Oggetto del Consiglio n. 104 del 9 settembre 1954 - Verbale
OGGETTO N. 104/54 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME DI ATTUAZIONE E DI INTEGRAZIONE PER LE CONCESSIONI E LE SUBCONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE.
Il Presidente, Sig. G. BREAN, dichiara aperta la discussione sulla proposta di approvazione di una legge regionale recante norme di integrazione e di attuazione per le concessioni e le subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione Valle d'Aosta.
Richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sul disegno di legge e sulla relazione illustrativa e sugli allegati al disegno di legge stesso, trasmessi in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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RELAZIONE ACCOMPAGNATIVA AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME DI INTEGRAZIONE E DI ATTUAZIONE, PER LA VALLE D'AOSTA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE.
La questione della emanazione di una legge regionale recante norme di integrazione e di attuazione delle leggi vigenti in materia di acque pubbliche per le concessioni e le subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, in relazione all'art. 3 (lettera d) dello Statuto speciale della Regione, è stata già sottoposta altre volte, come è noto, all'esame del Consiglio regionale, ma non ebbe mai una conclusione.
Si richiamano brevemente i fatti:
Un primo schema di legge, composto di 15 articoli, fu trasmesso al Ministero dei LL.PP. con lettera 1-4-1948 n. 2795, per le osservazioni e i rilievi del caso, ma non fu approvato perché il predetto Ministero, ritenendo che fosse più opportuno che si emanassero, ai sensi delle lettere d) e c) dell'art. 3 dello Statuto regionale, norme di integrazione e di attuazione di quelle già vigenti nel territorio dello Stato in materia di acque pubbliche, propose un suo testo di disegno di legge composto di 7 articoli (lettera del predetto Ministero 11-6-1948, n. 1141-1680).
In relazione a ciò, venne elaborato un nuovo schema di legge, composto di 13 articoli, che fu privatamente discusso a Roma con funzionari del predetto Ministero in data 3-9-1948. Furono suggerite alcune modifiche ed il testo modificato fu sottoposto, nella seduta del 10-11-1948, all'esame del Consiglio regionale che lo modificò, approvandolo, quindi, in un nuovo testo di 13 articoli (deliberazione n. 140 in data 10-11-1948).
Trasmesso alla Commissione di Coordinamento questo nuovo disegno di legge non ebbe miglior sorte del precedente, poiché il Presidente della predetta Commissione, con lettera del 17-12-1948 n. 9955, rilevò che alcune norme apparivano errate o poco opportune e che altre apparivano eccedenti la competenza della Regione.
In particolare eccepì:
a) - che non era accettabile l'interpretazione data dall'Amministrazione regionale circa la decadenza delle domande di concessione per derivazioni d'acqua non assentite prima del 7 settembre 1945. Come è noto, tale interpretazione è stata poi chiaramente affermata dal Tribunale Superiore delle Acque nella causa Montecatini Amministrazione regionale.
b) - che non era accettabile l'interpretazione data dall'Amministrazione regionale circa il significato di "concessione utilizzata", dovendosi, - secondo il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -, considerare sufficiente, per ritenere avvenuta l'utilizzazione di una concessione, la sua utilizzazione giuridica e non già rigidamente economica; intendendosi, con ciò sufficiente il compimento, da parte del concessionario, degli atti formali previsti dal disciplinare di concessione.
Il Consiglio regionale, nella seduta del 30-12-1948 (deliberazione n. 176), ripreso in esame il testo già approvato nella seduta del 10-11-1948, (deliberazione n. 140), deliberò di confermarne l'approvazione, salvo alcune modifiche non sostanziali.
Il nuovo testo, disegno di legge, composto di 13 articoli, venne quindi rimesso alla Commissione di Coordinamento con lettera n. 141-4 in data 7-1-1949, ma non fu vistato né ebbe seguito per la intervenuta opposizione governativa alla sua promulgazione.
Il nuovo schema di norme di integrazione e di attuazione dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche, che è stato ora nuovamente redatto e che si sottopone all'esame ed approvazione del Consiglio regionale, si compone di 13 articoli, di cui l'ultimo concerne solo le formalità prescritte per la promulgazione della legge.
Si è cercato di chiarire nel nuovo testo ciò che fino ad oggi non era apparso sufficientemente chiaro nell'interpretazione di alcuni articoli dello Statuto e di quanto, comunque, aveva determinato disparità di parere fra l'Amministrazione regionale ed il Ministero dei LL.PP., soprattutto per quanto riguarda l'interpretazione dei seguenti punti più controversi:
1) TRASFERIMENTO AL DEMANIO DELLA REGIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE IN USO DI IRRIGAZIONE E POTABILE.
Il Ministero dei LL.PP. sostiene che debbono considerarsi appartenenti al demanio regionale soltanto quelle acque i cui predetti usi siano legittimamente costituiti, cioè legittimati da regolari Decreti di riconoscimento e di concessione alla data di entrata in vigore dello Statuto regionale (11 marzo 1948).
L'Amministrazione regionale sostiene, invece, che è sufficiente sia stato fatto uso della acqua a scopo domestico, potabile, irriguo od assimilato all'uso iniquo, legittimamente o no costituito, per considerare l'acqua come un bene del Demanio regionale. Sostiene, cioè, che è la destinazione dell'uso dell'acqua che deve stabilire o determinare l'appartenenza delle acque al demanio della Regione, indipendentemente dall'essere o no legittimato tale uso nel senso espresso dal predetto Ministero.
L'articolo 2 del disegno di legge provvede in merito.
2) SCADENZA DELLE CONCESSIONI, IN RELAZIONE AL DISPOSTO DEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 7 DELLO STATUTO REGIONALE.
L'Amministrazione regionale sostiene che, ogni qualvolta ha luogo la scadenza di una concessione, la Regione subentra nella concessione di tali acque, a norma del terzo comma dell'articolo 7 dello Statuto regionale, in modo che dovrà essere la Regione a provvedere alla eventuale rinnovazione della utenza scaduta, mediante un provvedimento o decreto di subconcessione da emanarsi dalla Regione e non già il Ministero dei LL.PP. con un Decreto di rinnovo da emanarsi dal Ministro.
Il predetto Ministero sostiene, invece, che la scadenza di una concessione non significa e non comporta la cessazione della concessione, in quanto per cessazione di una concessione dovrebbe intendersi quella definitiva, quella che si verifica, cioè, dopo le eventuali proroghe e rinnovazioni che potranno esser fatte dallo Statuto secondo le norme vigenti (articoli 22 - 28 - 30 del T.U. 11-12-1933 n. 1775).
L'articolo 4 del disegno di legge provvede a risolvere le questioni secondo la tesi della Amministrazione regionale.
Si è fatta, peraltro, una dovuta distinzione tra le utenze scadute prima dell'11-3-1948 e quelle scadute dopo tale data.
Infatti, l'articolo 1 del D.L.L. 7-9-1945 n. 546 stabiliva che dalla concessione novanta novennale, fatta alla Regione Valle d'Aosta "sono escluse le acque che alla data di detto decreto avevano già formato oggetto di riconoscimento d'uso o di concessione, anche quando l'uso o la concessione fossero venuti a mancare".
Con ciò restava stabilito che le acque in argomento continuavano, in perpetuo, a far parte del Demanio dello Stato, escludendo, quindi per sempre ogni ingerenza della Regione su di esse.
Tale disposizione è stata, poi, annullata dallo Statuto regionale, che, al 3° comma dell'art. 7, ha stabilito che alla cessazione dell'uso o della concessione delle acque la Regione subentra nella concessione delle acque stesse.
Poiché lo Statuto regionale è entrato in vigore l'11 marzo 1948 è evidente che fino al 10 marzo 1948 aveva efficacia la norma predetta del D.L.L. 7-9-1945 n. 546; perciò si è fatta la distinzione fra le utenze scadute prima dell'11 marzo 1948 e quelle scadute dopo tale data.
Il secondo comma dell'art. 7 dello Statuto regionale dispone quanto segue: "Sono escluse dalla concessione (alla Regione) le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione".
Il primo comma dell'art. 8 dello Statuto dispone quanto segue: "Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione".
3) CONCESSIONI NON UTILIZZATE AL 7-9-1945
Il Ministero dei LL.PP. sostiene la strana tesi secondo la quale per ritenere utilizzata una concessione è sufficiente la sua utilizzazione "giuridica", intesa nel senso giuridico, e non già la sua utilizzazione intesa nel senso tecnico-economico.
L'Amministrazione regionale sostiene, invece, la tesi secondo la quale una concessione deve intendersi utilizzata solo allorquando si sia verificata la trasformazione, in energia idraulica ed elettrica, dell'acqua concessa, come previsto dall'atto di concessione.
L'articolo 5 del disegno di legge provvede in merito, introducendo, peraltro, in via di equità (al fine di non danneggiare l'ex concessionario), il principio secondo cui questi può divenire ancora il concessionario, o subconcessionario, di fronte alla Regione della concessione già assentita, naturalmente, previa l'istruttoria del caso da parte dell'Amministrazione regionale.
4) DECADENZA DELLE DOMANDE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PRESENTATE PRIMA DEL 7-9-1945 E NON CONCLUSE CON DECRETO DI AUTORIZZAZIONE A TALE DATA.
Sulla decadenza di tali domande era sorta divergenza di parere tra il Ministero dei LL.PP. e l'Amministrazione regionale sostenendo il Ministero che tali domande dovevano considerarsi efficienti.
La sentenza ammessa al riguardo dal Tribunale Superiore delle Acque, nella nota causa Montecatini-Amministrazione regionale, ha risolto la divergenza in senso favorevole alla tesi dell'Amministrazione regionale.
L'articolo 7 del disegno di legge provvede a sanzionare la decadenza delle domande di cui si tratta, consentendo, per altro in via di equità, la possibilità di deroghe in casi particolari in cui le derivazioni richieste siano state già attuate ovvero siano in corso di attuazione, ovvero quando si tratti di varianti a concessioni in atto.
PER QUANTO RIGUARDA GLI ALTRI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE SI OSSERVA:
- l'articolo 1 definisce quali siano gli usi domestici, gli usi pubblici, gli usi industriali e gli usi assimilati agli usi irrigui.
Tale precisazione è ritenuta necessaria poiché non figurano tali usi d'acqua nel T.U. di leggi 11-12-1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici.
- l'articolo 3 stabilisce quali sono le acque pubbliche escluse dalla concessione novanta novennale fatta alla Regione.
Non richiede alcuna illustrazione.
- l'articolo 6 stabilisce le modalità di passaggio di una utenza da un titolare ad un altro.
Non richiede alcuna illustrazione.
- l'articolo 8 stabilisce i casi in cui si ha la competenza del Presidente della Giunta regionale per la emissione di decreti di reiezione di domande ovvero di Decreti di subconcessione.
Non necessita di alcuna particolare illustrazione.
- l'articolo 9 stabilisce in quali casi è competente lo Stato per l'emissione di Decreti di accoglimento o di refezione di domande di derivazione di acque.
Non ha bisogno di illustrazione.
- l'articolo 10 stabilisce le attribuzioni dell'Ufficio regionale Acque.
- l'articolo 11 stabilisce la reversibilità allo Stato (salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 12 dello Statuto regionale) del decimo del canone riguardante una utenza concessa dallo Stato e poi sottesa da una subconcessione data dall'Amministrazione regionale.
- l'articolo 12 riguarda il Comitato Misto previsto al terzo comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione.
Non abbisogna di illustrazione.
Aosta, li 14-4-1953.
(Ing. A. Mosti)
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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME DI INTEGRAZIONE E DI ATTUAZIONE PER LE CONCESSIONI E LE SUBCONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Le acque pubbliche destinate ad uso domestico, di cui alla lettera m) dell'articolo 2 dello Statuto speciale della Regione Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, e quelle destinate ad uso pubblico di cui al secondo comma dell'articolo 9 del predetto Statuto sono quelle usate, o da usarsi, tanto nell'interesse privato che pubblico, per scopo potabile, per l'abbeveraggio del bestiame, per la piscicoltura, per lavatoi, per impianti igienici, per spegnimento incendi o per altri usi privati e pubblici non espressamente indicati nel Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11-12-1933 n. 1775.
Non rientrano fra gli usi domestici e pubblici gli usi industriali di acque pubbliche, quali lavaggi industriali, tintorie, alimentazione di caldaie, raffreddamento industriale ed usi accessori praticati in stabilimenti industriali.
Le acque utilizzate per gli scopi indicati nel primo comma del presente articolo fanno parte del Demanio regionale della stessa stregua delle acque irrigue e potabili di cui all'articolo 5 del predetto Statuto.
Le utilizzazioni di acque ad uso domestico e pubblico come sopra definite e quelle ad uso irriguo e potabile, riconosciute o riconoscibili, concesse, da concedersi o da subconcedersi sono esenti da canone, a partire dal 1° gennaio 1946, tanto da parte dello Stato quanto da parte della Regione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 25 del D.L.L. 7-9-1945 n. 546 e del 2 comma dell'articolo 9 del predetto Statuto regionale.
Art. 2
Sono trasferite al demanio della Regione, con effetto dall'11 marzo 1948, data di entrata in vigore dello Statuto regionale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 dello Statuto stesso, le acque risultanti alla predetta data comunque utilizzate ad uso potabile o ad uso irriguo, ovvero agli usi di cui al 1 comma del precedente articolo 1.
Qualora un canale od una rete di canali esistenti l'11-3-1948 alimentino più utenze per diversi scopi, a scadenza unica o distinta, comunque costituite, il corpo d'acqua di tale canale, o rete di canali, rientra totalmente fra le acque trasferite al demanio della Regione, qualora sia accertato che la destinazione prevalente delle acque del canale, o della rete dei canali, alla data 11-3-1948, era quella di alimentare utenze ad uso potabile, iniquo e per gli altri usi di cui al 1 comma del precedente articolo 1.
Nel caso opposto, l'intero corpo d'acqua anzidetto non rientra fra le acque trasferite al demanio della Regione, restando tuttavia applicabile alle utenze sullo stesso corpo di acqua costituite quanto disposto al primo e terzo comma dell'articolo 7 dello Statuto regionale, al primo comma dell'articolo 8 di detto Statuto e agli articoli 4 e 5 delle norme della presente legge regionale.
La Regione, per quanto riguarda le acque di appartenenza al demanio regionale, subentra allo Stato come ente concedente e gli utenti, già legittimamente concessionari di fronte allo Stato, diventano concessionari di fronte alla Regione.
Per le utenze non legittimamente costituite su tali acque la Regione provvede alla loro legittimazione.
Art. 3
Sulle acque pubbliche avute in concessione in base al D.L.L. 7-9-1945 n. 546 ed in base allo Statuto regionale, la Regione assume le stesse funzioni e gli stessi poteri dello Stato e li esercita a mezzo dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici e dell'Ufficio Regionale delle Acque.
Le subconcessioni riguardanti impianti di grandi derivazioni d'acqua per produzione di energia possono essere subordinate, ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 2 del D.L.L. 7-9-1945 n. 546, all'impegno di fornire gratuitamente o a prezzo ridotto energia elettrica per i servizi pubblici, per usi domestici o per l'artigianato locale.
Art. 4
La cessazione del diritto d'uso d'acqua riconosciuto o concesso, prevista nel terzo comma dell'articolo 7 dello Statuto Regionale, ha luogo, per le piccole utenze di forza motrice concesse dallo Stato, allorché la scadenza della durata di tale diritto d'uso avviene dopo l'11 marzo 1948, data di entrata in vigore dello Statuto regionale, anche se le utenze abbiano diritto al rinnovo.
Non si verifica la cessazione per le utenze scadute prima dell'11 marzo 1948 che hanno diritto alla proroga di 15 anni di cui alla legge 8-1-1952 n. 42.
La Regione diventa la concessionaria delle acque delle utenze scadute dopo l'11 marzo 1948 e provvede ad accordare ai relativi ex concessionari, aventi titoli di rinnovo, con procedura di istruttoria abbreviata.
Tale subconcessione in luogo del rinnovo può essere accordata per i periodi massimi corrispondenti a quelli indicati dall'articolo 21 del predetto Testo Unico.
Il canone corrisposto dai subconcessionari è dovuto per intero alla Regione.
Le domande di rinnovazione presentate al Ministero dei Lavori Pubblici dopo l'11 marzo 1948, hanno efficacia di domande di subconcessione presentate alla Regione.
Nel caso di cessazione delle utenze scadute prima dell'11 marzo 1948 ovvero nel caso di cessazione per scadenza non seguita da rinnovazioni o per rinuncia o per pronuncia di decadenza, le acque di competenza di tali utenze rientrano fra quelle di cui la Regione è concessionaria per 99 anni, ai sensi del 1 comma dell'articolo 7 dello Statuto regionale.
Art. 5
A termine del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto regionale, passano alla Regione le concessioni di derivazioni d'acqua a scopo di produzione di energia data dallo Stato prima del 7-9-1945 quando, a tale data, non sia stata attuata l'utilizzazione dell'acqua concessa, cioè non sia stata attuata la produzione dell'energia stabilita dai decreti di concessione, secondo le modalità materiali e tecniche fissate dai decreti stessi e dai relativi disciplinari di concessione.
La Regione diventa concessionaria di fronte allo Stato delle concessioni di derivazioni d'acqua di cui si tratta, senza obbligo di pagamento di canoni e di costituzione di depositi cauzionali.
Resta attribuito agli originari concessionari il diritto preferenziale per divenire subconcessionari di fronte alla Regione, previa breve istruttoria delle concessioni già a loro assentite, purché non sia fatta richiesta alla Regione e purché non ostino specifiche e motivate ragioni contrarie.
I provvedimenti emessi dallo Stato dopo il 7-9-1945 nei riguardi delle concessioni di acque di cui la Regione diventa concessionaria potranno, in via eccezionale, essere riconosciuti validi.
I canoni riguardanti le subconcessioni di acque di cui ai precedenti capoversi sono corrisposti per intero alla Regione dai relativi titolari, con decorrenza dalla data del decreto di subconcessione.
Qualora le concessioni di cui al primo comma del presente articolo contemplino vari impianti di utilizzazione di acque, le concessioni passano alla Regione per i soli impianti per i quali alla data 7-9-1945 non fu iniziata l'effettiva utilizzazione delle acque.
Le utenze di acque pubbliche di qualsiasi natura non possono essere cedute senza il nulla osta della Regione, sotto pena della sanzione prevista alla lettera g) della legge 18 ottobre 1942 n. 1434 e fermo il disposto dell'art. 20 del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, per quelle utenze praticate con acque non pertinenti al demanio della Regione e a questa non concesse.
I subingressi nelle domande di subconcessione sono ammessi soltanto in via di eccezione e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione regionale.
Art. 7
Sono decadute le domande per concessione di derivazione e di utilizzazione di acque pubbliche circa le quali non venne emesso dallo Stato, alla data 7-9-1945, il relativo decreto di autorizzazione, escluso quelle riguardanti il riconoscimento di antichi diritti, anche se presentati fuori del termine di legge, purché aventi titolo al riconoscimento, ed escluso quelle riguardanti la rinnovazione di diritti di derivazione di acqua riconosciuti o concessi, purché presentate prima delle scadenze fissate dai relativi decreti, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 4.
L'Amministrazione regionale ha facoltà di concedere deroghe alla decadenza delle domande quando si tratti:
a) di domande di concessione in via di sanatoria per utilizzazioni di acqua ad uso di forza motrice già attuate ovvero in corso di avanzata attuazione.
b) di domande per varianti a concessioni in atto.
Alla subconcessione delle domande previste alla lettera a) provvede la Regione, trattandosi di acque rientranti fra quelle concesse alla Regione, in quanto non coperte da autorizzazioni.
Alla concessione delle domande di varianti previste alla lettera b) provvede lo Stato di concerto con la Regione quando le varianti comportino l'impiego di acque del demanio regionale ovvero di acque concesse alla Regione.
Art. 8
I decreti di reiezione di domande rientranti nei casi previsti dai capoversi sotto indicati sono emessi dal Presidente della Giunta regionale (sentita la Giunta stessa); i decreti di riconoscimento di concessione e di subconcessione di acque oggetto delle domande rientranti nei casi previsti dai capoversi sotto indicati sono emessi dal Presidente della Giunta regionale in esecuzione delle decisioni adottale con deliberazioni del Consiglio regionale:
a) domande di riconoscimento di utenze aventi per oggetto piccole e grandi derivazioni di acqua per qualsiasi uso, costituite su acque trasferite al demanio della Regione, precisate nel primo comma del precedente articolo 2;
b) domande di riconoscimento di utenze costituite su acque non trasferite al demanio della Regione, ma di cui è concessionaria la Regione, aventi per oggetto piccole e grandi derivazioni di acqua per qualsiasi uso;
c) domande intese ad ottenere concessioni per l'uso delle acque trasferite al demanio della Regione nonché per ottenere varianti alle concessioni date su tali acque, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 11-12-1933, n. 1775.
Qualora l'accoglimento di tali varianti comporti un aumento della portata per effetto di impiego di acqua che non appartenga al demanio della Regione ma di cui la Regione sia concessionaria, la subconcessione della maggior portata da parte della Regione non comporta il suo trasferimento al demanio regionale;
d) domande intese ad ottenere la subconcessione di acque, ai sensi del 2° capoverso del terzo comma dell'articolo 8 dello Statuto regionale e dell'ultimo comma di detto articolo, per usare acque di cui la Regione Valle d'Aosta è concessionaria nonché per apportare varianti a tali subconcessioni, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. di leggi 11-12-1933, n. 1775.
Qualora le predette varianti comportino un aumento della portata di acqua da utilizzare, da attuarsi con uso di acque di pertinenza dello Stato, i decreti di accoglimento o di reiezione relativi sono emessi dal Presidente della Giunta regionale di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici;
f) domande intese ad ottenere la subconcessione di utenze, nella concessione delle quali la Regione Valle d'Aosta subentra in base al primo comma dell'articolo 8 dello Statuto regionale e dal secondo comma del precedente articolo 5;
g) domande alla cui scadenza è consentita la deroga ai sensi del precedente articolo 7.
Art. 9
I decreti di accoglimento o di reiezione delle domande sono emessi dallo Stato nel caso di domande presentate dopo il 7-9-1945, intese ad ottenere la concessione di apportare varianti, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 11-12-1933 n. 1775, alle utenze praticate con acque pubbliche non trasferite al demanio della Regioni o delle quali la Regione non è concessionaria.
Qualora tali varianti comportino un aumento della portata utilizzata, da attuarsi con uso di acque del demanio della Regione o con acque delle quali la Regione è concessionaria, i decreti di accoglimento o di reiezione di tali domande sono emessi dallo Stato di concerto con la Regione.
Per dette concessioni di varianti spetta alla Regione il contributo di cui al 2° comma dell'articolo 7 del T.U. 11-12-1933 n. 1775, modificato con l'articolo 3 della legge 21-1-1949 n. 8, ed al secondo comma dell'articolo 11 del Regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R.D. 14-8-1920, n. 1285.
Qualora le varianti alle concessioni previste al presente articolo comportino il pagamento di un maggior canone, la differenza di canone spetta per intero alla Regione.
Art. 10
L'Ufficio Acque della Regione Valle d'Aosta esercita in materia di acque pubbliche, - siano queste di pertinenza del demanio statale o della Regione, e siano concesse o no alla Regione, - tutte le funzioni attribuite all'Ufficio del Genio Civile dalle norme vigenti.
In ordine alle subconcessioni, il Presidente della Giunta regionale emette anche le ordinanze di ammissione ad istruttoria delle domande di subconcessione nel caso della concorrenza eccezionale previsto dall'articolo 10 del Testo Unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, numero 1775, nonché tutti i decreti previsti dalle norme in materia di acque pubbliche.
Art. 11
Qualora una subconcessione assorba una utenza gravata da canone in favore dello Stato, la Regione deve corrispondere il decimo di tale canone allo Stato, in relazione al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 12 dello Statuto regionale.
Art. 12
Il Comitato Misto, di cui al terzo comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale della regione, ha sede in Aosta ed è composto da tre membri nominati dal Ministero dei Lavori pubblici e da tre nominati dalla Giunta regionale ed è convocato anche fuori sede, o dal Ministero dei Lavori Pubblici o dal Presidente della Giunta regionale.
Il piano generale stabilito dal predetto Comitato Misto e gli eventuali aggiornamenti di tale piano sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Le domande che risultano non corrispondenti al piano generale di utilizzazione delle acque stabilite dal Comitato Misto debbono, di massima, essere respinte, sentito il Comitato Misto.
Il Presidente della Giunta regionale, nel Decreto di reiezione della domanda, può invitare il richiedente a modificare la sua domanda onde renderla conforme al predetto piano di utilizzazione.
È in facoltà della Regione di accogliere, in via del tutto eccezionale, eventuali domande non corrispondenti al piano predetto qualora esse presentino uno speciale e prevalente motivo d'interesse pubblico, riconosciuto dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Misto.
Art. 13
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, 1954.
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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE CONSILIARE IN DATA 30-12-1948.
(OGGETTO N. 176)
LEGGE REGIONALE RECANTE NORME DI INTEGRAZIONE E DI ATTUAZIONE PER LE SUBCONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA. RILIEVI DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DI LEGGE REGIONALE CON MODIFICHE NON SOSTANZIALI.
(Omissis)
Art. 1
Le subconcessioni di acque pubbliche, di cui la Regione Autonoma della Valle d'Aosta è concessionaria ai sensi degli articoli 7 e 8 dello Statuto regionale, promulgato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, sono disciplinate dalle norme del T.U. di legge sulle Acque e sugli impianti idroelettrici 11 dicembre 1933 n. 1775, dalle norme legislative di integrazione e modifica e dai regolamenti già vigenti nel territorio dello Statuto in materia di acque pubbliche, nonché dalle norme di cui alla presente legge regionale.
Art. 2
Spettano all'Amministrazione della Regione "Valle d'Aosta", in materia di subconcessione di acque pubbliche, le competenze attributive, in materia di concessioni di acque pubbliche al Ministero dei Lavori Pubblici ed agli Uffici del Genio Civile.
Le domande di subconcessione e di utilizzazione di acque pubbliche devono essere dirette all'Amministrazione della Regione e presentate alla Divisione dei Lavori Pubblici, Ufficio delle Acque.
Le domande di subconcessione per grandi derivazioni sono istruite se ritenute conformi al piano generale stabilito dal Comitato Misto di cui al terzo comma dell'articolo 8 dello Statuto regionale.
Il versamento delle somme di cui al secondo comma dell'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, dovrà essere effettuato per tutte le domande di subconcessione al Tesoriere dell'Amministrazione Regionale.
Art. 3
Il Comitato Misto ha sede ad Aosta, presso l'Amministrazione della Regione, ed è convocato dal Presidente della Giunta regionale o dal Ministero dei Lavori Pubblici.
La convocazione può avvenire su richiesta di almeno tre membri del Comitato al Presidente della Giunta regionale. Le riunioni del Comitato Misto possono avvenire anche fuori sede.
Art. 4
Le domande di concessione per derivazioni di acque non assentite prima del 7 settembre 1945, sono decadute. Le domande relative a varianti sostanziali, riflettenti concessioni assentite prima del 7 settembre 1945, sono istruite dall'Amministrazione regionale se ritenute conformi al piano generale di utilizzazione stabilito dal Comitato Misto.
Art. 5
Agli effetti dell'applicazione dei primi due commi dell'art. 8 dello Statuto regionale, si intendono concessioni assentite prima del 7 settembre 1945 e non utilizzate quelle le cui opere di derivazione non fossero a tale data costruite.
Per le concessioni già assentite e comprendenti diverse utilizzazioni, con più salti, del medesimo corso d'acqua, ed affluenti, le utilizzazioni non avvenute alla data succitata rientrano nei casi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 8 dello Statuto regionale.
Art. 6
Le subconcessioni possono essere subordinate anche all'impegno di fornire gratuitamente energia elettrica per servizi pubblici nei limiti di quantità previsti dalle leggi vigenti ed a prezzi ridotti per usi domestici, agricoli e per l'artigianato locale.
Tali quantitativi saranno fissati nei disciplinari.
Art. 7
Alle subconcessioni, alle reiezioni di domanda di subconcessione, alle declaratorie di decadenza delle subconcessioni, alla rinnovazione delle concessioni che alla loro scadenza o alla cessazione dell'uso delle acque passano alla Regione, a' sensi del 3° comma dell'art. 7 dello Statuto regionale, ed alle subconcessioni di varianti sostanziali si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni del Consiglio regionale.
Art. 8
Le utenze idroelettriche di piccole e grandi derivazioni, anche se assentite prima del 7 settembre 1945, non possono essere cedute o trasferite, né in tutto né in parte, senza il nulla osta dell'Amministrazione regionale.
Art. 9
Nei casi di cui all'art. 10 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 si provvede con ordinanza del Presidente della Giunta regionale; in esecuzione di conformi deliberazioni del Consiglio regionale, sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Art. 10
I canoni relativi alle subconcessioni accordate dalla Regione sono versati al Tesoriere dell'Amministrazione regionale.
Art. 11
I subingressi nelle domande di subconcessione sono ammessi soltanto in via di eccezione e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione regionale.
Art. 12
Il collaudo delle opere per le grandi derivazioni sarà eseguito dall'Ufficio regionale delle Acque, salvo la competenza del Servizio Dighe per i casi previsti dal Regolamento approvato con R.D. 1° ottobre 1931, n. 1370.
Art. 13
La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
Art. 14
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
Art. 15
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA IN MATERIA DI ACQUE ED IMPIANTI ELETTRICI.
ARTICOLO 1
Sono acque destinate ad uso domestico, giusta la lettera m) dell'articolo 2 dello Statuto, quelle usate da privati per uso potabile, per abbeveraggio del bestiame, per piscicoltura, per lavatoi privati, per impianti igienici, per eventuale spegnimento di incendi ed altri usi, da parte di privati, non espressamente specificati nel testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775.
Sono acque destinate ad uso pubblico, giusto il secondo comma dell'articolo 9 dello Statuto, quelle destinate all'alimentazione idrica delle popolazioni, all'inaffiamento di strade, a pubblici lavatoi e abbeveratoi, a spegnimento di incendi, e ad altri usi pubblici non espressamente specificati nel testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775.
Non sono compresi fra i suddetti usi domestici e pubblici quelli industriali quali lavaggi industriali, tintoria, alimentazione di caldaie, raffreddamenti industriali e usi accessori in stabilimenti industriali.
Le acque utilizzate per usi domestici e pubblici, diversi da quello potabile, sono assimilate a quelle utilizzate a scopo iniquo ai sensi dell'articolo 6 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, 11 dicembre 1933, n. 1775, e agli effetti del secondo comma dell'articolo 5 dello Statuto e dell'articolo 2 della presente legge.
Sui diritti d'uso, sulle concessioni e sulle subconcessioni delle acque a scopi irriguo, potabile, domestico e pubblico non è imposto alcun canone a partire dal 1° gennaio 1946 né da parte dello Stato, né da parte della Regione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo e luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546, e del secondo comma dell'articolo 9 dello Statuto.
ARTICOLO 2
Sono trasferite al demanio della Regione con effetto dall'11 marzo 1948, data di entrata in vigore dello Statuto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 dello Statuto medesimo, le acque che alla detta data erano legittimamente destinate ad uso potabile ovvero ad uso irriguo o ad esso assimilate giusta il quarto comma del precedente articolo 1, e cioè quelle di competenza:
a) di utenze per detti usi già riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
b) di utenze per detti usi oggetto di tempestive domande di riconoscimento e aventi titolo al riconoscimento stesso;
c) di derivazioni per detti usi concesse dallo Stato prima del 7 settembre 1945, ancorché l'utilizzazione delle acque abbia avuto o abbia inizio posteriormente a detta data del 7 settembre 1945.
Nel caso di utenze per più usi, si tiene conto dello scopo prevalente a norma del secondo comma dell'articolo 21 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775.
La Regione, proprietaria delle sopra specificate acque, è subentrata allo Stato come autorità concedente, e gli utenti sono presentemente concessionari di fronte alla Regione in base alle norme in materia di acque pubbliche.
Qualora le utenze di cui sopra alle lettere a), b) e c) siano scadute prima dell'11 marzo 1948, data di entrata in vigore dello Statuto, e per esse sia stata tempestivamente presentata la domanda di proroga o di rinnovazione, le acque di competenza delle utenze stesse passano al demanio della Regione qualora questa conceda la proroga o la rinnovazione ai sensi della lettera b) del successivo articolo 9.
ARTICOLO 3
Sono concesse alla Regione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, le acque pubbliche esistenti nella Regione, escluse quelle di competenza:
a) delle utenze a scopo prevalentemente potabile, irriguo, domestico o pubblico, le cui acque sono trasferite al demanio della Regione giusta il secondo comma dell'articolo 5 dello Statuto e l'articolo 2 della presente legge;
b) di utenze, per scopi prevalentemente diversi da quelli potabile, irriguo, domestico e pubblico, riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, od oggetto di tempestive domande di riconoscimento e aventi titolo al riconoscimento stesso;
c) di derivazioni d'acqua per usi prevalentemente diversi da quelli potabile, irriguo, domestico o pubblico, concesse dallo Stato prima del 7 settembre 1945, attuate o da attuare, e di derivazioni sussidiarie o complementari a tali derivazioni, attuate e oggetto di domanda di concessione presentata prima del 7 settembre 1945.
ARTICOLO 4
La cessazione del diritto d'uso o della concessione, indicata nel terzo comma dell'articolo 7 dello Statuto, è quella che si verifica, per le utenze di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 3, per la scadenza della durata del diritto o della concessione posteriormente all'11 marzo 1948, data di entrata in vigore dello Statuto, qualora si verifichino le condizioni per cui il concessionario avrebbe diritto al rinnovo o alla proroga in base alle norme del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775.
La Regione diventa concessionaria di tali utenze, senza obbligo alcuno di pagamento di canoni e di deposito di cauzione qualora accordi agli originari concessionari, e agli altri aventi diritto, la subconcessione delle utenze stesse con le norme in detto testo unico previste.
La subconcessione predetta può essere data per i periodi massimi corrispondenti a quelli indicati negli articoli 21 e 22 del predetto testo unico.
I decreti di proroga o di rinnovo emessi dallo Stato in ordine alle utenze oggetto del presente articolo prima della entrata in vigore della presente legge hanno efficacia di decreti di subconcessione emessi dalla Regione.
Le domande di proroga o di rinnovazione hanno efficacia di domande di subconcessione.
Nel caso di cessazione definitiva delle utenze di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 3, o per scadenza non seguita da una subconcessione da parte della Regione, o per rinuncia, o per pronuncia di decadenza, le acque di competenza di tali utenze rientrano fra quelle concesse alla Regione fino al 31 dicembre 2044.
ARTICOLO 5
Le concessioni di cui alla lettera c) del precedente articolo 3, in ordine alla quale non fosse stata iniziata prima del 7 settembre 1945 l'effettiva utilizzazione dell'acqua, passano alla Regione, la quale diventa concessionaria di fronte allo Stato, senza obbligo di pagamento di canone o deposito di cauzione, mentre l'originario concessionario diventa subconcessionario di fronte alla Regione.
I canoni afferenti a tali concessioni vengono corrisposti alla Regione a partire dalla prima annualità successiva all'entrata in vigore della presente legge.
I provvedimenti emessi dallo Stato prima della presente legge nei riguardi di tali concessioni hanno efficacia come se emessi dalla Regione.
Nel caso la concessione contempli vari impianti di utilizzazione idrica, la concessione stessa passa alla Regione per i soli impianti non in esercizio, né parziale né totale, al 7 settembre 1945.
ARTICOLO 6
Qualora un canale o una rete di canali, esistenti l'11 marzo 1948, alimentino più potenze per diversi scopi e oggetto di distinti diritti o concessioni, attuate o da attuare, aventi scadenze unica o distinta, il corso d'acqua di competenza di tale canale o rete di canali rientra totalmente tra le acque trasferite al demanio della Regione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 dello Statuto e dell'articolo 2 della presente legge, qualora il Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, determini che scopo prevalente del canale o della rete dei canali è quello di alimentare utenze per scopo potabile, irriguo, domestico o pubblico. Nel caso opposto, l'intero corso d'acqua anzidetto è escluso dalle acque concesse alla Regione con l'articolo 7 dello Statuto.
ARTICOLO 7
Le utenze d'acqua pubblica di qualsiasi natura non possono essere cedute senza il nulla osta della Regione, sotto pena della sanzione di cui alla lettera g) della legge 18 ottobre 1942 n. 1434, e fermo il disposto dell'articolo 20 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, per quelle praticate con acque non pertinenti al demanio della Regione e a questa non concesse.
ARTICOLO 8
Le domande di concessione d'acqua, sulle quali non era stato emesso il relativo decreto alla data del 7 settembre 1945, sono decadute, eccettuate:
a) le domande intese ad ottenere variazioni, attuate o in corso, ai sensi dell'articolo 49 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, comprese in tali varianti, le derivazioni complementari e sussidiarie e utenze in atto. Su tali istanze provvede la Regione nel caso indicato nelle lettere c) ed e) del successivo articolo 9, e lo Stato nel caso indicato nella lettera b) del successivo articolo 10;
b) le domande intese ad ottenere concessioni in sanatoria di utilizzazioni in atto o in corso di attuazione. Su tali istanze provvede la Regione nel caso si tratti di acque trasferite al demanio della Regione o ad essa concesse, e lo Stato nel caso si tratti di utilizzazione praticata con acque alla Regione non concesse.
ARTICOLO 9
I decreti di accoglimento o di reiezione delle domande sono emessi dal Presidente della Regione nei casi:
a) di domande di riconoscimento di utenze aventi per oggetto piccole derivazioni per qualsiasi uso, qualora non siano state prodotte opposizioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
b) di domande intese ad ottenere la proroga o la rinnovazione ai sensi degli articoli 22, 28 e 30 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di utenze praticate con acque demaniali regionali, ancorché tali utenze siano scadute anteriormente all'11 marzo 1949, data di entrata in vigore dello Statuto;
c) di domande intese ad ottenere di apportare varianti, ai sensi dell'articolo 49 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, alle utenze praticate con acqua demaniale regionale, ma qualora tali varianti importino un aumento dell'acqua utilizzata, questa viene subconcessa senza essere trasferita al demanio regionale;
d) di domande intese ad ottenere subconcessioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 8 dello Statuto e subconcessioni per varianti alle utilizzazioni così subconcesse ai sensi dell'articolo 40 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
e) di domande intese ad ottenere la subconcessione di utenze, nella concessione delle quali la Regione subentra in base al secondo comma dell'articolo 7 dello Statuto e all'articolo 4 della presente legge, e di domande per varianti o derivazioni complementari o sussidiarie alle utenze così subconcesse;
f) di domande di concessioni per uso di acque trasferite al demanio della Regione in base al primo comma dell'articolo 6 della presente legge.
ARTICOLO 10
I decreti di accoglimento e di reiezione delle domande sono emessi dallo Stato nei casi:
a) di domande di riconoscimento di utenze per qualsiasi uso, quando si tratti di grandi derivazioni ovvero durante l'istruttoria siano prodotte opposizioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
b) di domande intese ad ottenere la concessione di apportare varianti, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, alle utenze praticate con acque pubbliche statali non concesse alla Regione, o utilizzazioni praticate sui canali o reti di canali di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6.
Nelle concessioni di cui sopra alla lettera b) spetta alla Regione il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 7 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato con l'articolo 3 della legge 21 gennaio 1949 n. 8, e al secondo comma dell'articolo 11 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche approvato con decreto reale 14 agosto 1920, n. 1285.
Qualora le concessioni di cui sopra alla lettera b) importino il pagamento d'un maggior canone, questo spetta alla Regione.
ARTICOLO 11
L'Ufficio Acque della Valle d'Aosta esercita in materia di acque pubbliche, siano queste di pertinenza del demanio statale o della Regione, e concesse o no dalla Regione, tutte le funzioni attribuite all'Ufficio del Genio Civile dalle norme vigenti.
In ordine alle subconcessioni, il Presidente della Valle d'Aosta emette anche le ordinanze di ammissione ad istruttoria delle domande di subconcessione nel caso della concorrenza eccezionale, previsto dall'articolo 10 del Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, numero 1775, e tutti i decreti previsti dalle norme in materia d'acqua pubblica.
ARTICOLO 12
Nel caso di domande fra loro connesse, l'Autorità statale è competente a emettere, di concerto col Presidente della Valle d'Aosta, decreti e ordinanze anche nei casi previsti dall'articolo 9 e dal secondo comma dell'articolo 11.
ARTICOLO 13
Qualora una subconcessione assorba un'utenza gravata di canone in favore dello Stato, la Regione deve corrispondere tale canone allo Stato, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 12 dello Statuto.
ARTICOLO 14
Il Comitato misto, di cui al terzo comma dell'articolo 8 dello Statuto, ha sede in Aosta ed è composto da tre membri nominati dal Ministero dei Lavori Pubblici e da tre nominati dalla Giunta regionale, ed è convocato, anche fuori sede, o dal Ministero dei Lavori Pubblici o dal Presidente della Valle d'Aosta.
Il Comitato può sentire altre persone esperte nella materia dell'utilizzazione delle acque della Regione.
Il piano generale da esso stabilito, e i suoi eventuali aggiornamenti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Val d'Aosta.
Le domande non corrispondenti al piano di massima possono essere ammesse ad istruttoria, ma non accolte se non qualora il Comitato Misto, in seguito ai risultati dell'istruttoria, abbia aggiornato il piano generale, in modo da renderlo compatibile con la domanda.
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Il Presidente, Sig. G. BREAN, premette che, dopo la sua nomina a Presidente del Consiglio regionale, avvenuta in data 8 luglio 1954, ha provveduto alla convocazione di tutte le Commissioni che erano state nominate, a suo tempo, dal Consiglio per lo studio di problemi vari, fra le quali la Commissione incaricata dello studio di un progetto di legge regionale recante norme per le concessioni e le subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione, Commissione che non era mai stata riunita in precedenza.
Rammenta che l'argomento in esame era stato già inserito nell'ordine del giorno dell'adunanza consiliare delli 5-6 agosto 1954 ed osserva che era suo intendimento di convocare detta Commissione prima di tale adunanza, ma che non gli è stato possibile perché la riunione consiliare predetta è stata indetta in via d'urgenza.
Informa che, successivamente, la Giunta ha riveduto il testo del disegno di legge inviato in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza delli 5-6 agosto 1954, terminandone l'esame soltanto ultimamente e che, pertanto, per difetto di tempo, la Commissione è stata convocata soltanto pochi giorni prima dell'adunanza odierna e, cioè, per il giorno 6 settembre corrente, alle ore 16, in Aosta, nell'aula consiliare.
Precisa che a detta riunione sono intervenuti dodici dei diciannove membri che compongono attualmente la Commissione e che, dopo discussione del disegno di legge, la Commissione ha formulato proposte di modificazione in merito ad alcune disposizioni degli articoli 5 - 6 - 7 - 8 - 9 e 12, modificazioni che sono state portate a conoscenza dei Signori Consiglieri con l'allegato aggiuntivo loro distribuito nell'adunanza odierna.
Informa che, secondo quanto concordato nella riunione predetta, la Commissione era stata convocata nuovamente per il giorno 8 settembre, alle ore 16, ma che, in tale ora, è pervenuta la seguente lettera, a mezzo raccomandata-espresso, firmata dai membri: On.le Senatore Avv. Ernesto Page, Rev. Monsignor Giovanni Giocondo Stevenin, Ing. Luigi Christillin, Ing. Annibale Torrione, e Geom. Remigio Thomasset, lettera di cui dà lettura:
"OGGETTO: Convocazione dei membri della Commissione tecnico-legislativa, nominata dal Consiglio della Valle il 12 aprile 1950, per lo studio e la redazione di una Legge regionale recante norme per la subconcessione di acque pubbliche e per lo studio di emendamento all'articolo 52 del T.U. sulle acque pubbliche e sugli Impianti elettrici.
Ill.mo Signor Giuseppe BREAN
Presidente del Consiglio della Valle - AOSTA
I sottoscritti, quali Membri della Commissione delle Acque, nominata dal Consiglio della Valle, il 12 aprile 1950, hanno ricevuto un avviso urgente di convocazione portante la data del 3 settembre 1954. Questa lettera di convocazione, che fissa la data di riunione al 6 settembre 1954, è giunta agli interessati al 4, 5 e 6 dello stesso mese.
I sottoscritti Membri della Commissione debbono elevare la loro protesta sia per il tempo indiscutibilmente irrisorio concesso per lo studio di un così grave problema, sia per il modo singolare e iugulatorio che il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta hanno ritenuto di poter usare verso i Membri della Commissione, nonostante le precise proteste scritte e verbali avanzate dai detti Membri Commissari.
Si dichiara pertanto che la riunione del 6 settembre 1954 della Commissione delle Acque deve essere inficiata di illegalità e ritenuta non valida per i seguenti motivi procedurali.
1) - a nessun Membro della Commissione per le Acque è stata tempestivamente notificata la nomina fatta dal Consiglio della Valle il 12 aprile 1950, con votazione a schede segrete.
2) - Dopo 53 mesi, dalla delibera consiliare sopra accennata, si ha la disinvoltura di indire una prima riunione urgente concedendo 48 ore per l'esame e lo studio di un grave e complesso problema regionale.
3) - L'avviso di convocazione non è stato diramato a tutti i Membri della Commissione che erano stati eletti con votazione segreta, quali competenti in materia e non per le cariche amministrative che essi ricoprivano.
4) - Alla riunione della Commissione hanno preso parte persone non nominate dal Consiglio della Valle quali Membri di detta Commissione.
5) - La riunione è stata presieduta dal Presidente del Consiglio della Valle poiché è stato impedito alla Commissione di nominarsi un presidente scelto fra i propri Membri, come di regola.
6) - Il Membro Avv. Caveri, Presidente della Giunta, ha con eccessiva disinvoltura dichiarato che il Consiglio della Valle avrebbe mandato avanti quel testo di legge regionale anche senza il parere dell'apposita Commissione.
7) - Il compito della Commissione per le Acque è quello di predisporre e redigere il testo della legge regionale, in limiti di tempo ragionevoli, e non già quello di seguire una affrettata lettura del testo preparato dalla Giunta, testo che i Commissari non hanno avuto il tempo sufficiente di studiare profondamente.
8) - Seguendo un criterio di interesse regionale, la legge per le Acque, che avrebbe dovuto essere redatta dall'apposita Commissione, avrebbe opportunamente dovuto essere discussa in contradditorio con il Ministero dei LL.PP. per tentare di raggiungere un auspicabile accordo.
Per i motivi sopra esposti le convocazioni urgenti del 6 e dell'8 settembre 1954 della Commissione per le Acque debbono essere considerati non valide e irregolari.
Per quanto è attinente al testo della legge regionale presentata dalla Giunta, e che venne data in comunicazione 48 ore prima della convocazione, i Commissari sottoscritti dichiarano di non approvarlo per i seguenti motivi:
1) - Il testo della legge regionale è prolisso e farraginoso.
2) - Per quanto è attinente al demanio regionale, sia delle acque che delle opere di derivazione, la legge regionale è poco chiara ed insufficiente.
3) - Per quanto è attinente alla legge 8 gennaio 1952, n. 42, interessante le piccole utenze, le norme contenute nel testo redatto dalla Giunta non sono chiare e sufficienti.
4) - Sono stati imposti dei gravami anacronistici in riferimento all'art. 52 del T.U. 11-12-1933 n. 1775, articolo radicalmente modificato da recenti disposizioni di legge.
5) - Nel testo di legge comunicatoci non è prevista una norma integrativa per l'art. 53 del citato T.U. sulle Acque Pubbliche, che ha grande importanza per l'economia dei Comuni rivieraschi.
6) - Nel testo della legge predisposto dalla Giunta manca un qualsiasi accenno alla Legge n. 959 del 27 dicembre 1953, Legge che ha una importanza capitale per la Regione e che necessita assolutamente di una norma regionale al fine di ottenere una soluzione unitaria per tutto il bacino oro-idrografico della Valle d'Aosta.
I sottoscritti Membri della Commissione delle Acque, nominata dal Consiglio della Valle il 12 aprile 1950, fanno istanza a ciò che la Commissione stessa venga riconvocata regolarmente e ad essa venga assegnato un termine di giorni 45 per presentare il proprio elaborato, non ritenendo il Testo di Legge regionale, da Voi trasmessoci il 4 corrente, consono agli interessi della Regione.
Si domanda che la presente lettera venga inserita a verbale del Consiglio della Valle.
Con ossequi.
Aosta, 9 settembre 1954.
F.ti: On. Sen. Avv. Ernesto Page - Rev. Mons. Giov. Giocondo Stevenin - Ing. Luigi Christillin - Ing. Annibale Torrione - Geom. Remigio Thomasset".
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Il Presidente, Sig. G. BREAN, pone in rilievo che, per quanto lo concerne, le eccezioni sollevate dai cinque firmatari della lettera soprariportata (cinque dei dodici membri che hanno preso parte alla riunione del 6 settembre 1954) circa la pretesa illegalità e non validità della riunione predetta sono destituite da ogni e qualsiasi fondamento.
Per quanto riguarda gli altri rilievi formulati nella lettera stessa, fa presente che tali rilievi erano già stati fatti nella riunione del 6 settembre e discussi dalla Commissione, la quale, però, non li ha ritenuti fondati, tanto è vero che la Commissione ha proceduto all'esame ed alla discussione dei singoli articoli del progetto di legge regionale ed ha proposto le modificazioni risultanti nell'allegato trasmesso ai Signori Consiglieri.
Ribadisce che la Commissione, nella seduta del 6 settembre 1954, ha stabilito di riunirsi nuovamente prima dell'adunanza del Consiglio regionale, e, cioè, per le ore sedici dell'8 settembre 1954, per un secondo riesame del progetto di legge regionale, alla fine di apportarvi altre eventuali varianti, oltre a quelle già proposte nella seduta stessa, ed è venuta a tale determinazione su richiesta di uno dei membri della Commissione stessa.
Quanto sopra premesso, il Presidente, Sig. G. Bréan, dichiara aperta la discussione di carattere generale sul disegno di legge regionale nel suo complesso e, su proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri, dà la parola all'Ing. Mosti, Dirigente dell'Ufficio regionale per le acque.
L'Ing. Mosti riferisce quanto segue:
"La questione dell'emanazione della legge regionale recante norme di integrazione e di attuazione delle leggi vigenti in materia di concessioni e di subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione è stata già più volte esaminata e discussa dal Consiglio regionale ed un primo schema di legge fu trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici nell'aprile del 1948, per le osservazioni ed i rilievi del caso.
Detto schema di legge fu rinviato all'Amministrazione regionale con parere negativo del Ministero dei Lavori Pubblici, il quale addusse che dovevano essere emanate norme di integrazione e di attuazione di quelle già vigenti nel territorio dello Stato in materia di acque pubbliche.
Fu elaborato un nuovo schema di legge che fu discusso a Roma con funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici, i quali suggerirono alcune modificazioni, che furono accolte ed il testo, modificato come da suggerimenti, fu sottoposto all'esame del Consiglio nell'adunanza del 10 novembre 1948.
Il Consiglio apportò altre modificazioni al predetto testo ed approvò un nuovo schema di legge che fu trasmesso alla Commissione di Coordinamento.
La Commissione di Coordinamento restituì, senza provvedimento, anche quest'ultimo disegno di legge, adducendo, a motivazione, che il Ministero dei Lavori Pubblici, aveva rilevato che alcune norme apparivano errate o poco opportune e che altre apparivano eccedere la competenza della Regione.
Il primo rilievo concerneva la non accettabilità della tesi dell'Amministrazione regionale secondo la quale le domande di concessione per derivazioni d'acqua non assentite prima del 7 settembre 1945 sono da considerarsi decadute, perché il Ministero dei Lavori Pubblici sosteneva la tesi opposta e, cioè, che tali domande dovevano considerarsi efficienti.
La sentenza emessa al riguardo dal Tribunale Superiore delle Acque nella nota causa Montecatini-Amministrazione regionale, promossa dalla Montecatini per la utilizzazione delle acque del Monte Bianco, ha risolto la divergenza in senso favorevole alla tesi dell'Amministrazione regionale.
Un secondo rilievo concerneva l'interpretazione della dizione "concessione utilizzata", in relazione alla disposizione del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto regionale ("Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione").
L'Amministrazione regionale sosteneva, e sostiene tuttora, la tesi secondo la quale una concessione deve intendersi utilizzata solo allorquando si sia verificata la trasformazione, in energia idraulica ed elettrica, dell'acqua concessa, come previsto dall'atto di concessione.
Il Ministero dei Lavori Pubblici ha sostenuto, invece, una tesi molto singolare, secondo la quale, per ritenere avvenuta l'utilizzazione di una concessione, è sufficiente la sua utilizzazione "giuridica", intesa in senso giuridico, e non già la sua utilizzazione intesa nel senso tecnico-economico; ritiene cioè sufficiente che il concessionario abbia compiuto gli atti formali previsti dal disciplinare di concessione, fra i quali l'obbligo di iniziare i lavori e di eseguirli entro un determinato limite di tempo.
L'Amministrazione regionale ha respinto tale tesi eccependo, fra l'altro, che vi sono Ditte concessionarie che non hanno neppure iniziato i lavori e che, comunque, la parola "utilizzazione" deriva da "utile" e, quindi, si riferisce ad un fatto economico e deve essere intesa in senso economico.
Avendo, poi, il Ministero dei Lavori Pubblici concesso la proroga delle concessioni accordate a suo tempo alla Società S.I.P. per l'utilizzazione e lo sfruttamento, a scopo idroelettrico, delle acque della Valgrisanche e delle acque della Dora, da prelevarsi, queste ultime, in territorio di Aymavilles, per alimentare la costruenda centrale idroelettrica di Saint-Marcel, l'Amministrazione regionale ha ricorso al Tribunale delle Acque di Torino, contestando la validità dei decreti di proroga delle predette due concessioni, sollevando la eccezione che, le acque oggetto della concessioni non essendo state utilizzate, il Ministero dei Lavori pubblici non era competente a concedere le proroghe e che, eventualmente, le proroghe stesse dovevano essere concesse dall'Amministrazione regionale.
La causa concernente la proroga della concessione riguardante l'utilizzazione delle acque della Valgrisanche non ha avuto luogo, mentre, invece, è stata discussa la causa concernente la proroga della concessione all'utilizzazione delle acque della Dora per il funzionamento del costruendo impianto idroelettrico di Saint-Marcel.
Il Tribunale delle Acque di Torino, nella sua sentenza, ha dato ragione al Ministero dei Lavori Pubblici, dando l'interpretazione di "utilizzazione giuridica" alla dizione "concessione utilizzata", senza portare, peraltro, motivi atti a sostenere tale tesi, ma ha dato ragione all'Amministrazione regionale per quanto concerne le acque del Buthier; cioè il Tribunale ha riconosciuto che le acque del Buthier non potevano più essere concesse dallo Stato alla S.I.P. con il decreto che autorizzava la Società stessa ad apportare una variante al costruendo canale per il convogliamento delle acque della Dora a Saint-Marcel, perché il primo decreto autorizzava la S.I.P. a derivare le acque delle Dora dopo l'immissione delle acque del Buthier nella Dora Baltea, mentre l'autorizzazione di variante del progetto prevede la derivazione delle acque del Buthier nel tratto in cui il costruendo canale verrebbe ad attraversare il letto del torrente stesso.
Il Tribunale ha quindi sentenziato che le acque del Buthier non potevano essere concesse alla SIP col predetto decreto di variante, in quanto, con l'entrata in vigore dello Statuto regionale, l'Ente competente a subconcedere le acque del Buthier era la Regione non più lo Stato.
Indubbiamente, sorgeranno questioni molto interessanti, perché non si vede, ad esempio, come potrebbe funzionare il costruendo impianto di Saint-Marcel senza usufruire delle acque del Buthier ed è ovvio, quindi, che la Società S.I.P. inoltri domanda all'Amministrazione regionale per ottenere la subconcessione di dette acque e quest'ultima sarà padronissima di mettere tale domanda in concorrenza con altre domande nell'intento di conseguire la migliore utilizzazione idraulica.
Sull'interpretazione dell'articolo 8 delle Statuto è sorto un nuovo conflitto e lo schema di legge regionale non venne approvato perché l'Amministrazione regionale sosteneva la tesi secondo la quale una concessione data dallo Stato cessa di essere concessione alla scadenza del periodo stabilito nel disciplinare.
Il Ministero sostiene che, una volta scaduto l'atto amministrativo che ha dato la concessione, rimane sempre allo Stato la facoltà di rinnovo della concessione prevista dall'articolo 28 del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775).
L'Amministrazione regionale non contesta la possibilità di un rinnovo, ma sostiene che dovendosi rifare l'atto amministrativo che ha dato origine alla concessione, l'Ente competente a rinnovare la concessione non è più lo Stato, che non ha più potestà in materia nel territorio della Regione, ma è l'Amministrazione regionale. Si tratterà, ovviamente di subconcessione da parte della Regione anziché di concessione da parte dello Stato.
Dopo il rinvio, da parte della Commissione di Coordinamento, del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 dicembre 1948, vennero in Aosta due funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici, - in forma non ufficiale ma ufficiosa - i quali presentarono all'Amministrazione regionale un disegno di legge elaborato dal Ministero disegno di legge che fu esaminato e discusso, per tre giorni consecutivi, con i predetti due funzionari ministeriali e in seguito anche alla presenza dei membri della Giunta e dei due Parlamentari valdostani.
Ad esame ultimato, la Giunta ritenne che lo schema di legge ministeriale non tutelasse i diritti sanciti dallo Statuto e gli interessi vari della popolazione valdostana, per cui la cosa non ebbe seguito.
La Giunta, allo scopo di addivenire ad una soluzione del problema, diede incarico all'Ufficio regionale Acque di preparare uno schema di legge che, seguendo l'indirizzo del progetto di legge ministeriale, tutelasse i diritti sanciti dallo Statuto in materia di acque, corrispondesse alle necessità della Valle di Aosta ed eliminasse qualsiasi forma di inutile interferenza da parte del Ministero.
Il testo è stato redatto ed è precisamente quello che ho l'onore d'illustrare al Consiglio.
Alcuni membri della Commissione, a cui ha accennato il Presidente del Consiglio, Sig. G. Bréan, hanno detto che questo schema di legge è eccessivamente farraginoso e prolisso e che occorreva rivedere il testo per renderlo più accettabile da parte del Ministero dei Lavori Pubblici.
L'Ufficio regionale delle Acque si è già attenuto, come già detto, a tale indirizzo nonché ai già illustrati principi, poiché ha preso come base di studio e come indirizzo generale il testo elaborato dal predetto Ministero.
Indubbiamente il testo è un po' prolisso ma, trattandosi di chiarire questioni che hanno sempre dato origine a controversie, non si poteva stilarlo in forma più breve e concisa.
Più che farraginoso è pesante ma, d'altra parte, si tratta di argomenti non tanto noti e complessi e, quindi, è bene essere precisi.
In sede di lettura e di esame dei singoli articoli si constaterà che lo schema di legge non è poi tanto prolisso e farraginoso.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, esprime parere che, dopo l'esposizione fatta dal Consulente regionale delle Acque sullo schema di legge sottoposto all'approvazione del Consiglio, sia opportuno, prima di iniziare la lettura degli articoli, che continui la discussione di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso.
Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara quanto segue:
"È ovvia l'urgente necessità di addivenire all'approvazione di una legge regionale recante norme di attuazione e di integrazione per le subconcessioni e le concessioni di acque pubbliche da parte della Regione.
Pur ritenendo inutile di recriminare sul passato e di prendere posizioni drastiche, è indubbio che la Commissione nominata dal Consiglio sin dal 12 aprile 1950 avrebbe dovuto essere convocata a suo tempo e non "in extremis"; ma di chi è la colpa della mancata convocazione di detta Commissione?
Nella lettera sottoscritta ed inviata da cinque dei dodici membri della Commissione che avevano preso parte alla riunione del 6 corrente mese, e di cui il Presidente del Consiglio ha dato lettura, si calca la mano sul fatto che la Commissione non è mai stata convocata e su diverse altre questioni e si incolpa l'attuale Presidente del Consiglio e l'attuale Giunta.
Non si tiene conto che dal 12 aprile 1950 fino al luglio ultimo scorso, in cui i Consiglieri del gruppo democristiano hanno rassegnato le dimissioni c'era un altro Presidente del Consiglio, il quale aveva il preciso dovere di convocare questa Commissione, poiché sappiamo che tutte le Commissioni nominate dal Consiglio debbono essere convocate, la prima volta, dal Presidente del Consiglio per il loro insediamento e per la nomina del loro Presidente. Successivamente è il Presidente della Commissione che è responsabile del funzionamento della Commissione stessa.
In quella tale lettera vi è, quindi, effettivamente qualche ragione motivata, ma sostanzialmente, vi si nota un carattere molto polemico, in quanto si tenta di addossare la colpa della mancata convocazione all'attuale Amministrazione, mentre, a parer mio, la colpa deve essere addossata agli stessi dirigenti della Democrazia Cristiana. E questo è chiaro ed intuitivo.
Aggiungo che, se il Presidente del Consiglio di allora non ha fatto il suo dovere, vi era pur sempre un Assessore ai Lavori Pubblici, dal quale dipende l'Ufficio regionale Acque, questo Assessore avrebbe dovuto farsi parte diligente per chiedere che la Commissione fosse convocata affinché potesse studiare il problema in discussione; mentre, invece, ben quattro anni sono trascorsi dall'aprile del 1950 al luglio 1954, senza che la Commissione sia stata mai riunita.
Una certa colpa, permettetemi che lo dica, ce l'hanno anche il Presidente della Giunta e l'attuale Presidente del, Consiglio, perché gli stessi avrebbero dovuto convocare per tempo la Commissione, in modo che la stessa avesse la possibilità di studiare la questione, e non entro quarantotto ore dalla data di convocazione, dando in questo modo la possibilità a quei tali Signori di ergersi a censori e a difensori della legalità.
Ad ogni modo, si è discusso su questo schema di legge e mi pare che il testo, nel suo complesso, sia buono. Non abbiamo, evidentemente, specifica competenza in materia, ma cercheremo, tra tutti, di discuterlo attentamente e di migliorarlo ove è possibile, al fine di renderlo consono agli interessi e alle necessità della nostra Regione.
Sarebbe però desiderabile che queste lotte, che sono fatte non nell'interesse della Valle d'Aosta ma per fini di arrivismo, cessassero una buona volta e venissero a cessare, soprattutto, i personalismi".
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, riferisce quanto segue:
"Vorrei fare anch'io qualche osservazione di carattere non particolare, ma generale, in merito agli articoli del disegno di legge in esame.
Coloro che hanno fatto parte del Consiglio regionale, il cui mandato è cessato con le elezioni regionali del 1949, ricorderanno che quel Consiglio aveva esaminato ed approvato una prima legge regionale per la disciplina delle utilizzazioni delle acque pubbliche in Valle d'Aosta.
Ora, è bene notare che coloro i quali, oggi, deplorano la mancanza di una legge sulle acque, sono gli stessi che dimenticano, o meglio fingono di dimenticare, un piccolo particolare, e cioè che, se quella prima legge regionale per la disciplina delle utilizzazioni di acque pubbliche non è stata approvata e se quella legge regionale non è diventata definitiva, è per la semplice ragione che l'On. Andreotti, allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha preso una posizione ferma e decisa contro tale legge.
Infatti, l'On. Andreotti scriveva al Presidente della Giunta regionale e al Presidente della Commissione di Coordinamento, in data 24 gennaio 1949, la lettera seguente:
"REPUBBLICA ITALIANA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO REGIONI
Roma, 24 gennaio 1949
Al Presidente del Consiglio della Valle di AOSTA
Al Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle di AOSTA
N. 31600/27090.17/1-6.1
Risposta al foglio del
N. ......................
OGGETTO: Acque Pubbliche in Valle d'Aosta - Legge regionale
Il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con sua nota del 13 gennaio 1949 n. 5237, ha rimesso a questa Presidenza la deliberazione 30 dicembre 1948 n. 176 del Consiglio della Valle, con la quale è stata approvata l'emanazione di una legge regionale recante norme di integrazione e di attuazione per la subconcessione di acque pubbliche da parte della Regione.
Al riguardo si crede necessario far rilevare che il Consiglio della Valle, nella sua attuale composizione, ha i poteri indicati dal D.L.L. 7 settembre 1945, n. 545 e cioè solo funzioni amministrative (art. 12).
La potestà legislativa attribuita alla Regione dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Valle, deve considerarsi spettante all'organo normale della Regione quale risulterà dalle elezioni.
Il D.L.L. 7 settembre 1945, prevede, è vero, la possibilità per il Consiglio provvisorio della Valle di emanare "norme giuridiche proprie anche in deroga alle leggi vigenti" (art. 13) ma tale potere deve essergli attribuito con speciali provvedimenti legislativi, che non risultano adottati per la materia in questione.
Pertanto, senza entrare nel merito delle osservazioni formulate dalla Commissione di Coordinamento, si prega disporre affinché sia sospesa l'emanazione della predetta legge, le cui norme potranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale che risulterà dalle elezioni indette per il 24 aprile p.v.
Si gradirà cortese assicurazione.
Il Presidente del Consiglio del Ministri
F.to Andreotti
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È dimostrato, dalla lettura di questa lettera che, se la prima legge regionale sull'utilizzazione delle acque pubbliche non è stata approvata, è perché, come al solito, vi è stata l'opposizione da parte del potere centrale e, in questo caso, da parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ma vi è di meglio. L'altro giorno, nel corso della seduta di lunedì, 6 corrente, della Commissione, il Dott. Torrione Annibale ha ricordato un telegramma inviato dal Ministro Piccioni, che allora era Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Giunta. Detto telegramma, (non ho alcuna difficoltà a darne lettura) è del seguente tenore:
"Pregasi favorire assicurazione richiesta con lettera 24 gennaio circa sospensione emanazione legge regionale relativa alle subconcessioni acque pubbliche".
Quindi, al centro si era talmente ostili all'emanazione di questa legge regionale sulle acque che l'allora Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Piccioni, ritenendo che non bastasse la lettera dell'On. Andreotti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, inviava un telegramma ricordando che detta legge, non solo non era stata approvata dalla Commissione di Coordinamento, come vedremo più oltre, ma che nei confronti della legge stessa vi era una presa di posizione contraria, precisa e ferma, da parte dell'On. Andreotti e del potere centrale.
Tutte queste cose sono state già dette e ripetute, perché ci siamo già occupati parecchie volte di questa questione, ma quello che è ameno e che ha sollevato il mio stupore è l'affermazione, fatta nella riunione di lunedì della Commissione, dal Senatore Avv. Page, il quale ha detto che ignorava completamente l'esistenza della lettera dell'On. Andreotti e del telegramma dell'On. Piccioni ("Siamo molto lieti di apprendere questo, perché per noi è la prima notizia").
Stupefacente dichiarazione che ci induce a pensare che o il Senatore Page ha perso completamente la memoria, come Bruneri o Canella, o non si può più parlare di buona fede.
Di queste cose abbiamo parlato parecchie volte con i Parlamentari e, quindi, l'affermazione singolarissima del Senatore Page, il quale pretende di non aver mai sentito parlare della lettera dell'On. Andreotti e del telegramma dell'On. Piccioni, con cui si intimava l'alto là alla legge regionale sulle acque, oltrepassa tutti i limiti.
Però, se questa prima legge regionale sulle acque non è stata approvata, non è stato soltanto perché vi è stata la presa di posizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottolineata dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, ma perché vi è stata la bocciatura precisa da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento, come è dimostrato dai documenti che ho qui davanti a me; e questo fin dal mese di dicembre dell'anno 1948, poiché la prima legge regionale sulle acque è stata allora impugnata, subito dopo la sua approvazione, dal Presidente della Commissione di Coordinamento.
Vi è una lettera del 18 dicembre 1948, e salvo errore, vi sono anche altri documenti che provano questa presa di posizione da parte della Commissione di Coordinamento, il cui Presidente allora non era l'Avv. Peano ma l'Avv. Alliaudi; ed, evidentemente, l'On. Farinet doveva essere perfettamente al corrente della questione perché faceva allora parte della Commissione di Coordinamento.
L'Ing. Torrione, allora consulente regionale alle acque, mi aveva detto molte volte che se l'Avv. Alliaudi, Presidente della Commissione di Coordinamento, aveva impugnato la legge regionale sulle acque, "era stato proprio per istigazione dell'On. Farinet, per delle ragioni che non conosco".
Sarebbe molto interessante mettere a confronto il Dott. Torrione e l'On. Farinet per vedere se il Dott. Torrione conferma quanto ha detto a me allora e sapere se l'On. Farinet è intervenuto per far firmare una protesta collettiva contro il disegno di legge in discussione. Constatiamo che oggi tutti sono d'accordo e firmano, e fra questi l'On. Page, che è un fervente regionalista, il testo di una lettera evidentemente proposta dal Dott. Torrione.
Voi vedete che si arriva a protestare contro la disposizione dell'articolo 3 dello schema di legge, disposizione che dà la facoltà all'Amministrazione regionale di subordinare le subconcessioni di acque pubbliche "all'impegno di fornire gratuitamente o a prezzo ridotto energia elettrica per i servizi pubblici, per usi domestici e per l'artigianato locale".
Ora, che una lettera di tal genere sia firmata dal Dott. Torrione che è avvocato difensore di certe Società idroelettriche, lo possiamo comprendere, ma che il Senatore Page firmi tale lettera e protesti contro la statuizione della facoltà suddetta, è una cosa che supera ogni limite di buona fede, dell'onestà e del ragionevole. Vien da pensare che o il Senatore Page non ha capito la portata di questa facoltà, o non ha capito la portata della lettera del Dott. Torrione, o c'è stata una conversione del Senatore Page in questi ultimi tempi.
Facciamo un passo indietro, cioè passiamo dalla questione della mancata approvazione della legge regionale, da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento e da parte del Governo centrale, all'esame della questione del testo del progetto ministeriale.
Un bel giorno sono arrivati ad Aosta due funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici e, al riguardo, non dirò niente di più, perché non bisogna comprometterli né fare polemiche nei loro confronti in quanto essi, nella loro qualità di funzionari, hanno il dovere di difendere gli interessi dell'Ente dal quale dipendono, cioè dello Stato; come i funzionari dell'Amministrazione hanno il dovere di difendere gli interessi della Regione.
Noi non ci scandalizziamo certamente, dunque, quando i funzionari dello Stato, in sede di discussione di un progetto di legge, difendono gli interessi dello Stato, ma troviamo molto strano che delle personalità, le quali pretendono di difendere gli interessi della Valle d'Aosta, assumono, in questa specifica materia, degli atteggiamenti che contrastano con questi interessi.
Eravamo in Giunta quando ci è stata annunciata la visita di questi due funzionari, relatori di un progetto ministeriale di legge recante norme di integrazione e di attuazione delle disposizioni dello Statuto regionale in materia di concessioni e di subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione Valle d'Aosta. Ricordo ancora le strane parole pronunciate dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. Bionaz, il quale disse testualmente: "non è il caso che il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, ed i due funzionari ministeriali abbiano un colloquio a questo riguardo. Bisogna che il colloquio avvenga tra i due funzionari ministeriali ed il consulente regionale alle acque; non è opportuno e non bisogna che questo schema di progetto di legge ministeriale sia esaminato dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri".
Noi, allora, filavamo ancora in perfetto accordo in Giunta e la dichiarazione dell'Assessore Geom. Bionaz era talmente stupefacente che mi sono chiesto se, per caso, non ero vittima di una allucinazione, cioè se avevo capito bene o male; ed ho pregato l'Assessore Geom. Bionaz di ripetere la sua dichiarazione e l'ho sentito ridire due o tre volte la stessa cosa.
Ho, quindi, affermato che eravamo noi i responsabili, nella qualità di Amministratori della Regione e che dovevamo, come tali, prendere atto delle proposte ministeriali, e così è stato fatto. Infatti, abbiamo fissato una riunione alla quale hanno preso parte alcuni membri della Giunta, il sottoscritto, il consulente alle acque ed i funzionari ministeriali ed abbiamo passato tre giorni ad esaminare il progetto ministeriale.
In un primo tempo non abbiamo fatto polemiche, perché, trattandosi di materia ardua e difficile, volevamo prima capire gli intenti del Ministero dei Lavori Pubblici. Fu soltanto verso la fine della riunione che, - i funzionari ministeriali avendo chiesto al sottoscritto se intendeva approvare il testo di legge proposto dal Ministero -, non ho avuto difficoltà di parlare chiaro, come al solito, ed ho detto: "Fino a quando gli Amministratori regionali ci sono, siano essi presenti od assenti essi hanno il diritto ed il dovere di difendere quanto sancito nello Statuto".
Evidentemente, noi non potevamo approvare quel progetto ministeriale di legge perché, come già ha spiegato l'Ing. Mosti, detto progetto mirava ad elidere diversi punti dello Statuto; per cui, se detto progetto ministeriale fosse stato accettato, gran parte delle disposizioni dello Statuto concernenti la materia delle acque pubbliche sarebbe stata menomata e praticamente abrogata.
È cosa ben singolare che il "Pays d'Aoste" - permettetemi che faccia questo accenno - rimproveri al sottoscritto di non aver accettato il progetto ministeriale di legge di cui si tratta.
Io rispondo che gli Amministratori della Regione avrebbero tradito il mandato loro affidato e sarebbero venuti meno al loro dovere se avessero approvato tale progetto. Il "Pays d'Aoste", invece, ci accusa di aver commesso un delitto. Con detto progetto di legge il Ministero dei Lavori Pubblici si preoccupava, anzitutto di diminuire la portata, il valore ed il significato dell'articolo 5 - ultimo comma - dello Statuto, che istituisce quel misero demanio regionale in materia di acque, trasferendo al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile. Anche la portata di tale disposizione si cercava di diminuire, e basterebbe leggere l'articolo 1 del progetto ministeriale di legge per convincersene.
È stato osservato che bisognava esaminare la questione, perché sostenevano che erano state trasferite al demanio regionale soltanto le utenze effettivamente concesse. Nel progetto di legge regionale, che è sottoposto all'approvazione del Consiglio, è stato di proposito inserito l'avverbio "comunque", agli articoli 2 e 3, e questo proprio per evitare una interpretazione del genere e al fine di conservare il valore e la portata della disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 dello Statuto.
Non ripeterò quello che vi ha detto l'Ing. Mosti e non farò tutta la storia del come si è arrivati all'elaborazione delle norme degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dello Statuto, che regolano la materia delle acque e, né voglio ripetere quanto è stato detto in una memorabile seduta del Consiglio, alla presenza dell'On. Bordon, in cui è stata fatta tutta la cronistoria della questione dello Statuto regionale.
Desidero soltanto sottolineare l'unico successo ottenuto dalla delegazione valdostana che ha presenziato alla riunione della Costituente al momento della discussione dello Statuto (gennaio 1948), delegazione che aveva chiesto, in via principale, il riconoscimento della proprietà demaniale delle acque pubbliche alla Valle d'Aosta, e, in via subordinata che, quanto meno, alla cessazione dell'uso e della concessione di acque pubbliche, la Regione subentrasse nella concessione e che le concessioni di acque assentite prima del mese di settembre 1945 e non utilizzate passassero alla Regione.
Questi sono i due pilastri fondamentali: articolo 7 e articolo 8, primo comma, ed è proprio contro questi due pilastri che si appuntavano i tentativi del progetto ministeriale. La questione era stata presentata molto bene e una lettura distratta o sbadata di tale testo avrebbe anche potuto condurre a conseguenze catastrofiche per la Regione.
Il progetto ministeriale sollevava, - come ha detto un momento fa l'Ing. Mosti -, la questione della rinnovazione della concessione e gli autori del progetto ministeriale dicevano che bisogna vedere se le concessioni assentite sono cessate perché, in tal caso, in base al disposto dell'articolo 28 del T.U. del 1933 sulle acque pubbliche, vi è la possibilità di rinnovare la concessione e, quindi, dette concessioni non possono passare alla Regione.
Primo punto dell'articolo 8: "non avvenuta utilizzazione delle acque".
Voi sapete, perché se ne è parlato molte volte in Consiglio, che la tesi sostenuta dal Ministero dei Lavori Pubblici e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri era quella di "utilizzazione giuridica" e non di "utilizzazione economica". È indubbio, invece, che la parola "utilizzazione" deriva da "utile" ed ha un significato squisitamente economico e, quindi, non si può parlare di utilizzazione giuridica. È una tesi audacissima, per non dire altro, per quel senso di deferenza che dobbiamo avere, ma come possiamo ammettere una tale interpretazione della parola "utilizzazione"?!
Si è parlato delle cause fatte dall'Amministrazione regionale, ma era nostro dovere intentare tali cause. Potevamo forse lasciare che la Società "L'Idraulica" ottenesse la concessione di utilizzare tutte le acque della riva destra della Dora per portarle fuori del bacino idrografico della Valle d'Aosta? Potevamo noi tollerare che il Ministero dei Lavori Pubblici emanasse dei decreti di nostra competenza, disponendo di acque che, in base agli articoli 7 e 8 dello Statuto, sono passate alla competenza della Regione? Siamo stati costretti, per queste ragioni, a fare le cause ed evidentemente, il testo del disegno ministeriale di legge non poteva essere da noi accettato ed approvato.
Vi ho detto, un momento fa, che il primo testo di legge regionale sulle acque non è passato perché vi sono state l'impugnativa del Presidente della Commissione di Coordinamento e la forte opposizione degli On.li Andreotti e Piccioni.
A questo proposito vi devo dire che, in sede di Giunta, abbiamo riesaminato detto testo di legge regionale e abbiamo constatato che si può considerare quasi una fortuna il fatto che detto disegno di legge non abbia avuto la superiore approvazione, perché il Dott. Torrione, allora Consulente alle Acque, aveva straordinariamente ampliato i poteri del Comitato misto, con scopi personali.
Basta leggere gli articoli del predetto disegno di legge per rendersene conto. Vediamo, infatti, che la disposizione del terzo comma dell'articolo 2, - stilata su consiglio del Dott. Torrione -, diceva: "Le domande di subconcessione per grandi derivazioni sono istruite se ritenute conformi al piano generale stabilito dal Comitato Misto di cui al terzo comma dell'articolo 8 dello Statuto regionale".
Questo non rientrava fra le competenze del Comitato Misto, al quale sia il Decreto Luogotenenziale del 1945 che il terzo comma dello Statuto speciale assegnano soltanto il compito di preparare un piano generale per l'utilizzazione delle acque correnti nel territorio della Valle d'Aosta ed, eventualmente, di modificarlo qualora vi siano necessità tecniche particolari. Espletato tale compito, il Comitato Misto non doveva avere alcuna altra ingerenza né parere in materia di disciplina delle acque in Valle d'Aosta.
Sempre su consiglio del Dott. Torrione, era stata inserita la seguente disposizione all'art. 4: "Le domande relative a varianti sostanziali, riflettenti concessioni assentite prima del 7 settembre 1945, sono istruite dall'Amministrazione regionale se ritenute conformi al piano generale di utilizzazione stabilito dal Comitato Misto."
È interessante esaminare anche l'art. 6 del primo disegno di legge regionale, in quanto il Dr. Torrione, nella lettera testé mandata al Presidente del Consiglio regionale, sottoscritta pure da quelle tali persone che non si sa se non capiscono questa questione o se fanno finta di non capirla, protesta perché si dà la facoltà all'Amministrazione regionale di subordinare le subconcessioni riguardanti gli impianti di grandi derivazioni di acque all'impegno di fornire gratuitamente o a prezzo ridotto energia elettrica per i servizi per usi domestici o per l'artigianato locale.
Ora questa disposizione è già contenuta nell'art. 6 del primo progetto di legge regionale, che dice: "Le subconcessioni tossono essere subordinate anche all'impegno di fornire gratuitamente energia elettrica per servizi pubblici nei limiti di quantità previsti dalle leggi vigenti ed a prezzi ridotti per usi domestici, agricoli e per l'artigianato locale. Tali quantitativi saranno fissati nel disciplinare".
Il Dott. Torrione non si era scandalizzato, allora, per l'inserimento della disposizione soprariportata, che è stata approvata anche da tutti i Consiglieri democristiani senza protesta alcuna, neppure da parte del Senatore Page, il quale protesta, invece, adesso poiché il testo del disegno di legge in esame è stato presentato dalla attuale Giunta regionale, della quale, fino a poco tempo fa, facevano altresì parte tre Assessori della Democrazia Cristiana di cui uno, e precisamente l'Assessore ai Lavori Pubblici, ha una specifica competenza in tale materia.
Ho voluto accennare, sia pure brevemente, ai precedenti testi di legge e, cioè al primo testo del disegno di legge regionale, al testo di legge predisposto dal Ministero dei Lavori Pubblici, con la consulenza giuridica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed al testo di legge predisposto dalla Giunta regionale.
Rimangono ancora da esaminare le proposte di varianti all'attuale disegno di legge regionale ora in esame, proposte che sono state fatte dalla Commissione nella riunione di lunedì, 6 corrente, e che risultano nell'allegato distribuito ai Signori Consiglieri.
La Commissione, nell'adunanza predetta, aveva accettato, all'unanimità, la nostra proposta di tenere una nuova riunione nel pomeriggio di ieri, 8 corrente mese, riunione che è andata quasi deserta perché la maggior parte dei membri non si è presentata.
Dobbiamo, però, renderci conto che noi abbiamo dato loro un grande dispiacere nel sottomettere, loro e al Consiglio regionale, questo nuovo testo di disegno di legge regionale sulle acque, perché viene a cadere, così, uno dei pilastri della loro propaganda e non è senza ragione che i firmatari della lettera di protesta richiedono il termine di quarantacinque giorni per una nuova riunione della Commissione.
Occorrono quarantacinque giorni a questi pontefici massimi in materia di acque per avere il tempo di leggere e di capire dodici modestissimi articoli di una legge che essi dicono farraginosa e prolissa.
Perché? La vera ragione di tutte queste proteste è una sola: questi Signori temono che i loro compari, che ricoprono cariche molto più importanti delle loro, boccino questa legge regionale. Questo sarebbe un pericolo gravissimo per essi, perché verrebbe bocciata proprio dal Governo quella legge regionale sulle acque di cui si deplorava l'inesistenza e quei Signori verrebbero a trovarsi in una posizione assai singolare. Evidentemente, detti censori verrebbero a trovarsi in una non buona posizione, perché i Valdostani, che si cerca di ingannare, dovrebbero arrendersi all'evidenza, in quanto constaterebbero quali sono le persone che non vogliono la legge regionale sulle acque.
Ecco la ragione per la quale si pone il termine di quarantacinque giorni per la riunione della Commissione! Essi vogliono che il Consiglio regionale non possa esaminare questo disegno di legge, in quanto sanno benissimo che il Presidente della Commissione di Coordinamento impugnerà questa legge, formulando rilievi e che riceveremo nuove lettere dal Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri intimanti la non promulgazione della legge, come è avvenuto nel 1948.
Ho fatto una esposizione rapida, forse eccessivamente polemica, il che non era nel mio intento; ma ognuno ha il suo temperamento. D'altra parte, quando si ha il coraggio di affermare, "ex adverso", che questa Amministrazione regionale, - della quale hanno fatto parte anche loro fino a ieri -, ha provocato un danno di cinque miliardi alla Valle d'Aosta in materia di acque, soltanto, quando si ha il coraggio di fare affermazioni di questo genere, significa che si è perso anche il rispetto della propria persona.
Una tale affermazione sarebbe fondata soltanto se un'Amministrazione pubblica, ricevute le domande di concessione e di subconcessione, avesse il dovere di istruirle e di accoglierle entro il termine di quarantotto ore; come se, prima di accogliere tali domande, che concernono interessi enormi e problemi sostanziali, non si dovesse esaminarle molto a fondo, e come se le Società idroelettriche, non appena ottenuta la concessione o la subconcessione di acque, potessero con un colpo di bacchetta magica trovare decine di miliardi che occorrono per eseguire le opere immediatamente e come se questi impianti potessero sorgere in una notte, come nell'incantesimo della fata Morgana.
Questa accusa è destituita di ogni fondamento, però vi dà la misura della "buona fede" di questi Signori, che si ritengono pontefici massimi in materia di acque, nella quale materia uno soltanto ha una certa competenza. Avevo ritenuto che anche un altro avesse una certa qual competenza, ma uno solo è il gran maestro che muove le fila e gli altri lo seguono pedissequamente, in atteggiamenti che sono contrastanti con quelli assunti negli anni scorsi.
Per il momento non ho altro da aggiungere per la parte generale e se avessi dimenticato qualcosa, - perché io improvviso sempre in seduta di Consiglio e le improvvisazioni sono un qualche cosa di non molto organico -, mi riservo di ritornare sulla questione durante la discussione di carattere particolare dei singoli articoli del disegno di legge".
Il Presidente, Sig. G. BREAN, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per formulare osservazioni di carattere generale sul complesso del disegno di legge, propone, su richiesta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri, di rinviare alle ore quindici l'esame e l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge regionale.
Si dà atto che
IL CONSIGLIO
ultimata la discussione dì carattere generale sul disegno di legge regionale in esame; ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti n. diciannove);
Delibera
di rinviare all'odierna adunanza pomeridiana l'esame e l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge regionale recante norme di integrazione e di attuazione per le concessioni e le subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione Valle d'Aosta.
Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti trenta.
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