Oggetto del Consiglio n. 23 del 15 marzo 1954 - Verbale
OGGETTO N. 23/54 - COSTRUZIONE IN AOSTA DI UNA CASA POPOLARE DI PROPRIETÀ REGIONALE - FINANZIAMENTO DELLA SPESA MEDIANTE STIPULAZIONE DI UN MUTUO DI LIRE 30 MILIONI, AMMORTIZZABILE IN PARTE CON IL CONTRIBUTO STATALE DEL 4 % - DELEGA ALLA GIUNTA.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di costruzione in Aosta, su terreno di proprietà regionale, di una casa popolare per alloggi a famiglie sfrattate, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con lettera in data 23 marzo 1953, n. 3076 Div. XVI Bis, il Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata, ha comunicato che, in applicazione della legge 2 luglio 1949, n. 408, sarà esaminata, salvo la procedura di cui all'articolo 71 del T. U. 20 aprile 1938, n. 1165, la possibilità di assegnare alla Regione, a norma dell'art. 1 della predetta legge n. 408, un contributo statale del 4 % in misura costante, per trentacinque anni, su una spesa di Lire 30 milioni prevista per la costruzione di una casa popolare di proprietà regionale.
Il contributo statale trentacinquennale ammonta a Lire 1.200.000 annue.
La Giunta regionale con deliberazione n. 33, in data 15 gennaio 1954, ha approvato il progetto tecnico esecutivo predisposto dall'Ufficio tecnico regionale per la costruzione in Aosta della casa popolare di cui si tratta, da erigersi su terreno di proprietà della Regione.
Il progetto prevede la costruzione di un fabbricato di 16 alloggi, distribuiti su quattro piani fuori terra, e con due tipi di alloggi, come risulta dal seguente prospetto:
Tipo A - Vani 3 + servizi = vani 4 di mq. 79,15
x 8 alloggi = vani 32 di mq. 633,20.
Tipo B - vani 2 + servizi = vani 3 di mq. 57,81
x 8 alloggi = vani 24 di mq. 462,48.
Con un totale di 16 alloggi, di complessivi vani 56 e con una superficie di mq. 1.095,68.
Per il finanziamento della spesa di L. 30 milioni per i lavori di costruzione della casa popolare di cui si tratta si propone che la Regione contragga con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di Lire 30.000.000, da garantirsi in parte mediante cessione alla Cassa stessa del contributo statale annuo di Lire 1.200.000, concesso per trentacinque anni e, per la rimanente parte, mediante garanzie sulle sovrimposte ex provinciali sui terreni e sui fabbricati.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di approvare la costruzione in Aosta, su terreno di proprietà regionale, di una casa popolare comprendente sedici alloggi, in conformità al progetto tecnico esecutivo predisposto dall'Ufficio tecnico regionale e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 33 in data 15 gennaio 1954, con il beneficio del contributo statale annuo del 4 % concesso sull'intero ammontare dell'opera per anni 35, a' sensi della Legge 2 luglio 1949, n. 408, approvando la relativa spesa di Lire trenta milioni, da finanziarsi mediante impegno sull'apposito articolo 243 del bilancio corrente esercizio 1954, che presenta la necessaria disponibilità: "Costruzione di casa popolare in Aosta".
2) di assumere con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di L. 30.000.000 (trenta milioni) da servire esclusivamente al finanziamento delle spese per i lavori di costruzione della predetta casa popolare di proprietà regionale.
3) di restituire il pregtito suddetto in 35 (trentacinque) annualità comprensive di capitale e di interessi al saggio vigente al momento della concessione, per i Prestiti della Cassa Depositi e Prestiti, cedendo alla stessa l'intero contributo annuo statale del 4 % da concedersi dallo Stato, per anni 35, sull'ammontare della spesa massima di Lire 30 milioni, a' sensi della Legge 2-7-1949, n. 408.
4) di garantire le trentacinque annualità di ammortamento del prestito mediante cessione alla Cassa DD. PP. del contributo annuo statale di Lire 1.200.000 (un milione duecento mila) annue, concesso per anni 35 sull'intero ammontare dell'opera nonché mediante delegazione sulla necessaria quota annua di sovrimposte sui terreni e sui fabbricati, da soddisfarsi con delega sull'Esattore delle imposte dirette, ai termini dell'art. 1 R. D. L. 23 ottobre 1927 n. 2047.
