Oggetto del Consiglio n. 24 del 2 aprile 1953 - Verbale

OGGETTO N. 24/53 - SUBCONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA DAL CANALE LA RESSIA, INFLUENTE DEL TORRENTE PLANAVAL, ALLA DITTA BARREL FRANCESCO E CLUSAZ EVARISTO, DI ARVIER, PER PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di subconcessione alla Ditta Barrel Francesco e Clusaz Evaristo, di Arvier, di derivazione di acqua dal canale La Ressia, influente del torrente Planaval, per produzione di forza motrice.

Richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla seguente relazione dell'Ufficio regionale per le acque, nonché sullo schema di disciplinare predisposto a cura dell'Ufficio predetto e riportato in calce alla relazione stessa:

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Con domanda in data 11-7-1950, i Sigg. Clusaz Evaristo e Barrel Francesco hanno chiesto alla Amministrazione della Regione la subconcessione di derivazione di moduli max. 1,20 e moduli medi 0,75 di acqua dal "Canale La Ressia", in località La Ressia, del Comune di Arvier, per produrre la potenza nominale media di KW 21.

Il Canale La Ressia è un modesto corso d'acqua alimentato di massima da acque di sorgenti e serve attualmente per soli usi irrigui.

La Ditta Clusaz & Barrel, intendendo sfruttare tale acqua, anche per forza industriale, aveva già presentato al Ministero dei LL.PP., allora competente, una sua domanda, in data 22-4-1943, di derivazione ed utilizzazione, che fu regolarmente esperita dall'Ufficio del Genio Civile.

Nelle more dell'istruttoria, la Regione divenne la concessionaria delle acque pubbliche del territorio in base alla legge costituzionale 26-2-1948, n. 4, e di conseguenza la domanda dei Sigg. Clusaz & Barrel, in quanto non ancora conclusa con un Decreto ministeriale di concessione, decadde "ope legis" in virtù dell'articolo 7 di detta legge.

Così la Ditta Clusaz & Barrel ha presentato ora alla Amministrazione regionale la domanda in oggetto per ottenere la subconcessione, a termini dell'art. 8 della legge citata.

Trattandosi di utilizzazione la cui richiesta fu già oggetto, come sopra ricordato, di un'istruttoria, non si è ritenuto necessario dare pubblicità alla domanda relativa con la sua pubblicazione nei Fogli Ufficiali e si è proceduto nei suoi confronti con istruttoria abbreviata, iniziando l'istruttoria stessa con la pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria relativa (ordinanza n. 12, del 21-4-1952) all'albo pretorio dei Comuni interessati di Valgrisanche ed Arvier per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 5-5-1952 e disponendo il deposito della domanda e del progetto relativo presso l'Ufficio regionale Acque per lo stesso periodo, ai fini della consultazione da parte di chi vi aveva interesse.

L'istruttoria si è svolta regolarmente: una sola eccezione venne formulata nei confronti del costruendo impianto, da parte di certe signore sorelle Luboz, intesa a tutelare interessi d'acqua e di proprietà non bene precisati, ma risultati comunque inconsistenti, dato che l'esame dei luoghi ebbe a rilevare che la costruzione dell'impianto non avrebbe potuto determinare danni alcuni alla proprietà delle suddette signore. Comunque, a scanso di ogni eventualità, si è stabilito nel disciplinare l'obbligo per il concessionario di provvedere, fra l'altro, al rispetto dei diritti irrigui esistenti fra la presa dell'impianto e la restituzione e di consentire eventuali prelievi d'acqua dalla camera di carico dell'impianto stesso onde soddisfarli. Si è, altresì, imposto l'obbligo di risarcire i danni, che potranno determinarsi, ai proprietari dei terreni rivieraschi, dall'impianto tanto durante la esecuzione dell'opera, quanto durante il suo esercizio.

L'Ufficio regionale Acque, a seguito, dunque, dell'istruttoria esperita, ha espresso parere favorevole per il rilascio della subconcessione richiesta e di tale avviso è stato anche l'On. Ministero al quale erano stati rimessi, come prescritto, gli atti di istruttoria, espresso con la ministeriale 28-1-1951, n. 6421.

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Come si è detto, il Canale La Ressia è un modestissimo affluente del torrente Planaval, il cui limitato bacino imbrifero non sarebbe sufficiente a consentirgli un deflusso perenne, se non fosse alimentato da acque sorgive. Il Canale La Ressia è attualmente utilizzato per soli usi di irrigazione praticati a monte ed a valle del tratto interessato dal progetto dei signori Clusaz & Barrel, ubicazione, quindi, felice e che consente di stabilire l'ammissibilità della utilizzazione richiesta in quanto si concilia con gli usi irrigui.

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di subconcedere alla Ditta Clusaz Evaristo & Barrel Francesco, di Arvier, per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui. a decorrere dalla data del decreto presidenziale di subconcessione, l'uso e la utilizzazione delle acque da derivarsi dal Canale La Ressia, in Comune di Arvier, nella misura complessiva di moduli max. 1,20 e moduli medi 0,75, per produrre la potenza nominale media di Kw. 21, sulla base dello schema di disciplinare predisposto dall'Amministrazione regionale (Ufficio Acque), e già approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero dei Lavori Pubblici;

2) di autorizzare l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di subconcessione, previa sottoscrizione e registrazione del disciplinare di concessione da parte dei Signori Clusaz Evaristo e Barrel Francesco;

3) di accertare e di depositare o introitare le seguenti somme:

a) Lire 6.987 (sei mila novecento ottanta sette), pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, da depositarsi presso la Tesoreria della Regione, mediante specifica polizza intestata ai Sigg. Clusaz & Barrel;

b) Lire 1.000 (mille), pari al minimo, per gli scori di cui all'art. 7 del T.U. di Leggi 11-12-1933, n. 1775, da versarsi presso la Tesoreria della Regione;

c) Lire 20.000 (venti mila) per spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione, da versarsi come detto al precedente comma b);

d) Lire 13.985,90 (tredici mila novecento ottanta cinque e novanta centesimi) quale canone annuo anticipato, decorrente dalla data del Decreto di subconcessione, da assoggettarsi agli eventuali aumenti in base alle eventuali relative disposizioni di legge, da introitare all'istituendo articolo del bilancio 1953: "Introiti e canoni per subconcessioni. di derivazione d'acqua";

e) di incaricare la Divisione Finanziaria di provvedere agli introiti delle somme suindicate all'apposito articolo dell'Entrata del Bilancio per il corrente esercizio finanziario: "Canoni di subconcessione di acque".

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Divisione Lavori Pubblici - Ufficio regionale Acque

Rep. n.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni alle quali dovrà essere vincolata la subconcessione di derivazione d'acqua in Comune di Arvier dal Canale "La Ressia", influente del torrente Planaval, chiesta dalla Ditta Clusaz Evaristo & Barrel Francesco, con domanda 11 luglio 1950.

Art. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dal Canale "La Ressia", in località "La Ressia", del Comune di Arvier, potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 1,20 (litri secondo 120), risultando la quantità media pari a mod. 0,75 (litri secondo settantacinque).

L'acqua servirà per produzione di forza motrice da trasformare in energia elettrica.

Art. 2

DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA TRA LA PRESA E LA RESTITUZIONE

Tale dislivello, tenuto conto dell'innalzamento di mt. 3,30 prodotto dalla diga di presa, sarà di mt. 29,00.

Art. 3

DISLIVELLO E FORZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE È STABILITO IL CANONE

Il dislivello fra i peli morti dei canali a monte ed a valle dei meccanismi motori è quello stesso di metri 29 di cui all'articolo 2 fra il ciglio della diga di presa (quota 1.550,25) e il pelo d'acqua allo scarico (quota 1.521,25).

