Oggetto del Consiglio n. 307 del 17 dicembre 1971 - Verbale
OGGETTO N. 307/71 - Legge regionale concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1972".
Il Vice Presidente FOSSON dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1972, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
Sarà quanto prima promulgata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la legge statale riguardante la revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta.
Il nuovo ordinamento finanziario della Regione, approvato con tale legge, è basato sul principio, previsto dal 1° coma dell'articolo 12 dello Statuto regionale, della assegnazione alla Regione di una sola quota fissa di quasi tutte le entrate erariali, con l'abolizione delle quote annue variabili di riparto, la cui determinazione dava luogo ogni anno ad un laborioso iter procedurale di trattative con vari Organi ministeriali e a vari inconvenienti pregiudizievoli per la normale gestione del bilancio della Regione.
Con il nuovo ordinamento finanziario saranno eliminati tali inconvenienti e saranno assicurati i mezzi finanziari occorrenti per il normale funzionamento dei servizi dell'Amministrazione Regionale, rendendosi così concreta ed operante l'autonomia finanziaria della Regione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto regionale e secondo gli attuali orientamenti.
Infatti, per una più corretta impostazione e per una migliore gestione del bilancio, è necessario che la Regione sappia quali siano le proprie entrate annuali effettive, anche ai fini della riconosciuta esigenza di una programmazione pluriennale di spese e di interventi, particolarmente per quanto riguarda le spese per investimenti produttivi nei vari settori di attività di competenza regionale, in armonia con le previsioni generali della programmazione nazionale.
La stessa legge statale, di prossima pubblicazione e avente effetti a decorrere dal 1° gennaio 1971, prevede, con apposita norma transitoria (articolo 14), l'assegnazione alla Regione di un contributo speciale di £. 4.500.000.000 per il biennio 1969-1970, per opere ed interventi di pubblica utilità di carattere straordinario.
Il progetto di bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972, in corso di elaborazione da parte della Giunta Regionale, potrà quindi essere impostato, per la parte Entrate, secondo il nuovo criterio di ripartizione delle entrate erariali previsto dalla emananda legge statale e, per la parte Spese, secondo esigenze di programmazione regionale.
La legge di approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 non potrà, però, essere promulgata prima della data di scadenza del corrente anno finanziario 1971.
Pertanto, allo scopo di consentire l'approvazione e l'impegno delle spese necessarie per il normale andamento dei servizi dell'Amministrazione Regionale dopo il 31 dicembre 1971, la Giunta propone che il Consiglio Regionale autorizzi l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno 1972, come da allegato disegno di legge regionale.
(Segue: allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)
Illustra l'Assessore alle finanze, CHANTEL.
Interviene il Consigliere TONINO.
Il Vice Presidente FOSSON, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Vice Presidente FOSSON accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro;
Voti favorevoli: venti;
Voti contrari: quattro.
Il Vice Presidente FOSSON, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1972:
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Disegno di legge regionale n. 32
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ...: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO FINANZIARIO 1972.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile, - con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione -, il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1972.
Art. 2
L'approvazione e l'impegno di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell'importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1971, approvato con legge regionale 5 maggio 1971 n. 4.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì