Oggetto del Consiglio n. 103 del 9 settembre 1954 - Verbale
OGGETTO N. 103/54 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA LIMITAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ STRADALE IN VALLE D'AOSTA, AI FINI DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO.
Il Presidente, Signor G. BREAN, dichiara aperta la discussione sulla proposta di esame e di approvazione di una legge regionale recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta, ai fini della tutela del paesaggio.
Richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sul disegno di legge e sulla relazione illustrativa del progetto di legge stessa, relazione e disegno di legge trasmessi in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Sono noti gli inconvenienti di vario genere derivanti alla circolazione stradale e alla tutela del paesaggio e delle bellezze naturali dall'eccessivo moltiplicarsi di cartelli pubblicitari lungo le strade.
Molti cartelli pubblicitari, per la loro ubicazione e per le loro forme e dimensioni, possono pregiudicare la bellezza del paesaggio, intralciare la libera visuale delle bellezze panoramiche e distrarre l'attenzione dell'automobilista, ostacolando la ricerca e la visione dei cartelli indicatori stradali e creando anche condizioni e situazioni di pericolo per la circolazione e per la pubblica incolumità.
In alcune zone di particolare interesse turistico il moltiplicarsi di tali cartelli lungo le strade ha già pregiudicato gravemente le bellezze panoramiche e del paesaggio.
Contro un simile stato di cose si è da tempo levata la voce di giornali e di riviste nonché di autorevoli personalità, anche straniere, che hanno auspicato l'emanazione di norme tendenti a disciplinare la materia e a ridurre il numero dei cartelli pubblicitari lungo le strade, specialmente nelle zone aventi particolare interesse panoramico e turistico.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 2153, in data 5 dicembre 1951, ha stabilito di non concedere nuove autorizzazioni per l'installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade regionali o in manutenzione regionale e di non prorogare, alla loro scadenza, le autorizzazioni già concesse. Tale provvedimento non consente, però, di eliminare gli inconvenienti lamentati, per cui è necessario di emanare apposita legge regionale recante norme per la disciplina di tale materia, in relazione alla necessità di tutelare il paesaggio.
Va tenuto presente, infatti, che la decisione di non concedere o di revocare, alla scadenza, le autorizzazioni per la posa di cartelli pubblicitari interessa soltanto le strade regionali (non le strade statali e comunali) e può, comunque, essere elusa mediante l'apposizione di cartelli pubblicitari sui terreni di proprietà privata in vicinanza delle strade, a distanza superiore ai 3 metri.
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Per quanto riguarda altre Regioni, nel cui territorio vi sono alcune limitate zone aventi particolare interesse turistico e bellezze di paesaggio da tutelare, sono state prospettate altre soluzioni al problema in esame. Tali soluzioni sono da porsi in relazione al fatto che le Amministrazioni provinciali e comunali non hanno facoltà normative in materia e debbono attenersi, pertanto, alle norme del T. U. del Codice della strada (8-12-1933, n. 1740) e alle norme dei rispettivi regolamenti stradali che limitano la giurisdizione e le competenze amministrative degli Enti pubblici locali alla sede stradale e sue pertinenze demaniali ed alla zona di rispetto, per la quale è fissata la distanza di metri tre dalle strade.
La Federazione Italiana per la pubblicità aveva proposto di risolvere il problema in sede nazionale mediante la emanazione di provvedimenti tendenti a meglio disciplinare e distribuire i cartelli pubblicitari lungo le strade, con particolari vincoli o divieti nei tratti di strada che interessano zone aventi particolare bellezza di paesaggio da tutelare.
La predetta Federazione; infatti, aveva presentato al Ministero della Pubblica Istruzione un suo schema di regolamentazione della pubblicità stradale, chiedendo, fra l'altro, che tutti i Sovrintendenti regionali alle Belle Arti elenchino quei tratti di strada da dichiarare panoramici e segnalino quei punti che, pur essendo su una strada non panoramica, abbiano bisogno di non essere disturbati dalla pubblicità stradale, la quale, secondo la Federazione predetta, non dovrebbe incontrare eccessivi ostacoli nelle strade e nelle zone non aventi una particolare importanza dal punto di vista turistico o del paesaggio e nelle strade cosiddette di traffico o commerciali.
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Per quanto riguarda, in particolare, la soluzione del problema nelle strade di questa Regione, va tenuto presente che la Valle di Aosta rappresenta, nel suo complesso, una zona di notevole interesse panoramico e turistico, per cui il problema di cui si tratta deve essere impostato e risolto nel suo complesso e per tutto il territorio della Regione.
Si sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale la seguente proposta di disegno di legge regionale, da emanarsi in base alla facoltà normativa primaria spettante in materia alla Regione, a' sensi dell'articolo 2, lettera q) dello Statuto speciale della Regione.
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SCHEMA DE LOI REGIONALE Loi.......................................195 - n.............. DISPOSITIONS POUR LA LIMITATION ET LA DISCIPLINE DE LA PUBLICITÉ DE LA ROUTE EN VALLEE D'AOSTE. --- Le Conseil régional a approuvé; Le Président de la Junte régionale Promulgue la loi suivante: Art. 1 Dans le territoire de la Région Vallée d'Aoste il est interdit de placer des panneaux, des enseignes et des objets de publicité commerciale ou industrielle et tout affichage, le long des routes et des sentiers sujets au passage public ou en vue des chemins et des sentiers en question. La défense s'étend aussi aux routes de l'Etat, aux chemins de fer, aux morceaux de chemins et de sentiers formant les chemins qui traversent les lieux habités des Communes et des villages de montagne ainsi qu'aux zones placées en vue de ces mêmes chemins. |
SCHEMA DI LEGGE REGIONALE Legge ...................... 195 - n.......... NORME PER LA LIMITAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ STRADALE IN VALLE D'AOSTA. --- Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge: Art. 1 Nel territorio della Regione Valle d'Aosta è vietato di affiggere e di collocare scritte, cartelli, insegne e oggetti di pubblicità commerciale o industriale lungo le strade e i sentieri soggetti a pubblico transito o in vista delle strade e dei sentieri stessi. Il divieto si estende anche alle strade statali, alle strade ferrate, ai tratti delle strade e dei sentieri costituenti traverse abitate dei Comuni e dei villaggi di montagna nonché alle zone site in vista delle traverse stesse. |
Art. 2 Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux inscriptions, aux panneaux, aux enseignes et aux moyens de publicité à caractère permanent sujet aux dispositions en vigueur pour l'application de la taxe communale sur les enseignes, lorsqu'il s'agit de publicité placée sur les murs d'immeubles, kiosques, magasins ou locaux dans lesquels on exerce l'activité en question. De même les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux écriteaux et aux pancartes des routes, indicateurs ou de signalisation d'itinéraires routiers de localités touristiques, de monuments et châteaux d'intérêt historique et touristique. |
Art. 2 Le norme della presente legge non sono applicabili alle iscrizioni, ai cartelli, alle insegne e ai mezzi di pubblicità di carattere permanente soggetti alle norme vigenti per l'applicazione della tassa comunale sulle insegne, quando si tratti di pubblicità collocata su stabili, chioschi, negozi o locali nei quali sono esercitate le attività cui si riferisce la pubblicità stessa. Le norme della presente legge non sono, altresì, applicabili alle scritte e ai cartelli stradali indicatori o segnalatori di itinerari stradali, di località turistiche, di monumenti e castelli di interesse storico e turistico.
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Art. 3 L'affichage et la mise en place d'écriteaux, de pancartes, d'enseignes et d'objets de publicité commerciale et industrielle peuvent être autorisés par l'Assesseur régional au Tourisme dans les zones et cas suivants: a) - dans les tronçons des chemins et des sentiers sujets au passage public qui forment les traverses habitées des Communes et des villages situés dans la vallée principale de Pré St. Didier à Pont St. Martin, ou en vue des traverses en question, lorsque les moyens susdit de publicité ne contrastent pas avec les exigences touristiques et de la sauvegarde du paysage; b) - aux carrefours et aux croisements des chemins et des sentiers sujets au passage public ou dans leur voisinage immédiat, lorsque ces moyens publicitaires ont des dimensions limitées et servent d'indication ou de signalisation pour des activités touristiques d'intérêt public (hôtels, restaurants, téléphériques, télésièges, refuges alpins, distributeurs de carburants, garages, etc.) exercées dans les zones auxquelles aboutissent ces déviations routières. |
Art. 3 L'affissione e il collocamento di scritte, di cartelli, di insegne e di oggetti di pubblicità commerciale e industriale possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il Turismo nei casi e nelle zone seguenti: a) - nei tratti di strade e di sentieri soggetti a pubblico transito costituenti traverse abitate dei Comuni e dei villaggi siti nella vallata principale, da Pré St. Didier a Pont St. Martin, o in vista delle traverse stesse, allorquando i predetti mezzi di pubblicità non contrastino con le esigenze turistiche e della tutela del paesaggio; b) - nei bivi e incroci delle strade e dei sentieri soggetti a pubblico transito, o nelle loro immediate vicinanze, quando i predetti mezzi di pubblicità abbiano dimensioni limitate e servano di indicazione o di segnalazione stradale per attività turistiche di pubblico interesse (alberghi, ristoranti, funivie, seggiovie, rifugi alpini, distributori di carburanti, autorimesse, ecc.) esercitate nelle zone cui adducono le deviazioni stradali. |
Art. 4 Pour obtenir l'autorisation de l'Assesseur régional au Tourisme pour la publicité dont il est question dans l'article précédent, les Corps moraux, les Sociétés, les particuliers intéressés doivent présenter au Bureau régional du tourisme une demande dûment motivée en y joignant le schéma du modèle de la publicité choisie, en précisant les dimensions, le texte et les couleurs, la localité et l'emplacement qu'on a choisi. L'Assesseur régional au tourisme peut accorder ou refuser cette autorisation et ordonner qu'on modifie la forme, les dimensions et l'emplacement de la publicité en rapport aux exigences touristiques et à la sauvegarde du paysage. |