Di conseguenza, la potenza nominale media sulla quale resta stabilito il canone in base al suddetto dislivello ed alla portata media di mc. 0,075 risulta di

29 x 75 / 102 = KW. 21,32

Art. 4

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Sarà effettuata in località "La Ressia", del Comune di Arvier, e consisterà in una traversa di sbarramento, in muratura di pietrame e malta cementizia, ad andamento circolare, dalla quale si dipartirà una condotta forzata in cemento armato del diametro di mt. 0,30 e di circa mt. 60 di sviluppo facente capo ad una turbina Pelton.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità del progetto 10-4-1943, a firma Geom. Thomasset Remigio, che fa parte integrante del presente disciplinare.

Art. 5

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

L'impianto è stato previsto in funzione della utilizzazione di una portata massima di moduli 1,20 quale è stata attribuita al Canale La Ressia.

L'utilizzazione dell'acqua, essendo stata prevista direttamente dalla vasca di carico a mezzo della condotta forzata di cui al precedente articolo 4, senza canale derivatore, in funzione della portata max. di moduli 1,20 attribuiti al Canale "La Ressia", non si ritiene necessaria la prescrizione di opere modulatrici.

Nell'eventualità, tuttavia, che tale portata max. dovesse risultare superiore, l'Amministrazione subconcedente si riserva la facoltà di prescrivere opportune opere atte ad impedire l'utilizzazione della portata di eccedenza.

Tali opere, se prescritte, dovranno risultare da particolari progetti da presentarsi all'Ufficio regionale Acque per l'approvazione e da eseguirsi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti.

Art. 6

LUOGO E MODALITÀ DEL CANALE DI SCARICO

La restituzione delle acque, dopo la utilizzazione, dovrà aver luogo ancora nel Canale La Ressia mediante opportuno canale di raccordo, secondo le modalità risultanti dal progetto di cui al precedente articolo 4.

Art. 7

GARANZIE DA OSSERVARSI

È fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di eseguire e mantenere a propria cura e spese tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti strade, scoli e simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime del Canale "La Ressia", in dipendenza della subconcessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

È fatto, inoltre, obbligo alla Ditta subconcessionaria di rispettare gli usi irrigui esistenti nella località La Ressia ed in particolare quelli limitrofi alla propria condotta forzata, consentendo che per questi gli eventuali prelievi d'acqua, nei quantitativi strettamente necessari al fabbisogno, abbiano luogo dalla camera di carico dell'impianto.

La Ditta subconcessionaria dovrà pure provvedere, a sua cura e spese, a risarcire i danni che la costruzione dell'impianto potrà determinare alle proprietà rivierasche, sia in sede di esecuzione delle opere, sia durante l'esercizio dell'impianto stesso, restando comunque obbligata ad adottare le provvidenze che risulteranno necessarie per evitare il ripetersi dei danni emergenti dall'esercizio stesso e per ripristinare gli eventuali diritti dei terzi che risultassero menomati.

Art. 8

TERMINE PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la Ditta subconcessionaria dovrà:

a) iniziare i lavori entro tre mesi dalla data di notifica da parte dell'Ufficio regionale Acque della avvenuta emissione del Decreto di subconcessione del Presidente della Giunta regionale;

b) condurli a termine entro mesi 15 dalla data predetta.

Art. 9

COLLAUDO E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio regionale Acque, ove non vi siano eccezioni contrarie, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, dandone atto nel relativo certificato.

Qualora il detto Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori, dovrà prescrivere nel certificato di collaudo un termine per la loro esecuzione e stabilire se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi l'utilizzazione dell'acqua.

Entro mesi tre dalla data del collaudo, la Ditta dovrà, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, utilizzare l'acqua datale in subconcessione.

Art. 10

DURATA DELLA SUBCONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data di subconcessione.

