consorzi di comuni della Valle d'Aosta nelle spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive".
Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di contributi a Comuni e a Consorzi di Comuni della Valle d'Aosta nelle spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive, disegno di legge trasmesso in copia al Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 22/23 luglio 1971:
Il disegno di legge allegato viene proposto in seguito alla necessità, più volte riscontrata, che la concessione di contributi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi sia disciplinata da norme di carattere generale.
Quanto sopra per due ordini di motivi:
1°) per fornire agli organi regionali deliberanti un criterio di base per l'assunzione delle decisioni, pur lasciando facoltà di valutazione in merito all'opportunità e all'entità dei contributi da concedere;
2°) per dare agli Enti beneficiari una conoscenza a priori delle possibilità che hanno di fruire dell'intervento finanziario regionale.
Lo scopo di tale intervento è quello di incoraggiare e di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture per lo sport e il tempo libero, la cui carenza in Valle d'Aosta è grandemente sentita.
Per quanto concerne le norme per la concessione dei contributi, si possono formulare alcune osservazioni. Il diverso e maggiore ammontare della percentuale di contributo regionale per le spese di acquisto delle aree è giustificato dal fatto che si ritiene opportuno agevolare in via prioritaria una politica di acquisizione di aree da parte degli Enti locali per l'attuazione delle menzionate infrastrutture. Analogamente si ritiene opportuno promuovere la formazione di Consorzi intercomunali aumentando del 20% la misura dei contributi per i Consorzi rispetto a quella dei contributi da concedere ai Comuni.
È opportuno, infatti, che le infrastrutture oggetto del disegno di legge, considerato il loro elevato costo e tenuto altresì conto delle caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio della Valle d'Aosta, siano in linea prevalente messe a servizio di comprensori includenti più Comuni contermini, il che consente anche di realizzare strutture più complete, ripartendone i costi di costruzione e di gestione su più Enti pubblici.
Le disposizioni dell'art. 4 del disegno di legge hanno lo scopo di garantire che gli impianti in questione siano realizzati tenuto conto delle prescrizioni di carattere urbanistico in vigore, nonché delle norme tecniche che disciplinano l'agibilità delle infrastrutture di cui si tratta.
L'art. 7 contiene una riserva di carattere generale che consente al la Regione di costruire direttamente impianti ricreativi e sportivi considerati di interesse regionale in relazione alla loro finalità, al loro costo e alla loro ubicazione.
Quanto sopra premesso, la Giunta sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale, prospettando il problema della opportunità o meno di stabilire (all'art. 2) un limite massimo all'importo dei contributi da concedere ai Comuni nelle spese di cui si tratta.
(Segue disegno di legge: ...Omissis...)
L'Assessore al turismo, antichità e belle arti, MILANESIO, illustra le ragioni che hanno indotto la Giunta a predisporre e a sottoporre all'approvazione del Consiglio il disegno di legge regionale soprariportato concernente la concessione di contributi a Comuni e a Consorzi di Comuni della Valle d'Aosta nelle spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive.
Riferisce quindi i criteri che sono stati assunti come base nello stabilire che i contributi in questione possano essere concessi, per l'acquisto di aree, sino a un massimo del 70% della spesa, riconosciuta ammissibile, nel caso di Comuni singoli e sino ad un massimo del 90% nel caso di Consorzi di Comuni, nonché nello stabilire che i contributi per la costruzione di impianti possano essere concessi, rispettivamente, sino ad un massimo del 60% e dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile nei casi di cui al comma 2° dell'articolo 2.
Informa che la Commissione consiliare permanente per il Turismo, nella riunione in data 24 giugno 1971, ha espresso, ad unanimità dei presenti, parere favorevole all'approvazione del disegno di legge regionale in discussione nel testo formulato dalla Giunta regionale proponendo per altro un emendamento aggiuntivo alla lettera a) dell'articolo 3 e un emendamento pure aggiuntivo alla parte finale dell'articolo 5, emendamenti che si riserva di precisare.
