Oggetto del Consiglio n. 49 del 29 luglio 1953 - Verbale

OGGETTO N. 49/53 - PROPOSTA DI PROVVEDIMENTI INTESI AD ABOLIRE L'OBBLIGO DELLA CONFEZIONE DEL BURRO POSTO IN VENDITA DAI PRODUTTORI LOCALI. (INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GEOM. NICCO GIULIO)

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara aperta la discussione sulla seguente interpellanza del Consigliere Geom. Nicco Giulio concernente l'oggetto: "Proposta di provvedimenti intesi ad abolire l'obbligo della confezione del burro posto in vendita dai produttori locali", interpellanza di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Châtillon, 9-7-1953

Al Presidente del Consiglio della Valle

AOSTA

PregoLa voler far inserire nell'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio la seguente interpellanza:

"Interpello gli Assessori all'Agricoltura ed all'Industria e Commercio per sapere quali provvedimenti od iniziativa intendono prendere a favore dei nostri piccoli produttori locali per poterli autorizzare a vendere il burro di loro produzione senza la prescritta confezione, che riesce loro troppo gravosa e li costringe a vendere il prodotto ad un prezzo basso ai grossisti, che lo rivendono poi in Valle ben confezionato, ma manipolato e rimpastato".

Ossequi e saluti.

F.to: Nicco Giulio,

Consigliere della Valle

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Il Consigliere Geom. G. NICCO rileva che, con la sua interpellanza, ha inteso chiedere se non vi sia qualche possibilità per i contadini di vendere il burro di loro produzione senza dover sottostare all'obbligo di confezionare il burro in pani di peso ridotto (un etto o due, mezzo chilogrammo, ecc.), incartati e sigillati.

Osserva che i contadini non sono, generalmente, attrezzati per confezionare il burro secondo le norme prescritte dalle leggi sanitarie vigenti in materia e, quindi, sono costretti a vendere il loro prodotto sotto costo ai grossisti.

Informa che gli è stato riferito che i controllori delle grandi ditte specializzate nella manipolazione e confezione del burro vengono spesso anche in Valle d'Aosta ad accertarsi che non sia posto in vendita burro senza la prescritta confezione; rileva che le grandi ditte stanno diventando arbitri del commercio di tale prodotto.

Prega gli Assessori all'Agricoltura e Foreste ed all'Industria e Commercio di voler comunicare se e quali provvedimenti possano essere adottati a favore dei piccoli produttori locali.

L'Assessore Geom. ARBANEY fa presente che la confezione e la vendita del burro sono regolate da precise disposizioni legislative ed, in particolare, dall'art. 27 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, e dall'art. 2 del R.D.L. 6 aprile 1933, n. 381, articoli di cui dà lettura e che si trascrivono in appresso:

Regio Decreto-Legge 15 ottobre 1925, n. 2033

Art. 27

È vietato fabbricare, porre in vendita o mettere, comunque, in commercio burro:

a) contenente meno di 82 per cento, in peso di materia grassa;

b) contenente agenti di conservazione, ad eccezione del sale comune e del borato di sodio, purché quest'ultimo in proporzione non superiore al 2 per mille;

c) colorato con materie coloranti vietate dalle disposizioni sanitarie.

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Regio Decreto Legge 6 aprile 1933, n. 381

Art. 2

All'art. 28 del R. Decreto Legge 15 ottobre 1925, n. 2033 convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, sono aggiunti i seguenti comma:

"Il burro e i suoi succedanei posti in vendita per il consumo diretto debbono essere confezionati in pacchi sigillati, aventi peso netto non superiore a un chilogrammo. Il sigillo deve essere congegnato in modo che, in seguito alla apertura del pacco venga reso ulteriormente inservibile".

Sull'involucro che racchiude il solido di burro e i suoi succedanei debbono risultare, con caratteri indelebili e ben visibili, mediante timbratura, la denominazione del prodotto, il peso del solido, il nome e cognome o la ragione sociale e il luogo di residenza del produttore.

Il venditore non può dissigillare un nuovo pacco prima che sia esaurito quello precedentemente aperto. Quando nel locale esistono più banchi di vendita o più commessi adibiti allo smercio dei medesimi prodotti, è consentita dissigillatura di tanti pacchi quanti sono i commessi.

La vendita al dettaglio del burro e dei suoi succedanei non può essere fatta in locali che abbiano comunicazione interna con quelli nei quali i suddetti prodotti vengono fabbricati e lavorati.

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L'Assessore Geom. Arbaney pone in rilievo che le predette disposizioni di legge avevano, in un primo tempo, un'applicazione relativa nel territorio della Valle d'Aosta e che l'Assessorato all'Agricoltura, allorquando ebbe notizia di contravvenzioni elevate nei confronti di trasgressori, chiese precisazioni con lettera in data 6 agosto 1952, prot. n. 1734/6, all'Istituto Sperimentazione per la chimica agraria, in Torino, che rispose con la lettera seguente, di cui da lettura:

Istituto di Sperimentazione per la chimica agraria in Torino Via Ormea, 47.

Torino, 11 agosto 1952

Sig. CAPO della Divisione Agricoltura e Foreste Regione Autonoma della Valle d'Aosta

AOSTA

Con riferimento alla lettera del 6 u. s. Prot. n. 1734/6 si comunica a codesta Spett. Divisione che questo Istituto è incaricato della vigilanza per l'applicazione del R.D.L. 15 ottobre 1925 n. 2033 concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari per le provincie di Torino, Novara, Cuneo, Vercelli e Aosta in forza del decreto ministeriale 21 agosto 1929 art. 5 (vedi Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 23-9-1929 n. 221, pag. 4275).

Il prelevamento dei campioni viene effettuato a mezzo del Corpo delle Guardie di Finanza e nel nostro caso a cura del Maresciallo Maggiore Cerone Salvatore assegnato a questo Istituto in data 1° aprile 1950. Nell'interno della circoscrizione assegnata la Guardia di Finanza agisce di propria iniziativa senza che di volta in volta debba essergli affidato un compito specifico.

Distinti saluti.

p. IL DIRETTORE

F.to (illeggibile)

L'Assessore Geom. Arbaney pone in rilievo che, come risulta dalla predetta lettera, la vigilanza sul commercio del burro viene esplicata dall'Istituto di Sperimentazione per la chimica agraria, in Torino, che procede al prelevamento di campioni a mezzo del Corpo delle Guardie di finanza e, nel territorio della Valle d'Aosta, attualmente, a mezzo del maresciallo maggiore Sig. Cerone Salvatore.

Informa che alla lettera in data 11 agosto 1952, del predetto Istituto di Sperimentazione, l'Assessorato regionale all'Agricoltura rispose con lettera in data 5 settembre 1952, lamentando alcuni inconvenienti verificatisi e pregando di invitare il maresciallo maggiore Sig. Cerone a presentarsi a conferire presso l'Assessorato, per una presa di contatto e per chiarimenti.

Rileva che l'Istituto di Sperimentazione riscontrò la nota suddetta con la seguente lettera in data 9 settembre 1952, di cui dà lettura:

R. Istituto di Sperimentazione per la chimica agraria in Torino Via Ormea, 47.

IL DIRETTORE

N. 10750 Torino, lì 9 sett. 1952

Gent.mo Assessore,

In risposta alla cortese Sua lettera del 5 corr. mese, di cui La ringrazio, ho invitato il Maresciallo di Finanza CERONE Salvatore, comandato presso questo Istituto per il servizio di vigilanza contro le frodi, e latore della presente, a presentarsi a Lei e prendere i necessari accordi affinché il servizio di vigilanza in parola proceda senza inconvenienti di sorta.

Mi è gradita l'occasione per inviarLe i miei più cordiali saluti.

IL DIRETTORE F.to (illeggibile)

All'onorevole

ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

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L'Assessore Geom. Arbaney fa presente che il maresciallo maggiore Sig. Cerone si presentò all'Assessorato e riferì che, essendo il territorio della Valle d'Aosta assai lontano dalla sua sede, vi effettuava raramente ispezioni ai commercianti più che ai contadini e quasi sempre dietro segnalazione specifica di evasioni o infrazioni alle norme legislative vigenti in materia di commercio di prodotti agrari; aggiunse però che il servizio di vigilanza era stato intensificato in seguito all'accertata adulterazione di burro da parte di un produttore.

Rileva che è molto difficile ottenere dallo Stato l'abolizione delle vigenti disposizioni di legge regolanti il commercio dei prodotti agrari e che, d'altra parte, per la messa in vendita del burro è sufficiente che lo stesso sia avvolto con carta velina debitamente sigillata con sovra notato il nome del produttore; il che costituisce anche una garanzia per il consumatore.

L'Assessore Per. Ind. FOSSON, premesso che ha ben poco da aggiungere a quanto già detto dall'Assessore Geom. Arbaney, informa che fin dal 1950 la questione ora sollevata dal Consigliere Geom. G. Nicco è stata presa in esame dagli Assessorati all'Agricoltura e Foreste e all'Industria e Commercio - (tanto è vero che il Medico regionale aveva già predisposto un'ordinanza al riguardo) ma erano state riscontrate difficoltà nelle precise e tassative disposizioni legislative vigenti in materia sanitaria.

Ritiene che la questione possa considerarsi, peraltro, superata in quanto anche i piccoli produttori locali stanno orientandosi verso la confezione del burro secondo le norme prescritte; tanto è vero che nessuna pressione è stata fatta dai predetti interessati nel senso richiesto dal Consigliere Geom. G. Nicco. Rileva che, in sostanza, vi sono stati due interventi da parte dell'Amministrazione regionale per venire in aiuto ai produttori locali, di cui uno da parte dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, presso il maresciallo maggiore Sig. Cerone, incaricato della vigilanza sanitaria per la repressione delle frodi nella confezione e nel commercio del burro, e l'altro da parte dell'Assessore all'Industria e Commercio, presso gli agenti addetti alla vigilanza dei mercati.

Il Consigliere Geom. G. NICCO prende atto dei chiarimenti avuti in risposta alla sua interpellanza e dichiara di concordare sulla necessità che siano effettuati i controlli per accertare la qualità del burro confezionato e posto in vendita.

Osserva, però, che la popolazione valdostana preferisce, generalmente, comperare il prodotto genuino e ben visibile direttamente dal contadino, anziché i pacchetti di burro confezionati dalle ditte secondo le prescrizioni vigenti, in quanto teme che il prodotto possa essere manipolato e contraffatto.

Rileva che è fuori dubbio che la confezione del burro in appositi pacchi sigillati da parte dei grossisti è fatta, più che per l'osservanza delle disposizioni sanitarie in materia, per il tornaconto che agli stessi grossisti ne deriva.

Fa presente che la maggior difficoltà per la confezione del burro concerne non già le latterie, le quali dispongono dell'attrezzatura necessaria, ma i piccoli produttori che, oltre a non disporre di mezzi, sono restii ad adattarsi alle innovazioni.

Dichiarandosi soddisfatto dei chiarimenti avuti, formula viva raccomandazione che la Amministrazione regionale continui ad interessarsi della questione di cui si tratta.

IL CONSIGLIO

prende atto.

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