Oggetto del Consiglio n. 24 del 15 marzo 1954 - Verbale

OGGETTO N. 24/54 - SUBCONCESSIONE ALLA SEZIONE DI MILANO DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI DERIVAZIONE DI ACQUA DALLA DORA DI VENY, PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. BIONAZ riferisce al Consiglio in merito alla proposta di subconcessione alla Sezione di Milano del Club Alpino Italiano di derivazione di acqua dalla Dora di Veny, per produzione di energia elettrica.

Illustra ai Signori Consiglieri la seguente relazione dell'Ufficio regionale per le acque nonché lo schema di disciplinare predisposto a cura dell'Ufficio predetto, relazione e disciplinare trasmessi in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con domanda in data 19 luglio 1952, la Sezione di Milano del Club Alpino Italiano ha chiesto alla Amministrazione regionale la subconcessione per derivare acqua dalla Dora di Veny, in località Lex Blanche, del Comune di Courmayeur, nella misura costante e continua, durante il periodo annuale giugno-settembre, di lit/sec. 13,5, onde produrre su di un salto di mt. 50,74 la potenza nominale di Kw. 6,71, da servire per i servizi di illuminazione ed elettrodomestici di un rifugio alpino, costruito nei pressi della suddetta località Lex Blanche.

L'utilizzazione dell'alto bacino della Dora di Veny ha formato oggetto di una domanda presentata dalla Società Ovesticino, di Novara, per la utilizzazione di tutto l'alto bacino della Dora Baltea, domanda che l'Ufficio regionale Acque ha regolarmente istruito e sulla quale si è già anche espresso il Consiglio superiore dei LL.PP., ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico 11-12-1933, n. 1775, delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

La domanda della Sezione di Milano del Club Alpino non interferisce tuttavia con la predetta istruttoria, in quanto l'utilizzazione richiesta trovasi completamente a monte della utilizzazione prevista dalla Società Ovesticino sulla Dora di Veny.

L'Amministrazione regionale l'ha, pertanto, accolta e ha ordinato di dare corso alla relativa istruttoria in forma abbreviata, al solo scopo della tutela dei diritti dei terzi e senza provvedere, cioè, alla pubblicazione dell'avviso circa la sua presentazione nei fogli Ufficiali, perché non necessaria.

Con ordinanza n. 15, in data 1-10-1952, del Presidente della Giunta regionale è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio regionale Acque per la durata di giorni quindici, decorrenti dal 15 ottobre 1952, e si è disposto, altresì, per la sua pubblicazione per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune di Courmayeur, unico Comune interessato, nonché per l'invio di una copia agli Enti interessati e cioè al Genio Civile di Aosta, all'Ufficio Idrografico del Po di Torino e alla Società Ovesticino di Novara.

L'istruttoria si è svolta regolarmente ed ha dato origine ad una sola eccezione, formulata in un esposto in data 20-10-1952 da alcuni proprietari di terreni dell'Alpe Lex Blanche, preoccupati che la derivazione del Club Alpino dalla Dora di Veny potesse pregiudicare una loro presa dalla stessa Dora per usi irrigui.

Essendosi, peraltro, chiarito che la preoccupazione era infondata, in quanto la presa del Club Alpino sarebbe a valle di quella irrigua dell'Alpe Lex Blanche, la questione si è pacificamente definita.

In seguito all'istruttoria esperita, l'Ufficio regionale delle Acque ha espresso parere favorevole al rilascio della subconcessione richiesta dalla Sezione di Milano del C.A.I. e uguale parere è stato anche espresso dal Ministero dei LL. PP., al quale erano stati trasmessi gli atti d'istruttoria, come prescritto e come da lettera ministeriale in data 4-8-1953, n. 3375.

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Quanto sopra esposto ed in considerazione del fatto che la utilizzazione richiesta dalla Sezione di Milano del Club Alpino Italiano risponde a fini sociali di un Sodalizio che concorre efficacemente a propagandare l'amore per la montagna e ad incrementare il movimento turistico in Valle d'Aosta, si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di subconcedere alla Sezione di Milano del Club Alpino Italiano, per un periodo di anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione, di derivare ed utilizzare, limitatamente ai soli mesi dal giugno al settembre di ogni anno, le acque della Dora di Veny, in località Lex Blanche del Comune di Courmayeur, nella misura costante di lit/sec. 13,5 - (litri/secondo tredici e mezzo), per produrre su di un salto di mt. 50,74 la potenza nominale di Kw. 6,71, da servire per le necessità dell'impianto di illuminazione e dell'impianto elettrodomestico del rifugio "Elisabetta Soldini Montanaro", costruito dalla predetta Sezione nei pressi della stessa località Lex Blanche, secondo le modalità e alle condizioni previste nel seguente disciplinare, già approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero dei LL.PP.;

