Oggetto del Consiglio n. 83 del 5 agosto 1954 - Verbale
OGGETTO N. 83/54 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Presidente, Sig. G. BREAN, dichiara aperta la discussione sulla proposta di approvazione di una legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta.
Richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sul disegno di legge predisposto dalla apposita Commissione consiliare, nominata nell'adunanza del 30 luglio 1952, nonché sulla relazione illustrativa del progetto di legge stesso.
Osserva che la relazione ed il disegno di legge di cui si tratta sono stati trasmessi in copia ai Signori Consiglieri unitamente allo ordine del giorno dell'adunanza:
---
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE
Il consiglio regionale, nell'adunanza del 30 luglio 1952, nominava apposita commissione consiliare, composta delle persone sotto elencate, alla quale demandava l'incarico di procedere allo studio ed alla elaborazione di un progetto di legge regionale recante norme per la tutela della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta:
- Ing. PASQUALI Augusto - Vice Presidente del Consiglio -
- Geom. ARBANEY Flaviano - Assessore all'agricoltura e Foreste -
- Prof. DEFFEYES Alberto - Assessore al Turismo -
- Dott. BERTHET Amato - Assessore alla Pubblica Istruzione -
- Sig. CUAZ Carlo - Consigliere regionale -
- Sig. DAYNE' Celestino - Consiglierere- gionale -
- Sig.ra RONC-DESAYMONET Anaide - Consigliere regionale -
La Commissione, - insediata in data 19 dicembre 1952, - nominava quale suo Presidente l'Ing. PASQUALI Augusto - Vice Presidente del Consiglio.
La predetta Commissione, nelle due riunioni successive del 23 gennaio e del 15 maggio 1953 (a quest'ultima riunione ha partecipato - in sostituzione del compianto Prof. Deffeyes - il Dr. Berton Luigi, nuovo Assessore al Turismo), assolveva il mandato conferitole dal Consiglio prendendo come base, per lo studio e la formulazione di norme regionali per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta, il testo del decreto in materia emanato dal Gran Consiglio della Repubblica Elvetica e Cantone del Ticino ed in particolare, il decreto emanato dai Prefetti di Trento e Bolzano, le cui norme sono state ritenute più affini e più rispondenti alla situazione particolare della Valle d'Aosta.
La Commissione, tenuto anche presente il punto di vista espresso dal Prof. Severino Viola, di Milano, ritiene che siano da considerarsi protette solo poche specie di piante spontanee e, precisamente, soltanto le piante vistose e di qualità rare che vengono raccolte in quantità da turisti, tralasciando le piante piccole, anche se molto rare, perché queste ultime sono protette in quanto ignorate.
In relazione a quanto sopra, dopo attento esame e studio delle varie specie di piante spontanee, la Commissione propose che, in sede di primo applicazione della emananda legge regionale, siano da considerarsi protette le piante elencate in calce alla presente relazione.
La Commissione è, peraltro, del parere che l'elenco delle suddette piante non debba essere inserito nella legge regionale, ma debba essere approvato, ad avvenuta approvazione ed entrata in vigore della legge stessa, con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, onde l'elenco di cui si tratta possa essere variato, in prosieguo di tempo, (aggiunta di nuove specie di piante spontanee o stralcio di alcune di quelle elencate), senza che sia necessaria l'emanazione di nuova legge regionale.
La Commissione ritiene che le piante che saranno considerate protette dovrebbero essere rese note al pubblico a mezzo di cartelloni riproducenti, nel loro colore naturale, dette piante, nonché mediante pubblicazione di opuscoli illustranti sia tali specie di fiori sia le disposizioni della emananda legge.
La Commissione, in sede di elaborazione del progetto di legge, ha ritenuto opportuno di inserire apposita norma con la quale si stabilisce che il Presidente della Giunta regionale può, con suo decreto, dichiarare protette, agli effetti della tutela del paesaggio, tutte le piante spontanee in determinate e limitale zone di particolare interesse turistico.
Quanto sopra premesso, la Commissione si pregia di sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio l'allegato progetto di legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta.
Aosta, li 22 maggio 1953
Il Presidente della Commissione Consiliare (Ing. A. Pasquali)
---
ELENCO DELLE PIANTE SPONTANEE DA DICHIARARSI PROTETTE
1) - LEONTODODIUM ALPINUM (Stella Alpina - Edelweiss);
2) - ARTEMISIA (Assensi Alpini e Genepi);
3) - GENTIANA LUTEA, PUNCTATA E PURPUREA (Genziana gialla, punteggiata e purpurea);
4) - CYPRIPEDIUM CALCEOLUS (Sabot de Venus);
5) - NIGRITELLA NIGRA (Orchis vanillé - Orchis in genere);
6) - AQUILEGIA ALPINA (Ancolie des Alpes);
7) - DAPHNE MEZEREUM (Daphne Gnéorum);
8) - ERYNGIUM ALPINUM (Chardon Bleu);
9) - LILIUM MARTAGON (Lis Martagon);
10) - ANEMONE ALPINA (Anémone des Alpes);
11) - LIL1UM BULBIFERUM;
12) - CICLAMEN EUROPEUS.
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE Legge............... n........... NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: |
PROJET DE LOI REGIONALE Loi............ n...... DISPOSITIONS POUR LA PROTECTION DE LA FLORE SPONTANEE EN VALLEE D'AOSTE Le Conseil régional a approuvé; Le Président de la Junte régionale promulgue la loi suivante:
|
Art. 1. La flora spontanea, in quanto concorre a creare la bellezza naturale dei luoghi e l'aspetto caratteristico di particolari zone e località, deve essere salvaguardata e rispettata. |
Art. 1. La flore spontanée doit être protégée et respectée parce qu'elle participe à la création de la beauté naturelle des lieux et de l'aspect caractéristique de certaines zones et localités. |
Art. 2. Su proposta dell'Assessore regionale della Agricoltura e Foreste e sentita la Giunta, il Presidente della Giunta regionale approva e modifica, con suo decreto, l'elenco delle piante spontanee dichiarate protette in tutto il territorio della Regione e delle piante spontanee dichiarate protette in determinate zone e località di particolare interesse turistico. I decreti presidenziali di approvazione e di modifica dell'elenco, di cui al precedente comma, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono affissi agli albi pretori dei Comuni della Regione. |
Art. 2. Sur proposition faite par l' Assesseur régional à l'Agriculture et Forêts et après avoir entendu l'avis de la Junte, le Président de la Junte régionale approuve et modifie, par son arrêté, la liste des plantes spontanées qui sont déclarées protégées sur tout le territoire de la Région et des plantes spontanées déclarées protégées dans certaines zones et localités d'un intérêt touristique particulier. Les arrêtés présidentiels d'approbation et de modification de la liste citée au paragraphe précédent seront publiés dans le Bulletin Officiel de la Région et placardés aux tableaux d'affichage de toutes les Maisons Communales de la Région. |
Art. 3. Con le norme di cui all'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale può dichiarare protette, ai sensi degli artt. 4 e seguenti della presente legge, tutte le piante spontanee in determinate limitate zone di particolare interesse turistico. |
Art. 3. En vertu des dispositions de l'article précédent, le Président de la Junte régionale peut déclarer protégées, d'après les articles 4 et suivants de la présente loi, toutes les plantes spontanées dans certaines zones d'intérêt touristique particulier. |
Art. 4. Ai fini del rispetto delle piante spontanee dichiarate protette e comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente, sono vietate: a) la manomissione, anche parziale, delle piante (rottura o sradicamento, distruzione); b) l'estirpazione di radici, di rizomi, di bulbi e di tuberi; c) la raccolta a scopo di lucro, l'incetta ed il commercio (spedizione, acquisto e vendita) delle piante o di parte di esse (fiori, radici, ecc.); d) la raccolta di fiori per uso personale un numero superiore ad una dozzina di esemplari per ciascuna specie di piante protette. |
Art. 4. Afin de respecter les plantes spontanées reconnues protégées ou comprises dans la liste prévue par l'article précédent il est interdit: a) d'endommager, même partiellement, les plantes (rupture, déracinement, destruction); b) d'extirper les racines, les rhizomes, les bulbes et les tubercules; c) de cueillir dans un but lucratif, d'accaparrement et de commerce (expédition, achat et vente), les plantes ou leurs parties (fleurs, racines, etc.); d) de cueillir des fleurs pour un usage personnel en nombre supérieur à une douzaine d'exemplaires de chaque espèce de plantes protégées. |
Art. 5. Nella zona del Parco Nazionale del Gran Paradiso, compresa nel territorio della Valle di Aosta, sono osservati i particolari maggiori divieti e restrizioni stabiliti nel regolamento del Parco Nazionale stesso. |
Art. 5. Dans la zone du Parc National du Grand Paradis, comprise dans le territoire de la Vallée d'Aoste, on doit observer les défenses et les restrictions spéciales fixées par le règlement même du Parc National. |
Art. 6. La raccolta, con o senza radici, rizomi, bulbi e tuberi, di piante spontanee dichiarate protette, può essere autorizzata in via eccezionale e in misura limitata, salvo il consenso dei proprietari dei fondi: a) per scopi scientifici o didattici; b) per manifestazioni organizzate in occasione di feste locali; c) per uso medicamentoso o per distillazione. |
Art. 6. La cueillette, avec ou sans racines, rhizomes, bulbes el tubercules, des plantes spontanées qui ont été déclarée protégées, peut être autorisée exceptionnellement et dans une mesure limitée, avec le consentement des propriétaires des fonds: a) dans des buts scientifiques ou didactiques; b) pour des manifestations organisées à l'occasion de fêtes locales; c) pour l'usage médicamenteux et pour la distillation. |
Art. 7. L'autorizzazione alla raccolta delle piante spontanee protette è data con speciale licenza temporanea da rilasciarsi, a domanda degli interessati, dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste, d'intesa con l'Assessore regionale del Turismo. La licenza per l'autorizzazione alla raccolta è rilasciata quando risulta che dalla raccolta non potrà derivare danno o pregiudizio alla flora spontanea locale né ad alcuna specie di piante spontanee protette. |
Art. 7. L'autorisation pour la cueillette des plantes spontanées protégées est accordée au moyen d'un permis temporaire que délivrera, sur demande des intéressées, l'Assesseur régional à l'Agriculture et Forêts en accord avec l'Assesseur régional au Tourisme. Ce permis qui autorise la cueillette est délivré seulement si de cette cueillette il ne résultera aucun dommage ou préjudice à la flore spontanée locale ni à aucune autre espèce de plantes spontanées protégées. |
Art. 8. Nella domanda per il rilascio della licenza di autorizzazione alla raccolta debbono essere precisati: il cognome e nome, la dimora abituale, l'età, l'occupazione e la professione del richiedente nonché lo scopo della raccolta ed il ramo scientifico o didattico cui si dedica il richiedente. Nella licenza di autorizzazione alla raccolta, oltre alle notizie di cui al precedente comma, debbono essere precisati anche: la durata di validità dell'autorizzazione, comunque non mai superiore ad un anno, la quantità e la specie di piante che possono essere raccolte, la zona o località in cui è ammessa la raccolta ed eventuali condizioni e prescrizioni alle quali è subordinata la raccolta. |
Art. 8. Dans la demande pour obtenir le permis d'autorisation à la cueillette on doit préciser: le nom et le prénom, le domicile habituel, l'âge, l'occupation ou la profession du demandeur, le but de la cueillette et la discipline scientifique ou didactique à laquelle il s'adonne. Dans le permis d'autorisation à la cueillette, outre les notices dont il est question au paragraphe précédent, on doit aussi préciser: la durée de la validité de l' autorisation (qui ne doit jamais dépasser une année), la quantité et l'espèce de plantes qu'on peut cueillir, la zone ou la localité ou est permise la cueillette et les conditions et prescriptions auxquelles est subordonnée celle dernière. |
Art. 9. Per la raccolta delle piante spontanee officinali e medicinali - subordinata all'osservanza delle disposizioni e prescrizioni previste da speciali leggi e regolamenti di c rattere generale - è necessaria l'autorizzazione data con speciale licenza temporanea da rilasciarsi dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste, secondo le modalità previste dai precedenti artt. 7 e 8. |
Art. 9. Pour la, cueillette des plantes spontanées officinales et médicinales, - qui est subordonnée à l'observation des dispositions et prescriptions prévues par des lois spéciales et des règlements de caractère général -, il faut une autorisation donnée par un permis temporaire spécial que l'Assesseur régional à l'Agriculture et Forêts délivrera d'après les modalités prévues par les précédents articles 7 et 8. |
Art. 10. Per la raccolta di piante spontanee dichiarate protette e di piante spontanee officinali e medicinali, i raccoglitori debbono recare seco e presentare in visione la licenza di autorizzazione a richiesta degli Organi ed agenti incaricati della vigilanza e del controllo per l'osservanza delle norme della presente legge.
|
Art. 10. Pour la cueillette de plantes spontanées dont la protection est déclarée, de plantes officinales et médicinales, les ramasseurs doivent porter sur eux et présenter le permis d'autorisation à la demande des Organes et des Agents chargés de la surveillance et du contrôle pour le respect des dispositions de la présente loi.
|
Art. 11. La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge ed il controllo sul possesso delle licenze di autorizzazione alla raccolta delle piante spontanee, di cui ai precedenti articoli sono esercitati dagli Organi ed Agenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e Foreste, degli appartenenti ai Corpi Armati di Polizia e degli Agenti giurati della Polizia locale. |
Art. 11. La surveillance pour l'obsérvation des dispositions de la présente loi et le contrôle sur la possession du permis d'autorisation, de la cueillette des plantes spontanées, donc il est question aux articles précédents, son exercés par les Organes et les Agents de l'Assessorat régional à l'Agriculture et Forêts, par ceux qui appartiennent, aux Corps Armés de Police et par les agents assermentés de la Police locale. |
Art. 12. I contravventori alle norme della presente legge sono denunciati all'Autorità giudiziaria e sono puniti mediante applicazione di ammenda variabile da L. 500 a Lire 20.000, da versarsi al Cassiere-Esattore dell'Amministrazione regionale. Ai contravventori recidivi non può essere rilasciata licenza di autorizzazione alla raccolta per almeno cinque anni e viene ritirata la licenza eventualmente già rilasciata. In caso di accertata contravvenzione, gli agenti scopritori debbono anche procedere al sequesto delle piante e del materiale raccolto abusivamente. Gli Agenti scopritori, nel trasmettere le domande e i verbali delle contravvenzioni alla Autorità giudiziaria, debbono darne notizia all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste. |
Art. 12. Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont dénoncés à l'Autorité judiciaire et punis par l'application d'une amende variable de cinq cents à vingt mille lires, qui devra être versée au Caisser-Percepteur de l'Administration régionale. Aux contrevenants récidivistes on ne délivrera plus de permis d'autorisation pour la cueillette pendant cinq ans et on leur retirera le permis délivré. Dans le cas de contravention certifiée, les agents doivent aussi procéder à la saisie des plantes ou du matériel ramassé abusivement. Les agents, en transmettant les plaintes et les procès-verbaux des contravention à 1'Autorité judiciaire, doivent en faire part à l'Assessorat régional à l'Agriculture et Forêts. |
Art. 13. Non è ammessa la conciliazione, in via Amministrativa, delle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge. Le somme versate al Cassiere-Esattore regionale, a titolo di ammenda per contravvenzioni alle norme della presente legge, spettano alla Regione. Un terzo del provento annuo delle ammende di cui al comma precedente è accantonato su un fondo speciale per il conferimento di premi di diligenza da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito all'accertamento delle contravvenzioni. |
Art. 13. La conciliation, en voie administrative, des contraventions aux dispositions de la présente loi n'est pas admise. Les sommes versées au Caissier-Percepteur régional, à titre d'amende pour des contraventions aux dispositions de la présente loi, appartiennent à la Région. Un tiers du revenu annuel des amendes, citées à l'alinéa précédent, est assigné à un fonds spécial pour décerner des prix de diligence à attribuer à des agents qui auraient contribué à la constatation des contraventions. |
Art. 14. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e nei collegi della Valle d'Aosta debbono essere, ogni anno, illustrate le ragioni e gli scopi delle norme vigenti in materia di protezione della flora spontanea. |
Art. 14. Dans les écoles publiques de tout ordre et degré et dans les collèges de la Vallée d' Aoste on doit, chaque année, illustrer les raisons et les buts des dispositions en vigueur en matière de protection de la flore spontanée. |
Art. 15. In caso di infrazioni, il proprietario del fondo in cui avviene la raccolta di piante spontanee protette, è autorizzato, egli stesso o per mezzo dei suoi incaricati, a far sospendere la raccolta e a segnalare le infrazioni alle norme vigenti per la protezione delle piante stesse al più vicino posto di Polizia. |
Art. 15. Dans le cas d' infractions, le propriétaire du fonds dans lequel on fait la cueillette de plantes spontanées protégées est autorisé, lui-même et au moyen de personnes chargées par lui, de faire suspendre la cueillette, à signaler les infractions aux dispositions en vigueur pour la protection des plantes au plus proche poste de Police. |
Art. 16. La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. |
Art. 16. La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour successif à celui de sa publication dans le Bullettin Officiel de la Région. La présente loi sera insérée dans le récueil officiel des lois et des règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Région. La promulgation de la présente loi sera communiquée sur le Journal Officiel de la République Italienne. Tout le monde est tenu à observer et à faire observer cette loi comme loi de la Région. |
Aosta, li |
Aoste, le |
---
Il Presidente, Sig. G. BREAN, premesso che intende fare una breve relazione sui lavori della Commissione consiliare, riferisce quanto segue:
"Il Consiglio regionale, nell'adunanza del 30-7-1954, nominava apposita Commissione consiliare, alla quale demandava l'incarico di procedere allo studio ed alla elaborazione di un progetto di legge regionale recante norme per la tutela della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta:
Il principio informatore del Consiglio, è stato quello, nel proporre la nomina della Commissione, di porre un freno, con una legge regionale, alla raccolta indiscriminata e senza limiti di fiori alpini, allo scopo di salvaguardare e rispettare un patrimonio che concorre notevolmente a formare le bellezze naturali e l'aspetto caratteristico delle nostre vallate e costituisce fonte di attrazione e, quindi, di ricchezza per la Valle.
La Commissione, insediata in data 19 dicembre 1952, nominava quale suo Presidente l'Ing. Pasquali Augusto, allora Vice Presidente del Consiglio, e assolveva il mandato che le era stato conferito dal Consiglio in due riunioni del 23-1-53 e 15-5-53.
Come risulta dalla relazione, per lo studio e la formulazione delle norme regionali, che ora vengono sottoposte alla nostra approvazione, é stato preso come base il testo del decreto emanato dal Gran Consiglio della Repubblica Elvetica e Canton Ticino e, in particolare, il decreto emanato dai Prefetti di Trento e Bolzano le cui norme sono state ritenute più affini e più rispondenti alla situazione particolare della Valle di Aosta.
In calce alla relazione vi è un elenco di piante che la Commissione, dopo attento esame e studio delle varie specie di piante spontanee, propone siano da considerarsi protette.
Figurano, in quell'elenco, soltanto poche specie di piante spontanee, cioè quelle più vistose e di qualità e, praticamente, quelle che maggiormente vengono raccolte dai turisti. Sono state tralasciate quelle piccole, anche se molto rare, perché si possono considerare già protette in quanto ignorate.
Risulta dalla relazione che la Commissione è del parere che l'elenco delle piante protette non debba essere inserito nella legge regionale ma debba essere approvato, in seguito, con decreto del Presidente della Giunta regionale e questo allo scopo di ovviare all'inconveniente di dover provvedere alla emanazione di una nuova legge regionale quando si dovesse stralciare od aggiungere qualche altra specie di pianta".
---
Il Presidente, Sig. G. BREAN, propone che il Consiglio passi, anzitutto, alla discussione di carattere generale sul progetto di legge e passi, in seguito, alla discussione particolare sulle disposizioni dei singoli articoli.
Il Consigliere Geom. G. NICCO esprime il suo compiacimento per la presentazione all'esame e all'approvazione del Consiglio di un progetto di legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta.
Comunica che, ultimamente, aveva inoltrato alla Presidenza del Consiglio una interpellanza al riguardo, perché, in occasione di una sua gita al Breuil, circa un mese e mezzo fa, aveva assistito, con vera indignazione, alla estirpazione da parte di molte persone di centinaia di mazzi di fiori gialli (ranuncoli), cioè ad una specie di razzia di fiori alpini.
Osserva che se si continua a permettere una tale razzia di fiori di montagna, non soltanto si giungerà alla distruzione totale della flora spontanea in molte zone della Valle d'Aosta, ma anche al danneggiamento dei pascoli che sono di proprietà privata; infatti, in quest'ultimi anni, il turismo è diventato turismo di massa, perché migliaia e migliaia di persone vengono a visitare la Valle d'Aosta. Rileva che la maggior parte dei turisti raccoglie in grande quantità i fiori alpini e, appena ritornata a casa, si affretta a buttare via tali fiori perché appassiti.
Fa presente che, secondo quanto gli è stato riferito, il rododendro fiorisce soltanto dopo cinque anni. Lamenta che i turisti, anziché cogliere i fiori in luoghi più lontani del centro del Breuil e più scomodi, estirpano ed asportano i fiori (rododendri e altri) che si trovano nelle vicinanze del Breuil, ad esempio, interno al lago Bleu, deturpando le bellezze caratteristiche del paesaggio.
Precisa che non si tratta di adottare una misura draconiana, cioè di vietare totalmente la raccolta di piante spontanee, perché è giusto che anche i turisti possano godere dei nostri fiori, ma di limitarne e disciplinarne la raccolta e ciò anche agli effetti della tutela della proprietà privata dei contadini.
Esprime parere che, per il raggiungimento di tale scopo, nell'elenco delle piante da dichiararsi protette, siano comprese non soltanto le piante spontanee di qualità pregiata ma anche quelle comuni, vietandone la raccolta oltre un determinato quantitativo di specie.
L'Assessore Sig. DAYNE' fa osservare al Consigliere Geom. G. Nicco che i rododendri ed i ranuncoli non sono compresi nell'elenco delle piante da dichiararsi protette ed osserva che il regolamento che disciplina la raccolta delle piante spontanee nel territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso, pur essendo assai rigido, lascia libera la raccolta dei rododendri.
Il Consigliere Sig. MANGANONI sottolinea quanto detto dal Consigliere Geom. G. Nicco e, cioè, che i turisti, di norma, raccolgano i rododendri ed altri fiori lungo le strade e vicino agli abitati, ad esempio, per quanto concerne il Breuil, intorno al Lago Bleu e nei pascoli viciniori.
Il Vice Presidente Sig. CUAZ pone in rilievo che il compianto Prof. Deffeyes, al fine di proteggere le caratteristiche di alcune zone di particolare interesse turistico, aveva fatto inserire apposita norma nel progetto di legge in esame (articolo 3) che vieta la raccolta di tutte le piante spontanee in dette zone, compreso il rododendro.
Precisa che le norme di cui all'emananda legge non hanno un carattere repressivo, ma hanno un carattere educativo e preventivo e ritiene che, per ottenere che dette norme siano osservate ed applicate, occorrerà far apporre appositi cartelloni nei luoghi di maggior transito ed in quelli in cui è vietata la raccolta di qualsiasi specie di piante spontanee, per rendere edotti i turisti e qualsiasi altra persona delle penalità in cui incorrono trasgredendo le norme della legge.
Il Consigliere Geom. G. NICCO si dichiara d'accordo con il Vice Presidente Sig Cuaz per quanto concerne l'apposizione di appositi cartelloni in località prestabilite, ma rileva che tale norma preventiva non avrà alcun valore se non si provvederà ad applicare inflessibilmente la legge nei confronti dei contravventori, facendo pagare le ammende fissate.
Rammenta che le vigenti disposizioni in materia di vincoli forestali comminano sanzioni pecuniarie assai gravi a carico dei contadini che pascolano il loro bestiame in zone vincolate e fa presente che a maggior ragione si devono colpire coloro che contravvengono alle norme di cui all'emananda legge protettiva della flora spontanea.
Il Presidente, Sig. G. BREAN, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge regionale, dichiara aperta la discussione sui singoli articoli.
Si dà atto che, su invito del Presidente, viene data lettura dei singoli articoli e, precisamente, dal Consigliere Sig. PERRON - Segretario del Consiglio - per il testo redatto in lingua francese, e dal Vice Presidente, Sig. CUAZ, per il testo redatto in lingua italiana. Si dà atto, altresì, che il Consiglio procede alla discussione e alle votazioni per l'approvazione dei singoli articoli (Consiglieri presenti e votanti numero quindici):
Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 - Si dà atto che le disposizioni degli articoli controindicati sono di volta in volta approvate dal Consiglio, all'umanità, senza varianti.
Articolo 8 - Si dà atto che l'articolo 8 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, previa sostituzione delle parole "outre les notices" con le parole "en plus des notices" nel comma secondo del testo in francese, come da proposta dell'Assessore Dott.ssa Viglino.
Articoli 9, 10 e 11 - Si dà atto che le disposizioni degli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti, senza varianti.
Articolo 12 - Il Consigliere Geom. G. NICCO richiama l'attenzione del Consiglio sulla disposizione del primo comma, che stabilisce: "I contravventori alle norme della presente legge sono denunciati all'Autorità giudiziaria e sono puniti mediante applicazione di ammenda variabile da lire 50 a lire 20.000, da versarsi al Cassiere-Esattore dell'Amministrazione regionale".
Rammenta di avere, in precedenza raccomandato la rigida applicazione dell'emanda legge, ma osserva che la denuncia del contravventore all'Autorità giudiziaria costituisce una misura eccessiva, in quanto la condanna comporterebbe, - a parte il pagamento dell'ammenda, che potrebbe essere stabilita anche in misura minima (Lire 500), - l'annotazione del provvedimento nel casellario giudiziale.
Segue discussione circa l'opportunità o meno della denuncia del contravventore all'Autorità giudiziaria; alla discussione partecipano il Presidente Sig. G. BREAN, il Vice Presidente Sig. CUAZ, gli Assessori: Geom. VALLEISE, Dr. BERTON, Per Ind. FOSSON e il Consigliere Geom. G. NICCO.
Al termine della discussione il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'articolo 12 modificandone il comma primo, sostituito con la seguente nuova disposizione: "I contravventori alle norme della presente legge sono puniti mediante applicazione di ammenda variabile da Lire 500 a Lire 20.000, da versarsi al Cassiere-Esattore dell'Amministrazione regionale, e possono essere denunciati all'Autorità giudiziaria".
(Testo in francese) - "Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont punis par l'application d'une amende variable de 500 à 20.000 lires, qui devra être versée au Caissier-Percepteur de l'Administration régionale, et peuvent être dénoncés à l'Autorité judiciaire".
Articolo 13 - Il Presidente, Sig. BREAN, si richiama alla discussione avvenuta in sede di modificazione del comma primo dell'articolo 12 e propone che il Consiglio approvi che sia ammessa la conciliazione, in via amministrativa, delle contravvenzioni alla disposizione della legge in esame. Aggiunge che il primo comma dell'artico 13 - testo italiano - dovrebbe essere modificato come segue: "È ammessa la conciliazione, in via amministrativa, delle contravenzioni alle disposizioni della presente legge".
(Testo in francese) - "La conciliation, en voie administrative, des contraventions aux dispositions de la présente loi est admise".
Il Consiglio, unanime, concorda.
Il Consigliere Geom. G. NICCO rileva che vi è discordanza, nel terzo comma, fra la dizione del testo italiano "da conferirsi agli agenti" e la dizione del testo francese "à attribuer à des agents" e propone che la dizione "à des agents" sia sostituita con la dizione "aux agents".
Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità di voti, l'articolo 13, con la variante proposta dal Consigliere Geom. G. Nicco al testo in lingua francese del primo comma.
Articolo 14 - Si dà atto che la disposizione dell'articolo 14 viene approvata, ad unanimità di voti, dal Consiglio, senza modificazioni.
Articolo 15 - Si dà atto che la disposizione dell'articolo 15 viene approvata dal Consiglio, ad unanimità di voti, previa sostituione, - su proposta dell'Assessore Dott.ssa Viglino, - delle parole "du fonds" con le parole "du terrain" al testo in lingua francese.
Articolo 16 - L'Assessore Dott.ssa VIGLINO esprime parere che il testo francese della disposizione dell'ultimo comma: "Tout le monde est tenu à observer et à faire observer cette loi comme loi de la Région" non corrisponde esattamente alla disposizione del testo italiano: "È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".
Si dà atto che il Consiglio approva, unanime, l'articolo 16 modificando come segue la disposizione dell'ultimo comma del testo in lingua francese dell'articolo: "Quiconque en a l'obligation est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région".
Si dà ancora atto che il Consiglio, unanime approva che siano dichiarate protette, a' sensi dell'articolo 2 della legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta, le piante spontanee sottoelencate:
ELENCO DELLE PIANTE SPONTANEE DA DICHIARARSI PROTETTE
1) - LEONTOPODIUM ALPINUM (Stella Alpina - Edelweiss);
2) - ARTEMISIA (Assensi Alpini e Genepi);
3) - GENTIANA LUTEA, PUNCTATA E PURPUREA (Genziana gialla, punteggiata e purpurea)
4) - CYPRIPEDIUM CALCEOLUS (Sabot de Venus);
5) - NIGRITELLA NIGRA (Orchis vanillé - Orchis in genere);
6) - AQUILEGIA ALPINA (Ancolie des Alpes);
7) - DAPHNE MEZEREUM (Daphne Gnéorum);
8) - ERINGIUM ALPINUM (Chardon Bleu);
9) - LILIUM MARTAGON (Lis Martagon);
10) - ANEMONE ALPINA (Anémone des Alpes);
11) - LILIUM BULBIFERUM;
12) - CICLAMEN EUROPEUS.
Il Presidente, Sig. G. BREAN, invita il Consiglio a procedere alla votazione a schede segrete per l'approvazione, nel suo complesso del disegno di legge recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta, con le modificazioni soprariportate.
Procedutosi alla votazione, a schede segrete, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri: Vuillermoz, Berthod e Bottel;
IL CONSIGLIO
richiamata la deliberazione consiliare n.78 in data 30 luglio 1952;
veduti gli articolo 2 (lettera d) e 31 dello Statuto Speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4;
con votazione a scutinio segreto (Consiglieri presenti e votanti n. tredici) e ad unanimità di voti favorevoli;
Delibera
di approvare la emanazione, - ai sensi degli articoli 2 (lettera d) e 31 dello Statuto speciale della Regione, - della seguente legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta:
---
Legge........... n.... NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: |
Loi............n..... DISPOSITIONS POUR LA PROTECTION DE LA FLORE SPONTANEE EN VALLEE D'AOSTE Le Conseil régional a approuvé; Le Président de la Junte régionale promulgue la loi suivante: |
Art. 1. La flora spontanea, in quanto concorre a creare la bellezza naturale dei luoghi e l'aspetto caratteristico di particolari zone e località, deve essere salvaguardata e rispettata. |
Art. 1. La flore spontanée doit être protégée et respectée parce qu'elle participe à la création de la beauté naturelle des lieux et de l'aspect caractéristique de certaines zones et localités. |
Art. 2. Su proposta dell'Assessore regionale della Agricoltura e Foreste e sentita la Giunta, il Presidente della Giunta regionale approva e modifica, con suo decreto, l'elenco delle piante spontanee dichiarate protette in tutto il territorio della Regione e delle piante spontanee dichiarate protette in determinate zone e località di particolare interesse turistico. I decreti presidenziali di approvazione e di modifica dell'elenco, di cui al precedente comma, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono affissi agli albi pretori dei Comuni della Regione. |
Art. 2. Sur proposition faite par l'Assesseur régional à l'Agriculture et Forêts et après avoir entendu l'avis de la Junte, le Président de la Junte régionale approuve et modifie, par son arrêté, la liste des plantes spontanées qui sont déclarées protégées sur tout le territoire de la Région et des plantes spontanées déclarées protégées dans certaines zones et localités d'un intérêt touristique particulier. Les arrêtés présidentiels d'approbation et de modification de la liste, citée au paragraphe précédent, seront publiés dans le Bulletin Officiel de la Région et placardés aux tableaux d'affichage de toutes les Maisons Communales de la Région. |
Art. 3. Con le norme di cui all'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale può dichiarare protette, ai sensi degli artt. 4 e seguenti della presente legge, tutte le piante spontanee in determinate limitate zone di particolare interesse turistico. |
Art. 3. En vertu des dispositions de l'article précédent, le Président de la Junte régionale peut déclarer protégées, d'après les articles 4 et suivants de la présente loi, toutes les plantes spontanées dans certaines zones d'intérêt touristique particulier. |
Art. 4. Ai fini del rispetto delle piante spontanee dichiarate protette o comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente, sono vietate: a) la manomissione, anche parziale, delle piante (rottura o sradicamento, distruzione); b) l'estirpazione di radici, di rizomi, di bulbi e di tuberi; c) la raccolta a scopo di lucro, l'incetta ed il commercio (spedizione, acquisto e vendita) delle piante o di parte di esse (fiori, radici, ecc.); d) la raccolta di fiori per uso personale in numero superiore ad una dozzina di esemplari per ciascuna specie di piante protette. |
Art. 4. Afin de respecter les plantes spontanées reconnues protégées ou comprises dans la liste prévue par l'article précedent il est interdit: a) d'endommager, même partiellement, les plantes (rupture, déracinement, destruction); b) d'extirper les racines, les rhizomes, les bulbes et les tubercules; c) de cueillir dans un but lucratif, d'accaparrement et de commerce (expédition, achat et vente) les plantes ou leurs parties (fleurs, racines, etc.); d) de cueillir des fleurs pour un usage personnel en nombre supérieur à une douzaine d'exemplaires de chaque espèce de plantes protégées. |
Art. 5. Nella zona del Parco Nazionale del Gran Paradiso, compresa nel territorio della Valle di Aosta, sono osservati i particolari maggiori divieti e restrizioni stabiliti nel regolamento del Parco Nazionale stesso. |
Art. 5. Dans la zone du Parc National du Grand Paradis, comprise dans le territoire de la Vallée d'Aoste, on doit observer les défenses et les restrictions spéciales fixées par le règlement du Parc National. |
Art. 6. La raccolta, con e senza radici, rizomi, bulbi, e tuberi, di piante spontanee dichiarate protette, può essere autorizzata in via eccezionale e in misura limitata, salvo il consenso dei proprietari dei fondi: a) per scopi scientifici o didattici; b) per manifestazioni organizzate in occasione di feste locali; c) per uso medicamentoso o per distillazione. |
Art. 6. La cueillette, avec ou sans racines, rhizomes, bulbes et tubercules, des plantes spontanées qui ont été déclarées protégés, peut être autorisée exceptionnellement et dans une mesure limitée, avec le consentement des propriétaires des terrains: a) dans des buts scientifiques ou didactiques; b) pour des manifestation organisées à l'occasion de fêtes locales; c) pour l'usage médicamenteux et pour la distillation. |
Art. 7. L'autorizzazione alla raccolta delle piante spontanee protette è data con speciale licenza temporanea da rilasciarsi, a domanda degli interessati, dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste, d'intesa con l'Assessore regionale del Turismo. La licenza per l'autorizzazione alla raccolta è rilasciata quando risulta che dalla raccolta non potrà derivare danno o pregiudizio alla flora spontanea locale né ad alcuna specie di piante spontanee protette. |
Art. 7. L'autorisation pour la cueillette des plantes spontanées protégées est accordée au moyen d'un permis temporaire que délivrera, sur demande des intéressés, l'Assesseur régional à l'Agriculture et Forêts en accord avec l'Assesseur régional au Tourisme. Ce permis qui autorise la cueillette est délivré seulement si de cette cueillette il ne résultera aucun dommage ou préjudice à la flore spontanée locale ni à aucune autre espèce de plantes spontanées protégées. |
Art. 8. Nella domanda per il rilascio della licenza di autorizzazione alla raccolta debbono essere precisati: il cognome e nome, la dimora abituale, l'età, l'occupazione e la professione del richiedente nonché lo scopo della raccolta ed il ramo scientifico o didattico cui si dedica il richiedente. Nella licenza di autorizzazione alla raccolta, oltre alle notizie di cui al precedente comma, debbono essere precisati anche: la durata di validità dell'autorizzazione, comunque non mai superiore ad un anno, la quantità e la specie di piante che possono essere raccolte, la zona o località in cui è ammessa la raccolta ed eventuali condizioni e prescrizioni alle quali è subordinata la raccolta. |
Art. 8. Dans la demande pour obtenir le permis d'autorisation à la cueillette on doit préciser: le nom et le prénom, le domicile habituel, l'âge, l'occupation ou la profession du demandeur, le but de la cueillette et la discipline scientifique ou didactique à laquelle il s'adonne. Dans le permis d'autorisation à la cueillette, en plus des notices dont il est question au paragraphe précédent, on doit aussi préciser: la durée de la validité de l'autorisation (qui ne doit jamais dépasser une année), la quantité et l'espèce de plantes qu'on peut cueillir, la zone ou la localité où est permise la cueillette et les conditions et prescriptions auxquelles est subordonnée cette dernière. |
Art. 9. Per la raccolta delle piante spontanee officinali e medicinali - subordinata all'osservanza delle disposizioni e prescrizioni previste da speciali leggi e regolamenti di carattere generale, è necessaria l'autorizzazione data con speciale licenza temporanea da rilasciarsi dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste, secondo le modalità previste dai precedenti artt. 7 e 8. |
Art. 9. Pour la cueillette des plantes spontanées officinales et médicinales, - qui est subordonnée à l'observation des dispositions et prescriptions prévues par des lois spéciales et des règlements de caractère général -, il faut une autorisation donnée par un permis temporaire spécial que l'Assesseur régional à l'Agriculture et Forêts délivrera d'après les modalités prévues par les précédents articles 7 et 8. |
Art. 10. Per la raccolta di piante spontanee dichiarate protette e di piante spontanee officinali e medicinali, i raccoglitori debbono recare seco e presentare in visione la licenza di autorizzazione a richiesta degli Organi ed agenti incaricati della vigilanza e del controllo per l'osservanza delle norme della presente legge. |
Art. 10. Pour la cueillette des plantes spontanées dont la protection est déclarée, des plantes officinales et médicinales, les ramasseurs doivent porter sur eux et présenter le permis d'autorisation à la demande des Organes et des Agents chargés de la surveillance et du contrôle pour le respect des dispositions de la présente loi. |
Art. 11. La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge ed il controllo sul possesso delle licenze di autorizzazione alla raccolta delle piante spontanee, di cui ai precedenti articoli sono esercitati dagli Organi ed Agenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e Foreste, degli appartenenti ai Corpi Armati di Polizia e degli Agenti giurati della Polizia locale. |
Art. 11. La surveillance pour l'observation des dispositions de la présente loi et le contrôle sur la possession du permis d'autorisation de la cueillette des plantes spontanées, dont il est question aux articles précédents, sont exercés par les Organes et les Agents de l'Assessorat régional à l'Agriculture et Forêts, par ceux qui appartiennent aux Corps Armés de Police et par les agents assermentés de la Police locale. |
Art. 12. I contravventori alle norme della presente legge sono puniti mediante applicazione di ammenda variabile da lire 500 a lire 20.000, da versarsi al Cassiere Esattore dell'Amministrazione regionale, e possono essere denunciati all'Autorità giudiziaria. Ai contravventori recidivi non può essere rilasciata licenza di autorizzazione alla raccolta per almeno cinque anni e viene ritirata la licenza eventualmente già rilasciata. In caso di accertata contravvenzione, gli agenti scopritori debbono anche procedere al sequestro delle piante o del materiale raccolto abusivamente. Gli agenti scopritori, nel trasmettere le domande e i verbali delle contravvenzioni alla Autorità giudiziaria, debbono darne notizia all'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste. |
Art. 12. Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont punis par l'application d'une amende variable de cinq cents lires à vingt mille lires, qui devra être versée au Cassier-Percepteur de l'Administration régionale, et peuvent être dénoncés à l'Autorité judiciaire. Aux contrevenants récidivistes on ne délivrera plus de permis d'autorisation pour la cueillette pendant cinq ans et on leur retirera le permis délivré. Dans le cas de contravention certifiée, les agents doivent aussi procéder à la saisie des plantes ou du matériel ramassé abusivement. Les agents, en transmettant les plaintes et les procès-verbaux des contraventions à l'Autorité judiciaire, doivent en faire part à l'Assessorat régional à l'Agriculture et Forêts. |
Art. 13. È ammessa la conciliazione, in via amministrativa, delle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge. Le somme versate al Cassiere Esattore regionale, a titolo di ammenda per contravvenzioni alle norme della presente legge, spettano alla Regione. Un terzo del provento annuo delle ammende, di cui al comma precedente, è accantonato su un fondo speciale per il conferimento di premi di diligenza da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito all'accertamento delle contravvenzioni. |
Art. 13. La conciliation, en voie administrative, des contraventions aux dispositions de la présente loi est admise. Les sommes versées au Caissier-Percepteur régional, à titre d'amende pour des contraventions aux dispositions de la présente loi, appartiennent à la Région. Un tiers du revenu annuel des amendes, citées à l'alinéa précédent, est assigné à un fonds spécial pour décerner des prix de diligence à attribuer aux agents qui aient contribué à la constatation des contraventions. |
Art. 14. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e nei collegi della Valle d'Aosta debbono essere, ogni anno, illustrate le ragioni e gli scopi delle norme vigenti in materia di protezione della flora spontanea. |
Art. 14. Dans les écoles publiques de tout ordre et degré et dans les collèges de la Vallée d'Aoste en doit, chaque année, illustrer les raisons et les buts des dispositions en vigueur en matière de protection de la flore spontanée. |
Art. 15. In caso di infrazioni, il proprietario del fondo in cui avviene la raccolta di piante spontanee protette è autorizzato, egli stesso o per mezzo dei suoi incaricati, a far sospendere la raccolta e a segnalare le infrazioni alle norme vigenti per la protezione delle piante stesse al più vicino posto di Polizia. |
Art. 15. Dans le cas d'infractions, le propriétaire du terrain dans lequel on fait la cueillette de plantes spontanées protégées est autorisé, lui-même et au moyen de personnes chargées par lui, de faire suspendre la cueillette et à signaler les infractions aux dispositions en vigueur pour la protection des plantes au plus proche poste de Police. |
Art. 16. La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. |
Art. 16. La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour successif à celui de sa publication dans le Bullettin Officiel de la Région. La présente loi sera insérée dans le recueil officiel des lois et des règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Région. La promulgation de la présente loi sera communiquée sur le Journal Officiel de la République Italienne. Quinconque en a l'obligation est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région. |
Aosta, |
Aoste, le |
---
Si dà atto che l'adunanza è sospesa alle ore venti e minuti venticinque ed è rinviata alle ore nove del giorno seguente.
---
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(G. Bréan)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(M. Perron)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Dr. A. Brero)