Oggetto del Consiglio n. 286 del 2 dicembre 1971 - Verbale

OGGETTO N. 286/71 - Concessione di assegni e sussidi di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi.

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente relazione concernente la proposta di concessione di assegni e sussidi di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 29 novembre 1971:

La Giunta propone di concedere, anche per l'anno accademico 1971-1972, assegni e sussidi di studio a studenti universitari valdostani meritevoli e bisognosi.

L'importo degli assegni e dei sussidi di studio e le relative norme di attribuzione sono state concordate con i rappresentanti della categoria interessata.

Si prevede:

1°) la concessione di assegni di studio, in misura variabile da £. 100.000 a £. 500.000, a favore degli studenti che hanno fatto domanda per ottenere il presalario statale e che ne sono stati esclusi per mancanza di fondi;

2°) l'ammissibilità di tutti gli studenti meritevoli e bisognosi alla concessione di sussidi di studio variabili da £. 50.000 a £. 100.000 quale contributo nelle spese per l'acquisto dei libri di testo.

Per la concessione degli assegni e sussidi di studio è prevista la spesa di £. 30.000.000.

La Giunta propone che il Consiglio Regionale

Deliberi

1°) di approvare la spesa di £. 30.000.000 (trentamilioni) per la concessione di assegni di studio, in misura variabile da £. 100.000 a £. 500.000, a studenti universitari valdostani meritevoli e bisognosi che non hanno ottenuto il presalario statale per mancanza di fondi, nonché di sussidi di studio variabili da £. 50.000 a £. 100.000 quale contributo nelle spese per l'acquisto dei libri, con impegno della spesa stessa al capitolo 655 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 ("Spese per la concessione di borse ed assegni di studio"), che presenta la necessaria disponibilità;

2°) di stabilire che alla liquidazione delle somme per gli assegni e i sussidi di cui si tratta si provveda con successive deliberazioni di Giunta;

3°) di approvare le sottoriportate norme per l'attribuzione degli assegni e dei sussidi di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi per l'anno accademico 1971-1972.

Illustra brevemente l'Assessore alla pubblica istruzione LUSTRISSY.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla pubblica istruzione, Lustrissy, e concordando sulle proposte della Giunta;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro);

Delibera

1°) di approvare la spesa di Lire 30.000.000 (trentamilioni) per la concessione di assegni di studio, in misura variabile da Lire 100.000 a Lire 500.000, a studenti universitari valdostani meritevoli e bisognosi che non hanno ottenuto il presalario statale per mancanza di fondi, nonché di sussidi di studio variabili da Lire 50.000 a Lire 100.000 quale contributo nelle spese per l'acquisto dei libri, con impegno della spesa stessa al capitolo 655 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 ("Spese per la concessione di borse ed assegni di studio"), che presenta la necessaria disponibilità;

2°) di stabilire che alla liquidazione delle somme per gli assegni e i sussidi di cui si tratta si provveda con successive deliberazioni di Giunta;

3°) di approvare le sottoriportate norme per l'attribuzione degli assegni e dei sussidi di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi per l'anno accademico 1971/1972;

(SEGUONO: norme per l'attribuzione degli assegni e dei sussidi di studio)

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NORME PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI E DEI SUSSIDI DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI MERITEVOLI E BISOGNOSI PER L'ANNO ACCADEMICO 1971-1972.

Art. 1

Assegno di studio

Possono ottenere l'assegno di studio, in misura variabile da £. 100.000 a £. 500.000, gli studenti universitari che si trovino nelle seguenti condizioni:

1°) siano residenti in Valle d'Aosta ed ivi effettivamente domiciliati;

2°) abbiano superato gli esami di maturità, ovvero, se iscritti al 2° anno, abbiano superato entro la sessione estiva almeno due degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico precedente a quello cui si riferisce la domanda, ovvero, se trattasi di studenti che si iscrivono ad anni successivi al secondo, abbiano completato entro la sessione estiva tutti gli esami previsti dai piani di studi degli anni precedenti ed almeno due di quelli previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce la domanda;

3°) abbiano fatto domanda per ottenere il presalario statale e ne siano stati esclusi per mancanza di fondi;

4°) appartengano a famiglie bisognose.

