Oggetto del Consiglio n. 19 del 12 marzo 1954 - Verbale

OGGETTO N. 19/54 - PROPOSTA GOVERNATIVA DI DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE L'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E LA RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE ERARIALI TRA LO STATO E LA REGIONE.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, riferisce al Consiglio in merito alla proposta governativa di disegno di legge concernente l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta e la ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione, disegno di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri, dalla Presidenza della Giunta, in data 7 dicembre 1953.

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SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE L'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA.

Art. 1

L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta previsto dall'articolo 50, terzo comma, dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è disciplinato dalla presente Legge.

Art. 2

Le entrate ordinarie della Regione sono costituite:

a) dai redditi patrimoniali;

b) da quote di tributi erariali;

c) da una quota dei canoni erariali per le concessioni idroelettriche;

d) da imposte e sovrimposte istituite nella Regione e dagli altri cespiti di cui al successivo art. 9.

Art. 3

Sono attribuiti alla Regione:

a) i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione e della imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;

b) i sette decimi delle imposte di ricchezza mobile e complementare sul reddito percepito nel territorio della Regione;

c) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni, sulla manomorta, sul registro e sul bollo, delle imposte di surrogazione del registro e bollo, delle imposte ipotecarie, nonché delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, percepite nel territorio della Regione.

Sono altresì devoluti alla Regione i nove decimi dei canoni annuali percepiti a norma di legge per le concessioni idroelettriche.

Le percentuali predette si applicano sui versamenti in conto competenza e residui effettuati nella Sezione di Tesoreria provinciale di Aosta.

Art. 4

Sono inoltre attribuite alla Regione in relazione alle spese necessarie ad adempiere alle sue funzioni normali:

a) un'ulteriore quota dell'imposta di ricchezza mobile percepita nel territorio della Regione;

b) una quota dell'imposta generale sull'entrata di spettanza dello Stato, percepita nel territorio della Regione;

c) una quota dei proventi del monopolio dei tabacchi percepiti nel medesimo territorio e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

d) una quota delle imposte di fabbricazione sul gas, sull'energia elettrica e sui filati, percepite nel detto territorio.

Per ciascun anno finanziario con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'Interno, delle Finanze e del Tesoro, d'accordo con il presidente della Giunta regionale, verranno determinati i cespiti da ripartire e le quote da attribuire alla Regione.

In caso di mancato accordo i cespiti e le misure delle quote saranno stabiliti dal Parlamento ed in via provvisoria con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'Interno, delle Finanze e del Tesoro.

Art. 5

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Regione, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali.

Art. 6

L'Intendenza di Finanza di Aosta, su ordini di accreditamento, disporrà mensilmente il versamento alla Regione di quanto ad essa spetta a norma degli articoli 3 e 4.

Per gli ordini di accreditamento inerenti ai versamenti di cui al comma precedente, in deroga all'art. 56 del R. D. 18 novembre 1923 n. 2440, è consentita la emissione senza alcun limite di importo.

Art. 7

La restituzione di tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, di inesigibilità o per altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate.

All'uopo nel bilancio della Regione verrà istituito apposito capitolo di spesa.

Art. 8

La Regione può istituire con legge imposte o sovrimposte regionali osservando i principi dell'ordinamento tributario dello Stato.

Art. 9

Le leggi statali relative all'imposizione e alla riscossione dei tributi, contributi e diritti vari in favore delle province, delle Camere di Commercio, industria e agricoltura e degli enti provinciali per il turismo si applicano nel territorio della Regione e le relative entrate sono devolute alla Amministrazione regionale.

A quest'ultima, in luogo della cessata provincia di Aosta, sono attribuite le quote dei tributi erariali da ripartirsi dallo Stato fra le province ai sensi della legislazione statale.

Art. 10

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 11

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Valle, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio.

La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte.

La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli Uffici finanziari dello Stato nella Regione daranno alla Giunta notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Art. 12

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per la quota eccedente gli acconti dell'importo complessivo di un miliardo, già coperto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazione ai bilanci dell'esercizio finanziario 1951-52, sarà fronteggiato con parte degli stanziamenti iscritti al capitolo 468 dello stato di previsione della scesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 13

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1951.

Essa resterà in vigore fino alla data di attuazione del regime di zona franca previsto dall'articolo 14 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.

Le eventuali successive modifiche alla presente legge saranno apportate con legge, d'accordo con la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto speciale.

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Mr. le Président de la Junte, Avt. CAVERI, déclare ce qui suit:

Lorsque j'ai reçu de la Présidence du Conseil des Ministres ce projet de loi, qui concerne la répartition des impôts entre l'Etat et la Région, j'en ai transmis copie à tous les Conseillers, afin qu'ils eussent le temps de le lire et de le méditer longuement, car je ne pouvais prévoir alors quand nous aurions tenu une séance du Conseil.

Dans ce texte de loi élaboré par la Présidence du Conseil, il n'y a rien de nouveau et rien de plus de ce que nous savions déjà et qui a été dit dans les séances précédentes du Conseil régional. Pour être précis, il n'y a rien de nouveau pour les questions importantes, mais il y a quelque chose de changé dans les questions de détail; c'est-à-dire, ce projet de loi prévoit toujours un pourcentage fixe, à l'article 3, et un pourcentage variable chaque année, à l'article 4.

La première question que le Conseil devra examiner c'est s'il accepte la proposition de la Présidence du Conseil des Ministres et des Ministères de l'Intérieur, des Finances et du Trésor, selon laquelle la répartition des impôts entre l'Etat et la Région devrait être faite sur la base de deux pourcentages (fixe et variable).

Le Conseil doit décider si pour la répartition des impôts doit être appliqué un seul pourcentage fixe ou s'il accepte le principe des deux pourcentages, fixe et variable.

Pour nous, c'est-à-dire pour la Région, il doit y avoir un seul pourcentage fixe.

Si le Conseil décidera d'accepter le principe des deux pourcentages, un fixe et l'autre variable, il devra dire s'il estime que la mesure du pourcentage fixe est suffisante et acceptable. Voilà la seconde question.

Puis il y a une autre question et, précisément, celle des articles 12 et 13 du Statut régional.

Je pense qu'il est opportun que nous lisions ensemble l'article 12, qui dit:

"Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.

La Valle può istituire proprie imposte e sovrimposte, osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali.

Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazione a scopo idroelettrico".

Cet article 12 est formé de quatre parties et chacune de ces parties règle une question différente. Ensuite, il y a l'article 13 qui établit quels devraient être les rapports entre la Junte régionale et les bureaux financiers de l'Etat pour ce qui concerne la liste des "contribuenti".

Les principales questions sont celles que je vous ai dit: pourcentage unique fixe ou pourcentage fixe et pourcentage variable, suffisance du pourcentage fixe, si l'on accepte le principe de la "quota fissa e quota variabile" et, enfin, si les articles 12 et 13 doivent être considérés en vigueur ou échus.

Il y a encore une question, c'est-à-dire, le deuxième alinéa de l'article 13 du projet de loi qui dit:

"Essa resterà in vigore fino alla data di attuazione del regime di zona franca previsto dall'articolo 14 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955".

Cette phrase va bien, c'est nous-mêmes qui l'avons demandée, parce que nous n'avons absolument pas renoncé à la zone franche et, évidemment, le jour que nous aurons la zone franche totale l'on ne pourra plus répartir ces entrées en base à la loi en discussion; mais où nous avons des doutes, c'est-à-dire, où nous sommes contraires, c'est sur la phrase "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955", parce que l'on n'est plus d'accord avec l'article 50 - deuxième alinéa - du Statut régional qui établit que: "Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione" (non "in abrogazione degli articoli 12 e 13").

Nous, comme "ordinamento finanziario" nous concevons quelque chose qui doit continuer et, si nous acceptions le principe de la "quota variabile" nous aurions toujours à recommencer.

Te pense que la décision sur les quatre questions - pourcentage fixe et pourcentage variable, suffisance du pourcentage fixe, articles 12 et 13 du Statut régional et durée de la loi en discussion jusqu'au 31 décembre 1955 - pourra être prise par le Conseil avec connaissance de cause, après que nous aurons lu et commenté ensemble les articles de ce projet de loi, si le Président de la séance, Ing. Pasquali, est d'accord.

Il Presidente, Ing. PASQUALI, dichiara di concordare sulla proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri.

Mr. le Président de la Junte, Avt. CAVERI, examine et commente, article par article, le projet de loi en question.

"Articolo 1 - L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta previsto dall'articolo 50, terzo comma, dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è disciplinato dalla presente legge".

Mr. le Président de la Junte, Avt. CAVERI, estime que cet article puisse être accepté par le Conseil, parce qu'il ne fait que se référer à l'article 50 du Statut.

Cependant, il remarque que l'on ne peut admettre ce qui est établi par l'article 13 - deuxième alinéa - du projet de loi, selon lequel la loi n'aurait vigueur que jusqu'au 31 décembre 1955.

"Articolo 2 - Le entrate ordinarie della Regione sono costituite:

a) dai redditi patrimoniali;

b) da quote di tributi erariali;

c) da una quota dei canori erariali per le concessioni idroelettriche;

d) da imposte e sovrimposte istituite nella Regione e dagli altri cespiti di cui al successivo articolo 9".

Mr. le Président de la Junte, Avt. CAVERI, fait ressortir que déjà à l'article 2 se pose la question de l'article 12 du Statut - dernier alinéa - qui établit:

"Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazione a scopo idroelettrico".

Vu, dit-il, que le Statut - qui est une loi constitutionnelle - contient la disposition ci-dessus reportée, est-il nécessaire qu'une loi ordinaire répète la même disposition sans faire mention de l'article 12 du Statut?

Il déclare que, selon son interprétation, si à l'article 2 - lettre c) - on ne dit pas "di cui all'articolo 12 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta", c'est parce que on a l'intention de considérer échu l'article 12, ce qui ne peut même plus être considéré comme intention, en tant qu'il a déjà été déclaré: "votata questa legge ordinaria cadono gli articoli 12 e 13 dello Statuto"

Il rappelle, en effet, que cette affirmation a déjà été faite dans la première relation qui accompagnait le premier projet de la loi du fameux acompte d'un milliard et demi, car on y disait carrément que les articles 12 et 13 "si potevano considerare come decaduti".

Il remarque que l'Administration régionale a fait un tas de démarches à ce propos et que lui-même a intéressé de la question Mr. le Sénateur Tupini, qui est intervenu auprès du Sous-Secrétaire Mr. Andreotti, lequel lui a donné assurance que cette phrase aurait été rayée.

Il informe que l'Administration régionale a dû défendre sa thèse en plusieurs occasions, parce que l'on continuait à affirmer que les articles 12 et 13 du Statut étaient tombés dans le néant.

Il observe que l'on a changé la relation à la loi de l'acompte d'un milliard et demi, mais que ce n'était encore pas suffisant et que finalement, dans la troisième édition de ladite relation, l'on a dit "in base agli articoli 12 e 13 dello Statuto", reconnaissant ainsi que ces articles n'étaient pas échus.

Il remarque que la formulation de l'article 2 du projet de loi est toujours dangereuse et que c'est toujours la même formulation qui a été reportée dans les différents projets de loi qui ont été transmis à la Présidence de la Junte régionale.

Il souligne que les Administrateurs de la Région ont toujours demandé, dans les pour-parlers qu'ils ont eus à Rome, crue l'on ajoutât la phrase "in base all'articolo 12 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta", mais que leur proposition n'a jamais été acceptée parce qu'il y a l'arrière-pensée de diminuer nos droits.

Il communique d'avoir parlé avec un Ministre qui lui a dit tranquillement: "noi non siamo tenuti a pagarvi i canoni delle acque, perché l'articolo 12 è scaduto", et il ajoute que ce n'est qu'après une longue discussion que le Ministre a fini par comprendre.

Mr. l'Assesseur Géom. BIONAZ remarque que, tandis que le dernier alinéa de l'article 12 du Statut parle de "9/10 del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazione a scopo idroelettrico", l'article 2 du projet de loi parle de "una quota di canoni erariali per le concessioni idroelettriche".

Mr. le Conseiller PERRON demande s'il ne serait pas le cas de préciser dans l'article en question - lettre c) - 9/10, au lieu de "una quota".

Mr. le Président, Avt. CAVERI, répond qu'il suffit d'ajouter à la lettre c) de l'article 2 les paroles: "di cui all'art. 12 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta".

"Articolo 3 - Sono attribuiti alla Regione:

a) i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione e della imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio".

Il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, comunica che gli importi annui totali dei cespiti delle suddette imposte riscosse per l'anno 1953 sono i seguenti: terreni L. 1.885.536, fabbricati L. 3.644.763, redditi agrari L. 1.083.257, per un totale di Lire 6.613.556, di cui i nove decimi di competenza della Regione ammontano a Lire 5.952.200.

b) "i sette decimi delle imposte di ricchezza mobile e complementare sul reddito percepito nel territorio della Regione".

Informa che, in un precedente progetto di legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri competenti offrivano alla Regione i 4/10 delle imposte predette e fa presente che, dopo vive pressioni ed insistenze, il Ministro Vanoni aveva aderito a portare la quota di competenza della Regione da 4/10 a 7/10, quota la quale dà un gettito che è ancora assai esiguo.

Precisa che l'ammontare annuo totale delle imposte suddette - riscosse per l'anno 1953 - è di Lire 582.772.901 per la ricchezza mobile e di Lire 57.121.349 per la complementare, per un totale di Lire 639.894.250, di cui Lire 447.925.975 corrispondono ai 7/10 di spettanza della Regione.

Riferisce, a questo proposito, che, in data 2 marzo corrente, il Presidente della Repubblica ha firmato la legge relativa alla concessione di un acconto di 1.500.000.000 alla Regione sulle quote di riparto entrate per gli anni 1951, 1952 e 1953 ed osserva che detta legge, controfirmata dal Ministro competente, deve, essere inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

c) "i nove decimi delle imposte delle successioni e donazioni, sulla manomorta, sul registro e sul bollo, delle imposte di surrogazione del registro e bollo, delle imposte ipotecarie, nonché delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, percepite nel territorio della Regione.

Sono, altresì, devoluti alla Regione i nove decimi dei canoni annuali percepiti a norma di legge per le concessioni idroelettriche.

Le percentuali predette si applicano sui versamenti in conto competenze e residui effettuati nella Sezione di Tesoreria provinciale di Aosta".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, dopo lettura dei dati relativi ai gettiti annui delle imposte di cui alla lettera c), fa presente che l'ammontare totale delle stesse, per l'anno 1953 (esclusi i canoni sulle acque) è di Lire 225.888.090, di cui Lire 203.299.281 corrispondono ai 9/10 spettanti alla Regione.

Precisa che la quota fissa di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 (esclusi i canoni sulle acque) dà, quindi, alla Regione una entrata annua di circa Lire 657.177.456, che corrisponde ad un terzo circa della somma di Lire 1.800.000.000 stanziata nei bilanci della Regione per gli esercizi finanziari 1953 e 1954, quale previsione di entrata a titolo di provento quota regionale di riparto delle entrate erariali, mentre, nel bilancio dell'esercizio 1952, tale quota di riparto era prevista in Lire 1.200.000.000.

Il Consigliere Dott. DUJANY chiede se la disposizione: "Sono, altresì, devoluti alla Regione i 9/10 dei canoni annuali percepiti a norma di legge per le concessioni idroelettriche" non costituisca un duplicato della dizione "da una quota dei canoni erariali per le concessioni idroelettriche" riportata nel precedente articolo 2.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ritiene che, all'articolo 3, si sia voluto dire che i 9/10 dei canoni annuali percepiti a norma di legge, per le concessioni idroelettriche, costituiscano una quota fissa di riparto entrate erariali, ma osserva che non si tratta propriamente di una quota fissa di ripartizione di entrate, perché i canoni sono stati a suo tempo concessi a parte, in relazione alla nota questione delle acque, in quanto non è stata riconosciuta alla Valle d'Aosta la proprietà demaniale delle acque pubbliche, come alla Sicilia e alla Sardegna.

Osserva che l'inserzione di tale comma all'articolo 3 è fatta allo scopo di calcolare i canoni sulle acque nella quota fissa di riparto e rileva che si rende necessario completare il predetto comma mediante l'inserzione delle seguenti parole: "a' sensi dell'art. 12 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta".

"Articolo 4 - Sono inoltre attribuite alla Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere alle sue funzioni normali:

a) un'ulteriore quota dell'imposta di ricchezza mobile percepita nel territorio della. Regione;

b) una quota dell'imposta generale sull'entrata di spettanza dello Stato, percepita nel territorio della Regione;

e) una quota dei proventi del monopolio dei tabacchi percepiti nel medesimo territorio e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

d) una quota delle imposte di fabbricazione sul gas, sull'energia elettrica e sui filati, percepite nel detto territorio.

Per ciascun anno finanziario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'Interno, delle Finanze e del Tesoro, d'accordo con il presidente della Giunta regionale, verranno determinati i cespiti da ripartire e le quote da attribuire alla Regione.

In caso di mancato accordo i cespiti e le misure delle quote saranno stabiliti dal Parlamento ed in via provvisoria con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'Interno, delle Finanze e del Tesoro".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, fa presente che l'articolo 4 concerne la quota variabile che verrebbe attribuita alla Regione; rileva che, a ragion veduta, viene concessa solo una quota variabile, e non una quota fissa, delle imposte elencate nell'articolo 4, mentre, invece, si concedono, ad esempio, i 9/10 del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e della imposta sui redditi agrari.

Osserva, infatti, che il gettito delle imposte del predetto articolo 4 è molto rilevante.

Aggiunge che i due ultimi commi riguardano una questione di procedura e di esecuzione e non hanno, quindi, molta importanza.

Il Consigliere Dott. DUJANY rileva che, nell'articolo 4, non vi è alcun dato indicativo della misura della quota variabile che dovrebbe essere assegnata alla Regione.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, conferma la mancanza di tali dati ed, a tal proposito, informa che, nel giugno 1952, avendo ricevuto un telegramma con il quale si convocava a Roma il Presidente della Giunta per trattative circa la questione del riparto, egli si presentò alla Commissione interministeriale incaricata delle trattative, - Commissione della quale facevano parte i rappresentanti dei vari Ministeri interessati -, accompagnato dagli Assessori Ing. Fresia e Geom. Arbaney nonché dal Ragioniere Capo della Divisione Finanze dell'Amministrazione regionale.

Comunica che gli fu osservato, in tale occasione, che la convocazione era stata fatta soltanto per il Presidente della Giunta regionale e che, quindi, l'Assessore alle Finanze, l'Assessore all'Agricoltura e Foreste e il Ragioniere Capo non dovevano intervenire alla riunione; come se il Presidente della Giunta avesse dovuto trattare da solo con una commissione di dodici funzionari, molto agguerrita e decisa non soltanto a non fare ulteriori concessioni, ma anche a ridurre le concessioni già fatte.

Fa presente che, in tale riunione, un rappresentante del Ministero del Tesoro obiettò che la Regione Valle d'Aosta non poteva esigere le sovrimposte provinciali, in quanto le stesse competono soltanto all'Ente Provincia. Riferisce che fu necessaria una discussione di circa mezz'ora per far comprendere al suddetto rappresentante del Ministero del Tesoro che, con decreti legislativi emanati dallo Stato, prima ancora della promulgazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta e concernenti l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta, la Provincia di Aosta era stata soppressa e che i servizi, i beni, i diritti, le obbligazioni e i rapporti della detta Provincia erano stati trasferiti all'Amministrazione Autonoma della Valle d'Aosta.

"Articolo 5 - Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Regione, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che tale articolo non è che la ripetizione del terzo comma dell'articolo 12 dello Statuto regionale: "per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali".

Fa presente che l'inserimento della disposizione dell'articolo 5, del progetto di legge in esame, senza richiamo alcuno al predetto comma dell'articolo 12 dello Statuto regionale, è pericoloso. Pone in rilievo che occorre, quindi, o eliminare tale disposizione oppure aggiungervi le parole "in base all'articolo 12 dello Statuto regionale".

"Articolo 6 - L'Intendenza di Finanza di Aosta, su ordini di accreditamento, disporrà mensilmente il versamento alla Regione di quanto ad essa spetta a norma degli articoli 3 e 4.

Per gli ordini di accreditamento inerenti ai versamenti di cui al comma precedente, in deroga all'articolo 56 del R. D. 18 novembre 1923 n. 2440, è consentita la emissione senza alcun limite di importo".

"Articolo 7 - La restituzione di tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, di inesigibilità o per altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate.

All'uopo nel bilancio della Regione verrà istituito apposito capitolo di spesa".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che gli articoli 6 e 7 non hanno grande importanza per quanto concerne le questioni di principio e ritiene che non sia il caso di entrare nei dettagli delle disposizioni degli articoli stessi.

"Articolo 8 - La Regione può istituire con legge imposte o sovrimposte regionali osservando i principi dell'ordinamento tributario dello Stato".

Osserva che la disposizione dell'articolo 8 è una ripetizione del comma secondo dell'articolo 12 dello Statuto regionale ("La Valle può istituire proprie imposte e sovrimposte, osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente"), per cui non vi è alcuna ragione che tale disposizione sia inserita nella legge che regola il riparto entrate. Esprime parere che i funzionari ministeriali abbiano inserito tale disposizione nel progetto di legge con il preciso scopo di poter sostenere, in futuro, che si è reso necessario ripetere tale norma perché l'articolo 12 dello Statuto era da considerarsi decaduto. Precisa che occorre, quindi, o sopprimere l'articolo 8 o aggiungervi le parole "a' sensi dell'articolo 12 dello Statuto regionale".

"Articolo 9 - Le leggi statali relative all'imposizione e alla riscossione dei tributi, contributi e diritti vari in favore delle Provincie, delle Camere di Commercio, industria e agricoltura e degli Enti provinciali per il turismo si applicano nel territorio della Regione e le relative entrate sono devolute all'Amministrazione regionale.

A quest'ultima, in luogo della cessata Provincia di Aosta, sono attribuite le quote dei tributi erariali da ripartirsi dallo Stato fra le Province ai sensi della legislazione statale".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che non vi è nulla da rilevare in merito al testo dell'articolo 9; fa presente che si è resa necessaria una lunga discussione per arrivare alla formulazione attuale del primo comma di detto articolo.

"Articolo 10 - La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie".

"Articolo 11 - Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Valle, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio.

La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte.

La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli Uffici finanziari dello Stato nella Regione daranno alla Giunta notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che l'articolo 11 è la ripetizione dell'articolo 13 dello Statuto regionale e che, quindi, valgono le osservazioni già formulate per la questione dell'articolo 12 dello Statuto regionale.

"Articolo 12 - L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per la quota eccedente gli acconti dell'importo complessivo di un miliardo, già coperto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazione ai bilanci dell'esercizio finanziario 1951/ 52, sarà fronteggiato con parte degli stanziamenti iscritti al capitolo 468 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1952/53 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, comunica di non avere osservazioni da fare in merito all'articolo 12 che, a parer suo, non ha grande importanza.

"Articolo 13 - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1951.

Essa resterà in vigore fino alla data di attuazione del regime di zona franca previsto dall'art. 14 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.

Le eventuali successive modifiche alla presente legge saranno apportate con legge, d'accordo con la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto speciale".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, fa presente che, per quanto concerne l'articolo 13, non ha nulla da aggiungere a quanto già detto in precedenza.

Ribadisce che la quota fissa che verrebbe assegnata alla Regione con l'applicazione dell'articolo 3 del progetto di legge ammonta a Lire 657.177.456 e comunica che il gettito totale annuo delle imposte erariali elencate all'articolo 4, e sulle quali verrebbe concessa alla Regione una quota variabile annualmente, che ammonta per il 1953 a Lire 1.263.520.227.

Informa che da parte di qualcuno è stato detto a Roma all'Assessore Ing. Fresia che, su tale somma, sarebbe stata concessa alla Amministrazione regionale una quota variabile nella misura percentuale massima del 4 o del 5%.

L'Assessore Ing. FRESIA conferma che, in un primo tempo, gli è stato detto a Roma che sulle entrate soggette a ripartizione in quota variabile sarebbe stata assegnata alla Regione una quota che poteva corrispondere alla percentuale del 100% od anche ad una lira. Fa presente che, avendo insistito affinché gli si precisasse la misura della percentuale, onde poter renderne edotto il Consiglio regionale, gli fu risposto che poteva essere concessa la quota del 4% o del 5%, cioè circa 50 milioni.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, comunica che sarebbe opportuno dare lettura ai Signori Consiglieri dell'elenco di tutte le entrate erariali riscosse dallo Stato nel territorio della Regione e che ammontano per il 1953 a oltre Lire 3 miliardi (comprese le entrate erariali non ammesse a ripartizione).

L'Assessore Ing. FRESIA rileva che non tutte le entrate erariali per tributi annualmente riscossi in Valle d'Aosta (circa tre miliardi all'anno) sono ammesse a ripartizione ma solo parte di esse, per l'ammontare complessivo di circa Lire due miliardi (non compresi i canoni per le concessioni di acque pubbliche ad usi idroelettrici).

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, citando la prima parte di una lettera della Presidenza del Consiglio, a firma dell'On. Piccioni, in data 1° settembre 1949, precisa che già allora le entrate erariali non ammesse a riparto per il 1950 ammontavano a circa 650 milioni.

Pone in rilievo che, in base al progetto di legge in esame, le entrate erariali (esclusi i canoni sulle acque) possono essere distinte in tre gruppi: un primo gruppo, per un totale di Lire 872.395.896, sul quale verrebbe calcolata la quota fissa da assegnarsi alla Regione per l'importo di circa Lire 657 milioni, un secondo gruppo, per un totale di Lire 1.263.520.227, sul quale verrebbe calcolata la quota variabile ed un terzo gruppo, per un totale di Lire 652.302.807, che non viene ammesso a riparto e sul quale la Regione non ha, pertanto, alcuna quota.

Aggiunge, su richiesta del Consigliere Sig. Nicco Anselmo, che le imposte riscosse fuori della Valle, secondo calcoli fatti dagli uffici regionali, ammontano a circa Lire 2 miliardi all'anno.

Precisa che, secondo l'ultima proposta fatta dal Ministro del Tesoro in una riunione, nella quale erano altresì presenti l'Assessore Ing. Fresia e l'Assessore Geom. Arbaney, alla Regione sarebbe stata assegnata la quota di 750 milioni di lire (quota fissa e quota variabile), oltre all'ammontare dei 9/10 dei canoni delle concessioni idroelettriche, per un totale, quindi, di circa un miliardo di lire all'anno complessivamente, canoni compresi.

Si dà atto che - su invito del Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, - il Segretario Dott. Brero dà lettura al Consiglio dei gettiti per l'anno 1953, desunti dal seguente elenco dei gettiti delle entrate erariali riscosse dallo Stato in Valle d'Aosta:

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ELENCO DELLE ENTRATE ERARIALI RISCOSSE DALLO STATO

NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

anno 1951

anno 1952

anno 1953

IMPOSTE INDIRETTE RISCOSSE DAGLI UFFICI DEL REGISTRO

- Imposta sulle successioni e donazioni

14.552.287

13.421.198

19.198.956

- Imposta sul valore netto globale delle successioni

3.499.592

5.980.360

7.475.517

- Imposta sulla manomorta

720.051

3.179.213

12.640.596

- Imposta di registro

102.169.207

103.417.526

116.131.288

- Imposta generale sull'entrata

227.933.861

355.910.816

358.702.833

- Imposta generale entrata sul bestiame

53.253.700

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30.675.696

- Imposta in surrogazione registro e bollo

1.087.994

962.966

3.151.522

- Tasse di bollo sui documenti di trasporti terrestri

2.624.818

2.808.572

3.735.270

- Tassa di bollo

5.121.504

5.462.934

7.464.756

Imposta ipotecaria

26.477.278

26.727.027

30.606.610

- Diritti erariali sugli spettacoli cinematografici

30.813.325

35.151.952

42.645.028

- Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici

33.000

58.500

43.755

- Tasse sulle concessioni governative

21.891.158

34.708.288

36.064.028

- Tasse pubbliche insegnamento

456.216

526.865

630.334

- Diritti ed emolumenti catastali

1.044.962

835.834

1.282.286

- Diritti sui certificati catastali ed altri

760.666

1.020.016

1.012.237

- Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative

8.872.226

13.591.758

11.741.203

- Provento delle contravvenzioni sulle strade statali

1.898.672

2.183.363

3.531.061

- Provento contravvenzioni forestali

1.558.888

1.885.130

1.164.926

- Addizionale 5% ed imposte indirette sugli affari

6.891.885

6.462.420

9.223.639

- Diritti erariali sulle scommesse

2.150.786

785.237

401.352

Tasse del 10% sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari

267.574

273.910

254.956

- Tassa addizionale per gli alluvionati

---

2.358.174

1.459.946

- Tassa unica di circolazione autovetture

---

---

145.811

- Tassa unica di circolazione autocarri e motocarri

59.556

290.450

---

- Importo sopratassa sulle licenze di caccia

267.643

189.398

189.720

- Importo sopratassa sulle licenze di pesca

179.300

163.800

185.300

- Ricuperi di spese di giustizia

666.714

1.056.700

946.969

- Entrate eventuali diverse del demanio

280.812

2.732.452

860.494

Totale Lire

545.885.970

652.936.109

735.808.0371

anno 1951

anno 1952

anno 1953

ENTRATE DEL DEMANIO RISCOSSE DAGLI UFFICI DEL REGISTRO

- Redditi di terreni e fabbricati del demanio

3.894.466

2.522.695

3.717.289

- Diritti erariali su permessi di ricerca mineraria e concessioni miniere

1.135.036

826.076

1.391.144

- Canoni sulle acque

312.109.413

282.303.216

278.782.086

- Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche

193.306

124.513

12.000

- Proventi delle concessioni sul demanio pubblico militare

400

50.436

21.492

Totale Lire

317.332.621

285.826.936

283.924.011

PROVENTO DOGANE

- Diritti di licenza sulle merci ammesse alla importazione

631.672

25.400

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- Imposta di consumo cacao

143.135

182.070

566.420

- Imposta di consumo caffè

543.316

339.505

1.543.107

- Dogane e diritti marittimi

53.939.299

62.016.743

78.682.019

- Sovrimposta di confine

239.122

1.028.410

841.830

- Sovrimposta di fabbricazione oli minerali

207.752

17.769

4.256.289

- Diritti amministrativi 0,50%

2.648.647

4.065.455

7.123.147

Totale Lire

58.352.943

67.675.352

93.012.812

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE

- Imposta di fabbricazione oli minerali

16.800

167.568

398.223

- Imposta di fabbricazione spiriti

1.165.843

2.444.808

1.574.685

- Imposta di fabbricazione birra

3.594.950

4.323.700

2.261.700

- Imposta di fabbricazione sullo zucchero

10.000

40.000

10.000

- Imposta di fabbricazione sugli oli di semi

86.170

77.200

18.996

- Imposta sul gas, luce e sulla energia elettrica

86.545.664

90.014.103

94.695.180

- Imposta di fabbricazione dei surrogati di caffè

5.680

149.309

3.100

- Imposta di fabbricazione sui filati

132.258.351

93.142.821

100.153.939

- Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti imposta fabbricazione

32.652

60.230

34.735

Totale Lire

223.716.110

190.419.739

199.150.558

PROVENTO DEI MONOPOLI

518.000.000

518.000.000

518.000.000

- Provento dei valori bollati venduti direttamente dall'Istituto di San Paolo di Torino

48.989.003

48.989.003

48.989.003

IMPOSTE DIRETTE

- Somme da provvedere mediante tributi di carattere straordinario

---

181.616.677

458.198.879

- Imposta erariale sui terreni

3.737.512

3.207.395

1.885.536

-Imposta erariale sui fabbricati

496.101

1.464.373

3.644.763

- Imposta addizionale 5% E.C.A.

38.326.045

60.895.493

44.650.309

- Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio

5.076.720

573.670

278.413

- Imposta ordinaria sul patrimonio

290.257

89.193

39.177

- Imposta sui redditi di R.M. (categoria A. B.e C.)

631.758.925

567.963.868

582.772.901

- Imposta complementare erariale

34.412.449

53.906.018

57.121.349

- Addizionale alluvionati

---

13.023.145

6.725.491

- Imposta erariale sui redditi agrari

2.083.429

1.867.050

1.083.257

- Imposta straordinaria sul patrimonio delle società

311.796

503.637

723.822

- Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio

4.834.054

24.612.156

30.577.558

- Piccole imposte varie

6.069.972

16.479

---

- Profitti di guerra avocabili

4.487.005

1.578.630

371.606

-Profitti eccezionali di contingenza

958.205

6.955

43.534

Totale Lire

732.842.470

911.324.739

1.188.116.595

RIEPILOGO ENTRATE ERARIALI

anno 1951

anno 1952

anno 1953

- Imposte indirette

545.885.970

652.936.109

735.808.037

- Entrate del Demanio

5.223.208

3.523.720

5.141.925

- Canoni sulle acque pubbliche

di cui L. 269.898.227 per canoni di concessioni di acque ad usi idroelettrici, riscossi nel 1953, su cui spettano alla Regione i 9/10 (pari a L. 242.908.404), a' sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 dello Statuto regionale.

312.109.413

282.303.216

278.782.086

- Provento Dogane

58.352.943

67.675.352

93.012.812

- Imposte di fabbricazione

223.716.110

190.419.739

199.150.558

- Imposte dirette

732.842.470

911.324.739

1.188.116.595

- Provento fiscale monopoli (a calcolo)

518.000.000

518.000.000

518.000.000

- Provento vendita valori bollati

48.989.003

48.989.003

48.989.003

Totale entrate erariali Lire

2.445.119.117

2.675.171.878

3.067.001.016

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Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, comunica che, dopo reiterate insistenze dell'Amministrazione regionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Ministero delle Finanze un disegno di decreto del Presidente della Repubblica per la concessione alla Regione dell'ammontare dei 9/10 dei canoni relativi all'anno 1953.

Fa presente che vi è però un'altra questione, di ordine amministrativo, che dovrà essere esaminata dall'Amministrazione regionale, anche per ragioni di principio.

Comunica che risulta, infatti, che il Ministero delle Finanze ha concesso a Società idroelettriche concessionarie una proroga o moratoria per il pagamento dei canoni annui per derivazioni idroelettriche.

Rileva che, siccome i 9/10 dei canoni spettano all'Amministrazione regionale, il Ministero delle Finanze dovrebbe, quanto meno, consultare la Regione prima di concedere proroghe al pagamento dei predetti canoni.

Il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, dà quindi lettura al Consiglio di appunti presi, giorno per giorno, circa colloqui avuti, durante il suo recente soggiorno a Roma, con personalità politiche e con funzionari in merito alla questione della ripartizione delle entrate erariali.

Passando, infine, alla nota questione del trasferimento, dallo Stato alla Regione, dei beni demaniali situati nel territorio della Regione, ricorda che, allo scopo di definire la annosa questione di tale trasferimento, l'On. De Gasperi aveva scritto al Ministro delle Finanze, On. Vanoni, una lettera nella quale dichiarava che i beni demaniali dovevano essere trasferiti alla Regione, a' sensi degli articoli 5 e 6 dello Statuto regionale.

Informa che, circa tre mesi dopo il ricevimento della lettera dell'On. De Gasperi, il Ministro Vanoni scriveva all'Intendenza di Finanza di Aosta autorizzando il trasferimento dei beni demaniali. Constata, con senso di amarezza, che a tutt'oggi il trasferimento non è ancora avvenuto, perché gli organi statali centrali e periferici hanno trovato il modo di frapporre ulteriori difficoltà.

Comunica di avere scritto in proposito. l'Intendente di Finanza di Aosta e che l'Intendente stesso gli rispose che la questione delle difficoltà del trasferimento era di competenza del Conservatore delle Ipoteche di Aosta; precisa che il Conservatore delle Ipoteche, al quale egli scrisse, fece presente, invece, che la questione interessava l'intendenza di Finanza.

Riferisce che, durante il suo ultimo soggiorno a Roma, ha inviato una lettera al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha insistito, anche di presenza, per. il sollecito trasferimento dei beni demaniali alla Regione. Fa presente che, avendogli il Sottosegretario richiesto una copia dell'elenco dei beni demaniali, si è fatto inviare d'urgenza tale elenco da Aosta e l'ha trasmesso al Sottosegretario.

Augura che la annosa questione possa essere finalmente definita ed osserva che, secondo quanto dettogli a Roma da un funzionario, il trasferimento dei beni demaniali può avvenire o con Decreto del Presidente della Repubblica o con sentenza del Tribunale di Aosta che ordini la trascrizione dei beni a favore della Regione presso la locale Conservatoria delle Ipoteche, ai fini del trasferimento definitivo dei beni stessi alla Regione.

Comunica che la mancata applicazione degli articoli 5 e 6 dello Statuto regionale è da imputarsi alle difficoltà frapposte non solo dall'Intendenza di Finanza di Aosta ma anche dalla Direzione Generale del Demanio. Aggiunge che la suddetta Direzione Generale aveva, infatti, scritto all'Intendenza di Finanza di Aosta autorizzando la trascrizione del trasferimento non definitivo di un primo elenco di beni patrimoniali alla Regione presso la Conservatoria delle Ipoteche di Aosta; rileva che il Conservatore delle Ipoteche dovrebbe, in sostanza, registrare il trasferimento con riserva e con la condizione esplicita che, in qualunque momento, lo Stato può riprendersi i beni demaniali. Osserva che trattasi, evidentemente, di procedura e di tesi che servono solo per ostacolare il trapasso dei beni alla Regione.

Segue breve discussione in merito, alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Geom. ARBANEY e Geom. BIONAZ ed il Consigliere Geom. G. NICCO, il quale comunica di aver avuto sentore che sarebbero in corso trattative per la cessione a terzi della Caserma Menabréaz, di Châtillon.

Il Presidente della Giunta Avv. CAVERI, osserva che la Caserma Menabréaz appartiene al demanio militare e precisa che i beni: che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale sono esclusi dal trasferimento alla Regione, a' sensi del primo comma dell'articolo 5 dello Statuto regionale.

Il Consigliere Signor MANGANONI ricorda che, circa due anni or sono, era già stato presentato al Consiglio un disegno di legge, concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, che corrispondeva all'incirca al disegno di legge in discussione.

Ritiene che il precedente progetto prevedesse a favore della Regione una quota fissa annua di 700 milioni.

Il Consigliere Signor BREAN rileva che, secondo quanto detto dal Presidente della Giunta, Avvocato Caveri, il Consiglio dovrebbe pronunciarsi anzitutto sul principio della quota fissa unica o sul principio della quota fissa e della quota variabile e, successivamente, sull'ammontare delle quote stesse.

Ritiene che si debba ribadire il principio di una sola quota fissa e che non si possa accettare il principio di una quota fissa e di una quota variabile.

Precisa che, secondo lo spirito informatore del terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto regionale, si sarebbe dovuto, entro due anni dalle elezioni del Consiglio regionale, accertare quali erano le necessità della Regione e fissare definitivamente, in relazione all'ammontare annuo delle spese regionali obbligatorie, la quota spettante alla Regione sulle entrate erariali riscosse in Valle.

Fa presente che le spese annue obbligatorie regionali ammontano a circa Lire 1.500.000.000 e concernono i servizi devoluti per legge alla Regione e che la stessa gestisce direttamente; rileva la necessità che la quota fissa annua di riparto entrate erariali sia sufficiente per il finanziamento delle spese annue obbligatorie della Regione.

Osserva che la relazione al bilancio l'esercizio 1954 dell'Amministrazione regionale fa riferimento all'articolo 119 - secondo comma - della "Costituzione della Repubblica italiana" in cui è stabilito: "Alla Regione sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali".

Precisa che "le funzioni normali" dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta sono appunto quelle dei servizi concernenti le spese annue ordinarie obbligatorie, spese che ammontano a circa Lire 1.500.000.000 e fa presente che, pertanto, la quota fissa deve essere stabilita in misura non inferiore a tale somma; rileva che, in caso contrario, la Regione non saprebbe con quali fondi far fronte alle spese ordinarie, in quanto i proventi derivanti dall'esercizio della Casa da gioco di St-Vincent, essendo di carattere straordinario, devono essere devoluti per il finanziamento delle spese straordinarie.

Esprime parere che la quota variabile potrebbe essere, in via subordinata, accettata in un secondo tempo e solo per essere destinata al finanziamento di molti lavori di pubblica utilità che rimangono ancora da eseguire (strade regionali, acquedotti, casermette, ecc.).

Conclude, ribadendo che il Consiglio non deve transigere sul principio della quota fissa unica e sulla misura di tale quota, il cui importo annuo non deve essere inferiore alla somma di lire i miliardo 500 milioni.

Il Consigliere Signor MANGANONI rileva che sui bilanci preventivi degli esercizi finanziari 1953 e 1954 dell'Amministrazione regionale il provento della quota di riparto delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione è stato previsto nella somma annua di Lire 1.800.000.000.

Ricorda che il bilancio del 1953 è stato approvato ad unanimità dal Consiglio regionale e pensa che il bilancio dell'esercizio 1954 - che il Consiglio deve ancora esaminare ed approvare - abbia conseguito il parere favorevole unanime della Giunta.

Dichiara, quindi, di ritenere che la quota di riparto di un miliardo e 800 milioni sia la minima indispensabile che la Regione possa richiedere in relazione all'ammontare delle spese annue della Regione.

Constata che l'importo della quota di riparto offerta dal Governo non raggiunge neanche la metà di tale somma, poiché è di sole lire 750 milioni.

Fa presente che una tale offerta è irrisoria e costituisce una offesa per la Regione, in quanto la Regione stessa verrebbe ad avere una quota che è appena sufficiente per far fronte alle spese dei soli servizi dell'Istruzione Pubblica.

Dichiara che gli Amministratori della Regione non sono dei mendicanti, in quanto i diritti che essi rivendicano sono chiaramente stabiliti nello Statuto regionale e pone in rilievo che la somma richiesta a titolo di riparto entrate corrisponde ad una piccola parte delle entrate erariali che lo Stato riscuote nel territorio della Valle d'Aosta.

Osserva che il Consiglio, anche per la tutela della sua dignità, non solo deve respingere con sdegno il disegno di legge proposto dal Governo, - che prevede per la Regione una quota fissa assolutamente irrisoria ed una quota variabile che è "un rubinetto che si può chiudere quando si vuole" -, ma deve reagire energicamente e votare un ordine del giorno di protesta da inviarsi al Governo.

Aggiunge che già troppo si è discusso su questo argomento e che è inammissibile che il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali continuino ancora ad andare come pellegrini a Roma a mendicarvi l'elemosina.

L'Assessore Per. Ind. FOSSON si dichiara d'avviso che il Consiglio, nell'esaminare il disegno di legge governativo, non possa fare a meno di tener presente quanto è stato detto dal Consigliere Sig. Bréan ed orientarsi, quindi, verso il principio di una quota fissa unica sufficiente per il finanziamento delle spese annue obbligatorie regionali.

Pone in rilievo che l'accettazione di una quota variabile sarebbe cosa molto grave perché obbligherebbe l'Amministrazione regionale a concordare anno per anno l'ammontare della quota; osserva che i Consiglieri sanno quante siano le remore e le trattative per arrivare ad una conclusione.

Fa presente, d'altra parte, che, per il buon funzionamento dell'Amministrazione regionale, è necessario che la Giunta, nel predisporre i bilanci annui, sappia su quali entrate può contare per l'impostazione delle spese e dei bilanci.

Ritiene che, piuttosto che accettare il principio di una quota fissa minima e di una quota variabile - che potrebbe essere stabilita, nei primi anni, anche in misura discreta per illudere gli Amministratori della Regione - sia preferibile accettare una quota fissa unica anche in misura un po' inferiore a quella richiesta dalla Regione, se non si vuol correre il pericolo che, anche per l'avvenire, il Consiglio sia chiamato a discutere ed approvare bilanci senza sapere su quale cifra si può contare quale provento della quota di entrate erariali.

Rileva che è assolutamente necessario definire una volta per sempre la questione e che, nell'interesse generale della Valle, il Consiglio deve ribadire ancora una volta il principio della quota fissa unica prevista al primo comma dell'articolo 12 dello Statuto regionale.

Il Consigliere BRÉAN ricorda che, nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1952, risultano iscritti residui attivi e passivi per oltre 2 miliardi, che si riferiscono a lavori approvati e finanziati dal Consiglio con regolari deliberazioni ma non ancora eseguiti per difficoltà finanziarie e di cassa.

Osserva che, se si accetta la quota fissa proposta nella misura di sole Lire 750 milioni, le disponibilità finanziarie della Regione saranno sempre minori e l'Amministrazione regionale si troverà in difficoltà per il finanziamento dei lavori, per cui, per un determinato numero di anni, il Consiglio dovrà impostare le sue contabilità quasi esclusivamente sui residui attivi e passivi.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, dichiara di aver fatto prima volutamente una esposizione a "bâton rompu" e che intende ora fare un breve riesame delle sue osservazioni e della discussione.

Rileva che il Consiglio si trova, praticamente, di fronte a due questioni o a due sistemi di riparto delle entrate erariali: quota fissa unica oppure quota fissa e quota variabile. Fa presente che la questione principale è quella che è stata ora illustrata in modo particolare dall'Assessore Per. Ind. Fosson e dal Consigliere Sig. Bréan. Osserva che il Consiglio deve esaminare se il sistema delle due quote (quota fissa e quota variabile) sia conforme al principio voluto nel gennaio 1948 dalla Assemblea Costituente, allorquando la stessa ha discusso ed ha approvato lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Precisa che, dalla lettura dei verbali dei lavori parlamentari, risulta che l'Assemblea Costituente ha inteso stabilire il principio dell'autonomia finanziaria della Regione, principio in base al quale dovrebbe essere assegnata alla Regione Valle d'Aosta una quota fissa di ripartizione dei tributi erariali.

Ricorda che tale spirito informatore e tale principio, che già erano stati stabiliti dalla Commissione parlamentare dei 18, sono stati poi ribaditi dall'Assemblea Costituente, sia pure con molte polemiche, e sanciti nel primo comma dell'articolo 12 dello Statuto regionale: "Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali".

Pone in rilievo che, in detto articolo, si parla di una quota e non di due quote e dichiara che trattasi di una importante questione di principio che è non soltanto di natura finanziaria e giuridica ma anche di natura politica.

Comunica che stabilire in Lire 700-750 milioni all'anno la misura della quota fissa di riparto da assegnare alla Regione significa voler che ogni anno il Presidente della Giunta e l'Assessore alle Finanze - chiunque essi siano - debbano recarsi a Roma a chiedere l'elemosina.

Si dirà - egli osserva - che ripeto le parole del Consigliere Sig. Manganoni; ma tali parole non sono né mie né del Consigliere Sig. Manganoni ma dell'On. Einaudi, il quale, mentre era Ministro del bilancio, nel gennaio 1948 - durante la discussione dello Statuto regionale - ha parlato all'Assemblea Costituente sul problema delle finanze regionali e ha detto che bisognava creare un ordinamento finanziario regionale che assicurasse alle Regioni una autonomia finanziaria e una dignità di vita, ad evitare che gli Amministratori di tali Enti dovessero annualmente mendicare fondi dallo Stato.

Fa presente che i Comuni hanno una autonomia finanziaria molto maggiore dell'Amministrazione regionale perché, per legge, essi hanno determinati tributi propri e quindi, disponendo di entrate sicure e prevedibili, hanno la possibilità di fare i loro bilanci.

Osserva che l'Amministrazione regionale non avrà una vera autonomia finanziaria finché non otterrà una sufficiente quota fissa di ripartizione di entrate erariali.

Rileva che il Consiglio regionale deve insistere sul principio della quota fissa, oltre che per tale importante ragione, anche perché, come è stato dimostrato, l'Assemblea Costituente ha inteso che la Regione Autonoma della Valle d'Aosta avesse una quota fissa di entrate erariali; infatti, all'articolo 12 dello Statuto regionale, si parla di "una quota" e non di due quote e nell'articolo 50 del predetto Statuto si dice "un ordinamento finanziario della Regione".

Aggiunge che vi sono difficoltà gravissime di diritto costituzionale, oltre che ragioni di opportunità, giuridiche e finanziarie, che impediscono al Consiglio regionale di accettare il principio delle due quote (fissa e variabile) di ripartizione delle entrate erariali, a meno che si intenda rinunciare ai diritti sanciti dallo Statuto regionale.

Il Presidente, Ing. PASQUALI, constata che dalla discussione "è emerso che tutti i Consiglieri sono d'accordo sulla necessità di respingere il disegno di legge proposto dal Governo.

Il Consigliere Dr. DUJANY osserva che è doloroso dover constatare che sulla questione della ripartizione delle entrate erariali non si sia ancora potuto giungere ad una definizione, perché tale fatto impedisce all'Amministrazione regionale di impostare regolarmente i suoi bilanci annui con una visione ampia dei vari problemi.

Fa presente che ogni Consigliere ha ricevuto, nel mese di dicembre u.s., il disegno di legge in discussione ed esprime parere che, trattandosi di un argomento della massima importanza, il Consiglio avrebbe dovuto essere convocato subito ed avrebbe dovuto essere messo al corrente di tutti i dati finanziari sulle entrate erariali in modo che i Sig.ri Consiglieri potessero studiare e approfondire bene la questione.

Comunica che solo oggi ha preso conoscenza, con una certa esattezza, dei dati relativi alle entrate erariali per tributi riscossi dallo Stato nella Regione per l'esercizio finanziario 1953.

Precisa che bisogna rivolgere un ringraziamento alla Giunta per aver voluto sentire il parere del Consiglio su una questione che - per l'art. 50 dello Statuto - è di specifica competenza della Giunta; ritiene, però, che il disegno di legge trasmesso ai Sig.ri Consiglieri avrebbe dovuto essere documentato dei dati occorrenti circa le entrate erariali, in quanto il problema è molto complesso.

Informa che, leggendo la relazione allegata al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1954, ha constatato che nella relazione stessa sono richiamate varie deliberazioni assunte dalla Giunta in merito alla questione del riparto. Fa presente che desidererebbe prendere conoscenza di tali deliberazioni e che sarebbe stato opportuno che tali deliberazioni fossero state allegate al progetto di legge in esame.

Conclude, chiedendo che l'Assessore alle Finanze, Ing. Fresia, esprima il suo parere sul disegno di legge di cui si tratta.

Il Consigliere Sig. BRÉAN dichiara di condividere l'opinione del Consigliere Dott. Dujany circa l'opportunità che il Consiglio fosse stato convocato prima per l'esame e lo studio di una questione così importante e complessa.

Fa, peraltro, presente che i dati finanziati circa l'ammontare delle entrate erariali sono stati già comunicati nel 1950 e che l'Assessore Ing. Fresia, nella relazione al bilancio del 1954, ha già precisato quali sono gli intendimenti del Governo per quanto concerne la questione della ripartizione entrate erariali (offerta di una quota fissa di circa Lire 657 milioni e di una quota variabile di circa Lire 50 milioni, oltre alla quota dei 9/10 dei canoni spettanti alla Regione a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto regionale).

Il Consigliere Dott. DUJANY osserva che nella predetta relazione al bilancio 1954 sono citati atti di cui i Signori Consiglieri non sono a conoscenza e, precisamente, le deliberazioni di Giunta richiamate nella relazione stessa.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rispondendo al Consigliere Dott. Dujany, informa che i dati concernenti l'ammontare delle entrate erariali e della quota di riparto offerta dal Governo sono stati già ripetutamente resi noti, in passato, ai Signori Consiglieri; fa presente che il provento delle entrate erariali e dei canoni per le concessioni idroelettriche per il 1953 non poteva essere comunicato prima al Consiglio, perché la Presidenza della Giunta è venuta a conoscenza, solo il 23 febbraio 1954, che i canoni predetti ammontarono, per l'anno 1953, a 259 milioni. Per quanto concerne le deliberazioni della Giunta citate nella relazione al bilancio 1954, rileva che le deliberazioni della Giunta sono a disposizione dei Signori Consiglieri che possono prenderne visione sia presso la Segreteria generale che presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio.

Ritiene che i rilievi formulati dal Consigliere Dott. Dujany non abbiano, quindi, molto fondamento.

Richiama, in proposito, l'attenzione del Consigliere Dott. Dujany sul verbale dell'adunanza consiliare in data 2 febbraio 1950 (oggetto n. 5).

Il Consigliere Dott. DUJANY obietta che i dati in possesso dei Consiglieri sono appunto quelli riportati nel predetto verbale.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, pone in rilievo che, da anni, i termini della questione in discussione sono sempre gli stessi e che, dal raffronto delle cifre delle entrate erariali comunicate per gli anni 1952 e 1953, risulta che le variazioni annuali di tali entrate non apportano alcun importante elemento nuovo nella questione sulla quale il Consiglio deve oggi pronunciarsi.

Ricorda che, già nella primavera del 1951, e anche prima, vi erano tre blocchi di imposte: imposte per le quali si prevedeva una quota fissa per la Regione, imposte per le quali si prevedeva una quota variabile e imposte per le quali non si prevedeva nessuna quota di riparto.

Fa presente che, anche nelle varie proposte ministeriali successivamente fatte, vi furono soltanto piccole e non sostanziali variazioni poiché, allorquando il Presidente della Giunta, l'Assessore alle Finanze Ing. Fresia ed il Ragioniere Capo trattarono a Roma con la Commissione governativa dei dodici per la questione della ripartizione delle entrate erariali, fu loro offerta una percentuale di 4/10 sulle imposte di ricchezza mobile e complementare sui redditi ed osserva che tale percentuale, dopo vive insistenze e pressioni, è stata elevata a 7/10 dal Ministro Vanoni nell'estate del 1952.

Richiama l'attenzione di Signori Consiglieri sulla particolare importanza della decisione da assumere e dalla quale dipende l'avvenire della Regione dal punto di vista dell'autonomia finanziaria.

Fa presente che vi è, poi, un'altra importante questione che il Consiglio deve prendere in attento esame e che consiste nello stabilire se il Consiglio sia favorevole o no acchè venga diminuito il livello di vita dell'Amministrazione regionale, ciò che avverrebbe se venissero accettate le proposte fatte dal Governo.

Precisa che, personalmente, non si sente in grado di assumersi la responsabilità di accettare tali proposte ed aggiunge che ogni responsabilità ricadrà sul Governo se lo stesso intenderà ridurre la quota di riparto entrate di spettanza dell'Amministrazione regionale, in contrasto con quanto deliberato dalla Giunta e dal Consiglio della Regione.

Mr. le Conseiller PERRON déclare qu'il s'agit de savoir, une fois pour toujours, si Rome entend appliquer le Statut et respecter l'autonomie de la Vallée d'Aoste, car c'est depuis longtemps que le Président de la Junte et les Assesseurs vont se promener à Rome et ce serait l'heure d'arriver enfin à une solution.

Il estime que la Vallée d'Aoste a le droit de prétendre une autonomie financière qui complète son autonomie administrative et législative et que le Conseil doit, par conséquent, repousser cette moquerie et protester énergiquement contre les organes ministériels de Rome.

Il Consigliere Sig. DAYNÉ richiama l'attenzione del Consiglio sul seguente capoverso, riportato a pagina 4 della relazione allegata al bilancio dell'esercizio finanziario 1954:

"Nell'adunanza straordinaria del 28 giugno 1952 la Giunta regionale, il Presidente del Consiglio, il Deputato e il Senatore della Valle d'Aosta, hanno, all'unanimità, riconosciuto e stabilito che le proposte fatte dagli uffici governativi centrali non potevano essere accettate in guanto l'ammontare della quota fissa annua di spettanza della Regione era troppo inferiore all'ammontare delle spese obbligatorie ordinarie annue della Regione".

Il Consigliere Dr. DUJANY dichiara che il Consiglio dovrebbe esaminare le varie successive proposte governative concernenti la ripartizione delle entrate erariali per poter decidere in merito al progetto in esame nell'adunanza odierna.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, riconferma che le cinque o sei proposte governative pervenute in questi ultimi tempi e concernenti l'ordinamento finanziario della Regione sono tutte, sostanzialmente, uguali, salvo lievi e non importanti oscillazioni di 2/10 o di 3/10 di quota di riparto su determinate imposte, oscillazioni che non possono, comunque, influire sulla decisione in merito alla importante questione di principio sulla quale deve decidere il Consiglio.

Aggiunge che nessuna sostanziale maggiorazione di quote gli Amministratori regionali sono riusciti ad ottenere, nonostante si siano recati infinite volte a Roma per fare di persona pressioni per un equo aumento della quota di riparto da assegnare alla Regione.

L'Assessore Ing. FRESIA conferma quanto dichiarato dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri e, - in risposta alla domanda fattagli dal Consigliere Dott. Dujany, - dichiara di avere sempre e soltanto chiesto, nei vari colloqui e nelle trattative svolte a Roma, che fosse assegnata alla Regione una quota fissa. Dichiara di ritenere che il Consiglio debba insistere sul principio di una sufficiente quota fissa di riparto delle entrate erariali.

Fa presente che anche se - in ipotesi - si dovesse accedere al principio delle due quote (quota fissa e quota variabile) sarà necessario pretendere che la quota fissa sia, comunque, stabilita in misura sufficiente per assicurare le spese e le necessità ordinarie della Regione.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, domanda all'Assessore Ing. Fresia se ritenga che le proposte di riparto fatte dall'allora sottosegretario Gava possano essere accettate dal Consiglio.

L'Assessore Ing. FRESIA risponde che l'ammontare delle quote annue di riparto proposte dall'On. Gava non sono sufficienti per assicurare l'attuale tenore di vita della Regione.

L'Assessore Geom. ARBANEY si dichiara d'avviso che occorra guardare più alla sostanza che alla forma in merito alla questione della quota di riparto entrate da assegnarsi alla Regione, in quanto l'essenziale è di ottenere una quota di riparto tale che consenta la continuazione dell'attuale tenore di vita.

Esprime parere che si debba insistere sul principio della quota fissa di riparto; osserva, però, che - qualora si dovesse cedere su tale questione di principio e accettare, invece, il principio delle due quote (fissa e variabile) - occorrerà, comunque, che la quota fissa sia stabilita in misura tale da permettere di assicurare il finanziamento delle spese obbligatorie ordinarie annuali della Regione.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ritiene opportuno che dal verbale della odierna seduta risulti che il Consiglio, ad unanimità di voti, afferma che l'ordinamento finanziario della Regione deve basarsi, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, sul principio della quota unica fissa di ripartizione delle entrate erariali.

Raccomanda ai Signori Consiglieri di meditare attentamente su quanto egli ha detto prima di pronunciarsi sulla questione, perché, anche per ragioni ovvie, è opportuno che il Consiglio riaffermi, unanime, il principio della quota fissa unica di riparto delle entrate erariali.

Il Consigliere Sig. BREAN, premesso che, sia nell'adunanza di ieri che nell'adunanza di oggi, il Consiglio ha discusso in merito alla concessione e all'aumento di sussidi regionali vari, pone in rilievo che il bilancio dell'esercizio finanziario 1954 dell'Amministrazione regionale prevede 1.600.000.000 circa di spese obbligatorie ordinarie e 1.260.000.000 circa di spese obbligatorie straordinarie.

Fa presente che tutti i Consiglieri conoscono quali sono e a quanto ammontano le entrate ordinarie e straordinarie della Valle e ritiene che, se non si vuole diminuire l'attuale tenore di vita della Regione, sia indispensabile che il Consiglio si pronunci a favore di una sufficiente quota fissa e unica di riparto delle entrate erariali, quota che dovrebbe essere stabilita in misura corrispondente all'ammontare delle spese obbligatorie ordinarie della Regione.

Mr. le Conseiller PERRON estime que le fait d'envisager la possibilité d'accepter le principe de la quote-part fixe et de la quote-part variable constituerait un procédé très dangereux vu que l'article 12 du Statut dit, au premier alinéa:

"Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali".

Il pense que, si l'on commence à capituler sur l'article 12, on finirait par accepter que l'Etat ne nous donne plus rien et les 52 articles du Statut régional disparaîtraient, petit à petit, les uns après les autres.

Il est d'avis que, - si l'on continue de ce pas et si le Conseil régional devait se limiter à accepter les propositions insignifiantes du Gouvernement de Rome, qui sont une insulte à la Vallée d'Aoste, - Messieurs les Conseillers n'auraient qu'à démissionner. Il pense que le Conseil doive défendre les droits que le Statut reconnaît à la Vallée et n'admettre aucune limitation aux articles du Statut.

Mr. le Président de la Junte, Avt. CAVERI, déclare que les Administrateurs de la Région, lors des pourparlers qui ont eu lieu en 1952 et 1953 à propos de ce problème, ont fait des sondages pour voir si l'on pouvait arriver, au. moins, à un pourcentage fixe de montant correspondant aux dépenses obligatoires ordinaires de la Région, comme il a été proposé par Mr. le Conseiller Bréan, afin d'assurer les conditions de vie actuelles à l'Administration régionale.

Il remarque que, malheureusement, à Rome on a l'intention de donner le moins possible comme "quota fissa".

En effet, dit-il, on nous a toujours offert comme "quota fissa" un tiers (650.000.000 circa) de ce que nous avons demandé (1.800.000.000) et une part comme "quota variabile".

Voilà quelles sont les intentions que nous avons découvertes avec les sondages que nous avons faits. Les tentatives ont donc été faites, et Mr. l'Assesseur Arbaney était présent, mais on nous a toujours répondu négativement.

Il est d'avis que, si le Conseil décidera, en base au Statut, que l'on insiste sur le principe de la "quota fissa", la Junte pourra faire de nouveau des sondages pour savoir quel est le montant de la quote fixe qu'on entend nous donner et reporter la question au Conseil.

Il rappelle d'avoir dit, dès le commencement, qu'il y a deux questions, une de droit constitutionnel et l'autre d'ordre juridique.

Quant à la question de droit constitutionnel, il remarque que le Conseil ne peut pas accepter le principe de deux pourcentages et, quant à la question juridique, il observe que le Conseil doit décider s'il accepte la quotepart fixe de 637 millions, c'est-à-dire le projet de loi en discussion.

Estimez-vous, demande-t-il, que nous puissions faire un bilan avec un pourcentage fixe de 637 millions? Je pense que vous allez répondre négativement et alors nous pouvons dire que la Junte et le Conseil repoussent le projet de loi qui a été proposé par la Présidence du Conseil des Ministres.

Informa che si è tentato di ottenere dal Presidente della Giunta una risposta sul disegno di legge senza che in merito al detto disegno di legge fosse sentito il Consiglio regionale.

Comunica di non essersi sentito di assumere la responsabilità di dare una risposta al riguardo, non volendo essere il dittatore di cui si parla, e di avere ritenuto opportuno di interpellare prima il Consiglio per conoscerne il parere, pure essendo stabilito, al primo comma dell'articolo 50 dello Statuto regionale, che l'ordinamento finanziario della Regione deve essere stabilito "in accordo con la Giunta regionale".

Il Presidente, Ing. PASQUALI, ritiene che tutti i Consiglieri siano d'accordo nel considerare non accettabile il disegno governativo di legge in esame concernente l'ordinamento finanziario della Regione e la ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione.

Chiede se il Consiglio ritenga opportuno di dare mandato alla Giunta regionale di continuare le trattative, al fine di addivenire alla elaborazione di un nuovo disegno di legge che assicuri la possibilità di vita all'Amministrazione regionale.

I Consiglieri Dott. DUJANY e Geom. G. NICCO propongono che il Consiglio dia alla Giunta mandato di difendere con ogni energia i diritti della popolazione valdostana e di fare tutto quanto possibile per ottenere che siano accolte le richieste dell'Amministrazione regionale.

IL CONSIGLIO

esaminato il disegno governativo di legge concernente l'ordinamento finanziario della Regione e la ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione;

ritenuto che, in conformità all'articolo 119 della Costituzione della Repubblica Italiana, al primo comma dell'articolo 12 e al terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, l'ordinamento finanziario della Regione dovrebbe essere basato su un sistema di ripartizione delle entrate erariali non provvisoria e tale da garantire la necessaria autonomia finanziaria alla Regione, tenuto conto che le spese annue obbligatorie a carico del bilancio regionale ammontano a Lire 2.792.700.000;

considerato che la quota di ripartizione delle entrate erariali da assegnare alla Regione dovrebbe essere determinata tenendo conto delle particolari necessità della Valle d'Aosta, delle entrate erariali riscosse fuori Valle da Società aventi stabilimenti e impianti in Valle e delle spese annue poste per legge a carico regionale, in seguito al trasferimento alla competenza della Regione di numerosi ed onerosi servizi già di competenza di uffici statali periferici e di Enti locali soppressi;

ritenuto che il progetto di ordinamento finanziario e di ripartizione. delle entrate erariali predisposto dagli Uffici governativi centrali, basato su un sistema di ripartizione delle entrate erariali valido per un determinato periodo di tempo (ormai già quasi trascorso) e su due quote di ripartizione (una fissa ed una variabile da determinarsi di anno in anno) non appare certo ispirato ai principi predetti;

ad unanimità;

Delibera

1) di considerare non accettabile da parte della Regione il predetto disegno governativo di legge concernente l'ordinamento finanziario della Regione e la ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione;

2) di incaricare la Giunta regionale ed il Presidente della Giunta regionale di continuare con le competenti Autorità Governative le trattative in corso, al fine di addivenire alla elaborazione di un nuovo disegno di legge basato su un sistema di ripartizione non provvisorio di entrate erariali equo ed accettabile da parte della Regione.

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