Oggetto del Consiglio n. 39 del 7 aprile 1954 - Verbale
OGGETTO N. 39/54 - LEGGE PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - CONFERMA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 57, IN DATA 29 LUGLIO 1953.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara aperta la discussione sulla seguente mozione dei Consiglieri regionali Signori: Perron Maurizio, Dayné Celestino, Mathamel Giovanni, Bréan Giuseppe, Bottel, Giovanni, Bareux Edoardo, Fosseret Feliciano, Berthod Edoardo e Cuaz Carlo, concernente l'oggetto: "Legge per la elezione del Consiglio regionale - Proposta di riconferma della deliberazione consiliare n. 57, in data 29 luglio 1953", mozione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri con lettera in data 25 marzo 1954:
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Al Presidente del Consiglio regionale - AOSTA
Nell'adunanza consiliare del 30 gennaio 1953 veniva approvata la deliberazione n. 6 relativa al progetto di legge per la elezione del Consiglio regionale.
Tale deliberazione veniva approvata dalla Commissione di Coordinamento in data 6 luglio 1953, n. 294.
Il suddetto progetto di legge è rimasto sospeso e pendente avanti al Senato al momento del suo scioglimento per cui è da considerarsi decaduto.
A mente dell'articolo 16 dello Statuto speciale della Regione Autonoma "Valle d'Aosta" nell'adunanza consiliare del 29 luglio 1953 veniva approvata la deliberazione n. 57 sul nuovo progetto di legge per le elezioni: tale deliberazione viene però questa volta restituita in data 9 marzo 1954 senza provvedimento adducendosi per motivo che tale oggetto non sembra trattarsi di atto amministrativo riconducibile al disposto dell'articolo 46 dello Statuto regionale.
Non ravvisando legittimi motivi per cui la seconda deliberazione non venga vistata, tanto più che tutte le altre deliberazioni di carattere anche non amministrativo furono vistate, s'invita il Consiglio a riconfermare la deliberazione n. 57 presa in data 29 luglio 1953.
Aosta, 22 marzo 1954.
Firmati: Perron Maurice - Dayné Célestin - Mathamel Jean - Bréan Joseph - Bottel Jean - Bareaux Edouard - Fosseret Félicien - Berthod Edouard - Cuaz Charles.
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Monsieur le Conseiller PERRON illustre brièvement la motion et déclare ce qui suit:
La délibération du 29 juillet 1953, concernant le projet de loi pour les élections du Conseil régional, n'a pas reçu le visa de la Commission de Coordination et a été restituée après 6 mois. Or, la délibération du même genre du 30 janvier 1953 a été approuvée par cette Commission de Coordination; il n'y a, donc, aucune raison que celle du 29 juillet 1953 ne le soit pas elle aussi, d'autant plus qu'en suite à la dissolution des Chambres ont été déclarés déchus tous les projets de loi déposés devant une branche ou l'autre da Parlement.
D'où la pleine légitimité du Conseil régional d'exprimer un nouvel avis même s'il est modifié au sujet du système électoral à adopter pour les élections régionales.
D'autre part, toutes les autres délibérations de caractère non administratif ont toujours reçu le visa de la Commission de Coordination; il est donc assez étrange que la délibération en question soit considérée autrement.
J'ignore quelle a été la position du Sénateur Page en sa qualité de représentant de la Région dans la Commission de Coordination.
J'espère qu'il ne se soit pas associé au point de vue des représentants du pouvoir central. En cas contraire, il faudrait en déduire qu'il a manqué au mandat qui lui a été confié par le Conseil. qui l'a élu et dont il doit soutenir les délibérations. Ce serait très grave.
Entre parenthèses, il est nécessaire que le Sénateur Page se fasse voir dans le Conseil, non seulement en sa qualité de Sénateur, mais aussi comme représentant de la Région dans la Commission de Coordination et se tienne en étroite liaison avec le Conseil régional, afin d'en faire respecter les décisions qu'il a le devoir de défendre, qu'il y soit favorable ou non, peu importe.
Je propose, par conséquent, que le Conseil confirme purement et simplement la délibération du 29 juillet 1953, n. 57, se prononçant en faveur du système proportionnel pur pour les prochaines élections régionales.
Il Consigliere Signor MANGANONI pone in rilievo che la Commissione di Coordinamento è composta di un rappresentante del Ministero dell'Interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle Finanze e di un rappresentante della Regione designato dal Consiglio regionale.
Ritiene che il rappresentante della Regione dovrebbe sostenere, in seno alla Commissione di Coordinamento, il punto di vista del Consiglio regionale.
Lamenta che il rappresentante della Regione non sia mai intervenuto ad una adunanza consiliare ed osserva che sarebbe doveroso per il suddetto rappresentante di fare al Consiglio una relazione sull'attività svolta in seno alla predetta Commissione.
Propone, quindi, che il Consiglio inviti il rappresentante della Regione in seno alla Commissione di Coordinamento a riferire sulla attività svolta in seno alla predetta Commissione entro il periodo di un mese e provveda, in caso contrario, alla sua immediata sostituzione qualora non sia fatta la suddetta relazione al Consiglio.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla lettera in data 9 marzo 1954, protocollo n. 453, del Presidente della Commissione di Coordinamento concernente la deliberazione consiliare n. 57, del 29 luglio 1953 relativa all'oggetto: "Legge per la elezione del Consiglio regionale - ecc.".
Rileva che detta lettera, - pervenuta dopo oltre sette mesi dall'adozione della citata deliberazione consiliare, - anche se breve costituisce un documento formidabile che non depone certamente a favore e in onore né del Presidente né dei membri della Commissione di Coordinamento.
Osserva che non bisogna, però, essere troppo feroci verso certi funzionari perché è noto a tutti che in questa bella e pura atmosfera contemporanea - che sembra voler riabilitare addirittura i fasti del fascismo - i funzionari dello Stato sono spesso sottoposti a pressioni di parecchie atmosfere e vengono spesso additati come i responsabili della corruzione, mentre bisogna riconoscere che fra gli impiegati statali vi sono delle persone oneste.
Fa presente che vi sono dei personaggi, che i Signori Consiglieri conoscono molto bene, i quali sono soliti alzare il tono della voce di fronte a funzionari statali ricordando loro che al Governo vi è un dato partito e che vi è per essi la possibilità di un trasferimento o di un collocamento a riposo.
Dichiara che non bisogna, quindi, essere troppo severi nei confronti dei servitori dello Stato.
Pone in rilievo che nella lettera di cui si tratta, a motivazione della restituzione senza provvedimento della deliberazione consiliare del 29 luglio 1953, n. 57, relativa al disegno di legge per le elezioni regionali, si dice: "Non sembrando trattarsi di atto amministrativo riconducibile al disposto dell'articolo 46 primo comma dello Statuto, ma di un parere politico del Consiglio e di un atto interno della Regione".
Sottolinea, anzitutto, che il riferimento all'articolo 46 è errato (trattasi forse di errore di stampa), perché si allude all'articolo dello Statuto nel quale si dice che la legge elettorale è una legge dello Stato e che per l'elaborazione della stessa bisogna sentire l'Amministrazione regionale e, cioè, il parere del Consiglio regionale.
Precisa che la tesi della distinzione fra parere amministrativo e parere politico costituisce un tentativo molto pericoloso e una insidia, perché si ritorna alla "tesi dell'autonomia amministrativa di Don Vallainc" - sappiamo quanto fosse disinteressata -, e del giornale "l'Indipendente".
Esprime la sua meraviglia per il fatto che il Senatore Page, il quale rappresenta il Consiglio regionale nella Commissione di Coordinamento, non si sia reso conto di tale insidia ed attentato contro l'autonomia e lo Statuto della Regione.
Precisa che trattasi di errore madornale, perché l'Assemblea Costituente, - di cui si parla come se fosse esistita non nel 1948, ma nell'anno mille, poiché la sua atmosfera è vicina nel tempo ma lontana dall'atmosfera politica attuale -, ha attribuito alla Regione Valle d'Aosta, cioè al Consiglio regionale, non soltanto una autonomia amministrativa ma anche una parte delle potestà legislative dello Stato, poiché ha trasferito al Consiglio regionale una parte della sovranità dello Stato e dei poteri del Parlamento.
Osserva che è, quindi, da ritenersi fuori luogo e priva di fondamento la distinzione tra pareri amministrativi e pareri politici, ai fini della non ammissibilità dei pareri politici, fatta nella lettera in questione dal Presidente della Commissione di Coordinamento.
Accenna ad una vignetta, pubblicata su un giornale, raffigurante un cavallo che tira il carro e portante due scritte, di cui una, "burocrazia", riportata sul cavallo e l'altra, che non ricorda, sul carro. Pone in rilievo che non bisogna dare troppa colpa a coloro che conducono il carro, perché i veri responsabili sono coloro i quali, nell'ombra tirano "les ficelles" ed i quali, con la blandizia verso gli uni e con la minaccia verso gli altri, cercano di indurre i funzionari ed i magistrati a compiere degli arbitrii e degli atti di violazione della legge.
Osserva che, se vi sono dei funzionari e dei magistrati che dimenticano il loro preciso dovere, se vi sono dei servitori che sperano in una commenda, vi sono però ancora, per fortuna, dei funzionari e dei magistrati che, prima di essere servitori di un partito o di un "clan", sono e si sentono servitori dello Stato e, quindi, di tutta la collettività.
Dichiara che la lettera del Presidente della Commissione di Coordinamento contempla una tesi errata e priva di fondamento.
Osserva che la mozione presentata dai Signori Consiglieri concerne due distinte questioni e propone, quindi, che sia scissa in due parti:
1) prima parte - questione della legge elettorale:
Osserva che, da parte di alcuni, si vuole che la legge per le elezioni del nuovo Consiglio regionale sia basata sul sistema maggioritario, perché si spera che con tale sistema sarebbero esclusi dal Consiglio gli elementi dell'Union Valdôtaine; rileva che a sostegno di tale sistema si riferisce a Roma che l'Union Valdôtaine è un gruppo politico annessionista e che, quindi, costituisce un pericolo per l'italianità della Valle d'Aosta.
Precisa che, ovviamente, i Consiglieri del gruppo dell'Union Valdôtaine non sono più d'accordo su tale sistema di legge elettorale e ricorda, che, come dichiarato anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutti i disegni di legge non approvati dalle due Camere, od approvati da un ramo solo del Parlamento e non dall'altro, sono decaduti in seguito alla recente crisi del Governo.
Fa presente che il progetto di legge elettorale, a suo tempo elaborato dal Governo e su cui il Consiglio regionale aveva espresso il prescritto parere, non è stato approvato neppure da un solo ramo del Parlamento e, quindi, è decaduto; così pure non ha più alcun valore attuale il parere emesso dal Consiglio nell'adunanza del 30 gennaio 1953 su un disegno di legge decaduto.
Precisa che l'unico parere valido è quello dato dal Consiglio regionale nella successiva adunanza del 29 luglio 1953, perché si tratta, appunto, di parere emesso sul nuovo disegno di legge presentato dal nuovo Governo al Parlamento.
Rammenta di aver ricevuto, a suo tempo, un telegramma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale si invitava la Presidenza della Giunta regionale a comunicare d'urgenza il parere della Regione sul nuovo progetto di legge elettorale. Chiede che il Consiglio si pronunci sulla questione della legge elettorale, riconfermando o meno il parere già espresso il 29 luglio 1953.
2) seconda parte - Poteri e funzioni del Consiglio della Regione:
Osserva che trattasi della prima questione importante esposta nella mozione ed invita il Consiglio a rispondere al seguente quesito: è vero quanto afferma il Presidente della Commissione di Coordinamento e, cioè, che il Consiglio regionale non possa esprimere pareri politici, abbia solo poteri amministrativi e, quindi, non abbia potestà di carattere politico-legislativo, perché tale potestà esulerebbe dai poteri di carattere puramente amministrativo riconosciuti al Consiglio e alla Regione?
Su richiesta del Consigliere Dr. Dujany, il Presidente del Consiglio dà lettura della lettera in data 9 marzo 1954, prot. n. 453, del Presidente della Commissione di Coordinamento.
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, chiede se qualche Consigliere intenda fare osservazioni o rilievi sulla proposta fatta dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, di scindere in due parti la mozione in discussione.
L'Assessore, Geom. ARBANEY, osserva che la proposta fatta dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, di scindere in due parti la mozione, va considerata come una nuova mozione, la cui discussione non può, per ragioni procedurali, aver luogo nella adunanza odierna, ma deve essere rinviata ad una successiva seduta.
In merito alla comunicazione fatta dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, circa il telegramma pervenutogli da Roma, a suo tempo, per richiesta di parere in merito al disegno di legge elettorale, precisa di aver già detto in altra seduta, - in cui il Presidente della Giunta aveva già dato notizia di tale telegramma, - che la Giunta non era stata informata sul tenore di tale telegramma ed aggiunge che la Giunta ha diritto di essere messa a conoscenza del testo di tale telegramma.
L'Assessore BIONAZ dichiara di concordare con l'Assessore Geom. Arbaney.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, dichiara di non aver dato comunicazione del predetto telegramma per ragioni di riservatezza nei confronti del funzionario che lo ha inviato.
Segue breve discussione di carattere polemico fra il Presidente della Giunta Avv. Caveri, e il Consigliere Dr. Dujany.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, ricorda che, secondo le proposte formulate dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, il Consiglio dovrebbe anzitutto, dichiarare se ritenga di poter esprimere pareri politici e, in secondo luogo, dovrebbe pronunciarsi sulla questione del sistema elettorale, confermando o meno il parere già espresso dal Consiglio nella adunanza del 29 luglio 1953.
Il Consigliere Signor MARCHESE comunica di condividere il punto di vista dell'Assessore Geom. Arbaney secondo il quale la proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri, di scindere in due parti la mozione in discussione costituisce una nuova mozione, che deve essere discussa e votata in una successiva seduta. Precisa che il Consiglio deve oggi votare unicamente sulla mozione in discussione.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che la proposta formulata dal Presidente della Giunta, di suddividere in due parti la mozione, costituisce una richiesta e una questione di carattere pregiudiziale, sulle quali il Consiglio deve pronunciarsi in priorità sulle altre proposte.
Il Consigliere Signor DAYNE' dichiara che la tesi sostenuta dall'Assessore Geom. Arbaney e condivisa dal Consigliere Signor Marchese è priva di fondamento perché, trattandosi di una seduta ordinaria, il Consiglio può discutere anche nuovi argomenti ed anche perché all'ordine del giorno dell'adunanza figura l'oggetto: "varie ed eventuali".
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rispondendo ai rilievi formulati dall'Assessore Geom. Arbaney e dal Consigliere Signor Marchese, pone in rilievo che la proposta di scindere in due parti la mozione in discussione non può essere considerata come una nuova mozione, in quanto nell'ultimo capoverso della mozione presentata si dice: "Non ravvisando legittimi motivi per cui la seconda deliberazione non venga vistata, tanto più che tutte le altre deliberazioni di carattere anche non amministrativo furono vistate, si invita il Consiglio a riconfermare la deliberazione n. 57, presa in data 29 luglio 1953".
Osserva che, in tale capoverso, si fa allusione alle deliberazioni non di carattere amministrativo ma di carattere politico già adottate dal Consiglio e già approvate dalla Commissione di Coordinamento e si sostiene che la motivazione addotta a giustificazione del diniego del visto sulla deliberazione consiliare n. 57, in data 29 luglio 1953, non ha fondamento.
Rileva che la mozione è stata presentata in relazione alla lettera in data 9 marzo 1954, prot. numero 453, del Presidente della Commissione di Coordinamento, lettera che è stata indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e trasmessa in copia, da quest'ultimo, al Presidente della Giunta regionale.
Precisa che la sua proposta concerne la scissione della mozione in due parti, essendo distinti gli argomenti: la prima parte riguarda la questione della legge elettorale e la seconda parte concerne il quesito se sia vero quanto affermato nella lettera del Presidente della Commissione di Coordinamento, nel punto ove si fa distinzione tra atto amministrativo e atto politico, fra parere politico del Consiglio e atto interno della Regione.
Mr. le Conseiller PERRON déclare de partager l'avis de Mr. le Président de la Junte, Avt. Caveri, en ce qui concerne la subdivision de la motion en deux parties. Il ajoute que la proposition peut être approuvée par le Conseil, d'autant plus que l'article 45 du règlement intérieur du Conseil dit que les Conseillers peuvent présenter des amendements sur chaque motion.
Il Consigliere Signor MANGANONI premette che non intende prendere la parola sulla questione concernente la legge elettorale, perché in merito si pronuncerà il Consiglio, ma che intende, però, sottolineare il grave tentativo di menomare i diritti del Consiglio regionale compiuto dal Presidente della Commissione di Coordinamento; cosa che è stata già posta in rilievo dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri.
Fa presente che il Consiglio regionale deve prendere posizione netta al riguardo, se non intende essere considerato come un Consiglio di un piccolo Comune. Osserva che anche i Comuni hanno preso, in passato, nette posizioni per fatti e pareri di ordine politico ed accenna, in proposito, ad ordini del giorno votati dai Consigli di molti Comuni in relazione alla nota questione di Trieste.
Dichiara che è dovere di ogni Consigliere di reagire energicamente in difesa dei poteri del Consiglio regionale e degli interessi della Regione, prendendo posizione netta contro il provvedimento del Presidente della Commissione di Coordinamento ed affermando che i diritti e i poteri riconosciuti dallo Statuto al Consiglio regionale non possono essere violati dalla Commissione di Coordinamento.
Mr. le Conseiller PERRON propose que on ajoute à la motion une protestation énergique
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta fatta, in via pregiudiziale, dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, di scindere in due parti la mozione in discussione.
Procedutosi alla votazione, il Presidente, Avv. Dr. Bondaz, accerta e comunica che il Consiglio regionale ha approvato la proposta pregiudiziale di cui si tratta con voti favorevoli diciannove e voti contrari undici (Consiglieri presenti e votanti n. trenta).
Il Consiglio prende atto.
Il Presidente, Avv. Dr. Bondaz, comunica che il Consiglio deve ora pronunciarsi sul quesito posto dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, e cioè se il Consiglio abbia o no poteri politici e possa, cioè, o no esprimere pareri di carattere politico e non solo pareri di carattere esclusivamente amministrativo.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, precisa e propone all'approvazione del Consiglio il seguente ordine del giorno:
IL CONSIGLIO REGIONALE
presa visione della lettera del Presidente della Commissione di Coordinamento, in data 9 marzo 1954,
afferma
che l'Assemblea Costituente non ha assegnato all'Amministrazione regionale e ai suoi organi - Presidente della Giunta, Giunta e Consiglio regionale - soltanto la facoltà o il potere di amministrare gli interessi ordinari della Regione, ma altresì il potere legislativo nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto;
Dichiara
pertanto, che, - in base a questa sola considerazione, oltre che agli altri elementi che si possono facilmente rilevare dai lavori preparatori della Assemblea Costituente e dal testo dello Statuto regionale, - la Repubblica Italiana, attraverso l'Assemblea Costituente, ha trasferito alla Regione poteri e funzioni che non riteniamo puramente e semplicemente inerenti alla Amministrazione della Regione stessa;
Dichiara
pertanto, che l'autonomia concessa alla Regione Valle d'Aosta non è soltanto una autonomia amministrativa."
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, pone ai voti per alzata di mano, il predetto ordine del giorno proposto dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri.
Procedutosi alla votazione, il Presidente, Avv. Dott. Bondaz, accerta e comunica che il Consiglio regionale ha approvato, ad unanimità di voti, il predetto ordine del giorno proposto dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri (Consiglieri presenti e votanti n. trentuno).
Il Consiglio prende atto.
Il Presidente, Avv. Dott. Bondaz, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di conferma del parere favorevole alla adozione del sistema proporzionale puro espresso dal Consiglio regionale con deliberazione n. 57, in data 29 luglio 1953, per la elaborazione e la emanazione della Legge per la elezione del Consiglio regionale.
Procedutosi alla votazione, il Presidente avv. dott. Bondaz accerta e comunica che il Consiglio regionale ha confermato, con voti favorevoli venti e con voti contrari undici (Consiglieri presenti e votanti trentuno), il parere favorevole alla adozione del sistema proporzionale puro, già espresso con deliberazione n. 57 in data 29-7-1953, per l'elaborazione e la emanazione della legge per la elezione del Consiglio regionale.
Il Consiglio prende atto.
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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti trenta e rinviata alle ore quindici.
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