Oggetto del Consiglio n. 229 del 7 ottobre 1971 - Verbale
OGGETTO N. 229/71 - Assegnazione di borse di studio a alunni meritevoli e bisognosi delle scuole secondarie di 2° grado per l'anno scolastico 1971-1972. Approvazione e finanziamento di spesa. Approvazione delle norme per l'assegnazione.
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente relazione concernente la proposta di assegnazione di borse di studio ad alunni meritevoli e bisognosi delle Scuole Secondarie di 2° grado per l'anno scolastico 1971/1972, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7 ottobre 1971:
"Con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 224 in data 9/10/1970 è stata approvata la spesa complessiva di L. 58.000.000 per la assegnazione di borse di studio regionali (di L. 50.000 come importo unitario e maggiorabile fino ad un massimo di L. 300.000), limitatamente all'anno scolastico 1970/1971, ad alunni meritevoli e bisognosi, residenti nella Regione, che frequentano una Scuola Secondaria di 2° Grado della Regione ivi compresa la Scuola Magistrale gestita dall'Istituto San Giuseppe di Aosta, oppure l'Istituto Professionale Regionale, ovvero una Scuola Secondaria di 2° Grado (statale, pareggiata o legalmente riconosciuta) di tipo non esistente in Valle d'Aosta, oppure una Scuola Convitto per Infermiere oppure i corsi annuali integrativi a carattere secondario istituiti per gli studenti in possesso del Diploma di Abilitazione o di Maturità Magistrale.
Le norme per l'assegnazione di dette borse di studio sono state stabilite con detta deliberazione.
Allo scopo di favorire il proseguimento negli studi degli alunni meritevoli e bisognosi, con particolare riguardo a quelli che risiedono in località disagiate, occorre assegnare delle borse di studio anche per l'anno scolastico 1971/1972.
Tenuto conto che gli alunni delle Scuole Secondarie di 2° Grado della Regione usufruiranno della fornitura gratuita dei libri di testo (legge regionale 30/7/1970, n. 14), l'ammontare complessivo della spesa da erogare per le borse di studio di cui si tratta, nell'anno scolastico 1971/1972, potrebbe essere stabilito in L. 80.000.000= e l'importo unitario delle borse potrebbe essere fissato in L. 50.000.
Tale importo potrebbe essere maggiorato fino ad un massimo di Lire 400.000 in relazione alle condizioni di particolare bisogno delle famiglie ed al disagio derivante agli studenti dalla distanza fra la località di residenza e la sede della Scuola ed in relazione al particolare merito scolastico.
Ciò premesso, la Giunta propone che il Consiglio Regionale
Deliberi
1°) di approvare la spesa di L. 80.000.000 (ottantamilioni), da imputare al capitolo 655 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 ("Spese per la concessione delle borse ed assegni di studio"), che presenta la necessaria disponibilità, per l'assegnazione di borse di studio regionali, nel corso dell'anno scolastico 1971/1972 ad alunni meritevoli e bisognosi, residenti nella Regione, che frequentino:
a) una Scuola Secondaria di 2° Grado della Regione, ivi compresa la Scuola Magistrale gestita dall'Istituto San Giuseppe di Aosta;
b) l'Istituto Professionale Regionale;
c) una Scuola Secondaria di 2° Grado (statale, pareggiata o legalmente riconosciuta) di tipo non esistente in Valle d'Aosta;
d) una Scuola Convitto Professionale per Infermiere.
2°) di stabilire in L. 50.000 (cinquantamila) l'importo ordinario unitario delle borse di studio, con possibilità di maggiorazione fino ad un massimo di L. 400.000 nei seguenti casi:
a) quando gli alunni risiedono effettivamente in una località dalla quale non possono, senza grave disagio, accedere giornalmente alla sede della Scuola che frequentano e devono, pertanto, dimorare stabilmente per l'intera durata dell'anno scolastico nel Comune sede della Scuola stessa presso Collegi o pensioni private;
b) quando gli alunni appartengono a famiglie particolarmente bisognose;
c) quando gli alunni risultano particolarmente meritevoli (promossi in prima sessione con una votazione media di almeno 8/10 o con il giudizio di OTTIMO, oppure dichiarati maturi con un voto di almeno 48/60).
3°) di approvare le sottoriportate norme del bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio di cui si tratta sino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di L. 80.000.000.=
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(...Omissis...)
Illustra l'Assessore alla pubblica istruzione LUSTRISSY.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, LUSTRISSY, e concordando sulle proposte della Giunta;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro);
DELIBERA
1°) di approvare la spesa di Lire 80.000.000 (ottantamilioni), da imputare al capitolo 655 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 ("Spese per la concessione delle borse ed assegni di studio"), che presenta la necessaria disponibilità, per l'assegnazione di borse di studio regionali, nel corso dell'anno scolastico 1971/1972, ad alunni meritevoli e bisognosi, residenti nella Regione, che frequentino:
a) una Scuola Secondaria di 2° grado della Regione, ivi compresa la Scuola Magistrale gestita dall'Istituto San Giuseppe di Aosta;
b) l'Istituto Professionale Regionale;
c) una Scuola Secondaria di 2° grado (statale, pareggiata o legalmente riconosciuta) di tipo non esistente in Valle di Aosta;
d) una Scuola Convitto Professionale per Infermiere.
2°) di stabilire in Lire 50.000 (cinquantamila) l'importo ordinario unitario delle borse di studio, con possibilità di maggiorazione fino ad un massimo di Lire 400.000 nei seguenti casi:
a) quando gli alunni risiedono effettivamente in una località dalla quale non possono, senza grave disagio, accedere giornalmente alla sede della Scuola che frequentano e devono, pertanto, dimorare stabilmente per l'intera durata dell'anno scolastico nel Comune sede della Scuola stessa presso Collegi o pensioni private;
b) quando gli alunni appartengono a famiglie particolarmente bisognose;
c) quando gli alunni risultano particolarmente meritevoli (promossi in prima sessione con una votazione media di almeno 8/10 o con il giudizio di OTTIMO, oppure dichiarati maturi con un voto di almeno 48/60).
3°) di approvare le sottoriportate norme del bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio di cui si tratta sino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di Lire 80.000.000.
(Seguono: norme per l'assegnazione di borse di studio regionali)
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NORME PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO REGIONALI AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO, MERITEVOLI E BISOGNOSI, RESIDENTI NELLA REGIONE - ANNO SCOLASTICO 1971/1972.
Art. 1
Per l'anno scolastico 1971/1972 la somma di L. 80.000.000 è messa a disposizione per il conferimento di borse di studio regionali secondo le norme previste dagli articoli seguenti, agli alunni bisognosi, residenti nella Regione, che frequentano una Scuola Secondaria di 2° Grado della Regione, ivi compresa la Scuola Magistrale gestita dall'Istituto San Giuseppe di Aosta, oppure l'Istituto Professionale Regionale, ovvero una Scuola Secondaria (statale, pareggiata o legalmente riconosciuta) di tipo non esistente in Valle di Aosta, oppure una Scuola Convitto Professionale per Infermiere oppure i Corsi annuali integrativi a carattere secondario istituiti per gli studenti in possesso del Diploma di Abilitazione o di Maturità Magistrale.
L'importo ordinario unitario della borsa è di L. 50.000 (cinquantamila) e può essere maggiorato fino ad un massimo di L. 400.000 (quattrocentomila) nei seguenti casi:
a) quando gli alunni risiedono effettivamente in una località. dal quale non possono, senza grave disagio, accedere giornalmente alla sede della Scuola stessa e, pertanto, debbono dimorare stabilmente per l'intera durata dell'anno scolastico nel Comune sede della Scuola che frequentano, presso Collegi o pensioni private;
b) quando gli alunni appartengono a famiglie particolarmente bisognose;
c) quando gli alunni risultano particolarmente meritevoli (promossi in prima sessione con una votazione media di almeno 8/10 o con il giudizio di OTTIMO. Oppure dichiarati MATURI con un voto di almeno 48/60).
Art. 2
Sono ammessi al concorso delle borse di studio gli alunni che si trovano. nelle seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito nell'anno scolastico precedente il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano;
b) appartengano a famiglia bisognosa;
c) siano effettivamente residenti in Valle d'Aosta.
Sono ammessi al concorso anche gli alunni che, non avendo potuto, per gravi e giustificati motivi, sostenere gli esami nella sessione estiva abbiano conseguito nella sessione autunnale il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano.
Art. 3
Il padre del concorrente, o di chi ne fa le veci, deve presentare entro il 10 novembre 1971 al Preside della Scuola frequentata dal minore la domanda di partecipazione al concorso mediante la compilazione di un apposito modulo che deve essere ritirato presso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione o presso le Segretarie delle Scuole Secondarie della Regione o dell'Istituto Professionale Regionale.
I concorrenti frequentanti Scuole situate fuori del territorio della Valle d'Aosta presenteranno direttamente la domanda all'Assessorato alla. Pubblica Istruzione entro il 30 novembre 1971. I moduli di domanda, debitamente compilati, devono pervenire all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione entro e non oltre il 30 novembre 1971, per il tramite delle Segreterie degli istituti.
Art. 4
La scelta dei vincitori è fatta da una Commissione nominata dalla Giunta Regionale e comprendente: l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, Presidente; tre Consiglieri regionali, di cui uno di minoranza, membri effettivi; il Sovraintendente agli Studi membro effettivo; i Presidi delle Scuole. Secondarie di 2° Grado della Regione, dell'Istituto Professionale Regionale ed i Direttori delle Scuole Coordinate dell'I.P.R., membri effettivi; un rappresentante delle famiglie degli alunni scelto dall'Associazione dei genitori degli alunni della Valle, membro effettivo; un alunno per ogni Scuola Secondaria di 2° grado della Regione e dell'I.P.R., scelto dagli studenti, membro effettivo; un funzionario dell'Assessorato alla P.I., con le mansioni di Segretario, membro aggiunto. Non possono far parte della Commissione parenti o affini fino al quarto grado dei partecipanti al concorso.
Art. 5
La graduatoria dei concorrenti per i quali sia stata accertata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 2 è effettuata secondo il merito di ciascuno. A parità di merito hanno la precedenza nell'ordine seguente:
a) i figli di mutilati o di invalidi;
b) i figli di genitori effettivamente residenti in località di alta montagna;
c) i figli di agricoltori.
Art. 6
Non possono essere assegnate le borse di studio a concorrenti che godano di altre borse o sussidi di studio, qualora si verifichi questo caso, la borsa dovrà essere revocata e dovrà essere assegnata ad altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria dei concorrenti.
Art. 7
Quando una o più borse non possano essere assegnate per mancanza di concorrenti o perché gli eventuali concorrenti non si trovano nelle condizioni richieste, le somme corrispondenti potranno essere assegnate come sussidi di studio previo parere della Commissione di cui all'art. 4 che effettuerà la scelta, dei vincitori e stabilirà l'importo di ciascun sussidio.
Art. 8
Le borse ed i sussidi di studio sono assegnati ai vincitori e liquidati con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta del l'Assessore alla Pubblica Istruzione.
Art. 9
Al pagamento delle borse di studio e dei sussidi si provvede mediante un solo versamento entro la fine dell'anno scolastico su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.
I mandati di pagamento delle borse e dei sussidi agli alunni assegnatari sono emessi a favore del padre o di chi ne fa le veci.
Non sarà dato corso al pagamento della borsa e dei sussidi qualora l'alunno dichiarato vincitore incorra in una punizione disciplinare particolarmente grave, oppure abbandoni la scuola.