2) di autorizzare la emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di subconcessione, previa sottoscrizione e registrazione del sottoriportato disciplinare di subconcessione da parte della Sezione di Milano del Club Alpino Italiano;

3) di ordinare e di accertare l'introito o il deposito delle seguenti somme:

a) L. 2.000 (duemila), pari al minimo prescritto dalla Legge 21-1-1949, n. 8, sui canoni demaniali, a titolo di cauzione (da convertirsi poi in polizza intestata alla Ditta subconcessionaria), a garanzia degli obblighi di subconcessione, da versarsi alla Tesoreria della Regione, presso la succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino;

b) L. 1.467 (mille quattro cento sessanta sette), da versarsi presso la Tesoreria predetta, quale canone annuo anticipato, decorrente dalla data di sottoscrizione del disciplinare di subconcessione, riferito alla potenza nominale di Kw. 6,71 : 4=Kw. 2,25, in cifra tonda, prodotta dall'impianto nel periodo giugno-settembre di ogni anno ed in ragione di Lire 656 per Kw.

Tale canone, - da assoggettarsi agli eventuali aumenti, in base alle eventuali relative disposizioni di legge, - sarà introitato all'articolo 6 del bilancio 1954 "Canoni per nuove concessioni e subconcessioni di derivazioni di acqua" e ai corrispondenti articoli di entrata di bilancio dei successivi esercizi finanziari;

c) Lire 1.000 (mille), pari al minimo, da versarsi presso la predetta Tesoreria, ai sensi dell'articolo 7 del T. U. di leggi 11-12-1933, n. 1775, e della Legge 21-1-1948, n. 8, da introitarsi al predetto articolo 6 del bilancio 1954;

d) Lire 15.000 (quindici mila), da versarsi presso la Tesoreria predetta, per spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione, e da introitarsi all'articolo 68 del bilancio dell'esercizio finanziario 1954: "Gestione fondi per spese istruttoria domande di concessione di acque".

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L'Assessore Geom. BIONAZ illustra la relazione d'ufficio rilevando che la energia prodotta dal nuovo impianto dovrà servire per le necessità di illuminazione ed elettrodomestiche del rifugio "Elisabetta Soldini Montanaro", secondo le modalità e le condizioni previste nell'apposito disciplinare di subconcessione.

Comunica che, a seguito dell'istruttoria esperita, l'Ufficio regionale delle acque ha espresso parere favorevole al rilascio della subconcessione di cui si tratta e che uguale parere ha espresso il Ministero dei Lavori Pubblici. Aggiunge che nessuna opposizione è stata fatta contro la domanda di subconcessione.

L'Assessore Geom. ARBANEY richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sul primo capoverso dell'art. 6 del disciplinare di concessione nel quale è detto: "La derivazione dell'acqua non potrà avere luogo che per il solo periodo annuo dal giugno al settembre". Propone di stabilire al primo giugno la data d'inizio e al 30 settembre la data del termine di derivazione dell'acqua.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, pone ai voti, per alzata di mano, le proposte formulate dalla Giunta e di cui ai numeri 1-2 e 3 della relazione.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. Bionaz;

veduti gli articoli 4, 7, 8 e 9 dello Statuto speciale della Regione, promulgato- con legge costituzionale n. 4, in data 26 febbraio 1948;

ad unanimità di voti;

delibera

1°) di subconcedere alla Sezione di Milano del Club Alpino Italiano, per un periodo di anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione, di derivare ed utilizzare, limitatamente ai soli mesi dal giugno al settembre di ogni anno, le acque della Dora di Veny, in località Lex Blanche del Comune di Courmayeur, nella misura costante di lit./sec. 13,5 (litri/secondo tredici e mezzo), per produrre su di un salto di mt. 50,74 la potenza nominale di KW 671, da servire per le necessità dell'impianto di illuminazione e dell'impianto elettrodomestico del rifugio "Elisabetta Soldini Montanaro", costruito dalla predetta Sezione nei pressi della stessa località Lex Blanche, secondo le modalità e alle condizioni previste nel seguente disciplinare, già approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero dei LL.PP.;

2°) di autorizzare la emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di subconcessione, previa sottoscrizione e registrazione del sottoriportato disciplinare di subconcessione da parte della Sezione di Milano del Club Alpino Italiano.

