Oggetto del Consiglio n. 25 del 15 marzo 1954 - Verbale
OGGETTO N. 25/54 - SUBCONCESSIONE ALLA DITTA BROCCARD OSCAR DI GIULIANO, DA SARRE, DI DERIVAZIONE DI ACQUA DAL TORRENTE CLUSELLAZ, PER PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di subconcessione alla Ditta Broccard Oscar di Giuliano, da Sarre, di derivazione di acqua dal torrente Clusellaz, per produzione di forza motrice.
Illustra ai Signori Consiglieri la seguente relazione dell'Ufficio regionale per le acque nonché lo schema di disciplinare predisposto a cura dell'Ufficio predetto, relazione e schema di disciplinare trasmessi in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con domanda in data 12 dicembre 1951, la Ditta Oscar Broccard di Giuliano, con sede a Sarre, ha chiesto alla Amministrazione regionale la subconcessione per derivare in sponda destra del torrente Clusellaz, in località Ruine, del Comune di Sarre, la quantità di acque di lit/sec. 20, per produrre su di un salto di mt. 27,52 la potenza nominale media di KW 5,39, da utilizzare per l'azionamento di una sua segheria nella stessa località suindicata.
La domanda è stata regolarmente istruita con la procedura prescritta dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, e relative norme regolamentari.
È stata fatta dapprima la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56, del 7 marzo 1953, e nel Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 30, dell'11 febbraio 1953, dell'avviso relativo alla presentazione della domanda.
Successivamente, con ordinanza n. 20, in data 23 maggio 1953, del Presidente della Giunta regionale, è stato disposto il deposito della predetta domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Acque dell'Amministrazione regionale, per il periodo 15-29 giugno 1953, a disposizione di chiunque avesse interesse a prenderne visione.
L'ordinanza è stata anche regolarmente pubblicata per il predetto periodo all'Albo Pretorio del Comune di Sarre ed una copia della domanda è stata pure comunicata agli Enti interessati.
La pubblicazione dell'ordinanza non ha dato luogo ad eccezione o rilievi, come pure nessun rilievo è stato sollevato, avverso l'accoglimento dell'istanza Broccard, in sede di visita d'istruttoria stabilita nell'ordinanza per il giorno 30 luglio 1953 ed in tale data attuata.
In seguito alle risultanze dell'istruttoria esperita, l'Ufficio regionale delle Acque ha espresso parere favorevole al rilascio della subconcessione richiesta dalla Ditta Broccard e uguale parere è stato anche espresso dall'On. Ministero dei LL.PP., al quale erano stati trasmessi gli atti d'istruttoria, come prescritto con la ministeriale 30 ottobre 1953, n. 5293.
Il torrente Clusellaz è un piccolo affluente di sponda sinistra della Dora Baltea (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della ex Provincia di Aosta al n. 185), sprovvisto di alimentazione di ghiacciai e di nevai ed alla cui alimentazione provvedono le naturali precipitazioni atmosferiche ed i deflussi dei laghi del Fallère.
La derivazione d'acqua prevista dalla Ditta Broccard ha la presa a quota 800 circa, subito a monte della località Ruine, e l'utilizzazione non determina alcun pregiudizio ai due canali irrigui denominati "Ru Bréan" e "affluente Bréan", le cui prese sono, rispettivamente, l'una a monte della derivazione Broccard e l'altra a valle della restituzione.