Art. 2

L'assegno di studio è attribuito a studenti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito annuo accertato non superi gli importi sottoriportati:

Reddito annuo accertato

Importo dell'assegno di studio

£. 1.900.000

£. 100.000

£. 1.800.000

£. 200.000

£. 1.700.000

£. 300.000

£. 1.600.000

£. 400.000

£. 1.500.000 e per reddito inferiore

£. 500.000

Tali redditi sono aumentati di £. 500.000 per ogni figlio a carico dopo il primo.

Art. 3

Le domande per ottenere l'assegno di studio, redatte su apposito modulo predisposto dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione, devono pervenire all'Amministrazione Regionale entro il 15 gennaio 1972, unitamente ai seguenti documenti:

1) certificato di residenza;

2) libretto universitario;

3) piano di studi scelto dallo studente e approvato dal Consiglio di Facoltà.

Le domande incomplete o giunte fuori termine non saranno prese in considerazione.

Il libretto universitario sarà restituito all'interessato dopo aver rilevato il numero e la data degli esami sostenuti.

Art. 4

L'assegno di studio sarà liquidato all'interessato o al suo legale rappresentante in due rate successive;

1) la prima, corrispondente ad 1/4 della somma attribuita, entro il 30 aprile 1972, su presentazione di una dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Assistenza dell'Università attestante che lo studente non ha ottenuto il presalario statale;

2) la seconda, entro il 30 luglio 1972, su presentazione del libretto universitario, a documentazione di aver superato nella sessione estiva almeno due esami.

Art. 5

L'assegno di studio non è cumulabile con il presalario statale, né con altre borse o sussidi di importo superiore alle 100.000 lire elargiti da Enti privati o pubblici.

Art. 6

Sussidio di studio variabile da £. 50.000 a £. 100.000

Possono ottenere un sussidio di studio variabile da £. 50.000 a £. 100.000, a titolo di rimborso spese per l'acquisto dei libri di testo, gli studenti universitari che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) siano residenti in Valle d'Aosta ed ivi effettivamente domiciliati;

2) appartengano a nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo accertato non superi £. 2.300.000. Tale reddito è aumentato di £. 500.000 per ogni figlio a carico dopo il primo;

3) abbiano superato gli esami di maturità, ovvero, se iscritti ad anni successivi al primo abbiano superato al 30 novembre 1971 almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi ed abbiano sostenuto con esito positivo nel corso dell'anno 1971 almeno un esame.

Le domande per ottenere il sussidio di studio, redatte sullo stesso modulo-domanda predisposto per l'assegno di studio, devono pervenire all'Assessorato alla Pubblica Istruzione entro il 15 gennaio 1972, unitamente alla nota delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo.

Art. 7

Il sussidio di studio è cumulabile con il presalario statale.

Art. 8

I sussidi di studio saranno liquidati direttamente agli interessati o al loro legale rappresentante in un'unica rata.

Art. 9

Le condizioni di ammissibilità all'attribuzione dei sussidi di studio di cui all'articolo 6 e dell'assegno di studio di cui all'articolo 1 sono accertate da una Commissione formata da:

1) i componenti la Commissione consiliare permanente di studio per la Pubblica Istruzione;

2) sei studenti universitari.

La Commissione è presieduta dall'Assessore alla Pubblica Istruzione e le funzioni di Segretario sono svolte da un impiegato dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione.

Art. 10

Possono ottenere, alle stesse condizioni e con le stesse modalità, gli assegni e i sussidi di studio di cui agli articoli 1 e 6 gli studenti frequentanti Corsi di specializzazione, di perfezionamento o di diploma a livello universitario.

Art.11

I casi di studenti universitari bisognosi, ma sprovvisti dei requisiti richiesti nei precedenti articoli, saranno attentamente vagliati dalla Commissione di cui all'articolo 9 ai fini di eventuali proposte di concessione, da parte della Giunta Regionale, di sussidi straordinari di studio.