Oggetto del Consiglio n. 306 del 17 dicembre 1971 - Verbale
OGGETTO N. 306/71 - Legge regionale concernente: "Istituzione di un ruolo speciale del personale in soprannumero per l'inquadramento di personale fuori ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta".
Il Vice Presidente FOSSON dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'istituzione di un ruolo speciale del personale in soprannumero, per l'inquadramento di personale fuori ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale della Valle di Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
In data 23 ottobre 1971 il Consiglio Regionale ha approvato un disegno di legge regionale concernente l'istituzione di un ruolo speciale del personale in soprannumero, per l'inquadramento di personale fuori ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale.
Con lettera in data 28 novembre 1971 - prot. n. 4560 il Signor Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta ha restituito, non vistato, il provvedimento legislativo regionale di cui si tratta con i seguenti rilievi:
"A norma di quanto previsto dal quarto comma dello art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, si rinvia non vistata la legge regionale indicata in oggetto per i seguenti motivi:
1) La disposizione di cui all'articolo 1 del disegno di legge, con la quale si prevede l'inquadramento straordinario del personale non di ruolo - avventizio, incaricato e giornaliero - "addetto a servizi di istituto della Regione", appare generica e non delimitata. Infatti non risultano specificamente indicate le qualifiche e il numero massimo dei posti nei quali dovrà essere inquadrato detto personale.
2) La disposizione di cui all'articolo 2 del disegno di legge, con la quale si dispone l'inquadramento straordinario nel ruolo speciale del personale "in servizio alla data del 1 novembre 1971", non prevede un qualunque adeguato periodo minimo di ininterrotto servizio prestato antecedentemente a tale data, necessario ad accertare l'idoneità del detto personale all'esercizio delle funzioni connesse alla qualifica nella quale verrà inquadrato.
Con l'occasione, si rappresenta l'opportunità che l'inquadramento nella qualifica di Traduttore, previsto dal 2° comma dell'articolo 5 del disegno di legge, per il quale si prescinde dal prescritto titolo di studio, venga subordinato all'esito favorevole di un esperimento volto ad accertare la idoneità tecnica del personale da inquadrare in tale qualifica",
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Esaminati gli atti e tenuti presenti i rilievi di cui sopra, la Giunta propone al Consiglio Regionale di apportare le seguenti modificazioni al disegno di legge di cui si tratta:
1°) modificare il secondo comma dell'articolo 1 secondo una formulazione con la quale siano precisati i posti e le qualifiche costituenti il ruolo speciale soprannumerario, come da allegato al disegno di legge;
2°) modificare la parte iniziale del primo comma dello articolo 2 al fine di stabilire un adeguato periodo minimo di ininterrotto servizio prestato antecedentemente alla data di istituzione del ruolo soprannumerario, ritenuto necessario per accertare l'idoneità del personale non di ruolo all'esercizio delle funzioni connesse alla qualifica nella quale sarà inquadrato;
3°) completare il secondo comma dell'articolo 5 stabilendo che l'inquadramento nella qualifica di traduttore, per il quale si prescinde dal prescritto titolo di studio, sia subordinato all'esito favorevole di un esperimento inteso a accertare l'idoneità del personale da inquadrare in tale qualifica;
4°) sopprimere la parola "automatico" alla prima linea dell'articolo 6.
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La Giunta propone quindi al Consiglio di riapprovare il disegno di legge di cui si tratta nell'allegato nuovo testo recante le modificazioni di cui sopra.
(Segue: allegato nuovo disegno di legge regionale) (...Omissis...)
Illustra l'Assessore alla pubblica istruzione, LUSTRISSY.
Intervengono sugli articoli l'Assessore LUSTRISSY e il Consigliere ANDRIONE.
Il Vice Presidente FOSSON, dopo aver constatato e comunicato che gli otto articoli del disegno di legge in esame e il relativo Allegato A sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Vice Presidente Fosson accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;
- Voti favorevoli: ventitré;
- Voti contrari: tre.
Il Vice Presidente FOSSON, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'istituzione di un ruolo speciale del personale in soprannumero, per l'inquadramento di personale fuori ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta.
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Disegno di legge n. 31
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ..... N. .....: ISTITUZIONE DI UN RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE IN SOPRANNUMERO PER L'INQUADRAMENTO DI PERSONALE FUORI RUOLO ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del ruolo speciale del personale in soprannumero
È istituito, con decorrenza dal 1° novembre 1971, un ruolo speciale del personale in soprannumero per l'inquadramento, in via straordinaria, di personale avventizio, giornaliero e incaricato alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, addetto a servizi di istituto della Regione e avente trattamento economico corrispondente o assimilabile a quello previsto per i posti tabellari del ruolo ordinario del personale regionale.
Il ruolo speciale soprannumerario, ad esaurimento, comprende un complessivo numero massimo di 171 posti, con le qualifiche di cui all'allegato A alla presente legge, previste dalle vigenti tabelle organiche generali del ruolo ordinario per il personale e i Servizi dell'Amministrazione Regionale, approvate con legge regionale 28.7.1956 n. 3 e successive modificazioni.
Art. 2
Inquadramento di personale nel ruolo speciale soprannumerario
Sarà inquadrato nel ruolo speciale soprannumerario il personale avventizio, giornaliero e incaricato, assunto in servizio con provvedimento della Giunta Regionale, in data non posteriore al 1°.7.1971, e che risulti in possesso dei prescritti requisiti e titoli di studio e dei titoli di specializzazione previsti dall'articolo 78 della legge regionale 28.7.1956 n. 3 e successive modificazioni per la nomina ai corrispondenti posti del ruolo ordinario.
