Oggetto del Consiglio n. 237 del 23 ottobre 1971 - Verbale

OGGETTO N. 237/71 - Legge regionale concernente la nuova misura dell'indennità spettante dal 1° gennaio 1971 al personale scolastico in servizio presso le Scuole elementari, in relazione al prolungamento d'orario per l'insegnamento della lingua francese.

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge concernente la nuova misura dell'indennità regionale spettante dal 1° gennaio 1971 al personale scolastico in servizio presso le Scuole elementari, in relazione al prolungamento d'orario per l'insegnamento della lingua francese, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 23 ottobre 1971 e giorni seguenti:

Con D.P.R. 28.12.1970, n. 1079, è stato approvato il riassetto degli stipendi e delle retribuzioni, spettanti al personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso il personale scolastico in servizio nelle Scuole elementari.

Tale riassetto ha mutato sostanzialmente la carriera economica del personale di cui si tratta, per cui è necessario provvedere, per il personale scolastico in servizio nelle Scuole elementari della Valle d'Aosta, ad adeguare l'indennità regionale dovuta per il prolungamento d'orario nell'insegnamento della lingua francese, indennità prevista dall'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

L'indennità regionale in questione è attualmente strutturata sulla base di un importo fisso corrispondente da un quarto a un quinto circa del trattamento economico riferito agli ex coefficienti di stipendio del personale scolastico di cui si tratta.

Occorre quindi adeguare la misura dell'indennità di cui si tratta sulla base dei seguenti importi percentuali degli stipendi iniziali:

Insegnanti elementari - parametro di stipendio

165

indennità

pari al

20%

208

"

"

20%

243

"

"

20%

307

"

"

25%

Direttori Didattici -

397

"

"

20%

430

"

"

20%

Ispettore Scolastico -

443

"

"

20%

Le suddette percentuali sono calcolate tenendo conto di quanto il personale di cui si tratta già percepiva in base alla legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1 ed in relazione ai miglioramenti economici approvati con il D.P.R. 28.12.1970, n. 1079.

La strutturazione dell'indennità regionale per il prolungamento d'orario per l'insegnamento della lingua francese sulla base di una percentuale fissa degli stipendi iniziali costituisce il sistema più idoneo per un giusto adeguamento della indenni regionale di cui si tratta.

A tale fine la Giunta ha predisposto e sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge.

Segue: allegato disegno di legge regionale (...Omissis...)

Illustra l'Assessore alla pubblica istruzione LUSTRISSY.

Intervengono i Consiglieri ANDRIONE, RAMERA e FOSSON.

Replica l'Assessore LUSTRISSY.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Germano e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;

- Voti favorevoli: ventinove;

- Voti contrari: quattro.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge concernente la nuova misura dell'indennità regionale spettante dal 1° gennaio 1971 al personale scolastico in servizio presso le Scuole elementari, in relazione al prolungamento d'orario per l'insegnamento della lingua francese:

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 24)

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Disegno di legge n. 24

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ...: NUOVA MISURA DELL'INDENNITÀ REGIONALE SPETTANTE DAL 1° GENNAIO 1971 AL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI, IN RELAZIONE AL PROLUNGAMENTO D'ORARIO PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE.

II Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

La misura dell'indennità regionale prevista dall'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1, per il personale scolastico in servizio presso le Scuole Elementari, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese, è commisurata, a decorrere dal 1° gennaio 1971, al venti per cento dello stipendio annuo lordo iniziale dei parametri 165, 208, 243, 397, 430 e 443 e al venticinque per cento dello stipendio annuo lordo iniziale del parametro 307.

Art. 2

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge - prevista in annue Lire ottantamilioni - sarà imputata all'apposito capitolo 539 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 ("Scuole Elementari - Stipendi, indennità e competenze fisse al personale ispettivo, direttivo e insegnante") e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

A tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da Lire un miliardo settecentocinquanta milioni, a Lire un miliardo ottocentotrenta milioni.

Per il finanziamento e la copertura della maggiore spesa annua di Lire ottanta milioni si provvede mediante aumento, per la corrispondente somma, dello stanziamento annuo del capitolo 49 della Parte Entrata del bilancio ("Compartecipazioni sui proventi delle tasse sulle automobili - articolo 2 legge 9.2.1952 n. 49 e articolo 8 legge 22.12.1969 n. 964 -") in relazione al già accertato aumento del gettito della compartecipazione sui proventi di cui si tratta.

Art. 3

In caso di eventuali successivi aumenti degli stipendi annui lordi tabellari previsti per i parametri indicati al precedente articolo 1, si provvederà con provvedimenti legislativi alle conseguenti variazioni in aumento ed al finanziamento della spesa annua per la corresponsione dell'indennità prevista dalla presente legge.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta; promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nel la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta,