Oggetto del Consiglio n. 94 del 6 agosto 1954 - Verbale
OGGETTO N. 94/54 - SUBCONCESSIONE DI DERIVAZIONE, A SCOPI IRRIGUI, DI ACQUA DEL TORRENTE SAVARE AL CONSORZIO IRRIGUO "CANALE BUILLET", CON SEDE A INTROD.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. A. VALLEISE, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di subconcessione al Consorzio irriguo "Canale Buillet", in Comune di Introd, di derivazione di acqua, dal torrente Savare, a mezzo del canale Buillet della portata di moduli 1,20 d'acqua, per irrigare la superficie di ettari 62.04.65 di terreni nel Comune di Introd, relazione che è stata trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con domanda in data 4-8-1949 il Comune di Introd, per conto del Consorzio Irriguo "Canale Buillet", ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dalla sponda sinistra del torrente Savare, in Comune di Introd, a mezzo dell'antico canale Buillet, una portata di litri sec. 120, oltre quella di lit. sec. 60 già riconosciuti con Decreto 16 ottobre 1944 n. 3713 dall'Ing. Capo del Genio Civile di Aosta pro tempore, per irrigare un comprensorio di Ettari 62.04.65 di terreni in frazione Buillet, di Introd, per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, in più del comprensorio di Ettari 29.73.96 già irrigato con la portata di antico diritto come sopra riconosciuta.
La domanda è stata regolarmente istruita con la procedura prescritta dal T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 11-12-1933 n. 1775 e relative norme regolamentari.
È stato, infatti, dapprima pubblicato l'avviso relativo alla presentazione delle domande sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 32 in data 4-3-1953 e sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 90 in data 18-4-1953.
Successivamente, con ordinanza n. 21, in data 18-6-1953, del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Acque della Amministrazione regionale per il periodo 6-20 luglio 1953, a disposizione di chiunque avesse interesse a prenderne visione.
L'ordinanza è stata anche regolarmente pubblicata per il predetto periodo all'albo pretorio del Comune di Introd ed una copia della ordinanza stessa è stata pure comunicata al Ministero dei LL.PP., ed agli Enti interessati.
La pubblicazione dell'Ordinanza non ha dato luogo ad eccezioni o rilievi, come pure nessun rilievo è stato sollevato avverso all'accoglimento di quanto richiesto dal Consorzio irriguo "Canale Buillet" in sede di visita d'istruttoria stabilita nell'ordinanza per il giorno 24-9-1953 ed effettuata in tale data.
In seguito alle risultanze dell'esperita istruttoria, l'Ufficio regionale Acque ha espresso parere favorevole al rilascio in via di sanatoria della subconcessione chiesta dal Comune di Introd per conto del Consorzio Irriguo "Canale Buillet" ed uguale parere è stato anche espresso con lettera ministeriale 4-5-1954, n. 1811 dall'On. Ministero dei L.L.P.P., al quale, come prescritto, erano stati trasmessi gli atti d'istruttoria, che però, ha fatto presente l'opportunità di fissare la scadenza della subconcessione al 31 gennaio 1962, per adeguarla alla stessa scadenza che, per effetto della legge 8-1-1952 n. 42, (che proroga per quindici anni le piccole utenze scadute fra l'11 giugno 1940 e il 24 febbraio 1957), si verificherà, a tale data, per la originaria utenza irrigua di antico diritto riconosciuto come sopra ricordato, i cui titolari sono divenuti al presente concessionari delle acque di fronte alla Regione, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 dello Statuto regionale.
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Il torrente Savare è un corso d'acqua di notevole importanza e per la utilizzazione delle sue acque per produzione di energia elettrica sono state presentate domande di subconcessione da parte di terzi, fra di loro concorrenti, prima ancora della presentazione della attuale domanda di derivazione da parte del Consorzio irriguo del Buillet.
Parve in un primo tempo che tale circostanza dovesse precludere al predetto consorzio ogni possibilità di vedere accolta la sua richiesta; senonchè essendosi meglio esaminata la questione, l'Ufficio regionale Acque, ritenne, e il parere fu condiviso anche dal Ministero, che la richiesta del Consorzio non dovesse interferire con le predette domande.
La derivazione chiesta dal Consorzio può, quindi, attuarsi e di conseguenza si propone che il Consiglio regionale
DELIBERI
1°) di subconcedere al Consorzio Irriguo "Canale Buillet", in Comune di Introd, di derivare dal torrente Savare, a mezzo del canale Buillet, nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, la portata di moduli 1,20 d'acqua per irrigare la superficie di Ettari 62.04.65 di terreni nel territorio del Comune di Introd.
Tale quantitativo di acqua da derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste nello schema di disciplinare approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero dei LL.PP., è complementare al quantitativo di acqua di mod. 0,60 che il canale Buillet già deriva per antico diritto, riconosciuto con Decreto dell'Ing. Capo del Genio Civile di Aosta 16-10-1944 n. 3713, per irrigare Ettari 29.73.96 nello stesso Comune di Introd.
2°) di autorizzare l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di subconcessione, previo rilascio e registrazione da parte del Consorzio Irriguo "Canale Buillet" del sottoriportato disciplinare di subconcessione.
3°) di ordinare e di accertare l'introito o il deposito delle seguenti somme:
a) Lire 1.000 (mille) pari al minimo, a termini dell'art. 7 del T.U. 11-12-1933, n. 1775 sulle acque, del 2° comma dell'art. 11 del Regolamento sulle acque pubbliche approvato con il R.D. 14-8-1920, n. 1285 e della legge 31-1-1949, n. 8, da versarsi alla Tesoreria della Regione (Cassa di Risparmio di Torino - Succursale di Aosta) e da introitarsi all'art. 6 del bilancio di previsione 1954 "Canoni per nuove concessioni e subconcessioni di derivazioni d'acqua".
b) Lire 2.400 (due mila quattrocento) a titolo di cauzione da costituirsi in misura pari alla metà del canone di Lire 4.800 che dovrebbe essere corrisposto, in ragione di Lire 4.000 per modulo, qualora non ne fosse esente il predetto Consorzio irriguo a' termini del combinato disposto dell'art. 106 del Regolamento sulle acque sopra richiamato 14-8-1920 n. 1285 e della Legge sopra richiamata 31-1-1949 n. 8.
c) Lire 15.000 (quindici mila) per spese di sorveglianza, collaudo, ed altre spese analoghe dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la predetta tesoreria regionale e da introitarsi all'art. 68 del bilancio 1954 "Gestione fondi per spese istruttoria domande di concessioni di acque".
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L'Assessore Geom. VALLEISE illustra brevemente la relazione e pone in rilievo che, nel corso dell'istruttoria, nessuna opposizione è stata fatta alla domanda di subconcessione fatta dal Consorzio irriguo "Canale Buillet" in Comune di Introd.
Comunica che, in seguito alle risultanze dell'istruttoria, sia l'Ufficio regionale Acque che il Ministero dei Lavori Pubblici ci hanno espresso parere favorevole per l'accoglimento della domanda presentata del Consorzio irriguo "Canale Buillet".
Il Presidente, Sig. G. BREAN, constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta formulata dalla Giunta e di cui ai numeri 1, 2 e 3 della relazione surriportata.
IL CONSIGLIO
veduti gli articoli 4, 7, 8 e 9 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: numero sedici);
Delibera
1°) di subconcedere al Consorzio irriguo "Canale Buillet", in Comune di Introd di derivare dal torrente Savare, a mezzo del canale Buillet, nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno la portata di moduli 1,20 d'acqua per irrigare la superficie di Ettari 62.04.65 di terreni nel territorio del Comune di Introd.
Tale quantitativo di acqua da derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste nello schema di disciplinare approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero dei LL.PP., è complementare al quantitativo di acqua di mod. 0,60 che il canale Buillet già deriva per antico diritto, riconosciuto con Decreto dell'Ing. Capo del Genio Civile di Aosta 16-10-1944 n. 3713, per irrigare Ettari 29.73.96 nello stesso Comune di Introd.
2°) Di autorizzare l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di subconcessione, previo rilascio e registrazione da parte del Consorzio Irriguo "Canale Buillet" del sottoriportato disciplinare di subconcessione;
3°) di ordinare e di accertare l'introito o il deposito delle seguenti somme:
a) Lire 1.000 (mille) pari al minimo, a termini dell'art. 7 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque, del 2° comma dell'art. 11 del Regolamento sulle acque pubbliche approvato con il R.D. 14-8-1920 n. 1285 e della legge 31-1-1949 n. 8, da versarsi alla Tesoreria della Regione (Cassa di Risparmio di Torino - Succursale di Aosta) e da introitarsi all'art. 6 del bilancio di previsione 1954 "Canoni per nuove concessioni e subconcessioni di derivazioni d'acqua".
b) Lire 2.400 (duemila quattrocento) a titolo di cauzione da costituirsi in misura pari alla metà del canone di Lire 4.800 che dovrebbe essere corrisposto, in ragione di Lire 4.000 per modulo, qualora non ne fosse esente il predetto Consorzio irriguo a' termini del combinato disposto dell'art. 106 del Regolamento sulle acque sopra richiamato 14-8-1920 n. 1285 e della Legge sopra richiamata 31-1-1948, n. 8.
c) Lire 15.000 (quindicimila) per spese di sorveglianza, collaudo, ed altre spese analoghe dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la predetta tesoreria regionale e da introitarsi all'art. 68 del bilancio 1954 "Gestione fondi per spese istruttoria domande di concessioni di acque".
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato ai Lavori Pubblici - Ufficio Acque
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Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolata la subconcessione di derivazione d'acqua dal torrente Savare a favore del "Consorzio Irriguo del Canale Buillet", chiesta dal Sindaco del Comune di Introd con domanda 4 agosto 1949.
Art. 1
QUANTITÀ D'ACQUA DA DERIVARE
La quantità d'acqua da derivare dalla sponda sinistra del torrente Savare dal Consorzio Irriguo del Canale Buillet, a mezzo dell'esistente canale Buillet, durante il periodo dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, per usi di irrigazione, è fissata in misura costante e continua di moduli 1,2 (litri al secondo: cento venti).
Questa quantità d'acqua sarà derivata dal torrente oltre alla competenza d'acqua che il Canale Buillet già deriva per antico diritto, riconosciuto con Decreto 16-10-1944 n. 3713 dell'Ing. Capo del Genio Civile di Aosta, pro tempore, nella misura di litri: sec. 60 (sessanta) durante il periodo annuale predetto per irrigazione e nella misura di litri sec. 10 (dieci) per tutto l'anno per usi domestici.
Art. 2
SUPERFICIE DEI TERRENI IRRIGUI
La superficie complessivamente irrigata con le acque del Canale Buillet è di Ettari 91.78.61. Di questi, Ettari 29.73.96 costituiscono il comprensorio irriguo che è stato sempre irrigato in base all'antico diritto riconosciuto ed i restanti Ettari 62.04.65 costituiscono l'ampliamento richiesto del predetto comprensorio irriguo.
La specificazione dei terreni irrigui risulta dal piano particellare 9 febbraio 1949, a firma Geom. Flavio Mochet, che fa parte integrante del presente disciplinare.
Art. 3
OPERE DI PRESA, DI DERIVAZIONE E DI SCARICO
Tali opere, tranne leggere modificazioni per rendere il canale Buillet, idoneo a convogliare la sua intera complessiva portata di moduli 1,80 (litri secondo cento ottanta) sono ancora quelle dell'antico canale Buillet.
Le variazioni consistono nella sistemazione a diga fissa in muratura della diga di sbarramento sul torrente, nell'ampliamento della sezione del canale con sistemazione in muratura di parte di esso già in terra od in legno e nel prolungamento, di circa trecento metri, del canale stesso, comprendente anche la costruzione di un sifone per sottopassare la strada Introd-Rhêmes St. Georges e la costruzione di un manufatto per sottopassare le condotte forzate dell'impianto idroelettrico Champagne 1°, della Soc. Naz. Cogne.
Lo scarico ha luogo nel torrente Dora di Rhêmes a mezzo di un esistente canale di scarico della Soc. Naz. Cogne.
Le opere risultano dal progetto 9 febbraio 1949 del Geom. Flavio Mochet, che fa parte integrante del presente disciplinare costituito da una relazione tecnica, da un'analisi prezzi, da un computo metrico estimativo e da otto tavole di disegni, salvo quelle leggere modifiche ammissibili che possano essere attuate in sede di esecuzione dei lavori e che potranno essere meglio accertate in un eventuale collaudo.
Art. 4
REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Non si ritiene necessario prescrivere opere di modulazione della portata, ritenendosi sufficiente lo sfioratore di mt. 8,00, rappresentato in progetto subito a valle della presa.
L'Amministrazione concedente si riserva, tuttavia, la facoltà di prescriverne opere nuove, in qualsiasi momento, qualora ne ravvisasse la necessità. Esse dovranno risultare da specifico progetto che la Ditta subconcessionaria resta obbligata a presentare a richiesta dell'Ufficio regionale Acque e dovranno, poi, essere eseguite nei termini di tempo che prescriverà il detto Ufficio a progetto approvato.
Art. 5
GARANZIE DA OSSERVARSI
A cura e a carico della Ditta subconcessionaria saranno eseguite e mantenute le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente in dipendenza della derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima dei lavori quanto se venga accertato in seguito.
Art. 6
TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Poiché i lavori sono già stati eseguiti non occorre prescrivere alcun termine.
Art. 7
COLLAUDO DELLE OPERE
Trattandosi di derivazione esistente ab antiquo, alla quale sono apportate variazioni di scarso rilievo, non occorrerebbe di massima procedere ad operazioni di collaudo. L'Amministrazione subconcessionaria provvederà, tuttavia, ad effettuarle a mezzo del proprio Ufficio regionale Acque.
Qualora in tale occasione si ravvisi la necessità di ulteriori lavori o di modificare quelli eseguiti, si dovrà prescrivere un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa consentirsi, o meno, la continuazione della derivazione.
Art. 8
DURATA DELLA SUBCONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata fino al 31 gennaio 1962, nuova data di scadenza, in virtù della Legge 9-1-1952 n. 42, dell'utenza irrigua di antico diritto richiamata nel precedente art. 1, i cui titolari sono divenuti al presente concessionari di fronte all'Amministrazione della Regione in virtù del 2° comma dello articolo 5 dello Statuto regionale.
Art. 9
CANONE
Trattandosi di derivazione a scopo irriguo e domestico, nessun canone è dovuto per essa, a termini dell'art. 9 dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con Legge Costituzionale 26-2-1948 n. 4.
Art. 10
PAGAMENTI E DEPOSITI
All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione della relativa quietanza, di aver effettuato alla Tesoreria della Regione, presso la succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino, i seguenti versamenti:
a) Lire 2.400, a titolo di cauzione, pari alla metà del canone di Lire 4.800 che avrebbe dovuto corrispondere, in ragione di Lire 4.000 per modulo, se non ne fosse esente, a termini del combinato disposto dell'art. 16 del Regolamento sulle acque approvato con R.D. 14-8-1920 n. 1285 e della Legge 21-1-1949, n. 8;
b) Lire 1.000 ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 e del secondo comma dell'art. 11 del Regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R.D. 14-8-1920 n. 1285;
c) Lire 15.000 per le spese di sorveglianza, collaudo, etc.
Art. 11
RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla piena osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11-12-1933 n. 1775 e delle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Inoltre, resta obbligata ad osservare le disposizioni legislative che in materia di acque pubbliche ad uso irriguo la Regione ha potestà di emanare a termini dell'articolo 2 della lettera m) del suo Statuto regionale, promulgato con Legge C. 26-2-1948 n. 4.
Art. 12
DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio nel Comune di Introd.
Aosta, li
LA DITTA SUBCONCESSIONARIA
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