In base a quanto esposto, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1°) di subconcedere alla Ditta Oscar Broccard di Giuliano, con sede a Sarre, di derivare e di utilizzare le acque del torrente Clusellaz, in località Ruine, di Sarre, per anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto presidenziale di subconcessione, nella misura costante di lit/sec. 20, per produrre su di un salto di mt. 27,52 la potenza nominale di KW 5,39, secondo le modalità e alle condizioni previste nello schema di disciplinare approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero dei Lavori Pubblici;
2°) di autorizzare l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di subconcessione, previa sottoscrizione e registrazione, da parte della Ditta Oscar Broccard, del sottoriportato disciplinare di subconcessione;
3°) di ordinare e di accertare l'introito o il deposito delle seguenti somme:
a) Lire 1.000 (mille), pari al minimo, a termini dell'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e della legge 31 gennaio 1949, n. 8, da versarsi presso la Tesoreria della Regione (Cassa di Risparmio di Torino - Succursale di Aosta) e da introitarsi all'articolo 6 del bilancio di previsione 1954: "Canoni per nuove concessioni e subconcessioni di derivazioni di acque";
b) Lire 2.000 (duemila), a titolo di cauzione, pari al minimo prescritto dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1949, n. 8, da costituirsi presso la predetta Tesoreria della Regione, mediante apposita polizza intestata alla Ditta Oscar Broccard;
c) Lire 15.000 (quindicimila) per spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la predetta Tesoreria e da introitarsi all'articolo 68 del bilancio 1954: "Gestione fondi per spese istruttoria domande di concessione di acque";
d) Lire 3.536 (tremila cinquecento trentasei), quale canone annuo anticipato, decorrente dalla data del decreto di subconcessione, da assoggettarsi agli eventuali aumenti in base alle eventuali relative disposizioni di legge, da versarsi alla predetta Tesoreria e da introitare all'articolo 6 del bilancio 1954: "Introiti e canoni per subconcessioni di derivazioni d'acqua" ed ai corrispondenti articoli di entrata di bilancio dei successivi esercizi finanziari.
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L'Assessore Geom. BIONAZ comunica che, in seguito alle risultanze dell'istruttoria esperita, l'Ufficio regionale delle acque ha espresso parere favorevole al rilascio della subconcessione richiesta dalla ditta Broccard e che analogo parere è stato pure emesso dal Ministero dei Lavori Pubblici. Aggiunge che contro la domanda di subconcessione di cui si tratta non è stata fatta alcuna opposizione.
L'Assessore Geom. ARBANEY rileva che l'irrigazione, nella zona attraversata dal torrente Clusellaz, viene effettuata di norma nel periodo dal 1° aprile al 15 ottobre e propone, pertanto, che il periodo "dal 15 aprile al 15 settembre di ogni anno", di cui al primo capoverso dell'art. 6 del disciplinare di subconcessione sia rettificato come segue: "dal 1° aprile al 15 ottobre di ogni anno".
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte formulate dalla Giunta e di cui ai numeri 1-2 e 3 della relazione surriportata.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. Bionaz;
veduti gli articoli 4, 7, 8 e 9 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale n. 4 in data 26 febbraio 1948;
ad unanimità di voti;
Delibera
1°) di subconcedere alla Ditta Oscar Broccard di Giuliano, con sede a Sarre, di derivare e di utilizzare le acque del torrente Clusellaz, in località Ruine, di Sarre, per anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto presidenziale di subconcessione, nella misura costante di litri sec. 20, per produrre su di un salto di mt. 27,52 la potenza nominale di KW. 5,39, secondo le modalità e alle condizioni previste nello schema di disciplinare approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero dei Lavori Pubblici.
2°) di autorizzare l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di subconcessione, previa sottoscrizione e registrazione, da parte della Ditta Oscar Broccard, del sottoriportato disciplinare di subconcessione;
3°) di ordinare e di accertare l'introito o il deposito delle seguenti somme:
a) Lire 1.000 (mille), pari al minimo, a termini dell'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e della legge 31 gennaio 1949, n. 8, da versarsi presso la Tesoreria della Regione (Cassa di Risparmio di Torino - Succursale di Aosta) e da introitarsi all'articolo 6 del bilancio di previsione 1954 "Canoni per nuove concessioni e subconcessioni di derivazioni di acque";
b) Lire 2000 (due mila), a titolo di cauzione, pari al minimo prescritto dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1949, n. 8, da costituirsi presso la predetta Tesoreria della Regione, mediante apposita polizza intestata alla Ditta Oscar Broccard;
c) Lire 15.000 (quindici mila) per spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la predetta Tesoreria e da introitarsi all'articolo 68 del bilancio 1954 "Gestione fondi per spese istruttoria domande di concessione di acqua";
d) Lire 3.536 (tre mila cinquecento trentasei), quale canone annuo anticipato, decorrente dalla data del decreto di subconcessione, da assoggettarsi agli eventuali aumenti in base alle eventuali relative disposizioni di legge, da versarsi alla predetta Tesoreria e da introitarsi all'articolo 6 del bilancio 1954 "Introiti e canoni per subconcessioni di derivazioni d'acqua" e ai corrispondenti articoli di entrata di bilancio dei successivi esercizi finanziari.
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DISCIPLINARE DI SUBCONCESSIONE
T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque; D.L. 23 dicembre 1946, n. 532; - Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata la subconcessione di derivazione d'acqua dal torrente Clusellaz, in Comune di Sarre, chiesta dalla Ditta Oscar Broccard, di Sarre, con domanda 12 dicembre 1951.
Art. 1
QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE
La quantità d'acqua da derivare, - a cura della Ditta Oscar Broccard, di Sarre, - in sponda destra del torrente Clusellaz, in località Ruine del Comune di Sarre, allo scopo di produrre energia per l'azionamento del macchinario di una propria segheria, resta fissata nella misura continua e co-stante di lit/sec. 20 (litri secondo venti).
Tale quantità d'acqua costituisce anche la portata media della derivazione.
Art. 2
DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA FRA LA PRESA E LA RESTITUZIONE
Tale dislivello, fra la presa dal torrente a quota 803 circa e la restituzione nel torrente stesso, risulta di mt. 28.
Art. 3
DISLIVELLO E FORZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE È STABILITO IL CANONE
Il dislivello del pelo d'acqua, a monte e a valle dei meccanismi motori, risulta di mt. 27,52.
Di conseguenza, la forza nominale, in base alla quale resta fissato il canone annuo da corrispondersi, sarà di (20 x 27,52) : 102 = KW 5,39.
Art. 4
OPERE DI PRESA, DI DERIVAZIONE E SCARICO
La derivazione dal torrente Clusellaz sarà attuata mediante diga instabile di pietrame e ciottoli, per effetto della quale le acque si convoglieranno in un brevissimo canale o brevissima tubazione, facente capo ad una camera in muratura, di mt. 2,00 x 2,00 x 1,50, costituente la camera di carico dell'impianto.
Da questa camera, provvista di paratoia di fondo per la discarica delle acque e del materiale accumulatovisi, si dipartirà la condotta forzata dello sviluppo di circa mt. 85, che porterà le acque ad agire su di una ruota Pelton, ad asse orizzontale, collegata direttamente al macchinario della segheria mediante puleggia di trasmissione e necessari ingranaggi.
Le acque saranno restituite direttamente nel torrente Clusellaz mediante brevissimo canale di scarico.
Le opere sopradescritte, salvo varianti non sostanziali, ammissibili, che potranno essere attuate in sede di esecuzione, dovranno essere costruite in conformità del progetto 20 ottobre 1951, a firma del perito tecnico R. Rollandoz, che fa parte integrante del presente disciplinare.
Art. 5
REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Data la modesta importanza delle opere di presa e di derivazione, non si ritiene necessario prescrivere opere di modulazione della portata.
L'Amministrazione subconcedente si riserva tuttavia la facoltà di prescriverle, in qualsiasi mo-mento, qualora, dall'esercizio della derivazione, se ne ravvisasse la necessità.
Art. 6
CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE
È fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di non interferire, in alcuna maniera, con gli usi irrigui in atto durante il periodo dell'irrigazione che va dal 1° aprile al 15 ottobre di ogni anno.
A tale riguardo nella costruzione dell'impianto la Ditta subconcessionaria dovrà tassativamente contenere le proprie opere di presa, utilizzazione e scarico, nel tratto di torrente compreso tra la presa del canale di irrigazione denominato "Ru Bréan" e la presa dallo stesso torrente del successivo canale di irrigazione denominato "affluente Bréan".
Con specifico obbligo di non determinare invasi e svasi con l'esercizio della propria utenza che possano pregiudicare il buon regime del sopramenzionato canale d'irrigazione "affluente Bréan".
Art. 7
GARANZIE DA OSSERVARSI
Saranno eseguite e mantenute a carico della Ditta subconcessionaria tutte le opere che saranno ritenute necessarie dall'Autorità subconcedente per la difesa delle proprietà e per il buon regime del torrente Clusellaz.
Nell'interesse della piscicoltura la Ditta stessa resta pure obbligata alla esecuzione di tutte quelle previdenze ed opere che saranno ritenute necessarie dalla competente Autorità.
Art. 8
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI
La modesta entità dell'impianto esclude la necessità della presentazione di un progetto esecutivo.
Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la Ditta subconcessionaria dovrà:
a) iniziare i lavori entro mesi uno dalla data di notifica, da parte dell'Ufficio regionale Acque, della avvenuta emissione e registrazione del decreto di subconcessione, informando il predetto Ufficio del giorno fissato per l'inizio;
b) condurre a termine i lavori entro mesi dodici dalla data di cui alla lettera a). Ultimati i lavori, la Ditta subconcessionaria dovrà darne immediatamente avviso all'Ufficio Acque della Regione.
Art. 9
COLLAUDO E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA
Eseguita la visita di collaudo dell'impianto da parte dell'Ufficio regionale Acque, l'Ufficio stesso, qualora non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'esercizio immediato della derivazione, dandone atto nel relativo certificato.
Qualora detto Ufficio riconosca la necessità di ulteriori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire, altresì, se in pendenza della loro esecuzione possa o meno attuarsi la derivazione.
Entro mesi uno dalla data di notifica del provvedimento di approvazione del collaudo da parte della competente Autorità, la Ditta dovrà, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, utilizzare la derivazione.
Art. 10
DURATA DELLA SUBCONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per la durata di anni trenta dalla data del decreto di subconcessione. Qualora al termine della subconcessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, la subconcessione potrà essere rinnovata con quelle modificazioni che, per le eventualmente variate necessità e condizioni dei luoghi o del corso d'acqua, si rendessero necessarie.
In mancanza, di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione subconcedente ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite sull'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare li subconcessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.
Art. 11
CANONE
La Ditta subconcessionaria resta obbligata al pagamento al Cassiere regionale del canone annuo anticipato di Lire 3.536, in ragione di Lire 656 per KW sulla potenza nominale media di KW 5,39, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, anche se non possa o non voglia fare uso, in tutto od in parte, della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.
Art. 12
PAGAMENTI E DEPOSITI
All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la presentazione delle regolari quietanze, di avere effettuato i seguenti versamenti alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, presso la Succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino:
a) Lire 2.000 (duemila) a titolo di cauzione, pari al minimo prescritto dall'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1949, n. 8, come da quietanza n. ..., in data ........n. ....di posizione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita al termine della subconcessione stessa, ove nulla osti in contrario;
b) Lire 1.000 (mille) pari al minimo, a termini dell'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e della Legge 31 gennaio 1949, n. 8, come da quietanza n....... ... in data ......;
c) Lire 15.000 (quindici mila) per le spese di sorveglianza, collaudo, rilascio di atti, ecc., ed altre spese analoghe dipendenti dal fatto della subconcessione.
Restano poi a carico della Ditta subconcessionaria tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione, copia di disegni, di atti, di stampe, ecc., che dovranno essere pagate con versamento alla Amministrazione regionale della Valle d'Aosta a sua semplice richiesta.
Art. 13
RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla completa osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni e delle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.
La Ditta stessa sarà, inoltre, tenuta all'osservanza delle prescrizioni delle norme del Regolamento che la Regione della Valle d'Aosta potrà emanare, in virtù del suo Statuto regionale, in materia di derivazioni e di uso delle acque pubbliche.
Art 14
DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge, la Ditta Oscar Broccard elegge il proprio domicilio a Sarre.
Aosta, li..........
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