Oggetto del Consiglio n. 92 del 6 agosto 1954 - Verbale

OGGETTO N. 92/54 - INCARICO ALLA COMMISSIONE CONSILIARE NOMINATA CON DELIBERAZIONE N. 80, IN DATA 5 AGOSTO 1954, DI STUDIARE ED ELABORARE UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO RECANTE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO FORESTALE REGIONALE.

Il Presidente, Sig. G. BREAN, dichiara aperta la discussione sull'oggetto n. 16 dello ordine del giorno, concernente: "Approvazione del regolamento interno per il funzionamento del Comitato forestale della Valle d'Aosta" e richiama l'attenzione del Consiglio sul seguente provvedimento (presa d'atto) di Giunta n. 858, in data 19 maggio 1954, provvedimento trasmesso in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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ADUNANZA DI GIUNTA DELLI 19 MAGGIO 1954

OGGETTO N. 858 - REGOLAMENTO INTERNO RECANTE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO FORESTALE REGIONALE.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, riferisce alla Giunta in merito alla urgente necessità che si provveda alla costituzione del Comitato forestale per la Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. C.P.S. 23-12-1946 n. 532 e degli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4, al fine di poter procedere alla definizione di pratiche varie che, in base alla Legge Forestale vigente, debbono essere esaminate ed approvate dal Comitato stesso (atti di vincolo idrogeologico, variazioni od aggiunte al Regolamento di polizia forestale, autorizzazione per trasformazione di terreni vincolati a coltura agraria, ecc.).

Fa presente che, in analogia a quanto disposto dall'art. 181 del R.D.L. 30-12-1923 N. 3267, il predetto comitato deve essere composto come segue:

a) da una persona particolarmente versata nei problemi che interessano la montagna, designata dal Consiglio regionale, che ha funzioni di presidente del Comitato Forestale.

b) dall'Ispettore forestale preposto al servizio regionale forestale o da altro funzionario tecnico forestale delegato dal predetto.

c) dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta o altro Ingegnere dell'Ufficio stesso da lui delegato.

d) dall'Ispettore Agrario preposto al servizio regionale agrario di Aosta.

e) da due membri designati dal Consiglio regionale.

Precisa inoltre che ciascun Consiglio comunale dei Comuni della Regione deve designare un altro membro, che è chiamato a prendere parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato limitatamente agli atti che si riferiscono al territorio del Comune che rappresenta.

Informa quindi che il Consiglio regionale, nell'adunanza del 3 aprile 1953 (oggetto n. 36), ha designato quali propri rappresentanti in seno al Comitato suddetto i Consiglieri regionali Sig. Cuaz Carlo, Col. Ferrein Giuseppe e Geom. Nicco Giulio.

Osserva che, per il regolare funzionamento del Comitato forestale e la validità delle sue adunanze, occorre provvedere alla approvazione di apposito regolamento interno e sottopone alla Giunta una bozza di tale regolamento predisposta dalla Divisione Agricoltura e Foreste.

Dopo breve discussione ed esame della bozza di regolamento di cui si tratta,

LA GIUNTA

prende atto ed approva di sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale, nella sua prossima adunanza, il seguente schema di regolamento interno recante le norme per il funzionamento del Comitato forestale:

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

DIVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE COMITATO FORESTALE

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REGOLAMENTO interno recante le norme per il funzionamento del Comitato forestale e la validità delle sue adunanze.

Art. 1

Il Comitato forestale regionale per la Valle di Aosta è costituito in seno all'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, a' sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo C.P.S. 23-12-1946 n. 532 e degli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4, e ne fanno parte i seguenti membri, in analogia all'art. 181 del R.D.L. 30-12-1923 n. 3267:

a) una persona particolarmente versata nei problemi che interessano la montagna. designata dal Consiglio regionale, con le funzioni di Presidente del Comitato forestale;

b) l'Ispettore forestale preposto al servizio regionale forestale di Aosta, o altro funzionario tecnico forestale delegato dal predetto;

c) l'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta o altro Ingegnere dell'Ufficio stesso da lui delegato;

d) l'Ispettore agrario preposto al servizio regionale agrario di Aosta;

e) due membri designati dal Consiglio regionale.

Ciascun Consiglio comunale dei Comuni della Regione designa un altro membro, che è chiamato a prendere parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato limitatamente agli atti che si riferiscono al territorio del Comune che rappresenta.

I membri designati dal Consiglio e quelli elettivi dureranno in ufficio tre anni, ma potranno sempre essere riconfermati o rieletti.

Il Comitato forestale regionale è nominato con Decreto dell'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste e dura in carica tre anni.

Art. 2

I membri del Comitato forestale designati dal Consiglio regionale non possono rappresentare contemporaneamente alcun Comune della Regione.

Ciascun Comune deve designare il proprio rappresentante in seno al Comitato forestale regionale.

Non può una sola persona rappresentare più Comuni.

Ai membri designati dal Consiglio regionale, escluso il Presidente, ed a quelli designati dai Consigli comunali può esser dato un supplente.

I membri supplenti possono intervenire alle sedute, ma prendono parte alle votazioni solo nel caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi.

Il Comitato ha sede presso l'Ufficio del Capo Servizio forestale regionale, nel capoluogo di Aosta o presso altro Ufficio della Divisione Agricoltura e foreste dell'Amministrazione regionale.

Art. 3

Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno quattro dei suoi membri.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario tecnico forestale designato dall'Ispettore Capo del servizio forestale regionale.

Art. 4

I membri del Comitato presenti alle sedute e ai lavori del Comitato sono retribuiti secondo il trattamento praticato per le sedute e i lavori della Commissione Censuaria della Valle d'Aosta, con diritto:

a) alle indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti, se appartenenti alle Amministrazioni dello Stato;

b) alle indennità di cui sopra stabilite dalle disposizioni vigenti per gli impiegati del grado settimo, se designati dal Consiglio regionale fra persone estranee alle Amministrazioni della Regione o dello Stato;

c) alle indennità stabilite dalle singole Amministrazioni per i membri designati dai Consigli comunali.

Per gli accertamenti da effettuarsi nei casi previsti dal R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal relativo regolamento sono corrisposte le indennità di cui alla lettera a) del comma precedente, se trattasi di membri appartenenti alle Amministrazioni della Regione o dello Stato, e quello di cui alla lettera b) se trattasi degli altri membri.

Art. 5

Nella futura formazione dei nuovi Comitati, in applicazione dell'art. 181 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, resteranno in carica i membri designati dal Consiglio regionale e dai Consigli comunali allorquando la designazione non sia stata fatta da oltre un anno.

I membri che continueranno a far parte del Comitato, in applicazione del precedente capoverso, saranno considerati quali membri di nuova designazione e rimarranno in carica ancora per il nuovo triennio di durata in carica del Comitato.

Dei rappresentanti del Consiglio regionale il meno di età sarà considerato quale membro supplente; cosi pure dicasi per i rappresentanti dei Consigli comunali.

Art. 6

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi sarà sostituito dall'Ispettore forestale che fa parte del Comitato o dal funzionario tecnico forestale da lui delegato.

Il Presidente ha facoltà di delegare all'Ispettore predetto alcune delle attribuzioni inerenti al suo ufficio.

Art. 7

Qualora ne riconosca l'urgenza, il Presidente ha facoltà di delegare e designare membri incaricati i quali possono, in luogo del Comitato stesso, procedere agli accertamenti locali previsti dal R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal presente regolamento.

Art. 8

Fra i membri delegati agli accertamenti locali deve essere compreso almeno uno dei membri tecnici del Comitato. Per le deliberazioni da adottarsi in seguito agli accertamenti locali stessi, non è, però, richiesta la presenza di coloro che parteciparono agli accertamenti.

Allorquando si tratti di proposte presentate dall'Ufficio forestale regionale deve intervenire all'accertamento locale un funzionario tecnico addetto al servizio forestale.

Per l'approvazione dei progetti e per la determinazione dei contributi per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 91 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, i membri elettivi del Comitato prendono parte alle deliberazioni con voto consultivo.

Art. 9

I provvedimenti adottati dal Comitato forestale che debbano essere osservati anche da coloro che non siano né proprietari né possessori di terreni cui i provvedimenti stessi si riferiscono, devono essere pubblicati all'albo pretorio del rispettivo Comune per un periodo di 15 giorni, salvo che non sia diversamente disposto dal R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal relativo regolamento.

Art. 10

Tanto le norme prescritte dal Comitato forestale per l'uso dei pascoli montani appartenenti ai Comuni o ad altri Enti, quanto quelle relative alla utilizzazione dei boschi degli Enti predetti, prescritte dallo stesso Comitato nei piani economici, devono essere, a cura dell'Ufficio regionale forestale, pubblicate per 15 giorni all'albo dei Comuni nel cui territorio sono situati i pascoli ed i boschi.

Entro sessanta giorni da quello successivo al termine della pubblicazione dei provvedimenti e delle norme di cui al presente e al precedente articolo è ammesso contro di esse ricorso alla Giunta regionale, che decide con provvedimenti di carattere definitivo; le decisioni della Giunta devono essere notificate ai ricorrenti e pubblicate all'albo dei rispettivi Comuni per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale le norme per l'uso dei pascoli e quello dei piani economici per i boschi diventeranno esecutive a tutti gli effetti di legge.

Art. 11

Attribuzioni del Comitato forestale regionale

Il Comitato forestale regionale ha competenza nelle seguenti materie:

a) Approvazione di elenchi di vincoli e di svincoli idrogeologico o per altri scopi e sospensione di utilizzazioni boschive (vedi titolo I - Capo I - della legge forestale - tit. I Capo I e IV del regolamento forestale nonché artt. 9 e 10 delle Prescrizioni di massima);

b) Autorizzazioni condizionate per la trasformazione di boschi vincolati in altra qualità di coltura e per la trasformazione di terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodiche lavorazioni, nonché disboscamenti per lavori in genere (strade, acquedotti, cave, ecc. - vedi articolo 7 della legge e articoli 21 e 22 del regolamento);

c) Prescrizioni di norme e modalità per il governo e per la utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e nei territori pascolivi, di norme e modalità per la soppressione e la utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive nonché per il dissodamento di terreni saldi e per la lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, quando ciò sia ritenuto utile per prevenire danni di natura idrogeologica (vedi art. 8 della legge forestale);

d) Approvazione di elenchi per la concessione di autorizzazione di pascolo in genere nei boschi e determinazione delle località di cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre (vedi articolo 9 della legge e articoli 23 e segg. delle Prescrizioni di massima);

e) Compilazione ed eventuali modifiche delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale (vedi articoli 10 - 11 della legge e 19-20-44 del regolamento);

f) Imposizione dell'obbligo di determinati lavori in caso di inadempienza delle condizioni a cui è stata rilasciata l'autorizzazione forestale di dissodamento o di disboscamento di terreni di cui alla precedente lettera b) nonché dell'obbligo di deposito cauzionale e facoltà di far eseguire direttamente i lavori (vedi articoli 24-25 della legge forestale);

g) Vigilanza sui lavori di rimboschimento di terreni vincolati eseguiti con il concorso dello Stato e della Regione; modalità e termini per i lavori di rimboschimento di terreni vincolati, occupazioni od espropriazioni ecc. (vedi articoli 75-76 e 77 della legge forestale);

h) Approvazione di piani economici per l'utilizzazione dei boschi comunali e di altri enti pubblici (vedi articolo 130 della legge forestale e l'articolo 137 del regolamento);

i) Approvazione di norme per la utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di Enti pubblici (vedi articolo 135 della legge forestale);

l) Parere sulla approvazione o revoca dei regolamenti speciali per il funzionamento e gestione di aziende speciali silvo-pastorali, costituzione di consorzi ecc. (vedi articoli 141-146-148-154-157-161-162 della legge e articolo 176 del regolamento);

m) Parere sui diritti di uso dei boschi e dei terreni vincolati (vedi articolo 170 della legge forestale);

n) Modalità per l'utilizzazione dei boschi non vincolati ed, eventualmente, sospensione di utilizzazioni compromettenti la conservazione dei boschi (vedi articolo 3 del Decreto legge 3-1-1926 n. 23);

o) Decisione sulle eventuali controversie circa la consistenza dei terreni vincolati (vedi articolo 28 del regolamento);

p) Approvazione di facoltà di occupazione temporanee e di espropriazione di terreni vincolati, prevista dagli articoli 76 e 79 della legge forestale, per il rimboschimento e ricostituzione boschi deteriorati (vedi articolo 100 del regolamento);

q) Approvazione dei programmi di migliorie boschive con i fondi accantonati dai Comuni e da altri Enti pubblici (vedi articoli 101-102 del regolamento);

r) Approvazione di progetti di rimboschimento volontario compilati dall'Ufficio forestale regionale (vedi art. 107 del regolamento);

s) Approvazione di tagli straordinari di piante nei boschi non vincolati, soggetti alle Norme dell'ex Consiglio Provinciale dell'Economia di Aosta, approvate in data 14-10-1928 (vedi art. 2 delle Norme predette).

Art. 12

Per quanto non previsto nel presente regolamento interno si richiamano e si applicano le norme delle vigenti leggi e regolamenti forestali.

Art. 13

Le pratiche di carattere forestale, debitamente documentate ed illustrate dal relatore, sono esaminate dai componenti del Comitato intervenuti all'adunanza; in caso di contestazioni l'approvazione delle proposte è valida a maggioranza di voti.

Delle decisioni adottate sono redatti i rispettivi verbali per l'ulteriore corso degli atti amministrativi.

Art. 14

Il Comitato forestale, su invito del Presidente, si riunisce, in via ordinaria, ogni bimestre e, in via straordinaria, nei casi di urgenza e, comunque, secondo le disposizioni che il Presidente del Comitato crede opportuno di impartire.

Il Comitato forestale viene, altresì, riunito dal Presidente su richiesta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste. Articoli vari di leggi citate -

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Legge forestale: Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 sull'ordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani -

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Art. 181

In ogni Provincia è costituito un Comitato forestale composto:

a) di una persona particolarmente versata nei problemi che interessano la montagna, di nomina del Ministro per 1'economia nazionale, la quale avrà la funzione di presidente;

b) dell'ispettore forestale, preposto all'ufficio di ripartimento, o di altro funzionario tecnico, da lui delegato;

c) dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile o da altro ingegnere dell'Ufficio stesso da lui delegato;

d) di un direttore di cattedra ambulante di agricoltura, nominato dal Ministro per l'economia nazionale;

e) di due membri nominati dal Consiglio provinciale.

Il Consiglio di ogni Comune della Provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del Comune che rappresenta.

I membri nominati dal Ministro e quelli elettivi dureranno in ufficio tre anni, ma potranno sempre essere rinominati o rieletti.

Il regolamento stabilirà le norme per il funzionamento del Comitato e per la validità delle sue adunanze.

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L'Assessore Per. Ind. FOSSON, premette di avere già, in sede di discussione della mozione del Consigliere Sig. Manganoni concernente la proposta di elaborazione di norme modificative delle vigenti disposizioni in materia di vincoli forestali sui pascoli e per il taglio dei boschi sollevate riserve in merito allo schema di regolamento recante norme per il funzionamento del Comitato forestale sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Riferisce, quindi, quanto segue:

"Il T.U. delle Leggi sui Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa e sugli Uffici Provinciali dell'Economia Corporativa, approvato con R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, stabilisce all'art. 32 (1° comma) che i Consigli citati adempiono le attribuzioni già demandate ai Comitati Forestali.

L'art. 2 del D.L.L. 21 settembre 1944, n. 315, riguardante la soppressione dei Consigli e degli Uffici Provinciali dell'Economia e la istituzione delle Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura, testualmente recita:

"È ricostituita in ogni capoluogo di Provincia, una Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della Provincia, ed esercita le funzioni ed i poteri demandatile dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi Consigli dell'Economia.

La Camera è Ente di diritto pubblico".

Gli artt. 11 e 13 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23-12-1946 n. 532, relativo alla devoluzione alla Valle di Aosta di alcuni servizi, stabiliscono:

"Art. 11 - La Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Aosta è soppressa. Nella circoscrizione della Valle d'Aosta i compiti demandati alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura sono assunti dalla Valle d'Aosta che vi provvede con apposito Ufficio e proprio personale.

Art. 13 - Per l'espletamento delle attribuzioni prevedute nell'articolo 11 la Valle d'Aosta si avvale della collaborazione di apposito Comitato, composto di rappresentanti designati dalle Organizzazioni dei Commercianti, Industriali, Agricoltori, Artigiani e dei Lavoratori. Il numero dei rappresentanti delle varie categorie e le attribuzioni del Comitato di cui al precedente comma sono stabiliti dal Consiglio della Valle, sentita la Giunta e le Organizzazioni interessate".

Il Consiglio della Valle, nella sua adunanza del 13-3-1947, con deliberazione n. 54, ha approvato la costituzione del Comitato di Collaborazione per il commercio, l'industria e l'agricoltura, assegnandone le relative attribuzioni senza, peraltro, affidare ad alcun specifico Organo le attribuzioni spettanti alla Camera di Commercio in materia agricola- forestale.

Da quanto fin qui ho esposto e non risultando, d'altra parte, che sia stata emanata - sia in campo nazionale che in quello regionale - alcuna norma con la quale sia stato disposto il trasferimento ad altro Organo locale delle attribuzioni già spettanti alla soppressa Camera di Commercio di Aosta ed attualmente di pertinenza del Comitato previsto dall'art. 13 del decreto citato, devo fare osservare che - qualora il Comitato Forestale dovesse essere istituito dal Consiglio regionale nella forma ora proposta (regolamento interno del Comitato Forestale) - tutte le decisioni o i pareri presi dal Comitato Forestale dovrebbero - ai fini della loro legittimità - essere sottoposti all'esame del Comitato previsto dall'art. 13 più volte citato.

Qualora, poi, la Regione intendesse nuovamente istituire regolarmente un Comitato Forestale e devolvere al predetto Comitato Forestale le attribuzioni spettanti al Comitato di Collaborazione Camerale previsto dall'Art. 13 del D.L.C.P.S. 23-12-1946, n. 532, nelle materie già di competenza del soppresso Comitato Provinciale Forestale, ritengo necessario che il provvedimento sia adottato con una vera e propria legge regionale, poiché i Comitati Forestali risultano soppressi dalla legislazione generale vigente ed in Valle d'Aosta le loro attribuzioni spettano, attualmente, al Comitato di collaborazione citato.

Poiché, fra l'altro, si tratta anche di trasferimento di attribuzioni da un Organo esistente per legge ad un altro Organo che dovrebbe essere pure costituito con legge, nonché di trasferimento di competenze dall'Assessorato dell'Industria e del Commercio a quello dell'Agricoltura, al riguardo devo precisare che:

1) - l'istituzione del Comitato Forestale in Valle d'Aosta e la determinazione delle materie e delle attribuzioni di sua competenza devono essere disposte e fissate con legge regionale e non con semplice deliberazione;

2) - Il regolamento interno del Comitato predetto dovrebbe fare seguito all'emanazione della legge regionale istitutiva.

Per le ragioni fin qui esposte, e non già per divergenze fra l'Assessorato all'Industria e Commercio e l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, ritengo opportuno - data l'importanza della materia - che si soprassieda all'approvazione del proposto Regolamento e che la apposita Commissione consiliare nominata ieri sia incaricata dello studio della materia di cui si tratta, in relazione anche alla mozione presentata dal Consigliere Sig. Manganoni Claudio, riguardante l'oggetto seguente:

"Elaborazione di norme modificative delle vigenti disposizioni in materia di vincoli forestali sui pascoli e per il taglio dei boschi - proposta di nomina di Commissione consiliare".

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L'Assessore Sig. DAYNE' dichiara di concordare pienamente sul punto di vista dell'Assessore Per. Ind. Fosson, in quanto il Comitato forestale regionale, secondo la proposta che è stata fatta con la relazione distribuita in copia ai Signori Consiglieri, verrebbe ad essere costituito in forza ed a' sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, Decreto che è stato abrogato.

Rammenta che, nell'adunanza di ieri, il Consiglio ha nominato una Commissione consiliare per lo studio e l'elaborazione di norme modificative delle vigenti disposizioni in materia di vincoli forestali sui pascoli e per il taglio dei boschi e propone che siano demandati alla predetta Commissione anche lo studio e l'elaborazione di uno schema di regolamento interno recante norme per il funzionamento del costituendo Comitato forestale regionale.

Il Consigliere Geom. NICCO dichiara di essere d'accordo sulle proposte dell'Assessore Sig. Fosson e dell'Assessore Sig. Dayné; ritiene che il Comitato di collaborazione per il commercio, l'industria e l'agricoltura non sia l'organo più indicato per interessarsi delle questioni dei problemi forestali che sono di una portata molto ampia e di notevole importanza per tutti i Comuni della Valle.

Esprime parere che la trattazione di tali problemi debba esser demandata e riservata al Comitato regionale forestale, previa istituzione del Comitato stesso con apposito provvedimento legislativo regionale, che ne determini anche il numero dei componenti.

Osserva che il Corpo forestale regionale dipende dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste e fa presente che occorre che anche l'istituendo Comitato regionale forestale sia posto alle dipendenze di detto Assessorato e non già alle dipendenze dell'Assessorato all'Industria e Commercio, che non tratta le questioni di carattere forestale.

Concorda sulla proposta di demandare alla apposita Commissione consiliare, nominata nell'adunanza di ieri (oggetto n. 80), l'incarico di studiare e di elaborare uno schema di regolamento interno recante norme per il funzionamento dell'istituendo Comitato forestale regionale.

Il Presidente Sig. Bréan, invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di soprassedere all'esame e all'approvazione del regolamento interno di cui si tratta e di demandare alla Commissione consiliare nominata nell'adunanza di ieri (oggetto n. 80) lo studio della materia e la formulazione di proposte da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio.

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: n. 18 (diciotto);

Delibera

di soprassedere all'esame ed all'approvazione del Regolamento interno per il funzionamento del Comitato forestale regionale e di demandare alla Commissione consiliare nominata nell'adunanza di ieri (oggetto n. 80) lo studio della materia e la formulazione di proposte da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio.

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