5) di emettere sull'agente incaricato di riscuotere per conto della Regione le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati, un atto di delega, dopo che il prestito sarà concesso e per la somma che l'Ente mutuante indicherà quale importo delle quote di annualità di ammortamento, nell'intesa che le quote di annualità medesime saranno soddisfatte a rate eguali.
6) di impegnarsi, sin d'ora, a mantenere la sovrimposta fondiaria occorrente a formare l'importo annuo da garantire come previsto ai precedenti n. 4) e 5), per la durata e con la decorrenza che saranno indicate dalla Cassa mutuante e a condizione:
a) che l'annua tangente di sovrimposta sia da ritenersi delegata, come si delega irrevocabilmente "pro solvendo", non "pro soluto", all'Amministrazione della Cassa mutuante ed abbia ad essere iscritta annualmente in distinta sede nella parte attiva dei bilanci della Regione, per tutta la durata del periodo di ammortamento, con riferimento alla presente deliberazione;
b) che sia in corrispondenza iscritta nella parte passiva dei bilanci stessi, fra le spese obbligatorie e per il periodo di 35 anni, la quota di annualità di cui la Regione è debitrice per il rimborso del prestito, essendo naturalmente inteso che la Regione dovrà essa medesima soddisfare all'Ente mutuante quanto questo non potesse conseguire con l'atto di delega;
c) che alla delegazione stessa si applichino tutte le norme vigenti per i mutui della Cassa DD.PP., tenuto conto della categoria e della natura cui appartiene il presente mutuo.
7) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento di esecuzione della presente deliberazione, per il perfezionamento degli atti concernenti la stipulazione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, la concessione del contributo statale, l'approvazione del progetto esecutivo da parte dei competenti Uffici Ministeriali nonché per l'appalto e l'aggiudicazione dei lavori a licitazione privata e per la liquidazione degli stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori.
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L'Assessore Geom. BIONAZ illustra brevemente la relazione sopra riportata ed informa che il Ministero dei Lavori Pubblici ha comunicato che è stato concesso alla Regione, a norma dell'art. 1 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, un contributo statale annuo del 4%, in misura costante, (lire 1.200.000 annue), per trentacinque anni, su una spesa di lire 30 milioni prevista per la costruzione in Aosta di una casa popolare di proprietà della Regione.
Comunica che la Giunta regionale ha già approvato il progetto tecnico esecutivo della costruenda casa popolare, che sorgerà su terreno di proprietà regionale, sito ad oriente della casa Charrère. Fa presente che detta casa comprenderà sedici alloggi, distribuiti su quattro piani fuori terra, che verranno assegnati a famiglie sfrattande da fabbricati che debbono essere demoliti per la esecuzione di lavori di pubblica utilità. Illustra le modalità di finanziamento della spesa.
Su richiesta del Consigliere Sig. MANGANONI, concernente l'esame del progetto tecnico dell'opera, riferisce che il progetto era a disposizione, dei Signori Consiglieri e non è stato trasmesso, unitamente alla relazione illustrativa, ai Signori Consiglieri, perché troppo voluminoso.
Osserva che tale progetto - di cui può essere data visione seduta stante - ricalca, migliorandolo, un progetto tipo di case popolari e prevede la costruzione di un fabbricato avente una base di dodici metri di larghezza e di trentaquattro metri di lunghezza. Fornisce precisazioni circa l'esatta ubicazione del fabbricato stesso e aggiunge che detto fabbricato sorgerà in zona ben delimitata dal piano regolatore cittadino.
Il Consigliere Sig. CUAZ raccomanda che il costruendo fabbricato non sia una comune casa popolare standard, ma un fabbricato di aspetto decoroso e adatto al previsto sviluppo edilizio della zona.
L'Assessore Geom. BIONAZ rileva che la località prescelta è risultata la più adatta fra tutte quelle prese in esame dalla Giunta e che il fabbricato - progettato secondo linee semplici e di bella prospettiva - avrà un fronte sulla via secondaria, parallela al viale di oriente delle mura romane, e l'altro fronte su una via principale, che sarà la continuazione del viale a sud delle mura romane, e delimiterà, quindi, le due vie.
