Oggetto del Consiglio n. 203 del 4 aprile 1979 - Verbale
OGGETTO N. 203/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Disposizioni speciali in materia di collocamento a riposo di dipendenti regionali".
Gli eventi alluvionali che hanno colpito la Valle d'Aosta nell'ottobre del 1977 e nell'agosto del 1978 richiedono una notevole maggiore attività amministrativa e tecnica dalla Regione, ai fini anche dell'attuazione degli interventi finalizzati dallo Stato con la legge 19 gennaio 1979, n. 17.
In considerazione di tale situazione e del rilevante esodo di funzionari esperti avvenuto in questi ultimi tempi, anche in applicazione della legge statale n. 336/1970 e successive modificazioni, sarebbe opportuno trattenere in servizio per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1979, alcuni funzionari di carriera direttiva e di concetto, che dovrebbero essere collocati a riposo il 1° luglio 1979, ai sensi della suddetta legge statale n. 336/1970 e successive modificazioni, allo scopo di non creare ulteriori immediate difficoltà alla Regione nell'espletamento della sua attività.
Il prolungamento dell'attività di servizio per il 2° semestre del corrente anno non sarà conteggiato in aumento alla anzianità maturata dai funzionari interessati alla data del 1° luglio 1979.
A tale scopo, la Giunta sottopone all'esame del Consiglio Regionale l'unito disegno di legge.
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Disegno di legge regionale n. 62
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ____________________ n. _________: DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DI DIPENDENTI REGIONALI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Quando la cessazione dal servizio di un dipendente regionale, alla data prestabilita in applicazione dell'articolo 1 del Decreto-Legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 355, determini gravi difficoltà nel funzionamento di un importante settore di attività regionale, può disporsi, in via eccezionale, la proroga del collocamento a riposo, con il consenso dell'interessato, per il periodo necessario al superamento di tali difficoltà e per il tempo che manca al compimento del 65° anno di età, e comunque non oltre il 1° gennaio 1980.
Il provvedimento di proroga non comporta, nei confronti degli altri dipendenti, alcuna variazione delle date di collocamento a riposo, per essi prestabilite in applicazione del suddetto articolo, né, nei confronti di coloro che sono collocati a riposo alla fine del servizio, la perdita dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni; il beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della medesima legge è ridotto nella misura in cui viene prorogata la data di collocamento a riposo rispetto a quella fissata ai sensi del citato Decreto-Legge n. 261/74.
Il numero dei dipendenti mantenuti in servizio ai sensi del primo comma non può essere superiore a tre.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta, Andrione.
Andrione (U.V.) - Si tratta, sull'esempio di altre Regioni, in particolare del Friuli, di approfittare dell'alluvione per correggere una legge che porta notevole danno all'Amministrazione pubblica, la cosiddetta "legge dell'esodo". Sono gli ultimi scaglioni quelli che devono ancora andare in pensione approfittando della legge dell'esodo, e questa legge costa cara, c'è da versare una quantità di contributi notevoli perché si coprono i 7 anni, anche se poi i funzionari non godono dei sette anni di pre-pensionamento. In questo modo potranno essere prolungati e potranno rimanere in servizio - se ricordo bene - 5 funzionari per un periodo più lungo, ed in questo modo potranno andare in pensione in maniera normale, secondo le normali procedure: da un lato sfruttiamo la loro competenza per un periodo più lungo e, dall'altro, paghiamo meno come contributi per il pre-pensionamento.
Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione. Informo i colleghi Consiglieri che vi stanno distribuendo la relazione che è sostitutiva della relazione precedente, perché nella relazione precedente, per un errore materiale, era stato dimenticato l'ultimo comma: "Nessuna variazione delle date di collocamento a riposo dei dipendenti regionali inseriti negli altri contingenti dell'anno 1979 sarà provocata dal trattenimento in servizio, per la durata di sei mesi, dei predetti funzionari di carriera direttiva e di concetto, perché i medesimi sono gli ultimi, nei rispettivi ruoli e carriere, dei collocati a riposo nei contingenti annui a suo tempo deliberati ai sensi della legge statale n. 336/1970 e successive modificazioni", cioè la precisazione che ha fatto in questo istante anche il Presidente della Giunta nello specificare il numero limitato di dipendenti interessati a questo problema.
È aperta la discussione. Allora se nessuno chiede la parola passiamo alla trattazione del disegno di legge n. 62, articolo per articolo...anzi, articolo unico. Ci sono dichiarazioni di voto? Dovete sapere che con l'articolo unico la votazione è unica e segreta. Non ci sono dichiarazioni di voto. Il Consiglio è chiamato quindi a pronunciarsi con votazione segreta.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: ventiquattro
Votanti: ventiquattro
Maggioranza: tredici
Favorevoli: diciotto
Contrari: sei
Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 62.
Punto n. 8 dell'ordine del giorno.