Art. 4 Per ottenere l'autorizzazione dell'Assessore regionale per il Turismo, ai fini della pubblicità di cui all'articolo precedente, gli Enti, le Ditte e i privati interessati debbono trasmettere all'Ufficio regionale per il Turismo motivata domanda, allegando il disegno del tipo di mezzo di pubblicità prescelto, con precisazione delle dimensioni, delle diciture e dei colori, della località e ubicazione prescelti. L'Assessore regionale per il Turismo può concedere o negare l'autorizzazione e può prescrivere di modificare la forma, le dimensioni e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, in relazione alle esigenze turistiche e della tutela del paesaggio. |
Art. 5 L'Assesseur régional au Tourisme peut ordonner et disposer l'effacement des inscriptions et le déplacement des pancartes et des moyens publicitaires exposés en contraste avec les dispositions de la présente loi et même de ceux qui, ayant été autorisés, ne sont pas tenus en bon état de conservation, préjudiciant ainsi la sauvegarde du paysage. Dans ce but l'Assesseur régional au tourisme prescrit un délai assez rapide pendant lequel les intéressés devront pourvoir, à leurs soins et frais, à l'effacement des inscriptions et au déplacement des pancartes et des moyens publicitaires, à leur entretien ou renouvellement. Le terme établi étant écoulé sans que les intéressés aient pourvu à ce qui a été ordonné, l'Assesseur régional au Tourisme par l'entremise des agents routiers pourvoira d'autorité et aux frais de ceux qui n'auront pas accompli les prescriptions, à l'effacement des inscriptions et au déplacement des pancartes et des moyens publicitaires, et passera les poursuites pour l'application, à la charge de ceux qui auront contrevenu à cette loi, de contravention et d'amendes prévues par les lois et le code pénal. |
Art. 5 L'Assessore regionale per il Turismo può ordinare e disporre la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari esposti in contrasto con le norme della presente legge nonché di quelli che, già autorizzati, non siano mantenuti in stato di buona conservazione, con pregiudizio per la tutela del paesaggio. A tal fine l'Assessore regionale per il Turismo prescrive un breve termine entro il quale gli interessati debbono provvedere, a loro cura e spese, alla cancellazione delle scritte e alla rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari, alla loro manutenzione o ripristino. Trascorso il termine prescritto senza che gli interessati abbiano provveduto a quanto stabilito, l'Assessore regionale per il Turismo provvede d'ufficio, a spese degli inadempienti, alla cancellazione delle scritte e alla rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari, avvalendosi dell'opera degli agenti stradali, e promuove gli atti per l'applicazione a carico degli inadempienti delle contravvenzioni e delle ammende previste dalla legge e dal codice penale. |
Art. 6 Pour l'entretien des inscriptions, des pancartes et des moyens publicitaires ou de signalisation et d'indication de routes, prévus dans le précédent article 3 déjà affichés et placés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les Corps moraux et bureaux publics, les Sociétés et les particuliers intéressés devront demander l'autorisation à l'Assesseur régional au Tourisme, avant le......................1955, selon les modalités prévues par le précédent article 4. Le terme dont il est question dans l'alinéa précédent étant écoulé, l'Assesseur régional au Tourisme peut ordonner et disposer, selon les dispositions citées dans le précédent article 5, l'effacement des inscriptions et le déplacement des pancartes et des moyens publicitaires pour lesquels on n'aura pas demandé et obtenu l'autorisation voulue. |
Art. 6 Per il mantenimento delle scritte, dei cartelli e dei mezzi pubblicitari o di segnalazione e di indicazione stradali, previsti al precedente articolo 3, già affissi e già collocati prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli Enti e uffici pubblici, le Ditte e i privati interessati debbono chiedere l'autorizzazione all'Assessore regionale per il Turismo, entro il termine del giorno ...................1955, secondo le modalità previste dal precedente articolo 4. Scaduto il termine di cui al precedente comma, l'Assessore regionale per il Turismo può ordinare e disporre, secondo le norme di cui al precedente articolo 5, la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari per i quali non sia stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione prescritta. |
Art. 7 Contre les mesures de l'Assesseur régional au Tourisme, il est permis de présenter recours dans les vingt jours qui suivent la communication, au Président de la Junte régionale, qui décidera par une mesure définitive. |
Art. 7 Contro i provvedimenti dell'Assessore regionale per il Turismo è ammesso ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, al Presidente della Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo. |
Art. 8 La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour successif à celui de sa publication dans le Bulletin officiel de la Région. La présente loi sera insérée dans le recueil officiel des lois et des règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin officiel de la Région. La promulgation de la présente loi sera communiquée sur le Journal officiel de la République Italienne. Quiconque en a l'obligation est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région. Aoste, le.................................195...... |
Art. 8 La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Aosta, .................................195...... |
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Mr. le Président de la Junte, Avt. CAVERI, rappelle que, déjà dans de précédentes séances du Conseil, on avait souligné la nécessité d'élaborer et d'approuver une loi régionale pour interdire l'affichage d'enseignes de publicité commerciale en tant que ces enseignes constituent une offense pour la beauté de notre paysage.