Il Consigliere TONINO dichiara di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in questione e ne illustra le ragioni.
Ricorda in proposito che da anni è stato costituito nella bassa valle un Consorzio per la costruzione di un campo sportivo interessante i Comuni di Pont Saint Martin e di Donnaz e rammenta che, all'uopo, fu allestito il relativo progetto che fu regolarmente trasmesso all'autorità tutoria per la prescritta approvazione.
Lamenta il fatto che detto progetto di legge sia tuttora giacente presso gli uffici dell'Assessorato al Turismo e rivolge quindi viva preghiera all'Assessore Milanesio di voler interessarsi affinché tale progetto venga sollecitamente approvato dalla Giunta onde si possa finalmente dare inizio ai lavori di costruzione del menzionato campo sportivo.
Il Consigliere GERMANO osserva che da parte del Consiglio Regionale sono stati assunti 15-20 anni fa provvedimenti deliberativi che, pur risultando superati con il passare degli anni, sono tuttora in vigore perché non vennero mai revocati o quanto meno modificati.
Ritiene opportuno che un tale stato di cose debba cessare e propone pertanto che debba essere fissato il periodo di tempo, trascorso il quale, la legge regionale in discussione cesserà di avere vigore.
L'Assessore MILANESIO dà assicurazione al Consigliere Tonino che il campo sportivo interessante i Comuni di Pont Saint Martin e Donnaz verrà realizzato al più presto beneficiando dei contributi previsti dalla legge in discussione.
Riferendosi quindi al rilievo fatto dal Consigliere Germano, dichiara di concordare sull'opportunità che sia stabilita la durata massima della validità della legge in esame, che potrebbe essere stabilita in cinque anni.
Precisa che, allorquando la legge sarà divenuta operante, l'Assessorato al Turismo riprenderà in esame tutte le richieste per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive pervenute a suo tempo dai Comuni, anche per le ragioni che la legge prevede che tali opere siano realizzate, oltre che con l'apporto finanziario dell'Amministrazione Regionale nelle misure stabilite all'articolo 2, anche con il concorso finanziario delle Amministrazioni Comunali interessate.
Dopo ulteriori brevi interventi dei Consiglieri GERMANO e TONINO, il Presidente MONTESANO, rilevato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in discussione, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge concernente la concessione di contributi a Comuni e a Consorzi di Comuni della Valle d'Aosta nelle spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive.
Articoli 1 e 2 - Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).
Articolo 3 - L'Assessore MILANESIO, richiamandosi all'accenno da lui fatto in precedenza all'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione consiliare permanente per il Turismo, precisa che detto emendamento consiste nell'aggiunta nella parte finale della lettera a) della dizione: ", corredata da copia dell'atto o degli atti deliberativi con i quali i Comuni o gli Enti interessati autorizzano la presentazione della domanda".
Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli con l'emendamento aggiuntivo soprariportato (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).
Articolo 4 - Si dà atto che l'articolo 4 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).
Articolo 5 - ("Le decisioni in merito alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono assunte con deliberazione del Consiglio o della Giunta regionali, secondo le rispettive competenza di spesa").
L'Assessore MILANESIO informa che la Commissione consiliare permanente per il Turismo ha proposto che l'articolo 5 sia approvato con l'aggiunta nella parte finale delle parole ", previo parere della Commissione consiliare permanente per il Turismo".
Osserva in proposito che la Giunta, mentre concorda sulla proposta che sia sentito il parere della Commissione consiliare permanente per il Turismo per le deliberazioni del Consiglio concernenti la concessione di contributi a Comuni e a Consorzi di Comuni della Valle d'Aosta nelle spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive, ritiene invece che tale parere non possa e non debba essere richiesto per le deliberazioni di Giunta concernenti la concessione dei contributi di cui si tratta.
