Oggetto del Consiglio n. 287 del 2 dicembre 1971 - Verbale

OGGETTO N. 287/71 - Disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso istituti di credito per la concessione di fido bancario a favore del Consorzio agrario regionale di Aosta - Società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa. Rilievi del Presidente della Commissione di Coordinamento. Modificazione al disegno di legge regionale.

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito, per la concessione di fido bancario a favore del Consorzio Agrario Regionale di Aosta Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri con apposita relazione, in data 23 novembre 1971:

Il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 223 del 7 ottobre 1971, ha approvato un disegno di legge concernente la garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito per la concessione di fido bancario a favore del Consorzio Agrario Regionale di Aosta - Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.

In merito al predetto disegno di legge regionale il Signor Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, con lettera in data 13 novembre 1971, prot. n. 4290, ha comunicato quanto segue:

"A norma di quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, si rinvia non vistata la legge regionale indicata in oggetto, in quanto la copertura della spesa non può ritenersi adeguatamente garantita dalla riscossione di crediti verso il Consorzio dato che detto Consorzio si trova in stato di liquidazione coatta.

Peraltro neanche la previsione di cui all'art. 3 del disegno di legge in esame, con la quale si subordina la concessione della garanzia fideiussoria all'osservanza di clausole e di condizioni da fissarsi dalla Giunta Regionale, costituisce un mezzo valido ad escludere il rischio della gestione.

Ciò stante il disegno di legge regionale in esame non appare conforme al dettato dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione".

Il Commissario liquidatore del predetto Consorzio Agrario, Dr. Concetta Sellerio, ha sollecitato la riapprovazione del disegno di legge facendo presente quanto segue:

"Per la continuazione dell'esercizio dell'impresa in regime di l.c.a. il Commissario Liquidatore è autorizzato dal Ministero Agricoltura a norma dell'art. 206 RD 16.3.1942 n. 267:

il Ministero vigilante ha subordinato, nel caso in esame, l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio alla "assicurazione, mediante l'assunzione di formale impegno, da parte della Regione Valdostana o della Federconsorzi, dei mezzi necessari per lo svolgimento di detto esercizio" (nota ministeriale Isp. IV dell'11.6.1970 n. 781);

per ottenere tali mezzi il Commissario, nella persona della sottoscritta, ha richiesto una fidejussione di Lire 50 milioni per 5 mesi alla Regione Autonoma, che aveva manifestato ufficialmente il proprio interesse alla salvaguardia delle funzioni istituzionali del Consorzio (lett. Presidenza Regione n. 2275/Gab. del 21.7.1970);

il finanziamento ottenuto con la fidejussione regionale non può essere utilizzato per il pagamento di debiti risultanti dallo stato passivo della vecchia gestione depositato in Tribunale, ma solo per una nuova gestione temporanea, con rendiconto separato dalla liquidazione (art. 2 del provvedimento in oggetto);

l'assunzione di ogni eventuale onere conseguente all'esercizio provvisorio è stabilito a carico della procedura concorsuale, "in prededuzione" rispetto a qualsiasi altro debito ammesso nello stato passivo con qualsivoglia grado di privilegio (art. 212/I°C. che richiama l'art. 111 L.F.).

Resta quindi escluso - come ritiene anche il Ministero vigilante - ogni onere effettivo a carico del bilancio regionale per la fidejussione concessa col provvedimento in esame."

In considerazione di quanto sopra e aderendo alla richiesta del Commissario liquidatore del predetto Consorzio Agrario, la Giunta propone al Consiglio di riapprovare il disegno di legge completato-modificato con gli emendamenti seguenti:

1°) aggiunta del seguente (nuovo) secondo comma all'articolo 1: "Il finanziamento ottenuto con la garanzia fidejussoria della Regione non può essere utilizzato per il pagamento di debiti risultanti dallo stato passivo del Consorzio Agrario in liquidazione, depositato presso il Tribunale di Aosta";

2°) estensione anche al prossimo bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 della imputazione delle eventuali operazioni finanziarie che la Regione dovesse effettuare per pagamenti di spese e per introito di corrispondenti somme, in relazione al periodo di durata di 5 mesi della garanzia fideiussoria (con conseguenti emendamenti agli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge);

3°) dichiarazione di urgenza della legge ai fini della possibile abbreviazione dei termini per la sua entrata in vigore, a' sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto regionale, (con conseguente modifica dell'articolo 8 del disegno di legge).

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La Giunta propone quindi al Consiglio di riapprovare il disegno di legge di cui si tratta come da allegato nuovo testo recante le modificazioni di cui sopra.

SEGUE: allegato disegno di legge regionale (...Omissis...)

Intervengono l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ, per illustrare le modifiche apportate e il Consigliere FOSSON.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che gli otto articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

- Voti favorevoli: trenta;

- Un voto contrario.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito, per la concessione di fido bancario a favore del Consorzio Agrario Regionale di Aosta - Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 27)

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Disegno di legge regionale n. 27

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D' AOSTA

Legge regionale ......... n. ......: CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, PER IL CONCESSIONE DI FIDO BANCARIO A FAVORE DEL CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DI AOSTA. SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente. legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di mesi cinque dall'entrata in vigore della presente legge, presso Istituti di credito, nell'interesse ed a favore della Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa "Consorzio Agrario Regionale di Aosta", con sede in Aosta - Piazza Arco d'Augusto, 10 - fino alla concorrenza massima di complessive Lire cinquantamilioni, per la esecuzione di operazioni indicate nel seguente articolo 2.

Il finanziamento ottenuto con la garanzia fideiussoria della Regione non può essere utilizzato per il pagamento di debiti risultanti dallo stato passivo del Consorzio Agrario in liquidazione, depositato presso il Tribunale di Aosta.

Art. 2

La garanzia fideiussoria regionale è destinata esclusivamente al finanziamento delle operazioni di pubblico interesse nel settore dell'agricoltura contemplate nell'articolo 9 del R.D. 7.5.1948 n. 1235, convertito in legge 17.4.1956. Più precisamente: contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alle iniziative di carattere sociale o culturale nell'interesse degli agricoltori: produzione, acquisti, vendita di beni strumentali e di consumo utili alla agricoltura ed agli agricoltori; raccolta, trasporto, lavorazione, commercializzazione di prodotti, direttamente e per conto dei soci; affitto di macchine ed attrezzi agricoli; esercizio del credito agrario in natura, diffusione delle tecniche agricole; ammasso per conto delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'osservanza, da parte del Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, delle clausole e condizioni da approvare con deliberazione della Giunta Regionale, anche ai fini del controllo della gestione.

Art. 4

Il Presidente della Giunta Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito e le Aziende Bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della Giunta Regionale.

Art. 5

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico del Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della parte SPESA e della parte ENTRATA dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1971 e 1972, con stanziamento di Lire cinquantamilioni:

Capitolo 259

della parte SPESA: "Spese per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore del Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa (legge regionale ....... n° ......)

Capitolo 227

della parte ENTRATA: "Entrate per riscossioni di crediti verso il Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale ........... n° .....)".

Art. 6

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, alla approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1971 e 1972.

Art. 7

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione, in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 6, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per gli anni 1971 e 1972.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.