3°) di ordinare e di accertare l'introito o il deposito delle seguenti somme:

a) Lire 2000 (duemila), pari al minimo prescritto dalla Legge 21-1-1949, n. 8, sui canoni demaniali, a titolo di cauzione (da convertirsi poi in polizza intestata alla Ditta subconcessionaria) a garanzia degli obblighi di subconcessione, da versarsi alla Tesoreria della Regione, presso la succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino;

b) Lire 1.467 (mille quattrocento sessantasette), da versarsi presso la Tesoreria predetta, quale canone annuo anticipato, decorrente dalla data di sottoscrizione del disciplinare di subconcessione, riferito alla potenza nominale di KW. 6,71 : 4 = KW 2,25, in cifra tonda, prodotta dall'impianto nel periodo giugno-settembre di ogni anno ed in ragione di Lire 656 per KW.

Tale canone, - da assoggettarsi agli eventuali aumenti, in base alle eventuali relative disposizioni di legge, - sarà introitato all'articolo 6 del bilancio 1954 "Canoni per nuove concessioni e subconcessioni di derivazioni di acqua" e ai corrispondenti articoli di entrata di bilancio dei successivi esercizi finanziari;

c) Lire 1000 (mille), pari al minimo, da versarsi presso la predetta Tesoreria, ai sensi dell'articolo 7 del T.U. di leggi 11-12-1933, n. 1775, e della Legge 21-1-1949, n. 8, da introitarsi al predetto articolo 6 del bilancio 1954;

d) Lire 15.000 (quindici mila), da versarsi presso la Tesoreria predetta, per spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione, e da introitarsi all'articolo 68 del bilancio dell'esercizio finanziario 1954 "Gestione fondi per spese istruttoria domande di concessione di acque".

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DISCIPLINARE DI SUBCONCESSIONE

T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque; D.L. 23 dicembre 1946, n. 5321; - Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la subconcessione delle derivazioni d'acqua dalla Dora di Veny, in Comune di Courmayeur, chiesta dalla Sezione di Milano del Club Alpino Italiano, con domanda 19 luglio 1952, per produzione di energia elettrica.

Art. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare - a cura della Sezione di Milano del Club Alpino Italiano - in sponda sinistra della Dora di Veny, in località Lex Blanche del Comune di Courmayeur, nella misura massima, costante e continua, durante il periodo annuo giugno-settembre, resta fissata in moduli 0,135 (litri secondo tredici e mezzo).

Tale portata massima, siccome sempre derivabile nel predetto periodo, costituisce anche la portata media del periodo.

L'acqua sarà utilizzata per produrre energia elettrica per i servizi di illuminazione ed elettrodomestici di un rifugio alpino, da costruire nei pressi della località Lex Blanche.

Art. 2

DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA FRA LA PRESA E LA RESTITUZIONE

Il dislivello del pelo d'acqua, fra la presa e la restituzione, sarà di mt. 52,50.

Art. 3

DISLIVELLO E FORZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE È STABILITO IL CANONE

Il dislivello fra i peli morti nei canali, a monte ed a valle dei meccanismi motori, sarà di mt. 50,70.

Di conseguenza, la forza nominale sarà pari (135 x 50,74) : 102 = Kw. 6,71, ma, agli effetti del pagamento del canone, in quanto l'utilizzazione della derivazione si esplica solo nel quadrimestre giugno-settembre, dovrà ridursi ad un terzo, cioè a Kw. 2,25 in cifra tonda.

Art. 4

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA - CANALE DI CARICO E DI RESTITUZIONE

Le opere di presa dell'acqua e quelle del canale di carico e di restituzione dovranno essere attuate in conformità del progetto 12 luglio 1952 a firma Ing. Chioffredo Porello, che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle modifiche non sostanziali che potranno essere apportate in sede di esecuzione dell'impianto e che saranno riconosciute ammissibili all'atto del collaudo.

Art. 5

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

L'opera di modulazione della portata, prevista in progetto da un breve sfioratore nella parete di destra della camera in cui si allarga il canale derivatore e da uno stramazzo in pareti sottili, ricavato nella parete di testata della camera stessa, avente il lembo a mt. 0,09 sotto il ciglio dello sfioratore, è da ritenere ammissibile. L'Amministrazione concedente si riserva, tuttavia, la facoltà di imporre eventuali modifiche all'opera predetta qualora riscontrasse che non è idonea a mantenere la portata da derivare nel limite stabilito dal precedente articolo 1.