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, pone ai voti, per alzata di mano, le proposte formulate dalla Giunta e di cui ai numeri 1-2-3-4-5-6 e 7 della relazione surriportata.
IL CONSIGLIO
ritenuta la necessità di approvare la costruzione in Aosta, su terreno di proprietà regionale, di una casa popolare comprendente sedici alloggi per famiglie sfrattate, per una spesa complessiva di Lire 30 milioni, da finanziarsi mediante stipulazione di un mutuo di pari somma, ammortizzabile in parte con il contributo statale del 4%, a' sensi della legge 2-7-1949, n. 408;
ad unanimità di voti:
delibera
1°) di approvare la costruzione, in Aosta, su terreno di proprietà regionale, di una casa popolare comprendente sedici alloggi, in conformità al progetto tecnico esecutivo predisposto dall'Ufficio tecnico regionale e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 33 in data 15 gennaio 1954, con il beneficio del contributo statale annuo del 4% concesso sull'intero ammontare dell'opera per anni 35, a' sensi della Legge 2 luglio 1949, n. 408, approvando la relativa spesa di Lire trenta milioni, da finanziarsi mediante impegno sull'apposito articolo 243 del bilancio corrente esercizio 1954, che presenta la necessaria disponibilità "Costruzione di casa popolare in Aosta";
2°) di assumere con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di Lire 30.000.000 (trenta milioni) da servire esclusivamente al finanziamento delle spese per i lavori di costruzione della predetta casa popolare di proprietà regionale;
3°) di restituire il prestito suddetto in 35 (trentacinque) annualità comprensive di capitale e di interessi al saggio vigente, al momento della concessione, per i prestiti della Cassa Depositi e Prestiti, cedendo alla stessa l'intero contributo annuo statale del 4% da concedersi dallo Stato, per anni 35, sull'ammontare della spesa massima di Lire 30.000.000, a' sensi della Legge 2-7-1949, n. 408;
4°) di garantire le trentacinque annualità di ammortamento del prestito mediante cessione alla Cassa DD.PP., del contributo annuo statale di Lire 1.200.000 (un milione duecento mila) annue, concesso per anni 35 sull'intero ammontare dell'opera nonché mediante delegazione sulla necessaria quota annua di sovrimposte sui terreni e sui fabbricati, da soddisfarsi con delega sull'Esattore delle imposte dirette, ai termini dell'art. 1 del R. D. L. 23 ottobre 1927, n. 2047;
5°) di emettere sull'agente incaricato di riscuotere per conto della Regione le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati un atto di delega, dopo che il prestito sarà concesso e per la somma che l'Ente mutuante indicherà quale importo delle quote di annualità di ammortamento, nella intesa che le quote di annualità medesime saranno soddisfatte a rate eguali:
6°) di impegnarsi, sin d'ora, a mantenere la sovrimposta fondiaria occorrente a formare l'importo annuo da garantire come previsto ai precedenti n. 4) e 5), per la durata e con la decorrenza che saranno indicate dalla Cassa mutuante e a condizione:
a) che l'annua tangente idi sovrimposte sia da ritenersi delegata, come si delega irrevocabilmente "pro solvendo", non "pro soluto" all'Amministrazione della Cassa mutuante ed abbia ad essere iscritta annualmente in distinta sede nella parte attiva dei bilanci della Regione, per tutta la durata del periodo di ammortamento, con riferimento alla presente deliberazione;
b) che sia in corrispondenza iscritta nella parte passiva dei bilanci stessi, fra le spese obbligatorie e per il periodo di 35 anni, la quota di annualità di cui la Regione è debitrice per il rimborso del prestito, essendo naturalmente inteso che la Regione dovrà essa medesima soddisfare all'Ente mutuante quanto questo non potesse conseguire con l'atto di delega;
e) che alla delegazione stessa si applichino tutte le norme vigenti per i mutui della Cassa DD.PP., tenuto conto della categoria e della natura cui appartiene il presente mutuo.
7°) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento di esecuzione della presente deliberazione, per il perfezionamento degli atti concernenti la stipulazione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, la concessione del contributo statale, l'approvazione del progetto esecutivo da parte dei competenti Uffici Ministeriali nonché per l'appalto e l'aggiudicazione dei lavori a licitazione privata e per la liquidazione degli stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori.
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