Il remarque que la beauté du paysage est une des plus grandes richesses de la Vallée d'Aoste et que, partant, le Conseil régional a le devoir de la défendre.
Il relève que la nécessité de résoudre le problème a été soulignée aussi dans d'autres régions de l'Italie, parce que les panneaux et les enseignes de publicité heurtent le bon goût de tous ceux qui passent le long des routes. Il communique que Paolo Monelli a fait entendre plusieurs fois sa voix à cet égard et qu'il ne s'est pas agi d'une "vox clamans in deserto", puisque le Conseil provincial de Milan a commencé à interdire l'affichage d'enseignes et de panneaux de publicité le long des routes provinciales.
Il remarque que le Conseil régional de la Vallée d'Aoste a des pouvoirs plus vastes que le Conseil provincial de Milan, en tant qu'il peut, en vertu du Statut régional, approuver une loi régionale pour réglementer l'affichage de panneaux et d'enseignes dans le territoire de la Vallée d'Aoste.
Il communique qu'il n'estime pas nécessaire d'illustrer le texte du projet de loi, mais qu'il entend tout simplement faire noter que le projet de loi donne la faculté à l'Assesseur régional au Tourisme d'accorder certaines autorisations et que, contre les mesures de l'Assesseur régional au Tourisme, il est permis de présenter recours au Président de la Junte régionale.
Il conclut en proposant que, la discussion sur l'ensemble du projet de loi terminé, on passe à la lecture, discussion et approbation de chaque article.
Il Consigliere Geom. G. NICCO esprime il suo compiacimento alla Giunta per avere elaborato e sottoposto all'approvazione del Consiglio il progetto di legge regionale recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta.
Precisa che l'emananda legge darà la possibilità di far togliere i numerosi cartelli pubblicitari posti lungo le strade della Valle e che deturpano la bellezza del paesaggio.
Il Presidente, Sig. G. Bréan, constatato che nessun Consigliere intende fare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge regionale nel suo complesso, invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge, di cui fa dar lettura, articolo per articolo, dal Vice Presidente, Sig. Cuaz, per il testo redatto in lingua italiana, e dal Consigliere Segretario Sig. Perron, per il testo redatto in lingua francese.
Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, previa sostituzione, su richiesta del Presidente della Giunta Avv. Caveri, della parola "morceaux" con la parola "tronçon" e delle parole "des ces" con le parole "de ces", nel secondo comma del testo in lingua francese.
Articolo 2 - Il Consigliere Geom. G. NICCO esprime il timore che, mantenendo l'attuale formulazione della disposizione del comma 1°, nessuna Ditta avrebbe più la possibilità di fare della pubblicità, mediante cartelli, insegne, ecc. da collocarsi su stabili, chioschi, negozi o locali nei quali sono esercitate le attività cui si riferisce la pubblicità stessa. Ritiene, quindi, opportuno che sia attenuata la portata del divieto sancito con tale disposizione.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, dichiara che all'articolo 3 sono previste disposizioni che attenuano il divieto predetto.
Segue discussione in merito, alla quale prendono parte il Presidente, Sig. G. Bréan, il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, l'Assessore Per. Ind. Fosson ed il Consigliere Geom. G. Nicco.
Si dà atto che l'articolo 2 viene approvato dal Consiglio ad unanimità, senza modificazioni e con riserva di rivedere ed, eventualmente, di modificare la disposizione del comma 1°, in sede di discussione del successivo articolo 3.
Articolo 3 - Il Consigliere Sig. MANGANONI rileva che, in forza delle disposizioni dell'articolo 3, l'Assessore regionale al Turismo ha potestà e facoltà di autorizzare il collocamento di cartelli di qualsiasi dimensione e colore, nella vallata principale, da Pré St. Didier a Pont St. Martin purché i mezzi di pubblicità "non contrastino con le esigenze turistiche e della tutela del paesaggio".
Ritiene che la portata di tale disposizione sia troppo ampia ed esprime parere che debba essere limitata.
L'Assessore Per. Ind. FOSSON fa notare al Consigliere Sig. Manganoni che l'Assessore regionale del Turismo ha facoltà di concedere autorizzazioni per l'affissione ed il collocamento di scritte, di cartelli, ecc. soltanto e limitatamente nei tratti di strade e di sentieri soggetti a pubblico transito "costituenti traverse abitate" dei Comuni e dei villaggi siti nella vallata principale "e nei bivi ed incroci" delle strade e dei sentieri soggetti a pubblico transito, o nelle loro immediate vicinanze.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ribadisce quanto detto dall'Assessore Per. Ind. Fosson e pone in rilievo che le disposizioni dell'articolo in esame attenuano la portata dell'articolo 2, come richiesto dal Consigliere Geom. G. Nicco, il quale giustamente si preoccupava che nei centri abitati, che hanno esigenze maggiori delle località montane, si possa fare la necessaria pubblicità.
Il Consigliere Geom. G. NICCO, premesso che non intende fare riferimento a persona alcuna, rileva che, mantenendo la formulazione attuale dell'articolo 3, l'Assessore regionale del Turismo potrebbe, in ipotesi, concedere autorizzazioni anche a carattere perpetuo, per cui la persona che gli succederà nella direzione dell'Assessorato al Turismo non avrebbe più la possibilità di revocare le concessioni.
Esprime parere che, per evitare il verificarsi di tale possibile inconveniente, sia opportuno stabilire che le autorizzazioni concesse, ai sensi dell'articolo 3, scadano dopo un periodo determinato di tempo, ma possano essere rinnovate.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, concorda su quanto detto dal Consigliere Geom. G. Nicco e propone che l'articolo 3, sia completato con l'aggiunta del seguente nuovo comma: "Tali autorizzazioni, rilasciate dall'Assessore regionale al Turismo, scadono entro il termine di 3 anni, ma possono essere rinnovate."
Il Presidente accerta e comunica che il Consiglio concorda, unanime, sulla proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri.
L'Assessore Geom. VALLEISE propone che nelle disposizioni delle lettere a) e b) sia stralciata la parola "sentieri", in quanto i sentieri non possono essere considerati come traverse abitate di Comuni o villaggi.
Segue discussione in merito, alla quale prendono parte il Presidente, Sig. G. BRÉAN, gli Assessori Geom. VALLEISE e Per. Ind. FOSSON, il Consigliere Geom. G. NICCO ed il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, che illustra le ragioni per le quali ritiene non opportuno lo stralcio della parola "sentieri".
Si dà atto che l'articolo 3 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto e con l'aggiunta del seguente nuovo comma:
(testo in italiano): "Tali autorizzazioni, rilasciate dall'Assessore regionale al Turismo, scadono entro il termine di 3 anni, ma possono essere rinnovate".
(testo in francese): "Les dites autorisations, délivrées par l'Assesseur régional au Tourisme, échoient dans le délai de trois années, mais peuvent être renouvelées".
Articolo 4 - Il Presidente accerta e comunica che l'articolo 4 viene approvato dal Consiglio ad unanimità, senza modificazioni.
Articolo 5 - Il Consigliere Sig. MANGANONI richiama l'attenzione del Consiglio sulla disposizione del 2° comma, che stabilisce: "A tal fine l'Assessore regionale al Turismo prescrive un breve termine entro il quale gli interessati debbono provvedere, a loro cura e spese alla cancellazione delle scritte e alla rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari, alla loro manutenzione o al loro ripristino".
Rileva che la direzione "breve termine" è troppo vaga ed imprecisa e propone che sia stabilita la durata del periodo entro il quale gli interessati sono tenuti a provvedere alla rimozione di cartelli, cancellazione di scritte, ecc. ecc.
Il Presidente Sig. G. BRÉAN, esprime parere che la durata del periodo di tempo entro il quale gli interessati sono tenuti ad eseguire l'ordinanza dell'Assessore regionale per il Turismo possa essere stabilito in giorni venti o trenta.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone la dizione: "...prescrit le délai d'un mois"; l'Assessore Geom. VALLEISE propone la dizione: "...prescrive il termine massimo di un mese" nel testo italiano.
Segue, discussione in merito, alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Per. Ind. FOSSON, Geom. VALLEISE e Dr. BERTON, il Vice Presidente Sig. CUAZ ed il Consigliere Geom. G. NICCO. Al termine della discussione l'Avv. CAVERI propone la dizione: "...prescrive un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni".
Il Presidente Sig. G. BREAN, accerta e comunica che il Consiglio approva, ad unanimità, il testo dell'articolo 5, con la seguente variante al 2° comma:
- (testo in lingua italiana): Sostituzione della dizione "breve termine" con le parole "termine non inferiore ai dieci giorni e non superiore ai trenta giorni".
- (testo in lingua francese): Sostituzione della dizione "délai assez rapide" con le parole "délai non inférieur à dix jours et non supérieur à trente jours".
Articolo 6 - Il Consigliere Geom. G. NICCO propone che si stabilisca al comma 1° che, per il mantenimento delle scritte, dei cartelli e dei mezzi pubblicitari e di segnalazione, già affissi e collocati prima dell'entrata in vigore dell'emananda legge regionale, gli interessati debbano chiedere l'autorizzazione all'Assessore regionale per il Turismo, "entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, concordando sulla proposta del Consigliere Geom. G. Nicco, approva l'articolo 6, previa sostituzione, al 1° comma, delle parole "entro il termine del giorno ... 1955" con le parole "entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge", nel testo in lingua italiana, e delle parole "avant le ... 1955" con le parole "dans le délai de trois mois à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi", nel testo in lingua francese.
Articolo 7 - Il Consigliere Sig. MANGANONI rileva che all'articolo 7 è previsto che, contro i provvedimenti dell'Assessore regionale per il Turismo, è ammesso ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, "al Presidente della Giunta regionale", che decide con provvedimento definitivo.
Osserva che il ricorso al Presidente della Giunta regionale non costituisce sufficiente garanzia per l'interessato e può lasciare sussistere il dubbio che il Presidente della Giunta avalli, confermandolo, anziché respingerlo, il provvedimento adottato dall'Assessore.
Rammenta che analogo rilievo aveva fatto, a suo tempo, il Consiglio regionale, in sede di discussione di un progetto di legge governativo (concernente l'ordinamento finanziario della Regione), nel quale si prevedeva che, contro i provvedimenti del Ministro era ammesso ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Propone che contro i provvedimenti dell'Assessore regionale per il Turismo si ammetta ricorso o ad una commissione o al Consiglio regionale stesso.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che contro il provvedimento, di carattere definitivo, del Presidente della Giunta regionale è pur sempre possibile ricorrere al Consiglio di Stato.
Propone, comunque, che la dizione "al Presidente della Giunta regionale" sia sostituita con la dizione "alla Giunta regionale", in quanto la Giunta regionale, organo collegiale, può dare maggior garanzia ai ricorrenti.
Si dà atto che, su richiesta del Presidente Sig. G. Brean, il Consiglio concorda sulla proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri, ed approva, ad unanimità, la disposizione in esame dell'articolo 7 nella seguente nuova formulazione:
(testo in lingua italiana): "Contro i provvedimenti dell'Assessore regionale per il Turismo è ammesso ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo".
(testo in lingua francese): "Contre les mesures de l'Assesseur régional au Tourisme, il est permis de présenter recours, dans les vingt jours qui suivent la communication, à la Junte régionale, qui décidera par une mesure définitive".
Articoli 8 e 9 - Il Presidente, Sig. G. BREAN accerta e comunica che gli articoli 8 e 9 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto, senza discussione.
Il Presidente Sig. G. BREAN, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione, nel suo complesso, del testo di legge regionale in esame, recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta, ai fini della tutela del paesaggio.
IL CONSIGLIO
richiamata la deliberazione n. 2153, in data 5 dicembre 1951, della Giunta regionale;
ritenuta la necessità dell'approvazione di norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale, ai fini della tutela del paesaggio;
veduti gli articoli 2 - lettera q) - e 31 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
con votazione segreta e ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti numero diciotto; scrutatori i Consiglieri Signori: Berthod, Bottel e Nicco Anselmo);
delibera
di approvare l'emanazione e la promulgazione, - ai sensi degli articoli 2 - lettera q) - e 31 dello Statuto speciale della Regione, della seguente legge regionale recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta:
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REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE PROJET DE LOI REGIONALE N. 3 approuvé par le Conseil régional dans la séance du 9-9-1954. Loi...........................195....n. ..... DISPOSITION POUR LA LIMITATION ET LA DISCIPLINE DE LA PUBLICITÉ DE LA ROUTE EN VALLEE D'AOSTE. --- Le Conseil régional a approuvé; Le Président de la Junte régionale promulgue la loi suivante: Art. 1 Dans le territoire de la Région Vallée d'Aoste il est interdit de placer des panneaux, des enseignes et des objets de publicité commerciale ou industrielle et tout affichage, le long des routes et des sentiers sujets au passage public ou en vue des chemins et des sentiers en question. La défense s'étend aussi aux routes de l'Etat, aux chemins de fer, aux morceaux de chemins et de sentiers formant les chemins qui traversent les lieux habités des Communes et des villages de montagne ainsi qu'aux zones placées en vue de ces mêmes chemins. |