Per l'inquadramento nel predetto ruolo soprannumerario il limite massimo di età è stabilito in anni 55, salvo nei casi in cui il personale abbia prestato almeno dieci anni di servizio continuativo alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale.
Al collocamento nel ruolo speciale in soprannumero si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale tenendo conto della qualifica o del trattamento economico in atto per il personale alla data del 1° novembre 1971.
Art. 3
Attribuzione delle qualifiche e degli stipendi
All'inquadramento nel ruolo speciale del personale in soprannumero si provvederà mediante attribuzione delle qualifiche e degli stipendi corrispondenti previsti dai rispettivi ruoli delle singole carriere, con valutazione, ai fini giuridici ed economici, del quaranta per cento del periodo di servizio non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale.
Il personale avventizio inquadrato nel ruolo speciale in soprannumero conserverà a titolo di assegno personale non utile a pensione e da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio o salario conseguibili per effetto della carriera economica a ruolo aperto l'eventuale eccedenza della retribuzione principale sulla nuova retribuzione conseguita nel ruolo soprannumerario.
Art. 4
Applicabilità delle norme del vigente regolamento organico generale
Sono estese, per quanto applicabili, al personale del ruolo soprannumerario le norme concernenti lo stato giuridico ed economico del personale di ruolo dell'Amministrazione Regionale, approvate con legge regionale 28.7.1956 n. 3 e successive modificazioni.
Si applicano, altresì, al personale di cui al precedente comma le norme previste dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 10.11.1966 n. 13 per quanto concerne lo sviluppo della carriera economica "a ruolo aperto".
Art. 5
Disposizioni speciali
Il personale avente rapporto di lavoro contrattuale addetto alla distribuzione di buoni di carburanti in esenzione fiscale che sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della presente legge sarà inquadrato nel ruolo soprannumerario della carriera esecutiva, con attribuzione della qualifica di Applicato.
Per l'inquadramento in soprannumero alla qualifica di Traduttore della carriera di concetto, si potrà prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio di licenza di scuola media superiore per il personale servizio da oltre cinque anni alla data del 1° novembre 1971 e che superi con esito favorevole una prova di idoneità secondo modalità da approvare con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 6
Norme per il passaggio al ruolo ordinario
Le norme e modalità per il passaggio del personale dal ruolo speciale soprannumerario ad esaurimento al ruolo ordinario del personale della Regione saranno stabilite con successivo provvedimento legislativo, in sede di prevista revisione delle tabelle organiche del ruolo ordinario e delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.
Art. 7
Le spese per il trattamento economico principale ed accessorio spettante al personale inquadrato nel ruolo soprannumerario di cui alla presente legge continueranno a gravare sugli appositi capitoli della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 relativi al trattamento economico del personale della Regione, che presentano la necessaria disponibilità di fondi, nonché ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.
La maggiore spesa derivante a carico della Regione, a decorrere dall'anno 1972, per l'applicazione della presente, legge, prevista in annue lire 5 milioni, sarà finanziata e coperta con il necessario aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al precedente comma, entro il limite di maggiore spesa annua complessiva di lire 5 milioni, nei bilanci, preventivi della Regione per l'anno 1972 e per i successivi anni, in relazione al già accertato aumento del gettito della compartecipazione della Regione ai proventi delle tasse sulle automobili, di cui al capitolo 49 della Parte Entrata del bilancio della Regione per l'anno 1971.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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Allegato A alla legge regionale ... n. ...
NUMERO DEI POSTI E QUALIFICHE DEL RUOLO SOPRANNUMERARIO AD ESAURIMENTO.
N. posti |
Gruppo reg.le |
Qualifiche |
|
|
Carriera direttiva |
1 |
A/4 |
Urbanista |
1 |
A/4 |
Capo Servizi Zootecnici |
1 |
A/5 |
Ingegnere |
|
|
Carriera di concetto |
12 |
B/2 |
Geometri |
2 |
B/2 |
Traduttrici |
8 |
B/2 |
Ragionieri |
2 |
B/2 |
Ispettori |
5 |
B/2 |
Segretari |
1 |
B/2.CM |
Capo Turno Centro Meccanografico |
1 |
B/RS |
Interprete |
|
|
Carriera esecutiva |
4 |
C/1 |
Primi Applicati |
1 |
C/1 |
Preparatore |
2 |
C/2 |
Assistenti Disegnatori |
18 |
C/2 |
Applicati |
1 |
C/2 |
Assistente Tecnico Caseario |
6 |
C/2 |
Assistenti Tecnici |
1 |
C/2 |
Aiuto Preparatore |
45 |
C/2d |
Dattilografe |
2 |
C/RS |
Assistenti Sanitarie Visitatrici |
|
|
Carriera ausiliaria |
8 |
S/O1 |
Operai Specializzati |
2 |
S/P1 |
Capi Cantonieri |
3 |
S/M2 |
Autisti |
3 |
S/N2 |
Operai autisti |
14 |
S/O2 |
Operai Qualificati |
12 |
S/P2 |
Cantonieri |
7 |
S/P2 |
Giardinieri |
2 |
S/P2 |
Uscieri |
2 |
S/O3 |
Operai |
3 |
S/P3 |
Inservienti |
1 |
S/P3 |
Custode Castello |