Precisa che la Giunta è quindi dell'avviso che la dizione "previo parere della Commissione consiliare permanente per il Turismo", anziché nella parte finale dell'articolo in esame, debba essere inserita fra le parole "... con deliberazione del Consiglio" e le parole "o della Giunta regionale...".
Il Consigliere DOLCHI, pur riconoscendo che, a' sensi del regolamento interno, le Commissioni consiliari permanenti sono tenute soltanto ad esprimere, previo esame degli argomenti, un parere consultivo sui progetti di legge, sui regolamenti e sulle questioni d'ordine generale, fa presente che più volte in precedenti sedute di Consiglio è stata sottolineata l'opportunità che le Commissioni stesse collaborassero con la Giunta nello studio di determinati problemi di competenza della Giunta stessa e questo anche per evitare lunghe discussioni in sede di Consiglio.
Ritiene, per tale ragione, che debba essere accolto dal Consiglio l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione consiliare permanente per il Turismo all'articolo 5.
Il Consigliere ANDRIONE osserva che l'emendamento in questione, così come è stato formulato dalla Commissione, non può essere accettato perché in contrasto con l'articolo 21 del Regolamento interno.
I Consiglieri GERMANO e SAVIOZ ribadiscono quanto detto dal Consigliere DOLCHI e precisano di essere favorevoli all'emendamento proposto dalla Commissione consiliare permanente per il Turismo.
I Consiglieri POLLICINI e il Vice Presidente FOSSON, concordando su quanto esposto dall'Assessore Milanesio, dichiarano di essere contrari all'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione consiliare permanente per il Turismo, così come è stato formulato, e di essere invece favorevoli all'approvazione dell'emendamento proposto dalla Giunta Regionale.
Sull'argomento prende altresì la parola il Consigliere BALESTRI per raccomandare che gli elaborati degli argomenti sui quali le Commissioni consiliari permanenti debbono esprimere il loro parere siano inviati tempestivamente alle Commissioni competenti per materia, affinché le stesse possano approfondire i problemi sottoposti al loro studio ed esprimere con cognizione di causa il loro parere in merito.
Il Consigliere DOLCHI, richiamandosi a quanto ebbe a dire nel suo primo intervento e dopo aver precisato che questo suo secondo intervento vale come dichiarazione di voto, comunica che i Consiglieri Comunisti voteranno contro l'emendamento proposto dalla Giunta all'art. 5 e voteranno invece a favore dell'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione consiliare permanente per il Turismo perché detto emendamento costituisce un primo passo verso l'applicazione del principio, da essi sostenuto, che i consiglieri debbono, tramite le Commissioni consiliari di cui fanno parte, dare la loro collaborazione anche per la soluzione dei problemi di una certa importanza la cui decisione è di competenza della Giunta.
L'Assessore MILANESIO fa presente che in relazione all'emendamento proposto dalla Giunta, l'articolo 5 sarebbe quindi formulato come segue: "Le decisioni in merito alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono assunte con deliberazione del Consiglio, previo parere della Commissione consiliare permanente per il Turismo, o della Giunta Regionali, secondo le rispettive competenze di spesa".
Si dà atto che, procedutosi, su invito del Presidente, alla votazione per alzata di mano, l'articolo 5 è approvato dal Consiglio con voti favorevoli 21 e voti contrari 7, astenutosi dalla votazione il Consigliere Quaizier (Consiglieri presenti: 29; Consiglieri votanti: 28; una astensione).
Articolo 6 - L'Assessore MILANESIO riferendosi alla proposta fatta dal Consigliere Germano in sede di discussione generale e da lui accettata, propone, a nome della Giunta, che siano apportati i seguenti due emendamenti all'art. 6 in esame:
- rigo secondo: inserimento delle parole "per anni cinque" fra le parole "... ed autorizzate" e le parole "in annue massime...";
- ultimo rigo: sostituzione della dizione "...anni successivi" con la dizione "anni 1972, 1973,1974 e 1975".