Art. 6

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE E GARANZIE DA OSSERVARSI

La derivazione dell'acqua non potrà avere luogo che per il solo periodo annuo dal 1 giugno al 30 settembre.

Nella esecuzione dell'impianto la Ditta concessionaria è tenuta ad eseguire e, successivamente, a mantenere, a sua cura e spese, tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Dora di Veny, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Nell'interesse della piscicoltura e dell'agricoltura l'autorità subconcedente si riserva la facoltà di imporre le opere e le previdenze occorrenti per la loro tutela in qualsiasi momento ne abbia a riscontrare la necessità.

Art. 7

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALL'INIZIO DEI LAVORI

La firma del presente disciplinare conferisce senz'altro alla Ditta subconcessionaria, in attesa del regolare decreto di subconcessione, la facoltà di procedere, a suo rischio e pericolo ed in via del tutto provvisoria, all'inizio dei lavori, subordinatamente al rispetto delle condizioni fissate dal disciplinare e con l'obbligo di demolire le opere costruite qualora la subconcessione non dovesse più essere assentita per qualsiasi causa.

Art. 8

TERMINI PER L'INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Data la modesta importanza dell'impianto, la Ditta subconcessionaria resta dispensata dalla presentazione del progetto esecutivo. Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la Ditta dovrà iniziare i lavori entro mesi uno dalla data di notifica, da parte dell'Ufficio Acque della Regione Valle d'Aosta, dell'avvenuta emissione del decreto di subconcessione, dando preavviso al cennato Ufficio della data fissata per l'inizio, e ultimarli entro mesi otto dalla data dell'anzidetta notifica.

Ultimati i lavori dell'impianto, la Ditta subconcessionaria dovrà darne immediata comunicazione al predetto Ufficio regionale Acque.

Art. 9

COLLAUDO DEI LAVORI

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio regionale Acque, ove non risultino eccezioni contrarie, autorizzerà l'immediato esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato. Ove l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione, stabilendo se, in pendenza della loro attuazione, possa o no esercitarsi la derivazione.

Entro un mese dalla data del provvedimento di approvazione del collaudo, la Ditta dovrà, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, utilizzare l'acqua concessa.

Art. 10

DURATA DELLA SUBCONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente disciplinare, che costituisce anche autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori.

Se al termine della subconcessione sussisteranno i fini della derivazione e non osteranno ragioni di pubblico interesse, la subconcessione potrà essere rinnovata con quelle modificazioni che, per le eventualmente variate necessità e condizioni dei luoghi o del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione subconcedente ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite sull'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il subconcessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art. 11

CANONE

La Ditta subconcessionaria corrisponderà all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, anticipatamente di anno in anno, a decorrere dalla data del presente atto, l'annuo canone di L. 1.467, calcolato sulla potenza nominale di KW. 2,25 ed in ragione di Lire 656 per KW, anche se non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia a termini della legge 18 ottobre 1942, n. 1434, concernente l'istituto della decadenza dal diritto di derivazione d'acqua.

Art. 12

PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare la ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere effettuato:

a) il versamento alla Tesoreria della Regione - presso la succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino della somma di Lire 1.467, come da quietanza n. ... in data ..... quale canone annuo anticipato decorrente dalla data del presente disciplinare, costituente autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori;

b) il versamento presso la stessa Tesoreria della somma di Lire 2.000, pari al minimo prescritto dall'articolo 4 della legge 21-1-1949, n. 8, sull'aumento dei canoni demaniali, come da quietanza numero ..... in data ....... da convertirsi in polizza a titolo di cauzione di garanzia degli obblighi di subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;

c) il versamento presso la stessa Tesoreria della somma, di Lire 15.000, come da quietanza n. .... in data ...... per spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione;

d) il versamento presso la stessa Tesoreria della somma di Lire 1.000, pari al minimo prescritto dalla legge 21-1-1949, n. 8, ai sensi del 2° comma dell'articolo 7 del T. U. di leggi 11-12-1933, n. 1775, come da quietanza n. ..... in data ....

Sono a carico. della Ditta subconcessionaria tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione, copia di atti, ecc.

Art. 13

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla piena ed. esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11-12-1933, n. 1775, e relative norme regolamentari, nonché delle norme che potranno essere emanate dalla Amministrazione regionale in materia di acque, in virtù del suo Statuto approvato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4, nonché, infine, di tutte le altre prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 14

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge, la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Courmayeur, Comune nel quale avviene l'utilizzazione della derivazione di acqua.

Aosta, li.....

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