Qualora, al termine della subconcessione, persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, la subconcessione sarà rinnovata con quelle eventuali modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso di acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione subconcedente ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il subconcessionario a rimuoverle e ad eseguire, a proprie spese, i lavori di ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art. 11

CANONE

La Ditta subconcessionaria corrisponderà al Cassiere dell'Amministrazione della Regione Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, l'annuo canone di Lire 13.985,92, sulla potenza nominale media di Kw. 21,32 ed in base al canone annuo di Lire 656 per Kw., anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia, ai sensi della Legge 18-10-1942, n. 1634, concernente l'istituto della decadenza dal diritto di derivazione di acqua pubblica.

Tale canone potrà tuttavia essere modificato, con effetto dalla data sopra stabilita, in relazione alle eventuali variazioni della potenza dell'impianto, risultanti da accertamenti da effettuarsi all'atto del collaudo.

Al riguardo, per un periodo di anni cinque, dall'inizio dell' esercizio dell' impianto, l'Ufficio regionale Acque avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni della portata, nonché di esercitare un controllo periodico regolare dell'impianto, indipendentemente dalle verifiche di cui all'articolo 17 del Regolamento sulle acque pubbliche che approvato con R.D. 14-8-1920, n. 1285.

Di conseguenza, il subconcessionario resta tenuto, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Ufficio regionale riterrà necessarie, fornendo ed installando gli apparecchi di misura che dall'Ufficio medesimo saranno richiesti, ed a permettergli e a favorirgli il libero accesso agli impianti attinenti alla subconcessione.

Art. 12

PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, presentando le relative quietanze, di avere effettuato i seguenti versamenti alla Tesoreria della Amministrazione Autonoma della Valle di Aosta, presso la succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino:

- Lire 6.993, pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, come da quietanza n. ..., in data...;

- Lire 1.000 (mille), per gli scopi di cui all'articolo 7 del T.U. di leggi 11-12-1933, n. 1775, pari al minimo prescritto dall'articolo 3 della legge 21-1-1949, n. 8, come da quietanza n. ..., in data ...;

- Lire 20.000, a disposizione dell'Ufficio regionale Acque, come da quietanza n. ..., in data ..., per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo lavori, od altre, comunque dipendenti dalla subconcessione.

Restano, poi, a carico della Ditta subconcessionaria tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione, copia di disegni, di atti ecc.

Art. 13

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni di cui al presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla completa ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. 11-12-1933, n. 1775, per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e delle relative norme regolamentari approvate con il R.D. 14-8-1920, n. 1285, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 14

CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

La subconcessione che forma oggetto del presente disciplinare è fatta in solido ai Signori Barrel Francesco e Clusaz Benedetto Evaristo.

Di conseguenza, qualora una delle parti venisse meno agli obblighi inerenti alla subconcessione, l'altra parte sarà obbligata, in ogni caso, ad ottemperarvi integralmente, in luogo dell'altra, restando autorizzata ad eseguire ed esercitare la subconcessione con tutti i relativi oneri.

Art. 15

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge, la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio nel Comune di Arvier.

Aosta, li ......

LA DITTA SUBCONCESSIONARIA CHE ACCETTA

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L'Assessore Geom. BIONAZ rileva che la relazione surriportata, trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, non necessita di particolare illustrazione, in quanto è stata redatta in termini chiari e precisi.

Fa presente che la subconcessione, alla Ditta Barrel Francesco e Clusaz Evaristo, di Arvier, di derivazione di acqua dal canale La Ressia, influente del torrente Planaval, è subordinata alla osservanza delle clausole e delle condizioni previste nel disciplinare allegato alla suddetta relazione, pure già trasmesso in copia ai Signori Consiglieri.

Si riserva di fornire i chiarimenti che saranno eventualmente richiesti dai Signori Consiglieri nel corso della discussione.

Il Consigliere Sig. MANGANONI chiede se vi sia la garanzia che gli agricoltori siano salvaguardati per quanto concerne i quantitativi d'acqua occorrenti per l'irrigazione delle loro proprietà.

Richiama, a questo proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sull'articolo 7 - secondo comma - del disciplinare e, precisamente, sulle parole: "È fatto, inoltre, obbligo... di rispettare gli usi irrigui... consentendo che, per questi, gli eventuali prelievi d'acqua, nei quantitativi strettamente necessari al fabbisogno...".

Chiede se sia stabilito il quantitativo di acqua corrispondente al fabbisogno per la irrigazione di terreni nella località La Ressia.

L'Assessore Geom. ARBANEY fa presente che il quantitativo d'acqua occorrente per l'irrigazione risulta dagli usi e precisa che, di norma, occorrono cinque litri di acqua al minuto secondo, per un determinato numero di ore.

Il Consigliere Sig. MANGANONI osserva che il terzo comma, del predetto articolo 7, stabilisce, fra altro, che "la Ditta subconcessionaria dovrà pure provvedere, a sua cura e spese, a risarcire i danni che la costruzione dell'impianto potrà determinare alle proprietà rivierasche,...".

Chiede, a questo riguardo, che l'Amministrazione regionale intervenga ed assuma la tutela dei diritti dei contadini nei confronti delle Società subconcessionarie di acque, in quanto le Società stesse vengono spesso meno agli obblighi assunti all'atto della subconcessione delle acque.

L'Assessore Geom. BIONAZ comunica che l'ammontare dei danni viene stabilito e risarcito in base a valutazioni fatte con regolari perizie. Aggiunge che l'Amministrazione regionale ha sempre dato il suo valido appoggio ai contadini per la favorevole definizione di qualsiasi controversia.

Il Consigliere Geom. G. NICCO rileva che i contadini hanno buona possibilità di tutelare i propri diritti nelle cause contro le Società idroelettriche costituendosi in Consorzio.

Il Presidente, Ing. PASQUALI, constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte formulate dalla Giunta e di cui alla relazione surriportata.

L CONSIGLIO

preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. Bionaz;

veduti gli articoli 4, 7, 8 e 9 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale n. 4, in data 26 febbraio 1948;

ad unanimità di voti;

Delibera

1) di subconcedere alla Ditta Clusaz Evaristo e Barrel Francesco, di Arvier, per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, a decorrere dalla data del decreto presidenziale di subconcessione, l'uso e la utilizzazione delle acque da derivarsi dal Canale La Ressia, in Comune di Arvier, nella misura complessiva di moduli max. 1,20 e moduli medi 0,75, per produrre la potenza nominale media di Kw. 21, sulla base dello schema di disciplinare soprariportato, predisposto dalla Amministrazione regionale (Ufficio Acque) e già approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero dei Lavori Pubblici.

2) di autorizzare l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di subconcessione, previa sottoscrizione e registrazione del disciplinare di subconcessione da parte dei Signori Clusaz Evaristo e Barrel Francesco.

3) di accertare e di fare depositare o introitare le seguenti somme dovute dalla predetta Ditta subconcessionaria:

a) Lire 6.987 (sei mila novecento ottanta sette), pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, da depositarsi presso la Tesoreria della Regione, mediante specifica polizza intestata ai Signori Clusaz e Barrel;

b) Lire 1.000 (mille), pari al minimo, per gli scopi di cui all'art. 7 del T. U. di Leggi 11-12-1933, n. 1775, da versarsi presso la Tesoreria della Regione;

c) Lire 20.000 (venti mila) per spese di sorveglianza, collaudo e altre analoghe dipendenti dalla subconcessione, da versarsi come detto al precedente comma b);

d) Lire 13.985,90 (tredici mila novecento ottanta cinque e novanta centesimi) quale canone annuo anticipato, decorrente dalla data del decreto di subconcessione, da assoggettarsi agli eventuali aumenti in base alle eventuali relative disposizioni di legge, e da introitarsi all'articolo 6 del bilancio 1953: "Canoni per nuove subconcessioni di derivazioni di acque", ed ai corrispondenti articoli da istituirsi nei bilanci futuri.

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