Si dà atto che l'art. 6 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione con gli emendamenti sopra riportati (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 7 - L'Assessore MILANESIO a nome della Giunta, formula le seguenti proposte di emendamenti:
- rigo secondo - comma 2°: inserimento delle parole "per anni cinque" fra le parole "...ed autorizzate" e le parole "in annue...";
- ultimo rigo - 2° comma: sostituzione della dizione "...anni successivi" con la dizione "anni 1972, 1973,1974 e 1975".
Si dà atto che l'art. 7 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione con gli emendamenti sopra riportati (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 8 - Si dà atto che l'art. 8 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che gli otto articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Germano e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trenta;
- Voti favorevoli: ventisei;
- Voti contrari: quattro.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di contributi a Comuni e a Consorzi di Comuni della Valle d'Aosta nelle spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive:
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 16)
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Disegno di legge regionale n. 16
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n. ...: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI E A CONSORZI DI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA NELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RICREATIVO-SPORTIVE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione a Comuni e a Consorzi di Comuni della Valle d'Aosta di contributi in conto capitale nelle spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico.
Ai fini della presente legge si intende per infrastrutture. ricreativo-sportive qualsiasi attrezzatura idonea a consentire la pratica di uno o più sport, nonché le aree verdi attrezzate.
Art. 2
I contributi regionali possono essere concessi per l'acquisto delle aree e per la realizzazione delle attrezzature.
I contributi per l'acquisto di aree possono essere concessi sino ad un massimo del 70% della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi del successivo articolo, 3 nel caso di Comuni singoli, e sino ad un massimo del 90% nel caso di Consorzi di Comuni.
I contributi per la costruzione di impianti possono essere concessi, rispettivamente, sino ad un massimo del 60% e dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile nei casi di cui al comma precedente.
Art. 3
Le domande per la concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge devono essere presentate all'Assessorato Regionale del Turismo, Antichità e Belle Arti corredate della seguente documentazione:
a) domanda in carta legale firmata dal rappresentante o dai rappresentanti legali degli Enti, corredata da copia dell'atto o degli atti deliberativi con i quali i Comuni o gli Enti interessati autorizzano la presentazione della domanda;
b) planimetrie delle aree interessate e progetti, nel caso di costruzione di attrezzature e impianti;
c) documentazione comprovante il costo dei terreni, nel caso di acquisto di aree, e computo metrico estimativo, nel caso di costruzione di attrezzature e impianti;
d) documentazione comprovante l'avvenuta costituzione del Consorzio, qualora la domanda sia presentata da un Consorzio di Comuni.
La documentazione è esaminata dall'Assessorato del Turismo, Antichità e Belle Arti, che provvede a stralciare o a ridurre le voci di spesa non ammissibili a contributo.
La percentuale di contributo è determinata in base alla spesa ritenuta ammissibile dal predetto Assessorato.
Art. 4
Le infrastrutture ricreativo-sportive oggetto delle domande di contributo di cui alla presente legge debbono rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti a scala comunale e a scala intercomunale, nonché le norme regionali e nazionali vigenti in materia di impianti sportivi.
Art. 5
Le decisioni in merito alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono assunte con deliberazione del Consiglio, previo parere della Commissione consiliare permanente per il Turismo, o della Giunta Regionali, secondo le rispettive competenze di spesa.
Art. 6
Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli della presente legge, previste ed autorizzate per anni cinque in annue massime lire 200.000.000, sono finanziate sull'apposito capitolo 85 ("Contributi e sussidi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive") del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971, che presenta il necessario stanziamento di fondi, e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975.
Art. 7
La Regione può costruire direttamente e a proprie spese impianti ricreativo-sportivi quando gli impianti stessi siano riconosciuti dal Consiglio Regionale di particolare interesse regionale.
Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo, previste ed autorizzate per anni cinque in annue lire 140.000.000, sono finanziate sull'apposito capitolo 844 ("Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive") del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971, che presenta il necessario stanziamento di fondi, e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975.
Art. 8
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì