Oggetto del Consiglio n. 17 del 12 marzo 1954 - Verbale

OGGETTO N. 17/54 - CONCESSIONE DI SUSSIDI MENSILI AI VECCHI CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI BISOGNO E CHE ABBIANO SUPERATO IL 65° ANNO DI ETÀ - APPROVAZIONE DI NORME PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI STESSI TRAMITE GLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA.

Il Presidente, Ing. PASQUALI, dichiara aperta la discussione sulla proposta concernente la concessione di sussidi mensili ai vecchi che versano in condizioni di bisogno e che abbiano superato il 65° anno di età e sulla proposta di approvazione di norme per l'erogazione dei sussidi stessi, tramite gli Enti comunali di assistenza.

Richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sullo schema di norme regolamentari predisposto dall'apposita Commissione consiliare, nominata nell'adunanza delli 4 aprile 1952 (oggetto n. 49), nonché sulla relazione illustrativa del regolamento stesso, redatta dal Presidente della Commissione consiliare.

Osserva che la relazione e lo schema di regolamento di cui si tratta sono stati trasmessi in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI MENSILI AI VECCHI BISOGNOSI AVENTI PIÙ DI 65 ANNI DI ETÀ, RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA DA ALMENO CINQUE ANNI.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE

Il Consiglio regionale, nella adunanza del 4 aprile 1952 (oggetto n. 49), nominava apposita Commissione consiliare - composta delle persone sottoelencate - per lo studio della possibilità di un ordinamento, su base regionale, del sistema attuale di previdenza:

- Ing. PASQUALI Augusto - Vice Presidente del Consiglio;

- Geom. ARBANEY Flaviano - Assessore all'Agricoltura e Foreste;

- Per. Ind. FOSSON Pietro - Assessore all'Industria e Commercio;

- Ing. FRESIA Luigi - Assessore alle Finanze;

- Sig. BREAN Giuseppe - Consigliere regionale;

- Dott. DUJANY Cesare - Consigliere regionale;

- Sig. MANGANONI Claudio - Consigliere regionale;

- Sig. VUILLERMOZ Zeffirino - Consigliere regionale.

La Commissione suddetta - insediata in data 15 luglio 1952 - nominava quale suo Presidente l'Ing. PASQUALI Augusto - Vice Presidente del Consiglio.

Successivamente la Commissione si riuniva nei giorni 30 luglio 1952, 23 gennaio, 15 maggio e 17 novembre 1953.

Nella riunione del 30 luglio 1952, la Commissione, - in relazione al mandato affidatole dal Consiglio di studiare "la possibilità di un ordinamento, su base regionale, del sistema attuale di previdenza", - ha ritenuto di dover esaminare, in primo luogo, in che consista e come funzioni il sistema attuale di previdenza nel campo nazionale e, in un secondo tempo, se ed in quale modo detto sistema possa essere adattato, con opportune norme integrative, alle particolari condizioni locali.

A tal'uopo incaricava il Rag. Righini - Direttore dell'Ufficio regionale contributi unificati per l'agricoltura, persona che ha competenza specifica in materia previdenziale - di redigere una relazione sulle varie forme di previdenza in atto, con invito a sottolineare le eventuali deficienze riscontrate nel campo regionale e a suggerire le modificazioni integrative ritenute opportune.

Nel contempo, tenuto presente che soltanto le categorie di lavoratori, per i quali vengono versati i prescritti contributi previdenziali, beneficiano di pensione e che, quindi, sono esclusi da ogni forma di previdenza tutti i lavoratori che non prestano la propria opera presso terzi in modo continuativo (contadini di piccolo censo lavoranti in proprio e, saltuariamente, presso terzi) ed i braccianti per i quali non vengono versati i contributi di legge, la Commissione si è orientata verso l'opportunità della concessione di sussidi regionali ai vecchi bisognosi che hanno compiuto il 65° anno di età.

Pertanto, dava incarico all'Assessorato Industria e Commercio di accertare, mediante indagine statistica, il numero dei lavoratori, residenti in Valle d'Aosta, che hanno oltrepassato il 65° anno di età, e di precisare quanti di costoro sono iscritti negli elenchi dei poveri e quanti, pur non essendo considerati poveri, versano in misere condizioni economiche.

Nella seconda riunione, la Commissione ha preso in esame la relazione redatta dal Rag. Righini, relazione nella quale sono state descritte ed illustrate le previdenze previste per le varie categorie dei salariati agricoli (abituali, occasionali, eccezionali e casuali).

Constatato che i coltivatori diretti sono esclusi da ogni forma previdenziale, la Commissione ha preso in esame la possibilità di attuazione di forme di previdenza per gli stessi, mediante versamento di un contributo annuo, il cui onere dovrebbe essere assunto parte a carico degli interessati e parte a carico dell'Amministrazione regionale.

Dopo approfondito esame della questione, la Commissione ha ritenuto che una forma di previdenza basata sul versamento volontario di contributi non sarebbe facilmente attuabile, perché il contadino è restio, in genere, al versamento di contributi volontari. D'altra parte, lo Statuto non dà alla Regione la potestà di imporre il versamento di un contributo obbligatorio per la attuazione di detta previdenza.

Pertanto, riconosciuta la impossibilità della realizzazione di forme previdenziali in campo regionale, la Commissione ritenne che l'unico sistema per aiutare i vecchi lavoratori fosse quello enunciato in precedenza, cioè la concessione di sussidi mensili ai vecchi che versino in condizioni di bisogno e che abbiano superato il 65° anno di età, sussidi da erogarsi tramite gli Enti comunali di assistenza, i cui fondi dovrebbero essere integrati dall'Amministrazione regionale.

Dalla indagine statistica, esperita dall'Assessorato all'Industria e Commercio, è risultato che i vecchi bisognosi, residenti in Valle d'Aosta, che hanno oltrepassato il 65 anno di età, ammontano a circa 1.200. Pertanto, calcolando in Lire 2.500-3.000 mensili la misura del sussidio da concedersi ad ogni vecchio bisognoso, l'onere al quale l'Amministrazione regionale dovrebbe far fronte per l'erogazione dei sussidi di cui si tratta si aggirerebbe sui 40 milioni annui.

Peraltro, tenuto presente che l'ammissione all'assistenza, da parte dei singoli E.C.A., viene disposta secondo criteri che variano da E.C.A. a E.C.A., la Commissione ritenne necessario di predisporre uno schema di regolamento recante norme per l'erogazione dei sussidi da parte degli Enti comunali di assistenza. Detto schema - elaborato a cura dell'ufficio regionale di assistenza e beneficenza - fu esaminato, discusso ed approvato dalla Commissione nella adunanza del 15 maggio 1953 e consta di cinque articoli, che non necessitano di particolare illustrazione.

Si ritiene opportuno, però, di richiamare la attenzione dei Signori Consiglieri sui seguenti principi base, sui quali la Commissione, unanime, ha concordato:

a) per la concessione del sussidio regionale deve essere comprovata la residenza stabile del richiedente in Valle d'Aosta per un periodo non inferiore ai cinque anni;

b) la concessione del sussidio regionale è subordinata al preventivo accertamento e controllo, da parte dell'Ufficio regionale di Assistenza e Beneficenza, delle condizioni economiche dei richiedenti l'assistenza e dei parenti obbligati per legge alla prestazione degli alimenti.

A tal'uopo dovrà essere compilato per ogni richiedente l'assistenza, a cura dei singoli Enti comunali di Assistenza, apposito questionario;

c) alle persone già assistite dagli E.C.A., o che già usufruiscono di altre forme di assistenza e di previdenza di carattere continuativo che risultino inadeguate (pensionati con pensioni minime), il sussidio regionale può essere concesso in misura ridotta, in modo che gli assistiti percepiscano, in complesso, un importo mensile pari all'ammontare del sussidio stabilito annualmente dal Consiglio regionale;

d) la Commissione ritiene opportuno, per ragioni prudenziali, che l'ammontare del sussidio mensile sia fissato, per il primo anno, nell'importo di Lire 2.500, anziché di Lire 3.000, in quanto potrebbe verificarsi, in avvenire, che il sussidio non possa essere concesso nella misura di Lire 3.000 mensili, sia perché le condizioni del bilancio regionale non lo consentano, sia perché il numero degli assistiti abbia a risultare superiore a quello previsto di 1.200 circa.

Quanto sopra premesso, la Commissione sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio l'allegato schema di regolamento recante norme per la concessione di sussidio mensile ai vecchi bisognosi nonché l'allegata bozza di questionario che, a cura dei Comuni, dovrebbe essere compilato per ogni richiedente l'assistenza.

Aosta, li 17 novembre 1953.

IL PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE CONSILIARE

F.to Ing. A. Pasquali

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NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI MENSILI DI ASSISTENZA AI VECCHI BISOGNOSI.

Art. 1

In relazione alle disponibilità di fondi dei bilanci annuali di previsione della Regione sarà stanziato, ogni anno, un apposito fondo regionale per sussidi mensili di assistenza del erogarsi ai vecchi bisognosi d'entrambi i sessi, residenti in Valle d'Aosta.

I sussidi mensili di assistenza sono concessi ed erogati dagli Enti comunali di assistenze secondo le norme e nella misura stabilita annualmente dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'entità del fondo stanziato in bilancio dal Consiglio regionale e del numero dei vecchi ammessi all'assistenza.

Art. 2

Gli Enti comunali di assistenza ammettono alla concessione del sussidio di cui al precedente articolo le persone di ambo i sessi che abbiano la residenza stabile in Valle d'Aosta da oltre cinque anni, che abbiano superato gli anni 65 di età, siano privi di mezzi di sussistenza e non abbiano coniuge o discendenti e parenti in adeguate condizioni economiche.

A coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, già usufruiscono di una qualsiasi altra forma di assistenza o di previdenza di carattere continuativo che risulti inadeguata (ad esempio: ricoverati in Istituti di assistenza, pensionati con pensioni minime) può essere concesso il sussidio in misura ridotta, secondo le disposizioni emanate dal servizio regionale di assistenza.

Art. 3

Gli Enti comunali di assistenza debbono trasmettere semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno all'Amministrazione regionale (Servizio Assistenza e Beneficenza) gli elenchi delle persone residenti nella rispettiva circoscrizione, di età superiore ai 65 anni, che abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente e da ammettersi all'assistenza, compilando la apposita scheda informativa predisposta dall'Amministrazione regionale.

L'Amministrazione regionale, effettuati i controlli e gli accertamenti del caso, restituisce, vistati per benestare, agli Enti comunali di assistenza, gli elenchi delle persone ammesse alla concessione dei sussidi e versa anticipatamente ai Cassieri degli Enti comunali di assistenza l'ammontare dei sussidi da erogarsi nel semestre successivo.

Art. 4

Gli Enti comunali di assistenza debbono annotare nei libretti personali di assistenza degli assistiti l'importo dei sussidi loro erogati e dell'assistenza loro prestala in qualsiasi forma.

Art. 5

Gli Enti comunali di assistenza debbono istituire nei loro bilanci di previsione appositi articoli di entrata e di spesa per l'introito e l'erogazione delle somme loro versate dalla Regione per la liquidazione dei sussidi assistenziali ai vecchi bisognosi e debbono trasmettere all'Amministrazione regionale (Servizio Assistenza e Beneficenza) documentati rendiconti semestrali delle somme erogate per i sussidi mensili di cui ai precedenti articoli.

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

DIVISIONE ASSISTENZA E BENEFICENZA

ASSISTENZA AI VECCHI BISOGNOSI CHE HANNO COMPIUTO IL 65 ANNO DI ETÀ

COMUNE DI .......

Scheda informativa relativa al Signor ...... (cognome, nome, paternità)

PERSONE OBBLIGATE ALLA PRESTAZIONE DEGLI ALIMENTI

(Articolo 433 del Codice Civile)

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine seguente:

1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

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Il Sindaco sottoscritto, esaminati gli atti d'ufficio e assunte precise informazioni, attesta e certifica quanto segue:

N.

Cognome e nome

Paternità e maternità

Luogo e data di nascita

Professione

Richiedente l'assistenza: ..............

Parenti tenuti alla prestazione degli alimenti:

1

Coniuge

............

.............

.........

2

Figli o loro discendenti

............

.............

.........

3

Genero

............

.............

.........

4

Nuora

............

.............

.........

5

Fratelli e sorelle

............

.............

.........

Residenza attuale del richiedente l'assistenza: Comune di ..... dal giorno ..... al giorno .....

Residenze anteriori del richiedente l'assistenza:

Comune di ..... dal ..... al .....

Comune di ..... dal ..... al .....

STATO ECONOMICO DEL RICHIEDENTE L'ASSISTENZA

È valido al lavoro? ..... Lavora stabilmente? ..... Saltuariamente? ..... Ammontare annuo del reddito del lavoro L. ..... È pensionato ..... Ammontare annuo della pensione L. ..... È già assistito dall'E.C.A.? ..... Ammontare annuo del sussidio di cui usufruisce L. ..... Usufruisce di altre assistenze? ..... quali? ..... per quale importo? ..... Proprietà immobiliari del richiedente l'assistenza: in che consistono? ..... Comuni nei quali sono site le proprietà: ..... Valore dei beni immobili L. ..... Reddito dominicale L. ..... Reddito agrario L. ..... Reddito annuo netto presunto L. ......

STATO ECONOMICO DEI PARENTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI

Proprietà e redditi immobiliari e mobiliari (valore, reddito, rendite, cespiti vari annui) dei singoli obbligati agli alimenti:

Coniuge ..........

Figli o, in mancanza, i loro discendenti ..........

Genero ..........

Nuora ..........

Fratelli e sorelle .........

EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI

..........................................................

Dal Comune di .......... lì ..........

IL SINDACO ..........

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Il Presidente, Ing. PASQUALI, nella sua qualità di Presidente della Commissione consiliare che ha formulato le proposte che sono state sottoposte all'esame del Consiglio, riferisce brevemente sui lavori della Commissione stessa.

Ricorda che la suddetta Commissione aveva ricevuto dal Consiglio il mandato di studiare "la possibilità di un ordinamento, su base regionale, del sistema attuale di previdenza". Precisa che la Commissione ha tenuto varie riunioni e si è avvalsa, per l'espletamento del suo mandato, dell'ausilio tecnico del Rag. Righini - Direttore del locale Ufficio per i contributi agricoli unificati.

Informa che la Commissione stessa, dopo approfondito studio della questione e constatata l'impossibilità della realizzazione di forme previdenziali in campo regionale, ha ritenuto che l'unico sistema di pratica e immediata attuazione, per aiutare i vecchi lavoratori non pensionati e in condizioni di bisogno, fosse quello di concedere sussidi mensili assistenziali ai vecchi che versino in condizioni di bisogno e che abbiano superato il 65° anno di età, sussidi da erogarsi tramite gli Enti comunali di assistenza, i cui fondi dovrebbero essere integrati dall'Amministrazione regionale.

Comunica che, in base alle indagini statistiche esperite dall'Assessorato all'Industria e Commercio, è risultato che i vecchi bisognosi di oltre 65 anni di età, residenti in Valle d'Aosta, ammontano a circa 1.200.

Fa presente che, pertanto, calcolando in Lire 2.500-3.000 mensili la misura del sussidio da concedersi ad ogni vecchio bisognoso, la spesa alla quale l'Amministrazione regionale dovrebbe far fronte, per l'erogazione dei sussidi di cui si tratta, si aggirerebbe sui 40 milioni annui.

Osserva che si rendeva necessaria l'elaborazione di un regolamento recante norme per l'erogazione dei sussidi tramite gli Enti comunali di assistenza e che, pertanto, la Commissione ha predisposto lo schema di regolamento sopra riportato, nonché il questionario (scheda informativa) che, a cura dei singoli Enti comunali di assistenza, dovrà essere compilato per ogni richiedente il sussidio.

Precisa che detto questionario contempla le notizie relative allo stato economico del richiedente l'assistenza e dei parenti obbligati agli alimenti nei confronti dello stesso, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile.

Illustra brevemente lo schema di regolamento e pone in rilievo che i richiedenti l'assistenza, per poter beneficiare del sussidio, devono avere la residenza stabile in Valle d'Aosta da oltre cinque anni, avere superato gli anni 65 di età, essere privi di mezzi di sussistenza e non avere "coniuge o discendenti o parenti in adeguate condizioni economiche".

Rileva che alle persone che si trovano nelle condizioni predette e che già usufruiscono di una qualsiasi altra forma di assistenza (da parte dell'E.C.A. o di altri Enti) o di previdenza di carattere continuativo, che risulti inadeguata, può essere concesso il sussidio in misura ridotta, in modo che le persone stesse possano percepire, in complesso, un importo mensile non inferiore all'ammontare del sussidio mensile stabilito di anno in anno dall'Amministrazione regionale.

Comunica che la Commissione ha ritenuto opportuno, per ragioni prudenziali, di fissare l'importo del sussidio mensile per il primo anno (1954) nell'importo di Lire 2.500 anziché di Lire 3.000, non conoscendosi con esattezza a quanto ammonterà l'onere della spesa a carico regionale, in sede di prima applicazione del provvedimento. Aggiunge che, per gli anni successivi, l'importo del sussidio dovrebbe essere determinato annualmente dal Consiglio, in relazione alle possibilità del bilancio e previo accertamento del numero dei vecchi bisognosi che rientrano nelle condizioni previste dal regolamento.

Propone che il Consiglio proceda, anzitutto, a una discussione dì carattere generale sull'argomento e, in seguito, all'esame dei singoli articoli del regolamento.

L'Assessore Geom. ARBANEY osserva che nel regolamento non è detto se il sussidio debba essere concesso solo ai vecchi bisognosi inabili al lavoro o anche a coloro che sono ancora abili al lavoro. Esprime il timore che possa verificarsi il caso che qualche richiedente l'assistenza rinunci a lavorare per poter beneficiare del sussidio.

Il Presidente, Ing. PASQUALI, precisa che la Commissione non ha ritenuto di stabilire alcuna norma in proposito, data l'esiguità del sussidio regionale concesso e anche per non privare di tale beneficio quei vecchi che si sforzano di lavorare.

Segue breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente, Ing. PASQUALI, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, l'Assessore Per. Ind. FOSSON e i Consiglieri Dr. NORAT e Dr. DUJANY.

Il Consigliere Dr. NORAT esprime parere che il sussidio debba essere concesso anche ai vecchi che siano ancora in grado di lavorare e che lavorino, ma ritiene opportuno che coloro i quali non hanno voglia di lavorare e si rivolgono a più Enti per la concessione di sussidi debbano essere sottoposti a visita medica, per accertare se siano abili o no al lavoro.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che il sussidio deve essere concesso a prescindere dallo stato di salute del vecchio richiedente l'assistenza.

Il Consigliere Dr. DUJANY si dichiara d'avviso che la proposta formulata dalla Commissione non debba essere modificata.

L'Assessore Per. Ind. FOSSON comunica di condividere il parere del Consigliere Dr. Dujany, in quanto ritiene che il caso prospettato dall'Assessore Geom. Arbaney si verificherà difficilmente ed in quanto la misura del sussidio regionale è esigua; rileva poi che con tali sussidi si intende integrare i sussidi assistenziali concessi dagli E.C.A. e da altri Enti.

In merito a quanto detto dal Consigliere Dr. Norat, osserva che è già previsto lo svolgimento di una indagine presso gli E.C.A., per conoscere i nominativi degli assistiti e l'importo dei sussidi di cui beneficiano.

Aggiunge che la Commissione, nel formulare le proposte, ha tenuto presente essenzialmente lo stato di bisogno in cui versano generalmente i vecchi che hanno compiuto il 65° anno di età.

Il Presidente, Ing. PASQUALI, fa presente che la Divisione Assistenza e Beneficenza dell'Amministrazione regionale potrà esaminare con esatta conoscenza la situazione economica dei richiedenti l'assistenza e dei loro familiari, in base ai dati e alle notizie del questionario che dovrà essere compilato per ognuno di essi.

Il Consigliere Sig. MANGANONI ricorda che i Consiglieri del gruppo social-comunista, nella mozione già presentata a suo tempo, avevano chiesto che fosse studiata la possibilità "di assegnare una pensione o un sussidio fisso mensile, sotto qualsiasi forma, ai vecchi lavoratori che hanno raggiunto il 65° anno di età" e avevano proposto in Lire 5.000 mensili l'ammontare della pensione o del sussidio.

Fa presente che, essendo risultata, nelle riunioni della Commissione consiliare, impossibile la concessione di una pensione fissa (forma previdenziale), i Consiglieri stessi hanno aderito all'unico possibile sistema di pratica e immediata attuazione, cioè la concessione di un sussidio mensile (forma assistenziale).

Per quanto concerne l'importo del sussidio mensile, precisa che i Consiglieri del gruppo social-comunista hanno aderito alla proposta di stabilirlo in Lire 2.500 - 3.000 mensili, in quanto una misura superiore comporterebbe un onere troppo rilevante a carico dell'Amministrazione regionale, le cui possibilità finanziarie sono attualmente assai ridotte.

Comunica che la Commissione ha già preso in esame le difficoltà e le obiezioni che sono state ora sollevate dai signori Consiglieri e, dopo ponderato studio della questione, ha elaborato lo schema di regolamento di cui si tratta, corredandolo di una scheda informativa da compilarsi per ogni richiedente l'assistenza.

Riconosce che tale regolamento può non essere perfetto e che dovrà essere migliorato in base alle modifiche che si constateranno necessarie nel primo periodo di applicazione del provvedimento.

Conclude, ponendo in rilievo che sia la misura del sussidio da concedersi che le norme del regolamento sono state concordate e approvate ad unanimità dalla Commissione consiliare e propone, pertanto, che il Consiglio approvi le proposte formulate dalla Commissione stessa.

In merito ad alcune voci della scheda informativa segue breve discussione fra il Presidente, Ing. PASQUALI, gli Assessori Geom. ARBANEY e Per. Ind. FOSSON ed il Consigliere Geom. G. NICCO.

Il Consigliere Signora RONC-DESAYMONET ricorda di essere uno dei Consiglieri che hanno presentato, a suo tempo, la mozione e constata con soddisfazione e compiacimento che l'Amministrazione regionale intende andare incontro alle prime necessità dei vecchi bisognosi con la concessione di sussidi fissi mensili.

Osserva, però, che le donne, in genere, hanno la vecchiaia più precoce degli uomini, in quanto la loro costituzione fisica è più fragile e più debole.

Propone, pertanto, che il limite di età prescritto per l'ottenimento del sussidio sia stabilito, per le donne, in sessanta anni, anziché in sessantacinque anni compiuti.

Il Presidente, Ing. PASQUALI, fa presente che quanto esposto dal Consigliere Signora Ronc-Désaymonet è stato già discusso dalla Commissione la quale, dopo lungo e ponderato esame, ha ritenuto non opportuno, almeno per il primo anno di applicazione del provvedimento, di ridurre il limite di età per le donne, in quanto, non conoscendosi con esattezza il numero dei beneficiari del sussidio, si correrebbe il rischio di porre a carico dell'Amministrazione regionale un onere troppo rilevante, in relazione alle limitate disponibilità finanziarie attuali.

Osserva che la predetta proposta, - come pure la possibilità di aumento della misura del sussidio ed eventuali modifiche al regolamento, - potranno essere prese in esame alla fine dell'anno corrente, allorché si conoscerà l'ammontare totale della spesa annua a carico regionale per i sussidi assistenziali di cui si tratta.

Esprime parere che il Consigliere Signora Ronc-Désaymonet dovrebbe volgere in raccomandazione la sua proposta.

Il Consigliere Sig.ra RONC-DESAYMONET, concordando con il Presidente Ing. Pasquali, dichiara di trasformare la sua proposta in raccomandazione.

Il Consiglio prende atto.

L'Assessore Geom. ARBANEY richiama l'attenzione del Consiglio sulla scheda informativa proposta e rileva che la dichiarazione: "il Sindaco sottoscritto, esaminati gli atti d'ufficio e assunte precise informazioni, certifica quanto segue" non è sufficientemente impegnativa. Ritiene che il Sindaco dovrebbe assumersi una maggiore responsabilità e certificare o attestare che le informazioni assunte corrispondono al vero.

Segue discussione in merito, alla quale prendono parte il Presidente, Ing. PASQUALI, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Per. Ind. FOSSON e Geom. ARBANEY, il quale propone che la dichiarazione del Sindaco, nella prima parte della scheda informativa, sia completata con l'inserimento delle parole "attesta e" fra la parola "informazioni" e la parola "certifica".

Il Consiglio concorda, unanime, sulla proposta dell'Assessore Geom. ARBANEY.

Il Presidente Ing. PASQUALI, constatato che nessun altro Consigliere intende fare osservazioni, né di carattere generale né di carattere particolare, sull'argomento in discussione, invita il Consiglio ad approvare le proposte formulate dalla Commissione consiliare e a delegare alla Giunta l'adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO

richiamate le deliberazioni consiliari n. 12 in data 14 marzo 1952 e n. 49 in data 4 aprile 1952;

veduti gli articoli 3, lettera i), e 31 dello Statuto regionale;

ad unanimità di voti: (presenti e votanti n. 29);

Delibera

1) di approvare la concessione e l'erogazione - tramite gli Enti comunali di assistenza - di sussidi mensili di assistenza ai vecchi bisognosi, di entrambi i sessi, residenti in Valle d'Aosta da almeno cinque anni secondo le norme e le modalità riportate in allegato in calce alla presente deliberazione;

2) di stabilire che la concessione e l'erogazione dei sussidi di cui si tratta, comprensivi e sostitutivi degli analoghi sussidi già concessi tramite gli E.C.A. ai vecchi bisognosi, siano annualmente deliberate dalla Giunta regionale in relazione alle disponibilità di fondi dei bilanci annuali di previsione della Regione;

3) di delegare alla Giunta regionale ogni provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione per la determinazione della misura, la concessione e l'erogazione dei sussidi di assistenza ai vecchi bisognosi, tramite gli E.C.A. della Valle d'Aosta, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

4) di finanziare le spese previste per l'anno 1954, per la concessione dei sussidi di cui alle premesse, mediante la istituzione, nella parte USCITA del bilancio dell'esercizio finanziario 1954, in corso di approvazione, di apposito stanziamento di Lire quaranta milioni per: "Contributi annuali agli E.C.A. - Fondo per assistenza alla vecchiaia bisognosa" Art. 22-B.

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NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI MENSILI DI ASSISTENZA AI VECCHI BISOGNOSI.

Art. 1

In relazione alle disponibilità di fondi dei bilanci annuali di previsione della Regione sarà stanziato, ogni anno, un apposito fondo regionale per sussidi mensili di assistenza da erogarsi ai vecchi bisognosi di entrambi i sessi, residenti in Valle d'Aosta.

I sussidi mensili di assistenza sono concessi ed erogati dagli Enti comunali di Assistenza secondo le norme e nella misura stabilita annualmente dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'entità del fondo stanziato in bilancio dal Consiglio regionale e del numero di vecchi ammessi all'assistenza.

Art. 2

Gli Enti comunali di Assistenza ammettono alla concessione del sussidio di cui al precedente articolo le persone di ambo i sessi che abbiano la residenza stabile in Valle d'Aosta da oltre cinque anni, che abbiano superato gli anni 65 di età, siano privi di mezzi di sussistenza e non abbiano coniuge o discendenti e parenti in adeguate condizioni economiche.

A coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, già usufruiscono di una qualsiasi altra forma di assistenza o di previdenza di carattere continuativo che risulti inadeguata (ad esempio: ricoverati in Istituti di Assistenza, pensionati con pensioni minime) può essere concesso il sussidio in misura ridotta, secondo le disposizioni emanate dal Servizio regionale di Assistenza.

Art. 3

Gli Enti comunali di Assistenza debbono trasmettere semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, all'Amministrazione regionale (Servizio Assistenza e Beneficenza) gli elenchi delle persone residenti nella rispettiva circoscrizione, di età superiore ai 65 anni, che abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente e da ammettersi all'assistenza, compilando la apposita scheda informativa predisposta dall'Amministrazione regionale.

L'Amministrazione regionale, effettuati i controlli e gli accertamenti del caso, restituisce, vistati per benestare, agli Enti comunali di Assistenza, gli elenchi delle persone ammesse alla concessione dei sussidi e versa anticipatamente ai Cassieri degli Enti comunali di Assistenza l'ammontare dei sussidi da erogarsi nel semestre successivo.

Art. 4

Gli Enti comunali di Assistenza debbono annotare nei libretti personali di assistenza degli assisiti l'importo dei sussidi loro erogati e dell'assistenza loro prestata in qualsiasi forma.

Art. 5

Gli Enti comunali di Assistenza debbono istituire nei loro bilanci di previsione appositi articoli di entrata e di scesa per l'introito e l'erogazione delle somme loro versate dalla Regione, per la liquidazione dei sussidi assistenziali ai vecchi bisognosi e debbono trasmettere all'Amministrazione regionale (Servizio Assistenza e Beneficenza) documentati rendiconti semestrali delle somme erogate per i sussidi mensili di cui ai precedenti articoli.

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