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 3 approvato dal Consiglio regionale nella adunanza del 9-9-1954. Legge...........................195....... n. ............ NORME PER LA LIMITAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ STRADALE IN VALLE D'AOSTA. --- Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: Art. 1 Nel territorio della Regione Valle d'Aosta è vietato di affiggere e di collocare scritte, cartelli, insegne e oggetti di pubblicità commerciale o industriale lungo le strade e i sentieri soggetti a pubblico transito o in vista delle strade e dei sentieri stessi. Il divieto si estende anche alle strade statali, alle strade ferrate, ai tratti delle strade e dei sentieri costituenti traverse abitate dei Comuni e dei villaggi di montagna nonché alle zone site in vista delle traverse stesse. |
Art. 2 Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux inscriptions, aux panneaux, aux enseignes et aux moyens de publicité à caractère permanent sujet aux dispositions en vigueur pour l'application de la taxe communale sur les enseignes, lorsqu'il s'agit de publicité placée sur les murs d'immeubles, kiosques, magasins ou locaux dans lesquels on exerce l'activité en question. De même les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux écriteaux et aux pancartes des routes, indicateurs ou de signalisation d'itinéraires routiers de localités touristiques, de monuments et châteaux d'intérêt historique et touristique. |
Art. 2 Le norme della presente legge non sono applicabili alle iscrizioni, ai cartelli, alle insegne e ai mezzi di pubblicità di carattere permanente soggetti alle norme vigenti per l'applicazione della tassa comunale sulle insegne, quando si tratti di pubblicità collocata su stabili, chioschi, negozi o locali nei quali sono esercitate le attività cui si riferisce la pubblicità stessa. Le norme della presente legge non sono, altresì, applicabili alle scritte e ai cartelli stradali indicatori o segnalatori di itinerari stradali, di località turistiche, di monumenti e castelli di interesse storico e turistico. |
Art. 3 L'affichage et la mise en place d'écriteaux, de pancartes, d'enseignes et d'objets de publicité commerciale et industrielle peuvent être autorisés par l'Assesseur régional au Tourisme dans les zones et cas suivants: a) - dans les tronçons des chemins et des sentiers sujets au passage public qui forment les traverses habitées des Communes et des villages situés dans la vallée principale de Pré St. Didier à Pont St. Martin, ou en vue des traverses en question, lorsque les moyens susdit de publicité ne contrastent pas avec les exigences touristiques et de la sauvegarde du paysage; b) - aux carrefours et aux croisements des chemins et des sentiers sujets au passage public ou dans leur voisinage immédiat, lorsque ces moyens publicitaires ont des dimensions limitées et servent d'indication ou de signalisation pour des activités touristiques d'intérêt public (hôtels, restaurants, téléphériques, télésièges, refuges alpins, distributeurs de carburants, garages, etc.) exercées dans les zones auxquelles aboutissent ces déviations routières. Les dites autorisations, délivrées par l'Assesseur régional au Tourisme, échoient dans le délai de trois années, mais peuvent être renouvelées. |
Art. 3 L'affissione e il collocamento di scritte, di cartelli, di insegne e di oggetti di pubblicità commerciale e industriale possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il Turismo nei casi e nelle zone seguenti: a) - nei tratti di strade e di sentieri soggetti a pubblico transito costituenti traverse abitate dei Comuni e dei villaggi siti nella vallata principale, da Pré St. Didier a Pont St. Martin, o in vista delle traverse stesse, allorquando i predetti mezzi di pubblicità non contrastino con le esigenze turistiche e della tutela del paesaggio; b) - nei bivi e incroci delle strade e dei sentieri soggetti a pubblico transito, o nelle loro immediate vicinanze, quando i predetti mezzi di pubblicità abbiano dimensioni limitate e servano di indicazione o di segnalazione stradale per attività turistiche di pubblico interesse (alberghi, ristoranti, funivie, seggiovie, rifugi alpini, distributori di carburanti, autorimesse, ecc.) esercitate nelle zone cui adducono le deviazioni stradali. Tali autorizzazioni, rilasciate dall'Assessore regionale al Turismo, scadono entro il termine di tre anni, ma possono essere rinnovate. |
Art. 4 Pour obtenir l'autorisation de l'Assesseur régional au Tourisme pour la publicité dont il est question dans l'article précédent, les Corps moraux, les Sociétés, les particuliers intéressés doivent présenter au Bureau régional du tourisme une demande dûment motivée en y joignant le schéma du modèle de la publicité choisie, en précisant les dimensions, le texte et les couleurs, la localité et l'emplacement qu'on a choisi. L'Assesseur régional au tourisme peut accorder ou refuser cette autorisation et ordonner qu'on modifie la forme, les dimensions et l'emplacement de la publicité en rapport aux exigences touristiques et à la sauvegarde du paysage. |
Art. 4 Per ottenere l'autorizzazione dell'Assessore regionale per il Turismo, ai fini della pubblicità di cui all'articolo precedente, gli Enti, le Ditte e i privati interessati debbono trasmettere all'Ufficio regionale per il Turismo motivata domanda, allegando il disegno del tipo di mezzo di pubblicità prescelto, con precisazione delle dimensioni, delle diciture e dei colori, della località e ubicazione prescelti. L'Assessore regionale per il Turismo può concedere o negare l'autorizzazione e può prescrivere di modificare la forma, le dimensioni e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, in relazione alle esigenze turistiche e della tutela del paesaggio. |
Art. 5 L'Assesseur régional au Tourisme peut ordonner et disposer l'effacement des inscriptions et le déplacement des pancartes et des moyens publicitaires exposés en contraste avec les dispositions de la présente loi et même de ceux qui, ayant été autorisés, ne sont pas tenus en bon état de conservation, préjudiciant ainsi la sauvegarde du paysage. Dans ce but l'Assesseur régional au tourisme prescrit un délai assez rapide pendant lequel les intéressés devront pourvoir, à leurs soins et frais, à l'effacement des inscriptions et au déplacement des pancartes et des moyens publicitaires, à leur entretien ou renouvellement. Le terme établi étant écoulé sans que les intéressés aient pourvu à ce qui a été ordonné, l'Assesseur régional au Tourisme par l'entremise des agents routiers pourvoira d'autorité et aux frais de ceux qui n'auront pas accompli les prescriptions, à l'effacement des inscriptions et au déplacement des pancartes et des moyens publicitaires, et passera les poursuites pour l'application, à la charge de ceux qui auront contrevenu à cette loi, de contravention et d'amendes prévues par les lois et le code pénal. |
Art. 5 L'Assessore regionale per il Turismo può ordinare e disporre la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari esposti in contrasto con le norme della presente legge nonché di quelli che, già autorizzati, non siano mantenuti in stato di buona conservazione, con pregiudizio per la tutela del paesaggio. A tal fine l'Assessore regionale per il Turismo prescrive un breve termine entro il quale gli interessati debbono provvedere, a loro cura e spese, alla cancellazione delle scritte e alla rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari, alla loro manutenzione o ripristino. Trascorso il termine prescritto senza che gli interessati abbiano provveduto a quanto stabilito, l'Assessore regionale per il Turismo provvede d'ufficio, a spese degli inadempienti, alla cancellazione delle scritte e alla rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari, avvalendosi dell'opera degli agenti stradali, e promuove gli atti per l'applicazione a carico degli inadempienti delle contravvenzioni e delle ammende previste dalla legge e dal codice penale. |
Art. 6 Pour l'entretien des inscriptions, des pancartes et des moyens publicitaires ou de signalisation et d'indication de routes, prévus dans le précédent article 3 déjà affichés et placés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les Corps moraux et bureaux publics, les Sociétés et les particuliers intéressés devront demander l'autorisation à l'Assesseur régional au Tourisme, dans le délai de trois mois a partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, selon les modalités prévues par le précédent article 4. Le terme dont il est question dans l'alinéa précédent étant écoulé, l'Assesseur régional au Tourisme peut ordonner et disposer, selon les dispositions citées dans le précédent article 5, l'effacement des inscriptions et le déplacement des pancartes et des moyens publicitaires pour lesquels on n'aura pas demandé et obtenu l'autorisation voulue. |
Art. 6 Per il mantenimento delle scritte, dei cartelli e dei mezzi pubblicitari o di segnalazione e di indicazione stradali, previsti al precedente articolo 3, già affissi e già collocati prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli Enti e uffici pubblici, le Ditte e i privati interessati debbono chiedere l'autorizzazione all'Assessore regionale per il Turismo, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità previste dal precedente articolo 4. Scaduto il termine di cui al precedente comma, l'Assessore regionale per il Turismo può ordinare e disporre, secondo le norme di cui al precedente articolo 5, la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari per i quali non sia stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione prescritta. |
Art. 7 Contre les mesures de l'Assesseur régional au Tourisme, il est permis de présenter recours dans les vingt jours qui suivent la communication, au Président de la Junte régionale, qui décidera par une mesure définitive. |
Art. 7 Contro i provvedimenti dell'Assessore regionale per il Turismo è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, al Presidente della Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo. |
Art. 8 La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour successif à celui de sa publication dans le Bulletin officiel de la Région. La présente loi sera insérée dans le recueil officiel des lois et des règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin officiel de la Région. La promulgation de la présente loi sera communiquée sur le Journal officiel de la République Italienne. Quiconque en a l'obligation est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région. Aoste, le.................................195...... |
Art. 8 La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Aosta, li.................................195...... |
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Si dà atto che, su richiesta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri, l'adunanza viene sospesa per cinque minuti dalle ore 11,15 alle ore 11,20 e che interviene all'adunanza, durante e limitatamente alla discussione del seguente oggetto n. 104, l'Ing. Mosti Alfredo, dirigente dell'Ufficio regionale Acque.
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